Conclusioni dell avvocato generale
1 Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale la Corte è chiamata ad interpretare alcune disposizioni della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la «TDC»), nella versione del 1986. La questione sollevata è diretta a chiarire se talune unità distinte di apparecchi elettrici, la cui funzione è quella di fornire un'alimentazione di energia ininterrotta a calcolatori, vadano classificate, essendo destinate ad essere utilizzate congiuntamente, in un'unica voce doganale e, in tal caso, in quale voce.
I - L'ambito legislativo
2 La versione della TDC in vigore nel 1986 è contenuta nel regolamento (CEE) del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 3331, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla Tariffa doganale comune (1). Le voci doganali pertinenti, tralasciando le sottovoci se non quando appaiono rilevanti, sono le seguenti (2):
«84.53 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:
(...)».
Poiché è stata specificamente richiamata dalla ricorrente, va presa in considerazione anche la sottovoce di un codice della nomenclatura adottata a fini statistici con regolamento della Commissione 23 dicembre 1985, n. 3631 (3), che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe). La detta sottovoce, contenuta nel codice Nimexe 84.53, ha il seguente tenore:
«B Altri:
I Macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni e loro unità:
(...)
b Macchine digitali: (...)
2 altri:
(...)
cc Unità periferiche, comprese le unità di controllo e di adattamento (collegabili, direttamente o indirettamente, all'unità centrale):
(...)
33 altre
(...)»
3 Le altre voci della TDC rilevanti ai fini della fattispecie in esame sono le seguenti:
«85.01 Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
(...)
B. altre macchine e apparecchi:
(...)
II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
(...)
85.04 Accumulatori elettrici:
(...)
90.28 Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:
(...)».
4 Il Titolo I della parte prima della TDC, nella versione del 1986, è intitolato «Regole generali» e contiene, alla lett. A, le «Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune». La regola enunciata al n. 3 è la seguente:
«Qualora per il disposto della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci della tariffa, la classificazione deve essere effettuata in base ai seguenti principi:
(...)
b) I prodotti misti, i lavori composti da materie differenti, i lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti, nonché le merci presentate in assortimenti la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), devono essere classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale».
II - Fatti e procedimento
5 Il 20 maggio 1986 la società portoghese Codiesel - Sociedade de Apoio Técnico à Indústria Lda (in prosieguo: la «ricorrente») importava dalla Francia alcune macchine elettriche, più precisamente un alimentatore di continuità («UPS») costituito da due armadi separati (4).
6 Nella dichiarazione d'importazione all'ufficio doganale la ricorrente chiedeva che la merce venisse classificata come «altri apparecchi elettronici di misura per le grandezze elettriche» nella voce 90 28 180 000 T della Tariffa doganale portoghese. Il perito doganale suggeriva invece di classificare le merci nella voce 90 28 380 000 D della Tariffa doganale portoghese (riguardante gli apparecchi elettrici di misura o di controllo). Queste voci doganali sono divenute nel frattempo entrambe irrilevanti.
7 Lo spedizioniere della società ricorrente, pur trovandosi in disaccordo con la classificazione proposta, rettificava la classificazione doganale che aveva precedentemente indicato nella voce 84.53.890.900 C in base ai seguenti motivi (5):
«L'apparecchio presentato all'ufficio doganale è incomparabilmente più complesso e più costoso di un apparecchio di regolazione, essendo costituito, fondamentalmente, da un raddrizzatore-caricatore, un banco di batterie e un invertitore statico di bypass. Le sue principali funzioni sono le seguenti: la rete fornisce energia al calcolatore mediante il raddrizzatore-caricatore e l'inverter; il raddrizzatore-caricatore garantisce al tempo stesso il mantenimento in carica delle batterie; la tensione continua è regolata all'uscita del raddrizzatore per il valore corretto della tensione di carica del banco di batterie. Durante il loro funzionamento autonomo, le batterie forniscono all'inverter l'energia necessaria per alimentare il carico in emergenza, senza che si verifichi alcuna variazione di tensione di uscita; la tensione delle batterie diminuisce progressivamente fino a raggiungere il suo valore finale di scarica. Dopo che la tensione del circuito è tornata ai suoi valori normali (o entro i limiti di tolleranza) il raddrizzatore-caricatore alimenta nuovamente l'inverter e garantisce la ricarica delle batterie a tensione costante».
