Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Procedimento sommario ° Domanda diretta a ottenere una dichiarazione interpretativa ° Irricevibilità
(Trattato CE, artt. 168 A, n. 1, 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104)
2. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione dell' esecuzione di un regolamento che vieta talune importazioni ° Presupposti per la concessione ° Circostanze eccezionali, sia sul piano dell' urgenza sia su quello del "fumus boni juris"
[Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale art. 104, n. 2; regolamento (CEE) del Consiglio n. 3254/91]
Massima
1. Una domanda di provvedimenti urgenti intesa a ottenere una dichiarazione interpretativa è irricevibile, in quanto incompatibile con il carattere proprio del procedimento sommario e, più in generale, con il sistema giurisdizionale nel quale si inserisce.
Il Trattato CE distingue, infatti, fra i procedimenti che implicano un ricorso diretto dinanzi al giudice comunitario e il procedimento pregiudiziale previsto dall' art. 177 di tale Trattato. La possibilità di ottenere una decisione del giudice comunitario il cui dispositivo stesso verta specificamente sull' interpretazione di una norma di diritto comunitario è circoscritta al procedimento pregiudiziale. Ne consegue che non è possibile ottenere una siffatta decisione nel contesto di un procedimento sommario, necessariamente accessorio a un ricorso diretto. Per di più, una siffatta domanda, qualora si riferisca a un regolamento la cui applicazione non dipende dalle istituzioni comunitarie, bensì dalle autorità degli Stati membri, non è giustificata da alcun interesse legittimo, dal momento che, a prima vista, gli effetti di un' eventuale ordinanza di accoglimento sarebbero circoscritti alle parti del procedimento sommario, cioè richiedente e istituzione comunitaria resistente, mentre un' interpretazione della Corte che, tramite una decisione del giudice nazionale trovasse applicazione nei rapporti tra richiedente e autorità nazionali, potrebbe essere ottenuta nel contesto di un procedimento dinanzi al giudice nazionale.
2. La concessione, su domanda di un' impresa del settore della pellicceria, della sospensione dell' esecuzione del regolamento n. 3254/91, che vieta l' uso di tagliole nella Comunità e l' introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole e metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà, renderebbe irrimediabilmente inoperante, per la durata di validità della relativa ordinanza, il divieto di importazione disposto dal detto regolamento, man mano che merci contemplate dal regolamento venissero messe in libera pratica nella Comunità dalla richiedente o da qualsiasi altro importatore. Ne consegue che una siffatta sospensione può essere concessa solo in presenza di circostanze eccezionali che, nonostante gli effetti che essa produrrebbe, consentano di concludere che sarebbe sproporzionato respingere la domanda dell' interessata.
Siffatte circostanze non sussistono, dal momento che l' impresa non è stata in grado di dimostrare né che le difficoltà di approvvigionamento che l' applicazione del regolamento potrebbe provocarle facciano gravare su di essa una minaccia seria e attuale di messa in liquidazione, né che il regolamento e il comportamento delle istituzioni comunitarie siano manifestamente illegittimi.
Parti
Nel procedimento T-228/95 R,
S. Lehrfreund Ltd, società di diritto inglese, con sede in Londra, con i signori Nicholas Forwood, QC, e Mark Hoskins, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Bruxelles presso Brick Court Chambers, 8, avenue de la Joyeuse Entrée,
richiedente,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Juergen Huber e Guus Houttuin, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Bruno Eynard, direttore generale presso la direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, Konrad Adenauer,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Frank Benyon, consigliere giuridico, e Lucio Gussetti, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,
resistenti,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione del regolamento del Consiglio 4 novembre 1991, n. 3254, che vieta l' uso di tagliole nella Comunità e l' introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole e metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà (GU L 308, pag. 1),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
1 Con atto introduttivo pervenuto in cancelleria il 15 dicembre 1995, la richiedente, una società con sede in Londra, operante dal 1963 nel commercio e nella trasformazione di pellicce, ha proposto al Tribunale un ricorso diretto a far condannare il Consiglio e la Commissione al risarcimento dei danni. Tale domanda è fondata su motivi relativi, da un lato, all' adozione del regolamento (CEE) del Consiglio 4 novembre 1991, n. 3254, che vieta l' uso di tagliole nella Comunità e l' introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà (GU L 308, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 3254/91"), e, dall' altro, al comportamento dei resistenti dopo l' adozione di detto regolamento.
2 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la richiedente ha presentato, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE, una domanda diretta a far ordinare dal presidente del Tribunale la sospensione dell' esecuzione del regolamento n. 3254/91 nonché ogni provvedimento che dovesse ritenere opportuno o necessario.
3 Il contesto normativo e di fatto nel quale si iscrivono il ricorso principale e la domanda di provvedimenti urgenti può essere così riassunto.
4 L' art. 3 del regolamento n. 3254/91, che a partire dal 1 gennaio 1995, vieta l' uso nella Comunità di tagliole quali definite all' art. 1, così dispone:
"1. L' introduzione nella Comunità di pellicce delle specie animali elencate nell' allegato I nonché delle altre merci elencate nell' allegato II, sempreché contengano pellicce delle specie elencate nell' allegato I, è vietata a decorrere dal 1 gennaio 1995, a meno che la Commissione, conformemente all' articolo 5, abbia stabilito che nel paese di origine delle pelli:
° siano in vigore adeguate disposizioni amministrative o legislative che vietano l' uso della tagliola oppure
° i metodi di cattura mediante trappole usati per le specie elencate nell' allegato I siano conformi alle norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà.
La Commissione pubblicherà nella Gazzetta ufficila delle Comunità europee l' elenco dei paesi che soddisfano almeno una delle condizioni previste nel primo comma.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 è sospeso dalla Commissione per un periodo di un anno che scade il 31 dicembre 1995 qualora la Commissione stabilisca, anteriormente al 1 luglio 1994, conformemente alla procedura di cui all' articolo 5 e sulla base di un esame effettuato in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio di questi ultimi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi di cattura mediante trappole senza crudeltà".
5 L' art. 4 del medesimo regolamento pone, per le esportazioni o riesportazioni nella Comunità delle merci enumerate nell' elenco di cui all' allegato II effettuate successivamente al 1 gennaio 1995, il requisito di una certificazione di origine le cui modalità dovevano essere determinate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all' art. 5.
6 L' allegato I contemplato nel menzionato art. 3, n. 1, enumera in tutto tredici specie di animali, tra cui, in particolare, il topo muschiato.
7 Avvalendosi della facoltà conferitale dall' art. 3, n. 2, la Commissione, il 19 luglio 1994, adottava il regolamento (CE) n. 1771/94, che stabilisce norme concernenti l' introduzione nella Comunità di pellicce e prodotti manufatti di talune specie di animali selvatici (GU L 184, pag. 3; in prosieguo: il "regolamento n. 1771/94"). L' art. 1 di tale regolamento dispone:
"1. Il divieto all' introduzione nella Comunità di pellicce delle specie animali indicate nell' allegato I del regolamento (CEE) n. 3254/91 e degli altri beni elencati nell' allegato II del suddetto regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1996.
