Conclusioni dell avvocato generale
Introduzione
1 Il presente procedimento riguarda l'imposizione di un dazio antidumping sulle importazioni nella Comunità di filati di cotone originari del Brasile. In particolare, riguarda il calcolo dell'importo soggetto al dazio, in una situazione in cui la normativa comunitaria pertinente prevede che tale importo venga maggiorato dell'1% per ciascun mese di eventuale dilazione di pagamento, e il prezzo dilazionato è, come in questo caso, più alto del prezzo all'importazione.
Contesto normativo e fatti
2 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1992, n. 738, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile e della Turchia (1) (in prosieguo: il «regolamento»). L'art. 1, n. 1, del regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone di cui a determinati codici NC, originari del Brasile e della Turchia. L'art. 1, n. 2, lett. a), specifica che l'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i filati di cotone originari del Brasile ammonta al 16,6%, con qualche eccezione irrilevante per il caso di specie. L'art. 1, n. 3, del regolamento dispone quanto segue:
«Il prezzo franco frontiera comunitaria indicato nel paragrafo 2 è netto se le condizioni di pagamento prevedono che quest'ultimo sia effettuato entro trenta giorni dall'arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità. Il prezzo è aumentato dell'1% per ciascun mese di dilazione di pagamento».
3 Il «valore in dogana» delle merci importate è definito all'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (2), come «il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità». L'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni degli articoli 1, 3, e 8 del regolamento (CEE) n. 1224/80 relativo al valore in dogana delle merci (3), nella parte pertinente, così dispone:
«2. Gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate non sono da includere nel valore in dogana determinato a norma del regolamento (CEE) n. 1224/80 a condizione che:
a) gli interessi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci;
b) l'accordo di finanziamento considerato sia stato stabilito per iscritto;
c) su richiesta, il compratore possa dimostrare che
- siffatte merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare, e
- il tasso dell'interesse richiesto non sia superiore al livello comunemente praticato per delle transazioni del genere al momento o nel paese dove è stato garantito il pagamento.
(...)
4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore, da una banca o da un'altra persona fisica o giuridica».
4 L'Indústria e Comércio Têxtil SA (in prosieguo: la «ricorrente») nel dicembre 1991 importava dal Brasile due partite di filati di cotone al prezzo, rispettivamente, di 3,26 USD/kg e 3,95 USD/kg, con pagamento a 90 giorni. Le dette condizioni risultano dalle fatture datate 3 dicembre 1991. Dall'ordinanza di rinvio e dai precedenti contratti, datati 4 agosto 1991 (4), emerge che in entrambi i casi era stato concordato anche un prezzo cash-against-documents (CAD) (pari a, rispettivamente, 3,18 USD/kg e 3,85 USD/kg), ma che la ricorrente propendeva per un termine di pagamento più lontano, scelta che risulta dalle fatture. La ricorrente sostiene che la differenza tra i due possibili prezzi per ogni partita è il risultato del costo del denaro al tasso Lisbor (tasso interbancario sulla piazza di Lisbona).
5 Le autorità doganali portoghesi applicavano il dazio antidumping di cui al regolamento dopo aver maggiorato il prezzo franco frontiera comunitaria (5) nella misura del 2%, al fine di tener conto della dilazione di pagamento di 90 giorni. Il dazio antidumping richiesto era dunque superiore a quello che sarebbe risultato prendendo come base del calcolo il prezzo CAD concordato. La ricorrente impugnava questa decisione della Fazenda Pública (autorità fiscale) dinanzi al Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto (Tribunale tributario di primo grado di Porto). La sentenza favorevole di detto Tribunale veniva riformata in appello dal Tribunal Tributário de Segunda Instância (Tribunale tributario di secondo grado), che ha considerato che gli oneri finanziari possono essere detratti dal valore in dogana soltanto quando sussiste una separazione netta tra l'importo degli interessi e il prezzo pagato o da pagare. Pur riconoscendo che sussisteva una differenza tra i prezzi CAD e quelli a 90 giorni, esso non ha ritenuto che si potesse equiparare tale differenza ad un onere finanziario separatamente determinato.
