Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. I presenti procedimenti riguardano la questione della legittimità della fissazione annuale del volume di catture per le acciughe in determinate zone di pesca, le cosiddette zone CIEM (CIEM = Consiglio Internazionale per l'Esplorazione del Mare), stabilita dal Consiglio mediante sei regolamenti per gli anni dal 1996 al 2001. In particolare, si tratta della compatibilità dei detti regolamenti con il principio della stabilità relativa. A norma di tale principio, occorre tenere in considerazione non solo gli stock della specie ittica considerata, ma anche le esigenze delle zone la cui popolazione dipende in misura consistente dalla pesca e dalle industrie connesse.
2. I sei regolamenti autorizzano il Portogallo e la Francia ad effettuare uno scambio delle possibilità di pesca delle acciughe nel senso che una parte del contingente di pesca originariamente assegnato al Portogallo per la zona CIEM IX, X, COPACE 34.1.1 - tale zona è situata ad ovest e a sudovest della penisola iberica - viene ceduta alla Francia per la pesca in una zona confinante, la zona CIEM VIII, che riguarda il golfo di Biscaglia. Nella prima zona menzionata i contingenti di pesca sono ripartiti tra Spagna e Portogallo nella misura del 48% e 52%, nella seconda zona menzionata sono ripartiti tra Spagna e Francia nella misura del 90% e 10%.
3. Con sentenza 5 ottobre 1999, causa C-179/95, la Corte ha respinto il ricorso della Spagna contro la stessa normativa, relativa alla pesca delle acciughe nella zona CIEM VIII, per il 1995 . La Spagna sosteneva che lo scambio di contingenti per il 1995 aveva portato in definitiva ad un aumento illegittimo del volume di pesca nella zona VIII, in quanto minacciava la stabilità relativa. Se anche si fosse potuto procedere ad un aumento del volume di pesca della zona VIII e ciò fosse avvenuto secondo le regole, la Spagna avrebbe dovuto anch'essa ricevere, secondo la sua opinione, un volume di pesca più elevato, in quanto ad essa spettava una quota del 90% del volume di pesca di questa zona. Secondo la Spagna, non si sarebbe potuto aumentare il volume di pesca poichè nel caso delle acciughe di queste due zone, si sarebbe trattato di stock distinti e separati, circostanza questa riconosciuta anche dal fatto che erano stati fissati due volumi di pesca distinti e non un totale unitario.
4. Con lettera del 14 ottobre 1999, la Spagna ha dichiarato di considerare i procedimenti nelle presenti cause C-61/96, C-132/97, C-45/98 e C-27/99, relative alle normative per gli anni dal 1996 al 1999, solo parzialmente risolti dalla sentenza 5 ottobre 1999. Circa il motivo della violazione del principio della stabilità relativa, questa sentenza non deciderebbe infatti in via definitiva. Pertanto, sotto questo aspetto, i procedimenti sarebbero da proseguire. Ad essi si aggiungono i due ricorsi C-81/00 e C-22/01, relativi alla corrispondente normativa per gli anni 2000 e 2001, con i quali si riprende inoltre il motivo dell'inosservanza dell'obbligo di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse. Anche questo principio era già stato dibattuto nel procedimento C-179/95.
II - Contesto normativo e fatti
1. I tratti fondamentali della politica della pesca
5. La politica della Comunità nell'ambito del mantenimento e dello sfruttamento delle risorse ittiche si basa sulla fissazione annuale di «totali ammissibili di catture» (= TAC, dall'inglese «Total Allowable Catches» o dal francese «Totaux Admissibles des Captures»). Essa viene stabilita secondo specie di pesce e zone geografiche di pesca e sulla scorta di analisi scientifiche. I TAC vengono ripartiti in contingenti fra gli Stati membri.
6. Questa politica perpetua la tradizione nella gestione della pesca, quale esisteva al momento della definizione della politica comune della pesca da parte del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170 che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (in prosieguo: il «regolamento n. 170/83»). Il regolamento n. 170/83 è stato successivamente sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760 che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (in prosieguo: il «regolamento n. 3760/92»).
7. Il regolamento n. 3760/92 disciplina le questioni fondamentali dell'economia della pesca all'interno della Comunità. Esso stabilisce le seguenti misure, valevoli per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca: istituzione di zone in cui l'attività di pesca è vietata o soggetta a limitazioni, limitazione del tasso di sfruttamento, limitazione quantitativa delle catture, limitazione del tempo trascorso in mare tenendo conto, ove opportuno, della lontananza delle acque di pesca, determinazione del numero e del tipo dei pescherecci autorizzati a operare, definizione delle misure tecniche per gli attrezzi da pesca, con le relative modalità d'uso, determinazione delle dimensioni minime o del peso minimo degli esemplari che possono essere catturati, istituzione di incentivi - anche economici - al fine di promuovere una pesca più selettiva, ecc.
8. Questo regolamento si richiama ripetutamente al principio della stabilità relativa, oggetto principale del presente procedimento. Questo principio assicura agli Stati membri, per specie di pesce di più ampio mercato, una percentuale fissa delle possibilità di cattura , ma non quantità fisse di pesce .
9. Questo principio risale agli anni '70. In occasione dell'estensione delle zone economiche esclusive a 200 miglia marine, avvenuta a metà degli anni '70, e delle conseguente perdita da parte degli Stati membri delle possibilità di pesca davanti alle coste di Stati terzi, il 3 novembre 1976 il Consiglio ha adottato la «risoluzione dell'Aia». Nell'allegato VII della stessa veniva adottata una regolamentazione per la pesca costiera irlandese ed inglese, conosciuta come «preferenze dell'Aia». In quell'occasione, il Consiglio riconosceva che nella realizzazione della politica comune della pesca andavano tenute in considerazione anche le specifiche necessità vitali di altre regioni costiere economicamente svantaggiate, la cui popolazione locale dipendeva particolarmente dalla pesca e dalle industrie connesse . Attraverso la dichiarazione del Consiglio 30 maggio 1980 relativa alla politica comune della pesca , il principio della stabilità relativa ha fatto ingresso nel primo regolamento n. 170/83. I considerando dal quinto al settimo di quest'ultimo sono di identico tenore dei considerando dal dodicesimo al quattordicesimo del regolamento n. 3760/92 , applicabile alla fattispecie del presente procedimento .
10. I considerando dal dodicesimo al quattordicesimo del regolamento n. 3760/92 definiscono il principio della stabilità relativa nel seguente modo:
«(...) la conservazione e la gestione delle risorse deve contribuire a una maggiore stabilità delle attività di pesca e deve essere valutata sulla base di una ripartizione di riferimento che riflette gli orientamenti adottati dal Consiglio;
(...) inoltre la stabilità, vista la situazione biologica temporanea delle risorse, deve salvaguardare le particolari esigenze delle regioni in cui le popolazioni locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976, segnatamente all'allegato VII;
(...) pertanto, il concetto di relativa stabilità perseguita deve essere inteso in tal senso».
2. La fissazione dei volumi di cattura e dei contingenti
11. Sulla base dell'art. 11 del regolamento n. 170/83, è stato adottato il regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 172, che fissa per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale delle catture ammesse per il 1982 e la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse . Per la prima volta venivano qui assegnati determinati contingenti agli Stati membri per pesci di determinate specie e in zone geografiche determinate. La chiave di ripartizione utilizzata è stata successivamente impiegata senza venire modificata .
