Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Procedimento sommario ° Presupposti di ricevibilità ° Valutazione in caso di domanda intesa a ottenere tutela contro un danno futuro che può avere carattere grave e irreparabile
2. Procedimento sommario ° Competenza del giudice del procedimento sommario ° Pronuncia di ingiunzioni a carattere provvisorio ° Invito ad osservare le norme esistenti
(Trattato CE, art. 186; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 36)
3. Procedimento sommario ° Provvedimenti provvisori ° Presupposti per l' emanazione ° "Fumus boni juris" ° Danno grave e irreparabile ° Onorabilità e reputazione professionale di un dipendente messe a repentaglio attraverso informazioni diffuse da colleghi senza un' adeguata reazione dell' istituzione interessata ° Invito a far cessare tale diffusione rivolto dal giudice del procedimento sommario all' istituzione interessata ° Comminazione di una penalità ° Esclusione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
1. Anche se, data l' assenza di un procedimento precontenzioso conforme a quanto previsto dallo Statuto del personale, possono sussistere dubbi sulla ricevibilità del ricorso principale, il giudice del procedimento sommario non può dichiarare irricevibile una istanza di provvedimenti provvisori presentata da un dipendente ex art. 186 del Trattato, che è connessa a una domanda di risarcimento di natura autonoma, relativa a un danno che il richiedente sostiene di aver subito in dipendenza di atti che non sono, prima facie, impugnabili con un ricorso di annullamento, e tende a prevenire il verificarsi di danni futuri.
Il fatto eventuale che il richiedente non abbia seguito il procedimento amministrativo precontenzioso non può infatti comunque precludere all' interessato la possibilità di ottenere un provvedimento inteso a prevenire un danno futuro che potrebbe essere grave e irreparabile, in quanto, nell' ambito del sistema del contenzioso comunitario, il procedimento sommario ha proprio l' oggetto e lo scopo di consentire l' immediata adozione di provvedimenti provvisori giustificati dall' urgenza. Tale interpretazione è confermata dall' art. 91, n. 4, dello Statuto del personale, che prevede espressamente la possibilità di presentare un ricorso senza aver completato il procedimento precontenzioso, qualora ad esso sia allegata una richiesta di misure provvisorie.
2. L' art. 186 del Trattato attribuisce al giudice comunitario in sede di procedimento sommario la competenza a ordinare i provvedimenti provvisori necessari, il che gli consente di ricorrere a diverse forme di intervento per far fronte alle esigenze specifiche di ogni caso concreto.
In forza dell' art. 36 dello Statuto CE della Corte, tale competenza comprende la facoltà di emanare ingiunzioni di carattere provvisorio e che non pregiudichino in nulla la decisione del giudice sul merito, ma anche quella di emanare un semplice invito al rispetto delle norme vigenti, poiché un tale invito può rappresentare uno strumento idoneo, rispettoso dei principi cui è informato il procedimento sommario e atto a garantire provvisoriamente un' adeguata tutela dei diritti del richiedente.
3. In una situazione in cui risulti, da un lato, che la stampa ha riportato svariate dichiarazioni e commenti provenienti da dipendenti la cui identità non è, in linea di principio, conosciuta e che tali informazioni e commenti riguardano la personalità, le condizioni di salute e le qualificazioni professionali di un loro collega e, dall' altro, che l' istituzione interessata non ha ancora disposto alcuna misura idonea a impedire una simile fuga di notizie, occorre che il giudice del procedimento sommario, qualora sia provato che tali notizie, ledendo l' onorabilità e la reputazione professionale dell' interessato, possano arrecargli un pregiudizio non solo grave ma irreparabile, inviti l' istituzione ad adottare tutte le misure necessarie affinché non siano diffuse dal suo personale, in contatti con la stampa o in qualsiasi altro modo, informazioni in merito alla carriera dell' interessato, alla sua personalità, alle sue opinioni o alle sue condizioni di salute, atte a ledere, direttamente o indirettamente, la sua onorabilità e la sua reputazione professionale.
Invece, in assenza di qualsiasi elemento che lasci supporre che l' istituzione non adempierà i propri obblighi riguardo all' interessato conformemente all' ordinanza di provvedimenti provvisori, è esclusa la comminazione di una penalità volta a esercitare una pressione sull' istituzione.
