Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda la direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (1) (in prosieguo: la «direttiva»). Si tratta in sostanza di questioni già esaminate dalla Corte di giustizia in due sentenze del 10 settembre 1996. Esse sono state emanate in seguito a ricorsi per inadempimento proposti dalla Commissione contro il Regno Unito (2) e contro il Regno del Belgio (3).
Le disposizioni pertinenti del diritto comunitario
2 Le disposizioni della direttiva che rivestono importanza in questa causa sono contenute nell'art. 2. Esso dispone quanto segue:
«1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive
- delle emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione
o
- delle emittenti televisive che utilizzano una frequenza o la capacità di un satellite accordata dallo Stato membro o un "satellite up-link" situato nel medesimo Stato membro pur non soggette alla giurisdizione di nessuno Stato membro,
rispettino il diritto applicabile alle trasmissioni destinate al pubblico in questo Stato membro.
2. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva. Gli Stati membri possono sospendere temporaneamente la ritrasmissione di programmi televisivi qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) qualora una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave l'articolo 22;
b) qualora nel corso dei dodici mesi precedenti la stazione televisiva abbia già violato almeno due volte la stessa disposizione;
c) qualora lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e l'intenzione di limitare la ritrasmissione ove detta violazione si verificasse nuovamente;
d) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una composizione amichevole entro un termine di 15 giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove si constati il ripetersi della violazione rilevata.
La Commissione accerta la compatibilità della sospensione con il diritto comunitario. Essa può chiedere allo Stato membro interessato di porre fine d'urgenza a una sospensione contraria al diritto comunitario. Tale disposizione non pregiudica l'applicazione, nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva in questione, di qualsiasi procedura, misura o sanzione nei confronti delle violazioni di cui trattasi.
3. La presente direttiva non si applica alle trasmissioni televisive destinate esclusivamente ad essere captate in paesi terzi, e che non sono ricevute direttamente o indirettamente in uno o più Stati membri».
3 A tenore dell'art. 3, n. 2, della direttiva gli Stati membri vigilano, «con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino le disposizioni della presente direttiva».
4 Il capitolo III («Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi») negli artt. 4-9 contiene norme intese a garantire «che le produzioni europee abbiano una proporzione preponderante nei programmi televisivi di tutti gli Stati membri» (4). Inoltre, si deve incentivare la costituzione di «nuove fonti di produzione televisiva» (5) nella Comunità riservando a produttori indipendenti una parte dei programmi televisivi o delle risorse finanziarie delle emittenti televisive.
5 Per questo, l'art. 4 della direttiva prescrive che gli Stati membri vigilano «ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo a mezzi appropriati» che le emittenti televisive riservino ad opere europee (6) la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di televideo (n. 1). Qualora non possa essere raggiunta detta proporzione, la proporzione effettiva non dovrà essere inferiore a quella constatata in media nel 1988 oppure nel 1990, se così previsto, nello Stato membro in questione (n. 2).
L'art. 5 della direttiva stabilisce che gli Stati membri vigilano, «ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo a mezzi appropriati», che le emittenti televisive riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse almeno il 10% del loro tempo di trasmissione o il 10% del loro bilancio destinato alla programmazione.
6 L'art. 22 della direttiva è dedicato alla tutela dei minori. Gli Stati membri devono vigilare che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano programmi «in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita».
I fatti della causa principale
7 Il gruppo americano Turner, un'impresa che occupa un posto di rilievo nel mercato televisivo degli Stati Uniti, possiede una società controllata nel Regno Unito, la Turner Entertainment Network International Ltd, con sede in Londra. Questa società è l'unica azionista di altre due società - la Cartoon Network Ltd e la Turner Network Television Ltd - con sede nel Regno Unito, che trasmettono programmi televisivi. Si tratta dei programmi «TNT» e «Cartoon Network». La commercializzazione di questi programmi viene realizzata da un'altra società di questo gruppo, la Turner International Network Sales Ltd, con sede anch'essa in Londra. Le autorità del Regno Unito hanno autorizzato la trasmissione di questi programmi rilasciando le cosiddette licenze «non-domestic satellite service» (7). Questi programmi vengono trasmessi via satellite. Le società in questione utilizzano all'uopo una capacità di trasmissione satellitare assegnata al Granducato di Lussemburgo.
