Conclusioni dell avvocato generale
1 I cittadini di paesi terzi coniugati con lavoratori comunitari che non abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione ai sensi del Trattato CE godono degli stessi diritti dei coniugi di lavoratori comunitari che li hanno esercitati? L'attuale giurisprudenza della Corte in materia di discriminazione a contrario è ancora valida in una «Comunità incamminata sulla strada dell'Unione europea»? Sono queste in sostanza le questioni deferite da un giudice del lavoro tedesco in una controversia fra due lettrici di lingua straniera ed il loro datore di lavoro.
I - Fatti e procedimento
2 La signora Uecker, cittadina norvegese, lavora dal 1974, con varie qualifiche, come insegnante di norvegese soprattutto nella Repubblica federale di Germania. Il marito è un cittadino tedesco; nell'ordinanza di rinvio nulla fa ritenere che egli abbia lavorato fuori di detto Stato membro nel periodo di cui trattasi. Il 24 settembre 1990 la signora Uecker stipulava un contratto di lavoro con il Land Nordrhein-Westfalen quale lettrice di lingua straniera presso la facoltà di lingue nordiche dell'Università di Münster. Per vari motivi elencati nell'art. 4 del contratto, la durata del rapporto di lavoro era limitata fino al 30 settembre 1994. Basandosi sia sulla sentenza della Corte relativa alla causa Spotti (1) sia sull'art. 28 dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (in prosieguo: l'«accordo SEE») (2), la signora Uecker impugnava con successo la limitazione temporale del suo rapporto di lavoro nel procedimento dinanzi al locale giudice del lavoro, il quale nella sentenza si basava anche sull'art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (3) (in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68» o il «regolamento»). Il Land Nordrhein-Westfalen interponeva appello.
3 Con ordinanza 26 gennaio 1996, il Landesarbeitsgericht di Hamm ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se anche il coniuge - non cittadino di uno Stato membro - di un cittadino dello Stato membro nel quale entrambi i coniugi vivono e nel quale il coniuge in possesso della relativa cittadinanza esercita un'attività lavorativa possa far valere il diritto derivante dall'art. 11 del regolamento (CEE) 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):
Se questo diritto del coniuge non cittadino di uno Stato membro di "accedere a qualsiasi attività subordinata" su tutto il territorio dello Stato interessato comprenda la pretesa di essere trattato da un datore di lavoro nello Stato membro di cui trattasi, relativamente alle condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in relazione ai presupposti per l'efficace delimitazione nel tempo di un rapporto di lavoro, allo stesso modo in cui tale datore di lavoro dovrebbe trattare il coniuge cittadino dello Stato membro.
3) In caso di soluzione affermativa anche della questione sub 2):
Se il combinato disposto dell'art. 7, n. 1, del detto regolamento (CEE) n. 1612/68 e dell'art. 48, n. 2, del Trattato CEE attribuisca ad un lavoratore, in uno Stato membro di cui è cittadino, il diritto alla parità di trattamento riconosciuta ai lavoratori cittadini di un altro Stato membro e, perciò, una disposizione nazionale dichiarata inapplicabile dalla Corte di giustizia nei confronti di questi ultimi sia inapplicabile anche nei confronti dei cittadini dello Stato membro di cui trattasi e dei loro coniugi, che non siano cittadini di uno Stato membro».
4 La signora Jacquet, cittadina russa, dal 1988, con varie qualifiche, insegna il russo presso l'Università di Bochum; il marito è un cittadino tedesco, che, in base al fascicolo della causa principale, non ha lavorato nel periodo di cui trattasi fuori della Repubblica federale di Germania. Il 14 marzo 1994 la signora Jacquet stipulava un contratto di lavoro con il Land Nordrhein-Westfalen quale lettrice di russo presso l'Università di Bochum. A tenore dell'art. 1 del contratto, la durata di questo era limitata al 30 settembre 1996 «onde garantire l'esistenza di legami attuali con la situazione linguistica del paese di origine». Basandosi, fra l'altro, sull'art. 11 del regolamento n. 1612/68 e sull'art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (4), la signora Jacquet impugnava invano la limitazione temporale del suo rapporto di lavoro. Ella interponeva appello.
