Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel presente procedimento la Corte è chiamata a decidere sulla questione se il regolamento (CEE) del Consiglio 7 novembre 1991, n. 3330, relativo alle statistiche sugli scambi di beni fra gli Stati membri (in prosieguo: il «regolamento»), sia compatibile con l'art. 30 del Trattato, che vieta le restrizioni quantitative all'importazione, come pure tutte le misure di effetto equivalente, e con l'art. 34 del Trattato, che vieta le restrizioni quantitative all'esportazione, come pure tutte le misure di effetto equivalente.
Il regolamento
2 Per quanto di rilievo ai fini della presente fattispecie, nel preambolo del regolamento sono contenuti i seguenti `considerando':
«considerando che il completamento del mercato interno presuppone l'eliminazione delle frontiere fisiche tra Stati membri; che un livello soddisfacente di informazione sugli scambi di beni tra Stati membri deve dunque essere determinato ricorrendo a mezzi che non implichino controlli, neppure indiretti, alle frontiere interne [primo `considerando'];
considerando che l'analisi della situazione in cui la Comunità e gli Stati membri verranno a trovarsi dopo il 1992 ha messo in luce che, sul piano dell'informazione relativa agli scambi di beni tra Stati membri, esigenze concrete sussisteranno [secondo `considerando'];
considerando che una parte di tali esigenze non può essere soddisfatta attraverso un'informazione molto aggregata, non essendo di natura macroeconomica come quelle, per esempio, che si riferiscono alla contabilità nazionale o alla bilancia dei pagamenti; che, tra l'altro, la politica commerciale, le analisi settoriali, la disciplina della concorrenza, la gestione e l'orientamento dell'agricoltura e della pesca, lo sviluppo regionale, le previsioni energetiche e l'organizzazione dei trasporti devono, al contrario, potersi fondare su una documentazione fornita di dati numerici che dia una visione il più possibile attuale, esatta e dettagliata del mercato interno [terzo `considerando'];
considerando che l'informazione sugli scambi di beni tra Stati membri contribuirà in modo particolare a misurare i progressi del mercato interno, ad accelerarne, di conseguenza, il completamento e a consolidarne la realizzazione con cognizione di causa; che detta informazione può rivelarsi uno degli strumenti utili per valutare l'evoluzione della coesione economica e sociale [quarto `considerando'];
considerando che, fino alla fine del 1992, le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri beneficiano delle formalità, della documentazione e dei controlli che le amministrazioni doganali prescrivono, per necessità loro proprie o per quelle di altri uffici, agli speditori e ai destinatari di merci in circolazione tra gli Stati membri, ma che l'eliminazione delle frontiere fisiche e di quelle fiscali fa per l'appunto scomparire [quinto `considerando'];
considerando che, pertanto, occorrerà raccogliere direttamente presso gli speditori e i destinatari i dati necessari alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, ricorrendo a metodi e a tecniche che ne garantiscano la completezza, l'attendibilità e l'attualità senza costituire per gli interessati, e in particolare per le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti di tali statistiche sono legittimati ad attendersi [sesto `considerando']».
3 Secondo l'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento, tutte le merci che circolano da uno Stato membro ad un altro sono oggetto delle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri.
4 Il capitolo II del regolamento tratta del sistema permanente di raccolta di dati statistici, denominato all'art. 6 «sistema Intrastat», che, secondo l'art. 7, n. 4, si applica al commercio fra Stati membri.
5 Secondo l'art. 8, l'obbligo di fornire l'informazione richiesta compete ad ogni persona fisica o giuridica che intervenga in uno scambio di beni tra Stati membri. Ai sensi dell'art. 5, i privati sono esentati da tale obbligo. Le informazioni debbono essere fornite mensilmente.
6 Secondo l'art. 9, n. 1, l'obbligato all'informazione richiesta dal sistema Intrastat può trasferirne l'onere su un terzo che risieda in uno Stato membro, senza che con ciò venga meno la responsabilità in materia dell'obbligato stesso. Conformemente all'art. 14, il mancato rispetto dell'obbligo di informazione può essere punito con le sanzioni che gli Stati membri fissano conformemente alle loro disposizioni nazionali in materia.
