Conclusioni dell avvocato generale
1 La questione pregiudiziale sulla quale il Bundessozialgericht tedesco ha chiesto alla Corte di pronunciarsi può essere riassunta nel modo seguente: se il figlio di un lavoratore spagnolo deceduto in Germania nel 1969 a seguito di un incidente sul lavoro possa ottenere una proroga del suo diritto a una rendita per orfani oltre il 25_ anno di età per un periodo pari a quello durante il quale egli ha cessato di percepirla in quanto prestava servizio militare nel suo paese di origine, proroga da accordargli alle stesse condizioni fissate a tal riguardo dallo Stato membro debitore di questa prestazione a favore dei militi i quali hanno prestato servizio militare in osservanza della legge tedesca.
2 Tale questione trae origine dalla controversia che oppone, innanzi al Bundessozialgericht, il signor Mora Romero, attore e resistente in cassazione (in prosieguo: l'«attore») al Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, ente previdenziale convenuto e ricorrente in cassazione (in prosieguo: il «convenuto»).
3 Come illustrato dal giudice nazionale nella parte in fatto della sua ordinanza di rinvio, l'attore, nato il 16 febbraio 1965, possiede la cittadinanza spagnola e risiede in Spagna. In seguito alla morte del padre, deceduto nel 1969 a causa di un incidente sul lavoro di cui è rimasto vittima mentre lavorava in Germania, l'ente convenuto gli versava una pensione per orfano fino alla data della sua chiamata alle armi, il 30 novembre 1987.
Durante l'anno trascorso prestando servizio militare nell'esercito spagnolo, il signor Mora Romero non percepiva la rendita per orfani. Il versamento riprendeva a partire dal 1_ dicembre 1988, poiché egli si trovava in condizione di poter seguire di nuovo una formazione scolastica o professionale. Con decisione 6 marzo 1990, a lui notificata, l'ente convenuto comunicava al signor Romero che il suo diritto alla rendita per orfano si era definitivamente estinto il 1_ marzo 1990, avendo egli compiuto il 25_ anno di età.
4 Ai sensi dell'art. 1267, primo comma, seconda frase, della Reichsversicherungsordnung (codice delle assicurazioni sociali; in prosieguo: la «RVO»), l'orfano che segue una formazione scolastica o professionale gode della rendita per orfani sino al compimento del 25_ anno di età, e non oltre.
La terza frase del medesimo comma dispone che quando l'orfano deve interrompere o differire la sua formazione scolastica o professionale per prestare il servizio militare obbligatorio o il servizio sociale sostitutivo, egli percepisce la rendita per orfani oltre il compimento del 25_ anno di età per un periodo di durata pari a quella del servizio militare.
5 Nella sua ordinanza il giudice a quo spiega che, nel caso di orfani che abbiano già compiuto il 18_ anno di età al momento della chiamata alle armi, il versamento della rendita per orfani è interrotto in quanto cessa la formazione scolastica o professionale; viceversa, se proseguono una formazione, essi continuano a percepire detta rendita oltre il compimento del 25_ anno di età per un periodo di durata pari a quello del servizio militare. Il giudice a quo interpreta questa disposizione nel senso che essa ha ad oggetto unicamente il servizio militare prestato nell'esercito tedesco.
6 Dopo aver proposto reclamo avverso la decisione dell'ente convenuto del 6 marzo 1990, il signor Mora Romero adiva il Sozialgericht di Düsseldorf, che respingeva il suo ricorso. In secondo grado il Landessozialgericht della Renania e della Westfalia settentrionale accoglieva il suo ricorso e condannava l'ente convenuto a versargli la rendita per orfano per il periodo 1_ marzo 1990 - 28 febbraio 1991. Nella sua sentenza il giudice di appello dichiarava che, alla luce del divieto di discriminazione sancito dall'art. 6 del Trattato CE, l'art. 1267, primo comma, terza frase, della RVO doveva essere interpretato nel senso che il servizio militare obbligatorio previsto dalla legislazione degli altri Stati membri della Comunità deve essere assimilato al servizio militare obbligatorio previsto dalla legge tedesca. Esso riteneva che, poiché il ricorrente aveva prestato il servizio militare conformemente alla legge spagnola, in relazione alla sua formazione professionale egli aveva accumulato un ritardo dovuto alla prestazione del servizio militare, ai sensi dell'art. 1267, primo comma, terza frase, della RVO.