5 Con ordinanza 1_ marzo 1996 il Landesarbeitsgericht di Hamm ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali identiche a quelle da esso in precedenza deferite nella causa Uecker.
6 Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte la signora Uecker nella causa C-64/96, la signora Jacquet nella causa C-65/96 e la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania e la Commissione in entrambe le cause.
II - Normativa comunitaria
7 Il quinto `considerando' del regolamento n. 1612/68 esprime, fra l'altro, la necessità che «siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e la condizione di integrazione della famiglia nella società del paese ospitante».
8 L'art. 7, n. 1, dispone quanto segue:
«Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato».
9 L'art. 10, n. 1, prescrive quanto segue:
«Hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza:
a) il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico;
b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico».
10 L'art. 11 recita quanto segue:
«Il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno ["un altro" nel testo inglese] Stato membro un'attività subordinata o non subordinata hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata, su tutto il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro».
III - Presa di posizione
11 E' chiaro che, prima facie, la versione inglese dell'art. 11 del regolamento n. 1612/68 non ricomprenderebbe la situazione della signora Uecker o della signora Jacquet (in prosieguo, per comodità: le «lavoratrici»), in quanto fa espresso riferimento solo ai coniugi (e ai figli a carico) di «un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di un altro Stato membro un'attività subordinata o non subordinata» (il corsivo è mio), mentre nessuno dei coniugi delle lavoratrici sembra aver lavorato fuori della Germania. Tuttavia, il termine «altro» non figura nella versione tedesca di questa disposizione, sulla quale si è basato il giudice nazionale; in tale versione l'espressione di cui trattasi recita soltanto «nel territorio di uno Stato membro» («im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates»). La versione tedesca corrisponde a questo proposito a quella olandese («op het grondgebied van een Lid-Staat»), a quella francese («sur le territoire d'un État membre»), a quella italiana («sul territorio di uno Stato membro»), a quella greca («óôçí åðéêñÜôåéá åíüò êñÜôïõò ìÝëïõò») e a quella portoghese («no território de um Estado- membro»), mentre la versione inglese corrisponde a quella danese («på en anden medlemsstaats område»), a quella spagnola («en el territorio de otro Estado miembro»), a quella svedese («en annan medlemsstats territorium») e a quella finlandese («toisen jäsenvaltion alueella»).
12 La questione dell'interpretazione di questa disposizione non può essere risolta soltanto in base al suo tenore e, come ha dichiarato molto recentemente la Corte a proposito di tale contraddizione linguistica nella causa Merck e Beecham, si deve dunque tener conto «della struttura generale e della finalità della normativa di cui le disposizioni di cui trattasi fanno parte» (5). Sebbene possa risultare alquanto sorprendente che la contraddizione fra le varie versioni linguistiche di quest'importante disposizione non sia stata espressamente sollevata dinanzi alla Corte negli ultimi ventitré anni, la questione non pone grosse difficoltà.
13 Il Titolo III («Della famiglia dei lavoratori») della Parte prima («L'impiego e la famiglia dei lavoratori») del regolamento contiene tre articoli. L'art. 10, che istituisce un diritto di soggiorno per i familiari di un lavoratore comunitario «occupato sul territorio di un altro Stato membro», ivi compresi i familiari originari di un paese terzo, non sembra colpito dalle stesse anomalie linguistiche dell'art. 11. Lo stesso dicasi per l'art. 12, il quale del pari subordina all'occupazione attuale o passata nel territorio di un altro Stato membro il diritto che attribuisce ai figli di un lavoratore comunitario. Se è vero che l'art. 11 attribuisce un diritto di accesso al lavoro ai familiari di un lavoratore che esercita un'attività non subordinata, così come a quelli di un lavoratore subordinato, in ciascuna ipotesi sussiste il requisito essenziale secondo cui il cittadino comunitario deve lavorare o deve aver lavorato in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino.
