Conclusioni dell avvocato generale
1 In questo procedimento la Corte di giustizia deve pronunciarsi sulla domanda proposta dalla Commissione il 22 marzo 1996 e diretta a far dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma del Trattato, nonché dell'art. 20, n. 1, della direttiva 92/118/CEE (1) e dell'art. 2, n. 1, della direttiva 93/52/CEE (2), non avendo emanato e messo in vigore entro il termine prescritto le norme necessarie per conformarsi a tali direttive e non avendone informato la Commissione.
2 Ai sensi delle citate disposizioni, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle dette direttive anteriormente al 1_ gennaio 1994.
3 Non essendole pervenuta, il 1_ gennaio 1994, alcuna informazione circa l'adeguamento del diritto nazionale alle due direttive, la Commissione inviava al governo ellenico, il 10 febbraio successivo, una lettera di diffida nella quale rilevava tale mancanza di informazione, rimproverava al governo suddetto di essere venuto meno agli obblighi imposti dal Trattato e dalle medesime direttive e gli impartiva il termine di due mesi per la presentazione di osservazioni.
4 Non avendo ricevuto risposta da parte del governo ellenico entro il detto termine, la Commissione emetteva, il 21 settembre 1994, un parere motivato nel quale dichiarava che, secondo le informazioni di cui disponeva, la Repubblica ellenica non aveva adeguato il diritto nazionale alle direttive in questione e non le aveva inviato alcuna comunicazione al riguardo, il che costituiva un inadempimento. La Repubblica ellenica era invitata quindi ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle direttive entro due mesi.
5 Dato che, oltre un anno dopo, continuava a risultarle che la Repubblica ellenica non aveva dato attuazione a nessuna delle due direttive, la Commissione proponeva il ricorso in oggetto, depositato nella cancelleria della Corte di giustizia il 22 marzo 1996.
6 Nel controricorso il governo ellenico non nega l'inadempimento addebitatogli e si limita a far presente l'esistenza di due progetti di decreto presidenziale, presentati alla firma del ministro dell'Agricoltura, che adeguano la normativa nazionale alle due direttive.
7 Risulta chiaramente dal controricorso del governo ellenico che, al momento in cui la Commissione ha proposto il ricorso, la Repubblica ellenica non aveva adottato i provvedimenti necessari per recepire nell'ordinamento interno le due direttive, mentre il termine per farlo era scaduto il 1_ gennaio 1994.
8 Pertanto, il ricorso dev'essere accolto e, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, le spese devono essere poste a carico dello Stato membro convenuto.
9 Suggerisco quindi che la Corte di giustizia:
«1) dichiari che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CE, nonché dell'art. 20, n. 1, della direttiva 92/118/CEE e dell'art. 2, n. 1, della direttiva 93/52/CE, non avendo emanato e messo in vigore entro il termine prescritto le norme necessarie per conformarsi a tali direttive e non avendone informato la Commissione;
2) condanni la Repubblica ellenica alle spese».
(1) - Direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU 1993, L 62, pag. 49).
(2) - Direttiva del Consiglio 24 giugno 1993, 93/52/CEE, recante modifica della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 175, pag. 21).
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