Conclusioni dell avvocato generale
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 aprile 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto un ricorso, in forza dell'art. 169 del Trattato CE, diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo emanato né messo in vigore e non avendo comunicato entro i termini stabiliti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (1), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva e degli artt. 5 e 186 del Trattato CE.
2 L'art. 2, n. 1, della direttiva 91/156 impone agli Stati membri di emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 1_ aprile 1993 e di informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione sui provvedimenti di attuazione da parte del governo spagnolo e non disponendo di altri elementi che consentissero di ritenere che il Regno di Spagna avesse adempiuto l'obbligo di mettere in vigore le necessarie disposizioni, il 9 agosto 1993 la Commissione ha invitato il detto governo, con lettera n. SG(93)D/13629, a trasmetterle il testo dei provvedimenti di diritto interno adottati nel settore disciplinato dalla direttiva.
4 Il 19 luglio 1994, non essendole pervenuta alcuna comunicazione, la Commissione ha inviato al governo spagnolo un parere motivato, in conformità dell'art. 169 del Trattato, invitandolo a emanare i provvedimenti necessari entro il termine di due mesi.
5 Secondo quanto afferma la Commissione, alla data della presentazione del ricorso, essa non era ancora stata informata in merito all'adozione del disegno di legge di trasposizione della direttiva.
6 Il Regno di Spagna ha precisato che l'approvazione del testo, intitolato «Anteproyecto de Ley Básica de Residuos» (bozza di disegno di legge di base sui rifiuti), ha subito dei ritardi dovuti allo scioglimento del parlamento spagnolo e all'indizione delle ultime elezioni politiche generali svoltesi nel mese di marzo 1996.
7 Il Regno di Spagna ha inoltre affermato che l'iter di adozione del testo legislativo dovrebbe avviarsi rapidamente per concludersi con un'approvazione definitiva non appena l'attività parlamentare riprenderà il ritmo di lavoro normale.
8 Si deve rilevare, in primo luogo, che il Regno di Spagna non contesta il fatto che i provvedimenti necessari per la trasposizione della direttiva nel diritto interno non siano stati ancora adottati.
9 In secondo luogo, emerge dalla giurisprudenza costante della Corte che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (2).
10 Di conseguenza, il ricorso proposto dalla Commissione dev'essere accolto e, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente va condannata alle spese.
Conclusione
11 Suggerisco pertanto alla Corte di:
1) dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato entro i termini stabiliti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 2, n. 1, della stessa direttiva;
2) condannare il Regno di Spagna alle spese.
(1) - GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva».
(2) - V., in particolare, sentenze 6 luglio 1995, causa C-259/94, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-1947, punto 5), e 6 febbraio 1997, causa C-205/96, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-795, punto 10).
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