Il governo belga ritiene che questi programmi non siano conformi ai requisiti di cui agli artt. 4 e 5 della direttiva.
8 Il 17 settembre 1993 la società Turner International Network Sales Ltd stipulava un accordo con la società Coditel Brabant SA (in prosieguo: la «Coditel»), società belga di teledistribuzione via cavo. In quest'accordo la Coditel si impegnava a trasmettere i già citati programmi sulla sua rete via cavo nella regione di Bruxelles-Capitale.
9 In base alle indicazioni fornite dal giudice a quo, all'epoca dei fatti non esisteva una normativa sulla televisione via cavo nella regione di Bruxelles-Capitale. Questa lacuna veniva colmata con il regio decreto 16 settembre 1993 che, secondo il giudice a quo, perseguiva lo scopo di ostacolare «taluni canali televisivi» che avevano intenzione di approfittare di questa lacuna normativa. In base al suddetto testo normativo, con decreto 17 settembre 1993 due ministri (federali) belgi vietavano alla Coditel di distribuire i programmi «TNT» e «Cartoon Network» sulla sua rete via cavo nella regione di Bruxelles-Capitale.
10 La società Turner International Network Sales Ltd chiedeva quindi al Tribunal de commerce di Bruxelles di emanare un provvedimento provvisorio con cui la Coditel fosse costretta ad eseguire l'accordo stipulato il 17 settembre 1993. Con ordinanza 26 ottobre 1993 questa domanda veniva accolta. La Coditel dava esecuzione a tale decisione e iniziava a trasmettere i programmi controversi.
11 Nel giugno 1994 lo Stato belga proponeva opposizione avverso l'ordinanza 26 ottobre 1993. Il 29 novembre 1994 il Tribunal de commerce di Bruxelles emetteva una nuova ordinanza con cui sottoponeva alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali (causa C-316/94). Nello stesso tempo, esso ingiungeva alla Coditel di sospendere la trasmissione dei programmi controversi in attesa della soluzione di tali questioni.
12 Questa ordinanza 29 novembre 1994 veniva annullata con la sentenza 6 aprile 1995 della Cour d'appel di Bruxelles, salvo nella parte in cui era stata dichiarata ricevibile l'opposizione. A tale proposito, i giudici di secondo grado, riformando l'ordinanza impugnata, dichiaravano infondata l'opposizione dello Stato belga. Successivamente, con ordinanza 1_ dicembre 1995 la Corte di giustizia cancellava dal ruolo la domanda di pronuncia pregiudiziale C-316/94, diventata inutile in seguito a questa sentenza.
13 Nel frattempo le competenti autorità belghe avevano promosso dinanzi al Tribunal de première instance di Bruxelles un procedimento penale nei confronti del signor Denuit, amministratore delegato della Coditel, con l'accusa di aver trasmesso sulla sua rete via cavo nella regione di Bruxelles-Capitale i programmi «TNT» e «Cartoon Network» nonostante il divieto disposto con il decreto ministeriale 17 settembre 1993. Gli veniva altresì rimproverato di aver inserito nei programmi trasmessi dalla Coditel pubblicità commerciale senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalle autorità belghe.
14 Il Tribunal de première instance di Bruxelles ha ritenuto che la causa dinanzi ad esso pendente richiedesse l'interpretazione di alcune questioni di diritto comunitario. Pertanto, esso ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Quali siano le condizioni perché un'emittente televisiva sia considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE. Entro quali limiti la circostanza dell'origine extraeuropea di una parte più o meno ampia delle opere diffuse venga in rilievo ove il giudice nazionale accerti peraltro che l'emittente di cui trattasi ha la propria sede nel territorio del detto Stato membro e che ivi vengono svolte attività effettive di direzione, di composizione o di montaggio del programma.
2) Supponendo che trasmissioni provenienti da un'emittente televisiva autorizzata da uno Stato membro non debbano essere considerate come trasmissioni di un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro ai sensi di tale direttiva, se un altro Stato membro possa, e a quali condizioni, alla luce in particolare degli artt. 59 e ss. del Trattato, vietare o limitare la loro ritrasmissione su un territorio.
