Conclusioni dell avvocato generale
1 Il problema sollevato nella presente controversia, deferita alla Corte con ordinanza di rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof, è in sostanza se una garanzia prestata a un istituto di credito da un individuo che non operi nell'ambito di una propria attività commerciale o professionale, al fine di garantire un mutuo concesso da tale istituto ad un terzo, che operi a sua volta nell'ambito di una propria attività commerciale o professionale, rientri nelle previsioni della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (in prosieguo: la «direttiva») (1).
I fatti
2 Il padre del resistente gestiva un'impresa edile, alla quale la banca ricorrente aveva concesso un'apertura di credito in conto corrente. I genitori del resistente ricevevano la visita di un impiegato della banca, nel corso della quale il resistente sottoscriveva una fideiussione fino a concorrenza di 100 000 DM per garantire le obbligazioni dei genitori nei confronti della banca. Il resistente non veniva informato del proprio diritto di revocare la garanzia. La banca revocava successivamente i crediti concessi ai genitori del resistente, che ammontavano a più di 1 600 000 DM, pretendendo dal resistente, in forza della garanzia da quest'ultimo prestata, il pagamento di 50 000 DM.
3 Il resistente si adoperava per revocare la garanzia avvalendosi della legge tedesca 16 gennaio 1986, sulla rescissione dei contratti a domicilio e dei contratti analoghi (Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften; in prosieguo: la «legge del 1986»). La questione veniva controversa in giudizio fino a pervenire al Bundesgerichtshof, il quale ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se un contratto di fideiussione di diritto tedesco, stipulato fra un istituto di credito ed una persona fisica che non operi nell'ambito di un'attività commerciale o professionale, e con il quale venga garantito un credito dell'istituto di credito nei confronti di un terzo, rientri fra i "contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi ed un consumatore", ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».
4 La questione di diritto nazionale sembra essere quella se la prestazione di una garanzia costituisca un contratto per la cessione di beni o la prestazione di servizi dietro corrispettivo ai sensi della legge del 1986; nell'ordinanza di rinvio sono esposte argomentazioni che, in un modo o nell'altro, muovono attorno al concetto di corrispettivo in diritto nazionale. Per giunta, sembra esservi una divergenza di vedute tra la nona e l'undicesima Sezione del Bundesgerichtshof in ordine al punto se il corrispettivo sia un elemento di fatto necessario affinché un contratto rientri nell'ambito di applicazione della legge del 1986. Risulta in ogni caso che, ove la garanzia rientrasse nell'ambito di applicazione della legge, il resistente avrebbe il diritto di revocarla.
5 La legge del 1986 risulta essere stata adottata in attuazione della direttiva. Se le garanzie come quella controversa nel procedimento a quo rientrassero nella nozione di «contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi ed un consumatore» ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva, la legge del 1986 andrebbe interpretata nel senso che la garanzia rientra nelle sue previsioni (2).
6 Sono state presentate osservazioni scritte dal resistente nel procedimento a quo, dai governi belga, finlandese, francese e tedesco e dalla Commissione, tutti rappresentati in udienza, ad eccezione del governo belga.
La direttiva
7 L'obiettivo della direttiva è quello di garantire che, rispetto ai negozi giuridici ai quali essa si applica, il consumatore abbia, e sia informato di avere, un «periodo di riflessione» di almeno 7 giorni, durante il quale egli possa recedere dal contratto (3).
8 La direttiva è stata adottata in base all'art. 100 del Trattato. Nel suo preambolo si afferma quanto segue:
«(Primo `considerando') Considerando che la conclusione di un contratto o di un impegno unilaterale tra un commerciante e un consumatore fuori dei locali commerciali di detto commerciante costituisce una prassi commerciale corrente negli Stati membri e che tali contratti o impegni unilaterali sono disciplinati da legislazioni differenti secondo gli Stati membri;
(...)
(Terzo `considerando') considerando che il programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e d'informazione del consumatore prevede tra l'altro, ai punti 24 e 25, che siano adottati provvedimenti per tutelare i consumatori contro pratiche commerciali abusive nel settore delle vendite a domicilio; che il secondo programma della Comunità economica europea per una politica di tutela e informazione dei consumatori ha confermato le azioni e le priorità del programma preliminare;
(Quarto `considerando') considerando che la caratteristica dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali del commerciante è che, di regola, il commerciante prende l'iniziativa delle trattative, il consumatore è impreparato di fronte a queste trattative e si trova preso di sorpresa; che il consumatore non ha spesso la possibilità di confrontare la qualità e il prezzo che gli vengono proposti con altre offerte; che questo elemento di sorpresa è generalmente presente non soltanto nel caso di contratti conclusi a domicilio, ma anche in altre forme di contratti conclusi dal commerciante fuori dai propri locali;
(...)
