Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario ° Presupposti di ricevibilità ° Ricevibilità del ricorso principale ° Irrilevanza ° Limiti
(Trattato CEEA, artt. 157 e 158; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
La questione della ricevibilità del ricorso principale non deve essere esaminata, in linea di principio, nell' ambito del procedimento sommario, se non si vuole pregiudicare la decisione del Tribunale sul merito della causa. Essa deve essere riservata all' esame del ricorso principale, salvo il caso in cui quest' ultimo appaia, prima facie, manifestamente irricevibile. Se ciò si verifica, ad esempio perché il ricorrente impugna mediante il ricorso d' annullamento una decisione rivolta ad uno Stato membro e che non può considerarsi, prima facie, riguardarlo individualmente, l' istanza di provvedimenti provvisori deve essere respinta.
Parti
Nella causa T-219/95 R,
Marie-Thérèse Danielsson, Pierre Largenteau e Edwin Haoa, residenti tutti a Tahiti, Polinesia francese, rappresentati dagli avv.ti Phon van den Biesen, del foro di Amsterdam, e Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, assistiti nel corso della fase scritta del procedimento dai signori Gerrit Betlem e Sven Deimann, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio Déi Gréng, 31, Grand-rue,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard Wainwright, consigliere giuridico principale, e Thomas Cusack, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta dalla
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore della direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dai signori Marc Fonbaustier e Jean-François Dobelle, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori con cui si chiede, da un lato, la sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione delle Comunità europee 23 ottobre 1995, riguardante gli esperimenti nucleari francesi e, dall' altro, che sia ingiunta alla Commissione l' adozione di tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire e tutelare i diritti dei ricorrenti riconosciuti dal Trattato Euratom,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
1 Gli atolli di Mururoa e di Fangataufa fanno parte della Polinesia francese. La capitale della Polinesia francese è Papeete, situata sull' isola di Tahiti, a circa 1 200 km a ovest-nord-ovest di Mururoa e di Fangataufa. L' isola di Pitcairn, che costituisce il territorio più vicino appartenente ad un altro Stato membro, il Regno Unito, si trova a circa 800 km in direzione est-sud-est.
2 Mururoa e Fangataufa sono stati utilizzati dalle autorità francesi al fine di sperimentare ordigni nucleari nel periodo dal 1966 sino al 1991, data in cui tali esperimenti sono stati volontariamente interrotti. Esplosioni in atmosfera sono avvenute sino al 1974; successivamente sono stati effettuati unicamente esperimenti sotterranei.
3 Il 13 giugno 1995 le autorità francesi annunciavano di voler effettuare un' ulteriore serie di esperimenti nucleari a Mururoa. Il 28 luglio 1995 il Parlamento europeo invitava la Commissione a provvedere affinché gli artt. 34 e 35 del Trattato Euratom (in prosieguo: il "Trattato") venissero scrupolosamente rispettati (v. Europe n. 6532 del 29 luglio 1995).
4 L' art. 34 del Trattato così recita:
"Ciascuno Stato membro, nei territori del quale devono effettuarsi degli esperimenti particolarmente pericolosi, è tenuto ad adottare disposizioni supplementari di protezione sanitaria, dopo aver preventivamente domandato in merito il parere della Commissione.
Il parere conforme della Commissione è obbligatorio quando gli effetti di tali esperimenti siano suscettibili di ripercuotersi sui territori degli altri Stati membri".
5 L' art. 35 impone agli Stati membri di provvedere agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell' atmosfera, delle acque e del suolo, nonché il controllo sull' osservanza delle norme fondamentali; tale disposizione fa inoltre obbligo agli Stati membri di consentire alla Commissione di accedere a tali impianti e di verificarne il funzionamento e l' efficacia.
6 L' 11 agosto 1995 la Repubblica francese acconsentiva all' organizzazione di una riunione tra esperti francesi ed esperti della Commissione, riunione che si svolgeva il 25 agosto successivo, nonché all' invio di una delegazione della Commissione sul luogo degli esperimenti.
7 Il primo esperimento veniva effettuato a Mururoa il 5 settembre 1995.
8 Il giorno successivo, il presidente della Commissione, signor Santer, informava il Parlamento europeo che la Commissione non era in grado di pronunciarsi in ordine all' applicabilità dell' art. 34, confermando peraltro la volontà della Commissione stessa di partecipare ad una missione scientifica di studio.
9 Un sopralluogo di verifica veniva effettuato, nell' ambito dell' art. 35 del Trattato, dal 18 al 29 settembre 1995 e il gruppo incaricato delle operazioni di controllo, costituito da tre funzionari della Commissione, pubblicava la propria relazione il 3 ottobre successivo. In essa si affermava che i sistemi di controllo verificati e le informazioni ottenute evidenziavano una situazione globalmente soddisfacente dal punto di vista delle norme di sicurezza fondamentali, pur facendo presente che era stato negato l' accesso a talune installazioni e che talune informazioni non erano state fornite.
