Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso il Parlamento europeo chiede l'annullamento della decisione del Consiglio 6 novembre 1995, 95/468/CE, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA) (1). La censura dedotta concerne la base giuridica di tale decisione, adottata sulla base dell'art. 235 del Trattato. Secondo la prospettazione del Parlamento, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere invece fondato sull'art. 129 D. La Commissione, intervenuta in giudizio a sostegno del ricorrente, conclude anch'essa per l'annullamento della decisione, invocando la disposizione da ultimo ricordata come base giuridica dell'atto in esame.
2 Prima di analizzare gli argomenti svolti dalle parti, è opportuno far cenno alle vicende procedimentali sottostanti all'adozione della decisione.
Il 12 marzo 1993 la Commissione ha presentato al Parlamento ed al Consiglio una comunicazione sulle reti telematiche transeuropee tra amministrazioni. Il documento conteneva due proposte di decisione: la prima era volta a definire un insieme di «orientamenti» in materia di reti telematiche transeuropee fra amministrazioni (2); la seconda riguardava un'azione comunitaria pluriennale di sostegno per la realizzazione di reti telematiche transeuropee destinate allo scambio di dati fra amministrazioni (in prosieguo: il «progetto IDA») (3). Entrambe le proposte indicavano inizialmente l'art. 235 come base giuridica della decisione. Entrato in vigore il Trattato di Maastricht, il fondamento dell'atto è stato però ravvisato nell'art. 129 D; in particolare, venivano richiamati il primo comma della disposizione - che prevede il ricorso alla procedura detta di «codecisione» -, per quanto riguarda la definizione degli orientamenti, ed il terzo comma - che richiede la procedura di cooperazione - relativamente all'azione pluriennale IDA. Il Consiglio, tuttavia, nonostante il parere contrario del Parlamento, adottava la decisione controversa sulla base dell'art. 235.
E' opportuno precisare che le proposte iniziali della Commissione erano due: l'una relativa agli orientamenti, l'altra riguardante il progetto IDA. Il Consiglio, invece, ha adottato in sostanza con un unico atto - la decisione qui in esame - il contenuto di entrambe tali proposte (4). Certo, il risultato finale presenta importanti differenze rispetto alla mera combinazione delle proposte iniziali. Tuttavia, da un punto di vista sostanziale, l'atto impugnato le riprende entrambe (5).
3 Ciò premesso, veniamo al merito del ricorso. La decisione impugnata, come dicevo sopra, è stata adottata sulla base dell'art. 235. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, «il valersi dell'art. 235 come base giuridica di un atto è ammesso solo quando nessun'altra disposizione del Trattato attribuisca alle istituzioni comunitarie la competenza necessaria per l'emanazione dell'atto stesso» (6). Si tratta dunque di una norma residuale, invocabile esclusivamente in difetto di altre e più specifiche norme attributive di competenza. Ora, nel difendere la scelta dell'art. 235, il Consiglio muove proprio dalla considerazione che nel caso di specie non vi era altro titolo giustificativo della competenza comunitaria, diverso da quello, generale e sussidiario, offerto dall'art. 235.
L'istituzione convenuta, in altri termini, fa valere che nella specie non possono trovare applicazione le norme contenute nel titolo XII in materia di reti transeuropee, invocate dal Parlamento e dalla Commissione come fondamento giuridico per l'adozione dell'atto dedotto in controversia. La decisione impugnata, secondo la tesi del Consiglio, accordava un contributo finanziario a determinati progetti nel settore della trasmissione telematica di dati tra amministrazioni; l'azione di finanziamento comunitario alle reti transeuropee, quale prevista all'art. 129 C, n. 1, terzo trattino, sarebbe però subordinata alla definizione del quadro programmatico previsto dal primo trattino della medesima norma. Nel caso in esame, si dice, tale contesto programmatico non era stato definito. Il Consiglio deduce, così, di non aver adottato la decisione IDA sulla base dell'art. 129 D, in quanto mancavano la previa adozione degli «orientamenti» nonché l'identificazione di «progetti di interesse comune», che costituirebbero il quadro di riferimento obbligato per ogni intervento finanziario della Comunità. Né può dirsi - sempre secondo il Consiglio - che il provvedimento censurato definisca «orientamenti», ai sensi dell'art. 129 C, n. 1, primo trattino, ovvero preveda azioni sull'«interoperabilità delle reti», come previsto dal secondo trattino della medesima disposizione. Di qui l'asserita necessità di fondare la decisione impugnata sull'art. 235.