(Settimo `considerando') considerando che non bisogna limitare la libertà degli Stati membri di mantenere o introdurre un divieto, totale o parziale, di concludere contratti fuori dei locali commerciali se ciò è fatto, a loro avviso, nell'interesse dei consumatori (...)».
9 L'art. 1 così dispone:
«1. La presente direttiva si applica ai contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore:
- durante un'escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali, o
- durante una visita del commerciante
i) al domicilio del consumatore o a quello di un altro consumatore;
ii) sul posto di lavoro del consumatore, qualora la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore.
2. La presente direttiva si applica anche ai contratti per la fornitura di un bene o di un servizio, diversi dal bene o dal servizio per il quale il consumatore ha richiesto la visita del commerciante, purché il consumatore, al momento di sollecitare la visita, non sia stato al corrente, o non abbia logicamente potuto essere al corrente, del fatto che la fornitura di quest'altro bene o servizio fa parte delle attività commerciali o professionali del commerciante.
3. La presente direttiva si applica inoltre ai contratti per i quali il consumatore abbia fatto un'offerta in condizioni analoghe a quelle specificate nel paragrafo 1 o nel paragrafo 2 senza essere per questo vincolato a tale offerta prima dell'accettazione della stessa da parte del commerciante.
4. La presente direttiva si applica anche alle offerte contrattuali effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate al paragrafo 1 o al paragrafo 2, nel caso in cui il consumatore sia vincolato alla propria offerta».
10 Per «consumatore» si intende «la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività professionale». «Commerciante» è definita la «persona fisica o giuridica che, nel concludere la transazione in questione, agisce nell'ambito della propria attività commerciale o professionale, o la persona che agisce a nome o per conto di un commerciante» (4).
11 La nozione di «contratto» non viene definita.
12 Da quanto sopra può rilevarsi che, supponendo che la garanzia non fosse stata prestata nel domicilio del resistente e che i genitori del resistente non fossero «consumatori» nel contesto del negozio giuridico controverso, la garanzia non sarebbe in nessun caso rientrata nell'ambito di applicazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva, poiché non stipulata nell'ambito di una visita di un commerciante al domicilio del consumatore o al luogo di lavoro di quest'ultimo o nel corso di un'escursione organizzata dal commerciante fuori dei suoi locali commerciali. Il tenore dell'art. 1, n. 1, appare sorprendentemente restrittivo alla luce dei `considerando' della direttiva, i quali suggeriscono che l'elemento fondamentale determinante per l'applicazione della direttiva è la circostanza che il contratto di cui trattasi sia stato stipulato fuori dei locali del commerciante (5). In una sua precedente sentenza relativa alla direttiva, pronunciata nella causa Faccini Dori (6), la Corte non era stata investita di tale questione, ancorché non fosse evidente dall'ordinanza di rinvio deferita in quella causa che i fatti controversi fossero riconducibili all'art. 1, n. 1 (7); la Corte si limitò ad indicare al giudice nazionale la necessità di accertare se il contratto fosse stato stipulato nelle circostanze descritte dalla direttiva (8). Nel presente procedimento, il giudice nazionale ha formulato la propria questione in termini tali da rendere in ogni caso non solo possibile, ma altresì opportuno che la Corte si pronunci al riguardo.
13 Il negozio giuridico controverso nel caso di specie è una garanzia (o contratto di fideiussione; le definizioni sono intercambiabili) in forza della quale il resistente, agendo per finalità estranee alla propria attività lavorativa o professionale, si è impegnato nei confronti della banca ricorrente, che agiva nell'esercizio delle proprie funzioni commerciali, a prestare una garanzia per un credito concesso dalla stessa banca ai genitori del resistente, anch'essi operanti nell'ambito della loro attività commerciale. Il giudice nazionale chiede se una garanzia come quella sopra descritta sia un contratto rientrante nell'ambito d'applicazione della direttiva.
