Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Con la presente causa la Corte è ancora una volta chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità fra le norme comunitarie - in particolare, il principio di non discriminazione sancito all'art. 6 del trattato CE - e certe disposizioni processuali nazionali: quelle dell'ordinamento austriaco, che impongono nella specie la costituzione di una cautio iudicatum solvi ai cittadini stranieri, i quali agiscono in giudizio nei confronti dei cittadini del paese, in cui è intentata l'azione.
II - I fatti della causa
2 Il signor Saldanha, residente in Florida (USA) e di nazionalità sia statunitense sia britannica, e la società MTS Securities Corporation, con sede sociale negli Stati Uniti d'America, sono azionisti della società Hiross Holding AG (in prosieguo: la «Hiross»), con sede sociale in Austria.
Il 27 settembre 1994 il signor Saldanha, insieme alla MTS prima citata, ha introdotto un ricorso contro la Hiross dinanzi lo Handelsgericht di Vienna per impedire atti di ristrutturazione interna del gruppo facente capo alla Hiross, che avrebbero comportato il trasferimento di quote azionarie di alcune società ad altre dello stesso gruppo. Il giudice adito ha, su domanda della convenuta, ordinato ai ricorrenti la costituzione della cautio iudicatum solvi prevista dall'art. 57 del codice di procedura civile austriaco, non ricorrendo nella specie alcuna delle cause esimenti stabilite al secondo comma della disposizione anzidetta. Il giudice d'appello, dinanzi al quale il signor Saldanha ha impugnato la decisione di primo grado relativa al versamento della cauzione in parola, ha, dal canto suo, stabilito che, in base all'art. 6 del Trattato CE, la controversa norma processuale austriaca configura una discriminazione in base alla nazionalità. Ai fini dell'applicazione della norma del Trattato prima evocata, precisa ancora il giudice d'appello, è poi ininfluente che il ricorrente abbia la doppia cittadinanza britannica e statunitense. Non importerebbe nemmeno che l'interessato risieda fuori della Comunità: la perfetta parificazione tra cittadini austriaci e cittadini comunitari stabilita dal Trattato opererebbe infatti nel senso di vietare in ogni caso la cauzione in questione, giacché i cittadini austriaci, ai sensi del diritto nazionale, anche se residenti all'estero, sono esentati dal prestarla.
3 Ci dice, a sua volta, il giudice di rinvio, dinanzi al quale pende il ricorso avverso la decisione d'appello prima citata, che, ai sensi dell'art. 57, n. 1, della ZPO, gli stranieri i quali adiscono un giudice austriaco sono tenuti a prestare ai convenuti, a richiesta di questi ultimi, una cauzione per le spese processuali, salve, tuttavia, le contrarie disposizioni previste da accordi internazionali. Tale norma, prosegue il giudice remittente, è volta a tutelare le parti convenute dinanzi ai giudici nazionali contro le pretese fatte valere in maniera abusiva o defatigatoria da parte di attori di nazionalità straniera. Ai sensi dell'art. 57, n. 2, della ZPO l'obbligo di prestare tale garanzia non sussiste, però, se l'attore ha la residenza abituale in Austria o se nello Stato della residenza abituale dell'attore sia stata eseguita una decisione giudiziaria che imponeva all'attore di rifondere le spese processuali sostenute dal convenuto.
Precisa ancora il giudice di rinvio che i cittadini austriaci che hanno all'estero la loro residenza o il loro domicilio abituale non sono obbligati a prestare la cauzione ai sensi dell'art. 57 della ZPO. Pertanto, riferisce lo stesso giudice a quo, la norma processuale in questione non distingue a seconda che nel territorio nazionale sia presente o meno un patrimonio suscettibile di procedura esecutiva. Ad avviso del giudice remittente, la norma controversa è infatti dettata dalla preoccupazione di salvaguardare i propri cittadini residenti all'estero, nonché di tener in conto, ai fini del trattamento di reciprocità, l'analoga disciplina prevista al riguardo dalla maggior parte degli ordinamenti europei.