2. Entro il 1 settembre 1995 la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura indicata all' articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3254/91:
a) quali paesi soddisfano la condizione di cui all' articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento;
b) i documenti appropriati per la certificazione di cui all' articolo 4".
8 Dopo avere esaminato la situazione esistente in materia di catture a mezzo trappole nei vari paesi terzi interessati, la Commissione ha presentato un progetto di regolamento che, da un lato, conteneva un elenco di paesi rispondenti alle condizioni previste dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 3254/91 e, dall' altro, definiva le modalità della certificazione contemplata nell' art. 4 dello stesso regolamento. Una versione modificata ("rev5") di questo progetto, datata 28 settembre 1995, è stata versata agli atti dalla richiedente (allegato 1 alla domanda di provvedimenti urgenti). Dall' esposizione dei motivi allegata a detto progetto emerge che le norme internazionali di cattura mediante trappole senza crudeltà contemplate dall' art. 3 del regolamento n. 3254/91 non sono state ancora elaborate. Nel progetto stesso, vari paesi, tra cui gli Stati Uniti e il Canada, non si trovano inseriti nell' elenco dei paesi la cui produzione può essere importata nella Comunità, dal momento che non vietano l' uso di tagliole. Questo progetto, tuttavia, non è stato fino ad ora adottato.
9 Con lettera 8 dicembre 1995, la Commissione ha fatto sapere agli Stati membri che, a suo parere, l' attuazione del divieto d' importazione previsto dal regolamento n. 3254/91 era, in questa fase, impraticabile. Li ha quindi invitati a fare in modo che, anche dopo il successivo 31 dicembre, le loro autorità doganali non adottassero provvedimenti doganali idonei a turbare il commercio delle merci considerate. Nella stessa lettera, la Commissione ha fatto conoscere la sua decisione di proporre al Consiglio una modifica di detto regolamento.
10 Quest' ultima proposta, presentata il 15 dicembre 1995 [documento COM(95) 737 def], è intesa a sostituire le disposizioni del citato art. 3 con il seguente sistema. La Comunità avvierebbe o condurrebbe negoziati con i paesi terzi al fine di concludere un accordo quadro, integrato da un calendario di attuazione, in materia di norme di cattura mediante trappole senza crudeltà, in particolare per gli animali delle specie enumerate nell' allegato I del regolamento (nuovo art. 3). A seguito di un esame, da effettuarsi al più tardi il 31 dicembre 1996, circa i progressi realizzati nei menzionati negoziati, la Commissione pubblicherebbe regolarmente, per ciascuna di dette specie, l' elenco dei paesi che non soddisfano talune condizioni in materia di cattura a mezzo trappole. Qualora non venisse concluso alcun accordo quadro, verrebbero iscritti nell' elenco quei paesi che o non hanno fatto individualmente sufficienti progressi nella messa a punto di metodi di cattura mediante trappole senza crudeltà o non hanno vietato l' uso di tagliole. Qualora un siffatto accordo venisse concluso, l' elenco enumererebbe i paesi che non si sono ufficialmente impegnati ad applicare questo accordo secondo un calendario fissato o che non hanno vietato l' uso di tagliole. L' introduzione nella Comunità delle merci considerate sarebbe vietata se provenissero da un paese figurante sull' elenco pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (nuovo art. 4, nn. 1 e 2). Il nuovo sistema prevede, inoltre, talune eccezioni a tale divieto come pure disposizioni che permettono di tener conto di normative adottate al livello "subfederale" (nuovo art. 4, nn. 3-6).
11 Le istituzioni convenute hanno presentato le loro osservazioni scritte sulla presente domanda di provvedimenti urgenti l' 8 gennaio 1996, concludendo per il rigetto della domanda in quanto irricevibile o, in subordine, infondata. Per di più, il Consiglio ha chiesto al Tribunale di fare "una dichiarazione relativa all' interpretazione dell' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3254/91, secondo la quale ° in assenza di disposizioni di esecuzione da parte della Commissione ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 4 del regolamento n. 3254/91 ° il regolamento non fa obbligo agli Stati membri di mettere in atto restrizioni all' importazione ai sensi dell' art. 3, n. 1".
12 Il 19 gennaio 1996 sono state sentite le osservazioni orali delle parti. Nel corso di tale udienza, la richiedente ha comunicato che una dichiarazione come quella auspicata dal Consiglio (v. il punto precedente) soddisferebbe il suo interesse a ottenere un chiarimento della situazione giuridica, nella misura in cui l' interpretazione ad essa sottostante risultasse condivisa da entrambi i resistenti. La richiedente ha tuttavia fatto presente che manterrebbe la sua domanda di sospensione dell' esecuzione nel caso in cui il giudice dell' urgenza ritenesse di non poter emettere una siffatta dichiarazione. Il Consiglio ha affermato che, se è vero che nelle sue osservazioni scritte ha fatto menzione dell' ipotesi di una siffatta dichiarazione, questa non costituisce pertanto una formale domanda di provvedimenti provvisori, ma soltanto una proposta.
In diritto
13 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata con decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/950/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e con decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o i provvedimenti provvisori necessari.
14 L' art. 104, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale precisa che la domanda della detta sospensione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato l' atto in questione in un ricorso dinanzi al Tribunale. Il n. 2 dello stesso articolo prevede che le domande di provvedimenti provvisori contemplate dagli artt. 185 e 186 del Trattato debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio, richiesto. I provvedimenti richiesti devono presentare un carattere provvisorio nel senso che non debbono pregiudicare la decisione nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 12 dicembre 1995, causa T-203/95 R, Connolly/Commissione, Racc. pag. II-2919, punto 16).
Argomenti delle parti
Sulla ricevibilità
15 Il Consiglio contesta la ricevibilità della domanda di sospensione dell' esecuzione del regolamento n. 3254/91. Rileva che, contrariamente ai requisiti accolti dalla giurisprudenza (ordinanza del presidente del Tribunale 15 marzo 1995, causa T-6/95 R, Cantine dei colli Berici/Commissione, Racc. pag. II-647, punto 30), tale sospensione eccederebbe il contesto della decisione finale che il Tribunale può adottare nel procedimento principale, poiché quest' ultima riguarda il risarcimento dei danni che la richiedente asserisce esserle stati arrecati. Il Consiglio rileva che, poiché il ricorso nella causa principale non è inteso all' annullamento del regolamento n. 3254/91, conformemente all' art. 173 del Trattato CE, ma unicamente alla concessione del risarcimento dei danni, la sentenza che il Tribunale dovrà pronunciare è destinata a produrre effetti esclusivamente tra le parti. Ritiene del resto che, affinché sia accolta una domanda di provvedimenti provvisori che rischia di rendere inefficace una norma di regolamento, il richiedente deve dimostrare in modo particolarmente evidente di essere toccato direttamente e individualmente da quest' ultima (v. ordinanza del presidente della Corte 28 maggio 1975, causa 44/75 R, Koenecke/Commissione, Racc. pag. 637, punto 3).