14 I governi belga, finlandese, francese e tedesco concordano nel ritenere che la garanzia esuli dalla direttiva. Al riguardo vi sono tre tipi di argomentazioni tra loro distinti, ma sovrapponentisi. In primo luogo, si argomenta in linea generale che la garanzia non è un contratto ai sensi della direttiva in quanto il consumatore non riceve alcuna controprestazione, o, detto in termini equivalenti, non è un contratto sinallagmatico - ossia un accordo bilaterale che comporta obblighi o doveri reciproci e corrispettivi - bensì un impegno unilaterale dal punto di vista del garante. In secondo luogo, si sostiene, in termini più specifici, che la garanzia non è un contratto rientrante nella definizione di cui all'art. 1, n. 1, poiché non vengono forniti beni o servizi dal commerciante al consumatore. In terzo luogo, il garante non potrebbe correttamente essere qualificato come un consumatore.
15 Il resistente e la Commissione sostengono al contrario che la garanzia è un contratto, sia sul generale fondamento secondo cui tutti i contratti tra un operatore commerciale e un consumatore (ivi comprese le dichiarazioni unilaterali rese da un consumatore a un operatore commerciale) rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, sia, in termini più specifici, in quanto vi rientrino i contratti stipulati tra un fornitore di beni o servizi e un consumatore.
16 Seguendo l'impostazione della Corte nell'interpretare le normative comunitarie, prenderò in esame, in ordine successivo, il tenore, la struttura e le finalità della direttiva al fine di stabilire se un negozio di garanzia del tipo controverso nel caso di specie sia riconducibile alle sue previsioni.
Il tenore della direttiva
17 Il testo inglese della direttiva evoca l'idea che il suo ambito di applicazione non si estenda a un negozio giuridico come la garanzia controversa nel procedimento nazionale a quo, non trattandosi di un contratto «under which a trader supplies goods or services to a consumer» ai sensi dell'art. 1, n. 1. La maggior parte delle altre versioni linguistiche, tuttavia, presenta formulazioni più ampie, grossomodo equivalenti a quella francese: «contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens ou des services et un consommateur». Da un'analisi letterale di questi testi non risulta necessario, per l'applicabilità della direttiva, che i beni o i servizi considerati siano forniti in forza del contratto di cui trattasi: è sufficiente che una delle parti sia un fornitore di beni o servizi. Si potrebbe certo supporre che la differenza linguistica sia sottile e che la definizione accolta nella maggior parte delle versioni linguistiche possa ben essere stata intesa come avente lo stesso significato e gli stessi effetti della versione minoritaria, tuttavia la differenza può avere rilevanza fondamentale nella presente fattispecie: la garanzia controversa è stata stipulata tra un operatore commerciale che fornisce beni o servizi, ossia la banca ricorrente, e un consumatore, il resistente, e sembra irrilevante, sulla scorta di un'interpretazione letterale della maggior parte delle versioni linguistiche, il punto se i beni o servizi fossero forniti all'altra parte del controverso contratto in forza di questo contratto o ad un'altra parte nell'ambito di un distinto negozio giuridico. Devo di conseguenza presumere come non dimostrato il fatto che il contratto de quo non rientri nel tenore letterale della versione in lingua inglese dell'art. 1, n. 1.
18 La mia convinzione è che, ad onta del tenore letterale della maggior parte delle versioni linguistiche dell'art. 1, n. 1, della direttiva, quest'ultima si applica esclusivamente ai contratti in forza dei quali un commerciante fornisca beni o servizi ad un consumatore.
19 Come è stato rilevato dal governo belga, l'art. 1, n. 1, pur essendo ampiamente formulato (nel testo francese), va interpretato alla luce della restante parte di questo articolo. Emerge dall'art. 1 considerato nel suo complesso - in particolare dall'art. 1, n. 2 - che i contratti a cui si fa riferimento sono quelli nei quali un commerciante fornisce beni o servizi a un consumatore.