7 L'ente convenuto ricorreva in cassazione, avverso detta sentenza, innanzi al Bundessozialgericht. Esso allegava che, conformemente alla giurisprudenza di questo giudice supremo in materia di legislazione sociale, il servizio militare prestato in un esercito straniero può essere assimilato al servizio militare prestato in applicazione della legge tedesca solo quando il servizio militare straniero è stato prestato in sostituzione del servizio militare nazionale. Esso aggiungeva che la legge introduce una compensazione che lo Stato accorda a chi adempie gli obblighi militari impostigli e che è difficile determinare cosa si debba considerare equiparato al servizio militare negli altri Stati membri, dal momento che la durata del servizio obbligatorio è diversa in ciascuno Stato membro. Per questi motivi esso concludeva che il fatto di prorogare le rendite per orfani in base a presupposti diversi a seconda che il beneficiario abbia prestato servizio militare nell'esercito spagnolo o in Germania non doveva ritenersi in contrasto con l'art. 6 del Trattato CE.
8 Il Bundessozialgericht ha sospeso il procedimento ed ha posto alla Corte una questione pregiudiziale, formulata nel modo seguente:
«Se gli artt. 6, 48 e 51 del Trattato che istituisce la Comunità europea e l'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1) [in prosieguo: il "regolamento n. 1612/68"], vadano interpretati nel senso che consentono al legislatore di uno Stato membro di disporre la proroga della pensione per orfani oltre il 25_ anno di età solo nel caso in cui la formazione professionale sia stata ritardata a causa della prestazione, dopo il 25_ anno di età, del servizio militare obbligatorio ai sensi della legge del medesimo Stato».
9 L'art. 6, n. 1, del Trattato CE, dispone che:
«Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità» (2).
10 L'art. 48 del Trattato CE istituisce il principio della parità di trattamento nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori:
«1. (...)
2. [La libera circolazione dei lavoratori] implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. (...)».
11 L'art. 51 del Trattato CE incarica il Consiglio di adottare le misure di sicurezza sociale necessarie per consentire la libera circolazione dei lavoratori. Il suo testo è il seguente:
«Il Consiglio, con deliberazione unanime su proposta della Commissione, adotti in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste;
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri».
12 L'art. 7 del regolamento n. 1612/68 dispone che:
«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
3. (...)».
13 L'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (3) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), definisce il suo campo di applicazione ratione personae nel modo seguente:
«1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.
2. Inoltre il presente regolamento si applica ai superstiti dei lavoratori subordinati o autonomi che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza dei detti lavoratori subordinati o autonomi, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati membri oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri.
3. (...)».
14 Ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento,
«1. Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.
2. (...)».
15 Il campo d'applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71 è definito dal suo art. 4. Quest'ultimo dispone in particolare che:
«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(...)
d) le prestazioni ai superstiti;
(...)».
16 In osservanza dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71, ai sensi del quali gli Stati membri sono obbligati a determinare il campo d'applicazione del regolamento mediante una dichiarazione nella quale essi devono designare le legislazioni e i regimi di cui all'art. 4, nn. 1 e 2, dichiarazione che essi devono notificare al Presidente del Consiglio e che viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Repubblica federale di Germania, nella dichiarazione da essa in tal modo notificata, ha reso noto che le prestazioni fornite in applicazione della RVO sono pensioni o rendite per orfani ai sensi dell'art. 78 del regolamento, che è l'articolo che disciplina le prestazioni per orfani (4).
17 Il giudice a quo accompagna la sua questione con un'analisi nella quale esso afferma che il problema ermeneutico che si pone nella fattispecie consiste essenzialmente nel precisare le conseguenze derivanti dal divieto di discriminazioni sancito dall'art. 6 del Trattato CE. A suo parere, non mancano le ragioni in favore della tesi dell'ente convenuto, secondo la quale il principio della libera circolazione non impone di estendere al servizio militare prestato nell'esercito di un altro Stato membro il beneficio di cui all'art. 1267, primo comma, terza frase, della RVO.