10 Il secondo esperimento nucleare della serie veniva effettuato il 1 ottobre 1995.
11 Il 23 ottobre successivo, quattro giorni prima del terzo esperimento, la Commissione si pronunciava definitivamente sulla questione dell' applicabilità dell' art. 34 agli esperimenti nucleari di cui trattasi. Tale posizione, esposta nel verbale della 1 266ª riunione della Commissione, tenutasi a Bruxelles il 23 ottobre 1995, depositato in atti, veniva presentata il giorno successivo al Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, dal presidente della Commissione (v. Parlamento europeo, resoconto in extenso della seduta, 24 ottobre 1995, pagg. 32 e 33).
12 Quanto al merito, la posizione della Commissione, esposta dal presidente Santer, esprimeva che l' art. 34 trovava applicazione tanto nei confronti degli esperimenti militari quanto di quelli civili e che un esperimento deve essere considerato particolarmente pericoloso, ai sensi del detto articolo, qualora presenti il rischio apprezzabile di un' esposizione significativa dei lavoratori o della popolazione alle radiazioni ionizzanti. Un esperimento che preveda l' esplosione di un ordigno nucleare può dar luogo ad un rischio di tal genere e può essere quindi considerato, in presenza di talune condizioni, "particolarmente pericoloso".
13 Sulla base di tali elementi ed alla luce di informazioni supplementari richieste ed ottenute dalle autorità francesi, la Commissione concludeva che gli esperimenti effettuati in Polinesia francese non presentavano un rischio apprezzabile di esposizione significativa dei lavoratori o della popolazione. Uno studio scientifico aveva evidenziato che, pur nella peggior ipotesi, le norme fondamentali sarebbero state rispettate. La Commissione concludeva che l' art. 34 non dovesse trovare applicazione.
14 L' affermazione di tale posizione costituisce l' atto di cui tre soggetti privati, la signora Danielsson, i signori Largenteau e Haoa, residenti a Tahiti, chiedono l' annullamento con il ricorso principale (v. causa T-219/95) e di cui chiedono la sospensione dell' esecuzione nell' ambito della presente domanda di provvedimenti provvisori (causa T-219/95 R). I due atti sono stati registrati nella cancelleria del Tribunale il 2 dicembre 1995.
15 Nella domanda di provvedimenti provvisori i ricorrenti chiedono:
° la sospensione della decisione della Commissione 23 ottobre 1995 riguardante gli esperimenti nucleari francesi sino a che il Tribunale non si sia pronunciato sul ricorso principale ovvero sino a che la Commissione non abbia adottato una nuova decisione ex art. 34 del Trattato tenendo conto delle norme pertinenti e degli obblighi giuridici generali ad essa incombenti;
° l' emanazione di un' ordinanza che ingiunga alla Commissione l' adozione di tutte le misure necessarie al fine di garantire e tutelare i diritti riconosciuti ai ricorrenti dal Trattato, ivi comprese le misure dirette a garantire il pieno rispetto da parte della Repubblica francese delle disposizioni del Trattato, sino a che il Tribunale non si sia pronunciato sul ricorso principale o sino a che la Commissione non abbia emanato una nuova decisione ex art. 34 del Trattato;
° l' immediata sospensione della decisione della Commissione 23 ottobre 1995, anche prima che la Commissione abbia presentato proprie osservazioni, sino a che il presidente del Tribunale abbia potuto pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti provvisori, e
° la condanna della Commissione alle spese del procedimento sommario.
16 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 1995, la Repubblica francese chiedeva di intervenire a sostegno della Commissione.
17 Le osservazioni orali delle parti sono state sentite all' udienza del 15 dicembre 1995.
In diritto
18 Per effetto del combinato disposto degli artt. 157 e 158 del Trattato e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECE, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), nel testo modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o disporre altri provvedimenti provvisori necessari.
19 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere natura provvisoria, nel senso che non devono pregiudicare la decisione sul merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 7 novembre 1995, causa T-168/95 R, Eridania e a./Consiglio, punto 14, non ancora pubblicata nella Raccolta).
Argomenti delle parti
Sulla ricevibilità del ricorso principale
20 I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che l' atto impugnato costituisca una decisione con cui la Commissione abbia espresso o un parere conforme, ai sensi del secondo comma dell' art. 34, con riguardo agli esperimenti nucleari francesi su Mururoa, ovvero il diniego di ritenere l' art. 34 applicabile agli esperimenti medesimi. In entrambi i casi si tratterebbe di un atto definitivo emanato nell' ambito delle disposizioni del Trattato e produttivo di effetti giuridici.
21 I ricorrenti sottolineano che, diversamente dal parere previsto al primo comma dell' art. 34, il parere conforme di cui al secondo comma è obbligatorio perché possa essere consentito allo Stato membro interessato di effettuare gli esperimenti di cui trattasi. Nella specie, i ricorrenti fanno valere che, alla luce dei dati scientifici, gli effetti degli esperimenti potrebbero ripercuotersi sul territorio di un altro Stato membro, vale a dire l' isola di Pitcairn, e ritengono che il parere conforme della Commissione fosse quindi richiesto dal Trattato. Tale parere conforme costituirebbe un atto impugnabile, al pari di una decisione della Commissione che autorizzi un aiuto di Stato.