3) Se l'art. 2 della stessa direttiva debba essere interpretato nel senso che, ove un'emittente televisiva sia soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, un altro Stato membro non può opporsi alla ritrasmissione sul suo territorio delle trasmissioni televisive provenienti da tale emittente anche qualora le regole contenute negli artt. 4 e 5 della stessa direttiva non siano rispettate».
B - Presa di posizione
Sulla prima questione pregiudiziale
15 Con la prima questione il giudice a quo intende anzitutto accertare quali siano le condizioni perché un'emittente televisiva sia considerata soggetta alla «giurisdizione» di uno Stato membro ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva. Pertanto, si tratta più precisamente di interpretare il primo trattino di questa disposizione.
16 La Corte si è già occupata di tale questione nella sentenza relativa alla causa C-222/94. In quella sentenza essa ha statuito che lo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta un'emittente televisiva è quello nel quale tale emittente è stabilita (8).
17 Dalla giurisprudenza della Corte si evince che la nozione di «stabilimento» ai sensi del Trattato CE «implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata, mercé l'insediamento in pianta stabile in un altro Stato membro» (9).
18 Nella sentenza relativa alla causa C-222/94 la Corte ha ammesso che l'applicazione del criterio dello stabilimento poteva far sorgere difficoltà. Esse devono essere imputate al fatto che un'emittente televisiva può avere più di una sede nella Comunità (10). Tuttavia, queste difficoltà possono essere superate. Come ha rilevato la Corte nella citata sentenza, la Commissione aveva dichiarato che gli Stati membri potrebbero giungere ad una soluzione di questi problemi, «interpretando questo criterio nel senso che si riferisce al luogo nel quale l'emittente televisiva ha il centro d'attività, vale a dire la sede nella quale si decide la politica della programmazione e la composizione finale dei programmi da trasmettere». La Corte ha sottolineato nello stesso tempo che il Regno Unito, in quanto convenuto, non aveva sollevato obiezioni su questo punto (11).
19 I partecipanti al presente procedimento - in quanto hanno esaminato tale questione - si sono espressi in tal senso. A giudizio del signor Denuit, si deve prendere in considerazione la sede effettiva, vale a dire il luogo in cui sono stabilite la direzione e la parte principale delle attività. Nel caso di specie, questa sede effettiva si troverebbe nel Regno Unito. Tuttavia, dallo stesso postulato il governo belga evince che si può giungere ad un risultato del tutto diverso. A suo giudizio, nel caso di specie la sede effettiva si trova infatti negli Stati Uniti, dove vengono esercitati il controllo e la responsabilità dei programmi. La sede nel Regno Unito avrebbe natura soltanto formale; in tale Stato non sarebbe neppure impiegata una parte significativa del personale della Turner. Il governo francese ha osservato che la determinazione dello Stato membro competente va effettuata caso per caso in base ad un serie di indizi, fra i quali figurano il controllo sulla realizzazione dei programmi, la sede dell'impresa e la parte del personale impiegato nell'attività televisiva nello Stato membro interessato. Il governo ellenico sembra volersi soffermare sulla sede principale ed effettiva dell'emittente televisiva.
20 A mio giudizio, nel caso in esame (12) non è necessario soffermarsi più a lungo sulle questioni connesse a tale problema. Come ho già ricordato, tali questioni si presentano solo nel caso in cui un'emittente televisiva sia stabilita in più di uno Stato membro. A quanto pare ciò non si verifica nel caso di specie. Solo in tal caso sorge la questione se l'una o l'altra sede giustifichi alla luce dei suddetti criteri la giurisdizione di uno Stato membro sull'emittente televisiva in questione. In questo caso si tratta soltanto di accertare se l'emittente interessata abbia una sede nella Comunità. In ultima analisi, tale questione dev'essere esaminata dal giudice a quo. Tuttavia, la sua soluzione non può essere dubbia. Il governo francese ha fatto notare che nel caso di specie siamo in presenza di una società di diritto inglese con sede nel Regno Unito, dove vengono svolte - conformemente alla prima questione pregiudiziale - attività reali di direzione. La Commissione osserva che l'emittente televisiva interessata ha la sua sede statutaria nel Regno Unito ove vengono adottate anche le decisioni sui programmi. Infine, in questa sede lavora un numero ragguardevole di collaboratori destinati all'attività televisiva. Anche il Regno Unito è del parere che l'emittente televisiva sia stabilita in questo Stato membro.