A quanto risulta, i contravventori sono puniti in Lussemburgo con un'ammenda compresa tra 10 001 e 100 000 LFR.
7 Il capitolo III del regolamento tratta della statistica del commercio fra Stati membri.
8 L'art. 20, n. 5, di tale capitolo prevede che la persona tenuta a fornire l'informazione, di cui all'art. 8, è la persona fisica o giuridica che: a) risiedendo nello Stato membro di spedizione, ha stipulato, indipendentemente dal contratto di trasporto, il contratto avente per effetto la spedizione delle merci o, altrimenti, procede, o fa procedere, alla spedizione delle merci o, altrimenti, è in possesso delle merci che sono oggetto della spedizione; b) risiedendo nello Stato membro di arrivo, ha stipulato, indipendentemente dal contratto di trasporto, il contratto avente per effetto la consegna delle merci o, altrimenti, prende, o fa prendere, in consegna le merci o, altrimenti, è in possesso delle merci che sono oggetto della consegna.
9 L'art. 21, è così formulato:
«Nel supporto dell'informazione statistica da trasmettere ai servizi competenti:
- fatto salvo l'articolo 34, le merci sono designate in modo tale da potere essere classificate facilmente e con precisione nella suddivisione più dettagliata alla quale appartengono nella vigente versione della nomenclatura combinata;
- deve anche essere menzionato per ogni tipo di merce il numero di codice ad otto cifre corrispondente a tale suddivisione della nomenclatura combinata».
10 L'art. 23, nn. 1 e 2, così dispone:
«1. Per ogni tipo di merce, nel supporto dell'informazione statistica da trasmettere ai servizi competenti devono essere menzionati i dati seguenti:
a) nello Stato membro d'arrivo, lo Stato membro di provenienza delle merci, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1;
b) nello Stato membro di spedizione, lo Stato membro di destinazione delle merci, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2;
c) la quantità delle merci, in massa netta e in unità supplementari;
d) il valore delle merci;
e) la natura della transazione;
f) le condizioni di consegna;
g) la presunta forma di trasporto.
2. Gli Stati membri non possono richiedere che, nel supporto dell'informazione statistica, siano indicati dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, fatta eccezione per i dati seguenti:
a) nello Stato membro d'arrivo, il paese d'origine; tuttavia, questo dato può essere richiesto solo nei limiti del diritto comunitario;
b) nello Stato membro di spedizione, la regione d'origine; nello Stato membro d'arrivo, la regione di destinazione;
c) nello Stato membro di spedizione, il porto o l'aeroporto di carico; nello Stato membro d'arrivo, il porto o l'aeroporto di scarico;
d) nello Stato membro di spedizione e nello Stato membro di arrivo il porto o l'aeroporto presunto di trasbordo situato in un altro Stato membro sempreché in quest'ultimo sia elaborata una statistica del transito;
e) se del caso, il regime statistico».
11 L'art. 28 contiene talune soglie di sospensione o di alleggerimento degli obblighi; si distingue a questo proposito tra soglie di esclusione, di assimilazione e di semplificazione.
Le soglie di esclusione sono quelle di cui beneficiano ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, n. 3, e 5, secondo comma, i soggetti tenuti all'obbligo di informazione rientranti in uno dei regimi particolari previsti dagli artt. 24 e 25 della sesta direttiva IVA, 77/388/CEE (1), le persone giuridiche non assoggettate all'IVA nonché i soggetti esonerati dall'IVA che, conformemente all'art. 28, n. 7, della direttiva 77/388, non sono tenuti a presentare una dichiarazione fiscale.
Le soglie di assimilazione dispensano, secondo l'art. 28, n. 4, i soggetti tenuti a fornire le informazioni dalle dichiarazioni previste dal regolamento, dato che tale obbligo è soddisfatto mediante il deposito della dichiarazione fiscale periodica che sono tenuti a depositare in quanto soggetti passivi dell'IVA.
Le soglie di assimilazione e di semplificazione, che si esprimono in valori annuali di transazione intracomunitaria, possono, secondo il n. 6 del predetto articolo, variare per Stato membro, per gruppo di prodotti e per periodo.