Questa disposizione ostacolerebbe la libera circolazione dei lavoratori migranti solo se l'esercizio, da parte dell'assicurato o dei suoi figli, del diritto alla libera circolazione dovesse comportare per loro svantaggi in materia di rendita degli orfani; ciò non sembra però essere il caso, dato che non è stata dimostrata l'esistenza di siffatti svantaggi.
Per di più, l'assicurazione pensionistica tedesca non è soltanto un sistema mutualistico di previdenza avverso i rischi connessi all'attività lavorativa, finanziato mediante contributi, poiché essa è utilizzata parimenti come strumento per fornire indennizzi a fronte di danni sofferti in circostanze eccezionali. Per questa ragione il giudice a quo sostiene che, in un regime che presenta tali caratteristiche, occorre tener presente che quando il versamento della rendita per orfani è prorogato oltre il compimento del 25_ anno di età a favore di coloro i quali hanno prestato servizio militare, detta rendita non è una prestazione di carattere pensionistico bensì una prestazione avente natura di indennizzo, mediante la quale il legislatore tedesco intende rimediare agli inconvenienti derivanti per il milite dall'obbligo impostogli di prestare il servizio militare o un servizio civile sostitutivo; l'assicurazione pensionistica è solo il mezzo per effettuare il pagamento di questo indennizzo.
18 L'attore nella causa principale, il governo francese, il governo del Regno di Spagna e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte, entro i termini previsti a tal fine dall'art. 20 dello Statuto (CE) della Corte, ed hanno esposto le loro difese orali in udienza.
19 L'attore afferma che se l'art. 1267, primo comma, terza frase, della RVO dovesse essere interpretato nel senso che esso concerne unicamente il servizio militare prestato in Germania, i cittadini degli altri Stati membri sarebbero vittime di una discriminazione in quanto, ai sensi della legge tedesca, solo i cittadini tedeschi possono prestare il loro servizio militare in tale Stato membro. A suo parere, nulla può giustificare una simile disparità di trattamento.
Egli propone di risolvere in senso negativo la questione posta dal Bundessozialgericht.
20 Il governo francese ritiene che la maggior parte delle disposizioni di diritto comunitario di cui il giudice nazionale chiede l'interpretazione non siano direttamente applicabili ai fatti descritti nell'ordinanza di rinvio. Esso suggerisce di limitare l'esame della questione al problema se il diniego delle autorità tedesche di continuare a versare la rendita per orfani al signor Mora Romero tra il 1_ marzo 1990 e il 28 febbraio 1991 costituisca una discriminazione in base alla nazionalità, incompatibile con l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
Esso sottolinea come appaia paradossale per l'ente convenuto il fatto di assimilare il servizio militare prestato nell'esercito di un altro Stato membro al servizio militare prestato in Germania quando si tratta di sospendere temporaneamente il versamento della pensione per orfani e, in un secondo tempo, di non voler operare la medesima equiparazione quando si tratta di prorogare il versamento della pensione oltre il compimento del 25_ anno di età per un periodo della stessa durata della sospensione. Dato che i cittadini tedeschi sono i soli ad essere soggetti agli obblighi militari disposti dalle leggi tedesche, tale diniego costituirebbe una discriminazione in base alla nazionalità.
Il governo francese aggiunge infine che, se le disposizioni del regolamento n. 1408/71 sono applicabili ai fatti descritti dal giudice a quo e consentono di fornirgli una risposta, è superfluo esaminare anche le disposizioni del regolamento n. 1612/68 per giungere ad una soluzione analoga. Esso propone di risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che il principio di non discriminazione, istituito dal regolamento n. 1408/71 in materia di godimento delle prestazioni previdenziali, dev'essere interpretato nel senso che esso impone al legislatore di uno Stato membro di prorogare il diritto ad una rendita per orfani oltre il compimento del 25_ anno di età dei titolari di questo tipo di rendite quando la formazione di questi ultimi si sia prolungata al di là di detto limite per il fatto che essi prestavano servizio militare in osservanza della legge applicabile nello Stato membro di cui sono cittadini.
21 Il Regno di Spagna considera inaccettabile l'interpretazione proposta dal giudice a quo, tenuto conto degli artt. 6, 48 e 51 del Trattato, dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68 e, in particolare, delle disposizioni del regolamento n. 1408/71.
