Conclusioni dell avvocato generale
1 L'odierna questione pregiudiziale sollevata dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Extremadura (Sala de lo Social) (di seguito: il «Tribunal Superior») ha come oggetto l'interpretazione dell'art. 47, n. 1, lett. e) [ora lett. g)], del regolamento del Consiglio n. 1408/71 (1) (di seguito: il «regolamento») in relazione alla stessa legislazione nazionale ed a contesti fattuali analoghi a quelli oggetto della pronuncia nel procedimento Lafuente Nieto (2), resa dalla Corte successivamente alla chiusura della procedura scritta nelle cause che ci occupano.
I - Oggetto del contendere nelle cause principali
2 Come il signor Lafuente Nieto, i signori Naranjo Arjona e Vicente Mateos e la signora García Lázaro, tutti e tre di nazionalità spagnola, prestata attività di lavoro subordinato nel territorio del Regno di Spagna per alcuni anni, avevano esercitato la libertà fondamentale di circolazione, spostandosi e rimanendo a lavorare, nella stessa qualità, nel territorio della Repubblica federale di Germania.
Più precisamente, il signor Naranjo Arjona aveva versato i contributi previdenziali obbligatori in base alla legge spagnola dall'aprile 1951 al giugno 1968, ed in base alla legge tedesca dal gennaio 1966 al marzo 1991; il signor Vicente Mateos aveva versato tali contributi in Spagna (secondo il previgente regime di sicurezza sociale SOVI, e successivamente secondo il Régimen General de la Seguridad Social) dall'aprile 1942 al febbraio 1962, ed in Germania dal gennaio 1963 al gennaio 1989, con interruzioni di continuità; infine, la signora García Lázaro aveva versato i contributi previdenziali in base alla legge spagnola dal febbraio 1961 al dicembre 1964, ed in base alla legge tedesca dal gennaio 1961 al luglio 1987, pure con interruzioni di continuità.
3 Risulta dall'ordinanza di rinvio che nel 1994 il signor Naranjo Arjona si vedeva attribuire dall'Instituto Nacional de la Seguridad Social (di seguito: l'«INSS»), con effetto a partire dal 1º aprile 1991, una pensione di vecchiaia calcolata sulla media delle sue basi contributive nel periodo 1960-1968 (cioè, negli ultimi otto anni di contribuzione alla previdenza sociale spagnola, prima della sua emigrazione in Germania), rivalutate (salvo quelle degli ultimi due anni) sulla base delle variazioni mensili dell'indice generale dei prezzi al consumo.
Attaccando in giudizio la decisione dell'INSS dinanzi al Juzgado de lo Social de Badajoz (di seguito: il «Juzgado»), il signor Naranjo Arjona, senza contestare la formula di calcolo adottata dall'ente previdenziale, sosteneva, tra l'altro, che la stessa dovesse essere applicata alle sue basi contributive relative agli ultimi otto anni della sua attività lavorativa (1982-1991), nonostante in tale periodo egli avesse versato i contributi previdenziali solamente in Germania.
4 Dal canto suo, il signor Vicente Mateos, colpito da invalidità permanente assoluta in Germania nel 1989, dopo aver ottenuto una pensione dal competente ente previdenziale tedesco (apparentemente in relazione ai soli periodi di assicurazione-contribuzione maturati in Germania), si era visto riconoscere dall'INSS nel 1990 il diritto ad una pensione nel contesto del regime SOVI, basata sui soli contributi da lui a suo tempo versati in Spagna e corrispondente invariabilmente ad un ammontare fisso.
Avendo fatto valere in giudizio la propria pretesa a che la pensione fosse calcolata sulla media delle basi contributive massime previste dalla legge spagnola per il periodo 1981-1988 (integrata, per i mesi di mancata contribuzione, con le basi minime), il signor Vicente Mateos, come già il signor Naranjo Arjona, vedeva respingere la propria domanda dal Juzgado, con sentenza oggetto di appello dinanzi al Tribunal Superior in una delle tre cause principali.
5 Quanto alla signora García Lázaro, dopo che il competente ente previdenziale tedesco le aveva riconosciuto il diritto a pensione (anche in questo caso, ritengo, esclusivamente in relazione ai periodi di assicurazione-contribuzione da lei maturati in Germania) per l'invalidità assoluta da cui era stata colpita nel luglio 1987, essa si era infine vista riconoscere nel 1995 in sede giurisdizionale, con decisione del Juzgado, il diritto ad una pensione a carico delle istituzioni previdenziali spagnole.
La sentenza del Juzgado, anch'essa oggetto di impugnazione (questa volta da parte dell'INSS) dinanzi al giudice di rinvio, aveva parametrato l'importo della prestazione spettante alla signora García Lázaro ai massimali di base contributiva previsti dalla legislazione spagnola, per gli anni 1979-1987, con riguardo ai lavoratori della sua categoria professionale, rivalutando la prestazione dovuta sulla base delle variazioni mensili dell'indice generale dei prezzi al consumo.
II - Contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento
6 Come è noto, il regolamento, il cui art. 47, n. 1, costituisce oggetto dell'odierna questione pregiudiziale, è stato adottato dal Consiglio in applicazione dell'art. 51 del Trattato CE (di seguito: il «Trattato») e persegue non l'armonizzazione, bensí il coordinamento delle legislazioni interne degli Stati membri in materia di previdenza sociale. Il regolamento non ha, in altre parole, istituito un sistema comune di previdenza sociale, ma è stato adottato sui presupposti della coesistenza di distinti regimi nazionali, «che attribuiscono diritti distinti rispetto ad enti distinti, nei confronti dei quali l'avente diritto può agire direttamente, in forza vuoi del solo diritto interno, vuoi del diritto interno, integrato se del caso dal diritto comunitario» (3). Di conseguenza, le differenze sostanziali e di procedura fra i regimi previdenziali dei singoli Stati membri, e quindi nei diritti delle persone ivi occupate, vengono lasciate intatte dall'art. 51 Trattato (4).