Parti
Nel procedimento T-203/95 R,
Bernard Connolly, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Everberg (Belgio), con gli avv.ti Jacques Sambon e Pierre-Paul van Gehuchten, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Reinsheim,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, e Julian Currall, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori intesa, da un lato, a vietare alla Commissione di comunicare agli organi di stampa informazioni sul procedimento disciplinare promosso contro il richiedente, per tutta la durata dello stesso, e informazioni relative alla sua carriera, alla sua personalità, alle sue opinioni e alle sue condizioni di salute, nonché a ordinarle di adottare tutte le misure necessarie affinché nessuna informazione del genere sia resa pubblica, e, dall' altro, a condannare la Commissione a versare al ricorrente una penalità di 100 000 BFR per ogni infrazione compiuta dalla data della presente ordinanza di provvedimenti urgenti,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatto e svolgimento del processo
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 1995 il richiedente ha presentato, ai sensi dell' art. 91, n. 4, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), un ricorso inteso, da un lato, a fare annullare le decisioni della Commissione di promuovere un procedimento disciplinare a suo carico, di sospenderlo dalle funzioni e di deferirlo alla commissione di disciplina, decisioni rispettivamente in data 6 settembre 1995, 27 settembre 1995 e 4 ottobre 1995, e, dall' altro, a far condannare la stessa istituzione a versargli un risarcimento di 750 000 BFR. Egli chiede altresì al Tribunale di ordinare la pubblicazione del dispositivo della decisione in tre organi di stampa, a spese della Commissione.
2 Con separato atto depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso 27 ottobre 1995 il richiedente ha presentato, ai sensi dell' art. 91, n. 4, dello Statuto, domanda di provvedimenti provvisori intesa, da un lato, a vietare alla Commissione di comunicare agli organi di stampa informazioni sul procedimento disciplinare promosso contro il richiedente, per tutta la durata dello stesso, e informazioni relative alla sua carriera, alla sua personalità, alle sue opinioni e alle sue condizioni di salute, nonché a ordinarle di adottare tutte le misure necessarie affinché nessuna informazionie del genere sia resa pubblica, e, dall' altro, a condannare la Commissione a versare al ricorrente una penalità di 100 000 BFR per ogni infrazione accertata dalla data della presente ordinanza.
3 La Commissione ha presentato le proprie osservazioni su tale istanza di provvedimenti provvisori il 9 novembre 1995.
4 Prima di passare all' esame del merito della presente istanza di provvedimenti provvisori, è d' uopo richiamare i fatti della controversia quali risultano dalle memorie depositate dalle parti.
5 Il richiedente, dipendente di grado A4, quarto scatto, della Commissione, è capo dell' unità "SME, politiche monetarie nazionali e comunitarie", all' interno della direzione D "Problemi monetari", della direzione generale degli affari economici e finanziari.
6 Il 24 aprile 1995 il signor Connolly ha presentato una domanda di aspettativa per un periodo di tre mesi, dichiarando che i motivi della domanda erano i seguenti: a) aiutare durante le vacanze scolastiche il figlio a prepararsi per l' ingresso in un' università del Regno Unito, b) consentire a suo padre di trascorrere un periodo con loro, c) dedicare tempo alla riflessione su argomenti di economia e politica e "ristabilire i propri rapporti con la letteratura". La Commissione gli ha concesso l' aspettativa con decisione 2 giugno 1995.
7 Con lettera 18 agosto 1995 il signor Connolly ha chiesto alla Commissione di poter riprendere servizio al termine del periodo di aspettativa. Con decisione 27 settembre 1995 la Commissione lo ha reintegrato nel posto dal 4 ottobre 1995.
8 Durante l' aspettativa, il signor Connolly ha pubblicato un libro dal titolo The rotten heart of Europe. The dirty war for Europe' s money, senza chiedere l' autorizzazione preventiva di cui all' art. 17, secondo comma, dello Statuto.
9 Una serie di articoli relativi a questo libro è apparsa nella stampa europea, ed inglese in particolare, all' inizio del mese di settembre, in particolare dal 4 al 10 settembre 1995.
10 Con lettera 6 settembre 1995 il signor De Koster, direttore generale del personale e dell' amministrazione, in qualità di autorità avente il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), ha informato il richiedente dell' apertura di un procedimento disciplinare a suo carico, a fronte di un' eventuale violazione degli artt. 11, 12 e 17 dello Statuto.
