Conclusioni dell avvocato generale
A - Fatti
1 Nel presente procedimento si tratta della questione della validità di accordi restrittivi della concorrenza, che già esistevano prima del 13 marzo 1962 - data di entrata in vigore del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (1) - (in prosieguo: gli «accordi esistenti»).
2 Ai sensi dell'art. 5, n. 1, di questo regolamento (2), gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato CE, esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento e per i quali gli interessati intendevano avvalersi di una esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, dovevano essere notificati alla Commissione anteriormente al 1_ novembre 1962.
3 L'attrice nella causa principale, la Koninklijke Vereenigung ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (in prosieguo: la «KVB»), è - come già risulta dalla sua denominazione - un'associazione per la promozione degli interessi del commercio librario nei Paesi Bassi. Essa raggruppa in particolare editori, librai e importatori di libri residenti nei Paesi Bassi (3). Questa associazione - che a quell'epoca aveva ancora la denominazione «Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels» - ha adottato nel 1961 una regolamentazione per il commercio dei libri nei Paesi Bassi, il Reglement voor het Handelsverkeer van Boeken in Nederland (in prosieguo: la «regolamentazione») (4). Questa regolamentazione obbliga gli aderenti alla KVB a rispettare il sistema di prezzi imposti a livello verticale ivi contenuto anche nei confronti dei non associati.
4 Questa regolamentazione è stata notificata alla Commissione il 30 ottobre 1962.
5 Questa regolamentazione è stata successivamente più volte modificata. Secondo quanto indicato dal giudice nazionale una radicale modifica è avvenuta nel 1978. Nel presente procedimento si tratta, in base a queste indicazioni, della versione della regolamentazione che è in vigore dal 1_ gennaio 1993.
6 Per quanto riguarda le convenute nella causa principale, Free Record Shop BV e Free Record Shop Holding NV (in prosieguo indicate in sintesi come: la «Free Record Shop»), si tratta, in base a quanto da esse stesse indicato, di una catena di dettaglianti con filiali nei Paesi Bassi, in Belgio ed in Norvegia.
7 Il 14 dicembre 1995 la Free Record Shop, con annunci pubblicati su diversi giornali olandesi, ha messo in vendita una serie di libri a prezzi che erano del 25% più bassi rispetto a quelli che risultavano dall'applicazione della regolamentazione.
8 La KVB ha chiesto quindi all'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam di adottare un provvedimento d'urgenza col quale venisse imposto alla Free Record Shop di rispettare la disciplina sulla determinazione dei prezzi prevista nella regolamentazione. La Free Record Shop in questo procedimento ha sostenuto che la regolamentazione era incompatibile con l'art. 85 del Trattato CE.
9 Come indica il giudice nazionale, la questione della compatibilità della regolamentazione con l'art. 85 del Trattato CEE è stata sollevata anche in un altro procedimento pendente dinanzi ai giudici olandesi, la causa Reiber. Nel menzionato procedimento la soluzione di tale questione è stata affidata, con la sentenza dello Hoge Raad 22 dicembre 1995 (5), al Gerechtshof dell'Aia. Nel procedimento dinanzi allo Hoge Raad l'avvocato generale Koopmans aveva proposto di rinviare alla Corte di giustizia determinate questioni per una pronuncia in via pregiudiziale. Lo Hoge Raad - per motivi che qui non è il caso di esaminare dettagliatamente - non ha seguito questa proposta.
10 L'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam in data 19 dicembre 1995 ha accolto la domanda di provvedimenti urgenti della KVB. Successivamente però ha ritenuto che per l'ulteriore trattazione del procedimento dinanzi ad esso pendente fosse necessaria una soluzione a diverse questioni di diritto comunitario, sulle quali a suo parere non vi erano sufficienti chiarimenti nella causa Reiber. Esso ha perciò sottoposto alla Corte di giustizia con ordinanza 1_ febbraio 1996 le seguenti questioni pregiudiziali (6):
«1) Qualora un accordo tra imprese o una decisione di un'associazione di imprese per disciplinare la concorrenza sia venuto (o venuta) in essere prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 17/62, e sia stato (o stata) tempestivamente notificato (o notificata) alla Commissione conformemente alle disposizioni di tale regolamento, mentre la Commissione non ha reagito in alcun modo a tale notifica, se l'accordo o la decisione continui ancora a fruire della "validità provvisoria" che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia spetta alle intese notificate.