Il Parlamento e la Commissione sono, però, di contrario avviso. La decisione controversa recepirebbe, esse oppongono, l'una e l'altra delle proposte della Commissione, che riguardano rispettivamente gli «orientamenti» e il programma IDA, e così costituirebbe attuazione del duplice ordine di attribuzioni riconosciuto agli organi comunitari nella materia in questione: la prima proposta della Commissione definirebbe gli «orientamenti»; la seconda adotterebbe le misure operative. La decisione concreterebbe dunque gli estremi delle tre distinte ipotesi di intervento viste all'art. 129 C, n. 1: gli orientamenti definiti con l'individuare i progetti di interesse comune (art. 129 C, n. 1, primo trattino); l'azione in materia di interoperabilità delle reti (art. 129 C, n. 1, secondo trattino); il finanziamento comunitario per i progetti così individuati (art. 129 C, n. 1, terzo trattino). Così configurata, la decisione troverebbe le proprie basi giuridiche nell'ambito del titolo XII del Trattato e non nell'art. 235.
4 Il criterio da seguire per la corretta soluzione del caso in esame è quello tracciato dalla costante giurisprudenza della Corte (7): sono la finalità ed il contenuto della decisione impugnata che devono essere presi in considerazione per valutare se il Consiglio poteva, oppur no, fondare l'adozione di tale provvedimento sull'art. 235. Spiego qui di seguito le ragioni per le quali sono d'accordo con il ricorrente nel ritenere che l'atto censurato rientri nel campo di applicazione del titolo XII del Trattato, in materia di reti transeuropee.
Lo scopo cui tende la decisione oggetto del presente ricorso è illustrato nel preambolo. Si vuole assicurare, grazie «all'uso delle tecniche telematiche» (8), «una stretta collaborazione tra le competenti amministrazioni degli Stati membri nonché tra queste ultime e le istituzioni comunitarie» (9). In particolare, occorre che i sistemi telematici degli Stati membri «assicurino l'interoperabilità tra detti sistemi telematici» (10). Considerata la necessità di un contributo finanziario comunitario (11), il sesto `considerando' pone in rilievo l'esigenza di stabilire «le condizioni in cui l'esecuzione di alcuni progetti concreti può beneficiare di un sostegno comunitario».
Quanto, poi, al contenuto del provvedimento impugnato, l'art. 1, è così testualmente formulato: «la presente decisione stabilisce il contributo comunitario a determinati progetti nel settore della trasmissione telematica di dati tra amministrazioni al fine di facilitare la cooperazione fra queste. A tal fine è stabilito un elenco di progetti per il 1995, il 1996, e il 1997, dei quali si ravvisa l'esigenza specifica e per la cui realizzazione su scala comunitaria si riconosce la necessità di un contributo della Comunità».
L'elenco dei progetti per i quali è riconosciuta la necessità del «sostegno comunitario» figura all'art. 2 (12). Alcune di tali iniziative riguardano l'attuazione pratica di progetti settoriali, specificamente identificati (13).
L'art. 3, n. 1, definisce «l'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dell'(...) azione» IDA per gli anni 1995 e 1996, nonché le modalità per la fissazione di tale importo per il 1997.