20 La Commissione rileva che il motivo per il quale si fa riferimento a «beni o servizi» nell'art. 1, n. 1, è semplicemente quello di precisare che la direttiva non si limita ai commercianti che forniscono beni. Nel corso dell'udienza, la Commissione ha richiamato la formulazione dell'art. 1 nella proposta originaria (9), che si limitava a menzionare i «contratti stipulati tra un consumatore e un commerciante nonché (gli) impegni unilaterali assunti da un consumatore». La Commissione sostiene che l'aggiunta del riferimento a «beni o servizi» era intesa a evidenziare che tutti i tipi di contratto venivano ricompresi nell'ambito di applicazione della direttiva. Sarebbe tuttavia abnorme che il legislatore cercasse di ampliare la portata di un termine già generale e privo di qualificazioni («contratti») aggiungendovi una qualificazione intesa a limitare l'oggetto del contratto a beni e servizi. A mio parere, lungi dall'ampliare la portata della nozione, l'aggiunta, nel testo definitivo dell'art. 1, n. 1, del riferimento a beni o servizi è certamente intesa a delimitare in modo inequivocabile la portata della direttiva.
21 Inoltre, l'assunto della Commissione secondo cui la proposta originaria di direttiva non era limitata a contratti aventi ad oggetto la cessione di beni e la fornitura di servizi non è coerente con la struttura e il tenore di tale proposta. Pur non intendendo aprire una disputa sui dettagli di un progetto normativo che è stato da tempo soppiantato dalla sua versione definitiva, farò riferimento, visto che la Commissione ha richiamato il documento a sostegno del proprio punto di vista, a due disposizioni contenute nella proposta che, a mio giudizio, dimostrano inequivocabilmente che la direttiva era destinata ad essere applicata soltanto ai contratti a prestazioni corrispettive aventi ad oggetto la cessione di beni o la fornitura di servizi ad un consumatore.
22 L'art. 3, n. 2, prevedeva che il contratto (definito come «contratto a domicilio») doveva contenere in particolare le seguenti indicazioni:
«- (...) designazione della cosa o della prestazione oggetto del contratto,
- termine di consegna della cosa o della fornitura della prestazione,
- prezzo,
- modalità di pagamento
(...)».
23 Inoltre, la proposta conteneva all'allegato un modello di formulario per consentire al consumatore l'esercizio del proprio diritto di recesso. Il formulario era così redatto:
«Con la presente recedo dal contratto riguardante$ ..........................................................................................................................
(designazione della merce o della prestazione)
per l'importo di ..............................................................................................$ (prezzo)
il ........................................................................................................................$ (data)
Nome: ...............................................................................................................
Indirizzo: ...........................................................................................................
Data: ................................................................................................................».
24 Non condivido pertanto la tesi della Commissione secondo cui la proposta era intesa ad abbracciare una categoria di negozi giuridici più ampia rispetto a quella dei contratti a prestazioni corrispettive aventi ad oggetto la cessione di beni o la fornitura di servizi.
25 Nel corso dell'udienza la Commissione ha addotto un ulteriore argomento, tratto dal tenore letterale della direttiva: essa ha richiamato l'art. 3, n. 2, lett. a), ai cui termini la direttiva non si applica, tra gli altri, «ai contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili e ai contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili». La Commissione sostiene che l'ultima frase si riferisce, ad esempio, alle garanzie, e ne conclude che le garanzie di conseguenza rientrano, in via generale, nell'ambito di applicazione della direttiva, poiché altrimenti non vi sarebbe stata necessità di enunciare tale deroga specifica. Sennonché, non mi sembra così evidente che l'espressione «altri diritti» inglobi necessariamente le garanzie: gli esempi forniti dalla Commissione nelle sue note esplicative (10) sulla proposta originaria in riferimento a tali altri diritti sono «la costituzione o il trasferimento di un'ipoteca, la costituzione di servitù di passaggio» (11).
La struttura della direttiva
26 Come ha rilevato il governo francese, se una garanzia rientrasse nelle previsioni della direttiva, con la conseguenza che il garante avesse la facoltà di recederne entro un determinato termine, sarebbe necessario dettare disposizioni in ordine alla sorte del contratto principale durante tale termine: la mancanza di disposizioni a tal fine nella direttiva avvalora la tesi secondo cui la direttiva non era destinata ad applicarsi anche a simili negozi giuridici. E' interessante rilevare come la proposta di direttiva originaria della Commissione vietasse specificamente al commerciante di pretendere dal consumatore la prestazione di garanzie per il pagamento del prezzo contrattuale prima della scadenza del termine per il periodo di riflessione (12): tale disposizione aveva «lo scopo di impedire per quanto possibile che, prima della scadenza del termine, si creino situazioni che inducano il consumatore a non avvalersi del suo diritto di recesso» (13). La disposizione non è stata ripresa nella versione definitiva della direttiva, con la conseguenza che gli effetti giuridici del recesso restano disciplinati dal diritto nazionale (14).