11 L' APN ha invitato il richiedente a due audizioni, ai sensi dell' art. 87, primo comma, dello Statuto, che si sono svolte il 12 e il 26 settembre 1995. In queste audizioni il richiedente ha depositato una dichiarazione scritta, rifiutando di rispondere alle domande postegli.
12 Con decisione dell' APN 27 settembre 1995 il signor Connolly è stato sospeso dalle funzioni dal giorno 3 ottobre 1995.
13 Il caso è stato sottoposto alla commissione di disciplina il 4 ottobre 1995.
14 Con lettera 18 ottobre 1995 il richiedente ha presentato all' APN un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, contro le decisioni dell' istituzione di aprire un procedimento disciplinare e di deferirlo alla commissione di disciplina, nonché contro la citata decisione 27 settembre 1995 di sospenderlo dalle funzioni. Peraltro, nella stessa lettera, il richiedente, stigmatizzando le dichiarazioni apparse nella stampa in merito alla sua onorabilità, alle sue condizioni di salute e alla sua reputazione professionale, ha sostenuto che il procedimento disciplinare a suo carico era "mosso in un clima che la Commissione ha l' obbligo di evitare, proprio in forza dell' art. 24 dello Statuto". Egli chiedeva quindi all' istituzione di "assisterlo nel perseguire gli autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, comportamenti incompatibili con qualsiasi iniziativa di una amministrazione attiva ragionevole".
Fatto
15 In forza del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificato con la decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e con la decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
16 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande di provvedimenti provvisori di cui agli artt. 185 e 186 del Trattato debbano precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento richiesto. I provvedimenti richiesti debbono rivestire carattere provvisorio nel senso di non pregiudicare la decisione sul merito (v., da ultimo, l' ordinanza del presidente del Tribunale 7 novembre 1995, causa T-168/95 R, Eridania e a./Consiglio, Racc. pag. II-0000, punto 14).
° Sulla ricevibilità
17 La Commissione deduce in via principale l' irricevibilità della presente domanda di provvedimenti provvisori. Essa sostiene al riguardo, da un lato, che la presente domanda sarebbe connessa con talune domande del ricorso principale e, dall' altro, che il giudice adito sarebbe incompetente.
18 Per quanto riguarda l' argomento della connessione tra il ricorso principale e la domanda di provvedimenti provvisori, la resistente fa presente che il ricorso principale del signor Connolly è parzialmente irricevibile perché inteso all' annullamento di tre decisioni della Commissione, due delle quali, quelle contenute nelle lettere 6 settembre 1995 e 4 ottobre 1995, rivestirebbero carattere provvisorio e non sarebbero per questo impugnabili. Il ricorso principale sarebbe ricevibile solo per quanto attiene alle domande di annullamento della decisione 27 settembre 1995 di sospendere il ricorrente dalle funzioni. Ne discenderebbe l' irricevibilità della presente domanda di provvedimenti provvisori, dato che, secondo la Commissione, essa non ha alcun nesso con la domanda di annullamento della decisione, ma si riferisce piuttosto alle altre domande di cui al ricorso principale, che sarebbero, invece, manifestamente irricevibili.
19 Il giudice del procedimento sommario rileva che una parte delle domande di annullamento di cui al ricorso principale è, prima facie, manifestamente irricevibile. L' unico atto lesivo impugnato dal ricorrente in tale azione è, infatti, la decisione di sospensione del 27 settembre 1995, decisione che non è peraltro presa in considerazione nella domanda di provvedimenti provvisori. Le altre decisioni della Commissione, delle quali il richiedente chiede l' annullamento nel ricorso principale, ossia quella di aprire un procedimento disciplinare a suo carico e quella di deferirlo alla commissione di disciplina, datate rispettivamente 6 settembre 1995 e 5 ottobre 1995, sono atti preparatori emanati nell' ambito di un procedimento disciplinare e non sono quindi, prima facie, impugnabili (al riguardo v., in particolare, la sentenza del Tribunale 22 giugno 1990, cause riunite T-32/89 e T-39/89, Marcopoulos/Corte di giustizia, Racc. pag. II-281, punto 21). Ne discende che l' istanza di provvedimenti provvisori andrebbe respinta nella parte in cui è connessa alla domanda di annullamento di queste ultime decisioni.