16 A parere del Consiglio, l' istanza intesa all' adozione di ogni altro provvedimento provvisorio che il giudice dell' urgenza dovesse giudicare necessario od opportuno è altrettanto irricevibile poiché, in violazione dell' art. 44, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale, essa non precisa "le conclusioni del richiedente".
17 Anche la Commissione considera che i due capi delle conclusioni formulati nell' istanza di provvedimenti urgenti sono irricevibili.
18 La domanda di sospensione dell' esecuzione non corrisponderebbe alle disposizioni dell' art. 104, n. 1, del regolamento di procedura, poiché la richiedente non ha impugnato il regolamento n. 3254/91 nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale, ma ha soltanto chiesto il riconoscimento del risarcimento dei danni. Del resto, un eventuale ricorso della richiedente inteso ad ottenere l' annullamento del regolamento n. 3254/91 sarebbe irricevibile in ragione, da un lato, del non rispetto del termine posto dall' art. 173, quinto comma, del Trattato CE e, dall' altro, del fatto che detto regolamento non riguarda la richiedente direttamente e individualmente, come prescritto dal quarto comma del detto articolo (ordinanza della Corte 21 giugno 1993, causa C-257/93, Van Parijs e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3335). Orbene, se la presente istanza di sospensione fosse considerata ricevibile, ciò consentirebbe alla richiedente di ottenere, eventualmente, un risultato equivalente a quello di un siffatto ricorso, poiché nel corso di un periodo, pur limitato, la sospensione con effetti erga omnes produrrebbe effetti analoghi a quelli di un annullamento. Quanto ai differenti effetti di una sentenza che riconosca il risarcimento dei danni, la Commissione condivide il parere del Consiglio e aggiunge che nella citata ordinanza Koenecke/Commissione il giudice dell' urgenza ha espresso un' analoga preoccupazione.
19 Per quanto riguarda la domanda intesa all' adozione di ogni altro provvedimento provvisorio, la Commissione condivide il punto di vista del Consiglio (v. supra, punto 16).
Sui requisiti del fumus boni juris del ricorso principale e dell' urgenza
a) L' argomentazione preliminare sull' interpretazione dell' art. 3 del regolamento n. 3254/91
20 Circa le conseguenze connesse con la mancata adozione, prima del 1 gennaio 1996, dei provvedimenti di esecuzione contemplati dall' art. 1, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1771/94 (v. supra, punto 7), la richiedente rileva che due sono le possibili interpretazioni.
Secondo la prima interpretazione, in una situazione siffatta, il divieto totale d' importazione di tutte le specie considerate entra in vigore, alla data sopra considerata, per tutti i paesi terzi, a prescindere dal fatto che i paesi considerati soddisfino le condizioni di cui all' art. 3, n. 1, del regolamento n. 3254/91 ("divieto assoluto").
Secondo l' altra interpretazione, in assenza di provvedimenti di esecuzione, non entra in vigore alcun divieto. Il divieto d' importazione entrerà in vigore solo quando la Commissione avrà adottato i provvedimenti previsti, cioè quando avrà determinato i paesi in provenienza dai quali le importazioni sono autorizzate, e troverà applicazione solo per quei paesi che non figurano tra questi ultimi ("divieto differito").
21 A parere della richiedente esistono validi argomenti che consentono di concludere che tra queste due interpretazioni è la seconda quella che va accolta. Come emerge dalla formulazione e dal sistema generale del regolamento, quest' ultimo è inteso a istituire un sistema nel quale le importazioni non sono vietate in modo assoluto ma, al contrario, sono autorizzate quando provengono da paesi designati dalla Commissione in funzione dei criteri enunciati dall' art. 3, n. 1.
22 La richiedente, tuttavia, riconosce che questa è la sua personale interpretazione. Tenuto conto dell' incontestabile incertezza giuridica su questo punto, sarebbe impossibile prevedere la condotta che adotteranno le autorità degli Stati membri incaricate di applicare il testo normativo controverso. A questo proposito, nel corso dell' udienza, essa ha precisato che il Regno Unito, per quanto avesse ancora di recente affermato che il divieto assoluto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 gennaio 1996 (v. il periodico European Report del 22 novembre 1995), sembra, dopo questa data, fare riferimento all' interpretazione auspicata dalla richiedente (v. il settimanale The Observer del 14 gennaio 1996). Sulla base di quanto sopra, la richiedente è del parere di non potersi assumere il rischio di procedere ad acquisti massicci di pelli senza che il giudice dell' urgenza abbia chiarito la situazione giuridica.
23 Ritenendo che ai fini dell' interpretazione di una norma di diritto comunitario si debba tener conto, in particolare, del suo contesto e degli obiettivi perseguiti (sentenza della Corte 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, punto 12), il Consiglio afferma che esistono "ragioni convincenti" per seguire l' interpretazione sostenuta dalla richiedente, dal momento che detta interpretazione sarebbe la "più verosimile". Interpretare il menzionato art. 3, n. 1, nel senso di un divieto assoluto sarebbe in contrasto con l' obiettivo perseguito dal Consiglio, quale è menzionato nella motivazione e quale emerge dal preambolo del regolamento, di prevedere regimi differenti fra i paesi terzi in funzione dei criteri ivi definiti.
24 Anche la Commissione interpreta il regolamento n. 3254/91 nel senso che pone in essere solo un divieto differito. A questo proposito deduce, in linea di massima, gli stessi argomenti dedotti dal Consiglio. Essa fa riferimento, più specificamente, al secondo e quarto 'considerando' del detto regolamento e aggiunge che l' interpretazione del testo controverso nel senso di un divieto assoluto sarebbe altresì incompatibile con gli strumenti di conservazione interna previsti dall' art. 2 del regolamento, il quale non vieta di immettere sul mercato comunitario pellicce. Per di più, siffatta interpretazione renderebbe superfluo il secondo comma del n. 1 del menzionato articolo 3, il quale fa obbligo alla Commissione di pubblicare l' elenco dei paesi che soddisfano almeno una delle condizioni contemplate nel primo comma della medesima disposizione, e l' art. 4 che prevede il rilascio di certificati di origine.
b) Sul fumus boni juris
25 Ai fini dell' accertamento del fumus boni juris del ricorso principale, la richiedente ricorda che rimprovera al Consiglio di aver illegittimamente adottato il divieto di importazione sancito dal regolamento n. 3254/91 e alla Commissione di aver omesso di adottare i provvedimenti di esecuzione di tale regolamento e ad ambedue le dette istituzioni di non aver posto rimedio alla situazione di incertezza giuridica da esse creata.
26 Nel contesto del motivo che deduce l' illegittima adozione del divieto di importazione sancito dal regolamento n. 3254/91, la richiedente deduce, in primo luogo, l' incompetenza del Consiglio ad agire sulle basi giuridiche contemplate in tale regolamento.
Il riferimento operato all' art. 130 S del Trattato CE riguarderebbe, in realtà, solo il divieto di utilizzare tagliole all' interno della Comunità e, in ogni caso, l' obiettivo della protezione degli animali nei paesi terzi non rientra di per sé in detto articolo.