14 Il fatto che l'art. 11 vada interpretato in combinato disposto con le altre disposizioni del Titolo III della Parte prima del regolamento (6) è corroborato dalla giurisprudenza della Corte, in ispecie dalla sentenza Diatta (7). Il contenuto e le finalità del regolamento sono stati individuati nei punti 15 e 21 di quella sentenza nel modo seguente:
«Tale regolamento si pone nell'ambito delle diverse normative destinate ad agevolare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 48 del Trattato e deve quindi consentire, fra l'altro, al lavoratore di spostarsi liberamente nell'ambito del territorio degli altri Stati membri e di soggiornarvi al fine di svolgervi un lavoro.
(...)
Quanto all'art. 11 del regolamento n. 1612/68, dai suoi stessi termini si desume che esso non conferisce ai familiari del lavoratore migrante un diritto di soggiorno autonomo, ma unicamente un diritto all'esercizio di qualsiasi attività subordinata nell'intero territorio di tale Stato. L'art. 11 del suddetto regolamento non può quindi costituire la base giuridica di un diritto di soggiorno indipendentemente dalle condizioni enunciate all'art. 10».
15 A mio giudizio ne consegue che concedere al coniuge non comunitario di un lavoratore comunitario il diritto di accesso al lavoro nello Stato membro di cui è cittadino il lavoratore in casi come quelli in esame non sarebbe consono alle finalità del regolamento n. 1612/68 o dell'art. 48 del Trattato, che esso è stato emanato per attuare; esso non eliminerebbe, a tenore del quinto `considerando', uno degli «ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori». La mancanza di tale diritto di accesso al lavoro per il coniuge del lavoratore non incide affatto sulla situazione di un lavoratore che non esercita il diritto di libera circolazione.
16 Da molto tempo la Corte considera che «le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori non possono (...) essere applicate a situazioni puramente interne di uno Stato membro, cioè in mancanza di qualsiasi fattore di collegamento ad una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario» (8). Lo stesso dicasi per il regolamento n. 1612/68: nella causa Morson e Jhanjan la Corte ha dichiarato in particolare che il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di negare ai cittadini di un paese terzo, che altrimenti godrebbero dell'art. 10 del regolamento, l'entrata o il soggiorno nel suo territorio se il lavoratore non ha mai esercitato il diritto di libera circolazione all'interno della Comunità (9).
17 L'interpretazione dell'art. 11 da me suggerita è chiaramente quella adottata dalla Corte nella causa Gaal (10). In quella causa la Corte ha indicato come beneficiari dell'art. 10, n. 1, «il coniuge di un lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro e (...) i discendenti minori di anni 21 o a carico» (il corsivo è mio). La Corte ha poi dichiarato che «ai sensi dell'art. 11 del regolamento, le medesime persone hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto il territorio di tale Stato» (11).
18 Mi sembra altresì che l'interpretazione suggerita dal giudice a quo priverebbe di qualsiasi significato l'espressione «sul territorio di uno Stato membro» contenuta nelle quattro versioni originali di questa disposizione. L'art. 48, n. 1, del Trattato mira a garantire la libera circolazione dei lavoratori «all'interno della Comunità»; è chiaro che l'art. 11 del regolamento non potrebbe, in quanto tale, avere l'effetto di conferire diritti in un paese extracomunitario al coniuge di un lavoratore comunitario che lavora in quel paese terzo. In tal caso sarebbe superfluo il requisito secondo cui il cittadino di uno Stato membro deve lavorare nel territorio della Comunità, il che corrisponde all'interpretazione dell'art. 11 suggerita dalle lavoratrici.