Esso afferma a tal proposito che occorre rigettare qualsiasi tentativo mirante a qualificare la proroga della rendita per orfani una compensazione economica concessa quale contropartita per la prestazione del servizio militare, poiché si tratta di una disposizione che il legislatore ha adottato al fine di permettere a coloro i quali adempiono i loro obblighi militari di seguire una formazione per un tempo di durata pari a quella a disposizione di chi non è soggetto alla chiamata alle armi. A tal riguardo, l'orfano che presta servizio militare in Germania subirebbe gli stessi svantaggi di quello che lo presti in un altro Stato membro, poiché la formazione dell'uno e dell'altro sarebbe rallentata a causa della chiamata alle armi. Esso aggiunge che se la rendita per orfani avesse la natura di indennizzo ad essa riconosciuta dal giudice nazionale, detta rendita sarebbe accordata a tutti quelli che prestano servizio militare in Germania e non solo agli orfani, che rappresentano solo un'infima parte del totale.
Per queste ragioni il governo spagnolo giunge alla conclusione che la rendita per orfani è una prestazione previdenziale e che limitarne il godimento ai beneficiari chiamati alle armi in Germania costituirebbe una discriminazione in base alla nazionalità in rapporto ai beneficiari cittadini di altri Stati membri, soggetti al regime previdenziale tedesco. Esso suggerisce pertanto di risolvere la questione pregiudiziale in senso negativo.
22 La Commissione osserva anzitutto che l'attore non è mai stato «familiare di un lavoratore» ai sensi del diritto comunitario dal momento che suo padre, di cui si può ipotizzare che fosse egli stesso cittadino spagnolo, è morto nel 1969, molto tempo prima dell'adesione della Spagna alla Comunità, e che l'atto di adesione del Regno di Spagna a quest'ultima (5) non contiene nessuna disposizione che equipari un impiego esercitato da un cittadino spagnolo prima dell'adesione del suo paese alla Comunità a un impiego esercitato da un cittadino di uno Stato membro conformemente alle disposizioni del diritto comunitario relative alla libera circolazione dei lavoratori. Essa ritiene di conseguenza che il regolamento n. 1612/68 non sia applicabile alla fattispecie.
Secondo la Commissione, occorre risolvere la questione pregiudiziale alla luce delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 le quali, conformemente all'art. 94 di quest'ultimo, sono applicabili anche quando l'evento generatore si è verificato prima dell'entrata in vigore del diritto alla libera circolazione. Essa ritiene inoltre che, in qualità di superstite di un lavoratore subordinato, l'attore rientra nella sfera d'applicazione ratione personae del regolamento e che la rendita per orfani concessagli in Germania debba essere considerata una prestazione appartenente al suo campo d'applicazione ratione materiae.
Essa ricorda che l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 stabilisce il principio della parità di trattamento in sede di applicazione del regolamento. Ciò non osta al fatto che le persone il cui diritto ad una rendita per orfani è prorogato oltre il compimento del 25_ anno di età a motivo dell'interruzione o del ritardo nella formazione dovuti alla prestazione del servizio militare siano, in generale, orfani di nazionalità tedesca. La norma controversa ha il solo effetto di prorogare il diritto alla rendita per orfani oltre il compimento del 25_ anno di età, per un periodo di durata pari a quello di sospensione del versamento. Detta proroga non costituisce il riconoscimento di un diritto nuovo, bensì l'esecuzione differita di un diritto già esistente. Per di più, quando sospende il versamento della rendita per orfani a causa della chiamata alle armi del suo beneficiario, l'ente tedesco non fa nessuna distinzione a seconda che il servizio militare sia prestato in applicazione delle leggi nazionali o delle leggi di un altro Stato membro; al contrario, esso opera una distinzione del genere quando si tratta di prorogare il versamento della rendita oltre il limite d'età.
Anche la Commissione propone di risolvere la questione pregiudiziale in senso negativo.
23 Desidero cominciare le mie considerazioni con alcune precisazioni riguardanti la legislazione comunitaria cui fare ricorso per la soluzione del presente procedimento poiché, a mio parere, la maggior parte delle disposizioni di diritto comunitario di cui il Bundessozialgericht chiede l'interpretazione sono inapplicabili ai fatti descritti nell'ordinanza di rinvio.
