Conclusioni dell avvocato generale
1 Con la questione pregiudiziale in oggetto si chiede alla Corte di giustizia di stabilire se l'obbligo di apporre un contrassegno sui prodotti soggetti a tassa ecologica costituisca una specificazione tecnica o una regola tecnica nel senso di cui alla direttiva 83/189/CEE (1), modificata dalla direttiva 88/182/CEE (2).
2 Tale questione è stata sollevata dal Conseil d'Etat del Belgio nell'ambito di una controversia nella quale la Bic Benelux SA (in prosieguo: la «Bic») chiede l'annullamento delle norme belghe in forza delle quali sono assoggettati al pagamento della tassa ecologica e, di conseguenza, all'obbligo di messa in commercio con il contrassegno pertinente, i rasoi monouso con manico.
3 La tassa ecologica è stata istituita nell'ordinamento giuridico belga con gli artt. 369-401 della legge ordinaria 16 luglio 1993 diretta a completare la struttura federale dello Stato (in prosieguo: la «legge del 1993») (3), norme che sono state attuate mediante il decreto ministeriale 24 dicembre 1993, relativo al regime dei prodotti soggetti alla tassa ecologica (in prosieguo: il «decreto ministeriale») (4).
L'art. 369 della legge del 1993 definisce la tassa ecologica nei seguenti termini:
«Per l'applicazione della presente legge, s'intende per:
1_ tassa ecologica: la tassa ecologica è un tributo equiparato alle accise, che colpisce un prodotto immesso in consumo in ragione dei danni ambientali che esso è considerato cagionare».
Tale tassa ecologica si applica ai recipienti per bevande, agli oggetti «monouso», alle pile, ai recipienti che contengono determinati prodotti industriali, ai pesticidi e ai prodotti fitosanitari, nonché alle carte.
L'art. 369 della legge del 1993 dà la seguente definizione di oggetto monouso «oggetto concepito per essere usato una sola volta, o un numero limitato di volte, e che perde il suo valore funzionale per essere stato usato una volta o un numero limitato di volte o perché uno dei suoi elementi è logoro, vuoto o scarico e, a seconda dei casi, non può essere sostituito, né riempito né ricaricato».
4 L'art. 376, n. 1, della legge del 1993 stabilisce il tipo di onere applicabile agli oggetti monouso disponendo quanto segue:
«Gli oggetti monouso qui di seguito menzionati, ad eccezione di quelli destinati ad uso medico, immessi in consumo, sono assoggettati a una tassa ecologica secondo la tabella seguente:
Prodotti
Tassa ecologica
Tassa ecologica ridotta
Rasoi monouso
Apparecchi fotografici monouso
10 franchi
300 franchi
100 franchi
(...)».
5 Da parte sua, l'art. 2 del decreto ministeriale stabilisce che per l'applicazione della tassa ecologica vanno considerati oggetti monouso, «i rasoi monouso e gli apparecchi fotografici monouso», e per rasoi monouso si intendono «i cosiddetti rasoi di sicurezza, privi di qualsiasi dispositivo che consenta di cambiare le lame». Alla richiesta della Bic circa l'interpretazione da dare a tale disposizione, il ministro delle Finanze ha risposto, con lettera 17 gennaio 1994, che «in conformità alle disposizioni dell'art. 2, quinto comma, del decreto ministeriale 24 dicembre 1993, relativo al regime dei prodotti soggetti alla tassa ecologica (...), soltanto i rasoi monouso costituiti da un solo pezzo (con manico) sono assoggettati alla tassa ecologica». Di conseguenza, non sono soggetti alla tassa ecologica i rasoi monouso con manico separabile dal supporto che contiene la lama, che può essere sostituita con un'altra lama dopo essere stata usata una o più volte. In questo tipo di rasoi monouso sono distaccabili unicamente la lama o le lame e il supporto che le contiene, ma non il manico sul quale queste si inseriscono, a differenza dei rasoi di sicurezza, che sono interamente monouso.