2) In caso di soluzione in senso affermativo, se la "validità provvisoria" permanga poi per un periodo indeterminato. In caso di soluzione in senso negativo, da quali circostanze dipenda poi la cessazione della "validità provvisoria".
3) Se la "validità provvisoria" interessi solo l'accordo o la decisione, di cui alla questione sub 1), nella forma in cui essi sono notificati o riguardi anche accordi e decisioni successivamente venuti in essere, che in forma modificata continuino la stessa intesa, nei limiti in cui essi non contengono alcuna estensione né alcun aggravamento delle intese sotto il profilo del funzionamento e dell'attuazione del mercato comune».
B - Parere
Sulle prime due questioni
11 Le prime due questioni pregiudiziali sono strettamente collegate tra di loro. Ritengo perciò, come la Commissione, che esse debbano essere risolte congiuntamente.
12 Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge che le intese esistenti, che sono state notificate alla Commissione anteriormente al 1_ novembre 1962, devono essere considerate provvisoriamente valide. Una breve sintesi di questa teoria si trova nella sentenza della Corte del 1991 nella causa Delimitis:
«Secondo la costante giurisprudenza della Corte, i giudici nazionali non possono, in assenza di una decisione della Commissione adottata in applicazione del regolamento n. 17, dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 85, n. 2, degli accordi esistenti già prima del 13 marzo 1962, data di entrata in vigore di detto regolamento e che sono stati regolarmente notificati (sentenze 6 febbraio 1973, causa 48/72, Brasserie de Haecht, Racc. pag. 77; 14 dicembre 1977, causa 59/77, De Bloos, Racc. pag. 2359). Questi accordi beneficiano infatti di una validità provvisoria per tutto il tempo in cui la Commissione non si è pronunciata (sentenza 10 luglio 1980, causa 99/79, Lancôme, Racc. pag. 2511)» (7).
13 L'art. 9, n. 1, del regolamento n. 17 ha conferito alla Commissione, per il campo di applicazione di questo regolamento, la competenza esclusiva per la concessione di esenzioni ai sensi dell'art. 85, n. 3. La Corte ha giustamente dichiarato che manca «un mezzo giuridico efficace che consenta agli interessati di accelerare l'adozione di una decisione ai sensi dell'art. 85, n. 3» (8). Inoltre la Corte ha richiamato l'attenzione sulla disciplina contenuta negli artt. 6, n. 2, e 7 del regolamento n. 17. In base alla prima disposizione, nel caso di intese esistenti, che sono state notificate anteriormente al 1_ novembre 1962, può essere concessa - diversamente che nel caso delle altre intese - un'esenzione anche con effetto retroattivo per il tempo precedente la sua notifica (9). La Corte in tale contesto è pervenuta alla conclusione che «il principio della certezza del diritto in materia contrattuale» esige che queste intese esistenti siano considerate provvisoriamente valide (10).
14 La validità provvisoria si conclude in base alla menzionata giurisprudenza nel momento in cui la Commissione «si è pronunciata» (11). Tale è sicuramente il caso quando la Commissione adotta una decisione con la quale respinge la domanda di esenzione dell'intesa esistente. Nella sentenza Lancôme, la Corte nel 1980 ha deciso che la validità provvisoria si conclude anche quando la Commissione comunica con una lettera amministrativa agli interessati che essa non ha (più) intenzione di emettere una decisione (positiva o negativa) relativamente all'intesa notificata (12). Nel caso che ha dato origine a questa sentenza la Commissione nella sua lettera amministrativa aveva comunicato che non vi era alcun motivo di intervenire nei confronti dell'intesa esistente notificata sulla base dell'art. 85, n. 1. Per tale motivo, secondo la Corte, la validità provvisoria dell'intesa esistente si concludeva.
15 Nella presente fattispecie la Commissione non ha finora preso posizione nel senso appena indicato sulla domanda di concessione di un'esenzione per l'intesa esistente notificata. La Commissione sostiene al riguardo che l'esame di questa intesa esistente non si è ancora concluso.