Come si evince dal suo quinto `considerando', il regolamento si propone l'effettivo esercizio della libera circolazione dei lavoratori comunitari: il sistema intende garantire a questi ultimi tanto la parità di trattamento di fronte alle diverse normative nazionali, quanto il beneficio delle prestazioni previdenziali, quale che sia il loro luogo di occupazione o residenza all'interno della Comunità.
7 Per quel che qui ci interessa più da vicino, l'applicabilità dell'art. 47, n. 1, del regolamento acquista rilevanza in tutti i casi in cui l'acquisizione, il mantenimento o il recupero in capo ad un lavoratore migrante del diritto a pensioni di invalidità (5) o di vecchiaia risulti, nella legislazione di uno Stato membro, dall'applicazione del meccanismo di totalizzazione di tutti i periodi di assicurazione o residenza maturati dal lavoratore in questione nei diversi Stati membri interessati, istituito dall'art. 45 del regolamento.
8 L'art. 46 del regolamento detta le disposizioni sul calcolo per la liquidazione della prestazione, che, a domanda del lavoratore interessato, applicherà l'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri.
Ai sensi del n. 1 di tale disposizione, negli Stati membri nei quali il lavoratore migrante vanti un diritto a prestazione senza necessità di ricorso alla totalizzazione, l'istituzione competente opera un doppio calcolo, determinando: a) l'importo della prestazione c.d. indipendente o autonoma alla quale il lavoratore avrebbe diritto, prendendo in considerazione esclusivamente i periodi di assicurazione o di residenza compiuti in virtù di detta normativa; e b) l'importo della pensione che sarebbe dovuta, secondo il metodo di totalizzazione e ripartizione pro rata, nell'ipotesi opposta - regolata dall'art. 46, n. 2, del regolamento - in cui non risultassero compiuti i periodi minimi di contribuzione o residenza richiesti dalla legislazione nazionale per l'acquisizione, conservazione o recupero del diritto alle prestazioni (6).
9 Inoltre, come si è accennato, l'art. 46, n. 2, prevede che negli Stati membri nei quali un diritto alla prestazione venga acquisito solamente a seguito dell'applicazione del meccanismo della totalizzazione ciascuna istituzione debitrice calcoli la c.d. prestazione proporzionale a proprio carico, e cioè l'importo teorico della prestazione ed il pro rata effettivo di propria competenza.
Come la giurisprudenza della Corte ha da molto tempo chiarito, il calcolo dell'importo teorico ex art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento ha lo scopo di garantire al lavoratore l'ammontare massimo cui questi avrebbe diritto se tutti i periodi assicurativi fossero da lui stati maturati nello Stato membro di cui si tratta. Il calcolo dell'importo effettivo a norma della lett. b) della stessa disposizione è invece volto unicamente a ripartire l'onere rispettivo delle prestazioni tra gli enti dei vari Stati membri interessati, in proporzione della durata dei periodi assicurativi maturati prima dell'avverarsi del rischio in ciascuno di tali Stati (7).
10 Infine, ai sensi dell'art. 46, n. 3, del regolamento (8), ciascuna istituzione debitrice fissa definitivamente l'importo della prestazione dovuta in base alla propria legislazione interna, quantificandolo nell'ammontare più elevato fra quello della prestazione autonoma e quello della prestazione pro rata (9). In altre parole, il lavoratore migrante avrà diritto a ricevere dalle varie istituzioni nazionali competenti un importo complessivo pari alla somma delle prestazioni indipendenti più elevate (dovute dagli Stati membri nei quali non sia stato necessario procedere alla totalizzazione) e dei pro rata effettivi (dovuti dagli Stati nei quali sia stato necessario fare ad essa ricorso).
11 Quanto al citato art. 47, n. 1, del regolamento, questa disposizione contiene, a fini di semplificazione amministrativa, alcune previsioni complementari proprio per il calcolo dell'importo teorico della prestazione e del pro rata effettivo di competenza di ciascuna istituzione previdenziale, di cui al precedente art. 46, n. 2.
In particolare, l'art. 47, n. 1, prevede sub lett. e) [ora lett. g)] - disposizione, questa, introdotta in occasione dell'adesione del Regno di Spagna alla Comunità (10) - che quando l'istituzione debitrice deve, in base alla propria legislazione interna, effettuare il calcolo delle prestazioni su una base contributiva media, essa è tenuta a determinare tale base media in funzione dei soli periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione in questione.
12 Per l'appunto, la legislazione sulla previdenza sociale spagnola, incentrata su un sistema assicurativo fondato sul rischio, prevede che, una volta soddisfatte le condizioni per il sorgere del diritto alla prestazione, l'importo delle pensioni di invalidità e vecchiaia per i lavoratori subordinati vada calcolato, in linea di principio, sulla base della somma delle basi contributive dell'interessato nei 96 mesi precedenti l'evento invalidante, divisa per un divisore predeterminato (112).
Peraltro, in assenza dell'obbligo di versare contributi durante tutto o parte del periodo di riferimento, incluso il caso in cui il lavoratore sia tenuto a contribuire all'assicurazione sociale obbligatoria di un altro Stato membro, alla base contributiva media va sostituita, in misura corrispondente, la base minima prevista dalla legge (11).
