Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 Il presente procedimento pregiudiziale verte sulla valutazione della sfera di applicazione ratione materiae, sia del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1), sia del regolamento (CEE) n. 1612/68 (2), in relazione ad un'indennità una tantum prevista ai sensi della legge olandese a favore di lavoratori agricoli venuti a trovarsi disoccupati a seguito di misure di messa a riposo di seminativi.
2 Il Raad van State dei Paesi Bassi sottopone alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale che ha avuto origine nella seguente fattispecie: il ricorrente nella causa principale è un cittadino tedesco che era occupato in un'azienda agricola nei Paesi Bassi. Egli aveva seguito ivi il suo datore di lavoro mantenendo però la sua residenza in Germania. A seguito di misure di messa a riposo di terreni del suo datore di lavoro egli venne a trovarsi disoccupato e percepì quindi un sussidio di disoccupazione in Germania. Egli chiese una prestazione una tantum ai sensi della «decisione relativa al regime di indennizzo dei lavoratori che si ritirano dall'agricoltura» (3), ricorrendo poi in via giurisdizionale contro la decisione di rifiuto. Nel giudizio di appello egli propone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il regolamento n. 1408/71 si applichi ad una prestazione quale quella prevista dal Vergoedingsregeling voor uittreding van werknemers in de landbouw (regime di indennizzo per i lavoratori che si ritirano dall'agricoltura), la quale non dipende dalla durata del periodo di disoccupazione e fa parte di una regime normativo volto al miglioramento strutturale del settore agricolo, favorendo in particolare la chiusura parziale o totale delle aziende e il ritiro degli imprenditori (4).
Quali altre circostanze abbiano eventualmente anch'esse rilievo al riguardo.
2) In caso di soluzione negativa alla questione sub 1, se una prestazione in forza del detto regime di indennizzo debba essere considerata un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. In caso di soluzione affermativa, se il requisito di residenza nei Paesi Bassi imposto al lavoratore interessato debbe essere considerato come una discriminazione in base alla cittadinanza vietata dall'art. 7 del suddetto regolamento».
3 Il giudice a quo motiva la sua domanda osservando che la concessione della prestazione dipende da varie condizioni, quali l'età del richiedente, le condizioni minime relative all'assicurazione alla previdenza sociale, la durata del precedente rapporto di lavoro, l'iscrizione nelle liste dell'Ufficio del lavoro e il diritto a prestazioni di disoccupazione ai sensi della [nuova] Werkloosheidswet (legge sulla disoccupazione) (5). La domanda dev'essere presentata entro un determinato termine, che dipende dal momento della risoluzione del rapporto di lavoro (6).
4 La condizione di un diritto ad una prestazione di disoccupazione ai sensi della normativa dei Paesi Bassi forma un ostacolo alla concessione della prestazione ai sensi del regime di indennizzo, in quanto l'art. 19, n. 1, lett. f), della Werkloosheidswet prevede che un lavoratore che risieda fuori dei Paesi Bassi non ha diritto ad alcuna prestazione. Il ricorrente nella causa principale è pertanto escluso dal beneficio della prestazione ai sensi della Werkloosheidswet, il che, in base alle espresse disposizioni del regime di indennizzo, osta al beneficio della prestazione ai sensi del regime di indennizzo.
5 Il giudice a quo condivide i dubbi del ricorrente nella causa principale in ordine alla compatibilità di tale risultato con il diritto comunitario. L'applicazione integrale delle disposizioni menzionate potrebbe contrastare con i regolamenti nn. 1408/71 e 1612/68.
6 Basandosi sulla sentenza Scrivner (7), la Corte proponente si volge innanzitutto a trattare le disposizioni del regolamento n. 1408/71. Essa nutre forti dubbi sul fatto che la prestazione di cui trattasi rientri nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento. In caso affermativo, il ricorrente nella causa principale, quale lavoratore frontaliero in disoccupazione completa, sarebbe escluso dal beneficio di una prestazione di disoccupazione di diritto olandese ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71 mentre in base a tale disposizione sarebbero applicabili nei suoi confronti le disposizioni della legislazione tedesca in materia di disoccupazione quali disposizioni di legge del luogo di residenza.
Il giudice a quo non ha potuto accogliere la tesi del ricorrente nella causa principale, secondo la quale egli dovrebbe essere considerato come un cosiddetto frontaliero atipico ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. b).
Se la prestazione di cui trattasi non dovesse però rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, dovrebbe esaminarsi se il regolamento n. 1612/68 proibisca di attenersi al requisito di residenza stabilito dal combinato disposto del regime di indennizzo e della Werkloosheidswet. Il giudice a quo non considera inammissibile ritenere che la nozione di «vantaggi sociali» ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 si estenda anche ad una prestazione in forza del regime di indennizzo. Il requisito della residenza potrebbe in tal caso essere considerato come una discriminazione indiretta in base alla cittadinanza, vietata ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68.
7 Hanno presentato osservazioni scritte il governo olandese e la Commissione. La Corte di giustizia ha rivolto quesiti in ordine allo status e alla competenza normativa dell'organo erogatore della prestazione, quesiti ai quali il governo olandese ha risposto per iscritto. Alla trattazione orale ha partecipato anche il governo francese. Tornerò sugli argomenti delle parti nell'ambito della valutazione in diritto.
B - Presa di posizione
I - Osservazione preliminare
8 La prestazione sulla cui natura deve pronunciarsi il giudice proponente è una prestazione che potrebbe rientrare, in linea di principio, sia nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, sia in quello del regolamento n. 1612/68.