21 Nella discussione dinanzi alla Corte il governo belga ha rilevato che la Corte aveva ritenuto contraria al diritto comunitario la normativa vigente nel Regno Unito in materia di giurisdizione sulle emittenti televisive, poiché non era basata sul criterio dello stabilimento. Il governo belga ne desume che le licenze rilasciate in base a questa normativa sono anch'esse viziate dal punto di vista giuridico, il che escluderebbe che le emittenti televisive in questione siano soggette alla giurisdizione del Regno Unito. Tale argomento non può essere condiviso. La sentenza della Corte relativa alla causa dianzi citata conferma invece che lo Stato membro che ha la giurisdizione su un'emittente televisiva è quello nel quale è stabilita tale emittente. La questione circa la validità delle licenze rilasciate dal Regno Unito è al riguardo irrilevante.
22 Tuttavia, resta da esaminare l'altra parte della questione sollevata dal giudice nazionale in questo contesto. Si tratta di accertare quale importanza vada attribuita alla provenienza dei programmi trasmessi. Per comprendere tale questione si deve ricordare che, a giudizio del governo belga, i programmi controversi non sono conformi ai requisiti di cui agli artt. 4 e 5 della direttiva. Il governo belga ritiene che tali programmi non siano soggetti pertanto alla giurisdizione del Regno Unito, dato che non rispettano né la normativa di questo Stato membro né le disposizioni della direttiva.
23 Questo argomento va disatteso. A tenore dell'art. 2, n. 1, della direttiva la giurisdizione di uno Stato membro non dipende dalla natura dei programmi trasmessi. Il solo punto determinante è se un'emittente televisiva sia soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro o se - qualora ciò non si verifichi - soddisfi uno dei criteri tecnici citati nel secondo trattino della disposizione. La circostanza che i programmi trasmessi da una siffatta emittente possano non essere conformi agli artt. 4 e 5 della direttiva non incide affatto sull'attribuzione della giurisdizione prescritta dall'art. 2, n. 1. La stessa tesi è del resto sostenuta da tutti gli altri partecipanti al procedimento.
24 Pertanto, la prima questione pregiudiziale va risolta nel senso che un'emittente televisiva è soggetta alla giurisdizione dello Stato membro nel quale è stabilita. La provenienza dei programmi da essa trasmessi è irrilevante al fine di stabilire lo Stato membro alla cui giurisdizione essa è soggetta in forza della direttiva.
Sulla seconda questione pregiudiziale
25 La seconda questione pregiudiziale riguarda la situazione di un'emittente televisiva che ha ottenuto l'autorizzazione di uno Stato membro senza essere soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro «ai sensi della presente direttiva». Sebbene in tale questione si parli della «giurisdizione» di uno Stato membro, essa va opportunamente interpretata nel senso che riguarda un'emittente televisiva che non è soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro né ai sensi del primo trattino né ai sensi del secondo trattino dell'art. 2, n. 1, della direttiva. Come ha osservato giustamente il governo tedesco, non si comprende molto bene tuttavia in base a quali criteri di diritto nazionale di uno Stato membro un'emittente televisiva dovrebbe essere autorizzata se non è stabilita in questo Stato membro (e non è soggetta dunque all'art. 2, n. 1, primo trattino, della direttiva) e non utilizza una frequenza o una capacità di trasmissione satellitare assegnata da questo Stato membro né un trasmettitore satellitare ubicato in questo Stato membro (e non è soggetta quindi all'art. 2, n. 1, secondo trattino). Questa situazione sembra pertanto non ricorrere mai nella pratica.
26 Del resto il signor Denuit ha giustamente osservato al riguardo che in tale ipotesi difficilmente può trattarsi di una fattispecie intracomunitaria cui applicare il diritto comunitario.