12. L'art. 161 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (in prosieguo: «Atto di adesione») ha accordato alla Spagna una quota del 90% (e alla Francia del 10%) del TAC per acciughe nella zona CIEM VIII. A norma dell'art. 162 dell'Atto di adesione, si doveva procedere ad una adattamento di questa disciplina prima del 31 dicembre 1993, secondo la procedura prevista dall'art. 43 del Trattato CEE. Questa doveva entrare in vigore il 1° gennaio 1996.
13. Tale adattamento è avvenuto mediante il regolamento (CE) del Consiglio 30 maggio 1994, n. 1275 relativo agli adattamenti del regime previsto ai capitoli «Pesca» dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo (in prosieguo: il «regolamento n. 1275/94»). A norma dell'art. 3, n. 1, di questo regolamento, il Consiglio adotta, conformemente agli artt. 4 e 8 del regolamento n. 3760/92, le misure che fissano le condizioni di accesso alle zone e alle risorse soggette a normative specifiche ai sensi dell'art. 161 dell'Atto di adesione. A norma del n. 2, a tale riguardo va rispettato il principio della stabilità relativa.
14. Il regolamento n. 3760/92 all'art. 4 prevede quanto segue:
«1. Al fine di assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile il Consiglio, deliberando, salvo diversa disposizione, secondo la procedura prevista all'articolo 43 del trattato, stabilisce misure comunitarie volte a definire le condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di esercizio delle attività di sfruttamento. Le misure sono elaborate sulla scorta delle analisi biologiche, socio-economiche e tecniche disponibili e, più particolarmente, delle relazioni elaborate dal comitato di cui all'articolo 16.
2. Tali disposizioni possono comprendere in particolare, per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, misure volte a:
a) istituire zone e aree protette in cui le attività di pesca sono vietate o limitate;
b) limitare i tassi di sfruttamento;
c) fissare limiti quantitativi per le catture;
d) limitare il tempo trascorso in mare tenendo conto, ove opportuno, della lontananza delle acque di pesca;
(...)».
L'art. 8 stabilisce:
«1. Conformemente all'articolo 4, il tasso di sfruttamento può essere regolato mediante la limitazione, per il periodo interessato, del volume delle catture autorizzate e, ove necessario, dello sforzo di pesca. Nei casi in cui una limitazione delle catture non risulti appropriata, il tasso di sfruttamento può essere regolato unicamente mediante la limitazione dello sforzo di pesca.
2. (...)
3. (...)
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione:
i) determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il totale ammissibile di catture e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca, se del caso su base pluriennale. Per la fissazione di detti totali si terrà conto degli obiettivi e strategie di gestione eventualmente definiti in conformità del paragrafo 3;
ii) ripartisce la possibilità di pesca tra gli Stati membri secondo criteri atti a garantire la stabilità relativa delle attività di pesca dei singoli Stati membri per ciascuno degli stock interessati; tuttavia, su richiesta degli Stati membri direttamente interessati, si può tener conto degli sviluppi registratisi dal 1983 in materia di minicontingenti e di scambi regolari di contingenti, nel rispetto dell'equilibrio globale delle ripartizioni;
iii) (...);
iv) (...);
v) (...)».
3. La normativa dello scambio di contingenti
15. L'art. 9, n. 1, del regolamento n. 3760/92 stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri possono scambiare la totalità o una parte delle disponibilità di pesca loro assegnate previa notifica alla Commissione».
16. Conformemente all'art. 3 del regolamento n. 1275/94, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 27 marzo 1995, n. 685, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie . Tale regolamento menziona nei considerando dal primo al terzo i regolamenti n. 3760/92, n. 1275/94 e il principio della stabilità relativa.
17. L'art. 11, n. 1, del regolamento n. 685/95 prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri interessati, a norma delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3760/92, procedono allo scambio delle disponibilità di pesca loro assegnate alle condizioni di cui all'allegato IV, punto 1».
L'allegato IV, punto 1, così stabilisce:
«Misure riguardanti lo scambio di talune possibilità di pesca e la limitazione di talune catture autorizzate
1. Scambi di possibilità di pesca
1.1. Gli scambi tra la Francia e il Portogallo sono tacitamente rinnovabili per il periodo dal 1995 al 2002, fatta salva la possibilità per ciascuno Stato membro di modificarne i termini ogni anno al momento della fissazione dei TAC e dei contingenti.
Tali scambi riguardano i seguenti TAC:
i) un TAC comune di acciughe fissato per le zone CIEM VIII e IX: il Portogallo cede annualmente alla Francia l'80% delle sue possibilità di pesca, da pescare esclusivamente nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione della Francia;
ii) (...)».
18. Solo quattro giorni più tardi, ovvero il 31 marzo 1995, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 746, che modifica il regolamento (CE) n. 3362/94 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale . Con tale atto, per la prima volta il Portogallo veniva autorizzato a pescare nella zona CIEM VIII una parte determinata del contingente ad esso assegnato per la pesca delle acciughe nella zona CIEM IX.
4. Gli atti contestati nei presenti procedimenti
19. Nel procedimento C-179/95, la Spagna ha chiesto di accertare la legittimità dei regolamenti n. 746/95 e n. 685/95. Con sentenza 5 ottobre 1999, la Corte ha respinto il ricorso. I due regolamenti impugnati non costituirebbero infatti una violazione del principio della stabilità relativa e dell'obbligo di prevedere uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive .
20. Sulla base dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 3670/92 sono stati adottati anche i regolamenti contestati nei presenti procedimenti. Si tratta dei seguenti atti:
- regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3074 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (in prosieguo: il «regolamento n. 3074/95»),
- regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1996, n. 390 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (in prosieguo: il «regolamento n. 390/97»),
- regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 1997, n. 45/98 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (in prosieguo: il «regolamento n. 45/98»),
- regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1998, n. 48/1999 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (in prosieguo: il «regolamento n. 48/1999»),
- regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2742 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 (in prosieguo: il «regolamento n. 2742/1999»),
- regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 2000, n. 2848 che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (in prosieguo: il «regolamento n. 2848/2000»).
21. I regolamenti fissavano il totale ammissibile di catture per gli anni dal 1996 al 2001. L'allegato del regolamento n. 3074/95, l'allegato I dei regolamenti n. 390/97, n. 45/98 e n. 48/1999 nonché l'allegato I D dei regolamenti n. 2742/1999 e n. 2848/2000 riconoscevano un TAC distinto per le acciughe sia per la zona CIEM VIII che per la zona CIEM IX. Nella zona VIII, il 90% del TAC disponibile veniva assegnato sempre alla Spagna, mentre il restante 10% alla Francia. Nella zona IX, il 48% del TAC disponibile veniva assegnato sempre alla Spagna, mentre il 52% al Portogallo. Di questo 52%, a norma delle note rispettivamente (3) o (2) , potevano essere pescate nella zona CIEM VIII, soggetta alla sovranità o giurisdizione della Francia: negli anni dal 1996 al 1999 5 008 tonnellate , nel 2000 complessivamente 3 000 tonnellate e nel 2001 complessivamente l'80% di 5 220 tonnellate, quindi 4 176 tonnellate .
22. Per gli anni dal 1996 al 1999 è stato fissato un TAC precauzionale per entrambe le zone. Per gli anni 2000 e 2001 è stato fissato un TAC analitico per la zona CIEM VIII e un TAC precauzionale per la zona CIEM IX. A norma dell'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 6 maggio 1996, n. 847 che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti «si applicano TAC precauzionali agli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca (...); in caso contrario si applicano TAC analitici».