9 Nella sentenza 12 luglio 1984 nella causa Castelli (8), che verteva sulla problematica affine relativa alla qualificazione di un reddito minimo garantito alle persone anziane, la Corte di giustizia si è innanzitutto pronunciata in maniera esauriente sull'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. Poiché le considerazioni espresse consentivano, a parere della Corte di giustizia, al giudice proponente di decidere la controversia nella causa principale, essa non ha ulteriormente esaminato le questioni rilevanti ai fini della decisione alla luce del regolamento n. 1408/71 (9).
10 Solo otto mesi dopo, nella sentenza 27 marzo 1985 nella causa Scrivner (10), anch'essa vertente su una prestazione a carattere misto, il «minimo di mezzi di sussistenza garantito» di diritto belga, la Corte di giustizia ha affermato che occorre preliminarmente esaminare se una prestazione come quelle in esame rientri o meno nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71. «L'esame della sua eventuale qualificazione alla luce dei "vantaggi sociali" di cui all'art. 7 del regolamento n. 1612/68 verrebbe in considerazione solo nel caso in cui fosse accertato che non si tratta di una prestazione di previdenza sociale ai sensi del regolamento n. 1408/71» (11).
11 Nella fattispecie tale pronuncia è di particolare importanza, in quanto proprio la qualificazione della prestazione controversa quale prestazione previdenziale potrebbe escludere il ricorrente nella causa principale, a causa delle particolari disposizioni vigenti per i frontalieri (12), dal beneficio della prestazione.
12 Tuttavia la Corte di giustizia, nella sentenza 10 marzo 1993, pronunciata in un procedimento per inadempimento contro il Granducato di Lussemburgo (13), ha dichiarato che, poiché il regolamento n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori ha portata generale, l'art. 7, n. 2, del regolamento stesso può applicarsi a vantaggi sociali che sono, nello stesso tempo, soggetti alla disciplina specifica del regolamento n. 1408/71 (14), di modo che la qualificazione della prestazione di cui trattasi come prestazione previdenziale non implica necessariamente la definitiva esclusione del ricorrente nella causa principale dalla prestazione. Nell'ordine di successione concretamente presentato dalla sentenza Scrivner (15), deve pertanto essere innanzi tutto esaminata la prima questione proposta dal giudice a quo in ordine all'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71.
II - Sulla prima questione pregiudiziale
13 Per poter risolvere la prima questione dev'essere esaminato il problema se una prestazione come l'indennità una tantum ai sensi della decisione sul regime di indennizzo dei lavoratori che si ritirano dall'agricoltura rientri nell'ambito di applicazione ratione materiae dell'art. 4 del regolamento n. 1408/71.
14 L'art. 4 del regolamento, per quanto viene in rilievo nel caso in esame, recita:
«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) - f) (...) g) le prestazioni di disoccupazione; h) (...)
2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro (...) concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.
2 bis. Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano:
a) previste in sia suppletiva, complementare o accessoria per le eventualità corrispondenti ai settori di cui alle lettere a) ad h) del paragrafo 1, (...)
b) (...)
2 ter - 3 (...)
4. Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze, né ai regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato» (16).
15 Le parti concordano nel ritenere che l'indennità controversa non sia una prestazione previdenziale ai sensi del regolamento n. 1408/71.
Il governo olandese, per suffragare il proprio punto di vista, sostiene quanto segue. Innanzi tutto esso chiarisce la natura e la finalità della prestazione. Il regime di indennizzo su cui quest'ultima si fonda è stato adottato da una persona giuridica di diritto privato, l'Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw (Fondo di sviluppo e di risanamento dell'agricoltura), finanziato con fondi del ministero dell'Agricoltura, del Patrimonio naturale e della Pesca (17). Lo stanziamento di bilancio per le prestazioni del tipo di cui trattasi ammonta ad un milione di HFL all'anno. Nell'ambito in cui gli imprenditori agricoli debbono essere incentivati, attraverso aiuti, a limitare la loro produzione, la decisione offre una compensazione ai lavoratori che in conseguenza di ciò perdono il loro posto di lavoro. Si tratterebbe quindi di un'indennità spettante in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in determinate situazioni.
Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia (18), il governo olandese sostiene che ai fini della definizione della sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 vengono essenzialmente in rilievo gli elementi costitutivi di ogni prestazione, in particolare lo scopo e le condizioni della concessione di quest'ultima. Il Governo olandese dubita che nel caso del regime di indennizzo su cui si fonda la prestazione si tratti di una «legislazione» ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 1408/71. Il giudice a quo ha giustamente osservato che il regime di indennizzo, secondo la terminologia usuale nei Paesi Bassi, non è una normativa di legge, ma una direttiva.
Inoltre sarebbe dubbio, alla luce del carattere limitato dei fondi a disposizione, che si tratti di una prestazione previdenziale. Il presidente dell'ente, in caso di esaurimento di tali fondi, potrebbe disporre che non possano più essere presentate ulteriori domande. Infine, si tratterebbe di un regime di aiuti e non di una prestazione previdenziale.
Solo nel caso in cui tale valutazione non fosse corretta, si dovrebbe chiarire se la prestazione sia direttamente collegata al rischio della disoccupazione. Non potrebbe negarsi l'esistenza di un collegamento diretto nel senso che il diritto ad una prestazione di disoccupazione è un presupposto per il diritto alla prestazione controversa. In quanto però la persistenza della disoccupazione (19) è un elemento costitutivo di una prestazione di disoccupazione, andrebbe constatato che il regime di indennizzo non pone tale condizione. Sarebbe altresì importante rilevare che in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia è stata riconosciuta come caratteristica di una prestazione di disoccupazione il fatto che quest'ultima deve sostituire la retribuzione non percepita e contribuire al sostentamento del lavoratore (20). Tali elementi non sarebbero però determinanti nel regime di indennizzo. Né la retribuzione percepita in precedenza, né la durata del rapporto di lavoro, né quella del periodo di disoccupazione sarebbero rilevanti. Sarebbe determinante solo l'età del lavoratore. Il regime di indennizzo persegue una finalità di politica agricola. L'indennità non va pertanto considerata come una prestazione di disoccupazione. Ove anche su questo punto non si voglia seguire il governo olandese, il ricorrente nella causa principale sarebbe comunque rinviato, ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71, quale lavoratore frontaliero in disoccupazione completa, all'ordinamento giuridico tedesco.