24 Per quanto concerne l'art. 6 del Trattato, il quale vieta qualsiasi discriminazione operata in base alla nazionalità, esiste una giurisprudenza costante della Corte, conformemente alla quale esso si applica autonomamente solo nelle situazioni, disciplinate dal diritto comunitario, per le quali il Trattato non stabilisca una norma specifica di non discriminazione (6).
Ebbene, nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori, il principio di non discriminazione è stato applicato e definito nei suoi contenuti dall'art. 48 del Trattato. In materia previdenziale, l'art. 3 del regolamento n. 1408/71, adottato dal Consiglio in esecuzione dell'obbligo impostogli dall'art. 51 del Trattato di attuare la libera circolazione dei lavoratori, riprende il medesimo principio (7).
Pertanto, nella fattispecie non occorre far richiamo all'art. 6 del Trattato.
25 Per quanto concerne l'art. 48 del Trattato e l'art. 7 del regolamento n. 1612/68, dall'illustrazione dei fatti compiuta dal giudice nazionale in sede di ordinanza di rinvio deduco che l'attore non soddisfa i presupposti che gli consentirebbero di essere considerato un «lavoratore» ai sensi del diritto comunitario, dal momento che egli è in possesso della cittadinanza spagnola, risiedeva in Spagna, dopo seguiva i suoi studi, e non è risultato che egli si sia precedentemente recato in un altro Stato membro per esercitarvi attività lavorative subordinate. Egli non soddisfa nemmeno i presupposti che gli consentirebbero di essere considerato un «familiare di un lavoratore» ai sensi del diritto comunitario, poiché suo padre è deceduto prima dell'adesione della Spagna alla Comunità.
Nella sentenza pronunciata nella causa Tsiotras (8), la Corte ha dichiarato a tal proposito che un cittadino di uno Stato membro non può far richiamo alle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori se, al momento dell'adesione del suo paese alla Comunità, o successivamente a quest'ultima, egli non esercitava o non aveva esercitato attività lavorative subordinate nello Stato membro ospitante.
L'attore non può pertanto chiedere di beneficiare dei diritti che l'art. 48 del Trattato e le disposizioni del regolamento n. 1612/68 conferiscono ai lavoratori e ai loro familiari.
26 L'attore è titolare di una rendita per orfani che la Germania gli ha accordato perché suo padre, che possedeva la cittadinanza spagnola, era iscritto al regime previdenziale tedesco al momento del suo decesso, nel 1969. Si tratta pertanto di un'ipotesi prevista e disciplinata dal regolamento n. 1408/71, come mi accingo a dimostrare.
In primo luogo, l'art. 2, n. 2, del regolamento dispone che quest'ultimo si applica ai superstiti dei lavoratori subordinati o autonomi che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza dei detti lavoratori subordinati o autonomi, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati membri. Il regolamento è pertanto applicabile all'attore in forza di questa disposizione.
In secondo luogo, la sua situazione familiare è conforme alla definizione contenuta nell'art. 1, lett. g), del regolamento, ai sensi del quale, ai fini dell'applicazione del medesimo, il termine «superstite» designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come superstite dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate. Tale è il caso del signor Mora Romero, titolare di una rendita per orfani accordatagli in osservanza della legislazione sociale tedesca.
Infine, la rendita per orfani che egli percepiva in Germania rientra senza dubbio nel campo d'applicazione ratione materiae del regolamento, dato che le prestazioni ai superstiti compaiono nell'elenco contenuto nell'art. 4, n. 1. Per di più, nella dichiarazione prevista dall'art. 5, la Germania ha indicato che le prestazioni o le rendite per orfani disciplinate dalla RVO, che è la legge in forza della quale la rendita per orfani è stata concessa all'attore, fanno parte delle prestazioni di cui all'art. 78 del regolamento. La Corte ha dichiarato a tal proposito che il fatto che uno Stato membro abbia menzionato talune disposizioni legislative o regolamentari nazionali nella dichiarazione che è stata notificata e pubblicata ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71 comporta che le prestazioni disciplinate da dette disposizioni sono prestazioni di sicurezza sociale ai sensi di detto regolamento (9).
