Conclusioni dell avvocato generale
1 Il Finanzgericht dell'Assia chiede alla Corte di interpretare l'espressione «importo del prelievo dovuto» nelle disposizioni del diritto comunitario relative al prelievo supplementare sul latte (in prosieguo: il «prelievo»), ma anche di pronunciarsi sulla questione quando divenga esigibile il detto prelievo.
Fatti
2 Il signor Simon è produttore di latte. Da indagini effettuate d'ufficio risultava che egli nel periodo di dodici mesi 1988/1989 aveva consegnato al suo acquirente 14 619 kg di latte in più di quanto gli fosse consentito in esenzione da prelievi. Tale circostanza non era ricavabile dalle dichiarazioni originarie dell'acquirente. Con decisione 12 novembre 1993 l'amministrazione doganale competente fissava un prelievo pari a 9 709,94 DM, importo versato dal signor Simon il 20 dicembre 1993.
3 Con decisione 21 giugno 1994 l'amministrazione competente pretendeva, in osservanza delle disposizioni, citate in prosieguo, sull'ordinamento comune dei mercati del latte, una somma pari a 4 274,63 DM di interessi per versamento tardivo dell'importo del citato prelievo, calcolata prendendo il 1_ luglio 1989 come data di decorrenza degli interessi e applicando il tasso di interesse vigente in Germania, vale a dire il tasso di sconto giornaliero applicato dalla Deutsche Bundesbank, aumentato del 3%.
Disposizioni comunitarie applicabili
4 Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, disciplina l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1) (in prosieguo: il «regolamento base»). Il suo art. 5 quater contiene le disposizioni seguenti:
«1. Durante 5 periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1_ aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca (...).
Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:
Formula A
- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.
Formula B
(...)».
Nella Repubblica federale di Germania il regime dei prelievi è stato attuato secondo la formula A.
5 Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 (2) (in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), contiene le norme generali per l'applicazione di un prelievo supplementare sul latte e sui latticini, inserite nel regolamento base sotto forma di art. 5 quater. Questo regolamento contiene le disposizioni seguenti, rilevanti ai fini della presente controversia.
«Articolo 4 bis
(...)
(3 bis) Il prelievo è riscosso su tutti i quantitativi che superano i quantitativi di riferimento individuali, previa loro eventuale correzione.
(...).
Articolo 9
1. Per l'applicazione delle formule A (...) il prelievo è riscosso mediante versamenti annui. A tal fine è adottato, per ciascun debitore del prelievo, un computo dopo la fine del periodo dei dodici mesi in questione, sulla base del superamento effettivo, durante lo stesso periodo, del suo quantitativo annuo di riferimento (...).
2. In caso di applicazione della formula A il prelievo è riscosso dall'acquirente presso ciascun produttore (...).
Articolo 10
(...)
3. Il prelievo è riscosso su tutti i quantitativi che superano i quantitativi di riferimento individuali, previa loro eventuale correzione».
6 Il regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546 (3) (in prosieguo: il «regolamento di attuazione»), fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento base. L'art. 15 del regolamento di attuazione contiene, in particolare, le disposizioni seguenti:
«1. Entro quarantacinque giorni dalla fine del primo semestre, gli acquirenti trasmettono all'organismo competente una dichiarazione dalla quale risultino:
- in caso di applicazione della formula A, per ogni produttore interessato, i quantitativi di latte o di equivalente latte consegnati nel primo semestre; in questa dichiarazione è altresì indicata, per ciascun produttore, la percentuale del suo quantitativo annuo di riferimento che rappresentano le sue consegne nel primo semestre;
(...).
2. Entro quarantacinque giorni dalla fine di ogni periodo di dodici mesi, gli acquirenti trasmettono all'organismo competente una dichiarazione dalla quale risultino:
- in caso di applicazione della formula A, per ogni produttore interessato separatamente, i quantitativi di latte o equivalente latte:
- consegnati complessivamente durante il periodo di 12 mesi in questione,
- se del caso, eccedenti il quantitativo annuo di riferimento del produttore in questione;
(...).
4. Entro tre mesi dalla fine di ogni periodo di 12 mesi, gli acquirenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 versano all'organismo competente l'importo del prelievo eventualmente dovuto.
(...)».