III - L'odierna questione pregiudiziale
13 Il Tribunal Superior chiede alla Corte di chiarire se il riferimento sub art. 47, n. 1, lett. e) [ora g)], del regolamento - ai fini del calcolo dell'importo teorico delle prestazioni - ad una base contributiva media, da determinarsi in funzione unicamente dei periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione nazionale del Paese competente alla liquidazione, vada inteso come riferito: i) alle basi contributive teoriche (massima, minima o media) previste nel periodo di riferimento da tale legislazione, ovvero ii) alla media delle basi contributive corrispondenti ai versamenti realmente effettuati dal singolo lavoratore interessato, indipendentemente dall'ammontare che questi avrebbe dovuto versare per i periodi di lavoro compiuti in Spagna conformemente alla legislazione spagnola.
14 In buona sostanza, mi sembra, il giudice di rinvio promuove la pronuncia interpretativa della Corte perché i giudici spagnoli si trovano di fronte alle difficoltà sollevate dall'applicazione dell'art. 47, n. 1, del regolamento. Le precedenti decisioni del giudice del rinvio divergono, infatti, dall'orientamento patrocinato dal Tribunal Supremo per quel che concerne il calcolo, da parte dell'istituzione previdenziale spagnola, dell'importo teorico delle prestazioni previdenziali alle quali il lavoratore migrante avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione o residenza, da questi compiuti sotto le legislazioni di vari Stati membri, fossero stati compiuti solo in Spagna ed in base alla legislazione che si applica in quel Paese alla data in cui la prestazione è liquidata.
15 Proprio in riferimento al calcolo dell'importo teorico delle prestazioni di invalidità e di vecchiaia a favore di lavoratori spagnoli che abbiano svolto attività lavorative in Germania, il supremo organo giurisdizionale spagnolo ha recentemente interpretato l'art. 47, n. 1, lett. e) [ora g)], del regolamento in questo senso: la base contributiva da prendere in considerazione per i periodi di versamento dei contributi previdenziali obbligatori in base alla legislazione tedesca è quella media «teorica» fra la base massima e la minima previste dalle norme vigenti in Spagna, per i lavoratori della medesima qualifica, nel corso del periodo di riferimento (12).
16 Diverso l'avviso del Tribunal Superior, secondo cui nella situazione appena descritta, per i periodi di mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori in Spagna da parte del lavoratore spagnolo emigrato in Germania e soggetto ad assicurazione obbligatoria in quello Stato, il calcolo è basato sulla media, non dei contributi teorici, bensì di quelli effettivamente versati, in conformità alla legislazione spagnola, durante altri periodi.
17 Siffatta posizione, secondo il giudice di rinvio, sarebbe stata corroborata a posteriori dal legislatore comunitario nel 1992 (13) - dunque, in epoca successiva al sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali in capo ai tre lavoratori interessati dalle cause principali - mediante l'introduzione, a titolo di interpretazione autentica (14), nella sezione D (relativa alla Spagna) dell'allegato VI del regolamento, contenente modalità particolari d'applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri, di un punto 4, lett. a), a norma del quale «[i]n applicazione dell'articolo 47 del regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulle basi contributive reali versate dall'assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola».
IV - Soluzione dell'odierna questione pregiudiziale
18 La questione posta dal Tribunal Superior può, a mio avviso, essere oramai pianamente risolta applicando i principi stabiliti di recente nel caso Lafuente Nieto.
19 In tale sentenza è stato chiarito che l'art. 47, n. 1, lett. e) [ora g)], del regolamento concerne un sistema di calcolo delle prestazioni di vecchiaia o invalidità fondato su di una base contributiva media, come quello previsto dalla legislazione spagnola (15). La norma in questione, ha detto la Corte, va interpretata alla luce degli obiettivi avuti di mira dall'art. 51 del Trattato, inclusa, in particolare, la protezione dei lavoratori migranti nei confronti di possibili riduzioni dell'importo delle prestazioni previdenziali loro spettanti quale effetto indesiderato dell'esercizio del loro diritto di libera circolazione.
20 Sulla base di questa premessa, la Corte ha altresì precisato che l'art. 47, n. 1, lett. e) [ora g)], del regolamento non può essere interpretato, neanche a titolo di eccezione, nel senso di consentire, a danno dei lavoratori migranti, il ricorso ad un modo di calcolo fondato su una base contributiva minima, anziché media. D'altra parte, secondo la stessa pronunzia, tale calcolo non può essere fondato sull'importo dei contributi versati nello Stato membro di emigrazione. La base contributiva di riferimento deve pur sempre essere la stessa di quella prevista per il caso in cui l'interessato avesse conservato l'obbligo di contribuzione ai sensi della normativa dello Stato membro competente alla liquidazione (16).
21 La Corte ha in quel giudizio accolto la conclusione da me formulata, e che qui mi permetto di richiamare, secondo cui l'art. 47, n. 1, lett. e) [ora g)], del regolamento, interpretato alla luce dell'art. 51 Trattato, impone ad un'istituzione previdenziale, come quella spagnola nelle cause principali, da un lato di effettuare il calcolo della base contributiva media, tenendo conto esclusivamente dell'importo dei contributi effettivamente versati dal lavoratore migrante ai sensi della legislazione nazionale; e, dall'altro, di applicare all'importo teorico della prestazione così ottenuto ogni adeguata rivalutazione e maggiorazione, come se l'interessato avesse continuato ad esercitare la propria attività lavorativa, nelle stesse condizioni, nello Stato membro di cui è questione (17).