16 La Commissione sostiene che l'indennità di cui trattasi non è una prestazione di disoccupazione ai sensi del regolamento n. 1408/71. Vero è che il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dev'essere iscritto nelle liste di disoccupazione e avere diritto ad una prestazione di disoccupazione in base alla legge olandese, tuttavia la prestazione non ha lo scopo di sostituire la retribuzione non percepita. La prestazione di disoccupazione classica non verrebbe neppure sospesa nel caso in cui l'interessato percepisca l'indennità. L'ammontare dell'indennità non è neppure in relazione alla retribuzione precedente, ma varia soltanto a seconda dell'età del richiedente e viene corrisposta una tantum. Andrebbe sottolineato che l'avente diritto non deve restituire, né in toto né in parte, la prestazione qualora egli instauri un nuovo rapporto di lavoro perdendo quindi la qualità di disoccupato. Esisterebbe un obbligo di restituzione solo se, entro un periodo di dodici mesi dalla presentazione della domanda, l'interessato torni alle dipendenze del precedente datore di lavoro, il che farebbe emergere la vera finalità del regime di indennizzo, e cioè quella di agevolare il licenziamento del dipendente da parte del datore di lavoro a seguito della parziale o totale cessazione dell'azienda di quest'ultimo. Tale collegamento diretto con le finalità della politica agricola risulterebbe evidente dalla conformazione delle condizioni per la concessione dell'indennità.
17 Al riguardo, il governo francese si è allineato, all'udienza, alle posizioni della Commissione e del governo olandese.
18 Come già da me ricordato nel riassumere gli argomenti delle parti, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia vanno desunti alcuni elementi costitutivi per la qualificazione di una prestazione quale prestazione di disoccupazione. Secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia (21), la differenza tra prestazioni rientranti nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 e quelle che ne sono escluse dipende principalmente dalle caratteristiche fondamentali delle singole prestazioni, in particolare dalla loro finalità e dai presupposti della loro concessione. Infine, non è decisivo il fatto che una prestazione sia qualificata come prestazione previdenziale dalle norme nazionali (22).
19 Come la Corte di giustizia ha più volte dichiarato, «una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71» (23).
20 Si deve pertanto verificare se l'indennità dei cui trattasi sia, in primo luogo, un «diritto legalmente definito» (24) che, in secondo luogo, si riferisca al rischio della disoccupazione.
21 Un primo dubbio sul se si tratti di un diritto legalmente definito potrebbe derivare dal fatto che il Fondo è una persona giuridica di diritto privato. Tale dubbio può però essere rimosso. Il Fondo adempie a funzioni pubbliche, il suo bilancio viene finanziato solo dallo Stato, i responsabili delle decisioni all'interno del Fondo sono per lo più funzionari del ministero competente e la vigilanza sul Fondo spetta al ministero dell'Agricoltura. Il Fondo è quindi diretto a finalità pubbliche e non private. La sua competenza ad adottare la decisione relativa al regime di indennizzo di cui trattasi nel caso di specie si basa sul diritto pubblico.
22 Sussistono ulteriori dubbi sul fatto che la natura del provvedimento che disciplina l'indennità risponda alle condizioni di un «diritto legalmente definito». La questione corrisponde in buona parte, quanto al suo contenuto, all'esame del criterio della «legislazione» (25), ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
Il fondamento giuridico che disciplina le indennità è stato qualificato come «direttiva» (26) dal giudice a quo. E' pacifico che il regime di indennizzo non è una legge in senso formale. Alla domanda della Corte di giustizia relativa alla natura giuridica del regime di indennizzo il governo olandese ha risposto chiarendo che si tratta di una atto normativo di livello inferiore. Normalmente atti normativi di questo tipo sono provvedimenti di esecuzione di leggi. Sotto il profilo della loro efficacia vincolante deve dirsi che un diritto all'indennità (nell'ambito dei fondi disponibili) esiste se il richiedente soddisfa le condizioni stabilite nella decisione relativa al regime di indennizzo. Il governo olandese, in risposta ad un quesito, lo ha confermato durante la trattazione orale. Secondo le affermazioni del giudice proponente e del governo olandese si può derogare ad una disciplina come quella di cui è causa in base a specifiche circostanze del caso di specie, particolarmente a favore degli interessati, qualora un'applicazione integrale del regime di indennizzo possa condurre a un ingiusto rigore.
23 Nei limiti in cui disposizioni di esecuzione siano state emanate su un fondamento legale e conferiscano un diritto ai loro destinatari, esse soddisfano i requisiti di un «diritto legalmente definito» (27). Nel caso in esame, secondo il governo olandese, il regime di indennizzo è stato adottato per provvedere all'esecuzione, nel settore agricolo, di regolamenti comunitari, e cioè il regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1094, che modifica i regolamenti (CEE) nn. 797/85 e 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione (28) e il regolamento - che fa riferimento a quest'ultimo - (CEE) della Commissione 29 aprile 1988, n. 1272, che fissa le modalità d'applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione (29). Un fondamento giuridico comunitario in forma di regolamento corrisponde, a mio parere, al riguardo, ad un fondamento legale di diritto nazionale.