Procedimento nazionale e questioni pregiudiziali
7 Il signor Simon ritiene illegittimo il calcolo degli interessi ed ha adito per tale ragione il Finanzgericht dell'Assia, allegando che solo l'importo del prelievo risultante dai calcoli dell'acquirente è dovuto a partire dal 30 giugno dell'anno seguente alla conclusione della campagna di produzione lattiera. L'importo determinato in esito alla verifica amministrativa può essere considerato dovuto solo dal momento della fissazione del medesimo da parte dell'amministrazione. Il signor Simon ha affermato a tal proposito che, secondo un principio generale di diritto tedesco, i crediti fiscali diventano esigibili solo dopo che il loro ammontare sia stato determinato dall'amministrazione competente e dopo che il soggetto passivo del tributo abbia ricevuto comunicazione di tale ammontare.
8 Al contrario, l'amministrazione tedesca ritiene che la data di scadenza del prelievo debba essere stabilita in base all'interpretazione del diritto comunitario e che occorra interpretare l'art. 15, n. 4, del regolamento di attuazione nel senso che l'importo del prelievo realmente dovuto è scaduto alla data risultante dalla detta disposizione.
9 Con ordinanza 26 marzo 1996, il Finanzgericht dell'Assia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni seguenti:
«1) Se l'art. 15, n. 4, del regolamento [di attuazione] vada interpretato nel senso che per "importo del prelievo dovuto" si debba intendere l'importo del [prelievo] che dovrebbe essere versato se i dati dichiarati, in base ai quali vengono determinati i prelievi dovuti a seguito di trasferimento dei quantitativi di riferimento per le consegne, fossero stati raccolti in maniera corretta e fossero stati utilizzati dall'acquirente come base di calcolo del [prelievo],
oppure
se con questa formulazione si intenda solo l'importo che, senza tener conto dell'esattezza delle dichiarazioni, risulta da quanto è stato dichiarato dall'acquirente e posto alla base del calcolo del [prelievo].
2) Qualora la disposizione vada intesa nel senso indicato per primo, sorge la questione se l'intero importo, dovuto per legge, del [prelievo] diventi esigibile alla data indicata nel regolamento - allora il 30 giugno - cosicché in caso di pagamento solo parziale a seguito di una dichiarazione dell'acquirente inferiore alla realtà, colui che è obbligato al pagamento del [prelievo] (in Germania il produttore di latte) dovrebbe versare sull'importo dovuto a saldo gli interessi previsti dalla normativa nazionale a decorrere dal 1_ luglio di un certo anno».
Valutazione
10 Con tali questioni, il giudice nazionale desidera sapere se l'art. 15, n. 4, del regolamento di attuazione debba essere interpretato nel senso che l'espressione «l'importo del prelievo eventualmente dovuto» vada riferita, nell'ambito dell'applicazione della formula A, all'importo oggettivamente dovuto dal produttore di latte in funzione dei quantitativi da lui effettivamente consegnati o all'ammontare stabilito in base ai quantitativi dichiarati dall'acquirente. Qualora tale espressione dovesse fare riferimento all'ammontare oggettivamente dovuto, il giudice nazionale desidera sapere se il detto ammontare sia dovuto alla data indicata dall'art. 15, n. 4, del regolamento di attuazione, poiché tale questione determina il momento in cui gli interessi possono essere richiesti conformemente al diritto nazionale.
11 Il signor Simon allega che l'espressione «l'importo del prelievo eventualmente dovuto» di cui all'art. 15, n. 4, del regolamento di attuazione indica l'ammontare del prelievo fissato in base alle indicazioni dell'acquirente. La controversia non riguarderebbe pertanto un problema di diritto comunitario, la cui interpretazione è di competenza della Corte, e di conseguenza occorrerebbe dichiarare irricevibile la domanda.
12 La Commissione ritiene in proposito che occorra interpretare tale espressione nel senso che essa indica l'importo del prelievo dovuto oggettivamente dal produttore di latte, a conclusione di ogni periodo di dodici mesi, in funzione dei quantitativi da lui effettivamente consegnati. Il detto importo, dovuto oggettivamente, diventa esigibile nel momento fissato in base all'art. 15, n. 4, del regolamento di attuazione, ossia il 30 giugno per quanto concerne la presente controversia.