22 Dicevo a suo tempo, e vorrei ribadire (18), che tale soluzione discende dalla fondamentale premessa, sopra ricordata (vedi punto 6), della natura di mero coordinamento (anziché di armonizzazione) delle finalità proprie del regolamento. Ed è, inoltre, una soluzione pienamente conforme al principio di equità distributiva che presiede al funzionamento del sistema istituito dal regolamento stesso. Si evitano possibili ingiustificate discriminazioni a danno dei lavoratori che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione; e, d'altra parte, non si avvantaggiano indebitamente tali lavoratori rispetto a quelli «sedentari». Tale ultimo punto merita un cenno di svolgimento. Occorre tener conto delle differenze salariali ancora esistenti fra Stati membri (e così, nel nostro caso, fra Spagna e Germania). L'art. 47, n. 1, lett. e) [ora g)], non può essere dunque interpretato in modo che, quando si tratta di commisurare la prestazione previdenziale alla capacità reddituale del lavoratore nel periodo immediatamente precedente l'evento invalidante, l'importo teorico sia calcolato in riferimento alle basi contributive dell'interessato negli ultimi 96 mesi di attività, anche se prestata in altro Stato membro, dove il salario sia più alto che nel paese di origine. Così ragionando si finirebbe, appunto, per privilegiare il migrante rispetto al lavoratore sedentario.
23 Ora, però, il procuratore speciale dei signori Naranjo Arjona e Vicente Mateos e della signora García Lázaro ha invocato in udienza la formulazione di criteri - a suo dire - più semplici (19). Le regole stabilite in Lafuente Nieto sarebbero assai oscure e di difficile applicabilità in pratica. Deporrebbero in tal senso le prime, discordanti esperienze applicative di tali regole da parte delle sezioni del lavoro dei tribunali spagnoli.
24 La fondatezza di tale obiezione è stata contestata in udienza dal governo spagnolo. Dal canto mio, non ravviso nel contesto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale alcuna ragione che giustifichi la revisione critica dei principi recentemente affermati in Lafuente Nieto.
Non trascuriamo che codesta Corte si è già pronunciata sulla questione ora dedotta in giudizio. Del resto, il giudice di rinvio nel caso Lafuente Nieto non si è avvalso della facoltà di rivolgersi nuovamente alla Corte prima di pronunciarsi sulla causa principale; facoltà che gli è riconosciuta quando vi siano difficoltà di comprensione o applicazione della decisione resa dalla Corte o quando si tratti di sottoporre alla Corte nuovi elementi di valutazione, che possano indurla a risolvere diversamente la questione già sollevata (20). Il che dimostra come i criteri indicati nella recente sentenza qui richiamata non sollevino le insormontabili difficoltà di applicazione prospettate dal procuratore speciale dei tre lavoratori spagnoli in lite nelle cause principali (21).
25 Di maggiore consistenza appare l'argomento avanzato all'udienza dalla Commissione, secondo la quale i principi affermati in Lafuente Nieto andrebbero comunque temperati alla luce della decisione nel caso Rönfeldt (22). La Commissione ci dice al riguardo che in nessun caso l'art. 47, n. 1, lett. e) [ora g)], del regolamento - interpretato alla luce degli artt. 48, n. 2, e 51 Trattato - potrebbe avere per risultato la perdita da parte del lavoratore migrante di vantaggi previdenziali, a lui già spettanti sulla base di convenzioni previdenziali vigenti fra due o più Stati membri e rese efficaci nel loro diritto nazionale. In altri termini, il vantaggio acquisito dal lavoratore in forza di tali disposizioni pattizie rimarrebbe fermo in base alla convenzione in cui esso è previsto anche quando a quest'ultima si sia sostituito un regolamento comunitario che disciplina la materia diversamente.
26 Tecnicamente, l'eventuale conservazione dei vantaggi garantiti ai soggetti di diritto dall'azione congiunta del diritto nazionale e delle convenzioni concluse fra Stati membri in materia di previdenza sociale, alle quali si sia successivamente sostituita una diversa normativa comunitaria, è materia che esula dall'oggetto della questione pregiudiziale prospettata nelle ordinanze di rinvio del Tribunal Superior.
E', tuttavia, giurisprudenza consolidata che la Corte possa in sede di pronunce ex art. 177 del Trattato prendere in considerazione anche disposizioni di diritto comunitario alle quali le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice nazionale non facciano riferimento, ma che appaiano rilevanti ai fini della soluzione della causa principale (23).
27 Vediamo, ciò detto, più da vicino l'argomento della Commissione. A norma del suo art. 6, il regolamento si sostituisce in linea di principio (24), limitatamente al suo ambito di applicazione ratione personae e materiae, a qualsiasi previgente convenzione di sicurezza sociale che vincoli esclusivamente due o più Stati membri.
Essendo il regolamento entrato in vigore nell'ordinamento giuridico spagnolo il 1º gennaio 1986, data di adesione del Regno di Spagna alla Comunità, da quella data hanno cessato di avere vigore (eccezion fatta per le disposizioni oggetto di espressa riserva (25)) le convenzioni internazionali in materia di previdenza sociale sottoscritte dalla Spagna con uno o più Stati membri, incluso, per quanto rileva nel contesto delle odierne cause principali, il Convenio entre la República Federal de Alemania y el Estado Español sobre Seguridad Social (26), sottoscritto il 4 dicembre 1973 ed entrato in vigore il 1º novembre 1977 (di seguito: il «Convenio»).