4 Per quanto, poi, concerne l'applicazione nel tempo delle norme di diritto comunitario, il collegio remittente formula alcune osservazioni che deporrebbero per l'applicazione delle norme del Trattato nella presente controversia, nonostante che l'insorgenza della lite preceda l'adesione dell'Austria alla Comunità. Osserva, infatti, il giudice nazionale che i giudici d'impugnazione, tra cui va annoverato nella specie l'Oberster Gerichtshof, sono, in assenza di disciplina transitoria, tenuti a prendere in considerazione lo ius superveniens di natura vincolante, anche dopo la decisione di primo grado, sebbene i fatti dedotti in giudizio risalgano a prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. Ora, sostiene il collegio a quo, le norme del Trattato, ed in particolare l'art. 6, possiedono tale natura vincolante. Su di esse andrebbe pertanto fondata la decisione da rendere nella specie. Sempre per le considerazioni prima esposte, il giudice a quo esclude che ai fini della decisione ad esso demandata possa rilevare l'analogo divieto di discriminazioni fondato sulla nazionalità, previsto nell'art. 4 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, di cui l'Austria era parte dal 1_ gennaio 1994.
5 In considerazione della natura comunitaria dei profili di diritto dedotti in controversia, l'Oberster Gerichtshof di Vienna ha ritenuto necessario porre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se un cittadino britannico, in possesso nel contempo anche della cittadinanza degli Stati Uniti d'America e residente nel territorio di tale Stato (Florida), che, senza avere alcuna residenza in Austria e senza essere ivi proprietario di beni patrimoniali, citi dinanzi ad un giudice civile austriaco una società per azioni con sede in Austria ingiungendole di astenersi dall'alienazione o da altra cessione di quote a società controllate, precisamente designate, alla sua controllata italiana o a sue controllate con sede in Italia senza il consenso dell'assemblea generale espresso con la maggioranza qualificata dei tre quarti, o, in subordine, a maggioranza semplice, sia discriminato, in contrasto con l'art. 6, primo comma, del Trattato CE, in base alla sua cittadinanza per il fatto che il competente giudice (di prima istanza) austriaco, su richiesta della società convenuta, gli imponga, ai sensi dell'art. 57, n. 1, del codice di procedura civile austriaco, di prestare una cauzione, di un determinato ammontare, per le spese processuali».
III - Esame della controversia
A. Ricevibilità
6 La questione di cui è investita la Corte nella presente causa pone in via preliminare un delicato problema relativo all'applicazione nel tempo delle norme del Trattato CE. La Corte è, infatti, chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione di una norma del Trattato con riguardo a fatti che si sono verificati in un'epoca in cui la Repubblica austriaca, le cui disposizioni processuali sono nella specie controverse, non era ancora membro della Comunità. Conviene pertanto interrogarsi sul trattamento riservato nell'ordinamento interno alle norme comunitarie sopra invocate e più in generale sul criterio che regola l'applicazione nel tempo del diritto comunitario di rango primario.
7 Una situazione per vari profili assai simile a quella ora in esame è venuta di recente all'esame della Corte in relazione alla causa Data Delecta (1). I fatti da cui derivava quella controversia avanti il giudice nazionale avevano avuto luogo prima dell'adesione del Regno di Svezia alle Comunità europee. La Corte ha, però, allora affrontato il merito della questione ad essa deferita senza avere preliminarmente appurato se e come il diritto comunitario regolasse ratione temporis la specie dedotta in controversia; essa non ha in quel giudizio offerto al giudice a quo criteri ermeneutici per l'esatta definizione della sfera temporale in cui il diritto comunitario spiega i propri effetti né, quindi, ha chiarito se il caso in questione andasse risolto secondo il diritto comunitario ovvero secondo regole desunte da altro sistema normativo. Quel che di fatto è accaduto in quel caso è che, conoscendo del merito della causa, la Corte comunitaria ha enunciato i principi di diritto ai quali doveva attenersi il giudice nazionale, nella specie la Corte suprema svedese. Quest'ultimo corpo giudicante ha, tuttavia, dal canto suo successivamente statuito che la controversia non rientrava nell'ambito di applicazione del Trattato CE (2). Il risultato è stato quello di accantonare il giudicato della Corte comunitaria, divenuto così inutiliter datum riguardo alla lite di cui lo stesso giudice nazionale era investito; e si dovrebbe dunque dire, riflettendo sul caso, che la stessa questione pregiudiziale non avrebbe nemmeno potuto o dovuto esser posta.