Per quanto riguarda l' art. 113 del Trattato CE, emergerebbe, sulla base di taluni indizi, che a determinare l' adozione del divieto controverso non sia stata la necessità di armonizzare le misure relative al commercio esterno, ma soltanto l' altro obiettivo evocato nel 'terzo considerando' del regolamento, cioè la protezione della fauna selvatica da trattamenti considerati crudeli. Orbene, tale protezione non corrisponderebbe a un obiettivo autonomo della Comunità.
La convenzione di Berna, menzionata nel 'primo considerando' del regolamento n. 3254/91, non potrebbe inoltre fungere da base giuridica a siffatto divieto, poiché riguarderebbe solo due delle tredici specie contemplate da detto regolamento e avrebbe ad oggetto soltanto eventuali misure intese alla loro conservazione sul territorio di ciascuna delle parti contraenti. Quanto alla convenzione di Washington, applicabile nella Comunità in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 3 dicembre 1982, n. 3626, relativo all' applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU L 384, pag. 1; menzionato nel 'secondo considerando' del regolamento n. 3254/91), essa riguarderebbe soltanto quattro delle dette tredici specie, con esclusione del topo muschiato, che è trattato come animale nocivo in numerosi paesi e le cui pelli costituiscono, in misura sostanziale, oggetto dell' attività della richiedente.
27 In secondo luogo, il regime di importazione controverso sarebbe, sotto molteplici profili, in contrasto con il principio di proporzionalità, poiché non terrebbe conto dei divieti delle tagliole, quando sono limitati a talune specie, o di eventuali regolamentazioni adottate da autorità regionali o locali competenti in materia. Detto regime si applicherebbe anche alle pellicce di animali di allevamento, che, per definizione, non sono interessate dalla cattura mediante trappole. Inoltre, supposto che il regime sancisca un divieto assoluto, quest' ultimo riguarderebbe anche le importazioni originarie dei paesi che la Commissione ha già identificato come rispondenti alle condizioni contemplate dall' art. 3 del regolamento n. 3254/91. Ad ogni modo, gli obiettivi del divieto controverso avrebbero potuto essere raggiunti con un sistema di autorizzazioni, alla stregua di quello previsto dalla convenzione di Washington.
28 In terzo luogo, il divieto controverso sarebbe incompatibile con l' art. XI dell' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1947, che costituisce parte integrante dell' accordo sull' Organizzazione mondiale del commercio (OMC) [decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell' Uruguay Round (1986-1994); GU L 336, pag. 1; in prosieguo: la "decisione 94/800"]. Il detto divieto, dal momento che è inteso alla protezione degli animali al di fuori del territorio della Comunità, non può essere giustificato ai sensi dell' art. XX, lett. b) e g), di detto testo normativo. La richiedente ritiene di avere il diritto di avvalersi delle disposizioni del GATT, in quanto le norme dell' accordo sull' OMC, riguardanti le misure di salvaguardia e la composizione delle controversie, avrebbero eliminato i presupposti sui quali si era basata la Corte per negarne l' efficacia diretta. Questo diritto non potrebbe essere messo in discussione dall' ultimo 'considerando' della decisione 94/800.
29 Per quanto riguarda il motivo che deduce la mancata adozione dei provvedimenti di esecuzione del regolamento n. 3254/91, la richiedente sostiene che la Commissione non ha determinato né i paesi dai quali le importazioni di pellicce sarebbero autorizzate, né le forme richieste per i certificati di origine, nonostante l' obbligo che a tal riguardo le incombe in virtù degli artt. 3 e 4 di detto regolamento e dell' impegno da essa assunto all' art. 1, n. 2, del regolamento n. 1771/94.
30 Con il terzo motivo la richiedente deduce che il divieto contenuto nel regolamento n. 3254/91 e la mancanza di provvedimenti di esecuzione hanno creato una situazione d' incertezza giuridica e che tale situazione le ha prodotto e continua a produrle una perdita di ordinazioni. Orbene, nessuna delle due istituzioni convenute avrebbe soddisfatto il suo obbligo, basato su un principio generale, di eliminare tale incertezza.
31 La richiedente, ritiene, per di più, che i principi sanciti con sentenza della Corte 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Consiglio (Racc. pag. 975), non sarebbero di ostacolo, nella specie, alla concessione del risarcimento dei danni, dal momento che la normativa controversa non implica scelte di politica economica né tantomeno il settore considerato è caratterizzato da un ampio potere discrezionale (sentenza della Corte 25 maggio 1978, cause riunite 83/76 e 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, HNL e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1209). Ad ogni modo il Consiglio e la Commissione avrebbero commesso una violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma di diritto sovraordinato di tutela dei singoli.
32 Il Consiglio contesta la fondatezza del ricorso principale, il quale, nella misura in cui è diretto contro detta istituzione, si baserebbe essenzialmente sull' ipotesi, da esso rifiutata (v. supra, punto 23), di divieto "assoluto" d' importazione. Inoltre, la censura rivolta alla Commissione, secondo la quale quest' ultima non ha adottato provvedimenti di esecuzione del regolamento n. 3254/91, consentirebbe di concludere che la richiedente considera tale divieto legittimo nella misura in cui riguarda il Canada e gli Stati Uniti.
33 Circa l' ipotesi di un "divieto differito", il Consiglio considera che la semplice possibilità che provvedimenti di esecuzione vengano adottati dalla Commissione non è sufficiente per giustificare una domanda di provvedimenti urgenti (ordinanza del presidente del Tribunale 22 novembre 1995, causa T-395/94 R II, Atlantic Container e a./Commissione, Racc. pag. II-2893). Il Consiglio confuta peraltro i motivi dedotti dalla richiedente, i quali, a suo parere, debbono essere esaminati alla luce dei principi fissati nella citata sentenza Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Consiglio, dal momento che il Consiglio ha agito nel contesto di un ampio potere di valutazione discrezionale.
34 Rispondendo al motivo che deduce l' incompetenza dell' istituzione interessata, il Consiglio sostiene che la scelta dell' art. 113 del Trattato come base giuridica del regime di importazione controverso non può essere messa in discussione per il solo fatto che questo regime è stato adottato tenendo conto di considerazioni relative all' ambiente (v. l' art. 130 R, n. 2, del Trattato CE, nonché la sentenza della Corte 29 marzo 1990, causa C-62/88, Grecia/Consiglio, Racc. pag. I-1527).
35 Per quanto riguarda il motivo che deduce la violazione del principio di proporzionalità, il Consiglio sostiene che, dato il considerevole potere di valutazione discrezionale di cui dispone nel settore considerato, la legittimità della misura controversa può essere impugnata solo se è manifestamente inadeguata rispetto all' obiettivo perseguito.
36 Neppure le disposizioni del GATT possono essere invocate per accertare il fumus boni juris del ricorso principale, dato che l' atto impugnato non è stato adottato per soddisfare un obbligo assunto nel contesto del GATT e non contiene neppure rinvii ad esso (v., in particolare, sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973).
37 Per quanto riguarda il motivo che deduce l' omissione nel porre rimedio ad una situazione d' incertezza giuridica, il Consiglio ritiene che l' unica irregolarità che possa essergli ascritta sotto questo profilo è quella di non aver proposto un ricorso per carenza contro la Commissione sulla base dell' art. 175 del Trattato CE. Orbene, questo motivo non può essere invocato né nel contesto di un ricorso per risarcimento danni né in quello di una domanda di provvedimenti urgenti. Osserva che, ad ogni modo, la richiedente non asserisce a proposito di questa censura che sussistano le condizioni elaborate nella sentenza Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Consiglio.