23. L'ammontare del TAC della zona CIEM VIII è sempre stato di 33 000 tonnellate. Tuttavia per l'anno 2000, sulla base di analisi scientifiche, è stato fissato dapprima un TAC nella misura di 16 000 tonnellate, che tuttavia è stato poi riportato a 33 000 tonnellate nel mese di giugno 2000 sulla base di nuove valutazioni scientifiche .
24. Nella zona CIEM IX, il TAC è stato fissato per gli anni dal 1996 al 1998 a 12 000 tonnellate, per il 1999 a 13 000 tonnellate e per gli anni 2000 e 2001 a 10 000 tonnellate.
III - Conclusioni delle parti
25. La Spagna chiede che la Corte voglia,
1)- nella causa C-61/96, annullare l'allegato del regolamento n. 3074/95, nella parte relativa all'acciuga,
- nella causa C-132/97, annullare l'allegato del regolamento n. 390/97, nella parte relativa all'acciuga,
- nella causa C-45/98, annullare l'allegato I del regolamento n. 45/98, nella parte relativa all'acciuga,
- nella causa C-27/99, annullare l'allegato I del regolamento n. 48/1999, nella parte relativa all'acciuga,
- nella causa C-81/00, annullare la nota (2), relativa allo stock «acciughe, zone: IX, X, COPACE 34.1.1» nell'allegato I D del regolamento n. 2742/1999,
- nella causa C-22/01, annullare la nota (2), relativa allo stock «acciughe, zone: IX, X, COPACE 34.1.1» (acque CE) nell'allegato I D del regolamento n. 2848/2000.
2) In tutti i procedimenti condannare il Consiglio alle spese.
26. Il Consiglio chiede che la Corte voglia,
1) dichiarare i ricorsi irricevibili;
2) in via subordinata, respingere i risorsi in quanto infondati;
3) nelle cause C-81/00 e C-22/01, confermare i principi alla base della sentenza della Corte 5 ottobre 1999, causa C-179/95, Spagna/Consiglio, e confermare altresì la legittimità dello scambio di contingenti tra Portogallo e Francia avvenuto nel 1995.
4) In tutte le cause, condannare la Spagna alle spese.
27. La Commissione, la quale è intervenuta a sostegno del Consiglio in tutte le cause ad eccezione della causa C-22/01, chiede che nelle cause C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99 e C-81/00 la Corte voglia,
1) dichiarare i ricorsi irricevibili;
2) in via subordinata, respingere i ricorsi in quanto infondati;
3) condannare la Spagna alle spese.
IV - Argomenti delle parti e valutazione
A - Sulla ricevibilità dei ricorsi
1) Argomenti delle parti
28. Il Consiglio ritiene che i ricorsi nelle cause C-61/96, C-132/97, C-45/98 e C-27/99 siano irricevibili. In udienza ha esteso questa eccezione anche alle cause C-81/00 e C-22/01, di cui non aveva contestato la ricevibilità nella fase scritta.
29. I ricorsi interesserebbero le stesse parti, sarebbero volti allo stesso scopo, nonché verrebbero addotti gli stessi motivi dedotti nella causa C-179/95. Queste cause sarebbero identiche alla causa C-179/95 nella misura in cui la disposizione relativa alla pesca dell'acciuga nella zona CIEM VIII degli allegati dei regolamenti impugnati è identica a quella del regolamento n. 746/95, ivi inclusa la controversa nota (3), la cui legittimità è stata dichiarata dalla Corte con sentenza 5 ottobre 1999. L'autorità di cosa giudicata della sentenza nella causa C-179/95 osterebbe dunque alla ricevibilità dei ricorsi. Le decisioni del Presidente della Corte 3 maggio 1996, 15 maggio 1997, 16 marzo 1998 e 8 marzo 1999, con le quali i procedimenti C-61/96, C-132/97, C-45/98 e C-27/99 sono stati sospesi fino all'emanazione della sentenza nella causa C-179/95, varrebbero a confermare l'assunto che i procedimenti riguardano lo stesso oggetto.
30. Anche la Commissione sostiene l'irricevibilità di questi ricorsi. La Spagna contesta esclusivamente la fissazione annuale dei totali ammissibili di catture. Questi tuttavia costituirebbero soltanto una conferma dello scambio di contingenti fissato nel regolamento n. 685/95. La legittimità di tale scambio sarebbe stata confermata nella causa C-179/95. Secondo la Commissione, soltanto il regolamento n. 685/95 e il suo allegato IV, n. 1, punto 1.1., secondo comma, lett. i), seconda frase produrrebbero effetti giuridici vincolanti. Solo ed esclusivamente in questo contesto si sarebbe deciso in merito alla gestione comune degli stock d'acciughe nelle zone CIEM VIII e IX, nonché in merito alle modalità, all'ampiezza e alla durata dello scambio di contingenti tra Francia e Portogallo. I regolamenti successivi, che fissano annualmente i totali ammissibili di catture, si sarebbero limitati a confermare l'applicazione della gestione comune degli stock d'acciughe e dello scambio di contingenti e a calcolare in tonnellate le percentuali già stabilite con il regolamento n. 685/95. Le disposizioni impugnate preciserebbero la conseguenza logica del regolamento n. 685/95, senza introdurre nuovi elementi. La sentenza della causa C-179/95 avrebbe già deciso in via definitiva della legittimità di questo regolamento, in particolare della sua compatibilità con il principio della stabilità relativa.
31. Il governo spagnolo, al contrario, ritiene che i ricorsi siano ricevibili. E' sua opinione che la sentenza della causa C-179/95 non decida in via definitiva la questione della violazione del principio della stabilità relativa. Del resto, le cause riguarderebbero i regolamenti n. 3074/95, n. 390/97, n. 45/98, n. 48/1999, n. 2742/1999 e n. 2848/2000, che non sono stati oggetto del procedimento C-179/95. Se i presenti ricorsi venissero dichiarati irricevibili, verrebbe negato il sindacato giurisdizionale su un regime di legge con un ambito di applicazione determinato e limitato nel tempo, con la motivazione che è stata dichiarata la legittimità di una disposizione di contenuto analogo, ma di differente validità temporale. Dichiarare i ricorsi irricevibili costituirebbe inoltre per il governo ricorrente una violazione della sua posizione giuridica di ricorrente privilegiato. L'art. 230 CE porrebbe come unica condizione per la ricevibilità di un ricorso il rispetto del termine di presentazione.
2) Valutazione
32. Secondo la giurisprudenza costante, l'autorità di cosa giudicata di una sentenza si oppone alla ricevibilità di un ricorso solo qualora i due ricorsi interessino le stesse parti, siano volti allo stesso scopo e si fondino sugli stessi motivi .
33. Le cause C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 e C-22/01 interessano le stesse parti della causa C-179/95, ovvero la Spagna come ricorrente e il Consiglio come convenuto. I ricorsi si fondano sugli stessi motivi. In seguito alla rinuncia parziale alla domanda da parte della Spagna con lettera del 14 ottobre 1999, essi riguardano la compatibilità dei regolamenti impugnati con il principio della stabilità relativa. Il ricorso nella causa C-179/95 si fondava tra l'altro anche su questo motivo. Rimane in questione se e in che misura i ricorsi siano volti allo stesso scopo del ricorso nella causa C-179/95.