28 La Commissione richiama, in particolare, l'art. 25, n. 1, lett. b), del Convenio, relativo al calcolo dell'importo della pensione di vecchiaia (nonché, per effetto del richiamo di cui al successivo art. 26, n. 1, della pensione di invalidità) da parte dei competenti organismi spagnoli.
Tale disposizione non forma oggetto di espressa riserva ex allegato III del regolamento e così recita: «[q]ualora la totalità ovvero una parte del periodo di contribuzione scelto dal richiedente per il calcolo della propria base regolatrice delle prestazioni sia maturata nella Repubblica federale, il competente organismo spagnolo determinerà detta base regolatrice in relazione alle basi contributive vigenti in Spagna, durante detto periodo o frazione di esso, per i lavoratori della stessa categoria professionale della persona interessata» (27).
29 Ad avviso della Commissione, la soluzione prevista dal citato art. 25, n. 1, lett. b), consentirebbe opportunamente di tener in conto il livello della base contributiva - che è funzione del reddito percepito dal lavoratore o al quale questi abbia diritto - alla quale il lavoratore pervenga alla fine della propria carriera, sia pure in altro Stato membro, senza d'altra parte contraddire il sistema di previdenza sociale spagnolo (in quanto, ai fini del calcolo delle prestazioni, essa finisce pur sempre col rinviare alle basi contributive in vigore in Spagna per la categoria professionale rilevante).
30 Sempre secondo la Commissione, l'applicazione dell'art. 25, n. 1, lett. b), del Convenio alla posizione giuridica dei signori Naranjo Arjona e Vicente Mateos e della signora García Lázaro comporterebbe un trattamento perfino complessivamente più vantaggioso di quello risultante dal meccanismo di cui all'art. 47, n. 1, lett. e) [ora lett. g)], del regolamento. L'entrata in vigore del regolamento in Spagna il 1º gennaio 1986 avrebbe quindi determinato una diminuzione dei vantaggi previdenziali che in precedenza sarebbero spettati ai tre lavoratori in forza del Convenio.
31 Secondo la giurisprudenza richiamata dalla Commissione, la disciplina comunitaria sulla previdenza sociale non può essere applicata in modo da ridurre le prestazioni spettanti al migrante in base alla legislazione di uno Stato membro perché, se così fosse, risulterebbe frustrato lo scopo delle norme del Trattato sulla libera circolazione dei lavoratori (28).
Come la Corte ha precisato, tale giurisprudenza si applica pure con riguardo alle prestazioni eventualmente derivanti da convenzioni bilaterali o multilaterali tra Stati membri e incorporate nel loro diritto nazionale (29), sempre che il lavoratore interessato abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione in un momento anteriore a quello in cui la normativa comunitaria, anche per effetto di successive adesioni alla Comunità, sia divenuta efficace in tutti gli Stati membri firmatari della convenzione rilevante nei quali egli abbia maturato periodi contributivi (30).
32 I tre lavoratori spagnoli coinvolti nelle cause principali hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione anteriormente al 1º gennaio 1986, e cioè al momento in cui il regolamento, per effetto dell'adesione del Regno di Spagna alla Comunità, è divenuto efficace nell'ordinamento giuridico spagnolo, sostituendosi alle disposizioni del Convenio. Non v'è dubbio, dunque, - ed in ciò condivido la posizione della Commissione - che ad essi potrebbe in astratto applicarsi la giurisprudenza Rönfeldt (31), sopra menzionata, non sussistendo a tal riguardo l'ostacolo identificato dalla Corte nella causa Thévenon (32).
33 Le conclusioni della Commissione non mi lasciano invece pienamente persuaso nel senso che l'entrata in vigore del regolamento in Spagna il 1º gennaio 1986 avrebbe avuto come conseguenza un'evidente diminuzione dei vantaggi previdenziali in precedenza riconosciuti ai tre lavoratori in lite nelle cause principali in forza dell'art. 25, n. 1, lett. b), del Convenio.
34 La Commissione fa molto affidamento sulla giurisprudenza Rönfeldt. In quel caso, però, la perdita di vantaggi previdenziali da parte del ricorrente nella causa principale, per via dell'inapplicabilità della convenzione tedesco-danese di previdenza sociale, conseguente all'entrata in vigore del regolamento, era palese e incontroversa. Ai sensi della menzionata convenzione, i lavoratori tedeschi avevano infatti diritto al riconoscimento dei periodi di soggiorno maturati in Danimarca, fino ad un massimo di 15 anni, ai fini del calcolo delle spettanze di pensione di vecchiaia in Germania. La totalizzazione dei periodi assicurativi maturati dai lavoratori tedeschi migranti in altri Stati membri prevista dal regolamento, invece, aveva (ed ha) il più limitato fine di far sorgere il diritto alla pensione di vecchiaia, l'importo della prestazione restando fissato in rapporto ai soli periodi maturati sotto il regime della legislazione tedesca (33).
35 Diverso è il caso che ci concerne. La soluzione prevista dal Convenio e sostenuta in udienza dalla Commissione consiste nel calcolare la base regolatrice delle prestazioni, per i periodi di assicurazione-contribuzione maturati dal lavoratore migrante in Germania, con riferimento alle basi contributive vigenti in Spagna per i lavoratori della categoria professionale alla quale appartengono gli interessati del giudizio principale. Sarebbe questa la soluzione vantaggiosa rispetto all'altra prevista dal regolamento, la quale ultima consiste invece - come la Corte ha chiarito in Lafuente Nieto - nel calcolare le prestazioni su una base contributiva media, determinata in funzione dell'importo dei soli contributi effettivamente versati dal lavoratore migrante ai sensi della legislazione spagnola, applicando poi all'importo teorico della prestazione così ottenuto ogni adeguata rivalutazione e maggiorazione.