20 Il giudice del procedimento sommario rileva tuttavia che l' istanza di provvedimenti provvisori è connessa alla domanda di risarcimento pure presentata dal signor Connolly con lo stesso ricorso principale. Quest' ultima domanda riguarda infatti, come l' istanza di provvedimenti provvisori, un asserito pregiudizio materiale e morale subito dal signor Connolly a seguito della pubblicazione nella stampa di diverse informazioni e commenti non riguardanti solo il procedimento disciplinare a suo carico, ma anche la sua persona, le sue condizioni di salute e le sue qualità professionali.
21 Occorre rilevare che anche una simile domanda di risarcimento potrebbe dare adito a dubbi sulla sua ricevibilità. Secondo la costante giurisprudenza, infatti, la ricevibilità di un ricorso per risarcimento danni col quale un dipendente chiede la riparazione del danno assertivamente subito in dipendenza di taluni atti dell' istituzione non costituenti atto recante pregiudizio è subordinata al previo esperimento di un procedimento amministrativo conforme agli artt. 90 e 91 dello Statuto, che consta di due fasi, ossia dapprima una domanda ed in seguito un reclamo avverso il suo rigetto esplicito o implicito (v. in particolare la sentenza del Tribunale 8 ottobre 1992, causa T-84/91, Meskens/Parlamento, Racc. pag. II-2335).
22 Nel caso di specie, il richiedente, nel ricorso per risarcimento, da un lato, fa riferimento a dichiarazioni autorizzate e non autorizzate della Commissione e dei suoi dipendenti, che lederebbero la sua onorabilità e la sua reputazione professionale, e, dall' altro, deduce una violazione dell' obbligo di assistenza di cui all' art. 24 dello Statuto. Tuttavia sembra che il richiedente, prima di sottoporre al Tribunale il ricorso per risarcimento, non abbia presentato alla Commissione una domanda espressa, ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, per invitarla a risarcire il danno che ritiene di avere subito o potrebbe subire in dipendenza delle suddette dichiarazioni. Nella lettera alla Commissione in data 18 ottobre 1995 il richiedente ha infatti espressamente chiesto all' istituzione solo di assisterlo, a norma dell' art. 24 dello Statuto, nel perseguire gli autori di dichiarazioni o i responsabili di condotte incompatibili in particolare con il principio di buona amministrazione. Per quanto attiene più specificamente alla questione del risarcimento, risulta dagli atti di causa che il signor Connolly ha fatto riferimento al suddetto danno solo nella lettera 18 ottobre 1995, rilevando che le informazioni pubblicate nella stampa "toccano la (sua) onorabilità, le (sue) condizioni di salute e la (sua) reputazione professionale". In tale documento, il ricorrente si limitava a rilevare il carattere "altamente lesivo" di tali comportamenti e a riservarsi i diritti in vista di un' ulteriore azione di risarcimento. Tuttavia, a prescindere dai dubbi sollevati in merito alla ricevibilità della domanda di risarcimento che verranno risolti dal giudice del procedimento sommario, questa non appare, prima facie, manifestamente irricevibile nel contesto della presente controversia. Ne discende che l' istanza di provvedimenti provvisori non può essere respinta per questa ragione.
23 Ad ogni modo, dato lo specifico contesto della presente causa, appare ragionevole ammettere un legittimo interesse del richiedente all' esame, da parte del giudice del procedimento sommario, della sua istanza di provvedimenti provvisori, dato che questa è, da un lato, connessa a una domanda di risarcimento di natura autonoma, relativa a un danno che egli sostiene di aver subito in dipendenza di atti che non sono, prima facie, impugnabili con un ricorso di annullamento, e, dall' altro, tende a prevenire il verificarsi di danni futuri. Nel caso di specie, infatti, il fatto eventuale che il richiedente non abbia seguito il procedimento amministrativo precontenzioso non può comunque precludere all' interessato la possibilità di ottenere un provvedimento inteso a prevenire un danno futuro che potrebbe essere grave e irreparabile. Va sottolineato al riguardo che nell' ambito del sistema del contenzioso comunitario il procedimento sommario ha proprio l' oggetto e lo scopo di consentire l' immediata adozione di provvedimenti provvisori giustificati dall' urgenza. Tale interpretazione è confermata dall' art. 91, n. 4, dello Statuto, che prevede espressamente la possibilità di derogare ai requisiti di ricevibilità di un ricorso attinenti proprio all' osservanza del procedimento precontenzioso, autorizzando i dipendenti a presentare un ricorso al giudice comunitario immediatamente dopo la presentazione di un reclamo all' APN, qualora ad esso sia allegata una richiesta di misure provvisorie.