L'attuazione della decisione spetta alla Commissione (14) e può includere, fra l'altro, i seguenti tipi di azione: «presentazione di soluzioni tecniche di interconnessione che permettano la comunicazione tra i sistemi informativi autonomi delle amministrazioni; elaborazione e controllo della validazione di norme comuni per un'architettura di comunicazione; (...); contributo alla definizione di un quadro giuridico, in particolare mediante l'elaborazione di accordi tipo; (...)» (15).
Infine sono state stabilite le «condizioni quadro» da rispettare allorché vi sia «una contribuzione da parte della Comunità» (16).
5 Se si tien conto della finalità e del contenuto della decisione, risulta chiaro che l'intervento del legislatore comunitario si colloca nell'ambito delle reti telematiche transeuropee. La circostanza che il nono `considerando' della decisione indichi che lo «scopo principale» dell'atto «è di facilitare la cooperazione tra amministrazioni», non mi sembra decisiva. Tale risultato, infatti, è una mera conseguenza della creazione di reti telematiche. L'oggetto immediato del provvedimento, insomma, è quello di agevolare lo strumento telematico per lo scambio dei dati concernenti il funzionamento del mercato interno; ed in relazione a tale oggetto immediato il Trattato prefigura una specifica politica ed azione comunitaria, disciplinata in un apposito titolo. Mi sembra naturale, poi, che la creazione di reti interoperabili sia «servente» rispetto ad altri obiettivi, ed agevoli, nel nostro caso, la cooperazione fra amministrazioni. Ciò non toglie, tuttavia, che la decisione s'inquadra nell'azione della Comunità in materia di reti transeuropee.
Si tratta di vedere, semmai, quale particolare profilo della disciplina del Titolo XII sia toccata dal provvedimento censurato: se si tratti, cioè, di una definizione di orientamenti (art. 129 C, n. 1, primo trattino); di un'azione volta a garantire l'interoperabilità delle reti (art. 129 C, n. 1, secondo trattino); ovvero di un mero sostegno finanziario da parte delle Comunità (art. 129 C, n. 1, terzo trattino). E la questione - è bene avvertire - non è priva di pratico rilievo, dal momento che le procedure legislative da seguire per l'adozione dell'atto variano secondo l'oggetto dell'intervento.
6 A tale riguardo, una prima constatazione mi sembra indiscutibile: vi è un aspetto della decisione che concerne il finanziamento comunitario a reti telematiche transeuropee. Il punto, del resto, non è controverso ed è riconosciuto, a ben vedere, dallo stesso Consiglio; l'istituzione convenuta, infatti, non contesta che vi sia un finanziamento relativo a progetti riguardanti reti telematiche transeuropee; essa fa valere, piuttosto, che tali progetti non erano inseriti nella previa definizione di un quadro programmatico di «orientamenti», ai sensi dell'art. 129 C, n. 1, primo trattino. Ed è per quest'ultima ragione che rimarrebbe preclusa la possibilità di fondare il provvedimento impugnato sul terzo trattino della medesima disposizione.
La tesi del Consiglio, tuttavia, non merita di essere accolta. Certo, riconosco che l'azione comunitaria in materia di finanziamento di reti telematiche è subordinata alla previa definizione di «orientamenti». Ho già avuto modo di pronunciarmi sul punto nelle conclusioni in altra causa fra Parlamento e Consiglio (17): in quella sede, avevo espresso l'opinione che gli interventi esecutivi riguardanti il finanziamento «sono fatti necessariamente dipendere dalle disposizioni di ordine programmatico che devono precederli, giacché solo i progetti di intessere comune, individuati negli orientamenti, possono beneficiare, secondo l'esplicito disposto del terzo trattino, del contributo finanziario della Comunità. Qui si vede chiaramente il nesso di subordinazione che sussiste, nel sistema dell'art. 129 C, n. 1, fra il concreto esercizio della competenza prevista dal terzo trattino e la previa definizione degli orientamenti».