24 Dubbi sull'esistenza di un «diritto legalmente definito» potrebbero comunque fondarsi sulla circostanza che, in caso di esaurimento dei fondi, il presidente dell'ente può adottare una decisione, da pubblicare nello Staatscourant, a norma della quale per il corrente esercizio finanziario non possano più essere accettate domande. Questa è una possibilità meramente ipotetica in quanto - come ha reso noto il governo olandese in risposta ad un quesito in seguito alla trattazione orale - tale caso non si è mai verificato in pratica.
25 A mio parere si può pertanto ritenere esistente un diritto soggettivo basato su un fondamento legale.
26 Tuttavia la limitazione dei fondi ad una determinata somma è atipica per una prestazione di previdenza sociale, di modo che appare dubbio che le disposizioni in quanto tali siano relative a «settori di sicurezza sociale» ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Tale criterio potrebbe ostare alla qualificazione del regime di indennizzo come «legislazione relativa ai settori di sicurezza sociale».
27 Ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, il regolamento si applica però anche a prestazioni speciali a carattere non contributivo, previste da un regime diverso da quelli contemplati al n. 1, qualora dette prestazioni siano previste in via suppletiva, complementare o accessoria per le eventualità corrispondenti ai settori di cui al n. 1 (30).
28 Come in precedenza, è pertanto decisivo stabilire se l'indennità riguardi espressamente uno dei rischi di cui all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Prima facie, essa appare come una prestazione di disoccupazione, in quanto presupposto per l'indennità è il diritto ad una prestazione ai sensi della Werkloosheidswet.
29 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, caratteristica di una prestazione di disoccupazione è la sua funzione di sostituire la retribuzione. L'indennità non assolve tale funzione, poiché si tratta di un versamento una tantum, indipendente dall'ammontare della retribuzione precedente, dalla durata del rapporto di lavoro nonché dalla durata del periodo di disoccupazione. Proprio quest'ultimo criterio milita in maniera decisiva contro l'esistenza di una prestazione di disoccupazione, nei limiti in cui la Corte di giustizia ha sottolineato l'esigenza, a fondamento della prestazione, e quindi come criterio costitutivo di una prestazione di disoccupazione, della persistenza della disoccupazione (31).
30 Se il richiedente stipula successivamente un contratto di lavoro con un altro datore di lavoro, la prestazione gli rimane integralmente, mentre invece egli è tenuto a restituire l'indennità qualora rientri alle dipendenze del suo precedente datore di lavoro entro il termine di un anno. Da ciò appare che il fondamento della prestazione è costituito dal precedente rapporto di lavoro ovvero dalla sua risoluzione. Ad essere compensata è la risoluzione dello specifico rapporto di lavoro con il determinato datore di lavoro nel settore agricolo.
31 La prestazione controversa è indubbiamente diretta anche allo scopo di facilitare all'imprenditore agricolo la riduzione o la cessazione della sua produzione, sgravandolo parzialmente della responsabilità sociale nei confronti dei suoi dipendenti, che egli deve licenziare per necessità aziendali, lasciandoli disoccupati.
32 Una stretta connessione tra il rapporto di lavoro risolto e le prestazioni spettanti in caso di disoccupazione esisteva, analogamente, nella causa Mouthaan (32). Nella relativa sentenza la Corte di giustizia ha dichiarato che le prestazioni reclamate non dovevano essere considerate, come tali, prestazioni di disoccupazione ai sensi del regolamento n. 1408/71. Vero è che tale causa verteva su prestazioni parzialmente a carico di un'associazione professionale come compensazione per la perdita di diritti sorti nel corso del rapporto di lavoro nei confronti del datore di lavoro successivamente fallito. Tuttavia tale caso e quello attualmente in esame sono analoghi, in quanto la motivazione della prestazione è fondata sul concreto rapporto di lavoro e non, astrattamente, sullo stato di disoccupazione.
33 Tale modo di vedere viene a mio parere confermato dal fatto che un'indennità del tipo in esame può essere concessa una seconda volta ad un lavoratore (33). Viene dunque favorito il nuovo licenziamento per necessità aziendali presso un altro datore di lavoro; non è ad esempio compensata la persistenza della disoccupazione.
34 Sotto questo profilo, anche il finanziamento di misure di riconversione, che è parimenti possibile sulla base del regime di indennizzo (34), va nella stessa direzione, in quanto viene perseguito lo scopo di sgravare il settore agricolo. Alla luce dell'obiettivo di politica agricola l'indennità di cui trattasi è un incentivo al ritiro dei seminativi dalla produzione. Lo stato di disoccupazione dei lavoratori occupati nel settore agricolo è al riguardo una semplice conseguenza che va attenuata sul piano finanziario.
35 L'esistenza di un diritto ad una prestazione di disoccupazione ha, in questo contesto, solo una funzione limitata. Secondo quanto afferma il governo olandese, può in questo modo essere garantito che la risoluzione del rapporto di lavoro sia imputabile al datore di lavoro; qualora sia il lavoratore a risolvere il rapporto di lavoro, non gli spetterebbe alcuna prestazione di disoccupazione ai sensi della Werklooheidswet. Nei limiti in cui questo presupposto del diritto dovrebbe rendere certe soltanto le modalità della risoluzione del rapporto di lavoro, sarebbe eccessivo trarre da questo collegamento la conclusione che l'indennità reclamata costituisce una prestazione di disoccupazione ai sensi del regolamento n. 1408/71.