Secondo l'art. 28, n. 8, le soglie di semplificazione sono fissate in 100 000 ECU alla spedizione e in 100 000 ECU all'arrivo. Tuttavia, secondo il n. 9, gli Stati membri possono fissare soglie di assimilazione o di semplificazione a livelli superiori. La soglia di semplificazione applicata in Lussemburgo è pari a 10 000 000 di LFR. Se rientra nella soglia di semplificazione, il soggetto tenuto all'informazione deve indicare la specie della merce, il numero di codice a otto cifre, lo Stato membro di provenienza o di destinazione, come pure il valore della merce.
12 L'art. 34 del regolamento è così formulato:
«1. Per quanto riguarda sia le merci cui si applica il sistema Intrastat, sia le altre, al fine di agevolare il compito delle persone tenute a fornire l'informazione, la Commissione può adottare, conformemente all'articolo 30, procedure semplificate di raccolta dell'informazione e, in particolare, creare le condizioni per un più esteso ricorso all'elaborazione automatica e alla trasmissione elettronica dell'informazione.
2. Al fine di tenere conto della loro particolare organizzazione amministrativa, gli Stati membri possono istituire procedure semplificate diverse da quelle previste al paragrafo 1, a condizione che le persone tenute a fornire l'informazione abbiano comunque la scelta della procedura a cui ricorrere.
Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà ne informano la Commissione».
I fatti
13 René Kieffer e Romain Thill sono i gestori della società a responsabilità limitata Établissements Kieffer & Thill, il cui oggetto sociale, così come risulta dallo statuto della società, è il commercio di autovetture. Tra le altre attività, la società acquista e vende autoveicoli danneggiati o di occasione, pezzi di ricambio, come pure ogni tipo di accessori per auto. Non è contestato che l'impresa effettua ogni anno operazioni di esportazione verso altri Stati membri per un valore che supera la soglia di semplificazione di 10 000 000 di LFR di cui all'art. 28, n. 9, del regolamento.
14 I signori Kieffer e Thill sono accusati di aver violato nel 1993 e nel 1994 le disposizioni di cui agli artt. 3, 8 e 14 del regolamento per aver omesso di trasmettere le informazioni relative alle importazioni ed esportazioni della loro società a responsabilità limitata, prescritte dal sistema Intrastat.
15 I signori Kieffer e Thill hanno tuttavia sostenuto che il regolamento, in conseguenza dell'onere che fa gravare sulle imprese a seguito degli obblighi di informazione estremamente dettagliati, assume il carattere di una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione e all'esportazione, violando così gli artt. 30 e 34 del Trattato.
Le questioni pregiudiziali
16 Con ordinanza 2 aprile 1996, il Tribunal de police di Lussemburgo ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il regolamento (CEE) del Consiglio 7 novembre 1991, n. 3330, laddove impone agli Stati membri di raccogliere presso tutte le imprese che superano le soglie di esclusione, assimilazione e semplificazione ivi previste una dichiarazione dettagliata relativa a tutte le loro importazioni ed esportazioni intracomunitarie, abbia introdotto una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa agli scambi di beni tra Stati membri, vietata dagli artt. 30 e 34 del Trattato CE.
2) Se l'obbligo di fornire i dati statistici richiesti nell'ambito del sistema di raccolta Intrastat tanto nel paese di provenienza delle merci esportate quanto nel paese di destinazione - obbligo sanzionato penalmente in diritto lussemburghese nel caso di rifiuto di trasmissione delle informazioni richieste al servizio centrale di statistica e di studi economici - costituisca per gli operatori economici un onere ingiustificato e sproporzionato rispetto all'obiettivo di interesse generale perseguito e sia pertanto in contrasto con l'art. 3 B, terzo comma, del Trattato CE, inserito dall'art. G, punto 5, del Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992».
Il procedimento dinanzi alla Corte
17 I signori Kieffer e Thill sostengono che anche il legislatore comunitario deve osservare gli artt. 30 e 34 del Trattato e che il regolamento costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese in particolare, il fatto di dover fornire le informazioni richieste, le quali sono particolarmente dettagliate, costituisce allo stesso tempo fonte di spese e di aggravi. Per esempio, un'impresa è tenuta a ricercare, per ciascuna transazione, il codice corretto, di otto cifre, della nomenclatura combinata. L'onere connesso all'obbligo di fornire le informazioni è accresciuto dal fatto che esso si applica a ciascuna transazione quale ne sia il valore. Gli interessati affermano inoltre che il regolamento non è conforme al principio di proporzionalità, in conseguenza del fatto che esso comporta degli aggravi superiori al necessario. E ciò vale sia per quanto riguarda il livello di dettaglio richiesto sia per quanto riguarda l'obbligo di fornire contemporaneamente le informazioni nello Stato membro di spedizione e in quello di arrivo delle merci.