36 Questo punto di principio - sul quale l'ordinanza di rinvio del Tribunal Superior non consente di far luce - è stato vivacemente contestato in udienza dal governo spagnolo, secondo il quale dall'applicazione del Convenio discenderebbe anzi per i lavoratori interessati un trattamento previdenziale addirittura sfavorevole rispetto a quello dettato dall'art. 47, n. 1, del regolamento.
Le posizioni antitetiche della Commissione e del governo spagnolo sul punto in questione riflettono, mi sembra, due diverse interpretazioni della nozione di «basi contributive vigenti in Spagna per i lavoratori della stessa categoria professionale della persona interessata», in relazione alle quali l'ente previdenziale spagnolo è tenuto, ai sensi dell'art. 25, n. 1, lett. b), del Convenio, a determinare la base regolatrice delle prestazioni per i periodi di assicurazione-contribuzione maturati dal lavoratore migrante in Germania.
Secondo la Commissione, si tratta, probabilmente, delle basi contributive massime vigenti in Spagna nel periodo di riferimento; secondo il governo spagnolo, invece, delle basi minime, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 140, n. 4, del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social per l'ipotesi di inesistenza dell'obbligo di versare contributi durante una o più mensilità del periodo di riferimento per il calcolo della base regolatrice delle prestazioni (34).
37 Tralasciando ogni analisi nel merito dell'una e dell'altra opinione, e lasciando da parte altresì l'ambiguo riferimento, all'art. 25, n. 1, lett. b), del Convenio, ad una scelta da parte del lavoratore del periodo di contribuzione per il calcolo della propria base regolatrice delle prestazioni, scelta che la legislazione previdenziale spagnola non sembra prevedere (35), mi limito ad un solo rilievo. Il principio di attualizzazione delle contribuzioni versate all'istituzione previdenziale dello Stato erogatore della pensione, sancito dalla Corte in Lafuente Nieto, consente, in linea di principio, di conseguire quegli stessi obiettivi di effettività delle prestazioni che il Convenio vuole perseguire. Entrambe le soluzioni fanno operare la finzione di un'attività lavorativa che prosegue senza discontinuità nell'ordinamento previdenziale spagnolo. Ed entrambe consentono di tener in conto il livello di base contributiva, alla quale il lavoratore migrante perviene alla fine della propria carriera.
38 Tuttavia, non può escludersi con sicurezza che nelle tre cause principali - così come in altri casi analoghi concreti - il calcolo delle prestazioni da erogarsi da parte dell'istituzione previdenziale spagnola possa astrattamente portare a risultati differenti, secondo che si adotti l'uno o l'altro sistema. Dall'applicazione del meccanismo di calcolo di cui all'art. 47, n. 1, lett. e) [ora g)], del regolamento può anche discendere in capo al lavoratore migrante - e agli interessati, nel caso in esame - il diritto ad un complessivo trattamento previdenziale meno favorevole di quello altrimenti risultante dall'applicazione del meccanismo di cui all'art. 25, n. 1, lett. b), del Convenio. Dove un tal caso si avveri, l'entrata in vigore del regolamento in Spagna comporta effettivamente una diminuzione dei vantaggi previdenziali che in precedenza sarebbero spettati ai signori Naranjo Arjona e Vicente Mateos e alla signora García Lázaro in forza del Convenio. Va comunque avvertito come nelle presenti cause, a differenza del caso Rönfeldt, il giudice del rinvio possa concludere che le disposizioni rilevanti del Convenio rimangono applicabili solo dopo aver calcolato l'importo teorico delle prestazioni previdenziali controverse, separatamente in base al Convenio ed al regolamento, e poi comparato i due risultati.
Il che comporta un innegabile aggravio di lavoro per le competenti istituzioni previdenziali e per il giudice nazionale, ma è l'unico modo possibile per assicurare il rispetto della giurisprudenza secondo cui gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato non consentono in alcun caso che un lavoratore, il quale ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione, si trovi collocato in una situazione meno favorevole di quella di cui avrebbe fruito se non si fosse avvalso di tale diritto.
V - Conclusioni
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunal Superior:
«La disposizione di cui all'art. 47, n. 1, lett. e) [ora g)], del regolamento del Consiglio n. 1408/71 - secondo la quale l'ente previdenziale di uno Stato membro, che in base alla propria legislazione interna è tenuto ad effettuare il calcolo delle prestazioni su una base contributiva media, determina tale base media in funzione dei soli periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di detto Stato - si riferisce alle sole basi contributive reali versate dal lavoratore migrante ai sensi della normativa interessata ed implica che l'importo teorico della prestazione così ottenuto sia debitamente rivalutato e maggiorato come se l'interessato avesse ininterrottamente esercitato la propria attività, alle stesse condizioni, nello Stato membro di cui trattasi.