Epperò, nulla esclude che il contesto programmatico sia definito nel medesimo atto normativo che accorda il finanziamento. La ratio dell'art. 129 C, n. 1, è solo quella di far beneficiare del contributo finanziario comunitario obiettivi individuati in sede programmatica e che rientrano, per così dire, in una logica di pianificazione. Non occorre che il quadro programmatico sia stabilito in precedenza con un apposito atto invece che unitamente alla decisione concernente il sostegno finanziario della Comunità. Il legislatore può con uno stesso e solo procedimento stabilire gli orientamenti, individuare i progetti di interesse comune e decidere quali, fra tali progetti, sono ammessi al finanziamento. Così accade nella specie.
7 Come ho già detto, la decisione trova la sua origine anche nella proposta della Commissione relativa alla definizione di «orientamenti» (18). L'insieme degli elementi che qualificano gli «orientamenti», ai sensi dell'art. 129 C, n. 1, primo trattino, si ritrova, poi, nella decisione che qui rileva. Ai sensi di tale disposizione, infatti, gli orientamenti contemplano «gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune» (19).
Ora, gli «obiettivi» dell'azione comunitaria sono, nel caso in esame, definiti, dai `considerando' della decisione, dai quali risulta, implicitamente ma chiaramente, la finalità perseguita dal legislatore: si vuole agevolare lo scambio, tra le amministrazioni nazionali, di tutte le informazioni attinenti al funzionamento del mercato interno. Tale obiettivo è ormai ineludibile, visto lo stato di avanzamento del processo di integrazione, che richiede, come dà atto il primo `considerando', «una stretta collaborazione tra le competenti amministrazioni degli Stati membri nonché tra queste ultime e le istituzioni comunitarie». Il progresso tecnologico, la complessità ed il numero dei dati da trasmettere richiedono, d'altra parte, che lo scambio di informazioni avvenga attraverso lo strumento telematico.
Sempre dal preambolo della decisione risulta, poi, che la contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni è un obiettivo prioritario, e dunque destinato alla realizzazione immediata. Il quinto `considerando' rileva la necessità di «un contributo della Comunità nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prospettata non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri (...)». Il settimo `considerando', poi, sottolinea che «in mancanza di un siffatto contributo comunitario, gli scambi di dati tra i diversi sistemi amministrativi interessati a livello nazionale e comunitario potrebbero non essere assicurati in modo soddisfacente». Ed è qui, soprattutto, che si può apprezzare la valutazione del legislatore in ordine alla «priorità» dell'intervento comunitario, giacché la disciplina disposta dalla decisione qui censurata intende assicurare un presupposto essenziale - ed ormai imposto dallo sviluppo delle tecnologie telematiche - per il corretto funzionamento del mercato interno.
Le «linee principali delle azioni previste» sono enunciate all'art. 5 della decisione. Il n. 1 della disposizione prevede i «tipi di azione» che possono essere intraprese nell'attuare i «progetti riconosciuti di cui all'articolo 2». Il n. 2, poi, detta «le condizioni quadro» che devono essere rispettate «qualora vi sia una contribuzione da parte della Comunità».
Infine, i «progetti di interesse comune» sono individuati nell'art. 2, dove sono elencate tutte quelle iniziative che «sono riconosciut[e] come progetti (...) che necessitano del sostegno comunitario».
8 In sostanza, come risulta dall'analisi sin qui condotta, la decisione controversa definisce «orientamenti» ai sensi dell'art. 129 C, n. 1, primo trattino, e riconosce altresì un sostegno comunitario a progetti di interesse comune, secondo il disposto del terzo trattino della medesima disposizione. Sotto questo profilo, il titolo giustificativo dell'intervento comunitario andava ravvisato nelle norme appena richiamate, e non nell'art. 235.