16 Poiché la notifica di questa intesa esistente risale ormai a circa 34 anni, appare non infondata la tesi della Free Record Shop secondo cui dopo un così lungo periodo di tempo non si possa più parlare di «validità provvisoria». Va tuttavia ricordato al riguardo che la teoria della validità provvisoria elaborata dalla Corte deve contribuire alla tutela della certezza del diritto in materia contrattuale e quindi alla tutela degli interessi dei partecipanti ad un'intesa esistente notificata. Come giustamente sostiene la KVB, col decorrere del tempo aumenta ancora l'importanza che deve essere attribuita alla tutela della certezza del diritto. La Corte di giustizia nella sentenza Portelange ha anche richiamato l'attenzione sul fatto che coloro che hanno notificato un'intesa alla Commissione non dispongono di alcun mezzo giuridico efficace per accelerare l'adozione di una decisione ai sensi dell'art. 85, n. 3, «le cui conseguenze sono tanto più gravi quanto più tarda» (13). Non sarebbe perciò giusto che il ritardo di cui è responsabile la Comunità nell'esaminare un'intesa esistente sia posto a carico delle parti che hanno notificato questa intesa tempestivamente. Il fatto che dalla notifica sia trascorso molto tempo senza che la Commissione abbia preso posizione sull'intesa esistente notificata, non può perciò escludere la validità provvisoria di questa intesa. In tal senso oltre alla KVB si sono pronunciati anche il governo francese e quello dei Paesi Bassi nonché la Commissione.
17 Il governo francese ha fatto presente che potrebbe essere auspicabile la limitazione della validità provvisoria di un'intesa esistente ad un «adeguato» periodo di tempo. Esso ha tuttavia sostenuto che la determinazione concreta di questo periodo di tempo comporterebbe difficoltà. La KVB ha inoltre fatto valere che la determinazione di un tale periodo di tempo rappresenta necessariamente una decisione politica, che solo il legislatore comunitario può adottare. Condivido questa tesi.
18 Il fatto che la teoria della «validità provvisoria» non è da considerare superata come conseguenza del decorso del tempo emerge, del resto, anche dalla circostanza che la Corte l'ha confermata - come già indicato - ancora nel 1991 nella sentenza Delimitis.
19 Gli interessi legittimi dei terzi non vengono perciò abusivamente lesi. Come hanno fatto presente il governo francese e quello dei Paesi Bassi nonché la Commissione, coloro che ritengono di essere colpiti nei loro diritti dall'applicazione di un'intesa restrittiva della concorrenza, possono presentare alla Commissione una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17 (14). In tal modo - all'occorrenza anche mediante un ricorso per carenza ai sensi dell'art. 175 del Trattato CE collegato a tale denuncia - la Commissione può essere obbligata a pronunciarsi sulla compatibilità dell'intesa esistente con le regole di concorrenza del Trattato CE. Questa presa di posizione pone fine - come già indicato - alla validità provvisoria dell'intesa esistente.
20 Le prime due questioni devono perciò essere risolte nel senso che la validità provvisoria di un'intesa esistente, che è stata notificata alla Commissione anteriormente al 1_ novembre 1962, si conclude quando la Commissione ha preso posizione (positivamente o negativamente) su di essa. Una tale presa di posizione sussiste anche quando la Commissione in una lettera amministrativa comunica che ha avviato il procedimento senza l'adozione di una decisione formale.
Sulla terza questione
21 Rimane la validità provvisoria di un'intesa già esistente notificata tempestivamente alla Commissione anche se questa viene successivamente modificata nel contenuto? Questo problema costituisce oggetto della terza questione pregiudiziale.
22 Bisogna certo considerare che il giudice nazionale non chiede in generale come le modifiche dell'intesa già esistente incidano sulla sua validità provvisoria. Piuttosto la questione pregiudiziale fa riferimento unicamente a modifiche che non contengono alcuna estensione né alcun aggravamento delle intese restrittive della concorrenza.
23 La Free Record Shop sostiene che la teoria della validità provvisoria elaborata dalla Corte mira unicamente ad una disciplina transitoria. Ogni modifica dell'intesa esistente notificata pone fine perciò alla validità provvisoria di tale intesa. Ad una conclusione analoga perviene il governo francese. Poiché la regolamentazione - come ha indicato il giudice nazionale - nel 1978 così come con effetto dal 1_ gennaio 1993 è stata profondamente modificata, si tratta inoltre di una «nuova» intesa restrittiva della concorrenza.