38 Il Consiglio contesta infine l' esistenza di un nesso diretto di causalità tra il divieto differito sancito dal regolamento n. 3254/91 e il pregiudizio asserito dalla richiedente. Ritiene, da un lato, che la perdita di ordinazioni che la richiedente afferma di aver subito può essere attribuita sia a campagne di stampa dannose per il settore economico considerato sia alla situazione di quest' ultimo sul piano della concorrenza. D' altronde, il fatto che la richiedente, malgrado l' esistenza di fonti di approvvigionamento alternative, continui a dipendere da importazioni provenienti da paesi che non soddisfano almeno una delle condizioni fissate dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 3254/91 non corrisponderebbe al normale comportamento di un accorto commerciante. Ad ogni modo, la richiedente potrebbe fare sempre ricorso alle dette fonti, anche se le importazioni provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada dovessero essere vietate da eventuali provvedimenti di esecuzione della Commissione.
39 Anche la Commissione considera infondata la tesi sviluppata a sostegno del ricorso principale, in particolare quella sviluppata contro il regolamento n. 3254/91, che essa esamina sotto il profilo di un divieto d' importazione differito.
40 Per quanto riguarda il motivo che deduce l' incompetenza del Consiglio ai fini dell' adozione del regime di importazione impugnato, la Commissione condivide il punto di vista del Consiglio e aggiunge che, poiché l' obiettivo e il contenuto di tale regime attengono sia alla protezione dell' ambiente sia al commercio con i paesi terzi, gli artt. 113 e 130 S del Trattato CE debbono essere simultaneamente applicati.
41 Replicando al motivo che deduce la violazione del principio di proporzionalità, la Commissione rileva che i provvedimenti che è competente ad adottare in virtù dell' art. 3 del regolamento n. 3254/91 non eccedono quanto è necessario rispetto all' obiettivo perseguito da questa stessa disposizione, specie per quanto riguarda la data di entrata in vigore dei detti provvedimenti e la possibilità dei paesi terzi interessati di optare per una soluzione diversa da un divieto assoluto di utilizzo di tagliole.
42 La Commissione contesta altresì l' applicazione diretta delle disposizioni del GATT. A suo parere i nuovi elementi apportati dall' accordo sull' OMC non mettono in discussione le premesse della menzionata giurisprudenza, che esclude tale eventualità. Inoltre, la precisazione relativa a tale problema, che figura nel preambolo della decisione 94/800, avrebbe avuto l' avallo della Commissione, negoziatore dell' accordo sull' OMC, come pure del legislatore comunitario.
43 Per la Commissione, le condizioni poste dalla menzionata sentenza Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Consiglio non sono soddisfatte. Un divieto d' importazione, atto normativo in ragione della sua applicazione generale, implicherebbe una scelta di politica economica, cioè di politica commerciale. Orbene, nel contemperare gli interessi relativi alla tutela degli animali e al commercio delle pellicce, la Comunità non avrebbe violato in maniera grave e manifesta i limiti che il principio di proporzionalità impone all' esercizio del potere discrezionale inerente a tale politica e nessun elemento giurisprudenziale consentirebbe di affermare che un errore nella scelta della base giuridica costituisca una violazione di una norma sovraordinata di diritto a tutela dei singoli.
44 Per quanto riguarda la mancata adozione di provvedimenti di esecuzione del regolamento n. 3254/91, la Commissione sostiene che la censura che deduce tale asserita carenza non può giustificare la sospensione dell' esecuzione dell' art. 3 di tale regolamento, meno ancora se si considera che tale carenza non impedirebbe alla richiedente di continuare a effettuare le sue abituali importazioni fino al momento dell' adozione di questi stessi provvedimenti.
45 Pur senza ammettere un suo obbligo in materia, la Commissione ritiene di avere adottato le misure necessarie a eliminare l' incertezza giuridica denunciata dalla richiedente, cioè mediante la lettera 8 dicembre 1995 (v. supra, punto 9), la recente dichiarazione del membro della commissione per i problemi dell' ambiente fatta dinanzi al Parlamento europeo (v. il settimanale European Voice per la settimana dal 14 al 20 dicembre 1995), nonché a mezzo della proposta di modifica del regolamento n. 3254/91 (v. supra, punto 10).
46 A parere della Commissione, la richiedente non è riuscita a dimostrare, a prima vista, un nesso causale tra il comportamento denunciato della Comunità e gli asseriti pregiudizi. Per quanto riguarda il danno attuale (perdita di ordinazioni), la Commissione condivide in sostanza il punto di vista del Consiglio. Fintantoché la Commissione non adotterà i provvedimenti di esecuzione del regolamento n. 3254/91, l' asserito pregiudizio futuro ha, di per sé, solo carattere ipotetico. Ad ogni modo, anche se a tempo debito la Commissione dovesse vietare l' importazione dagli Stati Uniti e dal Canada delle merci contemplate da detto regolamento, la richiedente potrebbe fare ricorso ad altre fonti di approvvigionamento per quanto riguarda la sua attività relativa al topo muschiato. Il restante pregiudizio, che incide sulla sua attività di commissionaria per l' America del Nord, non eccede i rischi inerenti a detta attività, nella misura in cui le merci che ne costituiscono l' oggetto vengono importate nella Comunità (v. citata sentenza HNL e a./Consiglio e Commissione).
c) Sull' urgenza
47 La richiedente afferma che, nell' ipotesi di divieto assoluto d' importazione, perderebbe all' incirca dal 75% all' 80% delle sue attività, circostanza che la porterebbe molto probabilmente alla liquidazione. Tale percentuale, infatti, corrisponderebbe a due dei tre rami che, insieme, costituiscono la parte essenziale delle sue attività. Detti rami riguarderebbero, da un lato, l' importazione e la trasformazione delle pellicce di topo muschiato e, dall' altro, l' attività di commissionaria nell' America del Nord, mentre il terzo ramo sarebbe costituito dall' attività di commissionaria per l' Europa.
48 Per quanto riguarda l' attività detta "topo muschiato", essa comprende l' acquisto delle pelli negli Stati Uniti e nel Canada nel contesto di vendite all' incanto (che nel 1996 iniziano il 16 febbraio), il loro avvio verso concerie in Germania, in Belgio e in Italia, dove le stesse vengono lavorate e trattate prima di subire ulteriori trasformazioni, che vengono, in particolare, effettuate negli impianti della richiedente. I prodotti finiti vengono quindi venduti in vari paesi della Comunità e in paesi terzi. Con tale attività la richiedente avrebbe realizzato in dodici mesi (dal 1994 al 1995) un utile di circa 150 000 UKL. Un utile annuo suppletivo di 45 000 UKL sarebbe stato realizzato con l' acquisto e il trattamento di pelli della detta specie per conto di un' altra società. Per di più, se dovesse rinunciare a detta attività in conseguenza di un divieto di importazione, essa perderebbe la sua manodopera qualificata, il che renderebbe incerta la possibilità di riprendere la sua attività dopo che il Tribunale avesse giudicato illegittimo il detto divieto.