22 In subordine, laddove l' atto contestato esprima il diniego di applicare l' art. 34 del Trattato, i ricorrenti sostengono che un siffatto diniego possa essere impugnato al pari dell' atto di cui l' istituzione interessata abbia negato l' emanazione (v. sentenza della Corte 23 febbraio 1961, causa 30/59, Steenkolenmijnen/Alta Autorità, Racc. pag. 1).
23 I ricorrenti sostengono, in secondo luogo, che l' atto impugnato li riguardi individualmente ai sensi dell' art. 146, quarto comma, del Trattato.
24 Alla luce della recente giurisprudenza della Corte e del Tribunale (in particolare v. sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853; sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta), i ricorrenti si ritengono individualmente interessati, atteso che la decisione della Commissione, decisione in cui la Commissione stessa ha omesso di tenere debitamente conto della gravità delle ripercussioni che gli esperimenti nucleari potrebbero produrre sulla loro salute, incide su di essi in modo particolarmente grave.
25 I ricorrenti ritengono, in particolare, di far parte della popolazione per la cui tutela l' art. 30 del Trattato prevede l' istituzione delle norme fondamentali di cui al capitolo III e a cui attribuisce pertanto un diritto individuale. Essi affermano di rientrare quindi nella definizione contenuta al punto 67 della citata sentenza Antillean Rice Mills e a./Commissione, secondo cui "il fatto che la Commissione abbia l' obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell' atto che essa intende adottare sulla situazione di determinati singoli, è tale da identificare questi ultimi". Secondo i ricorrenti, la loro controversia differisce dalla causa Greenpeace e a./Commissione (ordinanza 9 agosto 1995, causa T-585/93, Racc. pag. II-2205), in cui i ricorrenti non potevano far valere la violazione di una disposizione che attribuisse loro un vero e proprio diritto individuale a godere di tutela. Sarebbe inconcepibile che un soggetto, i cui diritti individuali siano minacciati o violati, possa trovarsi nell' impossibilità di proporre ricorso di annullamento ex art. 146 del Trattato.
26 I ricorrenti deducono inoltre, a sostegno della tesi secondo cui sarebbero individualmente interessati dall' atto impugnato, di non disporre di alcun rimedio giuridico avverso la detta decisione dinanzi ai giudici nazionali e che uno dei principali motivi di rigetto di ricorsi diretti di singoli non si applicherebbe dunque al loro caso. Essi si richiamano alla causa Les Verts/Parlamento (sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Racc. pag. 1339, punto 23), in cui la Corte di giustizia ha affermato la necessità di un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni. In tal contesto i ricorrenti fanno infine valere che, per poter proporre ricorso contro gli atti di carattere generale o individuale delle autorità nazionali, è normalmente sufficiente, negli ordinamenti giudiziari degli Stati membri, la sussistenza di un interesse diretto e personale e ritengono che il diritto comunitario dovrebbe essere interpretato, nella misura maggiore possibile, in considerazione di tali principi generali, comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
27 Inoltre, negare ai ricorrenti la legittimazione per proporre un ricorso di tal genere costituirebbe violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la "convenzione europea dei diritti dell' uomo"), che garantiscono rispettivamente il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale e ad un giudizio effettivo in caso di violazione di diritti o di libertà riconosciute dalla convenzione.
28 I ricorrenti sostengono, in terzo luogo, che la decisione contestata li riguardi direttamente, ai sensi del quarto comma dell' art. 146 del Trattato, nella parte in cui la Repubblica francese è autorizzata a proseguire gli esperimenti di cui trattasi e considerato che l' eventualità che la Repubblica francese possa modificare la propria posizione è puramente teorica (v. sentenza 27 aprile 1995, causa T-442/93, AAC e a./Commissione, Racc. pag. II-1329, punti 45 e 46). Inoltre, il provvedimento che i ricorrenti cercano di ottenere, vale a dire il diniego della Commissione di dare parere conforme in ordine agli esperimenti, li riguarda direttamente, atteso che tale provvedimento non lascerebbe alla Repubblica francese altra scelta se non quella di cessare gli esperimenti stessi (v. sentenza 16 giugno 1970, causa 69/69, Alcan e a./Commissione, Racc. pag. 385).
29 Alla luce degli argomenti che precedono, i ricorrenti ritengono di escludere, quanto meno, la manifesta irricevibilità del ricorso principale.
30 Per quanto riguarda la natura giuridica dell' atto impugnato, la Commissione afferma che, nell' esprimere la propria posizione, essa non ha dato alcun parere conforme, avendo semplicemente concluso che l' art. 34 del Trattato non trovasse applicazione. Essendo giunta a tale conclusione, essa non poteva né fornire né negare un parere conforme ai sensi del secondo comma del detto articolo. Ma anche se fosse giunta alla conclusione contraria, essa avrebbe potuto emanare solamente un parere non vincolante ai sensi del primo comma, atteso che le radiazioni ionizzanti di cui all' art. 34 non erano in grado di colpire il territorio di un altro Stato membro. Né un parere non vincolante né, a fortiori, una decisione consistente nel non emanare un siffatto parere costituiscono atti impugnabili dinanzi al Tribunale.