8 Nella controversia ora all'esame della Corte i fatti si situano anch'essi in un contesto temporale anteriore all'entrata in vigore del Trattato CE in Austria. Nella causa Data Delecta, il collegio remittente non aveva precisato le ragioni di diritto che potevano giustificare l'applicazione retroattiva delle norme comunitarie alla lite. Qui, però, è lo stesso giudice a quo ad indicare, seppure con un tenue velo di dubbio, che il diritto comunitario troverebbe applicazione in relazione a fatti risalenti ad un'epoca in cui l'Austria non era ancora membro della Comunità. La ragione di questa applicazione del diritto comunitario ante temporem, riferisce il giudice di rinvio, si ritroverebbe nella natura vincolante del diritto comunitario, il quale, in quanto ius superveniens, sarebbe immediatamente applicabile in forza del diritto processuale austriaco a tutti i casi non ancora giudizialmente definiti alla data di entrata in vigore del Trattato CE in Austria.
9 Questo modo di argomentare in merito all'applicazione temporale del diritto comunitario lascia, però, perplessi sotto vario riguardo. Per parte mia, dubito infatti che il diritto comunitario possa di per sé regolare situazioni prodotte sotto l'impero di altra legge, le quali non offrono, a meno che non si tratti di circostanze particolari, come quelle che consentono l'applicazione retroattiva delle norme penali più favorevoli, sufficienti elementi di collegamento con le norme comunitarie, che potevano essere invocate all'epoca in cui tali situazioni si sono verificate. E' infatti il principio tempus regit actum a disciplinare l'efficacia nel tempo del diritto comunitario, se non sia altrimenti espressamente disposto. All'ambito di applicazione temporale del Trattato sono quindi sottratte le situazioni risalenti ad un momento in cui le norme in questione non erano ancora diritto in relazione ai fatti dedotti in controversia. Da ciò consegue che il principio tempus regit actum, prima ricordato, deve trovare uniforme applicazione nell'ambito comunitario. Diversamente, la disciplina degli effetti nel tempo delle norme del Trattato potrebbe variare, con evidente ed ingiustificato trattamento differenziato di situazioni eguali, secondo il sistema giuridico nazionale di volta in volta chiamato a garantire le disposizioni dell'ordinamento giuridico comunitario.
10 Dalle cose appena dette discende un'altra conseguenza da segnalare. Può darsi che uno Stato membro disponga in forza di una sua autonoma scelta che certe norme comunitarie siano retroattivamente applicate a situazioni risalenti ad un momento anteriore rispetto a quello in cui esso è entrato a far parte della Comunità; e questo precisamente al fine di attribuire diritti e facoltà di cui i soggetti interessati non potrebbero altrimenti fruire in base al Trattato. L'ordinamento comunitario non vieta, a mio avviso, che il legislatore nazionale adotti una disciplina così configurata. Il punto è che si tratterebbe, in ogni caso, di norme interne, le quali non cambiano certo natura per il semplice fatto di essere prodotte mediante il rinvio alle regole comunitarie. Ad imporre l'applicazione di queste ultime regole nella sfera interna dello Stato non è l'ordinamento comunitario, ma lo stesso ordinamento nazionale che le ha fatte proprie, conferendo loro un'efficacia temporale della quale esse rimarrebbero prive nell'ordinamento di origine. Sulle norme così introdotte nell'ordinamento interno la Corte di giustizia non sarebbe pertanto, a parer mio, competente a statuire in via pregiudiziale, appunto perché non sono norme rapportabili all'ambito di esercizio della sua giurisdizione definito all'art. 177 del Trattato (3).