24 La KVB ed il governo dei Paesi Bassi sostengono per contro che la validità provvisoria sussiste anche quando la vecchia intesa viene successivamente modificata, se queste modifiche non comportano alcuna estensione né alcun aggravamento delle intese restrittive della concorrenza.
25 Secondo la Commissione bisogna distinguere tre ipotesi (15). La prima ipotesi è costituita da una modifica che altera la sostanza di un'intesa. In tal caso si tratta in realtà di una nuova intesa. La vecchia intesa ha cessato di esistere così che non si può più parlare di una validità provvisoria. Qualora una modifica per contro non tocchi la sostanza di una vecchia intesa, la sua validità provvisoria rimane. La modifica stessa usufruisce di questa validità provvisoria solo se il carattere restrittivo della concorrenza non è stato accentuato «in maniera rilevante» rispetto al momento della notifica della vecchia intesa. Se per contro vi è un tale rilevante aggravamento, rimane la validità provvisoria della vecchia intesa, però non si estende alla modifica.
26 Per la soluzione della terza questione hanno particolare importanza due sentenze della Corte di giustizia. Nella sentenza Rochas pronunciata nel 1970 (16) si trattava di accordi restrittivi della concorrenza, che erano stati conclusi sulla base di un contratto tipo. Il contratto tipo costituiva (eventualmente) una vecchia intesa notificata tempestivamente. Il giudice nazionale chiedeva se la validità provvisoria del contratto tipo si estendesse anche agli accordi conclusi in base ad esso. La Corte ha dichiarato che «gli accordi conclusi dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 17/62, che riproducono esattamente il contratto tipo concluso anteriormente e regolarmente notificato, fruiscono quindi dello stesso regime di validità di questo» (17).
27 La sentenza Eldi Records (18) del 1980 richiede particolare attenzione, in quanto si riferisce allo stesso regolamento della presente fattispecie. In base a quanto indicato dal giudice nazionale, che come nella presente fattispecie era l'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, il regolamento del 1962 notificato era stato esteso anche ai fumetti. Questi prodotti in base alle stesse indicazioni erano stati temporaneamente esclusi dall'applicazione del regolamento. La Corte di giustizia ha dichiarato che ciò non pregiudicava la validità provvisoria del regolamento:
«Gli effetti della notifica si estendono alla sfera di applicazione dell'accordo al momento della notifica. Limitare tali effetti, nell'ipotesi prospettata nella questione, equivarrebbe ad infliggere alle parti dell'accordo una sanzione per averne limitato volontariamente la sfera di applicazione, il che sarebbe in contrasto con lo spirito delle norme in materia di concorrenza. La quarta questione va pertanto risolta nel senso che una categoria di merci compresa nella sfera di applicazione di un accordo al momento della notifica di questo, che ne sia stata poi volontariamente esclusa dalle parti per un certo periodo di tempo e successivamente vi sia stata nuovamente inclusa, è interessata dagli effetti della notifica originaria» (19).
28 A mio parere, questo ragionamento si può trasferire alla presente fattispecie. Se una modifica dell'intesa notificata comportasse la perdita della validità provvisoria anche quando tale modifica prevede solo limitazioni scarsamente rilevanti della concorrenza, gli interessati verrebbero disincentivati dall'intraprendere tali modifiche utili per la concorrenza. La «conseguenza controproduttiva sarebbe che essi ci rinunciano» (20). Ciò sarebbe in effetti difficilmente compatibile con «lo spirito delle norme in materia di concorrenza» - come la Corte ha dichiarato nella sentenza Eldi Records. La tesi qui esposta corrisponde invece alle esigenze del mercato comune, come ha sostenuto il governo dei Paesi Bassi.
29 Il governo dei Paesi Bassi ha inoltre giustamente fatto presente che la differenza che è alla base di questa tesi risulta anche in diversi regolamenti di esenzione per categoria. L'art. 1, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 31 gennaio 1996, n. 240, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (21) recita, ad esempio:
«L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche quando le parti pattuiscono nei loro accordi obblighi del tipo di quelli contemplati da tale paragrafo, ma diano loro una portata più limitata di quella da esso ammessa».