13 Dalle questioni pregiudiziali sembra di poter dedurre che il giudice nazionale parta dalla premessa che i vari problemi debbano essere risolti a partire da un'interpretazione del diritto comunitario. Questa è anche la nostra opinione. Per garantire l'uniformità della condizione dei produttori di latte in tutti gli Stati membri, la determinazione dell'importo dovuto alla relativa data di scadenza dev'essere desumibile non dal diritto nazionale, bensì da disposizioni del diritto comunitario. Pertanto, non c'è nessun dubbio in merito alla competenza della Corte a risolvere le questioni ad essa deferite.
14 Dall'art. 5 quater, n. 1, del regolamento base discende che, nell'ambito della formula A, un «prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi». La base di calcolo del prelievo risulta dall'art. 4 bis, n. 3 bis, e dall'art. 10, n. 3, del regolamento di applicazione, secondo i quali il «prelievo è riscosso su tutti i quantitativi che superano i quantitativi di riferimento individuali, previa loro eventuale correzione». Conformemente all'art. 9, n. 1, del medesimo regolamento, per «l'applicazione delle formule A (...) il prelievo è riscosso mediante versamenti annui. A tal fine è adottato, per ciascun debitore del prelievo, un computo dopo la fine del periodo dei dodici mesi in questione, sulla base del superamento effettivo, durante lo stesso periodo, del suo quantitativo annuo di riferimento». Ai sensi dell'art. 15, n. 1, del regolamento di attuazione, ogni semestre occorre inoltre dichiarare, per ciascun produttore, «i quantitativi di latte o di equivalente latte consegnati (...)» e, conformemente all'art. 15, n. 2, occorre dichiarare per ciascun periodo di dodici mesi «i quantitativi di latte o equivalente latte consegnati (...)» (4).
15 Le espressioni ora citate mostrano, a mio parere, che l'elemento determinante per calcolare l'ammontare del prelievo è costituito dai quantitativi di latte effettivamente consegnati durante un periodo di dodici mesi, i quali superino il quantitativo di riferimento stabilito. L'art. 15, n. 4, del regolamento di attuazione prescrive che l'acquirente, dopo aver riscosso il prelievo presso il produttore (v. l'art. 9, n. 2, del regolamento di applicazione), deve versare, a un dato momento, l'importo dovuto all'ente competente.
16 Appare del tutto verosimile che le disposizioni del regolamento siano state formulate partendo dalla premessa che non esistano divergenze tra i quantitativi indicati dall'acquirente e quelli effettivamente consegnati. Le disposizioni del regolamento «si conformano» alla situazione normale, in cui l'acquirente dichiara i quantitativi effettivamente consegnati, l'importo del prelievo dovuto è stabilito su tale base e il medesimo importo diventa poi esigibile. In una situazione normale, è pertanto indubbio che l'espressione «l'importo del prelievo eventualmente dovuto» fa rinvio all'ammontare oggettivamente dovuto in base ai quantitativi consegnati.
17 A mio parere, il fatto che in un secondo tempo risulti che i quantitativi effettivamente consegnati erano diversi da quelli dichiarati in origine dall'acquirente non può influire sull'interpretazione dell'espressione «l'importo del prelievo eventualmente dovuto». I quantitativi effettivamente consegnati continuano ad essere l'unica base sulla quale occorre calcolare il prelievo, e pertanto l'ammontare dovuto. Le disposizioni in materia non contengono nessun elemento che autorizzi a ritenere che dichiarazioni errate dell'acquirente all'amministrazione competente possano avere un'influenza qualsiasi sull'ammontare dovuto, che deve essere versato al momento stabilito.
18 Si potrebbe asserire che il produttore di latte non è responsabile del fatto che l'amministrazione competente abbia ricevuto indicazioni errate in merito ai quantitativi consegnati, essendo ciò attribuibile, al contrario, a una colpa dell'acquirente. Tuttavia, il produttore di latte ha avuto lui stesso la possibilità - oltre che i motivi per farlo - di verificare i quantitativi di latte consegnati all'acquirente e pertanto di sapere di quanto egli avesse superato il suo quantitativo di riferimento individuale. Del resto il produttore di latte ha, come è logico, tutto l'interesse non solo a controllare di essere pagato per i quantitativi di latte consegnati, ma anche di garantirsi contro l'eventualità di trovarsi nella situazione opposta a quella della presente fattispecie, ossia in una situazione in cui l'acquirente dichiari quantitativi troppo elevati di consegne di latte, di modo che il produttore debba versare un prelievo troppo alto.