11 Il ragionamento ora esposto non risulta punto modificato dalla possibile applicazione alla specie delle norme contenute nell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (4), entrato in vigore il 1_ gennaio 1994 e di cui l'Austria era parte a tale data. Anche se la Corte volesse riqualificare in questa prospettiva il quesito pregiudiziale in esame, per ricondurlo alla corrispondente norma dell'Accordo SEE (l'art. 4), essa non sarebbe a mio avviso competente a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale che le è posta. Il quesito nella specie proviene infatti da una giurisdizione nazionale la quale, all'epoca in cui si sono verificati i fatti controversi o nel momento successivo in cui è stata intentata l'azione principale, non era abilitata a interrogare i giudici di Lussemburgo sulla base delle disposizioni dell'Accordo prima citato. Vero è che ai sensi dell'art. 107 dell'Accordo SEE, e del relativo protocollo n. 34 (5), uno Stato EFTA può permettere che una corte o un tribunale chieda alla Corte di giustizia delle Comunità europee «di pronunciarsi sull'interpretazione di determinate norme SEE». L'esercizio di tale facoltà è tuttavia espressamente subordinato al previo adempimento dell'onere previsto all'art. 2 del citato protocollo n. 34, di notificare al depositario e alla Corte di giustizia della Comunità europea in quale misura e secondo quali modalità il protocollo verrebbe applicato alle corti e ai tribunali dallo Stato interessato. L'Austria non si è però giovata della facoltà in discorso né ha adempiuto all'onere prescritto per esercitarla. Non si può d'altra parte ritenere che la competenza della Corte sia venuta a sussistere in ragione della successiva adesione dell'Austria alla Comunità. Le norme del citato protocollo nulla dispongono in tal senso. Né vi è ragione alcuna per presumere che la facoltà di cui si tratta sia stata implicitamente autorizzata dal protocollo ma lasciata per così dire in statu dormienti sino all'adesione del paese interessato alla CE.
12 E nemmeno si può ritenere che la Corte di giustizia si sostituisca oggi alla Corte EFTA per interpretare, al suo posto, norme dell'Accordo SEE per le quali essa non era istituzionalmente chiamata a fornirne un tale sussidio giurisdizionale all'epoca in cui si sono verificati i fatti dedotti in controversia, o in quella in cui è stata intentata l'azione. A tale proposito va, peraltro, ricordato che l'Accordo SEE all'art. 108 ha previsto la costituzione di una Corte EFTA, dotata di un meccanismo giurisdizionale per alcuni versi simile a quello stabilito dall'art. 177 del Trattato, a cui possono ricorrere i giudici nazionali dei paesi membri dell'Accordo SEE che non sono membri della Comunità (6). In occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alla Comunità, sono state poi, mediante un accordo ad hoc (7), stabilite norme che consentono a questi tre Stati membri, seppure per un breve periodo, la proposizione di ricorsi del tipo prima menzionato dinanzi alla Corte EFTA da parte dei loro giudici, anche dopo l'adesione alla Comunità. Ora, nei casi in cui è espressamente prevista la competenza della Corte EFTA il giudice nazionale chiamato ad applicare le disposizioni dell'accordo SEE non è certo abilitato a sollevare la questione pregiudiziale in via alternativa avanti la Corte comunitaria, invece che avanti la Corte EFTA. Una tale facoltà di opzione non sussiste, né avrebbe potuto essere stata prevista senza contraddire il principio di esclusività della giurisdizione che la Corte comunitaria ha del resto affermato anche in specifica relazione all'accordo SEE (8).
B. Merito
13 Per l'evenienza che la Corte dovesse ritenere la propria competenza, formulo qui di seguito qualche considerazione sul merito del quesito pregiudiziale.
Qui, a mio giudizio, vi è un solo, vero problema, che si pone sulla base della giurisprudenza di questa Corte in materia di compatibilità fra la cautio iudicatum solvi e il principio di non discriminazione. Si tratta di accertare se l'azione esperita dal ricorrente sia collegata con un diritto sostanziale tutelato dall'ordinamento comunitario ovvero se la Corte si trovi di fronte ad un'azione promossa con esclusivo riferimento alle disposizioni in materia societaria vigenti in quel tempo nell'ordinamento austriaco.