27 Il governo belga sostiene che una garanzia non può considerarsi rientrante nella nozione di «contratto» di cui all'art. 1, n. 1, della direttiva: essa è un contratto non sinallagmatico, nel quale soltanto una delle parti, il garante, effettua una prestazione nei confronti dell'altra. A mio giudizio, questa argomentazione non è priva di fondamento; inoltre, non condivido l'assunto della Commissione secondo cui il riferimento agli impegni unilaterali nel preambolo della direttiva implicherebbe che le garanzie siano comprese nel suo ambito di applicazione. La Commissione ha richiamato in udienza il primo `considerando' della direttiva, il quale recita:
«Considerando che la conclusione di un contratto o di un impegno unilaterale tra un commerciante e un consumatore fuori dei locali commerciali di detto commerciante costituisce una prassi commerciale corrente negli Stati membri (...)».
La Commissione si chiedeva quali altre conseguenze potrebbero trarsi da tale riferimento se non quella che la direttiva comprende gli impegni unilaterali come la garanzia controversa.
28 La risposta a tale questione deve a mio giudizio essere rinvenuta nell'iter di formazione della direttiva e, in particolare, nello stesso commento della Commissione alla proposta di direttiva originaria. In tale proposta, l'art. 1, n. 1, stabiliva che la direttiva era applicabile ai «contratti stipulati tra un consumatore e un commerciante nonché agli impegni unilaterali assunti da un consumatore nei confronti di un commerciante (...)». La formulazione letterale ha subito modifiche tra la proposta modificata del gennaio 1978 (15) e il testo definitivo.
29 Come ha rilevato il governo tedesco, l'espressione «impegno unilaterale» in questo contesto si riferiva probabilmente alle offerte fatte dal consumatore in circostanze nelle quali l'offerta diviene vincolante vuoi al momento in cui è effettuata vuoi al momento dell'accettazione da parte del commerciante. Questa interpretazione è coerente con le note esplicative alla proposta originaria (16), nelle quali la Commissione ha affermato:
«La direttiva si applica anche quando il consumatore si impegna unilateralmente, senza previo impegno da parte del commerciante: per esempio, nel caso di acquisto di un elettrodomestico o in caso di impegno unilaterale di acquistare un bene o di accettare un servizio. Anche se in tal caso un contratto non è ancora stato concluso, è necessario proteggere il consumatore, in quanto anche un impegno unilaterale può nuocere ai suoi interessi».
30 Senza un'espressa disposizione, un consumatore che abbia effettuato un'offerta fuori dei locali commerciali di un commerciante avrebbe infatti compiuto proprio ciò che la direttiva intende evitare, ossia si sarebbe vincolato a compiere un negozio giuridico fuori dei locali commerciali senza un «periodo di riflessione». L'estensione della portata della direttiva a circostanze di questa natura veniva originariamente raggiunta mediante l'espresso riferimento, nell'art. 1, n. 1, agli impegni unilaterali. Nel testo definitivo, lo stesso risultato viene conseguito dall'art. 1, nn. 3 e 4, ed è presumibilmente per questo motivo che il riferimento agli impegni unilaterali è stato abbandonato nell'art. 1, n. 1. Questa interpretazione spiega altresì il mantenimento del riferimento agli impegni unilaterali nel preambolo.
31 Può pertanto concludersi che la direttiva è destinata ad essere applicata agli impegni unilaterali del tipo menzionato, ma non necessariamente a tutti gli impegni unilaterali.
32 Infine, i governi belga, finlandese e tedesco argomentano che il resistente non era un «consumatore» ai sensi della direttiva, rilevando come la nozione di «consumatore» presupponga il concetto di destinatario dei beni o servizi forniti in forza del negozio giuridico in questione. A mio giudizio, questa tesi non è infondata. Il negozio di garanzia è chiaramente scindibile dal negozio giuridico principale (in particolare la concessione del credito), e nell'ambito della garanzia è il garante ad essere fornitore di servizi e la banca a riceverli. Il governo tedesco conclude che la direttiva è conseguentemente inapplicabile in quanto il consumatore è il fornitore del servizio. Preferisco evitare l'analisi e sottolineare la difficoltà di ravvisare nel garante una posizione di consumatore in senso sostanziale.