Il perito doganale manteneva tuttavia la propria posizione, successivamente confermata dal collegio dei periti (Conferência dos Reverificadores). L'ufficio doganale di Lisbona (Delegaçao Aduaneira de Alverca) classificava quindi la merce nella voce doganale portoghese 90 28 380 000 D.
8 La ricorrente proponeva un ricorso dinanzi al Tribunal Técnico-Aduaneiro de Primeira Instância (organo giurisdizionale speciale competente in primo grado per le controversie doganali) il quale decideva di attribuire due classificazioni doganali alle merci in questione, facendo rientrare l'armadio «Alpes 100» nella suddivisione statistica (Nimexe) 85.01 B.II.f «convertitori statici» e l'armadio contenente la batteria di accumulatori nella voce doganale 85.04 B.I., «Accumulatori al piombo». Questa duplice classificazione veniva confermata con sentenza 26 giugno 1988 dal Tribunal Técnico-Aduaneiro de Segunda Instância, che motivava la propria decisione nei seguenti termini:
«Considerando che la merce di cui trattasi è composta di due armadi, uno recante un raddrizzatore, un inverter e un invertitore con contattore statico e l'altro una batteria di accumulatori; che, per quanto riguarda il primo armadio, in esso avviene un'entrata di corrente alternata mediante due circuiti, denominati circuito 1 e circuito 2; che il raddrizzatore converte la corrente alternata del circuito 1 in corrente continua, che serve ad alimentare l'inverter e a mantenere in carica la batteria di accumulatori, mentre la corrente alternata del circuito 2 alimenta, direttamente o tramite un trasformatore, gli apparecchi in uso mediante commutazione dei circuiti operata dall'invertitore con contattore statico in caso di temporaneo sovraccarico; che l'inverter converte la corrente continua in corrente alternata, determinandone la frequenza e la tensione con la regolarità necessaria al buon funzionamento di microcalcolatori e altri apparecchi di microelettronica; che sia il raddrizzatore sia l'inverter svolgono funzioni rientranti nell'ambito di quelle esercitate dai convertitori statici menzionati nel titolo V della nota esplicativa della voce 85.01, nel quale figura un'enumerazione puramente esemplificativa; che, per quanto riguarda il secondo armadio, la batteria di accumulatori costituisce una fonte alternativa di energia accumulata destinata ad alimentare l'inverter in caso di corto circuito o di disfunzioni nel circuito 1; che, poiché le batterie sono autonome rispetto agli apparecchi alimentati (i quali sono completi senza di esse), la loro classificazione doganale deve effettuarsi separatamente, fatta salva l'eventualità che esse siano incorporate nei medesimi; che non si è in presenza di unità di stabilizzazione di cui al punto D-6 della nota esplicativa della voce doganale 84.53, non trattandosi di unità integrative del sistema di trattamento dell'informazione con la funzione di fornire in ogni momento e sotto il controllo del sistema una corrente adeguata alle necessità di ciascuna delle unità componenti».
9 Il 31 maggio 1994 la sentenza del Tribunal Técnico-Aduaneiro de Segunda Instância (definita nell'ordinanza di rinvio come «l'atto amministrativo oggetto di ricorso») veniva confermata dal Tribunal Tribútario de Segunda Instancia, con la motivazione che la ricorrente non aveva soddisfatto l'onere probatorio gravante su di essa in quanto non aveva dimostrato l'illegittimità dell'atto amministrativo impugnato. La ricorrente adiva quindi il Supremo Tribunal Administrativo (in prosieguo: il «giudice di rinvio»).
10 Dinanzi al giudice di rinvio la ricorrente ha fatto valere, tra l'altro, che gli armadi «formano un complesso unitario la cui funzione, unica e inscindibile, consiste nel regolare e garantire l'alimentazione di calcolatori» e che conformemente al punto 3, lett. B, delle regole generali, nonché alla nota 3 alla Sezione XVI della TDC (6), «la classificazione doganale deve effettuarsi in base alla funzione principale della merce» (7).