31 La Commissione contesta, d' altro canto, che i ricorrenti siano direttamente e individualmente interessati dall' atto contestato. Nella loro qualità di soggetti residenti a Tahiti, essi potrebbero essere interessati solamente da un parere riguardante le disposizioni supplementari di protezione sanitaria di cui al primo comma dell' art. 34, che costituisce un atto non impugnabile. La questione del parere conforme previsto dal secondo comma sorge solamente nell' ipotesi in cui il territorio di un altro Stato membro possa essere colpito. Una decisione che esprima l' intendimento di fornire o negare tale parere conforme potrebbe quindi interessare direttamente e individualmente solo i soggetti residenti su un territorio straniero ° nella specie Pitcairn e non Tahiti.
32 Inoltre, con riguardo al diritto alla tutela giurisdizionale nonché al diritto ad un giudizio effettivo ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell' uomo, invocati dai ricorrenti, la Commissione ritiene che questi deducano un argomento non pertinente, atteso che diritti di tal genere possono sorgere solamente ove sussista un diritto individuale la cui tutela spetti al giudice. La Commissione contesta poi che i ricorrenti non dispongano di alcun rimedio giuridico dinanzi ai giudici nazionali e aggiunge che l' ultimo comma dell' art. 150 del Trattato garantisce, in ultima sede, la possibilità di adire il giudice comunitario per mezzo di una domanda pregiudiziale.
33 Il governo francese ha invece dedotto all' udienza che le disposizioni del capitolo III del Trattato non si applicano alle attività nucleari nel settore militare. Esso ha peraltro contestato che la posizione espressa dalla Commissione ex art. 34 del Trattato e che costituisce oggetto della presente controversia possa presentare natura di decisione.
Sul fumus boni juris
34 I ricorrenti si richiamano e citano, a comprova dei rischi ai quali ritengono di essere esposti per effetto degli esperimenti di cui trattasi, una serie di relazioni scientifiche pubbliche. Essi distinguono i rischi risultanti da effetti a breve termine da quelli risultanti da effetti a lungo termine.
35 Tra gli effetti a breve termine essi indicano la minaccia per la struttura geologica nonché l' emissione di prodotti di fissione volatili e gassosi nella biosfera. Essi affermano che gli esperimenti nucleari possono causare smottamenti del suolo, così come causarono lo smottamento sottomarino a Mururoa nel 1979 quando un ordigno nucleare esplose dopo essersi bloccato a metà corsa. Atteso che la struttura geologica di Mururoa è già instabile a causa delle rilevanti fessurazioni causate dai precedenti esperimenti, sarebbero probabili ulteriori e più gravi smottamenti del suolo. I ricorrenti sostengono che smottamenti di terreno di tal genere possono provocare, come hanno già provocato, tsunamis o maremoti, i cui effetti possono raggiungere distanze lontane come Pitcairn e Tahiti e che presentano un pericolo per le abitazioni come quelle della signora Danielsson. Ne potrebbe anche derivare un ricaduta di sostanze radioattive nel mare, il che produrrebbe effetti catastrofici sulla catena alimentare in una zona come la Polinesia francese, in cui il pesce costituisce un elemento rilevante del regime alimentare.
36 Attraverso le fessurazioni dovute alle esplosioni può anche prodursi accidentalmente una penetrazione nella biosfera di prodotti di fissione provenienti da scorie nucleari. Nel 1987, secondo quanto affermato in uno degli studi citati, una piccola quantità di gas radioattivo è stata accidentalmente liberata a seguito di un esperimento nucleare sovietico effettuato sull' isola di Novaya Zemlya e, a seguito di tale incidente, è stata constatata una contaminazione dell' aria e del latte sino ad una distanza di 2 000 km, vale a dire ad una distanza superiore a quella che separa Mururoa da Pitcairn o Tahiti.
37 Tra gli effetti a lungo termine, i ricorrenti indicano in particolare la fuga progressiva di sostanze radioattive, attraverso fessurazioni naturali o di altro genere provenienti da esperimenti e/o depositi di scorie. Essi sostengono che fughe di tal genere, di cui gli scienziati hanno constatato un' entità più elevata rispetto a quella accertata dalle autorità francesi, sono già presenti a Mururoa e sottolineano che la struttura geologica dell' isola mal si presta a costituire un sicuro deposito per le scorie. Una fuga di sostanze radioattive, aggravata da avvenimenti meteorologici quali i cicloni, può mettere in pericolo l' ambiente marino locale e penetrare nella catena alimentare.
38 I ricorrenti citano anche statistiche riguardanti la mortalità imputabile al cancro in Polinesia francese ed in altre zone del Pacifico del Sud, da cui risulterebbe una ricorrenza più elevata della malattia nelle zone più vicine a Mururoa, senza che abbia potuto essere stabilita una correlazione tra tali forme di cancro e la condotta di vita.