30 Gli argomenti dedotti contro la tesi qui esposta non sono riusciti a convincermi. Il governo francese fa rilevare giustamente che bisogna tener conto «della necessità di assicurare una sorveglianza efficace nonché di semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo» (22). La notifica delle intese restrittive della concorrenza deve fornire alla Commissione le informazioni di cui essa ha bisogno per esaminare la compatibilità di queste intese con l'art. 85. Se le limitazioni della concorrenza contenute in una tale intesa vengono attenuate da una successiva modifica, ciò non incide tuttavia sul compito di controllo della Commissione, poiché le limitazioni della concorrenza originariamente notificate comprendono quelle attualmente inserite. Tale tesi è stata sostenuta anche dall'avvocato generale Capotorti nelle sue conclusioni nella causa Eldi Records (23). Come del resto ha sostenuto la KVB, sarebbe tutt'altro che utile per la semplificazione amministrativa voler richiedere nel caso di tali modifiche che l'intesa venisse di volta in volta di nuovo notificata.
31 La Free Record Shop sostiene che la competenza per stabilire che una modifica di una vecchia intesa non ha aggravato il suo contenuto restrittivo della concorrenza spetti comunque alla Commissione. Se però la Commissione trova il tempo di effettuare questo esame, essa può anche al tempo stesso accertare la compatibilità in generale della vecchia intesa notificata con l'art. 85 del Trattato CE. Questa tesi, a mio parere, parte da un presupposto inesatto. Per la soluzione della questione della validità provvisoria di una vecchia intesa non è competente la Commissione, ma il giudice nazionale dinanzi al quale tale questione è stata sollevata. Questo giudice può eventualmente - in quanto non glielo impedisca il diritto processuale nazionale - rivolgersi alla Commissione chiedendo informazioni sulla situazione del procedimento amministrativo (24). Inoltre il giudice nazionale ha la possibilità di sottoporre alla Corte di giustizia, come nella presente fattispecie, questioni di diritto comunitario per una pronuncia in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE.
32 Con la Free Record Shop bisogna tuttavia convenire sul fatto che la semplice affermazione che la modifica controversa non ha aggravato il carattere restrittivo della concorrenza della vecchia intesa non può essere sufficiente per il perdurare della validità provvisoria. Il giudice nazionale deve piuttosto essersi convinto del fatto che la modifica di cui trattasi non ha in effetti comportato un tale aggravamento. L'onere della prova incombe quindi a quella parte che fa valere la validità provvisoria della vecchia intesa. A mio parere, al riguardo deve essere applicato un criterio più restrittivo.
Il governo dei Paesi Bassi ritiene che dall'ordinanza di rinvio risulta che l'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam nella presente fattispecie sia pervenuto alla conclusione che le modifiche del regolamento non avrebbero comportato «alcuna estensione o alcun aggravamento delle intese». Qualcosa in effetti si pone in tal senso. La KVB ha sostenuto che il regolamento è stato liberalizzato mediante queste modifiche. Bisogna tuttavia ancora una volta tener presente che la soluzione di tale questione spetta al giudice nazionale. Non compete alla Corte nella presente fattispecie pronunciarsi al riguardo.
33 La Free Record Shop fa presente inoltre che la tesi da essa contestata comporterebbe un'inammissibile disparità di trattamento, poiché imprese che concludono una «nuova» intesa non possono pretendere per quest'ultima il beneficio di una validità provvisoria. Come già indicato, la validità provvisoria di intese notificate tempestivamente è necessaria in particolare in considerazione delle norme particolari esistenti per queste intese, al fine di garantire l'interesse della certezza del diritto (25). Questo non vale per intese limitative della concorrenza, che sono state concluse dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 17. Non sussiste perciò una discriminazione poiché la disparità di trattamento è nei fatti giustificata.
34 Infine, la tesi da me sostenuta contro quella esposta dal governo francese non comporta neanche che venga eliminata abusivamente la differenza tra vecchie intese e «nuove» intese. Piuttosto la tesi da me sostenuta corrisponde - come ritengo di aver indicato - allo spirito ed alla finalità delle disposizioni rilevanti nella fattispecie.