6 Per assicurare la riscossione della tassa, l'art. 391 della legge del 1993 ha disposto quanto segue:
«Al fine di garantire il controllo della riscossione della tassa ecologica e di informare il consumatore, tutti i recipienti o i prodotti assoggettati a una delle tasse ecologiche previste dalla presente legge devono essere muniti di un contrassegno dal quale risultino il fatto che essi sono soggetti a tassa ecologica e l'importo della tassa ecologica, oppure la causa dell'esenzione o l'importo della cauzione. Il ministro delle Finanze disciplina le modalità di attuazione del presente articolo; in particolare può prescrivere l'apposizione su ogni recipiente, prodotto o imballaggio di un timbro, di una fascetta, di una capsula, di un dischetto, di un'etichetta o altro.
Il Re stabilisce quali sono i prodotti esonerati dall'obbligo di indicare l'importo della cauzione per il vuoto».
Le modalità di apposizione del contrassegno o marca fiscale vengono precisate nell'art. 11 e nell'allegato 1 del decreto ministeriale. Tali disposizioni prevedono un contrassegno specifico, che deve figurare nell'etichettatura di tutti i prodotti gravati dalla tassa ecologica, impongono l'obbligo di menzionare l'importo della tassa e consentono la collocazione del contrassegno sulla confezione, se più prodotti soggetti alla tassa sono messi in commercio in un'unica confezione.
7 Da ultimo, l'art. 18 del decreto ministeriale consente, nell'ambito delle franchigie diplomatiche, la vendita di prodotti soggetti alla tassa ecologica in franchigia da detta tassa.
8 Va rilevato che, durante l'elaborazione della legge del 1993, la sezione legislativa del Conseil d'État, nel parere 14 aprile 1993 sul disegno di legge, consigliò la notifica della stessa alla Commissione in applicazione della direttiva 83/189 per stabilire se l'obbligo di collocare i contrassegni o marche fiscali potesse costituire una specificazione tecnica (5). Lo Stato belga non tenne conto di questo suggerimento e adottò la legge senza notificarla alla Commissione nella fase di progetto.
9 La società Bic, che commercializza in Belgio unicamente rasoi monouso di un solo pezzo, ha subito una notevole contrazione delle sue vendite dal momento dell'applicazione della tassa ecologica, ragion per cui ha messo in discussione la legittimità della normativa belga che istituisce tale tassa per diverse vie, fra l'altro, mediante ricorso d'annullamento proposto dinanzi al Conseil d'État avverso il decreto ministeriale e la lettera del ministro delle Finanze che lo interpreta. Tra i motivi d'annullamento dedotti dalla Bic vi è la violazione degli artt. 30 e 95 del Trattato CE e della direttiva 83/189.
10 Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la normativa belga non sia in contrasto con l'art. 30 del Trattato, che vieta le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative. Inoltre, ha considerato che la normativa belga non viola nemmeno l'art. 95 del Trattato, che vieta tributi interni discriminatori. Esso, però, non si è pronunciato sull'altro motivo di annullamento dedotto dalla Bic, e cioè la violazione della direttiva 83/189 come conseguenza del fatto che il decreto ministeriale non era stato notificato alla Commissione nella fase di progetto benché si trattasse di un regolamento tecnico, in quanto disciplinava i requisiti per l'etichettatura o la marchiatura dei prodotti soggetti alla tassa ecologica. Per risolvere tale questione, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'obbligo di apporre un determinato contrassegno, previamente alla consegna ai commercianti al minuto per la messa in commercio, su prodotti sottoposti a una tassa in ragione dei danni ambientali che si ritiene essi provochino, nonché l'obbligo di apporre un altro contrassegno sugli stessi prodotti allorché vengano ceduti in franchigia dalla stessa tassa nell'ambito delle franchigie diplomatiche costituiscano "specificazioni tecniche" ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 22 marzo 1988, 88/182/CEE, o "regole tecniche" ai sensi dell'art. 1, n. 5, della stessa direttiva».
11 La questione pregiudiziale si limita alla compatibilità con la direttiva 83/189 dell'obbligo di apporre un contrassegno fiscale, previsto nella normativa belga che istituisce la tassa ecologica. Per questo, la Corte di giustizia non deve pronunciarsi sulla possibile applicazione degli artt. 30 e 95 del Trattato ad una normativa nazionale come quella controversa nella presente causa.