24 Per quanto attiene al secondo motivo di irricevibilità, la Commissione deduce che l' istanza di provvedimenti provvisori costituisce una domanda di ingiunzione, che sarebbe a sua volta irricevibile per l' incompetenza del Tribunale a rivolgere ingiunzioni a istituzioni comunitarie. Inoltre, secondo la resistente, i provvedimenti provvisori richiesti si riferiscono all' obbligo di rispettare il segreto professionale, obbligo già sancito dallo Statuto, e non potrebbero pertanto avere contenuto autonomo rispetto a tale obbligo preesistente.
25 Anche questo secondo motivo va respinto: l' art. 186 del Trattato attribuisce infatti al giudice comunitario la competenza a ordinare i provvedimenti provvisori necessari e, in forza dell' art. 36 dello Statuto CE della Corte, tale competenza comprende quella di emanare ingiunzioni di carattere provvisorio e che non pregiudichino in nulla la decisione del giudice sul merito.
Inoltre, contrariamente a quanto afferma la Commissione, dal fatto che il richiedente, per tutelare i propri diritti, esiga che l' amministrazione rispetti obblighi che le incombono in forza delle norme pertinenti in vigore (quali il rispetto, a tutti i livelli, dell' obbligo di non diffondere informazioni riservate sul personale), non discende che il provvedimento richiesto possa essere qualificato "ingiunzione" stricto sensu, ed essere perciò ritenuto estraneo alle competenze del giudice comunitario. Si tratta in realtà di in semplice richiamo all' osservanza delle norme giuridiche che non può essere in quanto tale ritenuto una forma di ingiunzione, visto che conformare il proprio comportamento alle norme pertinenti rappresenta per l' amministrazione lo schema di comportamento ordinario.
Va in proposito osservato che, per fronteggiare le esigenze specifiche di ciascun caso concreto, il giudice del procedimento sommario può ricorrere non solo a diverse forme di intervento, ma anche al semplice invito al rispetto delle norme vigenti. Tale invito può infatti rappresentare uno strumento idoneo, rispettoso dei principi cui è informato il procedimento sommario e atto a garantire provvisoriamente un' adeguata tutela dei diritti del richiedente.
° Il fumus boni juris e l' urgenza
Argomenti delle parti
26 Il richiedente deduce un solo motivo a sostegno della domanda di provvedimenti provvisori, attinente alla violazione degli artt. 24 e 87, secondo comma, dello Statuto, delle norme dell' allegato IX, segnatamente dell' art. 8, secondo comma, e dei principi enunciati nella nota 24 novembre 1983 del presidente della Commissione e di un membro della stessa istituzione incaricato delle questioni di personale, relativa alla politica della Commissione in materia disciplinare, in quanto tutte le dette disposizioni sanciscono la riservatezza del procedimento disciplinare.
27 Nel caso di specie, la Commissione avrebbe, da un lato, diffuso all' interno dell' istituzione la dichiarazione del richiedente datata 12 settembre 1995 e, dall' altro, comunicato alla stampa tutte le fasi del procedimento disciplinare. Più precisamente, il portavoce della Commissione avrebbe reso noto che nell' ambito del procedimento disciplinare sarà adottata una decisione in merito al richiedente dopo la pronuncia del parere della commissione di disciplina. Egli avrebbe inoltre dichiarato che: "the question must be asked whether you have a place in this institution" e che: "if I had all these fears, I would hand in my resignation this afternoon". Il signor Connolly ricorda anche che, secondo il giornale The Times dell' 8 settembre 1995, il presidente della Commissione avrebbe dichiarato che: "there was no place in his organization for senior employees who were so vehemently opposed to everything the Union stood for". Il richiedente produce inoltre una copia del settimanale European Voice del 5 ottobre 1995, ove appare un breve articolo che riprende talune dichiarazioni rilasciate dal membro della Commissione incaricato delle questioni di personale. Questi dichiara, sottolineando peraltro che si tratta di dichiarazioni a titolo del tutto personale, di trovare il contenuto del libro del signor Connolly pregiudizievole agli interessi della Comunità. Il membro della Commissione aggiunge tuttavia che la Commissione come istituzione non deve schierarsi nel dibattito suscitato dalla pubblicazione del libro in questione, dato che il comportamento del signor Connolly dovrà essere esaminato in un procedimento disciplinare.