11 Nell'ordinanza di rinvio, il giudice nazionale afferma che «la questione fondamentale consiste nello stabilire se l'atto amministrativo impugnato sia illegittimo, avendo esso confermato la classificazione operata dal Tribunal Técnico-Aduaneiro de Primeira Instância per la merce in questione» (8). Considerando che dal procedimento pendente dinanzi ad esso emergeva una controversia in ordine alla corretta classificazione doganale delle merci importate, alle quali in Portogallo sono state successivamente attribuite quattro diverse voci doganali, il giudice nazionale ha ritenuto di dover sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, alla luce dei fatti accertati al punto 3 della presente ordinanza (in particolare quelli specificati nei punti da A a D e L, compresi tra le pagg. 7 e 12) (9) nonché delle norme comunitarie applicabili, la merce controversa vada classificata nelle due voci doganali stabilite dal Tribunal Técnico de Primeira Instância e successivamente confermate dal Tribunal Técnico de Segunda Instância e dal Tribunal Tributário de Segunda Instância.
2) In caso di risposta negativa, quale sia la classificazione doganale pertinente».
III - Osservazioni
12 La ricorrente, la Repubblica portoghese e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Ai sensi dell'art. 104, n. 4, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non aprire la fase orale, che non era stata richiesta dalle parti.
13 La ricorrente richiama le conclusioni della perizia tecnica richiesta ai fini del procedimento nazionale, dalla quale emerge che l'elemento raddrizzatore dell'apparecchio non può funzionare senza le batterie, che l'apparecchio non è un regolatore in quanto l'energia che produce non è il risultato di un'effettiva regolazione e, infine, che esso non è un convertitore poiché non converte corrente alternata in corrente continua né svolge la funzione opposta. Queste conclusioni soddisfano, secondo la ricorrente, sia la regola enunciata al punto 3 b) delle regole generali sia la nota 3 alla Sezione XVI della TDC, nella versione del 1986, secondo cui i prodotti costituiti da diverse unità componenti devono essere classificati in base all'unità che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale, vale a dire, in questo caso, quella che consente all'apparecchio di controllare e garantire il flusso continuo dell'energia.
14 Secondo il governo portoghese, la classificazione contestata dovrebbe essere confermata. Esso considera che le merci di cui trattasi non possono essere classificate in un'unica voce doganale in base al loro carattere essenziale, poiché le batterie sono indipendenti dall'apparecchio che assicura l'alimentazione, il quale costituisce un elemento di per sé completo, assoggettabile, in quanto tale, ad una classificazione doganale separata.
15 La Commissione osserva, in via preliminare, che l'art. 177 del Trattato non conferisce alla Corte il potere di applicare il diritto comunitario a specifiche circostanze di fatto. Di conseguenza, le questioni sottoposte andrebbero, a suo parere, riformulate. Secondo la Commissione i punti controversi sono essenzialmente tre: i) se la Sezione XVI della TDC nella versione del 1986 debba essere interpretata nel senso che consente la classificazione in un'unica voce o sottovoce doganale di merci come quelle di cui trattasi, in quanto costitutive di un'unica unità funzionale; ii) in caso di risposta negativa alla prima questione come riformulata, se le sottovoci 85.01 B.II.f e 85.04 B.I debbano essere interpretate nel senso che comprendono merci di tal genere; iii) in caso di risposta negativa alla seconda questione come riformulata, quale sia la voce o la sottovoce in cui vanno classificate le dette merci.