18 Il governo lussemburghese, sostenuto dal Consiglio e dalla Commissione, fa valere che il regolamento non costituisce una misura di effetto equivalente rientrante negli artt. 30 e 34 del Trattato. L'incidenza di tale regolamento sulla libera circolazione delle merci è troppo incerta e ipotetica perché gli artt. 30 e 34 possano trovare applicazione. Inoltre il regolamento persegue un obiettivo conforme all'interesse della Comunità, poiché la materia oggetto dell'informazione riveste importanza per il mercato interno e per varie politiche comunitarie.
Il sistema Intrastat introduce, sotto molteplici aspetti, una semplificazione rispetto al regime precedente, basato su una documentazione richiesta dalle autorità doganali in occasione del passaggio della frontiera. E' inoltre possibile addivenire a un'ulteriore semplificazione grazie all'applicazione del programma di elaborazione elettronica dei dati IDEP/CN8, fornito gratuitamente e contenente, tra altro, tutti i codici a otto cifre della nomenclatura combinata, con la pertinente funzione di ricerca. Si tratta inoltre di informazioni che già sono in possesso delle imprese.
Il governo lussemburghese, il Consiglio e la Commissione sostengono inoltre che il sistema Intrastat non è in contrasto con il principio di proporzionalità da rispettare, secondo costante giurisprudenza, nell'applicazione delle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, di modo che non è necessario fare ricorso all'art. 3 B, terzo comma, del Trattato. Il volume delle informazioni richieste dal regolamento è necessario per elaborare statistiche utilizzabili. Le differenti soglie hanno l'effetto di dispensare dall'obbligo di informazione tutta una serie di operatori. Data l'esistenza di soglie differenti a seconda degli Stati membri, è tuttavia necessario prevedere un obbligo di informazione sia a carico dello speditore che del destinatario.
Presa di posizione
19 L'art. 3 B, terzo comma, del Trattato, menzionato dal giudice a quo, secondo il quale la Comunità può operare solo entro i limiti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato, e che è stato inserito nel Trattato CE dal Trattato sull'Unione europea, concretizza in sostanza il principio comunitario di proporzionalità, il quale costituisce, secondo costante giurisprudenza, un elemento essenziale nell'interpretazione degli artt. 30 e 34 del Trattato. Considero che nella fattispecie in esame non si debba procedere ad un'interpretazione autonoma dell'art. 3 B, terzo comma, che, del resto, è entrato in vigore solo il 1_ novembre 1993, cioè durante il periodo rilevante ai fini della presente controversia.
20 La questione di fondo che viene sollevata è pertanto, in realtà, quella di sapere se il regolamento è in contrasto con gli artt. 30 e 34 del Trattato e a tale riguardo si deve esaminare se il regolamento costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari, se gli ostacoli sono eventualmente giustificati da considerazioni di interesse generale e, in questo contesto, se il regolamento implica aggravi che eccedono quanto necessario per la tutela di tale interesse generale.
21 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, i divieti contemplati negli artt. 30 e 34 non si estendono unicamente alle misure nazionali. Tali disposizioni vigono pure per le misure emanate dalle istituzioni comunitarie (2).
22 Secondo la costante giurisprudenza, nell'art. 30 del Trattato rientrano le misure idonee ad ostacolare direttamente o indirettamente in atto o in potenza il commercio intracomunitario (3), mentre nell'art. 34 sono considerate le misure che producono la conseguenza di limitare in modo specifico le operazioni di esportazione rispetto agli scambi all'interno dello Stato membro considerato (4). Dalla giurisprudenza della Corte emerge inoltre che non esistono soglie minime per l'applicazione degli artt. 30 e 34 del Trattato, di modo che non vengono operate distinzioni in funzione del grado di incidenza della misura sugli scambi in seno alla Comunità (5). Misure che si ritiene interessino il commercio fra gli Stati membri in maniera puramente ipotetica non ricadono, secondo la giurisprudenza, sotto le disposizioni del Trattato che disciplinano la libera circolazione (6).