36 Se pertanto non si deve ritenere che si tratti di una prestazione di disoccupazione, non è necessario esaminare le ulteriori condizioni di applicazione dell'art. 71 del regolamento n. 1408/71. Le disposizioni di quest'ultimo sono in ogni caso chiare, in quanto, ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), per le prestazioni di disoccupazione spettanti ad un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa si fa riferimento alla legislazione dello Stato di residenza dello stesso, nella fattispecie quindi la Germania. Per ragioni di fatto, non vi sono motivi per ritenere che il ricorrente nella causa principale sia un «frontaliero atipico» ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), che avrebbe quindi un diritto di scelta (35), ponendosi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato di residenza o di quello di prestazione dell'attività lavorativa. E' compito esclusivo del giudice nazionale operare tale valutazione (36) con la quale il giudice a quo, nel caso di specie, ha escluso tale possibilità.
37 Di conseguenza la prima questione pregiudiziale dev'essere risolta nel senso che il regolamento n. 1408/71 non si applica ad una prestazione, come quella prevista nella decisione relativa al regime di indennizzo dei lavoratori che si ritirano dall'agricoltura, che non dipende dalla durata del periodo di disoccupazione e che rientra in un sistema di misure per il miglioramento strutturale del settore agricolo che favorisce specialmente la chiusura parziale o totale delle aziende e il ritiro degli imprenditori.
III - Sulla seconda questione pregiudiziale
38 Il giudice a quo intende accertare se una prestazione in base al regime di indennizzo debba essere considerata come un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. In caso affermativo, occorre decidere se la condizione relativa alla residenza indirettamente posta costituisca una discriminazione vietata ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento.
39 Dopo aver escluso in precedenza che una siffatta prestazione rientri nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71, si deve ora esaminare sistematicamente se essa rientri in quella del regolamento n. 1612/68 (37). Anche se si fosse giunti alla conclusione che la prestazione fosse una prestazione di previdenza sociale, questo non sarebbe un motivo per escludere l'applicazione del regolamento n. 1612/68, come può desumersi dalla sentenza 10 marzo 1993 nella causa Commissione/Lussemburgo (38).
40 L'art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1612/68 recita:
«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
41 Gli interessati sostengono punti di vista diversi in ordine alla soluzione da dare alla seconda questione pregiudiziale. Mentre il giudice a quo ritiene «non inammissibile» che la nozione di «vantaggi sociali» ricomprenda anche una prestazione fondata sul regime di indennizzo, in cui la condizione relativa alla residenza indirettamente posta potrebbe rappresentare una discriminazione indiretta in base alla cittadinanza, che è vietata, i governi olandese e francese sostengono che la condizione relativa alla residenza ha una sua giustificazione. Invece, la Commissione sostiene la tesi secondo cui il ricorrente nella causa principale potrebbe far valere l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
42 Il governo olandese ritiene che l'indennità debba essere considerata come un vantaggio sociale ai sensi del regolamento, poiché essa soddisfa le condizioni poste dalla giurisprudenza per la configurabilità di una siffatta prestazione. A suo parere, si dovrebbe tuttavia desumere dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che un lavoratore può pretendere un vantaggio sociale ai sensi della detta disposizione solo se, inoltre, risiede nello Stato membro in cui richiede la prestazione. Non si potrebbe esigere dal lavoratore migrante soltanto il requisito di un periodo minimo di residenza. La partecipazione ai vantaggi sociali sarebbe destinata soltanto a facilitare al lavoratore l'integrazione nello Stato di prestazione dell'attività lavorativa. Un lavoratore frontaliero, che risiederebbe di proposito in un altro Stato membro, non avrebbe bisogno di tale aiuto particolare all'integrazione.
43 Se del resto non si potesse opporre ad un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa la condizione relativa alla residenza, ciò avrebbe conseguenze straordinariamente gravi. Il governo olandese chiarisce tale aspetto prendendo come esempio l'assistenza sociale, esclusa dall'art. 4, n. 4, dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71. Tale assistenza non potrebbe essere erogata, ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 1408/71, ad un lavoratore residente in un altro Stato membro. Le prestazioni di assistenza sociale sarebbero però senza alcun dubbio vantaggi sociali ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. Esisterebbe il pericolo che siano cancellate le differenze tra i regolamenti nn. 1612/68 e 1408/71.
44 Infine, il governo olandese asserisce che il riferimento ad una prestazione corrisposta a norma della Werkloosheidswet non può essere concepito come l'imposizione di una condizione relativa alla residenza ai fini dell'indennità. Tale riferimento sarebbe invece diretto a ottenere la prova che la risoluzione del rapporto di lavoro non è imputabile al lavoratore. La Werkloosheidswet prevederebbe meccanismi con i quali il lavoratore potrebbe difendersi contro un licenziamento. Il riferimento ad un diritto ad una prestazione in base a tale legge avrebbe lo scopo di garantire che tutte queste possibilità siano state esaurite. Il beneficio di una prestazione di disoccupazione in un altro Stato membro non potrebbe quindi sostituire il diritto ad una prestazione in base alla Werkloosheidswet, in quanto le prestazioni di disoccupazione corrisposte in altri Stati membri sarebbero collegate ad altre condizioni.
45 Il governo francese vede nella presente fattispecie un problema fondamentale relativo alla possibilità di esportare i vantaggi sociali ai sensi del regolamento n. 1612/68. Inanzitutto, non si tratterebbe di una clausola di residenza in senso tradizionale. La giurisprudenza in materia di condizioni relative alla residenza (39) non potrebbe pertanto essere trasposta al caso in esame. Sarebbe però più importante stabilire in che misura un lavoratore frontaliero possa far valere il regolamento n. 1612/68. La possibilità di esportare vantaggi sociali non sarebbe appunto prevista nel regolamento n. 1612/68. Vi sarebbero buone ragioni per ritenere che i lavoratori frontalieri siano rinviati allo Stato di residenza per le prestazioni di disoccupazione.