39 I ricorrenti insistono sul fatto che, con riguardo agli effetti sia a breve sia a lungo termine, i rischi aumentano ad ogni esperimento.
40 Per quanto attiene a tali affermazioni di fatto, la Commissione dichiara che i documenti cui si richiamano i ricorrenti sono lungi dal costituire prove in senso rigoroso e scientifico del termine e afferma che le conclusioni che ne vengono tratte costituiscono tentativi di estrapolazione.
41 Al fine di dimostrare la fondatezza, prima facie, delle domande, i ricorrenti deducono sei motivi di diritto affermando: i) una violazione dell' art. 34 del Trattato, ii) una violazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/836/Euratom, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 246, pag. 1), iii) la violazione del principio di sicurezza preventiva, iv) la violazione degli usi internazionali, v) la violazione dei diritti dell' uomo, vi) la violazione dell' art. 162 del Trattato.
42 A sostegno del primo motivo i ricorrenti fanno essenzialmente valere che la Commissione avrebbe violato l' art. 34 del Trattato avendo erroneamente interpretato la locuzione "esperimenti particolarmente pericolosi". Definendo tali esperimenti nel senso di quelli che presentano "un rischio apprezzabile di esposizione significativa della popolazione e dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti", la Commissione avrebbe dato, secondo i ricorrenti, una definizione insufficiente ed avrebbe ignorato i rischi dei pericoli indiretti derivanti da una contaminazione dell' atmosfera, delle acque o del suolo.
43 Nell' ambito del secondo motivo, i ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe omesso di tener debitamente conto dei principi sanciti dall' art. 6 della menzionata direttiva 80/836, riguardanti le norme fondamentali di cui al capitolo III del Trattato. Tali principi sono tre: le attività che implichino un' esposizione devono essere giustificate dai vantaggi che esse procurino, tenendo presente che ogni esposizione deve essere mantenuta al livello più ridotto ragionevolmente possibile e che non vi deve essere superamento dei limiti di dose fissati. La Commissione avrebbe applicato solamente l' ultimo dei detti principi. Astenendosi dal pretendere dalla Repubblica francese la prova che le attività di cui trattasi fossero giustificate nonché l' effettuazione di uno studio dell' impatto sull' ambiente al fine di stabilire se l' esposizione fosse del livello più ridotto ragionevolmente possibile, la Commissione sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dei primi due detti principi. Inoltre, astenendosi dal pretendere dalla Repubblica francese la divulgazione nella Polinesia francese di informazioni mediche complete, la Commissione avrebbe omesso di dare corretta applicazione degli artt. 41 e 42 della menzionata direttiva, che riguardano gli obblighi degli Stati membri in materia di protezione operativa della popolazione.
44 Nell' ambito del terzo motivo i ricorrenti si richiamano al principio della protezione di cui all' art. 130 R, n. 2, del Trattato CEE. Essi sostengono che tale principio trovi applicazione nell' ambito dell' art. 34 del Trattato Euratom, ma che sarebbe stato erroneamente applicato dalla Commissione. Tale principio impone di attuare un' azione preventiva non appena sussista un serio motivo per sospettare un danno potenziale per la salute e l' ambiente; una valutazione dell' impatto sulla salute e sull' ambiente avrebbe dovuto essere quindi effettuato da un ente pubblico indipendente, in considerazione della perizia cui i ricorrenti si sono richiamati nell' ambito degli argomenti di fatto.
45 Nell' ambito del quarto motivo i ricorrenti sostengono che, conformemente ormai agli usi internazionali, sarebbe obbligatoria, con riguardo alle centrali nucleari di cui sia prevista la costruzione, ai depositi di scorie nucleari nonché alle attività che possano incidere sull' ambiente, l' effettuazione di uno studio dell' impatto sull' ambiente e/o una valutazione probabilistica in termini di sicurezza. I ricorrenti si richiamano in particolare all' art. 206 della Convenzione delle Nazioni unite 10 dicembre 1982 sul diritto del mare, all' art. 2 della Convenzione 25 febbraio 1991, relativa alla valutazione degli effetti sull' ambiente in un ottica transfrontaliera (non ancora entrata in vigore) ed al principio 17 della Dichiarazione di Rio sull' ambiente e sullo sviluppo del 14 giugno 1992, convenzioni alle quali la Comunità e la Repubblica francese hanno aderito. Non avendo effettuato tale valutazione, la Commissione avrebbe omesso di adempiere gli obblighi ad essa incombenti sulla base del diritto internazionale.
46 Nell' ambito del quinto motivo, i ricorrenti sostengono che la Commissione, non avendo provveduto alla loro adeguata protezione contro i rischi derivanti, per la salute, da un' eventuale esposizione alle radiazioni e contro i rischi derivanti, per la vita, da eventuali maremoti, avrebbe leso il diritto alla vita loro riconosciuto dall' art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo e dall' art. 6 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici.
47 I ricorrenti ritengono infine che la motivazione dell' atto della Commissione da essi contestato sia insufficiente nella parte in cui non terrebbe conto delle informazioni scientifiche agevolmente disponibili riguardanti le attività che implichino radiazioni nucleari né dei metodi che ne consentono la valutazione.