Prima di proporre una soluzione per questione pregiudiziale, ritengo necessario esaminare il sistema informativo stabilito dalla normativa 83/189 nell'ambito delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
La procedura d'informazione prevista dalla direttiva 83/189
12 La direttiva 83/189 è stata modificata dalle direttive 88/182 e 94/10/CE (6). Poiché la normativa belga relativa all'istituzione della tassa ecologica è stata adottata nel 1993, la sua natura di regola tecnica deve valutarsi alla luce delle disposizioni della direttiva 83/189, come sono state modificate dalla direttiva 88/182. Le modifiche introdotte nella procedura d'informazione dalla direttiva 94/10, che sono entrate in vigore il 1_ luglio 1995, non interessano la normativa belga sulla tassa ecologica.
13 La direttiva 83/189 ha predisposto una procedura destinata a prevenire gli ostacoli tecnici nel commercio intracomunitario originati da divergenze tra le normative nazionali degli Stati membri relative alla produzione e alla commercializzazione di merci. Tale procedura previa integra il divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, stabilito dagli artt. 30 e 36 del Trattato CE, e l'armonizzazione delle normative nazionali per la realizzazione della libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno.
14 L'art. 1 della direttiva 83/189 stabilisce le definizioni dei principali termini utilizzati nella direttiva. Sebbene nei considerando si parli di regolamentazioni tecniche, l'art. 1 non utilizza questo termine e distingue tra «norme» e «regole tecniche» (7), in base alla obbligatorietà della loro osservanza.
Poi, gli artt. 2-7 istituiscono un sistema di informazione e di cooperazione tra gli organismi di normalizzazione europei e nazionali, applicabile in materia di norme. Da parte loro, gli artt. 8, 9 e 10 stabiliscono la procedura d'informazione per i regolamenti tecnici, che è quella che ci interessa nella presente causa.
15 L'art. 8 della direttiva 83/189, modificata dalla direttiva 88/182, impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione tutti i progetti di regolamenti tecnici, salvo che si tratti della trasposizione di una norma internazionale o europea, nei termini seguenti:
«Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. Se del caso, gli Stati membri comunicano simultaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di base, principalmente e direttamente interessate, se la conoscenza di questi testi è necessaria per valutare la portata del progetto di norma tecnica.
La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri del progetto; essa può anche sottoporlo al parere del comitato di cui all'articolo 5 e, se del caso, al comitato competente nel settore in questione.
(...)».
Secondo quanto dispone l'art. 10 della direttiva 83/189, non vi è obbligo di notifica quando le regole tecniche sono adottate in conseguenza di una norma comunitaria o di un accordo internazionale.
La Commissione comunica immediatamente tali progetti agli altri Stati membri e, inoltre, pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee un elenco di tutti i progetti che le sono stati comunicati per facilitare la sua conoscenza da parte dei singoli (8).
16 A decorrere dalla comunicazione, l'art. 9 della direttiva 83/189 concede alla Commissione e agli altri Stati membri la possibilità di esaminare la compatibilità del progetto di regola tecnica con la direttiva comunitaria e di emettere, in tal caso, un parere circostanziato nei tre mesi successivi alla data della comunicazione. Nel caso in cui non sia emesso nessun parere circostanziato, lo Stato membro può adottare la regola tecnica una volta trascorso il periodo di statu quo di tre mesi. Lo statu quo si estende a sei mesi nel caso di emissione di un parere circostanziato e fino a dodici mesi quando la Commissione comunica allo Stato la sua intenzione di proporre l'adozione di una norma comunitaria in materia (9). La comunicazione e il periodo di statu quo consentono alla Commissione e agli Stati membri di esaminare se il progetto di regola tecnica crei ostacoli al commercio contrari al Trattato o restrizioni commerciali che è necessario evitare con l'adozione di norme comunitarie di armonizzazione. Inoltre, la Commissione e gli Stati membri possono proporre modifiche delle misure nazionali previste allo Stato autore del progetto, benché questo non sia obbligato a tenerne conto e conservi integra la sua facoltà di adottare la regola tecnica una volta trascorso il periodo di statu quo.
17 Quest'obbligo di statu quo non si applica, ai sensi dell'art. 9, n. 3, della menzionata direttiva, in ipotesi di situazioni gravi ed imprevedibili che richiedono l'adozione urgente di regole tecniche da parte di uno Stato membro per tutelare interessi sociali fondamentali come la salute delle persone o degli animali, la preservazione dei vegetali o la sicurezza (10).