27 In ogni caso, non è la situazione che si presenta nel caso di specie. Come già visto, infatti, l'emittente televisiva di cui trattasi è a quanto pare, stabilita nel Regno Unito. E anche se non fosse stabilita nel Regno Unito (né in un altro Stato membro), ciò non toglierebbe che la diffusione dei programmi di cui trattasi è garantita attraverso una capacità di trasmissione satellitare assegnata al Granducato di Lussemburgo, elemento non contestato neppure dal governo belga. Così, uno dei criteri di giurisdizione di cui all'art. 2, n. 1, secondo trattino, sarebbe comunque soddisfatto. Come ha fatto valere il signor Denuit all'udienza dinanzi alla Corte, lo stesso varrebbe se si facesse ricorso ad un trasmettitore satellitare ubicato nel Regno Unito per la diffusione dei programmi di cui trattasi.
28 Per i motivi appena illustrati condivido dunque il parere espresso dal signor Denuit, dalla Commissione e dai governi francese e del Regno Unito, secondo il quale la Corte non deve risolvere la seconda questione pregiudiziale.
Sulla terza questione pregiudiziale
29 Con la terza questione pregiudiziale il giudice nazionale mira ad accertare se uno Stato membro sia tenuto, in forza dell'art. 2, n. 2, della direttiva, a garantire la libera ricezione di programmi provenienti da altri Stati membri e a non ostacolare la ritrasmissione di questi programmi anche nel caso in cui essi non siano conformi ai requisiti di cui agli artt. 4 e 5 della direttiva.
30 La Corte ha già risolto tale questione nella sentenza relativa alla causa C-11/95. In quella sentenza ha dichiarato che, in primo luogo, «il controllo sull'applicazione del diritto dello Stato membro di origine che si applica alle trasmissioni televisive e sull'osservanza delle disposizioni della direttiva 89/552 compete solo allo Stato membro dal quale partono le trasmissioni e, in secondo luogo, che lo Stato membro di ricezione non è autorizzato ad esercitare un proprio controllo in proposito» (13). Ciò vale anche quando si tratta dell'osservanza degli artt. 4 e 5 della direttiva (14). Contrariamente a quanto sostenuto dal governo belga all'udienza, il fatto che le disposizioni nazionali di cui trattasi in quella sentenza non siano le stesse in questione nel caso di specie è irrilevante. Infatti, nel punto dianzi citato di quella sentenza la Corte ha interpretato non le disposizioni nazionali, bensì la direttiva stessa, di cui del pari trattasi nella presente fattispecie.
31 E' vero che l'art. 2, n. 2, della direttiva limita gli obblighi in essa fissati soltanto in quanto «rientrano nei settori coordinati dalla presente direttiva». Tuttavia, nel caso degli artt. 4 e 5 della direttiva, si tratta proprio di settori coordinati dalla stessa.
32 La possibilità prevista nell'art. 2, n. 2, secondo comma, della direttiva di sospendere temporaneamente la ritrasmissione di programmi provenienti da altri Stati membri può sussistere solo qualora le condizioni elencate in questa disposizione siano soddisfatte. Si tratta di una misura eccezionale (15). Essa non si applica in caso di inosservanza degli artt. 4 e 5 della direttiva. La tesi del governo ellenico secondo la quale la legittimità di un secondo controllo da parte dello Stato di ricezione deriverebbe in generale da questa disposizione non può pertanto essere condivisa.
33 Come ha dichiarato la Corte, uno Stato membro non è autorizzato in tal caso a decidere autonomamente. Esso non può pertanto emanare provvedimenti unilaterali destinati ad ovviare all'eventuale trasgressione, da parte di altri Stati membri, delle norme della direttiva. Tuttavia, esso è legittimato a proporre un ricorso per inadempimento in base all'art. 170 del Trattato CE. Esso può anche chiedere alla Commissione di intervenire direttamente nei confronti di detto Stato membro ai sensi dell'art. 169 del Trattato (16).