49 Per quanto riguarda l' attività di commissionaria nell' America del Nord, tale attività avrebbe consentito alla richiedente di ottenere introiti ammontanti a circa 45 500 UKL per un analogo periodo. Nel corso dell' udienza, la richiedente ha precisato che quest' attività viene esercitata esclusivamente per conto di acquirenti stabiliti nella Comunità e che dipende pertanto dalla possibilità di importarvi le pelli considerate.
50 Per quanto riguarda la sua attività di commissionaria in Europa, la richiedente precisa che acquista pellicce per conto terzi nei paesi scandinavi, ivi compresa la Norvegia. Nella stagione 1994/1995 tale attività le avrebbe consentito di realizzare introiti per circa 58 800 UKL.
51 La richiedente considera che, anche nell' ipotesi di divieto differito, le sue due prime attività sparirebbero poiché, come emerge dalla proposta di provvedimenti di esecuzione del regolamento n. 3254/91, la Commissione considera che né gli Stati Uniti né il Canada rispondano ai requisiti fissati dall' art. 3 di detto regolamento. Tali provvedimenti potrebbero entrare in vigore prossimamente. Data la durata media dei procedimenti dinanzi al Tribunale, la richiedente sarebbe indotta, quasi certamente, a procedere alla liquidazione prima che le perdite finanziarie subite possano essere coperte dal riconoscimento del risarcimento dei danni.
52 Secondo il Consiglio, la condizione relativa all' urgenza non è soddisfatta nella specie. Esso considera che un provvedimento provvisorio non sia idoneo a contrastare le perdite che la richiedente afferma di subire in conseguenza dello stato di incertezza giuridica denunciato. Per quanto riguarda il danno futuro cui afferma di andare incontro, la richiedente si baserebbe su un' analisi che sarebbe del tutto ipotetica alla luce dell' interpretazione del regolamento n. 3254/91 sostenuta dal Consiglio (v. supra, punto 23). Il divieto differito istituito dall' art. 3 di tale regolamento non crea allo stato alcuna situazione di urgenza. Il Consiglio ricorda infine il suo punto di vista circa la possibilità per la richiedente di fare ricorso, se del caso, a fonti alternative di approvvigionamento (v. supra, punto 38).
53 Per quanto riguarda il reclutamento di una manodopera qualificata, nel caso in cui il Tribunale dichiarasse detta disposizione illegittima, la richiedente si limita, secondo il Consiglio, a mettere in dubbio la possibilità di un siffatto reclutamento. Ad ogni modo, tale problema riguarderebbe soltanto l' attività relativa alle pellicce di topo muschiato.
54 Anche la Commissione contesta che la richiedente abbia dimostrato il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile e, pertanto, l' urgenza ricollegata alla presente domanda di provvedimenti urgenti. Per quanto riguarda il danno attuale, condivide il punto di vista del Consiglio e aggiunge che la richiedente non ha qualificato tale pregiudizio irreparabile. Per quanto riguarda il pregiudizio futuro, più precisamene quello risultante, se del caso, dalla perdita dell' attività di commissionaria nell' America del Nord (v. supra, punto 46), si tratterebbe di un pregiudizio puramente finanziario, mentre, in via di principio, questo tipo di pregiudizio non è considerato grave e irreparabile (ordinanza del presidente della Corte 26 settembre 1988, causa 229/88 R, Cargill e a./Commissione, Racc. pag. 5183). L' affermazione della richiedente secondo cui la mancanza di guadagni la porterà molto probabilmente alla liquidazione non dimostra, secondo la Commissione, che il caso di specie costituisca un' eccezione a tale principio. Le sarebbe infatti possibile evitare tale conseguenza con la sua attività di commissionaria in Europa e ricorrendo, per il resto, a fonti alternative di approvvigionamento. Per di più, le indicazioni e i documenti forniti, relativi all' anno 1994, non consentirebbero di valutare l' evoluzione futura dell' attività della richiedente, la quale potrebbe essere interessata da fattori estranei ai problemi sollevati nel presente procedimento sommario. Infine, poiché la richiedente non ha prodotto bilanci, sarebbe impossibile valutare se il suo attivo, in particolare le pellicce in magazzino, come pure una riconversione della sua attività potrebbero permetterle di attendere l' esito del ricorso per risarcimento di danni.
Sulla ponderazione degli interessi
55 Nel corso dell' udienza, la richiedente ha sostenuto che le istituzioni convenute non hanno dimostrato un interesse comunitario a far applicare un divieto assoluto. Al contrario, i loro argomenti consentirebbero di concludere che un siffatto divieto sarebbe illegittimo.
56 Il Consiglio ricorda il suo punto di vista secondo il quale la normativa controversa contiene solo un divieto differito e che tale divieto non comporta pregiudizio grave e irreparabile per la richiedente. Orbene, poiché la minaccia di un siffatto pregiudizio è il primo elemento della ponderazione degli interessi, il Consiglio ritiene che una sospensione dell' esecuzione non possa essere presa in considerazione, tanto più che tale divieto sarebbe stato adottato tenendo conto degli sforzi già compiuti da tutti gli ambienti interessati e che tale sospensione comprometterebbe la realizzazione da parte dei paesi esportatori di pellicce di nuovi progressi verso l' abolizione delle tagliole e/o la messa a punto di metodi di caccia mediante trappole senza crudeltà.
57 La Commissione considera che, anche supponendo che la richiedente abbia dimostrato il carattere urgente della sua domanda, una sospensione con validità erga omnes dell' esecuzione del divieto controverso sarebbe sproporzionata, tenuto conto della natura del ricorso principale e dei diversi interessi in gioco. Su questo punto la Commissione deduce che, nel corso dei negoziati condotti con i paesi terzi e degli adattamenti realizzati dagli operatori della Comunità, si sarebbe partiti dal principio che il regolamento n. 3254/91 è valido. L' uso di tagliole è vietato nella Comunità a partire dal 1 gennaio 1995, al più tardi, e tutti gli interessati avrebbero agito di conseguenza. La richiesta sospensione dell' esecuzione comprometterebbe infine gli sforzi computi dalla Comunità per assicurare il rispetto da parte dei paesi terzi delle condizioni di importazione previste dall' art. 3, n. 1, di tale regolamento.