6 Il Supremo Tribunal Administrativo (il supremo giudice amministrativo portoghese; in prosieguo: il «giudice nazionale») ha sospeso il procedimento di appello promosso dalla ricorrente contro la sentenza del Tribunal Tributário de Segunda Instância ed ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 177 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le seguenti tre questioni pregiudiziali:
«1) Se la maggiorazione (pari all'1% per ogni mese oltre il trentesimo giorno successivo all'arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità senza che il pagamento sia stato effettuato), prevista dall'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1992, n. 738, incida sul prezzo franco frontiera comunitaria ogniqualvolta tale prezzo sia pattuito come pagabile in data successiva ai suddetti 30 giorni.
2) Nel caso in cui la soluzione della precedente questione non possa essere incondizionatamente affermativa in quanto occorra effettuare una distinzione, se tale maggiorazione sia legittima in una situazione come quella del caso di specie (v. fatti accertati), nella quale il prezzo della merce importata, pagabile entro il termine pattuito di 90 giorni, era superiore di circa il 2,3% (in un caso) e del 2,5% (nell'altro caso) al prezzo corrispondente al pagamento CAD.
3) In caso di soluzione affermativa della precedente questione, se questa maggiorazione debba incidere sul prezzo corrispondente al pagamento CAD ovvero sul prezzo pagabile entro il termine pattuito di 90 giorni».
Osservazioni
7 Osservazioni scritte sono state depositate dalla ricorrente, dalla Repubblica portoghese e dalla Commissione. Poiché nessuna di esse ha chiesto di presentare osservazioni orali, la Corte ha deciso, ai sensi dell'art. 104, n. 4, del regolamento di procedura, di non procedere ad udienza.
8 La ricorrente ha sostenuto dinanzi al giudice nazionale che la maggiorazione dell'1% del prezzo franco frontiera comunitaria per ogni mese di dilazione di pagamento andrebbe applicata soltanto qualora il prezzo che ne risulta per l'importatore comunitario della merce con pagamento a pronti e il prezzo con concessione di credito siano esattamente identici. Essa ribadisce l'argomento nelle osservazioni sottoposte alla Corte, sostenendo che solo in tal caso la concessione di credito configura un ulteriore tipo di dumping. In subordine, la ricorrente sostiene che la maggiorazione mensile dell'1% andrebbe applicata al prezzo CAD concordato, anziché al prezzo effettivo pagato a 90 giorni (6).
9 Il governo portoghese e la Commissione sostengono che la maggiorazione va applicata in tutti i casi in cui il prezzo viene pagato dopo oltre 30 giorni la consegna nella Comunità. Secondo la Commissione una dilazione di pagamento costituisce un'effettiva riduzione del prezzo. L'art. 1, n. 3, del regolamento prescrive un aumento automatico del dazio per controbilanciare un vantaggio commerciale del genere indicato, impedendo così l'elusione del dazio antidumping. Per stabilire quale sia il prezzo franco frontiera comunitaria cui applicare la maggiorazione, il governo portoghese e la Commissione si richiamano alla nozione di valore in dogana, definita all'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 1224/80 e successivamente sviluppata all'art. 3, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1495/80.