34 Nella sentenza relativa alla causa C-11/95 la Corte non ha risolto la questione «se, nel regime della direttiva 89/552, uno Stato membro possa ancora prendere, in virtù dell'art. 59 del Trattato, provvedimenti atti ad impedire che le libertà garantite dal Trattato vengano sfruttate da un prestatario di servizi la cui attività è interamente o principalmente orientata verso il suo territorio, onde sottrarsi alle norme alle quali sarebbe soggetto se fosse stabilito sul territorio di detto Stato» (17). Si tratta in pratica della questione se la giurisprudenza della Corte, ribadita da ultimo nel 1994 nella causa TV 10 (18), possa ancora trovare applicazione dopo l'entrata in vigore della direttiva.
35 I governi francese e del Regno Unito ritengono, come il governo belga, che questa giurisprudenza resti applicabile come in passato. Ho espresso la stessa tesi nelle conclusioni relative alla causa C-11/95. In quell'occasione ho tuttavia chiaramente precisato che questa giurisprudenza, a mio avviso, si applica soltanto se l'emittente televisiva commetta un abuso e che, al riguardo, si deve adottare un criterio più rigoroso (19). Nella fattispecie nulla consente di affermare l'esistenza di tale abuso. L'argomento del governo belga secondo cui l'inosservanza degli artt. 4 e 5 della direttiva costituirebbe di per sé un siffatto abuso non va a mio giudizio condiviso. Infatti, ammetterlo equivarrebbe ad autorizzare proprio il secondo controllo da parte dello Stato di ricezione, incompatibile con il sistema della direttiva.
Pertanto, non ho bisogno neppure di esaminare più in dettaglio tale questione nell'ambito del caso in esame (20).
36 Si deve dunque concludere che l'art. 2, n. 2, della direttiva deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve garantire la libera ricezione dei programmi televisivi provenienti da altri Stati membri e non deve ostacolare la ritrasmissione di detti programmi anche quando non sono conformi agli artt. 4 e 5 della direttiva.
C - Conclusione
37 Pertanto, propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni deferite dal Tribunal de première instance di Bruxelles:
«1) L'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, dev'essere interpretato nel senso che un'emittente televisiva è soggetta alla giurisdizione dello Stato membro nel quale è stabilita. L'origine dei programmi trasmessi da detta emittente è irrilevante allorché si tratta di determinare lo Stato membro alla cui giurisdizione essa è soggetta in forza della direttiva.
2) L'art. 2, n. 2, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve garantire la libera ricezione dei programmi televisivi provenienti da altri Stati membri e non deve ostacolare la ritrasmissione di detti programmi anche quando non sono conformi agli artt. 4 e 5 della direttiva».
(1) - GU L 298, pag. 23.
(2) - Causa C-222/94, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-4025).
(3) - Causa C-11/95, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-4115).
(4) - V. il ventesimo `considerando' della direttiva.
(5) - V. il ventiquattresimo `considerando' della direttiva.
(6) - Questa nozione viene definita nell'art. 6 della direttiva.
(7) - Su questa nozione, v. causa C-222/94, loc. cit. (nota 2), punto 10.
(8) - Loc. cit. (nota 2), punti 42, 51 e 61.
(9) - Sentenza 25 luglio 1991, causa C-221/89, Factortame e a. (Racc. pag. I-3905, punto 20); v. anche sentenza 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard (Racc. pag. I-4165, punto 25).
(10) - V. al riguardo le mie conclusioni del 30 aprile 1996 nella causa C-222/94, paragrafo 60 e ss.
(11) - Loc. cit. (nota 2), punto 58.
(12) - Tali questioni sono invece al centro della causa C-56/96 (VT 4), nella quale del pari presento oggi le mie conclusioni.
(13) - Loc. cit. (nota 3), punto 34.
(14) - Loc. cit. (nota 3), punto 42.
(15) - Loc. cit. (nota 3), punti 36 e 39.
(16) - Loc. cit. (nota 3), punti 36 e 37.
(17) - Loc. cit. (nota 3), punto 65.
(18) - Sentenza 5 ottobre 1994, causa C-23/93 (Racc. pag. I-4795, punto 20).
(19) - V. le mie conclusioni del 30 aprile 1996 nella causa C-11/95, paragrafo 73 e ss.
(20) - Anche qui faccio riferimento alle mie conclusioni relative alla causa C-56/96, nella quale la questione è oggetto di un esame più approfondito.
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