35 Benché la questione pregiudiziale del giudice nazionale possa già essere risolta sulla base delle osservazioni fin qui svolte, ritengo opportuno occuparmi ancora brevemente della tesi esposta dalla Commissione. Anch'io ritengo che la validità provvisoria di una vecchia intesa si concluda, quando essa viene modificata nella sostanza. Questo risultato emerge del resto anche nella motivazione della tesi da me sostenuta. Non posso tuttavia essere d'accordo con la Commissione quando essa sostiene che ulteriori modifiche non pregiudicano la validità provvisoria di una vecchia intesa. Anche la tesi, secondo cui modifiche, mediante le quali il carattere restrittivo della concorrenza di una vecchia intesa non viene aggravato «in maniera rilevante», continuano a godere della validità provvisoria, mi sembra discutibile in considerazione dell'interpretazione che la Commissione dà di tale nozione (26).
36 A mio parere, bisogna applicare nella fattispecie un criterio più restrittivo. Ciò emerge dalla sentenza Rochas, in base alla quale la validità provvisoria di un contratto tipo si estende anche ai singoli accordi conclusi in base ad esso, quando questi corrispondono esattamente dal punto di vista del contenuto a tale contratto tipo (27). La Corte di giustizia ha confermato questo approccio restrittivo ancora una volta nella sentenza Delimitis nel 1991 (28). Questo ragionamento mi sembra essere esatto. Se le parti di una vecchia intesa decidono di aggravare successivamente le limitazioni di concorrenza previste in essa, non vi è alcun motivo per concedere a queste modifiche il beneficio della validità provvisoria. Faccio tuttavia ancora un passo avanti: tali modifiche fanno venir meno, a mio parere, anche la validità provvisoria della vecchia intesa in generale. Nessuno è costretto ad aggravare successivamente le limitazioni della concorrenza concordate in una vecchia intesa. Chi lo fa agisce a proprio rischio. La certezza del diritto non impone a mio parere di mantenere la validità provvisoria di una vecchia intesa anche in un tale caso.
37 Le concrete circostanze della presente fattispecie chiariscono questa differenza di valutazione. La Commissione ha confrontato la versione della regolamentazione vigente nel 1993 con quella notificata nel 1962. A suo parere, va constatata solo una modifica che rende la regolamentazione «considerevolmente» più restrittiva. A differenza di quanto avveniva in precedenza, vigono prezzi imposti relativamente a libri provenienti dall'estero non più solo per quei libri per i quali l'editore estero ha fissato un prezzo di vendita, ma anche per quelli per i quali egli ha solo raccomandato un prezzo. Non è qui necessario esaminare se questa valutazione sia esatta. La Commissione sulla base del suo ragionamento perviene alla conclusione che la validità provvisoria della regolamentazione continua ad esistere, ma non si estende alla sua applicazione a libri esteri con una semplice raccomandazione di prezzo. A mio parere, in un tale caso si tratterebbe di una modifica di un'intesa vecchia, che estende il suo campo di applicazione ad altri prodotti e perciò comporta un aggravamento delle restrizioni della concorrenza. Questo, in base alla tesi da me esposta, comporterebbe che la validità provvisoria della vecchia intesa verrebbe meno in generale. Se non mi sbaglio questo corrisponde anche alla tesi che ha sostenuto l'avvocato generale Capotorti nella causa Eldi Records (29).
C - Conclusione
38 Propongo perciò alla Corte di risolvere le questioni sottopostele dall'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam nel modo seguente:
«1) La validità provvisoria di una vecchia intesa, che è stata notificata alla Commissione anteriormente al 1_ novembre 1962, si conclude quando la Commissione ha preso posizione (positivamente o negativamente) su di essa. Una tale presa di posizione sussiste anche quando la Commissione in una lettera amministrativa comunica che ha avviato il procedimento senza l'adozione di una decisione formale.
2) La validità provvisoria comprende anche modifiche della vecchia intesa originariamente notificata, in quanto queste modifiche non comportano un'estensione o un aggravamento delle intese limitative della concorrenza».
(1) - GU n. 13, pag. 204.