27 Dopo aver dimostrato che il signor Mora Romero rientra nel campo d'applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, che egli dev'essere considerato un «superstite» ai fini dell'applicazione di quest'ultimo e che la rendita per orfani versatagli dall'ente tedesco competente rientrava nella sua sfera d'applicazione ratione materiae, passo ad esaminare se siano soddisfatti i presupposti che gli consentirebbero di avvalersi dell'art. 3, n. 1, del medesimo regolamento.
28 Ai sensi di questa disposizione, le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri e alle quali sono applicabili le disposizioni del regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del regolamento.
Invitata a interpretare questa disposizione, la Corte ha affermato che: «(...) in ogni caso, ogni deroga alla parità di trattamento fondata su una delle disposizioni del regolamento cui fa riferimento l'art. 3, n. 1, dev'essere obiettivamente giustificata, altrimenti il principio fondamentale di non discriminazione enunciato all'art. 3, n. 1, nel settore della previdenza sociale sarebbe svuotato della sua sostanza» (10).
29 Osservo che nel regolamento, e in particolare nel capitolo 8 - il quale disciplina le prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e le prestazioni per orfani - del suo titolo III, il quale contiene le disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni, non c'è nessuna disposizione che renda inapplicabile l'art. 3, n. 1, nel caso dei presupposti per la concessione e il versamento di una rendita per orfani. Ne deduco che il signor Mora Romero può pretendere dall'ente previdenziale tedesco competente in materia di rendite per orfani che esso gli versi quest'ultima alle stesse condizioni valide per il versamento in favore degli orfani di cittadinanza tedesca.
30 Esaminerò ora il problema, se l'ente convenuto rispetti il principio della parità di trattamento quando applica la disposizione controversa, vale a dire l'art. 1267, primo comma, terza frase, della RVO, ai sensi del quale, nel caso di un'interruzione o di un ritardo nella formazione scolastica o professionale, derivante dalla prestazione del servizio militare o civile da parte del beneficiario, la rendita per orfani è prorogata oltre il compimento del 25_ anno di età per un periodo di durata pari a quella del servizio militare. Infatti, esso ha negato di prorogare la rendita del signor Mora Romero. Peraltro, il giudice nazionale ha dichiarato nella sua ordinanza di rinvio che, secondo la sua giurisprudenza, questa disposizione ha unicamente ad oggetto il servizio militare prestato nelle file dell'esercito tedesco.
31 Noto che le frasi seconda e terza dell'art. 1267, primo comma, della RVO possono essere applicate in tre modi diversi a seconda che il beneficiario sia o meno soggetto all'obbligo di prestare servizio militare e a seconda dello Stato che gli imponga detto obbligo. Le tre modalità d'applicazione sono le seguenti:
- La rendita per orfani è concessa al beneficiario sino al compimento del 25_ anno di età, e non oltre, se egli si trova nel periodo di formazione scolastica professionale, e ciò senza distinzioni in base alla nazionalità. Tale è il caso delle orfane e degli orfani non soggetti ad obblighi militari o da essi esonerati.
- Se l'orfano deve interrompere i suoi studi o la sua formazione professionale perché chiamato alle armi, l'ente tedesco convenuto sospende il versamento della rendita per orfani per tutta la durata del servizio militare. Ai fini di detta sospensione, il servizio militare prestato in un altro Stato membro è equiparato al servizio militare prestato nell'esercito tedesco.
- Se la formazione del beneficiario è interrotta o ritardata a causa della sua ferma, la rendita per orfani è prorogata oltre il compimento del 25_ anno di età per un periodo di durata pari a quella del servizio militare. Questa proroga è tuttavia accordata solo agli orfani che hanno prestato il loro servizio militare conformemente alla legislazione tedesca.