18 La giurisprudenza della Corte di giustizia ha consolidato notevolmente l'importanza dell'applicazione della procedura di informazione, riconoscendo, nella sentenza CIA Security International (11), l'efficacia diretta degli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189 e la inopponibilità ai singoli delle regole tecniche non notificate nella fase di progetto.
La questione pregiudiziale
19 Con la sua questione pregiudiziale il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia di precisare se l'obbligo di apporre un contrassegno sui prodotti soggetti alla tassa ecologica, previsto nella normativa belga, costituisca una specificazione tecnica o una regola tecnica, soggetta alla procedura d'informazione istituita dalla direttiva 83/189.
20 Il governo francese e la Bic rilevano nelle loro osservazioni che l'obbligo di apporre un contrassegno costituisce una specificazione tecnica e che la normativa belga che lo stabilisce è una regola tecnica, la cui notifica era obbligatoria in conformità alla direttiva 83/189. A sostegno di questa tesi essi si richiamano alla sentenza Commissione/Germania (12), nella quale la Corte di giustizia ha considerato regola tecnica la norma tedesca che estendeva agli strumenti medici sterili gli obblighi imposti ai medicinali in materia di etichettatura e, in particolare, l'obbligo di menzionare come data di scadenza il 30 giugno o il 31 dicembre.
21 Al contrario, la Commissione e il governo belga sostengono che l'obbligo di marchiatura dei prodotti soggetti alla tassa ecologica non è una specificazione tecnica e che la normativa belga non è perciò una regola tecnica soggetta all'applicazione della direttiva 83/189. La Commissione ritiene che la normativa belga abbia natura fiscale e che l'obbligo di marchiatura costituisca un provvedimento accessorio. A suo avviso, le specificazioni tecniche connesse a misure fiscali sono state incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 83/189 con la modifica di questa ad opera della direttiva 94/10 e, poiché la normativa belga è anteriore all'entrata in vigore di tale direttiva, non era soggetta all'obbligo di notifica.
Il governo belga rileva che la normativa belga era destinata alla tutela dell'ambiente mediante l'utilizzazione di un meccanismo di natura fiscale, come la tassa ecologica. A suo avviso, la direttiva 83/189 si applicava unicamente alle normative relative ai prodotti e che causassero direttamente ostacoli alla libera circolazione delle merci. Le misure nazionali di natura ambientale non potevano considerarsi specificazioni tecniche o regole tecniche fino alla modifica della direttiva 83/189, attuata con la direttiva 94/10. Per questo, lo Stato belga non era obbligato a notificare la normativa controversa, che è stata adottata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva 94/10.
22 Agli effetti dell'applicazione della direttiva 83/189, il suo art. 1, modificato dalla direttiva 88/182, definisce le nozioni di «specificazione tecnica» e di «regola tecnica». Secondo il punto 1 di tale articolo, si intende per «specificazione tecnica»:
«la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, nonché i metodi e procedimenti di produzione per i prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato, per i prodotti destinati all'alimentazione umana ed animale nonché per i medicinali quali definiti all'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE (...), modificata da ultimo dalla direttiva 87/21/CEE (...)».
Da parte sua, l'art. 1, punto 5, definisce la nozione di «regola tecnica» nei termini seguenti:
«le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione [di un prodotto] in uno Stato membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali».
23 La Corte di giustizia si è pronunciata in varie sentenze sulla natura di regola tecnica di diverse disposizioni nazionali, pur senza esaminare a fondo in nessun caso la nozione fissata dalla direttiva 83/189. In tal senso, la Corte di giustizia ha ritenuto regole tecniche, tra l'altro, le seguenti:
- La normativa tedesca che estendeva agli strumenti medici sterili gli obblighi imposti ai medicinali in materia di etichettatura (13).
- La norma olandese che fissava per la produzione e la commercializzazione di nuovi tipi di margarine e succedanei condizioni diverse da quelle prescritte per le margarine normali (14).
- La normativa che determinava i requisiti in materia di collaudi relativi alla qualità e al funzionamento dei sistemi e delle centrali di allarme, ai quali erano subordinate l'omologazione e la commercializzazione di questi in Belgio (15).