10 Il governo portoghese sostiene che le condizioni poste dall'art. 3, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1495/80 non sono soddisfatte semplicemente dimostrando l'esistenza di due prezzi distinti, la cui applicazione dipende dalle modalità di pagamento. La Commissione, dal canto suo, sostiene che il fatto che sussistano due prezzi che corrispondono ad una possibilità di scelta tra pagamento immediato e pagamento deferito consente di dimostrare l'esistenza di un accordo di finanziamento, in conformità dell'interpretazione data all'art. 3, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1495/80 nella sentenza Wünsche (7). La Corte ha ivi dichiarato che, «se non vi sono disposizioni in senso contrario, si deve ritenere che la concessione di una dilazione di pagamento da parte del venditore della merce a favore dell'acquirente costituisce, con l'accettazione da parte dell'acquirente, un "accordo di finanziamento" ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1495/80» (8). La Corte ha aggiunto che «non è necessario che la dilazione di pagamento costituisca oggetto di un accordo specifico tra venditore ed acquirente, distinto dall'accordo vertente sulla vendita delle merci importate». «Poiché l'importo degli interessi dovuti come contropartita della dilazione di pagamento concessa dal venditore costituisce oggetto di una menzione distinta sulla fattura intestata all'acquirente, si deve ritenere che, se non vi è contestazione da parte dell'acquirente, questi accetta incondizionatamente di pagare gli interessi corrispondenti alla dilazione di pagamento» (9).
11 Secondo la Commissione le condizioni poste dall'art. 3, n. 2, sono soddisfatte ogniqualvolta sussiste la possibilità di scegliere tra pagamento immediato e pagamento dilazionato e i due prezzi sono indicati con chiarezza, di modo che le autorità doganali possono evincere il tasso di interesse applicato e raffrontarlo, se del caso, con il tasso in uso per transazioni dello stesso genere nel paese in questione. In questo caso, il prezzo CAD concordato costituirebbe il giusto prezzo da prendere in considerazione per determinare il valore in dogana delle merci di cui trattasi. Rispondendo ad un quesito della Corte, la Commissione ha spiegato che ciò varrebbe anche nel caso in cui i due prezzi alternativi non fossero indicati nella fattura, bensì in un documento contrattuale precedente, qualora nel frattempo l'acquirente si fosse avvalso della facoltà di pagare il prezzo dilazionato. La Commissione sostiene che la maggiorazione del prezzo netto franco frontiera comunitaria nella misura dell'1% per ogni ulteriore mese di dilazione di pagamento costituisce un criterio oggettivo per determinare quale è l'importo soggetto al dazio antidumping. Aumentare del 2% il prezzo a 90 giorni rappresenterebbe una duplice penalizzazione, giacché il detto prezzo è già comprensivo del costo del credito.
Analisi
12 Occorre anzitutto esaminare l'argomento della ricorrente secondo cui il prezzo franco frontiera comunitaria andrebbe maggiorato dell'1% per ogni mese di dilazione di pagamento soltanto qualora il prezzo con pagamento a pronti e il prezzo con dilazione di pagamento siano esattamente identici. Non sono d'accordo. In primo luogo, l'art. 1, n. 3, del regolamento è formulato in termini imperativi e incondizionati. Non vi è alcuna indicazione del fatto che debba essere applicato soltanto nel caso in cui l'acquirente non debba pagare alcun interesse in contropartita di un pagamento dilazionato. In secondo luogo, non è questa l'unica forma di dumping finanziario ipotizzabile, poiché anche la concessione da parte del venditore di un tasso di interesse molto basso, rispetto a quelli in vigore sul mercato, potrebbe rappresentare un vantaggio per l'acquirente. Invero, l'imposizione di un tasso di interesse assai elevato, nel caso in cui fosse già concordata la dilazione di pagamento, consentirebbe al venditore di abbassare artificialmente il prezzo base ufficiale delle merci in questione, abbassando di conseguenza il dazio antidumping da pagare (10). In terzo luogo, l'art. 1, n. 3, del regolamento non sembra avere per obiettivo quello di opporsi al credito finanziario in quanto tale, poiché l'imposizione di un dazio del 16,6% sul costo mensile del denaro stimato sarebbe una risposta assolutamente inadeguata al credito gratuito o a buon mercato.