Gli obiettivi della direttiva
33 Varie parti hanno fatto richiamo alle finalità della direttiva a sostegno della loro posizione relativa al punto se la direttiva possa applicarsi alle garanzie del tipo controverso nel procedimento nazionale a quo.
34 Il resistente richiama l'obiettivo della direttiva consistente nella tutela del consumatore: a suo parere, la direttiva mira a stabilire la massima tutela possibile per il consumatore.
35 La Commissione richiama il terzo e il quarto `considerando', sopra menzionati (17), nonché le note esplicative dell'originaria proposta di direttiva (18), nelle quali viene precisato che l'intendimento della direttiva era quello di avere il più ampio campo d'applicazione possibile (19).
36 Il governo tedesco sostiene che lo scopo della direttiva non è quello di conferire una tutela generica ai singoli nei confronti di qualsiasi tipo di negozio giuridico essi intraprendano senza aver avuto sufficiente tempo per riflettere, bensì quello di tutelarli come consumatori da tipi di contratto determinati e specifici. Nel caso di una garanzia, non può parlarsi di soddisfazione delle esigenze personali del garante quali sono state enunciate dalla direttiva: il garante è consapevole del fatto che non sta sottoscrivendo un contratto come consumatore. Questo ragionamento vale a maggior ragione nel caso in cui, come nella fattispecie, l'operazione di credito rispetto alla quale la garanzia viene prestata sia per entrambe le parti un'operazione commerciale e la garanzia riguardi la situazione economica di una delle parti di un'operazione commerciale. In circostanze siffatte, il garante non può valersi dei diritti concessi ai consumatori che agiscono nella loro sfera puramente civilistica.
37 Il governo belga sostiene che l'obiettivo di tutela che si prefigge la direttiva, conseguito con il conferimento al consumatore di un diritto di recesso, è mirato ai rischi connessi alla particolare forma di vendita consistente nella vendita diretta (limitazione della libertà di scelta del consumatore, mancanza di iniziativa da parte di quest'ultimo, mancanza di possibilità di raffronto dei prezzi o della qualità). Per altro verso, i rischi che gravano su chi presta una garanzia non provengono dal commerciante, bensì dal debitore principale.
38 A mio giudizio, l'iter di formazione e il contesto della direttiva avvalorano la tesi sostenuta dai governi secondo cui la direttiva non era destinata ad essere applicata anche a garanzie del tipo controverso nel procedimento nazionale a quo.
39 E' ovviamente incontrovertibile che la direttiva si prefigge di tutelare i consumatori. Da ciò non consegue, tuttavia, che tutti i consumatori siano tutelati dalla direttiva in tutte le circostanze: come altre direttive aventi per obiettivo la tutela dei consumatori, la direttiva si applica soltanto a determinati negozi giuridici (20).
40 Il terzo `considerando' della direttiva, richiamato in precedenza e invocato dalla Commissione a sostegno della propria tesi relativa ad un'interpretazione estensiva, menziona il programma preliminare della Comunità e il secondo programma per una politica di tutela e informazione dei consumatori. In questi due programmi si indica che l'intenzione era (per usare i termini del programma preliminare) quella di proteggere gli acquirenti di beni o di servizi dagli abusi di potere del venditore, in particolare dai metodi di vendita non ortodossi (21) e (per usare i termini del secondo programma) di proteggere gli acquirenti di beni o di servizi dai contratti tipo definiti dal venditore e dai metodi di vendita non ortodossi (22).