- Le norme italiane riferentisi, rispettivamente, alla qualità delle acque per allevamento dei molluschi lamellibranchi, alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi e a determinati requisiti di sicurezza imposti alle specialità farmaceutiche preparate con organi e tessuti bovini (16).
Per contro, la Corte ha considerato che non era una regola tecnica nel senso di cui alla direttiva 83/189 la norma belga che stabiliva le condizioni per lo stabilimento delle imprese di sicurezza, poiché essa non si riferiva alle caratteristiche dei prodotti (17).
24 Alla luce delle norme della direttiva 83/189 e della giurisprudenza della Corte di giustizia, ritengo che costituiscano regole tecniche le prassi e le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che impongono il rispetto di talune condizioni per la produzione e la commercializzazione delle merci (18).
25 Per stabilire se la norma belga che prescrive l'apposizione di un contrassegno per la commercializzazione dei prodotti soggetti alla tassa ecologica costituisca o no una specificazione tecnica e, quindi, una regola tecnica nel senso di cui alla direttiva 83/189, dato il suo carattere tassativo, è necessario esaminare la natura e le caratteristiche di tale normativa nazionale.
26 La legge e il decreto ministeriale belga che istituiscono la tassa ecologica sono norme di natura fiscale, che incidono sulla produzione e sulla commercializzazione delle merci nella misura in cui l'art. 391 della legge e le disposizioni del decreto ministeriale di attuazione richiedono l'apposizione di un contrassegno sui prodotti soggetti alla tassa. Perciò può costituire, se del caso, una regola tecnica solo questo obbligo di marchiatura dei prodotti.
27 L'obbligo di apporre un contrassegno o marca costituisce, come rileva la Commissione, un provvedimento accessorio di una misura fiscale, destinato ad assicurare la riscossione della tassa ecologica e ha, perciò, natura fiscale. Inoltre, il contrassegno adempie l'ulteriore funzione di informare il consumatore del fatto che il prodotto è assoggettato ad una tassa ecologica, in quanto incide negativamente sull'ambiente. Tuttavia, ritengo che questa informazione del consumatore non alteri la natura fiscale dell'obbligo di marchiatura.
28 Si deve ricordare che l'impiego di contrassegni fiscali è un mezzo utilizzato con frequenza per assicurare l'esazione delle accise, in conformità all'art. 21, n. 1, della direttiva 92/12/CEE (19), secondo il quale «(...) gli Stati membri possono prevedere che i prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel loro territorio siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento utilizzati a fini fiscali».
In forza del suo art. 3, n. 1, la direttiva 92/12 si applica agli oli minerali, all'alcol, alle bevande alcoliche e ai tabacchi lavorati, ma il n. 3 dello stesso articolo riconosce agli Stati membri la facoltà di introdurre o mantenere tributi che colpiscono altri prodotti, a condizione che non diano luogo, nel commercio intracomunitario, a formalità connesse al passaggio di una frontiera. La tassa ecologica istituita dal Belgio è una accisa che rientra in tale ipotesi e l'obbligo di marchiatura dei prodotti assoggettati non dà luogo a formalità al passaggio di una frontiera.
29 Nonostante la sua natura di provvedimento accessorio di una misura fiscale, non vi è il dubbio che l'obbligo di applicare un contrassegno incide sulla commercializzazione delle merci, dato che i prodotti gravati dalla tassa ecologica possono vendersi solo se sono muniti del contrassegno fiscale che attesta il pagamento della tassa e il suo importo, o, se del caso, l'esenzione dalla stessa. A mio avviso, tale obbligo di marchiatura costituisce una specificazione tecnica connessa ad una misura fiscale, che persegue obiettivi ecologici.
30 Questa conclusione non è infirmata dagli argomenti esposti dal governo belga, secondo il quale le misure destinate alla protezione dell'ambiente, com'è il caso della tassa ecologica, esulano dall'ambito di applicazione della direttiva 83/189, che si limiterebbe alle regolamentazioni tecniche relative ai prodotti, che possono essere armonizzate mediante norme comunitarie basate sull'art. 100 A.