13 Trovo molto più convincente l'affermazione della Commissione secondo cui l'art. 1, n. 3, del regolamento si propone di fornire un criterio razionale e oggettivo per l'applicazione del dazio antidumping, legato alle merci stesse, anziché tentare di impedire gli abusi derivanti dalle condizioni di credito effettivamente concesse agli importatori. Di fatto, il carattere automatico della sua applicazione e la misura fissa della maggiorazione imposta significano che essa ha poco a che fare con le effettive condizioni di finanziamento concordate tra acquirente e venditore, a prescindere dal fatto che esse riflettano o meno le condizioni di finanziamento in uso. L'art. 1, n. 3, è congegnato in modo da determinare il prezzo teorico «effettivo» per l'acquirente delle merci importate nella Comunità in caso di dilazione del pagamento del prezzo franco frontiera comunitaria. Tale prezzo rivisto costituisce dunque la base corretta del calcolo del dazio antidumping. Si tratta di una scelta politica adeguata, nei limiti in cui il criterio oggettivo - un tasso fisso all'1% per ogni mese aggiuntivo di finanziamento - non si discosta in maniera insensata dai tassi di interesse prevalenti sul mercato, a danno della parte tenuta al pagamento del dazio.
14 Condivido le affermazioni del governo portoghese e della Commissione secondo cui il prezzo netto franco frontiera comunitaria andrebbe determinato tenendo conto dei criteri fissati nell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 1224/80 e nell'art. 3, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1495/80 per il calcolo del valore in dogana. Nella sentenza Nakajima/Consiglio (11) la Corte ha dichiarato che «i dazi antidumping sono imposti sui prezzi netti franco frontiera della Comunità, dazio non corrisposto, cioè sul valore in dogana (prezzo cif) delle importazioni». Di tanto in tanto il Consiglio ha inoltre definito il prezzo netto franco frontiera comunitaria in un provvedimento antidumping, riferendosi esplicitamente al valore in dogana delle merci, determinato in conformità del regolamento del Consiglio n. 1224/80 (12).
15 Condivido il parere della Commissione secondo cui, alla luce della pronuncia della Corte nella causa Wünsche, quando dalle fatture o da qualche altro documento contrattuale risultano due prezzi distinti, uno nel caso di pagamento immediato e l'altro nel caso di pagamento differito, le condizioni poste dall'art. 3, n. 2, lett. a) e b) e del regolamento della Commissione n. 1495/80 sono soddisfatte. Le sole differenze di fatto potenzialmente pertinenti tra le circostanze della presente controversia e quelle della causa Wünsche consistono nel fatto che le differenze di prezzo sono espresse in termini assoluti anziché in percentuali dei prezzi a pronti e i diversi prezzi appaiono nel contratto di vendita anziché nelle fatture finali, essendo già avvenuta la scelta del pagamento differito. Il primo elemento non è rilevante, in quanto non si può ascrivere la differenza di prezzo assoluta ad altro fatto che la concessione di finanziamento. Anche il secondo elemento è irrilevante, nella misura in cui non è dimostrato che l'opzione del contratto precedente scartata non fosse puramente fittizia, abuso che l'art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento della Commissione n. 1495/80 ha lo scopo di correggere. Nessuno ha suggerito che i prezzi CAD concordati o il costo del pagamento differito fossero fittizi.
16 Si deve trovare una soluzione che contemperi la possibilità di utilizzare la dilazione di pagamento come una riduzione di prezzo dissimulata e i pagamenti a termine collegati ad un vero accordo di finanziamento. Le esigenze poste dall'art. 3, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1495/80 sono intese a operare tale contemperamento rendendo necessaria una prova oggettiva dell'autenticità dell'accordo. In primo luogo, dev'essere possibile distinguere gli interessi dal «prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci» [art. 3, n. 2, lett. a)]. In secondo luogo, e strettamente connesso, l'«accordo di finanziamento» dev'essere scritto [art. 3, n. 2, lett. b)]. Nel caso di specie il giudice nazionale afferma che per entrambe le partite si sarebbe potuto pagare un prezzo CAD inferiore. La ricorrente tuttavia ha optato per avvalersi del diritto concordato di differire il pagamento per 90 giorni e ha dovuto pagare i prezzi più elevati indicati nelle fatture. Purché la differenza di prezzo possa essere ritenuta dovuta ad interessi per pagamento differito e questo accordo sia stato concluso per iscritto - circostanze che spetta al giudice nazionale accertare - le condizioni poste dall'art. 3, n. 2, lett. a) e b), sono soddisfatte. Non è necessario che i detti elementi appaiano nella fattura sulla base della quale l'importatore effettua il pagamento. Infine, se del caso, si può chiedere all'importatore, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. c), di indicare che «le merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo pagato o da pagare» e che «il tasso di interesse applicato non supera la misura prevalente per operazioni dello stesso genere nel paese e all'epoca in cui il finanziamento è stato concesso».