Tuttavia, qualora, per effetto dell'applicazione dell'art. 47, n. 1, lett. e) [ora g)], del regolamento del Consiglio n. 1408/71, il lavoratore migrante subisse, in punto di calcolo dell'importo teorico delle prestazioni, una diminuzione dei vantaggi previdenziali che, anteriormente all'entrata in vigore del regolamento, sarebbero a lui spettati in forza delle disposizioni di una convenzione bilaterale o multilaterale fra Stati membri e resa efficace nel diritto nazionale dello Stato debitore, saranno tali ultime disposizioni a rimanere applicabili. Qualora la perdita di vantaggi previdenziali da parte del lavoratore in caso di inapplicabilità della convenzione trasposta nel diritto nazionale dello Stato debitore non risulti prima facie, il giudice del rinvio sarà tenuto ad effettuare il calcolo dell'importo teorico delle prestazioni previdenziali controverse separatamente in base alla convenzione in questione ed alla disciplina comunitaria, ed infine a procedere ad una valutazione comparativa dei due risultati».
(1) - Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come successivamente modificato, aggiornato e adattato, inter alios: dal regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio del 2 giugno 1983 (GU L 230, pag. 6); dall'allegato I, capitolo VIII, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese e agli adattamenti dei trattati (di seguito: l'«Atto di adesione»; GU L 302, 1985, pag. 23, in particolare pag. 170); e dal regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU L 136, pag. 7), per effetto del quale la lett. e) dell'art. 47 è divenuta la lett. g) dello stesso paragrafo. Il regolamento ha costituito oggetto di ulteriori modifiche anche successivamente alla pubblicazione di una versione consolidata nel dicembre 1992 (GU L 325, pag. 1).
(2) - Sentenza 12 settembre 1996, causa C-251/94, Lafuente Nieto/INSS (Racc. pag. I-4187).
(3) - Vedi conclusioni dell'avvocato generale Cosmas in causa C-475/93, sentenza 9 novembre 1995, Thévenon (Racc. pag. I-3813, in particolare pag. I-3828).
(4) - Sentenza 27 settembre 1988, causa 313/86, Lenoir/Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (Racc. pag. 5391, punto 13).
(5) - Limitatamente ai lavoratori colpiti da invalidità che siano stati assoggettati in momenti successivi alle legislazioni di due o più Stati membri, delle quali almeno una sia fondata su un sistema assicurativo di tipo distributivo (ovverosia, fondato sul rischio), nel contesto del quale (come avviene nel sistema di previdenza sociale spagnolo) l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione compiuti. In effetti, l'art. 40, n. 1, del regolamento dispone che a tali lavoratori si applicano per analogia le disposizioni del titolo III, capitolo 3, del regolamento, recante disposizioni specifiche relative alle pensioni di vecchiaia e morte.
(6) - Il regolamento consente, peraltro, alle istituzioni competenti di rinunciare al calcolo secondo il metodo di totalizzazione e ripartizione pro rata, qualora il risultato di tale calcolo sia identico o inferiore a quello del calcolo effettuato secondo la sola legislazione nazionale (tutti i casi in cui i due calcoli condurrebbero a tale risultato sono riportati, per ciascuno Stato membro, nell'allegato IV, parte C, del regolamento).
(7) - Vedi sentenza 26 giugno 1980, causa 793/79, Menzies (Racc. pag. 2085, punto 9).
(8) - Nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, citato sub nota 1.
(9) - Senza pregiudizio dell'applicazione delle norme anticumulo (di riduzione, sospensione o soppressione) eventualmente previste dalla legislazione nazionale in virtù della quale la prestazione in questione è dovuta, nel qual caso il confronto va effettuato fra gli importi della prestazione autonoma e della prestazione pro rata determinati dopo l'applicazione di tali norme (art. 46, n. 3, del regolamento).
(10) - Art. 26 ed allegato I, capitolo VIII, dell'atto di adesione, citato sub nota 1.
(11) - Vedi ley 26/1985, de 31 de julio, de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social, art. 3 (BOE del 1º agosto 1985, n. 183, pag. 1907); tale norma è stata successivamente riprodotta, con lievi modifiche formali, nell'art. 140 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio; BOE del 29 giugno 1994, n. 154, pag. 5453). Per una più dettagliata descrizione degli aspetti del regime spagnolo di previdenza sociale rilevanti nel contesto della presente causa, rinvio alle mie conclusioni del 20 giugno 1996 nel procedimento C-251/94, Lafuente Nieto (Racc. pag. I-4190, in particolare punti 4 e 11-18).
(12) - Vedi, da ultimo, sentenza 27 marzo 1995, in GJ, B-105, luglio-agosto 1995, pag. 59.
(13) - Regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 136, pag. 7, in particolare pag. 24). A norma della lett. b) del punto 4 della sezione D dell'allegato VI del regolamento, citato di seguito nel testo, all'importo della prestazione teorica ottenuto attraverso il calcolo descritto nel testo vanno poi applicate le maggiorazioni e rivalutazioni calcolate, per ciascun anno successivo e fino all'anno precedente al verificarsi del rischio, per le pensioni della stessa natura.
(14) - Come rilevato ai punti 53 e 54 delle mie conclusioni nel procedimento Lafuente Nieto, citate sub nota 11, le norme aggiunte nel 1992 all'allegato VI del regolamento, con riferimento alle modalità applicative dell'art. 47 del regolamento per la Spagna, si sono, in effetti, limitate a ribadire, esplicitandolo in relazione alla fattispecie, uno dei principi informatori del regolamento, e cioè il principio di effettività della prestazione previdenziale, al quale si ricollega evidentemente la regola dell'attualizzazione degli importi contributivi reali versati dal lavoratore, posta dalla lett. b) del citato punto 4 (vedi supra, sub nota 13).
(15) - Vedi sentenza citata sub nota 2, punti 16-29.
(16) - Id., punto 39.