34. Ciascun ricorso impugna un regolamento differente, nonché ne richiede l'annullamento per la parte relativa alla pesca delle acciughe nella zona CIEM VIII. Ognuno di questi atti ha una validità temporale differente. Essi riguardano consecutivamente gli anni dal 1996 al 1999. Il ricorso nella causa C-179/95 riguardava un regolamento relativo al 1995. Poiché secondo la giurisprudenza costante l'oggetto di una controversia viene determinato principalmente dall'atto impugnato e poiché nei ricorsi in questione vengono impugnati atti differenti, ci sono buone ragioni per considerare tali ricorsi ricevibili.
35. Il Consiglio con la sua argomentazione va ancora oltre. Non soltanto esso si basa sull'atto impugnato, ma anche sul contenuto di questo atto. Esso ritiene i ricorsi irricevibili perché la normativa impugnata dei regolamenti n. 3074/95, n. 390/97, n. 45/98, n. 48/1999 e n. 2742/1999, relativa alla pesca delle acciughe nella zona CIEM VIII, sarebbe identica a quella del regolamento n. 746/95.
36. D'altra parte, è tuttavia da rilevare che il regolamento n. 48/1999 ha fissato per la zona CIEM IX un TAC nella misura di 13 000 tonnellate, quindi 1 000 tonnellate in più rispetto agli anni precedenti. Anche per gli anni 2000 e 2001 sono state previste cifre differenti rispetto al 1995. Il regolamento n. 2742/1999 ha fissato per la zona CIEM VIII un TAC di 16 000 tonnellate, che è stato aumentato a 33 000 tonnellate dal regolamento n. 1446/2000 . Per la prima volta si tratta di un TAC analitico, al quale la disciplina prevista dagli artt. 3 e 4 del regolamento (CE) del Consiglio 6 maggio 1996, n. 847 che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti è stata dichiarata non applicabile, mentre, al contrario, è stato dichiarato applicabile l'art. 5 di questo regolamento. Per la zona CIEM IX è stato fissato un TAC di 10 000 tonnellate, delle quali 5 220 spettanti al Portogallo. Di queste, 3 000 tonnellate, dunque meno dell'80%, potevano essere pescate nella zona CIEM VIII, soggetta alla sovranità della Francia. Anche in tal senso quindi si è in presenza di una normativa differente rispetto a quella degli anni precedenti. Il regolamento n. 2848/2000 ha fissato per la zona CIEM VIII nuovamente un TAC di 33 000 tonnellate, e nuovamente come TAC analitico. Per la zona CIEM IX sono state fissate 10 000 tonnellate, delle quali 5 220 spettanti al Portogallo. Per la prima volta è stato stabilito che l'80% di queste poteva essere pescato nella zona CIEM VIII, soggetta alla sovranità della Francia. Quindi, per la prima volta, si ha una percentuale corrispondente allo scambio di contingenti e non una valutazione in tonnellate. Come mostrano questi esempi, la concordanza per gli anni dal 1995 al 1999 è più che altro casuale.
37. La decisione sulla ricevibilità dei ricorsi non può dipendere dal fatto che, senza necessità giuridica, per gli anni dal 1996 al 1999 è stato previsto un regime identico a quello per il 1995. In tal senso, i regolamenti adottati per il 2000 e il 2001 dimostrano che si tratta ogni volta di una nuova disciplina, relativa ad un determinato periodo di tempo, che nel suo contenuto è indipendente dalla disciplina fissata per gli altri anni. Ciò depone a favore del fatto che i ricorsi siano volti a finalità differenti e che siano quindi da considerare ricevibili.
38. La Commissione rileva che lo scambio di contingenti fra il Portogallo e la Francia è già stato fissato con il regolamento n. 685/95. Questo regolamento stabilisce che tali scambi sono «tacitamente rinnovabili per il periodo dal 1995 al 2002». Si pone dunque la questione se in questo modo i regolamenti n. 746/95, n. 3074/95, n. 390/97, n. 45/98, n. 48/1999, n. 2742/1999 e n. 2848/2000 diventino normative identiche.
39. Un tale assunto risulta difficilmente conciliabile con il tenore del regolamento n. 685/95. A norma di questo regolamento infatti, la modifica delle condizioni per lo scambio di contingenti al momento della fissazione annuale del totale ammissibile di catture e dei contingenti rimane riservata alla Francia e al Portogallo. Il regolamento n. 685/95 sottopone espressamente lo scambio alla riserva della rinnovabilità annuale e dell'eventuale adattamento. In tal senso, questa disposizione parte dall'assunto che ogni anno seguirà una nuova normativa. Anche questo depone a favore della ricevibilità dei ricorsi.
40. Tuttavia, bisogna concordare con la Commissione che lo scambio dei contingenti sostanzialmente è già disciplinato dal regolamento n. 685/95. Per tale motivo, essa sostiene che i regolamenti impugnati n. 3074/95, n. 390/97, n. 45/98, n. 48/1999 e n. 2742/1999 si limiterebbero a confermare lo scambio di contingenti già previsto nel regolamento n. 685/95, la cui legittimità è stata dichiarata con la sentenza nella causa C-179/95.
41. D'altra parte, va rilevato che la Spagna, con i ricorsi nelle cause C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 e C-22/01 non contesta più la legittimità del regolamento n. 685/95, contrariamente a quanto avveniva nella causa C-179/95. Conseguentemente, sotto tale profilo non esiste alcuna coincidenza o addirittura un'identità della finalità del ricorso.
42. L'argomento della Commissione si basa sull'assunto che ai regolamenti impugnati n. 3074/95, n. 390/97, n. 45/98, n. 48/1999 e n. 2742/1999 non sia da ascrivere alcun contenuto normativo autonomo. La Commissione ritiene che, per quanto riguarda la gestione comune degli stock d'acciughe e lo scambio di contingenti, essi siano atti confermativi del regolamento n. 685/95.
43. A ciò di deve tuttavia obiettare che il regolamento n. 685/95 non prevede una disciplina completa. Al contrario, esso necessita di essere completato. Da una parte esso attribuisce alla Francia e al Portogallo solo la facoltà di rinnovare lo scambio dei contingenti. Esso né prevede uno scambio né regola la questione se il rinnovo autorizzato abbia luogo o meno. Questi due punti rimangono riservati ad altre normative. Lo scambio di contingenti tra Francia e Portogallo, oggetto della presente controversia, si basa su un accordo concluso nell'ambito della seduta del Consiglio del 22 dicembre 1994. Ciò si evince dal terzo e quarto considerando del regolamento n. 746/95. Il «rinnovo» di questo scambio, autorizzato dal regolamento n. 685/95, è stato conseguito per il 1995 mediante l'allegato I del regolamento n. 746/95. Sotto la specie «acciuga» per la zona IX, X COPACE 34.1.1 è stata accolta la controversa annotazione (3), a norma della quale fino a 5 008 tonnellate delle 6 260 tonnellate del TAC precauzionale di questa zona spettanti al Portogallo possono essere pescate nelle acque della zona CIEM VIII, soggetta alla sovranità o giurisdizione della Francia. Il regime previsto dal regolamento n. 685/95 è d'altronde incompleto anche nella misura in cui subordina lo scambio di contingenti in questione alla condizione sospensiva che per le zone CIEM VIII e IX venga fissato un TAC comune per le acciughe («un TAC comune di acciughe fissato per le zone CIEM VIII e IX»). Da ciò consegue che neanche la gestione comune degli stock d'acciughe nelle zone CIEM VIII e IX viene disciplinata completamente dal regolamento n. 685/95. Pertanto, anche su questo punto si rimanda ad altra normativa.