Conclusione
17 Alla luce dell'analisi testé svolta, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni sottopostele dal giudice nazionale nei seguenti termini:
«La maggiorazione prevista dall'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1992, n. 738, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile e della Turchia, si applica al prezzo franco frontiera comunitaria ogniqualvolta sia stato concordato che le merci di cui trattasi saranno pagate in una data successiva al trentesimo giorno dal loro ingresso nel territorio doganale della Comunità. In tal caso, la maggiorazione va calcolata sulla base del valore in dogana delle merci, vale a dire del prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci esportate verso il territorio doganale della Comunità, dedotti gli oneri finanziari individuati in conformità dell'art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495. Tali oneri finanziari comprendono la differenza tra i prezzi richiesti dal venditore con pagamento a pronti e a termine, quando tale differenza di prezzo contrattuale è posta in evidenza per iscritto e riflette i prezzi in vigore per i beni in questione e i tassi d'interesse in uso».
(1) - GU L 82, pag. 1. Il detto provvedimento ha sostituito il regolamento (CEE) della Commissione 23 settembre 1991, n. 2818, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile, dell'Egitto e della Turchia e che chiude il procedimento antidumping relativo ai filati di cotone originari dell'India e della Thailandia (GU L 271, pag. 17).
(2) - GU L 134, pag. 1.
(3) - GU L 154, pag. 14. Tuttavia l'art. 3 originario, che si riferiva soltanto agli «interessi pagabili conformemente ad un accordo di finanziamento relativo all'acquisto delle merci importate», è stato annullato e sostituito dall'art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 gennaio 1985, n. 220, che modifica il regolamento (CEE) n. 1495/80 recante attuazione di talune disposizioni degli articoli 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci (GU L 25, pag. 7). Il terzo e quarto `considerando' del preambolo del detto provvedimento indicano che questo è stato adottato a seguito di una decisione in merito al trattamento uniforme a fini doganali degli interessi pagati ai sensi di un accordo di finanziamento relativo all'acquisto di merci importate concluso nel quadro del GATT. La citazione si riferisce al testo modificato.
(4) - Tali contratti si trovano nel fascicolo trasmesso alla Corte insieme con l'ordinanza di rinvio.
(5) - Dal contesto si evince che il giudice proponente si riferisce al prezzo specificato nelle fatture.
(6) - Ciò risulterebbe più vantaggioso per la ricorrente persino rispetto all'utilizzo come base per il calcolo del dazio antidumping del prezzo a 90 giorni senza maggiorazioni, dal momento che quest'ultimo, come risulta dalla seconda questione, era superiore di oltre il 2% al prezzo CAD, per entrambe le partite.
(7) - Sentenza 4 giugno 1992, causa C-21/91 (Racc. pag. I-3647).
(8) - Punto 18 della sentenza.
(9) - Punto 19 della sentenza.
(10) - Le procedure di accertamento di cui all'art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento della Commissione n. 1495/80 hanno lo scopo di contrastare tali sistemi di riduzione del dazio doganale dovuto.
(11) - Sentenza 7 maggio 1991, causa C-69/89 (Racc. pag. I-2069, punto 105).
(12) - V., ad esempio, art. 1, nn. 3 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1987, n. 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kw e inferiore o pari a 75 kw, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria e dell'Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio (GU L 83, pag. 1). Il detto provvedimento è stato esaminato dalla Corte nelle cause riunite C-305/86 e C-160/87, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio (Racc. pag. I-2945).
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