Inoltre, secondo il richiedente, la resistente non avrebbe adottato alcun provvedimento per evitare la diffusione e la pubblicazione da parte del proprio personale di tutta una serie di informazioni non riguardanti solo il detto procedimento, ma altresì la sua persona, le sue condizioni di salute e la sua reputazione professionale.
28 Un simile atteggiamento della Commissione avrebbe cagionato al richiedente un grave pregiudizio. Da un lato, infatti, le informazioni riportate sopra e altre informazioni relative al richiedente, pubblicate nella stampa, avrebbero messo gravemente in discussione il suo onore e la sua reputazione, sia personale sia professionale. Dall' altro, una tale campagna di stampa avrebbe l' effetto di limitare il libero convincimento della commissione di disciplina, indirizzandola verso una condanna.
29 Secondo il signor Connolly, il pregiudizio già subito rischia di aggravarsi in misura considerevole se prosegue questa campagna di stampa. L' urgenza dei provvedimenti richiesti deriva quindi dalla necessità di evitare un danno grave e irreparabile, soprattutto in considerazione del fatto che il procedimento disciplinare a suo carico non si è ancora concluso.
30 La Commissione ribatte che la "campagna di stampa" cui fa riferimento il richiedente consta in realtà di solo tre dichiarazioni rilasciate dal presidente, dal membro della Commissione incaricato delle questioni di personale e dal portavoce della Commissione, le quali, per di più, non avrebbero alcun carattere ufficiale.
Per quanto riguarda le dichiarazioni del portavoce della Commissione, la resistente fa notare, da un lato, che esse si limitavano a precisare che la decisione sulla sanzione disciplinare spetta alla Commissione, previo parere della commissione di disciplina, e, dall' altro, che esse hanno solo indicato la possibilità di adottare sanzioni a carico del signor Connolly. Il fatto che il portavoce della Commissione abbia sostenuto che le opinioni espresse nel libro in questione non fossero compatibili con la politica della Commissione non avrebbe nulla a che vedere con il procedimento disciplinare. Per quanto riguarda il commento del presidente della Commissione, come pubblicato nel giornale The Times dell' 8 settembre 1995, la Commissione fa presente che egli intendeva solo sottolineare che una persona con opinioni fondamentalmente opposte a quelle del suo datore di lavoro, e che le abbia pubblicamente affermate, dovrebbe porsi la questione dell' opportunità di dimettersi. Ugualmente, nell' intervista che il membro della Commissione incaricato delle questioni di personale ha rilasciato a European Voice, questi avrebbe sottolineato la distinzione tra il proprio punto di vista personale e la posizione della Commissione nel procedimento disciplinare pendente.
31 La resistente evidenzia inoltre che tutte le altre dichiarazioni suscettibili di ledere la reputazione del signor Connolly sono commenti non autorizzati, dei quali non è in alcun modo responsabile la Commissione.
32 Per quanto attiene all' urgenza dei provvedimenti richiesti, la Commissione ribatte che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, il signor Connolly non avrebbe subito finora alcun pregiudizio. Da un lato, infatti, i commenti, in quanto dichiarazioni esterne all' istituzione, non possono incidere sul procedimento disciplinare che è interno alla Commissione e si svolge in modo autonomo rispetto alla sua attività puramente politica. Dall' altro, per quanto riguarda i commenti di contenuto assertivamente diffamatorio, essi non potrebbero essere considerati dichiarazioni della Commissione e, quindi, non potrebbe esservi urgenza di ordinare a questa di porvi fine. Tutto ciò considerato, la Commissione afferma che non vi è alcun elemento che consenta di prevedere un rischio di pregiudizio grave e irreparabile e che i provvedimenti provvisori richiesti non vanno concessi.
Giudizio del giudice del procedimento sommario
33 Il richiedente, nell' ambito della sua trattazione, deduce essenzialmente due motivi, attinenti all' inosservanza della riservatezza del procedimento disciplinare e alla violazione dell' obbligo di assistenza.