44. Alla luce dell'incompletezza del regime previsto dal regolamento n. 685/95, i regolamenti n. 3074/95, n. 390/97, n. 45/98, n. 48/1999, n. 2742/1999 e n. 2848/2000 acquistano a più riguardi un contenuto normativo. Essi stabiliscono l'entità del TAC per la zona CIEM e per la specie di pesce di volta in volta considerata, nonché la loro ripartizione in contingenti tra gli Stati membri. Inoltre contengono la disposizione impugnata dalla Spagna, per la quale una determinata parte del totale di catture spettante al Portogallo nella zona CIEM IX può essere pescata nelle acque della zona CIEM VIII, soggetta alla sovranità o giurisdizione della Francia. Se poi in ciò sia possibile vedere la fissazione di un TAC comune di acciughe per le zone CIEM VIII e IX, attraverso la quale si sia quindi verificata la condizione posta dal regolamento n. 685/95, è questo un interrogativo che riguarda la fondatezza dei ricorsi. Per l'esame della ricevibilità è sufficiente determinare che questa è la fattispecie che la Spagna contesta con i suoi diversi ricorsi. Essa viene disciplinata nuovamente ogni anno mediante la fissazione dei TAC corrispondenti e mediante l'attribuzione al Portogallo della facoltà di pescare nella zona VIII una quantità determinata di quella ad esso spettante per la zona IX.
45. Questi regolamenti annuali non disciplinano espressamente lo scambio di contingenti. Tuttavia la ricorrenza annuale della disposizione potrebbe costituire una prova del rinnovo tacito dello scambio di contingenti, di cui parla il regolamento n. 685/95.
46. Soltanto insieme a queste concretizzazioni annuali la disciplina dell'allegato IV del regolamento n. 685/95 raggiunge completezza di contenuto. Anche questo depone a favore della ricevibilità dei ricorsi.
47. Le considerazioni precedenti pongono l'ulteriore questione della misura in cui sia da tenere conto del rapporto, sopra illustrato, tra il regime previsto dai regolamenti n. 3074/95, n. 390/97, n. 45/98, n. 48/1999, n. 2742/1999 e n. 2848/2000 e quello del regolamento n. 685/95. Secondo la giurisprudenza, infatti, l'autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto o di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale . Pertanto, bisogna considerare che la sentenza della causa C-179/95 ha già deciso con autorità di cosa giudicata della compatibilità del regolamento n. 685/95 con il diritto comunitario.
48. Tuttavia, nei presenti procedimenti, la Spagna non impugna più il regolamento n. 685/95, come invece faceva nel procedimento della causa C-179/95. Per tale motivo, l'autorità di cosa giudicata della sentenza nella causa C-179/95 non osta alla ricevibilità dei ricorsi nei presenti procedimenti. Tale sentenza va comunque tenuta in conto ai fini dell'esame della fondatezza di questi ricorsi, nei limiti in cui sia posto in questione il contenuto del regolamento n. 685/95.
49. In conclusione, si deve constatare che, per quanto riguarda la loro finalità, i ricorsi delle cause C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 e C-22/01 non sono uguali al ricorso della causa C-179/95. Alla loro ricevibilità non osta pertanto l'autorità di cosa giudicata della sentenza della causa C-179/95.
B - Sulla fondatezza dei ricorsi
1) Sull'osservanza del principio della stabilità relativa
50. Nell'ambito dell'esame della fondatezza dei ricorsi occorre in primo luogo affrontare il motivo relativo alla violazione del principio della stabilità relativa, che viene fatto valere in tutti i procedimenti.
a) Argomenti delle parti
51. La Spagna sostiene che i regolamenti impugnati in definitiva attribuiscono al Portogallo nella zona CIEM VIII un contingente di acciughe «scambiabile», nonostante il Portogallo non abbia mai posseduto contingenti in quella zona. Ciò costituirebbe una violazione del principio della stabilità relativa, in base al quale il Consiglio, in occasione della ripartizione dei contingenti di pesca nella zona CIEM VIII, avrebbe avuto l'obbligo di mantenere la percentuale stabilita per la Spagna e la Francia, tra le quali da sempre è stato ripartito lo stock di acciughe nella zona CIEM VIII, il che vuol dire che si sarebbe dovuto assegnare il 90% del TAC alla Spagna e il 10% alla Francia.
52. Il Consiglio sostiene che il principio della stabilità relativa non è stato violato. Esso sottolinea che esisterebbero anche altri casi nei quali si autorizzano gli Stati membri a pescare determinati contingenti in zone adiacenti, diverse da quelle loro assegnate, al fine di garantire un migliore sfruttamento dei contingenti. Inoltre, tali scambi riguarderebbero stock di pesce biologicamente differenti e la loro legittimità non sarebbe mai stata posta in questione. La stessa Spagna si gioverebbe di questa possibilità per le specie di pesce «rombo giallo» e «melù» tra le zone VI e VII.
53. Il Consiglio conferma che nel caso delle acciughe nelle zone CIEM VIII e IX si tratta di stock di pesce biologicamente differenti l'uno dall'altro. Tuttavia, esso ritiene in realtà che la fissazione di due TAC, effettivamente avvenuta, non era necessaria, in quanto i due stock di pesce non sono minacciati e per gli anni dal 1996 al 1999 erano stati fissati TAC esclusivamente precauzionali. Giuridicamente nulla si opporrebbe ad una gestione comune di questi due TAC. Esclusivamente a causa della disposizione dell'art. 161 sarebbero stati fissati due TAC distinti per le zone CIEM VIII e IX.
54. Con la fissazione di un TAC distinto per la zona CIEM VIII e l'assegnazione alla Spagna del 90% di questo TAC, il Consiglio avrebbe rispettato la disposizione dell'art. 161 dell'Atto di adesione e il principio della stabilità relativa. Permettendo al Portogallo di pescare nella zona CIEM VIII una parte del contingente ad esso spettante per la zona CIEM IX, nonché di scambiarlo con la Francia, esso avrebbe soltanto fatto uso del suo potere discrezionale, allo scopo di realizzare l'obiettivo dell'integrazione della Spagna e del Portogallo nella politica comune di pesca.
55. Il Consiglio fa inoltre presente che, a norma dell'art. 8, quarto comma, ii), del regolamento n. 3760/92, il principio della stabilità relativa ammette ampie possibilità di modifica dei volumi di cattura, in particolare anche attraverso lo scambio di contingenti, come già avviene dal 1983. Il Consiglio, nel caso del trasferimento di contingente del Portogallo, ritiene realizzata la condizione di una ripartizione globalmente equilibrata. A tal riguardo, esso fa riferimento alla somma dei volumi di cattura ripartiti tra le zone CIEM VIII e IX.
56. Anche la Commissione ritiene che il principio della stabilità relativa non sia stato violato. I due TAC delle zone CIEM VIII e IX sarebbero stati gestiti congiuntamente. In tal modo tuttavia, non avrebbe luogo alcuna modifica della ripartizione dei contingenti degli Stati membri interessati, cioè Spagna, Portogallo e Francia. Anche la Commissione adotta qui una visione d'insieme dei contingenti ripartiti fra le due zone.
57. Lo scambio di contingenti contestato dalla Spagna verrebbe espressamente autorizzato dalle disposizioni degli artt. 8 e 9 del regolamento n. 3760/92. Mediante la gestione comune dei due TAC si garantirebbe anche l'equilibrio globale delle ripartizioni.
