Massima
Parole chiave
1 Ricorso di annullamento - Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione non impugnata nei termini - Irricevibilità - Nozione di decisione confermativa - Decisione identica presa dopo il riesame della situazione - Esclusione
(Trattato CE, art. 173)
2 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici - Procedimento amministrativo di applicazione delle regole di concorrenza - Decisione di rigetto di una domanda di provvedimenti provvisori
(Trattato CE, artt. 85, 86 e 173, comma 4; regolamento n. 17, art. 3, n. 1)
Massima
3 E' irricevibile un ricorso di annullamento diretto contro una decisione puramente confermativa di una precedente decisione non impugnata nei termini. Una decisione è meramente confermativa di una precedente decisione qualora essa non contenga alcun elemento nuovo rispetto ad un atto precedente e non sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario di tale atto precedente.
4 Costituiscono atti impugnabili con ricorso d'annullamento soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare gli interessi del ricorrente, modificando in modo sensibile la sua situazione giuridica.
Perché una decisione di rigetto di una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 possa costituire un atto impugnabile, occorre anzitutto che la Commissione sia competente ad emettere tali provvedimenti.
Al riguardo, manifestamente, la Commissione non è, neanche nella sua qualità di «custode dei Trattati», competente, nell'ambito dell'esercizio dei poteri ad essa devoluti dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, a rivolgere ingiunzioni ai giudici nazionali, né ad adottare in abstracto provvedimenti che li riguardano, né, infine, a valutare la validità delle loro decisioni. Inoltre, il rifiuto di adottare tali provvedimenti non riguarda evidentemente la sfera giuridica del ricorrente, di modo che il mantenimento in vigore o l'annullamento di tale decisione non può in alcun modo incidere sui suoi interessi.
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