(2) - Nella versione modificata dal regolamento n. 59 (GU 1962, n. 58, pag. 1655).
(3) - V., al riguardo, i fatti della sentenza 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione (Racc. 1984, pag. 19, in particolare pag. 24).
(4) - Sembra si tratti di un'elaborazione di una versione originaria del 1923. Traggo quest'informazione dalla sentenza dello Hoge Raad dei Paesi Bassi 22 dicembre 1995 nel procedimento Vierkant Beheer e Reiber/KVB. La KVB ha presentato alla Corte una copia di questa sentenza in allegato alle sue osservazioni nel presente procedimento.
(5) - V. supra, nota 4.
(6) - Il giudice nazionale fa presente che nella formulazione di tali questioni fa riferimento alle questioni proposte dall'avvocato generale Koopmans nel soprammenzionato procedimento dinanzi allo Hoge Raad.
(7) - Sentenza 28 febbraio 1991, causa C-234/89 (Racc. pag. I-935, punto 48).
(8) - Sentenza 9 luglio 1969, causa 10/69, Portelange (Racc. pag. 309, punto 15).
(9) - L'art. 7 del regolamento n. 17 contiene una disposizione speciale per le intese esistenti, che sono state notificate tempestivamente, ma non soddisfano le condizioni per un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3. Se le parti di un'intesa la modificano ad esempio in modo che essa risponda alle condizioni per un'esenzione, il divieto cui all'art. 85, n. 1, si applica solo per un periodo fissato dalla Commissione.
(10) - Sentenza 10 luglio 1980, causa 99/79, Lancôme (Racc. pag. 2511, punto 16).
(11) - V. supra, paragrafo 12 in fine.
(12) - Loc. cit. (nota 10), punto 17.
(13) - Loc. cit. (nota 8), punto 15.
(14) - La Commissione, se constata su domanda (o d'ufficio) una infrazione alle disposizioni dell'art. 85 o dell'art. 86 del Trattato CE, può ordinare, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento, di porre fine a tale infrazione. Ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento sono autorizzati a presentare una tale domanda oltre agli Stati membri anche le persone e le associazioni di persone che sostengono di avere un «interesse legittimo».
(15) - La Commissione fa riferimento alle sue osservazioni nella causa 106/79, Eldi Records (Racc. 1980, pag. 1137). In effetti, essa in quel procedimento aveva sostenuto la stessa tesi (v., in particolare, pag. 1143).
(16) - Sentenza 30 giugno 1970, causa 1/70 (Racc. pag. 515).
(17) - Loc. cit. (nota 16), punto 6.
(18) - Loc. cit. (nota 15).
(19) - Loc. cit. (nota 15), punto 16.
(20) - Così Gleiss/Hirsch (Martin Hirsch e Thomas O.J. Burkert), Kommentar zum EG-Kartellrecht, volume 1, 4° edizione, Heidelberg, 1993, punto 1741 sull'art. 85.
(21) - GU L 31, pag. 2.
(22) - Così recita il secondo `considerando' del regolamento n. 17.
(23) - Conclusioni 28 febbraio 1980, causa 106/79 (Racc. 1980, pag. 1151, in particolare pag. 1156). La versione tedesca di queste conclusioni presenta nel punto pertinente un errore che altera il senso, poiché manca l'espressione «nicht».
(24) - V. la comunicazione sulla collaborazione tra la Commissione ed i giudici degli Stati membri nell'applicazione degli artt. 85 e 86 (GU 1993, C 39, pag. 6).
(25) - V. supra, paragrafo 13.
(26) - La Commissione ritiene di poter fare riferimento per la sua tesi alla disposizione contenuta nell'art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17. In base a questa disposizione la Commissione non può infliggere ammende per comportamenti posteriori alla notifica alla Commissione e anteriori alla decisione della Commissione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato CE, «nella misura in cui essi restano nei limiti dell'attività descritta nella notificazione». Non posso ammettere come questa disposizione - che peraltro riguarda una diversa problematica - possa essere fatta valere contro la tesi da me sostenuta.
(27) - V. supra, paragrafo 26.
(28) - Loc. cit. (nota 7), punto 49.
(29) - Loc. cit. (nota 23), pag. 1156.
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