19 Trovare a tutti i costi una spiegazione del fatto che il termine «altro» non figura nell'art. 11 per determinare lo Stato membro di occupazione del lavoratore comunitario rientrerebbe più nell'archeologia giuridica che nell'interpretazione (12). A mio giudizio, è significativo tuttavia che, a tenore del secondo `considerando', il regolamento n. 1612/68 è stato emanato allo scopo di «completare i provvedimenti adottati successivamente nel quadro del regolamento n. 15 relativo alle prime misure per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e del regolamento n. 38/64/CEE del Consiglio del 25 marzo 1964, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità». Orbene, le corrispondenti disposizioni contenute in questi atti precedenti, vale a dire l'art. 12 del regolamento n. 15 del 1961 (13) e l'art. 18 del regolamento n. 38/64 (14), disponevano ciascuna espressamente che il diritto di accesso al lavoro per il coniuge e i discendenti era subordinato allo svolgimento da parte del lavoratore di un'attività retribuita nel territorio di un altro Stato membro.
20 Nelle due ordinanze di rinvio il giudice nazionale ha dichiarato di «non condividere la tesi secondo cui i rapporti giuridici di uno Stato membro con i propri cittadini sono irrilevanti dal punto di vista del diritto comunitario» e, in particolare, che un cittadino di uno Stato membro non può far valere nei confronti del proprio Stato il diritto comunitario. In primo luogo, un cittadino comunitario può, in situazioni di fatto disciplinate dal diritto comunitario, far valere diritti derivanti da quest'ultimo anche nei confronti dello Stato membro di cui è cittadino. Come ha dichiarato la Corte nella sentenza Knoors, «la libera circolazione delle persone, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi (...) fondamentali nel sistema della Comunità, non sarebbero pienamente realizzate se gli Stati membri potessero impedire di fruire del diritto comunitario a quelli fra i loro cittadini che si sono valsi delle possibilità offerte in materia di libera circolazione» (15). La regola generale è stata enunciata nella sentenza Scholz: il regolamento n. 1612/68 e l'art. 48 del Trattato «si applicano a qualsiasi cittadino comunitario, a prescindere dal luogo di origine e dalla cittadinanza dello stesso, che abbia usufruito del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e che abbia esercitato un'attività lavorativa in un altro Stato membro» (16). In secondo luogo, dalla summenzionata giurisprudenza della Corte e, in ispecie, dalla sentenza Diatta risulta pacifico che i diritti concessi ai sensi dell'art. 11 del regolamento sono diritti derivati e che il coniuge di un paese terzo può farli valere solo se il proprio coniuge rientra in una situazione disciplinata dal diritto comunitario.
21 Alla luce di quanto sopra, sono dell'avviso che l'art. 11 del regolamento n. 1612/68 vada interpretato nel senso che, se il coniuge di un lavoratore comunitario è cittadino di un paese terzo, detto coniuge può far valere i diritti attribuiti da questa disposizione solo se il lavoratore comunitario esercita un'attività subordinata o autonoma nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino.
22 Qualora la Corte dovesse seguire il mio consiglio diretto a che la prima questione vada risolta negativamente, ne deriverebbe che, conformemente al testo dell'ordinanza di rinvio, la seconda e la terza questione non andrebbero risolte. Tuttavia, nell'illustrare il ragionamento su cui è basata la terza questione il giudice a quo solleva un punto d'importanza più generale che, qualora il suo parere fosse condiviso, potrebbe avere un'incidenza sulla soluzione della prima questione da parte della Corte, e che quindi propongo di trattare brevemente.
23 La questione è formulata in termini analoghi nelle due ordinanze di rinvio nel modo seguente:
«(...) si tratta di accertare se i principi fondamentali di una Comunità incamminata sulla strada dell'Unione europea consentano che una disposizione nazionale dichiarata dalla Corte di giustizia incompatibile con il diritto comunitario per violazione dell'art. 48, n. 2, del Trattato CEE possa essere applicata da uno Stato membro interessato nei confronti dei propri cittadini e dei loro coniugi originari di paesi terzi».