14 La Commissione vorrebbe riferire il caso di specie alle previsioni dell'art. 54, n. 3, lett. g), e con l'art. 220, quarto comma, del Trattato CE. Il ricorrente ritiene, per parte sua, che l'azione rientrerebbe nel campo dei diritti previsti dall'art. 52 e dall'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato. A me pare, tuttavia, che l'azione in questione non possa trovare alcun fondamento nelle norme del diritto comunitario, proprio in ragione dell'epoca in cui essa è stata intentata, che precede l'ingresso dell'Austria nella Comunità. La sola possibilità che mi pare ragionevolmente fondata è dunque quella di ancorare l'azione giudiziaria promossa dal ricorrente alle norme dell'accordo SEE e precisamente a quelle dettate agli artt. da 31 a 35, per eliminare le restrizioni alla libertà di stabilimento, le quali concernono egualmente le società, nonché all'art. 77, relativo al diritto societario, il quale dal canto suo rimanda all'allegato XXII, con cui si introduce l'obbligo per gli Stati EFTA parti all'Accordo di dare attuazione in ambito SEE ad una serie di direttive comunitarie, volte a rendere equivalenti le garanzie destinate a proteggere gli interessi dei soci e dei terzi in ambito societario, nonché a disciplinare particolari fenomeni delle società, quali scissioni, fusioni etc... .
15 Infondati, in considerazione della giurisprudenza di questa Corte in materia (9), sono, poi, gli argomenti addotti dalla convenuta con riguardo alla cittadinanza del ricorrente e alla pretesa assenza di discriminazione nel trattamento al quale egli rimane soggetto ai sensi della normativa austriaca. La giurisprudenza della Corte è chiara al riguardo: quel che conta ai fini dell'esercizio dei diritti attribuiti dal Trattato è il fatto di essere cittadino di uno Stato membro della Comunità. Tale criterio non può non valere anche per quel che concerne l'ambito di applicazione ratione personae dell'Accordo SEE: se l'interessato ha altra cittadinanza non comunitaria (o non SEE) ciò nulla aggiunge e nulla toglie ai diritti che gli sono riconosciuti dall'ordinamento comunitario e da quello creato con l'Accordo SEE.
16 L'altro profilo controverso attiene alla natura stessa e agli effetti della norma processuale austriaca che ha dato origine alla lite deferita alla Corte. Rimando sul punto, per le considerazioni di carattere generale in merito alla legittimità comunitaria della cautio iudicatum solvi per i criteri che ne consentono l'applicazione, alle recentissime sentenze (10) rese dalla Corte in materia, ed alle conclusioni da me formulate in quei giudizi (11).
La disposizione in questione è anch'essa palesemente fondata sul criterio di discriminare il cittadino sullo straniero. Il cittadino austriaco è infatti esentato dal versare la cauzione anche se risieda all'estero o se non possegga nel territorio nazionale sufficienti beni su cui soddisfare le pretese della parte convenuta in relazione al ristoro delle spese processuali da quest'ultima sostenute. La norma non ha quindi alcun intento di proteggere la parte contro cui sono esperite azioni defatigatorie o ad aemulationem se non nel caso in cui a promuovere tali azioni sia uno straniero. Essa non merita dunque alcuna particolare considerazione quanto alle finalità equitative o di garanzia che la convenuta le attribuisce, a mio avviso ingiustificatamente.
17 Meritevole di attenzione è, invece, il ragionamento avanzato dal governo austriaco, secondo cui la controversa disposizione della legge nazionale è compatibile con il diritto comunitario perché fa salve le contrarie disposizioni previste da accordi internazionali, con il risultato di escludere l'esazione della cautio nei confronti di cittadini comunitari. La qual cosa varrebbe, è appena il caso di avvertire, anche per quel che concerne lo SEE. L'interpretazione adeguatrice della norma in esame fatta così valere dal governo austriaco non modifica, anzi conferma, il risultato al quale sono pervenuto: solo che essa sposta l'obbligo di conformarsi al precetto comunitario o SEE dall'organo legislativo, a cui competerebbe abrogare o modificare la disposizione contraria al principio di non discriminazione, alle istanze giudiziarie, le quali sarebbero egualmente tenute a non applicarla, per garantire il rispetto delle norme in cui tale principio è stabilito. Quel che comunque conta, ai fini del giudizio rimesso alla Corte, è che le norme alla cui tutela essa è preposta trovino compiuta ed immediata applicazione nell'ordinamento nazionale. Resta ferma, peraltro, la competenza dello Stato membro quanto alle soluzioni di ordine costituzionale ritenute idonee o preferibili per raggiungere siffatto risultato, purché esse garantiscano l'effettività e la certezza dei diritti conferiti ai singoli dall'ordinamento comunitario o SEE (12). In ogni caso, i giudici nazionali saranno tenuti a ritenere che la cautio controversa non sia applicabile od opponibile nei confronti di un cittadino comunitario o SEE (13).