Valutazione del giudice dell' urgenza
Sull' oggetto delle conclusioni delle parti
58 Per quanto riguarda le conclusioni della richiedente, dai chiarimenti da essa forniti nel corso dell' udienza emerge che la stessa chiede ora, in via principale, l' adozione di un' ordinanza con la quale venga, in sostanza, dichiarato che l' art. 3, n. 1, del regolamento n. 3254/91 deve essere interpretato nel senso che istituisce un "divieto differito". In subordine, tiene ferma la domanda di sospensione dell' esecuzione. Alla luce dell' argomentazione esposta nella domanda di provvedimenti urgenti (in particolare punto 2) e delle dichiarazioni fatte nel corso dell' udienza, quest' ultima domanda deve essere intesa nel senso che riguarda soltanto il citato art. 3, n. 1, in quanto, alle condizioni ivi definite, vieta l' importazione di talune pellicce e di taluni prodotti di trasformazione. Il giudice dell' urgenza ritiene del resto che, la richiedente, nel riformulare le sue conclusioni come sopra esposto, abbia rinunciato alla sua domanda iniziale, intesa, in modo generale, all' adozione di ogni altra misura che il giudice dovesse ritenere necessaria o opportuna. A ogni modo, in assenza di più ampie precisazioni circa il suo oggetto, una siffatta domanda non soddisferebbe i requisiti posti dall' art. 44, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura (v. art. 104, n. 3, di tale regolamento) e sarebbe pertanto irricevibile.
59 Alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell' udienza (v. supra, punto 12) si deve constatare che le conclusioni del Consiglio nella presente domanda di provvedimenti urgenti si limitano al rigetto della domanda della richiedente.
Sulla domanda della richiedente intesa ad ottenere una dichiarazione interpretativa
60 Il giudice dell' urgenza ritiene che tale domanda sia irricevibile, in quanto incompatibile con il carattere proprio del procedimento sommario e, più in generale, con il sistema giurisdizionale nel quale si inserisce.
61 Il Trattato CE distingue, infatti, fra i procedimenti che implicano un ricorso diretto dinanzi al giudice comunitario e il procedimento pregiudiziale previsto dall' art. 177 di tale Trattato. La possibilità di ottenere una decisione del giudice comunitario il cui dispositivo stesso verta specificamente sull' interpretazione di una norma di diritto comunitario è circoscritta al procedimento pregiudiziale. Ne consegue che non è possibile ottenere una siffatta decisione nel contesto di un procedimento sommario, necessariamente accessorio a un ricorso diretto (v. gli artt. 185 e 186 del Trattato e l' art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale; v., altresì, l' art. 168 A, n. 1, del Trattato CE). Si deve osservare, inoltre che, per quanto riguarda le operazioni d' importazione considerate dalla richiedente, la normativa controversa non è applicata dai resistenti, ma dalle autorità degli Stati membri. Ne consegue che la domanda principale della richiedente non è giustificata da alcun interesse legittimo, dal momento che, a prima vista, gli effetti di un' eventuale ordinanza di accoglimento sarebbero circoscritti alle parti del presente procedimento sommario. Per contro, un' interpretazione della Corte che, tramite una decisione del giudice nazionale, trovasse applicazione nei rapporti tra la richiedente e una di dette autorità nazionali, che ha emanato una decisione basata sul divieto controverso, potrebbe essere ottenuta nel contesto di un procedimento dinanzi al giudice nazionale.
Sulla domanda di sospensione dell' esecuzione del regolamento n. 3254/91
62 In limine, va constatato che nella domanda di provvedimenti urgenti viene fatta questione di più tipi di danni che la richiedente avrebbe subito o rischierebbe di subire.
63 Per quanto riguarda, in primo luogo, i danni che la richiedente asserisce di aver già subito e quelli che rischia di subire in conseguenza dello stato di incertezza giuridica da lei denunciato, va rilevato che la richiedente non li ha configurati come costitutivi di un pregiudizio grave e irreparabile e, pertanto, di una situazione di urgenza che necessiti l' adozione di provvedimenti provvisori prima dell' emanazione della sentenza nel procedimento principale (v. la citata ordinanza Connolly/Commissione, punto 41). Ad ogni modo, la sospensione richiesta non è idonea a porre rimedi a pregiudizi che già si sono realizzati. Ne deriva che i danni sopra menzionati non possono giustificare l' adozione di un siffatto provvedimento provvisorio.
64 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il pregiudizio futuro che la richiedente asserisce di dover subire in conseguenza del fatto che il divieto controverso le impedirà di importare taluni prodotti, si deve distinguere, secondo l' analisi che essa stessa ha sviluppato in funzione delle due possibili interpretazioni al riguardo, tra l' ipotesi di un divieto assoluto e quella di un divieto differito (v. supra, punti 20 e 47-51).
65 Per quanto riguarda tale questione interpretativa, va constatato che tutte le parti del presente procedimento sommario intendono la menzionata disposizione nel senso che istituisce solo un divieto differito. Certamente, gli argomenti esposti a sostegno di quest' interpretazione non appaiono, a prima vista, sprovvisti di fondamento. Tuttavia, come rilevato dalla stessa richiedente ai punti 3 e 120 del ricorso principale, un' analisi letterale dell' art. 3 del regolamento n. 3254/91, potrebbe portare alla conclusione che si tratti di un divieto assoluto. Ciò considerato, il giudice dell' urgenza non può, a pena di pregiudicare la decisione del Tribunale nel merito, pronunciarsi su tale complessa questione, dando, in particolare, per acquisita l' interpretazione preconizzata dalle parti. Ad ogni modo, questa non può impegnarlo in misura maggiore dell' interpretazione accettata dalle autorità degli Stati membri. Appare pertanto opportuno, alla luce delle circostanze di specie, valutare gli elementi di fatto e di diritto contenuti nel fascicolo, tenendo conto, alternativamente, delle due possibili interpretazioni.
66 Se si parte dall' ipotesi secondo la quale il citato art. 3, n. 1, deve essere interpretato nel senso che istituisce un divieto differito, va rilevato che, in linea di principio, questa disposizione non è di per sé idonea a creare nei riguardi della richiedente una situazione di urgenza, fintantoché la Commissione non abbia adottato le disposizioni di esecuzione ivi previste. La richiedente non ha dedotto elementi che consentano di concludere, a prima vista, che l' entrata in vigore di siffatte disposizioni, il cui contenuto sarà necessariamente in funzione dello stato delle normative nazionali e internazionali applicabili ai paesi terzi interessati al momento della loro adozione, produrrebbe effetti irreversibili immediati, prima che sia possibile ottenere un provvedimento giudiziario (v., per un' analoga ipotesi, la menzionata ordinanza Atlantic Container e a./Commissione, punto 49). Ad ogni modo, anche se l' incombere di una siffatta situazione fosse dimostrato, questo non giustificherebbe la sospensione dell' esecuzione del citato art. 3, n. 1, in quanto base giuridica di siffatte disposizioni di esecuzione, ma tutt' al più l' adozione di provvedimenti provvisori aventi ad oggetto l' esecuzione di queste stesse disposizioni.
67 Nel caso in cui il citato art. 3, n. 1, dovesse essere interpretato nel senso che istituisce un divieto assoluto, occorre esaminare, in limine, gli effetti che la sospensione dell' esecuzione di siffatta disposizione produrrebbe, al fine di definire con maggiore precisione le condizioni da cui ne dipende giuridicamente la concessione. Sembra che la richiesta sospensione renderebbe irrimediabilmente inoperante per tutta la durata di validità dell' ordinanza emessa nel procedimento sommario il divieto controverso, man mano che merci contemplate dal regolamento n. 3254/91 venissero messe in libera pratica nella Comunità dalla richiedente o da qualsiasi altro importatore. Ne consegue che una siffatta sospensione può essere concessa solo in presenza di circostanze eccezionali che, nonostante gli effetti or ora identificati, consentano di concludere che sarebbe sproporzionato respingere la domanda dell' interessata. Orbene, a prescindere dal punto di vista se, nelle circostanze della specie, il solo caso specifico della richiedente possa consentire una siffatta conclusione, il giudice dell' urgenza rileva che, ad ogni modo, gli elementi del fascicolo non la giustificano. Questo vale sia per le affermazioni della richiedente intese a dimostrare l' urgenza della sua domanda sia per quanto riguarda il fumus boni juris del suo ricorso principale.