Questo argomento non può essere accolto. Infatti, le specificazioni tecniche sono un elemento di base delle norme relative alla produzione e alla commercializzazione di merci, ma possono costituire pure elementi accessori di normative di natura diversa e destinate a conseguire obiettivi diversi. Nella presente causa, l'obbligo di marchiatura costituisce una misura accessoria nell'ambito di una normativa di natura fiscale, diretta alla protezione dell'ambiente. Perciò non si può limitare l'ambito di applicazione della direttiva 83/189 alle specificazioni tecniche contenute in normative nazionali la cui armonizzazione ha come base giuridica l'art. 100 A. Le specificazioni e le regole tecniche che appaiono come elementi accessori di normative nazionali non attinenti direttamente alla produzione e alla commercializzazione di merci possono ostacolare il commercio intracomunitario; risulta, per questo, logico che esse siano soggette alla procedura d'informazione di cui alla direttiva 83/189, per valutare la loro compatibilità con il Trattato o perché la Commissione constati la necessità di adottare norme comunitarie nella materia in questione.
31 Le specificazioni tecniche connesse a misure fiscali, rese obbligatorie mediante un atto imputabile ad uno Stato membro, danno luogo a regole tecniche de facto, che, senza alcun dubbio, devono essere notificate alla Commissione, a seguito della modifica della direttiva 83/189 effettuata dalla direttiva 94/10. Quest'ultima direttiva ha esteso e precisato, alla luce dell'esperienza pratica acquisita con l'applicazione della procedura d'informazione, la nozione di regola tecnica stabilita inizialmente dalla direttiva 83/189. Così l'art. 1, punto 9, secondo comma, enumera ipotesi di regole tecniche de facto nei termini seguenti:
«Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:
(...)
- le specificazioni tecniche o altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti incoraggiando all'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti; non sono contemplati le specificazioni tecniche o altri requisiti connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale».
32 Inoltre, la direttiva 94/10 ha introdotto nella direttiva 83/189 due disposizioni che conferiscono una situazione particolare alle regole tecniche connesse a misure fiscali o finanziarie (20). Si tratta dell'art. 8, n. 1, secondo il quale «le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono fondarsi unicamente sugli aspetti che costituiscono eventualmente ostacoli agli scambi e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura», e dell'art. 10, n. 4, in forza del quale l'obbligo di standstill di cui all'art. 9 non si applica al predetto tipo di regole tecniche.
33 Nella fattispecie l'obbligo di marchiatura dei prodotti soggetti alla tassa ecologica è stato istituito con due norme belghe adottate nel 1993, e cioè anteriormente al 1_ luglio 1995, data di entrata in vigore della direttiva 94/10. Di conseguenza, dette norme belghe costituiscono regole tecniche soggette all'obbligo di notifica alla Commissione nella fase di progetto, solo se si ritiene che la nozione di regola tecnica stabilita dalla direttiva 83/189, modificata dalla direttiva 88/182, comprendesse già le specificazioni tecniche connesse a misure fiscali e che la direttiva 94/10 si sia limitata a precisare detta nozione, senza modificarla né ampliarla.
Questa interpretazione estensiva della definizione iniziale della nozione di regola tecnica di cui alla direttiva 83/189 può trovare un certo sostegno nel tenore del punto 9 dell'art. 1, a seguito della sua modifica ad opera della direttiva 94/10. Così, il primo comma di tale disposizione conserva, ampliandola e precisandola leggermente, la nozione di regola tecnica inizialmente stabilita dalla direttiva 83/189, che distingueva tra regole tecniche de iure e de facto, e il secondo comma enumera, in forma non esaustiva, ipotesi di regole tecniche de facto, tra le quali si trovano quelle connesse a misure fiscali o finanziarie che incidono sul consumo dei prodotti. Potrebbe pensarsi che tale secondo comma chiarisca, alla luce dell'esperienza pratica acquisita con l'applicazione della procedura d'informazione, la nozione di regola tecnica de facto, enumerando taluni esempi, ma senza ampliare o modificare detta nozione. Secondo questa interpretazione, le norme belghe relative alla tassa ecologica costituirebbero regole tecniche de facto, che avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione.