23 Secondo il sistema Intrastat, le imprese debbono fornire, mensilmente, una serie di informazioni dettagliate sulle operazioni commerciali all'importazione o all'esportazione da esse effettuate. Si tratta pertanto di un onere che colpisce specificamente le operazioni transfrontaliere. Anche se, in ampia misura, si tratta di informazioni già in possesso delle imprese, per le piccole e medie imprese in particolare l'elaborazione delle dichiarazioni richieste, da un lato, richiede tempo, e, dall'altro, non è scevra da oneri finanziari. Sussiste inoltre un rapporto diretto tra l'onere e la circostanza che la merce attraversa la frontiera, poiché l'obbligo di fornire l'informazione nasce proprio dall'operazione transfrontaliera in quanto tale. In questo contesto può essere irrilevante che, per motivi pratici, l'informazione sia fornita mese per mese e non contemporaneamente all'operazione che la produce. Gli effetti restrittivi che il sistema potrebbe avere sulla libertà degli scambi di prodotti non sono, a mio avviso, di carattere tanto ipotetico da collocarlo al di fuori delle disposizioni concernenti la libera circolazione delle merci.
24 Può tuttavia ritenersi che una misura comunitaria volta a favorire la realizzazione del mercato interno frapponga ostacoli agli scambi in violazione degli artt. 30 e 34 del Trattato solo se eccede quanto necessario per raggiungere l'obiettivo prefissato (7).
La Corte ha inoltre espressamente riconosciuto che ostacoli alla libera circolazione delle merci possono essere necessari per ottenere informazioni ragionevolmente complete ed esatte circa i movimenti di merci in seno alla Comunità (8).
25 Il regolamento è stato adottato sulla base dell'art. 100 A del Trattato, il quale ha ad oggetto le misure di armonizzazione che riguardano il funzionamento del mercato interno. Un sistema di informazione diretta si era reso necessario in conseguenza della soppressione dei controlli alle frontiere interne. Come emerge dal terzo `considerando' del regolamento, informazioni statistiche affidabili e sufficienti sono importanti per una serie di politiche comunitarie, in particolare la politica commerciale, le regole di concorrenza, lo sviluppo regionale e il settore dei trasporti. Per esempio, dati statistici sull'evoluzione dei movimenti delle merci e sui prezzi delle transazioni in un determinato mercato di prodotti potrebbero contribuire a rivelare accordi tra imprese limitativi della concorrenza, aventi ad oggetto una ripartizione del mercato o prezzi di vendita in contrasto con l'art. 85 del Trattato. Inoltre l'elaborazione di statistiche dettagliate riveste un'importanza essenziale per osservare l'evoluzione e la realizzazione del mercato interno (v. il quinto `considerando' del regolamento). Le statistiche possono, per esempio, appalesare ostacoli al commercio e, quindi, contribuire all'adozione, da parte della Commissione, di misure che possono assumere la forma di ricorsi giurisdizionali o di proposte di atti giuridici di carattere generale. Nel caso in cui uno o più Stati membri dovessero introdurre, per esempio, nuove prescrizioni tecniche in un determinato settore, il sistema Intrastat sarebbe in grado di tradurre in cifre l'incidenza di una siffatta misura sugli scambi e, quindi, di fornire alla Commissione dati utili per riflettere sull'opportunità di un intervento, nonché sulle sue modalità.
26 Considerato quanto precede, sono del parere che il regolamento persegua un obiettivo generale nell'interesse della Comunità e che non sia quindi di per sé in contrasto con gli artt. 30 e 34 del Trattato. La questione decisiva è perciò quella di accertare se il regolamento contenga più restrizioni del necessario e si ponga, per questo motivo, in contrasto con il principio di proporzionalità. Nell'esaminare se tale è il caso, occorre prendere in considerazione il fatto che il legislatore comunitario dispone di un margine di valutazione discrezionale quando adotta misure di armonizzazione (9).