16 La Commissione sostiene che, per poter classificare merci diverse in un'unica voce doganale della TDC (almeno per quanto riguarda la versione del 1986), la combinazione delle merci deve avere un'unica e specifica funzione che sia direttamente riflessa nella nomenclatura pertinente, più precisamente nei capitoli 84 e 85 della TDC. Essa ritiene tuttavia che la funzione combinata in questione, vale a dire quella di garantire un'alimentazione ininterrotta di energia elettrica, non sia prevista in quella nomenclatura. Per di più, tale funzione non è sostanzialmente diversa da quella svolta dall'armadio che contiene il raddrizzatore, l'inverter e l'invertitore con contattore statico (in prosieguo: l'«armadio A»), il quale, secondo la Commissione, potrebbe quindi essere considerato, da solo, come un apparecchio completo. Per quanto riguarda la seconda questione, come da essa stessa riformulata, la Commissione rileva, richiamando in particolare le note esplicative pertinenti del Consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: il «CCD»), che la suddivisione statistica 85.01 B.II.f della Nimexe («convertitori statici») dovrebbe essere interpretata nel senso che comprende l'armadio A. Per quanto riguarda l'armadio contenente la batteria di accumulatori (in prosieguo: l'«armadio B»), essa sottolinea come il testo e le note esplicative della sottovoce 85.04 B.I della TDC («Accumulatori al piombo») avvalorino entrambi la scelta di una sua classificazione in quest'ultima sottovoce.
IV - Analisi
17 L'art. 177 del Trattato mira a garantire «l'unità dell'interpretazione del diritto comunitario» negli Stati membri (10). Discende dalla ripartizione di competenze tra la Corte e i tribunali nazionali nell'ambito dei procedimenti ex art. 177 che spetta al giudice di rinvio applicare le norme o i principi del diritto comunitario, come interpretati dalla Corte, al caso concreto sul quale è chiamato a pronunciarsi (11). Nelle circostanze del caso di specie, in cui con la prima questione sottoposta la Corte è direttamente chiamata a stabilire se l'atto amministrativo impugnato sia valido, condivido l'esigenza di riformulare le questioni nel senso suggerito dalla Commissione.
18 La Commissione, basandosi prevalentemente sulle note esplicative pertinenti del CCD, sostiene che, sebbene il carattere essenziale di un sistema UPS sia quello di garantire un'alimentazione ininterrotta di energia elettrica, merci come quelle importate dalla ricorrente non possono essere classificate con riferimento a quel carattere poiché esso non trova corrispondenza nella nomenclatura del capitolo 84 o 85 della TDC nella versione del 1986. Una posizione così categorica non mi sembra appropriata nel caso di specie. Ritengo che la regola sancita al punto 3 b) delle regole generali possa trovare applicazione e che questa possibilità debba pertanto essere oggetto di analisi.
19 Ai sensi della regola 3 b), ogniqualvolta la classificazione non possa essere effettuata in base alla regola 3 a), dev'essere applicata la regola 3 b). La regola 3 a) stabilisce che «la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale» e la regola 3 b) che «(...) i lavori composti da materie differenti, i lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti (...) devono essere classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale» (il corsivo è mio). Un chiarimento per l'interpretazione di questo criterio è fornito dalle note esplicative pertinenti del CCD (12) Esse definiscono i lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti come «quelli i cui componenti sono uniti gli uni agli altri in modo inscindibile» nonché «quelli i cui componenti sono separabili, a condizione che tali componenti siano adattati gli uni agli altri e complementari fra loro, e che l'insieme costituisca un tutto difficilmente vendibile sotto forma di elementi separati» (13). Secondo il CCD, il fattore che determina il carattere essenziale varia da merce a merce e può essere rappresentato «dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l'oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore, dall'importanza di una delle materie costitutive, avuto riguardo all'utilizzazione delle merci» (14).