Vi è di più. A mio modo di vedere, la decisione oggetto del presente ricorso contiene taluni profili che possono qualificarsi come un'azione «diretta a garantire l'interoperabilità delle reti», come previsto dall'art. 129 C, n. 1, secondo trattino. Questa conclusione mi sembra risulti, oltre che dai `considerando' della decisione, che pongono in rilievo l'esigenza di garantire l'interoperabilità dei sistemi telematici nazionali (20), dal chiaro disposto della decisione stessa. Anzitutto, l'art. 4, n. 3, lett. a), quarto trattino, prevede che la speciale procedura istituita dalla medesima disposizione si applichi per «l'adozione di norme e procedure relative all'istituzione dell'interoperabilità tecnica e amministrativa». Il che conferma che l'azione istituita con la decisione in esame ha riguardo anche all'interoperabilità delle reti. Nel medesimo senso depone, del resto, il successivo art. 5, n. 1: fra le azioni che la Commissione può intraprendere per attuare i «progetti di interesse comune», individuati all'art. 2, sono infatti menzionate quelle relative alla «presentazione di soluzioni tecniche di interconnessione che permettano la comunicazione tra i sistemi informativi autonomi delle amministrazioni», nonché all'«elaborazione e controllo della validazione di norme comuni per un'architettura della comunicazione». Infine, l'interoperabilità è prevista fra le condizioni che devono essere rispettate allorché vi è una contribuzione da parte della Comunità (21).
L'adozione del provvedimento censurato può dunque essere ricondotta anche alle attribuzioni comunitarie disciplinate dall'art. 129 C, n. 1, secondo trattino, in tema di interoperabilità delle reti.
9 In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, ritengo che il contenuto della decisione controversa rientri tra le competenze comunitarie previste dall'art. 129 C, n. 1, primo, secondo e terzo trattino. Esso, infatti definisce «orientamenti», garantisce l'«interoperabilità delle reti» ed accorda un contributo finanziario da parte della Comunità. E', quindi, l'art. 129 C, n. 1, che doveva regolare l'adozione della decisione in esame; il Consiglio non poteva, invece, adottarla sulla base dell'art. 235. Il provvedimento impugnato non ha dunque il corretto fondamento giuridico e va annullato per tale motivo.
Resta da vedere secondo quale procedura la decisione qui censurata avrebbe dovuto essere adottata. La giurisprudenza della Corte è infatti orientata nel senso che «qualora la competenza di una istituzione riposi su due disposizioni del trattato, l'istituzione è tenuta ad adottare gli atti corrispondenti sulla base di ambedue le disposizioni considerate» (22).
Nel nostro caso, però, il ricorso a più basi giuridiche non è praticamente percorribile, poiché le disposizioni che vengono qui in rilievo prevedono il ricorso a differenti procedure legislative: quella detta di «codecisione» per la definizione degli orientamenti (23); quella di cooperazione, invece, per le azioni che riguardano l'interoperabilità delle reti ed il contributo finanziario comunitario (24). In tale caso, ritengo che vada privilegiata la scelta della procedura di codecisione, la quale consente una più incisiva partecipazione del Parlamento nella formazione dell'atto.
10 La Commissione ha inoltre chiesto alla Corte di annullare parzialmente la decisione in esame, segnatamente l'art. 2, n. 2, della medesima. Tuttavia, poiché la decisione va annullata integralmente per mancanza di adeguato fondamento giuridico, cade la domanda di annullamento parziale.
11 Poche parole, per finire, sulla domanda di conservazione degli effetti della decisione ex art. 174, secondo comma. Il Consiglio chiede, infatti, che la Corte, in caso di annullamento della decisione, ne faccia comunque salvi gli effetti. La Commissione, dal canto suo, si associa alla richiesta. Il Parlamento, invece, è di contrario avviso (25).
A sostegno della domanda, viene fatto valere che l'annullamento con effetto retroattivo dell'atto impugnato pregiudicherebbe gravemente il corretto svolgimento del rapporto di cooperazione fra le amministrazioni nazionali relativamente al funzionamento del mercato interno. In particolare viene segnalato che programmi di essenziale rilievo quali VIES e ANIMO non potrebbero più proseguire in caso di annullamento con effetto ex tunc della decisione controversa.