32 Nella sua ordinanza di rinvio, il Bundessozialgericht ricorda la finalità della normativa vigente e precisa che l'art. 1267, primo comma, terza frase, della RVO, fa parte di un regime d'indennità mediante il quale il legislatore tedesco intende porre rimedio agli inconvenienti derivanti, per il milite, dall'assolvimento degli obblighi militari impostigli dalle leggi tedesche. A tal proposito, esso dichiara che il limite d'età per il versamento della rendita per orfani si applica allo stesso modo sia a colui il quale, di propria iniziativa, non ha completato il suo ciclo di formazione con la diligenza necessaria, sia a colui il quale si è trovato nell'impossibilità di avviare o proseguire una formazione a causa di contrarietà, di problemi di salute, di provvedimenti coercitivi o a causa di altri obblighi. Esso aggiunge che la rendita può essere versata oltre il limite d'età solo quando l'interruzione e il ritardo sono dovuti all'adempimento di obblighi militari.
33 Non sono d'accordo con questo punto di vista perché ritengo che, a differenza di quanto ha fatto il giudice nazionale, le frasi seconda e terza dell'art. 1267, primo comma, della RVO non possano interpretarsi separatamente.
Infatti si tratta sempre del diritto di percepire la rendita per orfani, il quale si trova integrato nell'assicurazione pensionistica tedesca, a prescindere dal fatto che ciò avvenga prima o dopo il limite d'età. Questa rendita non può pertanto perdere il suo carattere di rendita per orfani per il fatto che il suo versamento si sia interrotto nel periodo in cui il beneficiario presta servizio militare, che detto versamento riprenda quando egli è congedato o che il diritto a tale rendita per orfani sia prorogato oltre il compimento del 25_ anno di età per un periodo di durata pari a quella del servizio militare se il beneficiario prosegue la sua formazione oltre tale limite di età. Si tratta, a mio parere, del pagamento differito della medesima prestazione e non di una nuova prestazione che avrebbe allora carattere di indennizzo.
34 Per di più, l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 esclude dal campo d'applicazione del regolamento solo e soltanto l'assistenza sociale e medica, i regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze e i regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato.
La rendita per orfani che sto esaminando e che rientra nel regime previdenziale di uno Stato membro non fa parte di nessuno di questi regimi, anche nel caso in cui il suo versamento sia in parte differito oltre il compimento del 25_ anno di età, a causa del fatto che il beneficiario sia costretto ad interrompere o a ritardare la sua formazione scolastica o professionale per adempiere i suoi obblighi militari. Per questa ragione ritengo che, anche ammettendo che si debba riconoscere a questa rendita, per taluni aspetti, la natura di indennizzo, soluzione alla quale non mi sento di aderire, questa rendita non perda per tale motivo il suo carattere di prestazione previdenziale ai sensi del regolamento n. 1408/71, prestazione che, a tale titolo, dev'essere concessa a tutti gli orfani che si trovano nella posizione del signor Mora Romero, alle stesse condizioni in forza delle quali essa è concessa agli orfani di cittadinanza tedesca.
35 Secondo me, la regola sancita nell'art. 1267, primo comma, frasi seconda e terza, della RVO (disposizioni da interpretare congiuntamente), ha il fine di garantire che, mediante il versamento di una prestazione economica che assicuri un certo livello di reddito, gli orfani possano, malgrado la loro condizione, accedere alla formazione scolastica o professionale e proseguirla sino ad un'età ragionevole, pari a 25 anni. A riprova di ciò mi basta ricordare il fatto che, se la loro formazione è interrotta o ritardata a causa del loro assoggettamento a obblighi imperativi, come nel caso di obblighi militari in taluni Stati membri, il versamento della loro rendita per orfani è sospeso in un primo tempo, poiché essi non frequentano più corsi di formazione, e che successivamente il loro diritto al godimento di questa rendita è prorogato oltre il compimento del 25_ anno di età per un periodo di durata pari a quella dell'interruzione, a condizione che essi proseguano la loro formazione.
36 In considerazione di questa finalità, mi sembra giocoforza ritenere che il danno che un orfano, titolare di una rendita per orfani tedesca, subisce in sede di formazione scolastica o professionale per il fatto che egli deve rinviarla o interromperla per un certo periodo di tempo, al fine di adempiere i suoi obblighi militari, è il medesimo quando tali obblighi gli sono imposti dalla legge tedesca, se è tedesco, e quando gli sono imposti dalla legislazione spagnola, se è spagnolo.