41 E' pacifico che nelle note esplicative della proposta di direttiva originaria si afferma che «il consumatore necessita di tutela non solo relativamente a determinati tipi di contratti, quali ad esempio i contratti di fornitura di merci, bensì per tutti i contratti negoziati da un commerciante fuori dei propri locali» (23). Questa affermazione deve tuttavia essere analizzata nel suo contesto: la prima frase delle note esplicative è la seguente: «nel caso di contratti riguardanti merci o prestazioni che siano negoziati fuori dei locali commerciali, di norma il consumatore necessita di una protezione particolare». Sono poi forniti esempi di «taluni tipi di contratti - soprattutto i contratti di assicurazione, i contratti di credito al consumo, quelli relativi alla vendita di titoli, ai fondi di investimento ecc. o i contratti in materia di insegnamento per corrispondenza - (nei quali) potrebbe rendersi necessaria una tutela particolare dei consumatori» (24). Tutti questi contratti sono bilaterali, a prestazioni corrispettive, ed hanno ad oggetto la cessione di beni o la fornitura di servizi da parte di un commerciante ad un consumatore. Analogo rilievo può farsi per tutti gli altri esempi indicati nelle note esplicative di negozi giuridici ai quali la direttiva proposta si applica, o si applicherebbe in assenza di specifica esclusione, come ad esempio l'acquisto di un elettrodomestico, l'impegno unilaterale di acquistare un bene o di accettare un servizio, i contratti riguardanti l'installazione di un impianto di riscaldamento, la manutenzione di un serbatoio di olio combustibile o la riparazione di un tetto nonché le piccole vendite giornaliere a domicilio quali quelle di latte e pane.
42 Ciò premesso, non condivido l'idea che la direttiva, finalizzata a mio modo di vedere alla tutela del consumatore da contratti aventi ad oggetto la cessione di beni o la fornitura di servizi negoziati fuori dei locali commerciali, estenda la protezione ad un garante nelle circostanze di cui al caso di specie.
43 Vorrei non di meno sottolineare come da questa conclusione non discenda che gli Stati membri non possano proteggere un garante che si trovi in tali circostanze, come questione di diritto nazionale. L'art. 8 della direttiva consente agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato. Non sarebbe quindi in contrasto con la direttiva se il giudice nazionale nel procedimento a quo ritenesse che, sul piano del diritto interno tedesco, la garanzia rientra nell'ambito di applicazione della legge del 1986. Inoltre, se è vero - come si rileva da alcune osservazioni presentate alla Corte - che il resistente era del tutto disinformato riguardo alla natura dell'impegno che stava assumendo, e che ha persino subito pressioni per apporre la sua firma, è senz'altro possibile che siano esperibili altri rimedi in forza del diritto nazionale, attinenti alla falsa rappresentazione negoziale o al dolo.
Conclusione
44 In conclusione, la questione posta dal Bundesgerichtshof va a mio parere risolta nel modo seguente:
Una garanzia prestata a favore di un istituto di credito da un soggetto privato che non agisca nell'ambito dello svolgimento della propria attività commerciale o professionale, al fine di garantire un credito concesso da questo istituto ad un terzo, esula dalle previsioni della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
(1) - GU L 372, pag. 31.
(2) - Sentenza 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann/Land Nordrhein-Westfalen (Racc. pag. 1891).
(3) - Artt. 4 e 5.
(4) - Art. 2.
(5) - V. primo, quarto e settimo `considerando', citati al precedente paragrafo 8. L'art. 1, n. 1, della proposta originaria della Commissione di direttiva del Consiglio per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU 1977, C 22, pag. 6) prevedeva che la direttiva si applicava ai contratti «stipulati (...) in base a trattative condotte fuori dei locali commerciali».
(6) - Sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori/Recreb (Racc. pag. I-3325).
(7) - V. punto 3 della sentenza e paragrafo 3 delle conclusioni dell'avvocato generale Lenz.
(8) - Punto 14 della sentenza; v. altresì paragrafo 26 delle conclusioni dell'avvocato generale Lenz.
(9) - Citata alla nota 5.
(10) - COM(76) 544 definitivo; 12 gennaio 1977.
(11) - Commento all'art. 2, lett. d).
(12) - Art. 9.
(13) - Note esplicative.
(14) - Art. 7.
(15) - Modifica alla proposta di direttiva del Consiglio per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU 1978, C 127, pag. 6).
(16) - Citate alla nota 10, v. commento all'art. 1.
(17) - V. paragrafo 8.
(18) - Citate alla nota 10.
(19) - Commento all'art. 1.
(20) - V., ad esempio, direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17); direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42, pag. 48); direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29); e più di recente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati a distanza.
(21) - Risoluzione del Consiglio 14 aprile 1975 riguardante un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore [GU C 92, pag. 1, punto 19, sub i), dell'allegato].
(22) - Risoluzione del Consiglio 19 maggio 1981 riguardante un secondo programma della Comunità economica europea per una politica di protezione e informazione del consumatore [GU C 133, pag. 1, punto 28, sub i), dell'allegato].
(23) - Paragrafo I, punto 2.
(24) - Paragrafo I, punto 3.
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