Sono per parte mia dell'avviso che la Corte debba far uso della facoltà riconosciutale dall'art. 174, secondo comma; e ciò, al fine di evitare che un annullamento con effetto retroattivo della decisione impugnata arrechi un grave nocumento agli operatori economici, agli Stati membri, nonché alla Comunità stessa. Resta da vedere, però, quali effetti della decisione vadano considerati definitivi. Le parti, segnatamente la Commissione, hanno precisato le ragioni per le quali è opportuna la conservazione degli effetti scaturenti dalle azioni già intraprese sulla base della decisione in esame. Nulla è detto, invece, in ordine agli altri effetti. Pertanto, analogamente a quanto deciso dalla Corte nella causa Parlamento/Consiglio (26), suggerisco di dichiarare che siano mantenuti solo gli effetti delle azioni già avviate sulla base del provvedimento censurato.
Conclusioni In considerazione di quanto sopra esposto, propongo alla Corte di:
«- dichiarare nulla la decisione del Consiglio 6 novembre 1995, 95/468/CE, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA);
- dichiarare che, fino all'entrata in vigore di una decisione adottata sulla base giuridica corretta, saranno conservati gli effetti delle azioni già intraprese dalla Commissione sulla base della decisione annullata;
- condannare il Consiglio alle spese di giudizio, ad eccezione di quelle sostenute dalla Commissione».
(1) - GU L 269, pag. 23.
(2) - GU C 105 del 16 aprile 1993, pag. 10.
(3) - GU C 105 del 16 aprile 1993, pag. 12.
(4) - Che la decisione impugnata riprenda entrambe le proposte si può anche vedere dalla circostanza, di ordine formale, che il suo preambolo, là dove richiama la proposta della Commissione, si riferisce non solo a quella relativa all'azione IDA, ma anche a quella riguardante gli orientamenti; è, infatti, citata la GU L 105, pag. 10, che concerne appunto tale ultima proposta.
(5) - Le parti, del resto, sono concordi nel ritenere che le modifiche apportate alla decisione corrispondono all'esercizio del potere di emendamento riconosciuto al Consiglio dall'art. 189 A del Trattato.
(6) - V. sentenza 26 marzo 1996, causa C-271/94, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-1689, punto 13).
(7) - V. sentenze 11 giugno 1991, causa C-300/89, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-2867, punto 10); 9 novembre 1995, causa C-426/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-3723, punto 29), e 26 marzo 1996, causa C-271/94, cit., punto 14.
(8) - V. secondo `considerando'.
(9) - V. primo `considerando'.
(10) - V. terzo `considerando'.
(11) - V. quinto `considerando'.
(12) - Art. 2, n. 1: «Sono riconosciuti come progetti per la trasmissione telematica dei dati tra amministrazioni che necessitano del sostegno comunitario: - l'introduzione pratica della posta elettronica sulla base di X.400; - il miglioramento della trasmissione telematica dei dati tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e le istituzioni della Comunità europea; - la facilitazione del processo decisionale della Comunità, cioè soprattutto della comunicazione e della gestione di documenti ufficiali; - lo sviluppo nel campo delle seguenti attività orizzontali: - fornitura di servizi generici come trasferimento di messaggi, trasferimento di archivi e accesso a banche dati; - struttura dei dati e modello di riferimento che implichino la definizione di norme architetturali comuni, attività di normalizzazione e la loro attuazione pratica, in particolare il NSPP; - quadro giuridico e contrattuale e controllo di qualità; - il sostegno alle azioni preparatorie dello scambio telematico dei dati dell'Agenzia europea dell'ambiente, dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, progetti e modelli), dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, del Centro di traduzione degli organi dell'Unione, su richiesta di tali organismi (...)».