68 Sul primo punto, la richiedente afferma che l' applicazione del divieto controverso colpirebbe dal 75% all' 80% delle sue attività (cioè quelle relative alle pellicce di topo muschiato e quelle di commissionaria per l' America del Nord) e la porterebbe "molto probabilmente" alla liquidazione. I suoi contabili hanno inoltre dichiarato, in un documento datato 15 gennaio 1996 e versato agli atti dalla richiedente che quest' ultima non potrebbe continuare ad operare sul mercato se perdesse il 60% della sua attività globale, percentuale corrispondente alla parte di tale attività relativa alle pellicce di topo muschiato. La richiedente, infine, ha versato agli atti copia di una lettera del 16 gennaio 1996 della Fédération belge de la fourrure, indirizzata all' International Fur Trade Federation, che elenca le catture di topo muschiato in vari Stati membri della Comunità e che mette in dubbio la possibilità che "il fabbisogno" possa essere soddisfatto senza le forniture provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada [la Russia, che pure vi è menzionata, allo stato non contribuisce in modo significativo all' approvvigionamento del mercato comunitario (lettera 11 gennaio 1996 del Copenhagen Fur Center versata agli atti dalla richiedente)]. Tuttavia, e senza che si renda necessario, in questa fase, analizzare dette valutazioni tecnico-contabili, il giudice dell' urgenza ritiene che non è sufficientemente dimostrato il rischio di messa in liquidazione prima che venga emessa la sentenza nella causa principale.
69 In primo luogo, anche ammettendo che, durante il periodo al quale la richiedente fa riferimento (1994/1995), una certa quota delle attività sopra menzionate implicasse l' importazione di pelli che, in ragione delle specie interessate o dei quantitativi considerati, non avrebbero potuto, nemmeno se la richiedente avesse fatto sforzi in tal senso, essere reperite nella Comunità, non è assolutamente escluso in questa fase che la domanda corrispondente a questa quota potesse orientarsi verso prodotti di pellicceria disponibili nella Comunità. Questo ragionamento trova in particolare applicazione alla domanda dei consumatori comunitari, apparentemente determinante per la parte dell' attività della richiedente relativa al topo muschiato e per l' insieme delle sue operazioni di commissionaria nell' America del Nord. Infatti, nell' ipotesi di divieto assoluto, tali consumatori non avrebbero accesso ad altri prodotti. Orbene, nessun elemento del fascicolo consente di concludere che la richiedente, dotata di un personale qualificato e operante da oltre trent' anni nel settore considerato, non sia capace di reagire positivamente a un siffatto cambiamento. A questo riguardo, va osservato che gli operatori di questo settore dovevano essere consapevoli, dopo l' adozione del regolamento n. 3254/91, che l' approvvigionamento di pelli originarie di paesi terzi, quantomeno di quelli che non vietano l' uso di tagliole (tra cui gli Stati Uniti e il Canada), rischiava di divenire impossibile a partire al più tardi dal 1 gennaio 1996.
70 In secondo luogo, si deve rilevare, da un lato, che, se la proposta di modifica del regolamento n. 3254/91 (v. supra, punto 10) fosse approvata, la nuova normativa in sostituzione dell' attuale art. 3 non avrebbe il carattere di un divieto assoluto, ma bensì differito, dal momento che non impedirebbe che delle importazioni possano aver luogo, sempreché la Commissione non vi frapponga ostacoli mediante un distinto provvedimento, cioè iscrivendo il paese di origine interessato nell' elenco applicabile alla specie animale in questione. Una siffatta normativa eliminerebbe ogni eventuale situazione di urgenza nei confronti degli operatori del settore (v. supra, punto 66). D' altro lato, nel corso dell' udienza, la Commissione ha ritenuto che l' adozione di questo progetto potrebbe aver luogo entro nove mesi.
71 Ne consegue che, in assenza di maggiori dettagli sulla situazione economica e finanziaria della richiedente, non è possibile concludere, in questa fase, che la minaccia della sua messa in liquidazione sia talmente seria e reale da poter giustificare, in via eccezionale, la concessione del provvedimento richiesto.
72 Neanche i motivi e gli argomenti dedotti a sostegno del ricorso principale dimostrano, da parte loro, l' esistenza di una situazione eccezionale, idonea a giustificare la concessione di un provvedimento siffatto. E' infatti impossibile per il giudice dell' urgenza trarne conclusioni evidenti per quanto riguarda la legittimità dell' atto considerato e la responsabilità della Comunità. In particolare, l' argomento relativo alla scelta della base giuridica nonché all' asserita efficacia diretta delle disposizioni del GATT solleva questioni complesse che non possono esser approfondite in questa sede senza pregiudicare la valutazione del Tribunale, allorché questi dovrà statuire nel merito. Analoga è la valutazione per quanto riguarda gli argomenti che deducono il principio di proporzionalità, dato che si tratta di applicare questo principio a un atto del legislatore comunitario e che si deve esattamente verificare in che misura ciascuna delle asserite violazioni di tale principio sia idonea a incidere sulla situazione della richiedente. Quest' ultima osservazione trova altresì applicazione in quanto la richiedente, ponendosi, apertamente, nell' ipotesi in cui la situazione giuridica attuale dovesse essere quella di un divieto assoluto, rimprovera alla Commissione la sua carenza per non aver adottato disposizioni di applicazione del regolamento n. 3254/91. A questo proposito, le spiegazioni che la richiedente fornisce circa l' urgenza nell' ipotesi di divieto differito consentono di concludere che, dopo l' adozione di disposizioni di esecuzione alla stregua del progetto presentato dalla Commissione, tale divieto le produrrebbe, sostanzialmente, gli stessi effetti del divieto assoluto, dal momento che impedirebbe le importazioni provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada (v. supra, punto 51). In mancanza di indicazioni specifiche che consentano di concludere che, sulla base del testo attuale del regolamento n. 3254/91, la Commissione avrebbe dovuto autorizzare le importazioni originarie di tali paesi, quand' anche questi non facciano divieto di uso di tagliole e non esistano ancora norme internazionali in materia di catture mediante trappole senza crudeltà, il giudice dell' urgenza non è in grado di ravvisare in che cosa l' asserita carenza della Commissione abbia potuto avere ripercussioni sulla richiedente.
73 Considerato quanto sopra, e senza che si renda necessario esaminare la questione della ricevibilità sollevata dalle istituzioni convenute, la presente domanda di provvedimenti urgenti va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) L' istanza di provvedimenti urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 12 febbraio 1996.
Full & Egal Universal Law Academy