34 Ciononostante, ritengo che esistano vari argomenti che ostano a questa interpretazione estensiva della nozione iniziale di regola tecnica di cui alla direttiva 83/189 e che mi inducono a concludere che le regole tecniche connesse a misure fiscale sono entrate nell'ambito di applicazione della direttiva 83/189 solo con la modifica effettuata dalla direttiva 94/10.
35 In primo luogo, durante l'elaborazione della direttiva 94/10, vi sono stati, secondo quanto riferisce la Commissione, ampi dibattiti e notevoli controversie sull'opportunità di estendere l'applicazione della procedura d'informazione istituita dalla direttiva 83/189 alle regole tecniche connesse a misure fiscali e finanziarie. In questo senso, nel secondo `considerando' della direttiva 94/10 si rileva che occorre estendere il campo di applicazione della direttiva 83/189 e nel dodicesimo `considerando' si menziona la necessità di chiarire la nozione di regola tecnica de facto.
36 Questo duplice obiettivo della direttiva 94/10, ossia ampliare e chiarire l'ambito di applicazione della direttiva 83/189, si riscontra nel lieve rifacimento della nozione di regola tecnica, che si esprime essenzialmente in tre punti:
- All'origine di una regola tecnica vi è sempre una specificazione tecnica, ma può trattarsi anche di un «altro requisito», definito all'art. 1, punto 3, della direttiva 83/189 come «un requisito diverso da una specificazione tecnica, imposto ad un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione».
- Sono comprese nella definizione di regola tecnica, stabilita nell'art. 1, punto 9, della direttiva 83/189, «(...) le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto».
- Si è introdotto un secondo comma nell'art. 1, punto 9, della direttiva 83/189 con lo scopo di chiarire e delimitare la portata della nozione di regola tecnica de facto, che aveva sollevato problemi di applicazione per non essere stata precisata nella versione iniziale della direttiva 83/189. La direttiva 94/10 enumera taluni esempi di regole tecniche de facto, includendo quelli connessi a misure fiscali o finanziarie.
37 In secondo luogo, la prassi seguita durante gli anni di applicazione della procedura d'informazione, secondo quanto rileva la Commissione, si è adeguata all'idea che non esisteva l'obbligo di notificare le regole tecniche connesse a misure fiscali o finanziarie.
38 Da ultimo, le misure fiscali e finanziarie che contengono anche disposizioni aventi incidenza sulla produzione e sulla commercializzazione di merci costituiscono un tipo particolare di regola tecnica, soggetto ad un regime diverso da quello applicabile alle altre regole tecniche. Così, la direttiva 94/10 ha introdotto nell'art. 10 il n. 4, secondo il quale le regole di questo tipo devono essere notificate, ma la loro adozione non è soggetta al rispetto dell'obbligo di standstill di cui all'art. 9. Inoltre, l'ultimo comma del n. 1 dell'art. 8, aggiunto dalla direttiva 94/10, stabilisce che gli eventuali pareri circostanziati relativi a regole tecniche connesse a misure fiscali o finanziarie devono riferirsi unicamente alla loro incidenza sugli scambi e mai alle questioni di natura fiscale o finanziaria.
Tali disposizioni specifiche, che la direttiva 94/10 prevede per le regole tecniche connesse a misure fiscali e finanziarie, non esistevano nella versione iniziale della direttiva 83/189 né nella versione risultante della direttiva 88/182. Questa circostanza dimostra, a mio avviso, che questo tipo di regole tecniche non era assoggettato alla procedura d'informazione fino all'entrata in vigore della direttiva 94/10. La conclusione contraria - applicazione della direttiva 83/189 sin dalla sua adozione a questo tipo di regole tecniche - sarebbe illogica, giacché presupporrebbe che la direttiva 94/10, adottata per rafforzare la procedura d'informazione, abbia stabilito un regime meno restrittivo per le regole tecniche connesse a misure fiscali di quello previsto nella versione iniziale della direttiva 83/189.
39 Per queste ragioni, ritengo che prima dell'entrata in vigore della direttiva 94/10 l'obbligo di apporre un contrassegno o una marca fiscale sui prodotti soggetti alla tassa ecologica non costituisse una specificazione tecnica e, perciò, le norme belghe relative a detta tassa non possono considerarsi regole tecniche soggette all'applicazione della direttiva 83/189, modificata dalla direttiva 88/182.