58. Infine, la Commissione vede nell'adozione del regolamento n. 685/95 una deroga al principio della stabilità relativa. In questo caso il Consiglio avrebbe fatto uso del suo ampio potere discrezionale, ad esso spettante in ordine alle decisioni nell'ambito della politica agricola.
b) Valutazione
59. Questo motivo pone la questione se l'autorizzazione del Portogallo a pescare nella zona CIEM VIII una parte del contingente ad esso spettante per la zona IX, prevista dai regolamenti n. 3074/95, n. 390/97, n. 45/98, n. 48/1999, n. 2742/1999 e n. 2848/2000, costituisca una violazione del principio della stabilità relativa.
60. Il principio della stabilità relativa assicura agli Stati membri per specie di pesce di più ampio mercato una percentuale fissa delle possibilità di cattura . Questa si riferisce a pesci di una determinata specie che si trovano in una determinata zona geografica . Come già illustrato nell'ambito dell'esposizione del contesto normativo, questo principio risale all'allegato VII della «risoluzione dell'Aia» del 3 novembre 1976. Attraverso la dichiarazione del Consiglio 30 maggio 1980 sulla politica comune di pesca , il principio della stabilità relativa ha fatto ingresso nel regolamento n. 170/83 e infine nel regolamento n. 3760/92 .
61. Dalla definizione dei considerando dal dodicesimo al quattordicesimo del regolamento n. 3760/92 appare chiaro che la ripartizione delle possibilità di cattura nell'ambito della politica comune della pesca si basa su tre criteri: sul volume dell'attività tradizionale di cattura, sulle esigenze particolari delle zone la cui popolazione dipende in misura consistente dalla pesca e dalle industrie connesse, nonché soprattutto sulla situazione biologica degli stock interessati.
62. La stabilità è relativa in quanto essa accorda soltanto il diritto ad una percentuale dei TAC disponibili, ma nessun diritto ad un volume di catture determinato . Quest'ultima è, al contrario, piuttosto variabile. Ciò deriva già dalla necessità di tenere conto della situazione biologica dello stock di volta in volta considerato. Essa non permette sempre gli stessi volumi di catture. Essa inoltre dipende dalla quota del totale ammissibile di catture spettante alla Comunità. Solo questa quota, che viene in parte stabilita nell'ambito di organizzazioni internazionali, viene poi assegnata agli Stati membri sotto forma di contingenti.
63. Nei presenti procedimenti, la Spagna non reclama un determinato quantitativo di acciughe, che essa vorrebbe pescare nella zona CIEM VIII, come sostiene il Consiglio. Piuttosto, interessa alla Spagna la sua quota nel volume di acciughe di cui è autorizzata la pesca nella zona CIEM VIII.
64. Con l'Atto di adesione del 1985, alla Spagna per la zona CIEM VIII è stata riconosciuta per le acciughe una quota del 90%, mentre alla Francia una quota del 10%. A norma dei regolamenti n. 1275/94 e n. 685/95, tali quote vanno tenute in considerazione in occasione della ripartizione annuale dei contingenti, secondo la procedura prevista dall'art. 8 del regolamento n. 3760/92. I contingenti assegnati agli Stati membri vengono in tale occasione espressi in tonnellate.
65. Nell'ambito dei presenti procedimenti occorre ora esaminare se nei regolamenti n. 3074/95, n. 390/97, n. 45/98, n. 48/1999, n. 2742/1999 e n. 2848/2000 questa ripartizione percentuale venga rispettata o se invece non venga violata in quanto le note rispettivamente (3) o (2) permettono al Portogallo di pescare nella zona CIEM VIII una parte del contigente ad esso spettante per la zona CIEM IX. Ciò si verificherebbe qualora la normativa comportasse per la Spagna il mancato ottenimento del 90% del totale ammissibile di catture di acciughe per la zona CIEM VIII, senza che questa modifica venga giustificata da uno scambio di contingenti autorizzato dall'art. 8, n. 4, e dall'art. 9 del regolamento n. 3760/92.
66. Contro l'assunto della violazione del principio della stabilità relativa depone in primo luogo il fatto che tale principio non garantisce alcun volume di catture assoluto, ma solo una corrispondente quota di questo. Questa quota può venire modificata dallo scambio di contingenti, come è espressamente previsto nell'art. 9 del regolamento n. 3760/92. Un altro modo per influire sulla situazione è l'autorizzazione a trasferimenti di contingenti dalla zona in cui sono stati assegnati a zone adiacenti, come è stato accordato nel presente caso per la pesca di acciughe del Portogallo e come a partire dal regolamento n. 3074/95 è stato previsto anche per aringa, nasello, melù, sgombro e rombo giallo. Secondo quanto diposto dai considerando dei regolamenti, tali trasferimenti di contingenti sono avvenuti «in vista di un migliore sfruttamento dei contingenti» . Il trasferimento alla zona CIEM VIII del contingente assegnato al Portogallo per la zona CIEM IX non è quindi un caso isolato, come rileva giustamente il Consiglio. Questo trasferimento ha avuto luogo alla luce di uno scambio di contingenti concordato tra Portogallo e Francia, che è stato deciso nel mese di dicembre 1994 e documentato nell'allegato IV del regolamento n. 685/95.
67. Inoltre, contro la violazione del principio della stabilità relativa depone il fatto che la quota complessiva della Spagna nelle zone CIEM VIII e IX, in seguito all'autorizzazione al trasferimento di contingenti, complessivamente non ha subito alcuna diminuzione, né percentuale né quantitativa . Ciò è stato espressamente evidenziato dal Consiglio e dalla Commissione. Infine, è stato assegnato alla Spagna anche il 90% del totale ammissibile di catture della zona CIEM VIII .
68. Al contrario, depone a favore della sussistenza di una violazione del principio della stabilità relativa il fatto che l'autorizzazione al trasferimento dei contingenti ha aumentato il volume di cattura nella zona CIEM VIII per gli anni dal 1996 al 1999 da 33 000 tonnellate a 38 008 tonnellate, per l'anno 2000 a 36 000 tonnellate e per l'anno 2001 a 37 176 tonnellate. Se il diritto della Spagna al 90% del totale ammissibile di catture viene riferito al volume complessivo di catture consentite per le acciughe, così come risulta in seguito all'autorizzazione al trasferimento di contingenti nella zona CIEM VIII, bisogna allora constatare che alla Spagna non è stato assegnato il 90% di questo totale.
69. La risposta alla questione qui sollevata dipende quindi dalla scelta del punto di riferimento al quale si rapporta il 90% da accordare alla Spagna. Se lo si riferisce al volume di catture autorizzato, comprensivo del trasferimento dei contingenti, allora i diritti della Spagna sono stati violati. Se invece lo si riferisce al TAC assegnato per la zona CIEM VIII, allora il diritto della Spagna al 90% di questo totale è rispettato. Ugualmente è rispettato se si dà per assunto un TAC comune per le zone VIII e IX o almeno una gestione comune dei due TAC fissati per queste due zone, come propongono il Consiglio e la Commissione.
70. Ciò porta a porsi la questione se sia possibile vedere nell'autorizzazione a favore del Portogallo a cedere il contingente, come prevista nelle controverse note rispettivamente (3) o (2), la fissazione di un TAC comune per la pesca delle acciughe nelle zone CIEM VIII e IX o almeno una gestione comune di questi TAC. A favore di un'interpretazione in tal senso depone il fatto che si tratta di due zone adiacenti. Una tale interpretazione dell'autorizzazione rispetterebbe anche i diritti della Spagna, la quale, come già esposto, non sopporta alcun pregiudizio, se i suoi contingenti nelle zone CIEM VIII e IX vengono considerati complessivamente. Inoltre, vien fatto rilevare che l'art. 11, in combinato disposto con l'allegato IV, n. 1.1, i) del regolamento n. 685/95, subordina espressamente lo scambio di contingenti in questione alla condizione che per le zone CIEM VIII e IX venga fissato un TAC comune per le acciughe.