Al riguardo il giudice nazionale aveva fatto riferimento in precedenza alla sentenza Spotti (17) nella quale la Corte aveva dichiarato che l'applicazione dell'art. 57b, n. 3, dello Hochschulrahmengesetz (legge quadro tedesca sugli istituti di istruzione superiore) ad un contratto fra il Freistaat Bayern ed un lettore di lingua straniera cittadino italiano era in contrasto con l'art. 48, n. 2, del Trattato; la limitazione temporale dei contratti di cui trattasi nelle presenti cause era basata del pari sull'art. 57b, n. 3, della Hochschulrahmengesetz.
24 La questione sollevata dal giudice a quo riguarda fondamentalmente il rapporto fra il Trattato e le disposizioni nazionali che sono in contrasto con esso, in seguito all'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea. In considerazione della soluzione della prima questione da me suggerita, soltanto nel caso in cui il Trattato sull'Unione europea avesse determinato un cambiamento in quel rapporto le lavoratrici nelle presenti cause avrebbero potuto invocare la sentenza Spotti onde impugnare la limitazione temporale dei loro contratti. A prescindere dall'importanza, ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria, dell'istituzione dell'Unione europea in forza dell'art. A del Trattato sull'Unione europea, si deve rilevare che ciò non ha modificato, sotto nessuno degli aspetti pertinenti ai fini delle presenti cause, né il detto rapporto né la sfera di applicazione delle norme di diritto comunitario relative alla libera circolazione delle persone.
25 I rapporti fra norme comunitarie direttamente applicabili e disposizioni nazionali che disciplinano la stessa materia possono essere desunti dalle sentenze della Corte riguardanti il primato del diritto comunitario e, in particolare, dalle sentenze Costa (18), Simmenthal (19) e Factortame I (20). Nella sentenza Simmenthal la Corte ha statuito che, in forza di questo principio, le norme comunitarie «non solo (...) [rendono] "ipso jure" inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche - in quanto dette disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell'ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli Stati membri - (...) [impediscono] la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie» (21). D'altra parte, nulla nel Trattato impedirebbe ad uno Stato membro di applicare ad una situazione meramente interna e, quindi, estranea alla sfera di applicazione del diritto comunitario una disposizione nazionale la cui applicazione ad una situazione disciplinata dal diritto comunitario sia stata ritenuta in contrasto con il Trattato. A mio giudizio, sia la struttura generale del Trattato sull'Unione europea sia il testo dell'art. M, il quale dispone che «nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica i trattati che istituiscono le Comunità europee», fatte salve le disposizioni che modificano specificamente questi trattati, depongono a sfavore della tesi secondo cui il Trattato sull'Unione europea ha modificato i rapporti fra il diritto comunitario e la normativa nazionale, come ha asserito il giudice a quo.
26 Nelle loro osservazioni sia la Repubblica francese sia la Repubblica federale di Germania hanno esaminato esaurientemente l'eventuale applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo alla situazione della signora Uecker, in quanto ella è una cittadina norvegese e potrebbe, sussistendo determinate circostanze, far valere taluni diritti ai sensi dell'art. 28. Tuttavia, sebbene chiaramente conscio di questa possibilità giuridica, il giudice nazionale ha omesso volutamente di sottoporre una questione al riguardo alla Corte e ha espressamente dichiarato che la signora Uecker non può far valere l'accordo SEE nella controversia con il Land Nordrhein-Westfalen. Pertanto, mi sembra che la Corte non sia competente nel presente procedimento ad esaminare una questione relativa all'accordo SEE e che, qualora lo facesse, violerebbe la competenza assegnata al giudice nazionale ai sensi dell'art. 177 del Trattato (22). Il giudice a quo, così come qualsiasi altro giudice nazionale cui venisse sottoposto il caso della signora Uecker, potrebbe senza dubbio deferire tale questione alla Corte (23).