46 A suo parere, poiché il regime olandese controverso si fonda su una distinzione obiettiva, esso non opera una discriminazione indiretta. La situazione di un lavoratore frontaliero in disoccupazione sarebbe obiettivamente diversa da quella di un lavoratore migrante in disoccupazione, che sia stabilito nello Stato di prestazione dell'attività lavorativa.
47 La menzione dei lavoratori frontalieri nei «considerando» del regolamento n. 1612/68, senza che essi siano oggetto di alcuna corrispondente disposizione nella parte normativa, porterebbe a concludere che il regolamento n. 1612/68 non prevede norme specifiche per i frontalieri. Inoltre, le più specifiche norme del regolamento n. 1408/71 non potrebbero essere messe in questione dal regolamento n. 1612/68.
48 L'esportazione di vantaggi sociali ai sensi del regolamento n. 1612/68 potrebbe - tutt'al più - avvenire solo in rarissimi casi eccezionali. L'eventuale concessione di una prestazione dovrebbe essere limitata ai casi in cui esista un nesso diretto con un rapporto di lavoro o con un precedente rapporto di lavoro in un altro Stato membro. Nella fattispecie il collegamento potrebbe sussistere nell'analogia di situazione nell'ambito di validità degli ordinamenti giuridici degli Stati membri interessati. Il ricorrente nella causa principale, com'è noto, non rientrerebbe nella sfera di applicazione della legge olandese, ma in quella della legge tedesca. Tale circostanza potrebbe eventualmente essere considerata equivalente.
49 La Commissione, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia (40), sostiene che l'indennità è un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. Essa ritiene inoltre che il regime olandese controverso comporti una discriminazione indiretta dissimulata, che sarebbe in contrasto con l'art. 7 del regolamento n. 1612/68. A parere della Commissione non risultano circostanze idonee a giustificare tale disparità di trattamento.
50 Secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia vanno intesi come vantaggi sociali tutti quelli «che, connessi o no ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, a causa principalmente della loro qualità obiettiva di lavoratori (...) e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare quindi atta a facilitarne la mobilità nell'ambito della Comunità» (41).
51 Come già chiarito esaminando la questione se l'indennità abbia la natura di una prestazione di disoccupazione, quest'ultima è una conseguenza immediata del rapporto di lavoro in precedenza risolto. A mio parere si può pertanto ritenere senza difficoltà che si tratta di un vantaggio concesso al lavoratore in base alla sua qualità obiettiva di lavoratore. Se il richiedente non fosse stato a determinate condizioni un lavoratore, non vi sarebbe alcuna ragione per la concessione della prestazione. La situazione del lavoratore residente nello Stato di prestazione dell'attività lavorativa e quella del frontaliero sono al riguardo obiettivamente identiche (42). Nei limiti in cui l'indennità è atta a compensare, quanto meno parzialmente, le conseguenze economiche nei confronti del lavoratore divenuto involontariamente disoccupato, essa è anche idonea ad agevolare la mobilità all'interno della Comunità. Il rischio economico di una disoccupazione incombente può senz'altro ostare all'accettazione di un'attività lavorativa in un altro Stato membro. Ogni misura, che possa essere idonea ad attenuare le conseguenze della disoccupazione, facilita quindi, a mio parere, la mobilità. Il fatto di sapere di non essere esposti, neppure in caso di disoccupazione, alla rovina economica può benissimo favorire la disponibilità ad intraprendere un'attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro.
52 La possibile limitazione dei fondi e quindi l'eventuale esclusione dalla prestazione non impongono a mio parere un diverso punto di vista. In primo luogo, nel passato l'esaurimento dei fondi di bilancio è sempre stato di natura puramente ipotetica. In secondo luogo, la Corte di giustizia ha addirittura qualificato come vantaggio sociale ai sensi della disposizione un vantaggio fondato su una decisione discrezionale (43). La fondata speranza di ottenere la prestazione nel caso del verificarsi dell'evento assicurato appare già un incentivo sufficiente a facilitare la mobilità. Nel caso di specie esiste addirittura - come già chiarito in precedenza - un diritto soggettivo. Si deve pertanto ritenere che il vantaggio connesso alla qualità obiettiva di lavoratore sia idoneo a facilitare la mobilità dei lavoratori.
53 La tesi del governo olandese secondo cui la partecipazione ai vantaggi sociali persegue solo lo scopo di favorire l'integrazione nello Stato di prestazione dell'attività lavorativa (44) e quindi potrebbe non essere concessa ad un frontaliero, che ha necessariamente la propria residenza in un altro Stato membro, è a mio parere un punto di vista unilaterale e riduttivo.
54 Si può ritenere che il «lavoratore migrante medio», che potrebbe essere chiamato anche il prototipo del lavoratore migrante, fisserà la propria residenza nello Stato in cui svolge la sua attività lavorativa. Facilitare la sua integrazione nel nuovo luogo di residenza contribuisce pertanto anche a facilitare la sua mobilità.
55 La struttura dei regolamenti nn. 1408/71 e 1612/68 testimonia dunque che il legislatore comunitario si basa su tale «tipo medio» di lavoratore migrante. Il frontaliero costituisce al riguardo un'eccezione, di cui il regolamento n. 1408/71 tiene espressamente conto (45). Il regolamento n. 1612/68 non prevede appunto specifiche disposizioni derogatorie di tal genere per i frontalieri. Tuttavia si deve ritenere che il legislatore comunitario avesse presente il frontaliero all'atto dell'adozione del regolamento n. 1612/68. Nei «considerando» del regolamento il frontaliero (46) viene espressamente menzionato come beneficiario del regolamento.