20 Questo approccio è ampiamente riflesso nella giurisprudenza della Corte, che non fa però alcun riferimento particolare alla rilevanza del materiale utilizzato. Così, nella sentenza Elba (15), riguardante una controversia sulla classificazione di taluni supporti di materia plastica contenenti «cerchi luminosi lampeggianti» destinati a decorare, tra l'altro, gli alberi di Natale, la Corte ha dichiarato che «non si può sostenere che il "carattere essenziale" dell'oggetto, ai sensi [delle regole generali] (...) sia determinato dal materiale usato» ma, al contrario, che il suo carattere essenziale deriva «dalla destinazione funzionale dell'oggetto stesso come strumento decorativo di illuminazione», indipendentemente dal materiale usato per il supporto (16). Nella sentenza Sportex (17), in cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla classificazione doganale di merci denominate «prepregs di fibre di carbonio», essa ha dichiarato che la regola generale 3 b) «è la sola disposizione della quale ci si può valere» ai fini della classificazione doganale, quando le sottovoci distinte nelle quali la merce andrebbe classificata sono «di portata generale» (18). Essa ha considerato che, in forza della regola 3 b), «per effettuare la classificazione doganale di una merce occorre determinare quale sia, tra le materie che la compongono, quella che le conferisce il carattere essenziale, il che può farsi chiedendosi se la merce, privata di questa o di quella componente, manterrebbe o meno le proprietà che la caratterizzano» (19).
21 Benché, come ha sostenuto la Commissione, la versione del 1986 della nomenclatura della TDC non contenga alcuna voce o sottovoce riguardante la funzione di assicurare un'alimentazione ininterrotta di energia, la nomenclatura, alla luce delle regole generali, consente senz'altro, a mio parere, la classificazione di merci con riferimento ad una funzione del genere. Pertanto, mi sembra necessario determinare, in primo luogo, la finalità essenziale di un sistema UPS e, in secondo luogo, quale voce della TDC corrisponda con maggior precisione a tale finalità.
22 La finalità essenziale di un sistema UPS è quella di assicurare un'alimentazione di elettricità continua e costante. Nella nostra era di tecnologia dell'informazione, sistemi del genere vengono frequentemente - sebbene non esclusivamente - utilizzati per il funzionamento delle reti di calcolatori e per evitare il deterioramento o la perdita dei dati elaborati. Condivido la tesi della Commissione secondo cui questi sistemi non possono considerarsi, di per sé, come unità di «Macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni (...)» ai sensi della voce 84.53 della TDC. La Commissione sottolinea, giustamente, le conclusioni formulate dal Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância secondo cui le merci in questione non costituiscono «unità di stabilizzazione come quelle di cui al punto D-6 della nota esplicativa alla voce 84.53, in quanto non sono unità costitutive del sistema di trattamento dell'informazione aventi la funzione di fornire in ogni momento e sotto il controllo del sistema una corrente adeguata alle necessità di ciascuna delle unità componenti» (il corsivo è mio). In ogni caso, spetterà al giudice nazionale pronunciarsi sui fatti di causa a tale riguardo.
23 Considerando che le unità di cui trattasi non sono unità di un sistema di trattamento dell'informazione, rimane da stabilire quale sia la classificazione da attribuire a merci del genere. Indipendentemente dall'importanza della funzione svolta dalla batteria di accumulatori nell'ambito di un sistema UPS, è indubbio che essa non ne determina il carattere essenziale. Consente l'accumulo di energia ma non è in grado di svolgere la funzione richiesta agli apparecchi contenuti nell'armadio A (raddrizzatore, inverter e invertitore con contattore statico). La sua funzione consiste invece nel far sì che i vari componenti del sistema UPS dell'armadio A continuino ad operare anche quando viene a mancare la corrente elettrica; gli accumulatori svolgono pertanto una funzione sussidiaria rispetto a quella dell'armadio A.
24 Di conseguenza, è chiaro, a mio parere, che il carattere essenziale di un sistema di alimentazione elettrica ininterrotta è definito dalla combinazione del raddrizzatore, dell'inverter e dell'invertitore con contattore statico. Condivido l'affermazione della Commissione secondo cui non si può ricorrere alla voce 90.28 della TDC («Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi») per la classificazione di apparecchi come quelli in esame nella causa principale. Alla luce di queste considerazioni, ritengo che i vari componenti di un sistema di alimentazione elettrica ininterrotta debbano essere considerate come «Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione» ai sensi della sottovoce 85.01 B.II della TDC, nella versione del 1986 (corrispondente alla suddivisione statistica 85.01 B.II.f della Nimexe).