48 Nelle osservazioni relative alla domanda di provvedimenti provvisori, la Commissione osserva che l' art. 34 del Trattato si colloca nel capitolo III riguardante la "protezione sanitaria" il cui scopo consiste, ai sensi dell' art. 30, nel garantire la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Secondo la Commissione, non occorre prendere in considerazione i rischi potenziali per l' ambiente, quali gli smottamenti del suolo o i maremoti, che non presentano alcun nesso causale con le radiazioni. Inoltre, il parere che la Commissione emana ai sensi del primo comma dell' art. 34 non riguarda gli esperimenti in senso proprio, bensì le disposizioni supplementari in materia di protezione sanitaria. Essa sostiene che la locuzione "esperimenti particolarmente pericolosi" debba essere intesa in tale contesto, al pari della nozione di esperimenti suscettibili di ripercuotersi sul territorio di altri Stati membri, di cui al secondo comma dell' art. 34, nozione che si limita agli effetti delle radiazioni ionizzanti per la salute delle persone che vivono su tale territorio.
49 La Commissione sostiene di avere effettuato in ogni caso analisi approfondite e basate su un ventaglio completo di informazioni, comprendenti, in particolare, la relazione della missione di controllo ed una serie di documenti di cui alcuni erano stati già forniti dalle autorità francesi ed altri ottenuti da fonti indipendenti. Il 17 ottobre 1995 la Commissione riceveva, da parte delle autorità francesi, informazioni supplementari confermate dall' istituto per lo studio degli elementi transuranici di Karlsruhe. La sua posizione espressa il 23 ottobre 1995 si fonda, pertanto, sul complesso di tali dati.
50 Il governo francese contesta dal canto suo l' esistenza dei rischi asseriti dai ricorrenti.
Sull' urgenza
51 I ricorrenti ritengono che il pregiudizio loro derivante in caso di immediato proseguimento degli esperimenti nucleari potrebbe risultare irreparabile. I rischi sanitari sarebbero considerevoli ed aumenterebbero con ogni nuova esplosione. Non sarebbe quindi possibile attendere l' esito del procedimento principale, considerato che il prossimo esperimento avrà prevedibilmente luogo dal 15 dicembre in poi.
52 Per quel attiene, più in particolare, alla domanda di sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato, i ricorrenti sostengono sostanzialmente che, finché la Commissione non avrà emanato una decisione valida e, in particolare, finché non sarà stato effettuato uno studio attendibile in ordine all' impatto degli esperimenti sulla popolazione e sull' ambiente, non potrà essere data loro garanzia quanto al fatto che gli esperimenti non producano loro un danno grave e irreparabile.
53 Per quanto attiene alla domanda diretta ad ottenere un' ingiunzione nei confronti della Commissione, i ricorrenti sostengono che la semplice sospensione dell' atto impugnato non sarebbe sufficiente, in quanto, in passato, le autorità francesi non hanno atteso il parere conforme della Commissione per procedere agli esperimenti nucleari.
54 La Commissione, sostenuta dal governo francese, contesta che, in caso di mancata sospensione della decisione impugnata, possa derivare un danno grave ed irreparabile ai ricorrenti.
Sulla valutazione comparativa degli interessi
55 I ricorrenti fanno valere che il provvedimento richiesto non implica alcuna minaccia di danno grave e irreparabile per la Commissione o per lo Stato membro interessato e che non impone un onere che vada al di là di quanto necessario per garantire la tutela ai soggetti che vi hanno diritto. Tale provvedimento non imporrebbe alla Commissione ed alla Repubblica francese altro che l' obbligo di attendere la pronuncia del Tribunale nella causa principale o una decisione della Commissione validamente emanata, mentre gli interessi in gioco per i ricorrenti riguardano la loro salute e la loro stessa vita.
56 La Commissione non sostiene che il provvedimento richiesto le imporrebbe un onere irragionevole, bensì sottolinea il fatto che la sospensione o l' annullamento dell' atto impugnato non potrebbe produrre altro effetto se non quello di obbligarla ad un nuovo esame dell' eventuale applicabilità dell' art. 34 del Trattato, non potendo attribuirle il potere, che la Commissione non possiede, di negare l' approvazione degli esperimenti.
57 Il governo francese sostiene che, in considerazione dell' impegno solenne di non procedere oltre negli esperimenti nucleari a partire dal mese di maggio 1996, la sospensione dell' atto impugnato costituirebbe un ostacolo definitivo al proseguimento degli esperimenti di cui trattasi, considerato che la decisione del Tribunale attinente alla domanda principale non sarà sicuramente pronunciata prima di tale data.
Valutazione del giudice dell' urgenza
Sulla pretesa manifesta irricevibilità del ricorso principale
58 Secondo consolidata giurisprudenza, la questione della ricevibilità del ricorso principale non deve essere esaminata, in linea di principio, nell' ambito del procedimento sommario, se non si vuole pregiudicare la decisione del Tribunale sul merito della causa, ma deve essere riservata all' esame del ricorso principale, salvo il caso in cui quest' ultimo appaia, prima facie, manifestamente irricevibile (v. ordinanza del presidente della Corte 27 giugno 1991, causa C-117/91 R, Bosman/Commissione, Racc. pag. I-3353, punto 7, e, da ultimo, ordinanza del presidente del Tribunale 7 novembre 1995, Eridania e a./Consiglio, citata, punto 27).