56 Da ciò può solo trarsi, a mio parere, la conclusione che un lavoratore frontaliero deve beneficiare integralmente dei diritti che il regolamento n. 1612/68 concede ai lavoratori migranti. Ciò appare a mio modo di vedere anche appropriato, poiché un lavoratore frontaliero è indubbiamente anch'esso un lavoratore migrante che si sposta per instaurare un rapporto di lavoro in un altro Stato membro. Nei limiti in cui non vi è alcun motivo obiettivo per un suo trattamento particolare, come ad esempio nel regolamento n. 1408/71, debbono valere integralmente, per esso, i diritti riconosciuti dal diritto comunitario.
57 I timori del governo olandese e di quello francese, secondo cui con questa valutazione della posizione di un lavoratore frontaliero le prestazioni di assistenza sociale sarebbero esportabili, risultato che il regolamento n. 1408/71 esplicitamente (47), e il regolamento n. 1612/68 implicitamente, hanno cercato di impedire, sono a mio parere ingiustificati.
58 Il punto di collegamento per la concessione di un vantaggio sociale dev'essere il concreto rapporto di lavoro. Basandosi - nella definizione di vantaggi sociali - sulla qualità obiettiva di lavoratore e sul rapporto di lavoro, la Corte di giustizia tiene comunque sostanzialmente già conto di tale requisito. E' da escludere che in futuro ogni prestazione di assistenza sociale debba essere versata all'estero tramite l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. Le prestazioni classiche di assistenza sociale escludono proprio il collegamento alla qualità di lavoratore e al rapporto di lavoro.
59 Su questo sfondo va accertato se le condizioni per acquisire il diritto all'indennità comportino una discriminazione dissimulata in base alla cittadinanza.
60 Dal regime di indennizzo non risulta esplicitamente una condizione relativa alla residenza, ma essa viene in essere solo attraverso il combinato disposto dal regime di indennizzo e della Werkloosheidswet. Tale condizione relativa alla residenza è però assoluta. Si tratta di una condizione imprescindibile per un diritto soggettivo ai sensi della Werkloosheidswet, senza la quale non viene riconosciuta alcuna prestazione ai sensi del regime di indennizzo. A seguito di tale necessario collegamento è corretto ritenere che la condizione relativa alla residenza vada considerata come un presupposto per fruire della prestazione ai sensi del regime di indennizzo.
61 Dal canto suo, la condizione relativa alla residenza non determina alcuna differenziazione in base alla cittadinanza del richiedente. Secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, anche le discriminazioni dissimulate, che pervengono al medesimo risultato, sono però vietate (48). La condizione di avere la propria residenza nei Paesi Bassi può appunto avere tale effetto, poiché i cittadini olandesi soddisfano di norma più facilmente tale condizione (49), mentre i lavoratori migranti devono innanzi tutto procedere ad un trasferimento di residenza (50) o - come nel caso di un frontaliero - conservare la loro residenza all'estero.
62 La differenziazione operata a seconda della residenza del potenziale beneficiario della prestazione all'interno del paese o all'estero non va tuttavia considerata come una discriminazione vietata qualora essa sia imposta da motivi obiettivi. Nell'ambito della Werkloosheidswet la condizione può senz'altro avere la sua giustificazione e comportare risultati contrari al diritto comunitario solo attraverso il rinvio contenuto nel regime di indennizzo.
63 Quando il governo olandese sostiene che il riferimento alla Werkloosheidswet non riguarda in ultima analisi la residenza del lavoratore, ma l'esigenza che siano garantite determinate condizioni sostanziali relative alle modalità della risoluzione del rapporto di lavoro, motivi di questo genere debbono essere senz'altro considerati, a mio parere, come un intento giustificato.
64 Tuttavia, in quanto le condizioni siano concepite in modo da escludere dalla prestazione il richiedente prima che siano esaminate le circostanze pertinenti, la differenziazione è in ogni caso sproporzionata. E' infatti sufficiente, nel caso di un lavoratore frontaliero, esigere dall'interessato la prova che il suo rapporto di lavoro non è stato risolto da lui, ma dal suo datore di lavoro.
65 La condizione apposta ad un diritto in base alla Werkloosheidswet, che comporta l'esclusione dalla prestazione di indennità in mancanza di residenza nei Paesi Bassi, non va pertanto presa in considerazione nel caso di un lavoratore frontaliero.
66 La seconda questione pregiudiziale va pertanto risolta nel senso che una prestazione a norma del regime di indennizzo va considerata come un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. Al riguardo, la condizione secondo cui il lavoratore interessato deve avere la propria residenza nei Paesi Bassi va ritenuta una discriminazione in base alla cittadinanza, vietata a norma dell'art. 7 di tale regolamento.
C - Conclusioni
67 A conclusione delle considerazioni svolte in precedenza, propongo di risolvere le questioni pregiudiziali nei seguenti termini:
«1) Il regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, non si applica ad una prestazione, come quella prevista nella decisione relativa al regime di indennizzo dei lavoratori che si ritirano dall'agricoltura, che non dipende dalla durata del periodo di disoccupazione e che fa parte di un sistema di misure volto al miglioramento strutturale del settore agricolo, favorendo in particolare la cessazione parziale o totale delle aziende e il ritiro degli imprenditori.
2) Una prestazione a norma del regime di indennizzo va considerata come un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità. Al riguardo, la condizione secondo cui il lavoratore interessato deve avere la propria residenza nei Paesi Bassi va ritenuta una discriminazione in base alla cittadinanza, vietata a norma dell'art. 7 di tale regolamento».
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(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1971 n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 325, del 10 dicembre 1992, pag. 1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 1997, n. 1290 (GU L 176, pag. 1).
(2) - Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2, rettifica in GU L 295 del 7 dicembre 1968, pag. 12), modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) 27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1).