V - Conclusione
25 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni sottoposte dal Supremo Tribunal Administrativo nei seguenti termini:
«1) In base al regolamento (CEE) del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 3331, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla Tariffa doganale comune, la classificazione doganale della parte di un apparecchio per l'alimentazione elettrica ininterrotta, consistente in una batteria di accumulatori, non può discostarsi dalla classificazione della parte costituita da un raddrizzatore, un inverter e un invertitore con contattore statico, parte questa che va considerata, conformemente al punto 3 b) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della Tariffa doganale comune, come quella che conferisce al sistema il suo carattere essenziale.
2) Qualora il carattere essenziale di un prodotto che comprende un sistema di alimentazione elettrica ininterrotta venga definito in base alla funzione svolta dal raddrizzatore, dall'inverter e dall'invertitore con contattore statico, il prodotto che contiene tali elementi dev'essere considerato, in relazione alla versione della Tariffa doganale comune figurante nel regolamento (CEE) del Consiglio n. 3331/85, come rientrante nella sottovoce 85.01 B.II».
(1) - GU L 331 del 9.12.1985, pag. 1.
(2) - Esse figurano nei capitoli 84 e 85 della Sezione XVI e nel capitolo 90 della Sezione XVIII dell'allegato al regolamento n. 3331/85.
(3) - GU L 353 del 30.12.1985, pag. 1 (in prosieguo: la «Nimexe»).
(4) - La fattura dell'esportatore, Merlin Gerlin, specificava che i due armadi contenevano un'unità «Alpes 100 12Kva» del valore di 95 200 FF e una «Armoire Batterie Autonomie 30 MN» del valore di 19 040 FF.
(5) - Dalla riposta del governo portoghese ad un quesito scritto posto dalla Corte risulta che questa classificazione corrisponde alla sottovoce 84.53 B.I.b.2.cc.33 della Nimexe, citata sopra al paragrafo 2.
(6) - Il testo della nota richiamata è il seguente: «Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».
(7) - Peraltro, la ricorrente ha fatto valere che, nei ricorsi in materia di contenzioso doganale riguardanti questioni tecniche, andrebbero presi in considerazione i risultati delle perizie, come i due pareri depositati dai periti designati dalla ricorrente stessa. Poiché il magistrato del Ministério Público ha dichiarato di condividere tale tesi, la loro utilizzazione non sembra essere in discussione nell'ambito del presente rinvio pregiudiziale.
(8) - Il giudice nazionale precisa che la Repubblica portoghese è tenuta ad applicare la nomenclatura della TDC a decorrere dal 1_ marzo 1986 (in forza del Trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee; GU 1985 L 302, pag. 23).
(9) - Si tratta in sostanza dei fatti sopra descritti nei paragrafi 5-9.
(10) - Sentenza 27 marzo 1963, cause riunite 28/62, 29/62 e 30/62, Da Costa e a. (Racc. pag. 57, in particolare pag. 73).
(11) - V., ad esempio, sentenza 23 ottobre 1975, causa 35/75, Matisa (Racc. pag. 1205, punto 3).
(12) - Per giurisprudenza costante della Corte le note esplicative e i pareri sulla classificazione del CCD «costituiscono un mezzo d'interpretazione il quale indica il significato e la portata, tanto iniziali quanto attuali, delle varie voci doganali (...)» e, di conseguenza, «possono considerarsi validi strumenti per (...) l'interpretazione» delle voci della TDC; v., ad esempio, sentenza 8 dicembre 1970, causa 14/70, Bakels (Racc. pag. 1001, punti 9 e 11) e, più di recente, sentenza 16 giugno 1994, causa C-35/93, Develop Dr. Eisbein (Racc. pag. I-2655, punto 21).
(13) - Consiglio di cooperazione doganale, Note esplicative, Regole generali per l'interpretazione della Tariffa doganale, regola 3 b), VIII.
(14) - CCD, Note esplicative, Regole generali per l'interpretazione della Tariffa doganale, regola 3 b), VII.
(15) - Sentenza 14 luglio 1981, causa 205/80 (Racc. pag. 2097).
(16) - Punto 17.
(17) - Sentenza 21 giugno 1988, causa 253/87 (Racc. pag. 3351).
(18) - Punto 7.
(19) - Punto 8.
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