34 Va rilevato che le norme dello Statuto e i principi espressi nella nota 24 novembre 1983, invocati dal richiedente, non vietano, prima facie, all' amministrazione di comunicare alla stampa l' avvio di un procedimento disciplinare o l' adozione di un provvedimento di sospensione.
35 Bisogna tuttavia rilevare che l' obbligo del segreto professionale, come previsto all' art. 17, primo comma, dello Statuto, impone a ciascun dipendente di "osservare la massima discrezione su fatti e notizie di cui sia venuto a conoscenza nell' esercizio o in occasione dell' esercizio delle sue funzioni". Inoltre, l' istituzione interessata, in forza del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, è tenuta ad impedire che un dipendente sia vittima di dichiarazioni atte a lederne l' onorabilità professionale (sentenza della Corte 11 luglio 1974, causa 53/72, Guillot/Commissione, Racc. pag. 791, punto 5). Da ciò discende che l' amministrazione deve, in linea di principio, evitare di fornire alla stampa informazioni su un procedimento disciplinare atte a recare pregiudizio al dipendente soggetto al procedimento e disporre tutte le misure necessarie per impedire all' interno dell' istituzione qualsiasi forma di diffusione di informazioni che potrebbero avere carattere diffamatorio nei suoi confronti.
36 Va rilevato che, nel caso di specie, la comunicazione alla stampa delle decisioni di sottoporre a procedimento disciplinare il signor Connolly e di sospenderlo dalle funzioni non reca alcun pregiudizio al richiedente, dato che la condotta dell' interessato all' origine dell' avvio del procedimento consiste nell' aver pubblicato il libro The rotten heart of Europe. The dirty war for Europe' s money senza la previa autorizzazione dell' amministrazione, prescritta all' art. 17, secondo comma, dello Statuto. E' fuor di dubbio che tale condotta costituisca un fatto notorio e che quindi la sua comunicazione alla stampa non sia idonea a produrre effetti pregiudizievoli in capo al richiedente. Le dichiarazioni del presidente, del membro della Commissione incaricato delle questioni di personale e del portavoce della Commissione costituiscono infatti una reazione dell' istituzione a fronte di una condotta di un dipendente anch' essa pubblica. Ne discende che le informazioni e i commenti riportati tra virgolette nei comunicati stampa e negli articoli di giornali e attribuiti al presidente, al membro della Commissione incaricato delle questioni di personale e al portavoce della Commissione non possono essere ritenuti diffamatori, in quanto riguardano un conflitto di opinioni evidente e noto tra il richiedente e la Commissione, attinente specificamente alla politica monetaria dell' Unione. Pertanto, fin tanto che tali dichiarazioni non si riferiscono alla personalità del signor Connolly, alla sua moralità e alle sue qualifiche professionali, esse non possono ledere la sua immagine all' esterno della Commissione.
37 Anche il fatto che si sia potuta prevedere, in via ipotetica, l' applicazione nel caso di specie della sanzione disciplinare più grave, ossia la risoluzione del rapporto di servizio, non è tale da compromettere l' onore e la dignità professionale del dipendente, dato che tale ipotesi costituisce una pura e semplice conseguenza eventuale dell' inadempimento contestato, prevista nelle disposizioni pertinenti.
38 Inoltre, tali dichiarazioni non possono nemmeno incidere sul regolare svolgimento del procedimento disciplinare, nel quale è in ogni caso l' amministrazione la parte promotrice. Infatti, da un canto, la commissione di disciplina conosce la posizione dell' amministrazione per mezzo di documenti molto più esaustivi di quelle dichiarazioni alla stampa e, dall' altro, l' accertamento di un eventuale inadempimento dei propri obblighi da parte del signor Connolly e la conseguente irrogazione di una sanzione disciplinare competono alla stessa amministrazione, al termine di un procedimento in contraddittorio, nel quale il dipendente interessato potrà comunque far valere il proprio punto di vista.