27 Secondo l'art. 23, n. 1, del regolamento debbono essere fornite informazioni, rispettivamente, sullo Stato membro di spedizione e sullo Stato membro di arrivo, come pure sulla quantità e sul valore delle merci, sulla natura della transazione, sulle condizioni di consegna e sulla forma di trasporto prevista. Inoltre, secondo l'art. 21, si deve fornire per ciascuna specie di merce il numero di codice a otto cifre della nomenclatura combinata.
28 Tutti questi dati informativi sono rilevanti per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dal regolamento. La forma di trasporto, ad esempio, è pertinente ai fini delle statistiche sui quantitativi di merci instradati per camion e per treno, caso che riveste interesse dal punto di vista della politica dei trasporti e di eventuali decisioni per lo sviluppo delle reti transeuropee. Informazioni sulle condizioni di consegna possono essere rilevanti per la politica della concorrenza, dato che possono fornire indicazioni sul comportamento di mercato delle imprese. Il numero di codice a otto cifre appare necessario per il trattamento delle informazioni raccolte, dato che semplifica la selezione e la classificazione del numero assai elevato di dichiarazioni. I servizi competenti non sarebbero praticamente in grado di procedere essi stessi a tale classificazione. Pare inoltre che il carico di lavoro che grava sull'impresa in relazione a tali adempimenti tenda a diminuire una volta che, a conclusione di un periodo di rodaggio, essa sia riuscita a procedere alla classificazione delle operazioni all'importazione e all'esportazione che fanno normalmente parte della sua attività. Tale onere può essere ulteriormente alleggerito facendo ricorso alle tecnologie moderne (10).
29 Pertanto, a mio avviso, si può legittimamente dubitare solo di due elementi del sistema Intrastat, cioè dell'obbligo di dichiarazione imposto per la stessa operazione tanto all'esportatore quanto all'importatore e dell'estensione dell'obbligo di fornire informazioni a tutti i movimenti di merci. Va a questo proposito osservato che le soglie di semplificazione non esonerano interamente le imprese dall'obbligo di fornire le informazioni, ma riducono semplicemente il numero delle informazioni da comunicare.
30 Per quanto riguarda il primo degli elementi menzionati, rilevo che ciò che risulta particolarmente gravoso è l'obbligo di dichiarare le operazioni di importazione. La produzione di un'impresa sarà di norma caratterizzata da una certa continuità in termini di prodotto e di tempo. Ciò non si verifica necessariamente in pari misura per i suoi acquisti, ad esempio, di materie prime, componenti e attrezzature. Queste, in effetti, possono, da un lato, essere più o meno frequenti e, dall'altro, variare per natura e volume. Il duplice obbligo di fornire informazioni è tuttavia necessario, secondo la Commissione, in ragione delle soglie che figurano nel regolamento e che non sono identiche in tutti gli Stati membri. Facendo gravare sull'acquirente l'obbligo della dichiarazione, il sistema del regolamento garantisce che una determinata operazione figurerà nelle statistiche anche se il venditore non è soggetto all'obbligo di fornire informazioni. Il duplice obbligo di fornire informazioni riveste pertanto importanza per l'ampiezza della raccolta dei dati statistici. Il legislatore comunitario ha ritenuto che ciò giustifichi l'estensione all'importatore dell'obbligo di fornire le informazioni. Il legislatore comunitario e le autorità che trattano e utilizzano i dati statistici di cui trattasi sono, a mio avviso, i meglio piazzati per valutare discrezionalmente quali siano le informazioni necessarie. La Corte può sconfessare la loro scelta solo se è evidente che gli adempimenti prescritti in materia di informazione eccedono il necessario. Non vi è nella specie a mio parere alcun elemento che consenta di supporre che il legislatore abbia ecceduto il suo margine di valutazione discrezionale.