Conclusione
40 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia la seguente soluzione:
«L'art. 1, punti 1 e 5, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 88/182/CEE, va interpretato nel senso che non costituiscono "specificazioni tecniche" o "regole tecniche" né l'obbligo di apporre un contrassegno o una marca fiscale, preventivamente alla consegna ai commercianti al minuto per la messa in commercio, sui prodotti sottoposti a una tassa in ragione dei danni ambientali che essi sono considerati cagionare, né l'obbligo di apporre un altro contrassegno sugli stessi prodotti allorché vengano venduti in franchigia dalla stessa tassa nell'ambito delle franchigie diplomatiche».
(1) - Direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8).
(2) - Direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE, che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 81, pag. 75).
(3) - Moniteur belge del 20 luglio 1993, pag. 17013.
(4) - Moniteur belge del 29 dicembre 1993, pag. 28903.
(5) - Document 897/2-92/93 de la Chambre des représentants de Belgique sur la proposition de loi visant à achever la structure fédérale de l'État, pagg. 175-181.
(6) - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 100, pag. 30).
(7) - A mio parere, il termine «regolamentazione tecnica» è più adeguato di quello di «regola tecnica» data la molteplicità dei significati del termine «regola». Tuttavia, per evitare equivoci, utilizzerò la terminologia della direttiva 83/189.
(8) - V., in proposito, la comunicazione della Commissione 17 marzo 1989, 89/C 67/03, riguardante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei titoli dei progetti di regolamentazioni tecniche notificati dagli Stati membri sulla base della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU C 67, pag. 3).
(9) - L'art. 9 della direttiva 83/189, modificato dalla direttiva 88/182 dispone: «1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 2 bis, gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di sei mesi, a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se la Commissione o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta deve essere modificata per eliminare o limitare gli ostacoli alla libera circolazione dei beni che potrebbe eventualmente derivarne. Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tale parere circostanziato. La Commissione commenta tale reazione. 2. Il termine indicato al paragrafo 1 è di dodici mesi se la Commissione, nei tre mesi che seguono la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva in materia. 2 bis. Qualora la Commissione constati che una comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, riguarda una materia contemplata da una proposta di direttiva e di regolamento presentata al Consiglio, essa notifica quanto constatato allo Stato membro interessato, entro i tre mesi successivi a tale comunicazione. Gli Stati membri si astengono dall'adottare norme tecniche riguardanti una materia oggetto di una proposta di direttiva o di regolamento presentata dalla Commissione al Consiglio anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della suddetta proposta. Il ricorso ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del presente articolo non può essere cumulativo».
(10) - L'art. 9, n. 3, della direttiva 83/189, modificato dalla direttiva 88/182, stabilisce quanto segue: «I paragrafi 1, 2 e 2 bis non sono applicabili se uno Stato membro, per urgenti motivi attinenti alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, deve elaborare in brevissimo tempo norme tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere ad una consultazione. Lo Stato membro indica nella comunicazione di cui all'articolo 8 i motivi che giustificano l'urgenza delle misure. In caso di ricorso abusivo a questa procedura, la Commissione prende le misure appropriate».
(11) - Sentenza 30 aprile 1996, causa C-194/94 (Racc. pag. I-2201).
(12) - Sentenza 1_ giugno 1994, causa C-317/92 (Racc. pag. I-2039).
(13) - Sentenza Commissione/Germania, già citata.
(14) - Sentenza 11 gennaio 1996, causa C-273/94, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-31).
(15) - Sentenza CIA Security International, già citata.
(16) - Sentenza 17 settembre 1996, causa C-289/94, Commissione/Italia (Racc. pag. I-4405).
(17) - Sentenza CIA Security International, già citata, punto 25.
(18) - Per un esame più dettagliato di tale nozione, rinvio alle mie conclusioni presentate per la causa Commissione/Paesi Bassi, già citata, paragrafi 22-24.
(19) - Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1).
(20) - V. J. Fronia e G. Casella: La procédure de contrôle des réglementations techniques prévue par la nouvelle directive 83/189/CEE, Revue du Marché Unique Européen, 1995, n. 22, pagg. 46-48.
Full & Egal Universal Law Academy