IV - Conclusione
27 Alla luce di quanto sopra, ritengo che la seconda e la terza questione deferita dal Landesarbeitsgericht di Hamm in ciascuna delle ordinanze di rinvio non vada risolta e che la prima questione vada risolta nel modo seguente:
«L'art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, dev'essere interpretato nel senso che, quando il coniuge di un lavoratore comunitario è cittadino di un paese terzo, detto coniuge può far valere i diritti attribuiti da questa disposizione soltanto qualora il lavoratore comunitario svolga un'attività subordinata o autonoma nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino».
(1) - Sentenza 20 ottobre 1993, causa C-272/92 (Racc. pag. I-5185).
(2) - GU 1994, L 1, pag. 1.
(3) - GU L 257, pag. 2.
(4) - GU L 142, pag. 24.
(5) - Sentenza 5 dicembre 1996, cause riunite C-267/95 e C-268/95, (Racc. pag. I-6285, punti 21 e 22).
(6) - Tuttavia, ciò non comporta che la sfera di applicazione ratione personae di ciascuna di queste disposizioni sia necessariamente identica per la stessa categoria di familiari di un lavoratore (sentenza 4 maggio 1995, causa C-7/94, Gaal, Racc. pag. I-1031).
(7) - Sentenza 13 febbraio 1985, causa 267/83 (Racc. pag. 567).
(8) - Sentenza 28 marzo 1979, causa 175/78, Saunders (Racc. pag. 1129, punto 11); v. anche sentenze 28 gennaio 1992, causa C-332/90, Steen (Racc. pag. I-341, punto 9); 22 settembre 1992, causa C-153/91, Petit (Racc. pag. I-4973); 16 dicembre 1992, causa C-206/91, Koua Poirrez (Racc. pag. I-6685, punto 10), e 16 gennaio 1997, causa C-134/95, USSL n. 47 di Biella (Racc. pag. I-195, punto 19).
(9) - Sentenza 27 ottobre 1982, cause riunite 35/82 e 36/82 (Racc. pag. 3723, punto 18); v. anche sentenza 17 dicembre 1987, causa 147/87, Zaoui (Racc. pag. 5511, punto 15).
(10) - Causa C-7/94, già citata (nota 6), punto 17.
(11) - Il brano è ancora più chiaro in altre versioni linguistiche della sentenza; la versione francese di detta sentenza, ad esempio, fa riferimento a «l'ensemble du territoire de cet autre État» (il corsivo è mio).
(12) - Curiosamente, la parola «altro» compare nell'art. 11 della proposta della Commissione (GU 1967, n. 145, pag. 11) e né il Parlamento europeo né il Comitato economico e sociale hanno asserito che va cancellata (rispettivamente, GU 1967, n. 268, pag. 11, e GU 1967, n. 298, pag. 17).
(13) - GU 1961, n. 57, pag. 1073.
(14) - GU 1964, n. 62, pag. 965.
(15) - Sentenza 7 febbraio 1979, causa 115/78 (Racc. pag. 399, punti 19 e 20).
(16) - Sentenza 23 febbraio 1994, causa C-419/92 (Racc. pag. I-505, punto 9).
(17) - Causa C-272/92, citata (nota 1).
(18) - Sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64 (Racc. pag. 1141).
(19) - Sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77 (Racc. pag. 629).
(20) - Sentenza 19 giugno 1990, causa C-213/89 (Racc. pag. I-2433).
(21) - Causa 106/77, citata (nota 19), punto 17.
(22) - Sentenza 5 ottobre 1988, causa 247/86, Alsatel (Racc. pag. 5987, punto 8).
(23) - Sull'applicazione ratione temporis dell'accordo SEE, v. sentenza del Tribunale di primo grado 26 ottobre 1995, causa T-185/94, Geotronics/Commissione (Racc. pag. II-2795); il giudizio d'impugnazione è ancora pendente (v. conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 30 gennaio 1997 relative alla causa C-395/95 P).
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