31 Per quanto riguarda la pretesa di sottoporre qualsivoglia operazione all'obbligo di effettuare la dichiarazione, debbo osservare che dal sesto `considerando' del regolamento emerge che il legislatore comunitario ha badato a non far gravare sulle imprese un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti dei dati statistici considerati possono aspettarsi. Questo aspetto emerge altresì dalle differenti soglie inserite nel regolamento. Le soglie di esclusione e di assimilazione hanno così la conseguenza che un certo numero di imprese non sono chiamate a fornire informazioni diverse da quelle risultanti dalle dichiarazioni periodiche per l'IVA. Il governo lussemburghese ha rilevato, nelle sue osservazioni, che i due terzi delle imprese sono così esonerate dall'obbligo di fornire informazioni. Dalle soglie di semplificazione emerge che le imprese interessate solo in misura limitata alle operazioni transfrontaliere sono unicamente tenute a fornire un numero abbastanza ridotto di informazioni. Inoltre, anche in questo caso, l'onere dev'essere valutato alla luce della possibilità di utilizzare una tecnologia moderna, in particolare il programma informatico IDEP/CN8, fornito gratuitamente. Va infine preso in considerazione il fatto che si tratta di un nuovo regime, che per la prima volta istituisce un sistema di dichiarazione diretta. Si deve di conseguenza lasciare al legislatore comunitario un certo tempo per valutare in pratica il funzionamento del regime e per orientarsi, su tale base, verso un suo eventuale alleggerimento. Va a questo proposito osservato che con regolamento (CE) n. 2820/94 (11) la Commissione ha istituito una soglia per le operazioni commerciali, secondo la quale le operazioni che non eccedono i 100 ECU possono essere raggruppate sotto la posizione globale 99 50 00 00 della nomenclatura combinata. Per di più debbono essere indicati soltanto lo Stato membro di provenienza, lo Stato membro di destinazione, come pure il valore della merce. Ritengo pertanto che il legislatore comunitario non può considerarsi avere ecceduto i limiti del suo potere discrezionale neanche sotto il profilo della portata dell'obbligo di informazione.
Conclusione
32 Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni sottoposte dal Tribunal de police di Lussemburgo come segue:
«Dall'esame del regolamento (CEE) del Consiglio 7 novembre 1991, n. 3330, relativo alle statistiche sugli scambi di beni fra gli Stati membri, operato alla luce dell'ordinanza di rinvio e degli elementi emersi nel corso del procedimento, non sono emersi elementi idonei a ingenerare dubbi sulla validità di tale regolamento».
(1) - V. sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nella versione modificata con direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto - Campo di applicazione delle esenzioni e relative modalità pratiche di applicazione (GU L 108, pag. 18). Gli artt. 24 e 25 fanno rispettivamente riferimento a un regime speciale per le piccole imprese e a un regime comune di aliquote uniformi per gli agricoltori.
(2) - V. sentenza 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol Myers-Squibb (Racc. pag. I-3457, punto 36), e 9 agosto 1994, causa C-51/94, Meyhui (Racc. pag. 3879, punto 11).
(3) - V., per esempio, sentenza 5 ottobre 1994, causa C-323/93, Centre d'insémination de la Crespelle (Racc. pag. I-5077), e 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. pag. 837).
(4) - V., per esempio, sentenza 8 novembre 1979, causa 15/79, Groenveld (Racc. pag. 3409, punto 7). Non occorre, a mio parere, prendere nella specie posizione circa l'incidenza, su tale giurisprudenza, della sentenza 10 maggio 1995, causa C-384/93, Alpine Investments (Racc. pag. I-1141).
(5) - V. sentenza 18 maggio 1993, causa C-126/91, Yves Rocher (Racc. pag. I-2361, punto 21).
(6) - V., a tal riguardo, sentenza 14 luglio 1994, causa C-379/92, Peralta (Racc. pag. I-3453, punto 24).
(7) - V. sentenza 25 gennaio 1977, causa 46/76, Bauhuis (Racc. pag. 5, punti 29-31), come pure la sentenza Meyhui, già citata alla nota 2, punto 20, e la sentenza 9 novembre 1995, causa C-426/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-3723).
(8) - V. sentenza 25 ottobre 1979, causa 159/78, Commissione/Italia (Racc. pag. 3247, punto 7).
(9) - V. punto 21 della sentenza Meyhui, già citata alla nota 2.
(10) - Dal punto 49 della sentenza Germania/Consiglio, già citata alla nota 7, emerge che, al momento della valutazione della portata dell'onere inerente a un obbligo, si deve tenere in considerazione la possibilità di un ricorso alle tecnologie moderne.
(11) - V. regolamento (CE) della Commissione 21 novembre 1994, n. 2820, che fissa una soglia per transazione nel quadro del commercio fra Stati membri (GU L 299, pag. 1).
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