(3) - «Vergoedingsregeling voor uittreding van werknemers in de landbouw», decisione amministrativa n. 403 dello Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw (Fondo di sviluppo e di risanamento per l'agricoltura), Stcrt. del 1988, n. 114, con successive modifiche; in prosieguo: il «regime di indennizzo».
(4) - Per «imprenditore» va chiaramente inteso chi esercita quale lavoratore autonomo un'impresa (nota da me aggiunta).
(5) - Art. 4, lett. a) - e) della decisione.
(6) - Combinato disposto dell'art. 4, lett. f), e dell'art. 3 della decisione.
(7) - Sentenza 27 marzo 1985, causa 122/84 (Racc. pag. 1027).
(8) - Causa 261/83 (Racc. pag. 3199).
(9) - Ibidem, punto 13.
(10) - Citata alla nota 7.
(11) - Ibidem, punto 16.
(12) - V. art. 71, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1480/71.
(13) - Causa C-111/91 (Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-817).
(14) - Ibidem, punto 21.
(15) - Citata alla nota 7.
(16) - Il corsivo è mio.
(17) - Il compito del Fondo consiste principalmente nell'esecuzione di misure strutturali comunitarie, ma al riguardo l'indennità controversa va considerata come una misura di diritto nazionale.
(18) - Sentenza 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes (Racc. pag. I-4839), e sentenza nella causa C-111/91, citata alla nota 13.
(19) - Ai sensi della sentenza 2 agosto 1993, causa C-66/92, Acciardi (Racc. pag. I-4567, punto 17).
(20) - Sentenza 8 luglio 1992, causa C-102/91, Knoch (Racc. pag. I-4341, punto 44).
(21) - Sentenze nella causa C-111/91, citata alla nota 13, punto 28, e nella causa C-78/91, citata alla nota 18, punto 14.
(22) - Così, analogamente, le sentenze nelle cause C-111/91, citata alla nota 13, e C-78/91, citata alla nota 18.
(23) - V. sentenza nella causa C-111/91, citata alla nota 13, punto 29, con ulteriori riferimenti.
(24) - V. sentenze nella causa C-111/91, citata alla nota 13, punto 30, e C-78/91, citata alla nota 18, punto 15 e ss.
(25) - V. art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71. Tale nozione dev'essere sostanzialmente interpretata in senso estensivo (v. sentenza 9 luglio 1987, cause riunite 82/86 e 103/86, Laborero e Sabato, Racc. pag. 3401, punto 23 e ss.).
(26) - "Beleidsregeling".
(27) - Tale interpretazione è conforme alla definizione del termine «legislazioni» di cui all'art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71, secondo cui con tale nozione debbono essere intesi in ogni Stato membro «le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale» (il corsivo è mio).
(28) - GU L 106, pag. 28.
(29) - GU L 121, pag. 36.
(30) - L'art. 10 bis del regolamento contiene tuttavia, per le prestazioni speciali a carattere non contributivo in denaro, un rinvio alla competenza dello Stato membro di residenza in base alla legislazione di tale Stato.
(31) - V. sentenza nella causa C-66/92, citata alla nota 19.
(32) - Sentenza 15 dicembre 1976, causa 39/76 (Racc. pag. 1901).
(33) - Art. 5, lett. a), della decisione relativa al regime di indennizzo.
(34) - Art. 7, n. 2, della decisione relativa al regime di indennizzo.
(35) - Sentenza 12 giugno 1986, causa 1/85, Miethe (Racc. pag.1837, punto 9).
(36) - Ibidem, punto 19.
(37) - V. sentenza nella causa C-122/84, citata alla nota 7.
(38) - Sentenza citata alla nota 13, punto 21.
(39) - V. sentenze 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu (Racc. pag. 153); 17 novembre 1992, causa C-279/89, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-5785), e sentenza nella causa C-111/91, citata alla nota 13.
(40) - Sentenze 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair (Racc. pag. 3161); 13 dicembre 1972, causa 44/72, Marsman (Racc. pag. 1243), e 14 gennaio 1982, causa 65/81, Reina (Racc. pag. 33).
(41) - Sentenza nella causa 65/81 (citata alla nota precedente), punto 12; sentenze 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx (Racc. pag. 973, punto 20); 6 giugno 1985, causa 157/84, Frascogna (Racc. pag. 1739, punto 20); 21 giugno 1988, causa 39/86 (citata alla nota precedente), punto 21, e 27 maggio 1993, causa C-310/91, Schmid (Racc. pag. I-3011, punto 18).
(42) - V. sentenza 11 agosto 1995, causa C-80/94, Wielockx (Racc. pag. I-2493, punto 20).
(43) - V. sentenza nella causa 65/81, citata alla nota 40.
(44) - Sentenza 26 febbraio 1992, causa C-3/90, Bernini (Racc. pag. I-1071).
(45) - V., ad esempio, art. 71 del regolamento n. 1408/71.
(46) - Nella versione tedesca del relativo (quarto) «considerando» si parla di «Grenzarbeitnehmer» (lavoratore frontaliero); può però trattarsi solo del «Grenzgänger» (frontaliero) quale espressamente menzionato nel regolamento n. 1408/71 (art. 1, lett.b). Il diritto alla libera circolazione quale diritto fondamentale del lavoratore ai sensi del quarto considerando spetta pertanto anche al «Grenzarbeitnehmer».
(47) - V. artt. 4, n. 4, e 10 bis del regolamento n. 1408/71.
(48) - V. sentenza nella causa 152/73 (citata alla nota 39), punto 11; nello stesso senso anche sentenza 8 maggio 1990, causa C-175/88, Biehl (Racc. pag. I-1779, punto 13).
(49) - V. sentenza nella causa C-111/91 (citata alla nota 13), punto 10.
(50) - V., al riguardo, sentenza nella causa C-279/89 (citata alla nota 39), punto 42.
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