(13) - Art. 2, n. 1, sesto trattino: «Dogane e imposte: VIES/SITES, Excises Control, Quota, Scent-CIS/Fiscal, Taric, EBTI, Transit; Pesca: Fides; Agricoltura: Animo, Physan, Shift; Previdenza sociale: Sosenet, Eures; Appalti pubblici: Simap; Sanità: Care (sistema di preavviso rapido e di vigilanza farmaceutica), Reitox; Statistiche: SISR/DSIS (compresi Extracom e SERT); Politica commerciale: SIGL; Politica della concorrenza: Fourcom; Cultura: ITCG (traffico illecito di beni culturali)».
(14) - La Commissione è assistita da un comitato e deve operare secondo le modalità procedurali stabilite nell'art. 4.
(15) - V. art. 5, n. 1.
(16) - V. art. 5, n. 2.
(17) - Cit. alla nota 6, in particolare pagg. I-1697 e 1698.
(18) - Numerosi sono, infatti, gli elementi della decisione che riprendono la proposta della Commissione sugli «orientamenti»: - art. 2, n. 1, primo trattino (introduzione della posta elettronica): v. artt. 3, settimo trattino, e 4, azioni orizzontali, secondo trattino; - art. 2, n. 1, secondo trattino (miglioramento della trasmissione telematica dei dati): si tratta di una formula generica che riassume l'insieme delle «azioni orizzontali» di cui all'art. 4 della proposta; - art. 2, n. 1, quarto trattino (norme architetturali comuni, attività di normalizzazione): v. artt. 3, quinto e sesto trattino, e 4, azioni orizzontali, primo trattino; - art. 2, n. 1, quarto trattino (quadro giuridico): la Commissione aveva proposto la disciplina di questo aspetto nell'ambito della seconda proposta di decisione (IDA); il Consiglio ha invece ritenuto che si trattasse di una problematica di ordine generale e che dovesse quindi essere inclusa tra i progetti di interesse comune. Inoltre, anche le iniziative enunciate all'art. 2, n. 1, terzo, quinto e sesto trattino, trovano sostanziali corrispondenze, nella proposta di decisione sugli «orientamenti»: la sola differenza, come osserva la Commissione, è di presentazione: mentre nella proposta era indicata una lista di settori, nella decisione sono menzionate le reti già esistenti in tali settori.
(19) - Il corsivo è mio.
(20) - V. terzo `considerando'.
(21) - V. art. 5, n. 2, secondo trattino.
(22) - V. sentenza 27 settembre 1988, causa 165/87, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 5545, punto 11).
(23) - V. combinato disposto degli artt. 129 C, n. 1, primo trattino, e 129 D, primo comma.
(24) - V. combinato disposto degli artt. 129 C, n. 1, secondo e terzo trattino, e 129 D, secondo comma.
(25) - Il Parlamento, anzi, sembra avanzare dubbi sulla regolarità della richiesta della Commissione riguardo all'art. 37, terzo comma, dello Statuto della Corte. A suo avviso, l'istituzione interveniente avrebbe superato i limiti che sono posti da tale disposizione, in quanto la parte a sostegno della quale l'intervento è stato operato, vale a dire il Parlamento, non ha formulato alcuna richiesta di applicazione dell'art. 174, secondo comma. Sicché, tale richiesta non potrebbe neppure essere avanzata dalla Commissione in sede di intervento. Il rilievo, tuttavia, non mi pare fondato. A mio avviso, la richiesta della Commissione non va vista come una «conclusione» in senso tecnico; essa è piuttosto una sollecitazione rivolta alla Corte affinché questa faccia uso di un potere che le è direttamente riconosciuto dal Trattato. In ogni caso, la questione è irrilevante, poiché il Consiglio ha espressamente chiesto l'applicazione dell'art. 174, secondo comma, e la Corte è comunque tenuta a pronunciarsi sul punto.
(26) - Cit. alla nota 6, punti 39 e 40.
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