59 Nel caso di specie, spetta quindi al giudice dell' urgenza verificare se, come asserito dalla Commissione ° sostenuta dalla Repubblica francese ° la domanda principale diretta all' annullamento della posizione espressa dalla detta istituzione in data 23 ottobre 1995, in cui affermava che ° con riguardo agli esperimenti nucleari attualmente svolti nella Polinesia francese ° le disposizioni dell' art. 34 del Trattato Euratom non dovessero trovare applicazione, debba essere considerata, prima facie, manifestamente irricevibile.
60 Si deve rilevare, in limine, per quanto attiene agli aspetti sostanziali dell' atto impugnato, che la posizione finale della Commissione, precedentemente menzionata, riportata nel verbale della 1 266ª riunione della detta istituzione svoltasi a Bruxelles il 23 ottobre 1995, depositato in atti, venne presentata il 24 ottobre 1995 dal presidente della Commissione al Parlamento europeo, in riunione plenaria (v. resoconto in extenso delle riunioni, pagg. 32 e 33), e simultaneamente comunicata alle autorità francesi, come confermato dalle parti nel corso dell' udienza.
61 Quanto all' oggetto dell' atto impugnato, emerge espressamente dal citato verbale nonché dalle menzionate dichiarazioni del presidente della Commissione rese dinanzi al Parlamento europeo che la decisione contestata esclude, nella specie, l' applicazione delle disposizioni dell' art. 34 del Trattato che impongono alcuni obblighi allo Stato membro interessato, sulla base del rilievo che gli esperimenti nucleari di cui trattasi non rispondono al requisito ivi indicato necessario ai fini dell' applicazione dell' articolo medesimo, atteso che essi non presentano, alla luce della valutazione effettuata dalla Commissione, un carattere particolarmente pericoloso.
62 A tal riguardo, non occorre pronunciarsi, in via preliminare, nell' ambito della presente domanda di provvedimenti provvisori, sulla questione se, come interpretato dalla Commissione, il capitolo III del Trattato Euratom, dedicato alla protezione sanitaria, ed in particolare l' art. 34, si applichi alle attività nucleari nel settore militare, cosa contestata dal governo francese in occasione dell' audizione delle parti. L' esame di tale questione rientra, infatti, nella valutazione della fondatezza dell' atto contestato.
63 Nella specie occorre verificare se, prima facie, possa ritenersi che la domanda di annullamento principale risponda ai requisiti di ricevibilità relativi, da un lato, alla natura dell' atto impugnato e, dall' altro, alla legittimazione ad agire dei ricorrenti.
64 Per quanto attiene, in primo luogo, alla natura dell' atto contestato della Commissione, emerge, prima facie, dal tenore dell' atto medesimo nonché dal contesto giuridico e di fatto in cui è stato emanato, come esso possa essere considerato, con una certa probabilità e ai sensi di consolidata giurisprudenza, quale atto di natura decisionale, in quanto esprime una posizione definitiva della Commissione diretta a produrre effetti giuridici (v. sentenza della Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263, punti 38-42), nella parte in cui, in ogni caso, produce l' effetto di escludere l' applicazione delle disposizioni dell' art. 34 del Trattato che impongono allo Stato membro interessato l' adozione di disposizioni supplementari di protezione sanitaria dopo aver preventivamente sentito il parere della Commissione.
65 Può conseguentemente ritenersi, prima facie, che l' atto impugnato presenti natura di decisione.
66 Per quanto attiene, in secondo luogo, alla legittimazione ad agire dei ricorrenti, si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 146, quarto comma, del Trattato Euratom, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo comma del medesimo articolo, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardino direttamente e individualmente.
67 Nel caso di specie, i ricorrenti non sono destinatari della decisione impugnata, diretta al governo francese. Occorre quindi esaminare se, non di meno, la decisione medesima li riguardi direttamente e individualmente.
68 Per quanto attiene, anzitutto, alla questione se i ricorrenti siano interessati individualmente dalla decisione impugnata, è giurisprudenza costante che "i terzi possono essere riguardati individualmente da una decisione destinata ad una persona diversa, solo se detta decisione li colpisce a motivo di determinate caratteristiche che sono loro particolari o di una situazione di fatto che li contraddistingua rispetto a chiunque altro e per questo motivo li identifichi in modo analogo al destinatario" (v. sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punto 14, nonché la sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite T-447/93, T-448/93 e T-449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1971, punto 34).
69 I ricorrenti sostengono, nella specie, di rispondere al detto requisito in quanto, sostanzialmente, la decisione impugnata incide su di essi in modo particolarmente grave ed in quanto non tiene adeguatamente conto dei nefasti effetti prodotti dagli esperimenti nucleari sulla loro salute, mentre fanno parte della popolazione, indicata all' art. 30 del Trattato, la cui protezione sanitaria deve essere garantita, in particolare, nell' ambito dell' attuazione dell' art. 34.