IV - Conclusioni
18 Sulla base delle considerazioni sopra esposte propongo di rispondere nel seguente modo al quesito posto dall'Oberster Gerichtshof di Vienna:
«La Corte non è competente a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale posta dall'Oberster Gerichtshof di Vienna in quanto i fatti su cui si impernia la controversia pendente dinanzi a tale giudice sono antecedenti all'adesione della Repubblica austriaca alle Comunità europee e fuoriescono dunque dal campo di applicazione temporale del Trattato CE».
In via subordinata, qualora la Corte si consideri competente a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale, propongo di rispondere nel seguente modo:
«L'art. 4 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo osta a che una cauzione per le spese processuali, quale quella prevista dall'art. 57, n. 2, del codice di procedura civile austriaco, venga imposta ai cittadini degli Stati membri della Comunità o di quelli parti dell'Accordo SEE allorché la stessa cauzione non è richiesta, alle medesime condizioni, ai cittadini austriaci».
(1) - Sentenza 26 settembre 1996, causa C-43/95, Data Delecta (Racc. pag. I-4661).
(2) - Sentenza dell'Högsta Domstolen del 13 novembre 1996.
(3) - Si veda al riguardo la sentenza 28 marzo 1995, causa C-346/93, Kleinwort Benson (Racc. pag. I-615), e le relative conclusioni dell'avvocato generale Tesauro, rese il 31 gennaio 1995. Si vedano, inoltre, le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs rese il 17 settembre 1996 in relazione alle controversie Leur-Bloem, causa C-28/95, e Giloy, causa C-130/95, tuttora pendenti.
(4) - Pubblicato in GU L 1 del 3 gennaio 1994, pag. 3.
(5) - Protocollo n. 34 sulla facoltà per le corti e i tribunali degli Stati AELS (EFTA) di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi nell'interpretazione delle norme SEE corrispondenti a norme comunitarie, pubblicato in GU L 1 del 3 gennaio 1994, pag. 204.
(6) - All'art. 108 è stata data attuazione da parte degli Stati EFTA mediante la conclusione dell'Agreement on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice. L'art. 34 di tale accordo prevede che «1. The EFTA Courts shall have jurisdiction to give advisory opinions on the interpretation of the EEA Agreement. 2. Where such question is raised before any court or tribunal in an EFTA State, that court or tribunal may, if considers it necessary to enable it to give judgement, request the EFTA Court to give such an opinion. [...]».
(7) - Agreement on transitional Arrangements for a period after the Accession of certain EFTA States to the European Union. Si veda, in particolare, l'art. 5, n. 1, il quale prevede che «After accession, new proceedings may only be instituted before EFTA Courts in cases in which the events giving rise to an action under the EEA Agreement on the Surveillance and Court Agreement occurred before accession and an application is lodged with the EFTA Court within three months after accession [...]».
(8) - Parere 1/92 del 10 aprile 1992 (Racc. pag. I-2821). La netta distinzione dell'ambito di competenza tra Corte CE e Corte EFTA, successivamente introdotta rispetto al testo iniziale dell'Accordo, ha permesso infatti di ritenere compatibile con il Trattato CE il meccanismo giurisdizionale creato con l'art. 108 dell'Accordo SEE (punto 19). L'esigenza del rispetto degli artt. 164 e 219 del Trattato è stata inoltre messa in tutta la sua evidenza dalla Corte nel parere 2/94 del 28 marzo 1996 (Racc. pag. I-1759, punto 20).
(9) - Sentenza del 7 luglio 1992, causa C-369/90, Micheletti (Racc. pag. I-4239).
(10) - Sentenza Data Delecta, citata sub nota 1, e sentenza 20 marzo 1997, causa C-323/95, Hayes (Racc. pag. I-0000).
(11) - Conclusioni pronunciate rispettivamente il 23 maggio 1996 e il 28 gennaio 1997.
(12) - Sentenze 20 marzo 1986, causa 72/85, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. 1219); 15 ottobre 1986, causa 168/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2945), e 24 marzo 1988, causa 104/86, Commissione/Italia (Racc. pag. 1799).
(13) - Sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal (Racc. pag. 629).
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