71. Tuttavia, a tale tipo di interpretazione dell'autorizzazione allo scambio di contingenti osta il fatto che nei regolamenti impugnati sono stati previsti sempre due TAC distinti per le zone CIEM VIII e IX. Ciò è giustamente sottolineato dal governo spagnolo. Se si volesse dare per assunto un TAC comune per queste zone, sarebbe allora ovvio fissare anche un unico TAC. Come però lo stesso Consiglio ricorda, esso era giuridicamente impedito a procedere in tal senso dall'art. 161 dell'Atto di adesione.
72. Tale lacuna non può essere superata neanche mediante l'assunto di una gestione comune dei due TAC. Determinante per decidere della questione qui sollevata, infatti, è che l'assunto secondo il quale l'autorizzazione allo scambio dei contingenti comporterebbe la fissazione di un TAC comune o una gestione comune dei due TAC, è in contraddizione con i criteri sui quali si basa la fissazione dei TAC. Secondo il tredicesimo considerando del regolamento n. 3760/92, occorre salvaguardare la situazione biologica delle specie considerate e le particolari esigenze delle regioni le cui popolazioni sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse. E' pacifico che nel caso degli stock di acciughe nelle zone CIEM VIII e IX si tratta di due risorse biologicamente differenti l'una dall'altra. Già tale considerazione non permette di accogliere l'assunto di un TAC comune o di una gestione comune dei due TAC, perché privo di una base scientifica comune.
73. Similmente, non convince l'argomento del Consiglio secondo il quale nella specie si tratta esclusivamente di TAC precauzionali. Per gli anni 2000 e 2001 sono stati fissati per la zona CIEM VIII TAC analitici, mentre per la zona CIEM IX ancora TAC precauzionali. Ciò mette in evidenza la differenza biologica delle due risorse e l'impossibilità di una gestione comune. Altrimenti, ci si porrebbe in contrasto con l'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3760/92, a norma del quale la gestione delle risorse ittiche avviene tra l'altro sulla scorta delle analisi e relazioni biologiche disponibili.
74. Inoltre, se si aumenta il totale ammesso di catture, senza aumentare contemporaneamente la quota spettante alla Spagna, non verrebbero sufficientemente salvaguardate le esigenze della popolazione spagnola che vive della pesca delle acciughe nella zona CIEM VIII. Questa perdita non può trovare compensazione semplicemente nel «guadagno» della popolazione spagnola che vive della pesca delle acciughe nella zona CIEM IX, la quale si trova davanti alle coste della Galizia e del Portogallo e che conseguentemente al trasferimento di contingente viene meno sfruttata. Per tale motivo, non è possibile ravvisare nell'autorizzazione al trasferimento di contingenti la fissazione di un TAC comune per le zone CIEM VIII e IX, né la gestione comune dei due TAC.
75. Se quindi l'attribuzione al Portogallo della facoltà di pescare nella zona CIEM VIII una parte del contingente ad esso assegnato per la zona CIEM IX viola sostanzialmente il principio della stabilità relativa, rimane da stabilire se non si tratti di una deroga a questo principio, ammessa dall'art. 8, n. 4, ii), seconda frase. A norma di tale disposizione, in occasione della ripartizione dei contingenti, si può «su richiesta degli Stati membri direttamente interessati, (...) tener conto degli sviluppi registratisi dal 1983 in materia di minicontingenti e di scambi regolari di contingenti, nel rispetto dell'equilibrio globale delle ripartizioni; (...)».
76. Se le zone CIEM VIII e IX vengono considerate insieme, come propongono il Consiglio e la Commissione, allora si deve constatare che il trasferimento del contingente del Portogallo non arreca pregiudizio alla quota complessiva della Spagna per la pesca delle acciughe. Sotto questo profilo si potrebbe sostenere che la normativa tiene conto dell'equilibrio globale delle ripartizioni.
77. Tuttavia, l'applicazione della disposizione citata al paragrafo 75 è già da escludere per il fatto che la Spagna non concorda con il trasferimento del contingente e tanto meno lo richiede ai sensi di questa norma. Una richiesta solo da parte del Portogallo e della Francia, che si potrebbe vedere nello scambio di contingenti concordato, non dovrebbe tuttavia essere sufficiente. Ciò in quanto lo scambio di contingenti, come sopra esposto, riguarda anche la Spagna nei limiti in cui il totale complessivo che è possibile pescare nella zona CIEM VIII viene ad essere modificato, senza che la Spagna possa influenzare questa decisione. In questo modo, tuttavia, vengono lesi i suoi diritti discendenti dall'art. 161 del trattato di adesione, come riconosciuti dai regolamenti n. 1275/94 e n. 685/95 e dai regolamenti adottati sulla base dell'art. 8 del regolamento n. 3760/92. La Spagna potrebbe dunque essere considerata come uno «Stato membro interessato» ai sensi dell'art. 8, n. 4, ii), seconda frase del regolamento n. 3760/92. Mancano pertanto già i requisiti formali per l'applicazione di questa norma.
78. Inoltre, neanche i requisiti sostanziali sembrano essere soddisfatti. La normativa riguarda la ripartizione dei contingenti nell'ambito del totale ammissibile di catture. I contingenti tuttavia, proprio in base alle normative impugnate, non sono stati modificati. Ciò viene evidenziato espressamente dal Consiglio e dalla Commissione. Al Portogallo non è stato assegnato alcun contingente nella zona CIEM VIII. Gli è stato soltanto permesso di pescare nella zona CIEM VIII una parte del contingente ad esso spettante per la zona CIEM IX. Si tratta esclusivamente di un trasferimento di contingente e non dell'introduzione di un contingente a favore del Portogallo nella zona CIEM VIII. Per tale motivo, la normativa prevista dalle note rispettivamente (3) o (2) dei regolamenti impugnati non può essere considerata una deroga al principio della stabilità relativa e alla ripartizione di contingenti avvenuta in base a questo principio, ai sensi dell'art 8, n. 4, ii), del regolamento n. 3760/92. In conclusione, resta valida la constatazione che queste normative violano il principio della stabilità relativa.
79. A tale constatazione non osta l'autorità di cosa giudicata della sentenza nella causa C-179/95. La sentenza riguarda i regolamenti n. 685/95 e n. 746/95. Come illustrato in occasione dell'esame della ricevibilità dei ricorsi, il regolamento n. 685/95 non disciplina in maniera completa il trasferimento di contingente in questione. Piuttosto, lo scambio di contingenti tra il Portogallo e la Francia ivi documentato nell'allegato IV dà per presupposto che esista un diritto del Portogallo alla pesca nella zona CIEM VIII. Tale diritto trova tuttavia il suo fondamento nelle controverse note rispettivamente (3) o (2) dei regolamenti n. 3074/95, n. 390/97, n. 45/98, n. 48/1999, n. 2742/1999 e n. 2848/2000, quindi in occasione della fissazione annuale dei TAC. Si tratta quindi di normative autonome, che non solo devono poter essere impugnate singolarmente, ma il cui riesame deve poter avvenire in maniera completa e non può essere escluso dall'autorità di cosa giudicata di sentenze relative a normative parallele, riguardanti un periodo di tempo diverso.