19 Ai sensi dell'art. 15, n. 4, del regolamento di attuazione, l'importo dovuto deve essere versato all'organismo competente entro tre mesi dalla fine di ogni periodo di dodici mesi. All'epoca dei fatti, ogni periodo di dodici mesi spirava il 31 marzo, e l'ammontare dovuto doveva pertanto essere corrisposto entro il 30 giugno. Questa disposizione stabilisce pertanto la data in cui l'ammontare oggettivamente dovuto deve essere versato, vale a dire la data in cui il detto ammontare diventa esigibile. Se l'importo non è puntualmente versato, possono richiedersi i relativi interessi.
20 Del resto, è solo supponendo che sia l'importo oggettivamente dovuto quello che diventa esigibile nel momento individuato ex art. 15, n. 4, che si può garantire la parità di trattamento a tutti i produttori di latte. Nel caso contrario, il produttore di latte il cui acquirente abbia preteso un prelievo troppo basso, addirittura nessun prelievo, godrebbe, durante il periodo che lo separa dalla ripetizione della differenza tra l'ammontare fissato in origine e quello oggettivamente dovuto (nella fattispecie, più di quattro anni), di un arricchimento in rapporto ad altri produttori di latte, i cui acquirenti abbiano indicato sin dall'origine alle autorità competenti gli esatti quantitativi consegnati e pertanto il giusto ammontare del prelievo.
21 La Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi su una questione analoga. La causa di cui parlo verteva su un prelievo, dovuto da un produttore di latte a causa della diminuzione, con effetti retroattivi, del suo quantitativo di riferimento. Il detto quantitativo era stato fissato a un livello troppo alto, in base ad un calcolo errato, imputabile all'acquirente. La Corte, nella sentenza 14 luglio 1994 (5), ha dichiarato:
«(...) il produttore resta debitore dell'importo dovuto a saldo, nell'ipotesi in cui l'importo pagato a titolo di prelievo supplementare sia inferiore a quello che effettivamente era dovuto.
[Si è sostenuto che] si dovrebbe poter derogare a questo regime nell'ipotesi di irregolarità commesse da un acquirente nel calcolo dei quantitativi di riferimento inizialmente attribuiti.
Una siffatta soluzione è inammissibile».
22 Alla luce di quanto esposto ritengo che occorra risolvere le questioni pregiudiziali dichiarando che l'art. 15, n. 4, del regolamento di attuazione deve essere interpretato nel senso che l'espressione «l'importo del prelievo eventualmente dovuto» nell'ambito della formula A indica l'importo del prelievo oggettivamente dovuto dal produttore alla fine di ogni periodo di dodici mesi, in base ai quantitativi effettivamente consegnati durante il detto periodo che superino il quantitativo individuale di riferimento, e che il detto importo diventa esigibile nel momento determinabile in osservanza della detta disposizione.
Conclusione
23 Di conseguenza, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nel modo seguente:
L'art. 15, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, deve essere interpretato nel senso che l'espressione «l'importo del prelievo eventualmente dovuto» nell'ambito della formula A indica l'importo del prelievo oggettivamente dovuto dal produttore alla fine di ogni periodo di dodici mesi, in base ai quantitativi effettivamente consegnati durante il detto periodo che superino il quantitativo individuale di riferimento, e che il detto importo diventa esigibile nel momento determinabile in osservanza della detta disposizione.
(1) - GU L 148, pag. 13, quale modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10).
(2) - Che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), quale modificato dai regolamenti (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1), 23 maggio 1985, n. 1305 (GU L 137, pag. 12), e 16 marzo 1987, n. 774 (GU L 78, pag. 3).
(3) - Che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).
(4) - I corsivi sono miei.
(5) - Causa C-352/92, Milchwerke Köln/Wuppertal (Racc. pag. I-3385, punti 18, 19 e 20).
Full & Egal Universal Law Academy