39 Per quanto attiene alle altre dichiarazioni cui si riferisce il richiedente, dai documenti prodotti nel presente procedimento risulta che la stampa ha riportato svariati commenti relativi alla personalità, alle qualifiche professionali e alle condizioni di salute del signor Connolly, attribuiti in particolare a dipendenti la cui identità non è stata rivelata. E' vero che, sulla base della presente istruttoria sommaria, il giudice dei provvedimenti urgenti non può ricondurre tale atteggiamento alla responsabilità della Commissione, ciò nondimeno egli deve rilevare che l' assenza di qualsiasi provvedimento inteso a impedire simili dichiarazioni, o l' adozione a tal fine di provvedimenti non sufficientemente efficaci, costituisce una violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, che obbligano l' istituzione a impedire che un dipendente sia vittima di dichiarazioni atte a lederne l' onorabilità e la reputazione professionale.
40 Avendo riconosciuto in parte il fumus boni juris della presente domanda di provvedimenti provvisori, va ora verificata la sussistenza dell' altra condizione per la concessione di un provvedimento provvisorio, ossia il pericolo di una pregiudizio grave e irreparabile.
41 Al riguardo, secondo la giurisprudenza costante della Corte, la valutazione dell' urgenza nell' adozione delle misure provvisorie dev' essere compiuta tenendo conto dell' esigenza di deliberare provvisoriamente onde evitare che sia causato un pregiudizio grave e irreparabile alla parte che sollecita la misura provvisoria. Spetta alla parte ricorrente fornire la prova che non potrebbe attendere il risultato del procedimento principale senza dover subire un pregiudizio che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili (v., da ultimo, ordinanza Eridania e a./Consiglio, citata, punto 33).
42 Nel caso di specie, il richiedente deduce in particolare l' esistenza di un attentato alla sua onorabilità e alla sua reputazione professionale a seguito di svariate dichiarazioni riportate nella stampa. Al riguardo, va rilevato che, se il pregiudizio dedotto si verificasse, esso presenterebbe carattere non solo grave, ma anche irreversibile, come sostiene il richiedente. Per sua stessa natura, infatti, un pregiudizio del genere non può essere veramente oggetto di riparazione, in quanto difficilmente l' interessato potrebbe essere rimesso in una situazione simile a quella in cui si trovava prima della diffusione delle informazioni assertivamente diffamatorie a suo riguardo. Il pregiudizio dedotto potrebbe essere compensato solo con un risarcimento.
43 Dai documenti prodotti dal richiedente e dalle dichiarazioni rese dalle parti nella loro comparizione risulta che la stampa ha riportato svariate dichiarazioni e commenti provenienti da dipendenti la cui identità non è, in linea di principio, conosciuta e che tali informazioni e commenti riguardano la personalità, le condizioni di salute e le qualificazioni professionali del signor Connolly. Risulta altresì dagli atti che la Commissione non ha ancora disposto alcuna misura idonea a impedire una simile fuga di notizie atte a recare al richiedente un pregiudizio grave e irreparabile.
44 Poiché in tale situazione non può negarsi il pericolo di nuove dichiarazioni che attenterebbero in maniera irreparabile all' onorabilità e alla reputazione professionale del signor Connolly, occorre invitare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie affinché non siano più diffuse informazioni in merito alla carriera dell' interessato, alla sua personalità, alle sue opinioni o alle sue condizioni di salute, atte a ledere, direttamente o indirettamente, la sua onorabilità e la sua reputazione professionale.
45 Per quanto concerne la domanda del richiedente che il Tribunale imponga alla Commissione una penalità di 100 000 BFR per ogni diffusione di informazioni sul suo conto, in particolare in violazione del dovere di sollecitudine nei confronti dei dipendenti, questa non può essere accolta. Infatti, senza bisogno di esaminare la questione della competenza del giudice del procedimento sommario a infliggere penalità a un' istituzione, basta rilevare che nulla lascia supporre che la Commissione non adempierà i propri obblighi riguardo al richiedente conformemente alla presente ordinanza. E' quindi del tutto infondata e va respinta la domanda intesa alla pronuncia di una misura come la penalità, volta a esercitare una pressione sull' istituzione per spingerla ad adempiere tali obblighi.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La Commissione è invitata ad adottare tutte le misure necessarie affinché il suo personale, nei contatti con la stampa o in altro modo, non diffonda informazioni in merito alla carriera del signor Connolly, alla sua personalità, alle sue opinioni o alle sue condizioni di salute, atte a ledere, direttamente o indirettamente, la sua onorabilità e la sua reputazione professionale.
2) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta per il resto.
3) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 12 dicembre 1995.
Full & Egal Universal Law Academy