70 Tale tesi non può essere accolta, considerato che, prima facie, la decisione impugnata riguarda unicamente i ricorrenti nella loro qualità oggettiva di residenti a Tahiti, al pari di qualsiasi altro soggetto residente in Polinesia.
71 A tal riguardo, anche a voler supporre che i ricorrenti potessero eventualmente subire un danno personale connesso alle asserite conseguenze nefaste degli esperimenti nucleari di cui trattasi per l' ambiente e per la salute della popolazione, tale circostanza non sarebbe di per sé sufficiente ad individuare in essi un soggetto analogo a quello del destinatario della decisione impugnata, come postulato dal menzionato quarto comma dell' art. 146 del Trattato, considerato che un danno del genere di quello indicato potrebbe colpire, in modo indifferenziato, qualsiasi soggetto residente nella zona de qua (v. ordinanza Greenpeace e a./Commissione, citata, punti 49-55).
72 Orbene, si deve rilevare che i ricorrenti non forniscono alcun elemento atto a comprovare che, prima facie, la decisione impugnata li riguardi per effetto di determinate caratteristiche o di determinate situazioni di fatto che siano loro particolari. I ricorrenti non sostengono peraltro che la decisione medesima costituisca una violazione di un diritto loro specificamente attribuito e che consentirebbe di contraddistinguerli, con riguardo alla decisione medesima, rispetto a qualsiasi altro soggetto residente in Polinesia (v. sentenza Codorniu/Consiglio, citata, punti 20-22, nonché ordinanza 23 novembre 1995, causa C-10/95 P Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 43).
73 In particolare, deve essere respinto, nel contesto giuridico della presente controversia, l' argomento dei ricorrenti secondo cui sull' istituzione convenuta graverebbe l' obbligo, per effetto di talune disposizioni specifiche del Trattato, di tener conto delle conseguenze prodotte sulla loro situazione dall' atto di cui era prevista l' adozione, il che avrebbe consentito di contraddistinguere i ricorrenti stessi, ai sensi di consolidata giurisprudenza (v. sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 28 e seguenti, e 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punti 11 e 12, nonché la menzionata sentenza Antillean Rice Mills e a./Commissione, punto 67).
74 Dalle disposizioni del Trattato invocate dai ricorrenti non emerge infatti, prima facie, alcun obbligo di tal genere. Al contrario, l' analisi delle pertinenti disposizioni del capitolo III del Trattato evidenzia chiaramente che, nell' ambito dell' art. 34, la Commissione ha l' obbligo di valutare gli effetti che gli esperimenti nucleari contestati possano produrre su tutta la popolazione e sui lavoratori interessati. L' art. 34, interpretato ° nel sistema del capitolo III ° in particolare nel combinato disposto con l' art. 30, riguardante proprio "la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori", fa obbligo alla Commissione di procedere alla valutazione della pericolosità degli esperimenti che uno Stato membro intenda porre in essere, nell' ambito del perseguimento dell' obiettivo generale consistente nel garantire la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori complessivamente intesi mediante azioni globali di carattere preventivo, basate su considerazioni di interesse generale. Nello svolgimento di tali azioni la Commissione non può essere obbligata a tener conto della situazione particolare dei singoli residenti e dei lavoratori della zona geografica interessata da un determinato esperimento, in assenza di elementi specifici idonei a giustificare che, con riguardo agli obiettivi perseguiti, venga presa in considerazione una situazione individuale.
75 Ne consegue, prima facie, che nel caso di specie la Commissione non era tenuta ° nel valutare i rischi connessi con gli esperimenti nucleari di cui trattasi al fine di determinare se questi presentassero carattere particolarmente pericoloso, ai sensi dell' art. 34 del Trattato ° a prendere individualmente in considerazione la situazione dei ricorrenti rispetto a quella degli altri abitanti della Polinesia.
76 Ciò premesso, i ricorrenti non possono essere considerati, prima facie, individualmente interessati dalla decisione controversa. Il ricorso principale appare quindi, prima facie, manifestamente irricevibile, senza che occorra esaminare se gli interessati rispondano all' altro requisito di ricevibilità fissato dall' art. 146, quarto comma, del Trattato, secondo cui la decisione impugnata deve riguardarli direttamente.
77 Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, tale conclusione non è incompatibile con il diritto alla tutela giurisdizionale, considerato che, nel sistema del contenzioso comunitario, la tutela giurisdizionale dei singoli è garantita non solo dai vari rimedi giuridici diretti esperibili, alle condizioni previste dal Trattato, dinanzi al giudice comunitario, bensì anche grazie al meccanismo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell' art. 150 del Trattato, nell' ambito di azioni proposte dinanzi al giudice nazionale, giudice comunitario di diritto comune.
78 Ne consegue che la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La Repubblica francese è ammessa ad intervenire a sostegno della Commissione.
2) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
3) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 22 dicembre 1995.
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