(17) - Id., punti 30-43.
(18) - Vedi conclusioni del 20 giugno 1996 nel procedimento Lafuente Nieto, citate sub nota 11, punti 47-61.
(19) - E precisamente l'adozione della regola [della quale, peraltro, appare quanto meno assai dubbia la compatibilità con quanto da voi affermato al punto 39 della sentenza Lafuente Nieto (vedi supra, nota 16)] secondo cui le basi contributive dei 96 mesi direttamente precedenti la data di realizzazione del rischio andrebbero determinate, in base alla legislazione spagnola, in funzione delle contribuzioni effettive versate dal lavoratore migrante durante tale periodo in qualsiasi altro Stato membro, salvi in ogni caso i limiti massimi e minimi di contribuzione previsti dalla stessa normativa spagnola per i lavoratori della stessa categoria professionale.
(20) - Ordinanza 5 marzo 1986, causa 69/85, Wünsche/Germania (Racc. pag. 947, punti 10-16), in cui avete chiarito che, comunque, la facoltà del giudice a quo di rivolgersi nuovamente alla Corte non può consentire ad esso di contestare la validità della sentenza già pronunciata, a pena di rimettere in discussione la ripartizione di competenze effettuata dall'art. 177 del Trattato fra Corte e giudici nazionali.
(21) - Quanto precede, per altro, è affermato senza pregiudizio della possibilità che, qualora l'applicazione che l'istituzione previdenziale spagnola farà in futuro dell'art. 47, n. 1, lett. e) [ora g)], del regolamento dovesse porsi in contrasto con i principi da voi posti nella sentenza Lafuente Nieto, come pure prospettato all'udienza dal procuratore speciale dei signori Naranjo Arjona e Vicente Mateos e della signora García Lázaro, siffatto inadempimento costituisca oggetto di una procedura ex art. 169 Trattato.
(22) - Sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89 (Racc. pag. I-323).
(23) - Vedi, ex multis, sentenza 18 febbraio 1964, cause riunite 73/63 e 74/63, Internationale Crediet- en Handelsvereniging Rotterdam/Minister van Landbouw en Visserij (Racc. pag. 1); sentenza 28 giugno 1978, causa 70/77, Simmenthal e Amministrazione delle finanze dello Stato (Racc. pag. 1453); sentenza 20 marzo 1986, causa 35/85, Procureur de la République/Tissier (Racc. pag. 1207); sentenza 7 marzo 1990, cause riunite da C-153/88 a C-157/88, Fauque e a. (Racc. pag. I-649); sentenza 12 dicembre 1990, causa C-241/89, SARPP (Racc. pag. I-4695); sentenza 16 luglio 1992, causa C-187/91, Stato belga/Belovo (Racc. pag. I-4937); sentenza 16 dicembre 1992, causa C-114/91, Claeys (Racc. pag. I-6559). I punti di principio che la Corte decida in ipotesi di affrontare di propria iniziativa in quanto essenziali alla decisione della vera questione controversa nella causa principale possono eventualmente essere portati alla sua attenzione dalla Commissione (vedi sentenza 18 marzo 1993, causa C-280/91, Viessmann, Racc. pag. I-971).
(24) - Fatta eccezione - per quanto rileva ai fini delle presenti conclusioni - per le «disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente regolamento» di cui all'art. 7 del regolamento, ivi incluse le specifiche previsioni di convenzioni di sicurezza sociale «che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6» in quanto oggetto di riserva espressa, menzionate nell'allegato III del regolamento stesso [vedi art. 7, n. 2, lett. c)].
(25) - Vedi sentenza 7 giugno 1973, causa 82/72, Walder (Racc. pag. 599, punti 6 e 7).
(26) - Vedi BOE n. 258 del 28 ottobre 1977, pag. 2295, e Bundesgesetzblatt, 1977, II, pag. 687.
(27) - Traduzione nostra. L'originale recita: «Cuando todo o parte del período de cotización elegido por el solicitante para el cálculo de su base reguladora de prestaciones se hubiera cumplido en la República Federal, el Organismo competente español determinará dicha base reguladora sobre las bases de cotización vigentes en España, durante dicho período o fracción, para los trabajadores de la misma categoría profesional que la persona interesada».
(28) - Sentenza 9 luglio 1980, causa 807/79, Gravina (Racc. pag. 2205, punto 7).
(29) - Sentenza 7 febbraio 1991, Rönfeldt, citata sub nota 22, punti 21-29.
(30) - Vedi sentenza 9 novembre 1995, causa C-475/93, Thévenon (Racc. pag. I-3813, punti 18-28).
(31) - Vedi supra, nota 29 e relativa parte del testo.
(32) - Vedi supra, nota 30 e relativa parte del testo.
(33) - Sentenza citata sub nota 22, punti 13-20. Analogamente, nella causa Thévenon era pacifico tra le parti in lite che, poiché nel calcolo dell'importo della pensione di invalidità in base alle disposizioni della convenzione franco-tedesca di previdenza sociale si sarebbe tenuto conto anche dei periodi assicurativi maturati in Francia, l'importo della prestazione dovuta al signor Thévenon dall'istituzione previdenziale tedesca (in quanto ente competente dello Stato in cui l'avente diritto era iscritto al momento del verificarsi del rischio assicurato) sarebbe risultato più elevato rispetto a quello erogato, in conformità del regolamento, sulla base del principio della ripartizione proporzionale (sentenza citata sub nota 30, punto 9).
(34) - Vedi supra, nota 11 e relativa parte del testo.
(35) - Vedi supra, punto 12.
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