80. In conclusione, è possibile dunque stabilire che l'autorizzazione a favore del Portogallo a trasferire alla zona CIEM VIII il contingente ad esso spettante per la zona CIEM IX per la pesca delle acciughe viola il principio della stabilità relativa, in quanto comporta che alla Spagna non venga assegnato il 90% del volume ammissibile di catture per le acciughe nella zona CIEM VIII. Su questo punto i regolamenti impugnati sono pertanto da annullare.
2) Sull'osservanza del principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse
81. Il motivo dell'osservanza del principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse è stato fatto valere originariamente in tutti i ricorsi. Con lettera del 14 ottobe 1999 la Spagna ha rinunciato a questo motivo nelle cause C-61/96, C-132/97, C-45/98 e C-27/99, mentre lo ha rinnovato nelle cause C-81/00 e C-22/01. Esso sarà dunque oggetto della successiva analisi.
a) Argomenti delle parti
82. La Spagna ritiene che le disposizioni impugnate violino il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse, in quanto aumenterebbero il TAC, fissato per la zona CIEM VIII sulla scorta di analisi scientifiche, nella misura concessa al Portogallo per la pesca in questa zona. Ciò comporterebbe uno sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche, privo di qualsivoglia base scientifica. Ne risulterebbe minacciato lo stock di acciughe nella zona CIEM VIII, come dimostrerebbe la drastica limitazione del TAC per l'anno 2000 ad opera del regolamento n. 2742/1999. Affinchè alla Francia potessero legittimamente venire assegnate 4 600 tonnellate, il totale ammissibile di catture per questa zona avrebbe dovuto essere portato a 46 000 tonnellate. Ciò costituirebbe tuttavia uno sfruttamento eccessivo delle risorse. Per l'anno 2001 verrebbero ammesse alla pesca nella zona CIEM VIII complessivamente 37 176 tonnellate.
83. Il Consiglio replica di aver dimezzato il TAC per l'anno 2000 allorchè analisi scientifiche hanno indicato che lo stock di acciughe nella zona CIEM VIII avrebbe potuto subire un pregiudizio. Soltanto quando, in base a nuovi studi, è stato accertato il cessato pericolo per lo stock, il TAC è stato riportato al livello degli anni precedenti. Inoltre, il Consiglio fa riferimento alla sentenza nella causa C-179/95, con la quale la Corte ha stabilito che la Spagna non aveva addotto indicazioni sufficienti a dimostrare una violazione del principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse.
84. Anche la Commissione ritiene che la Spagna non abbia addotto indicazioni concrete a sostegno del fatto che lo stock di acciughe nella zona CIEM VIII possa subire un pregiudizio in conseguenza dei regolamenti impugnati. Inoltre, in presenza di segnali di calo dello stock di acciughe nella zona CIEM VIII, il Consiglio avrebbe immediatamente fissato un TAC meno elevato per l'anno 2000. Solo in presenza di nuove valutazioni che segnalavano il cessato pericolo per lo stock, il TAC sarebbe stato riportato al predecente livello. Inoltre, la Commissione fa riferimento all'ampio potere discrezionale spettante al Consiglio nell'ambito della politica agricola.
b) Valutazione
85. Il secondo considerando del regolamento n. 3760/92 contiene il riconoscimento della necessità di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche viventi. A norma dell'art. 2, n. 2, tale regolamento si prefigge di istituire un quadro per la conservazione e la protezione delle risorse. In particolare, a norma dell'art. 4, n. 1, di questo regolamento, la fissazione di misure comunitarie con condizioni per l'accesso alle acque e alle risorse e per l'esercizio di attività di utilizzo serve allo sfruttamento razionale, responsabile e su base sostenibile delle risorse. Tali misure vengono elaborate quindi sulla scorta delle analisi biologiche, socio-economiche e tecniche disponibili nonché delle relazioni del «Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca», istituito sulla base dell'art. 16 dello stesso regolamento.
86. Nelle cause C-81/00 e C-22/01, nelle quali la Spagna ha fatto valere questo motivo, non sono state tuttavia addotte indicazioni che permettano di concludere che il Consiglio, adottando le disposizioni impugnate, avrebbe violato il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse.
87. Nell'ambito della politica di pesca, il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale per la valutazione di situazioni economiche complesse. A questa categoria appartengono anche la fissazione dei TAC nonché le disposizioni ad essi connesse. Il sindacato giurisdizionale deve limitarsi agli eventuali vizi di errore manifesto, sviamento di potere o palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale .
88. Non esistono indizi di tale sviamento di potere. Come il Consiglio e la Commissione hanno esposto, il TAC per l'anno 2000 nella zona CIEM VIII è stato addirittura dimezzato, dopo che analisi avevano dimostrato che lo stock poteva subire un danno. Soltanto in seguito a relazioni più recenti che non confermavano lo stato di pericolo, il TAC è stato riportato al livello degli anni precedenti. Da ciò si evince chiaramente che il Consiglio ha deciso orientandosi secondo le analisi scientifiche disponibili. La Spagna non ha addotto alcunchè a dimostrazione dell'inesattezza di tali analisi o del fatto che il Consiglio si sia altrimenti basato su circostanze inesatte.
89. Anche l'autorizzazione, a favore del Portogallo, a pescare nella zona CIEM VIII una parte del contingente ad esso spettante per la zona CIEM IX, non configura uno sviamento di potere. La Spagna non ha adotto alcuna circostanza, in particolare non ha prodotto alcuna analisi scientifica a sostegno della tesi secondo cui questa autorizzazione avrebbe comportato un eccessivo sfruttamento della zona CIEM VIII. La rinnovata fissazione annuale di un TAC nella misura di 33 000 tonnellate per questa zona, che almeno per gli anni 2000 e 2001 era addirittura un TAC analitico e non semplicemente un TAC precauzionale come negli anni precedenti, non conferma l'assunto della Spagna. Essa indica piuttosto che il grado permesso di sfruttamento, comprensivo quindi del trasferimento di contingente concesso al Portogallo, non pregiudica lo stock. Questo secondo motivo va quindi respinto.
V - Sulle spese
90. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta la domanda. La Spagna ha concluso che il Consiglio sia condannato alle spese. Poiché il Consiglio risulta soccombente, va condannato alle spese. La Commissione sopporta le proprie spese ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.
VI - Conclusione
91. Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di decidere nei termini seguenti:
«1)a) nella causa C-61/96, l'allegato del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3074 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale, nella parte relativa all'acciuga, è annullato;
b) nella causa C-132/97, l'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1996, n. 390 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale, nella parte relativa all'acciuga, è annullato;
c) nella causa C-45/98, l'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 1997, n. 45 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale, nella parte relativa all'acciuga, è annullato;
d) nella causa C-27/99, l'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1998, n. 48 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale, nella parte relativa all'acciuga, è annullato;
e) nella causa C-81/00, la nota (2) relativa allo stock "acciughe, zone: IX, X, COPACE 34.1.1" dell'allegato I D del regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2742 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98, è annullata;
f) nella causa C-22/01, la nota (2) relativa allo stock "acciughe, zone: IX, X, COPACE 34.1.1" (acque CE) dell'allegato I D del regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 2000, n. 2848 che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, è annullata.
2) Il Consiglio è condannato alle spese. La Commissione sopporta le proprie spese».
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