Cionondimeno, in pratica, gli orfani di cittadinanza tedesca che proseguono la loro formazione oltre il compimento del 25_ anno di età saranno i soli che potranno richiedere il versamento differito della rendita, la cui corresponsione era stata sospesa per tutta la durata del loro servizio militare.
37 Di conseguenza, ritengo che il fatto che l'ente previdenziale tedesco di cui trattasi equipari il servizio militare prestato in un altro Stato membro al servizio militare prestato in Germania quando si tratta di sospendere, per tutta la durata di detto servizio, il versamento della rendita per orfani ai beneficiari che frequentino corsi di formazione scolastica o professionale, e neghi per di più un'analoga equiparazione quando si tratta di prorogare il diritto a questa prestazione oltre il compimento del 25_ anno di età per un periodo di durata pari a quella del medesimo servizio militare quando il beneficiario, la cui formazione è stata interrotta o ritardata a causa di quest'ultimo, è stato chiamato alle armi in un altro Stato membro, costituisca una discriminazione in base alla nazionalità, vietata dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
38 Vorrei aggiungere, per concludere, che a sostegno dell'interpretazione da esso suggerita, secondo la quale la rendita per orfani versata in regime di proroga oltre il compimento del 25_ anno di età avrebbe carattere di indennità, il giudice nazionale fa riferimento, nella sua ordinanza di rinvio 8 febbraio 1996, alle conclusioni da me presentate, il 15 dicembre 1995, nella causa de Vos (11). La Corte ha pronunciato la sua sentenza in questa causa il 14 marzo 1996 (12). Occorre tuttavia sottolineare che né i fatti né il contesto normativo di quel procedimento presentano collegamenti con quelli della causa che sto adesso esaminando.
Si trattava allora di decidere se un lavoratore, cittadino di uno Stato membro, occupato sul territorio di un altro Stato membro, abbia diritto a che continuino ad essere versati contributi all'assicurazione complementare vecchiaia e superstiti per dipendenti del settore pubblico, in misura pari all'ammontare che avrebbe dovuto essere versato nel caso in cui il rapporto di lavoro non fosse stato sospeso a seguito della chiamata alle armi del lavoratore, allorché ai cittadini di tale Stato dipendenti del settore pubblico spetti per legge tale diritto se prestano il servizio militare nello Stato stesso. La Corte ha risolto tale questione in senso negativo.
39 I fatti all'origine di quel procedimento non presentavano nessuna analogia con la situazione del signor Mora Romero: il signor de Vos era un «lavoratore» ai sensi dell'art. 48 del Trattato, il cui contratto di lavoro era stato sospeso per la durata del suo servizio militare; i contributi a carico del datore di lavoro da versare all'assicurazione complementare di vecchiaia e superstiti per i lavoratori del settore pubblico costituivano una voce della sua retribuzione poiché si trattava di un vantaggio economico accordato dal datore di lavoro a causa del rapporto di lavoro, di modo che l'obbligo che quest'ultimo aveva di versare i contributi in oggetto era parimenti sospeso per la durata del servizio militare essendo pacifico che, se continuava a versarli unitamente alla quota parte che lo stesso lavoratore avrebbe dovuto versare, egli faceva ciò per conto dell'amministrazione federale, la quale glieli avrebbe rimborsati in un secondo tempo.
Stesso discorso per il contesto normativo: il signor de Vos non pretendeva nessuna prestazione previdenziale ai sensi del regolamento n. 1408/71, di modo che, per risolvere la questione pregiudiziale posta dal giudice nazionale in quel procedimento, sia la Corte che io stesso abbiamo ritenuto che il diritto di cui egli reclamava il rispetto non faceva parte delle condizioni d'impiego e di lavoro, ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68, e che esso non era nemmeno un vantaggio sociale ai sensi del n. 2 del medesimo articolo, dal momento che detto diritto non era attribuito al beneficiario a causa della sua condizione oggettiva di lavoratore o del fatto che egli risiedesse in Germania. Sia la Corte che io stesso abbiamo ritenuto che tale vantaggio doveva essere considerato un vantaggio che lo Stato tedesco concede ai militi per porre rimedio in parte alle conseguenze derivanti dagli obblighi militari che esso impone loro.
40 E' per queste ragioni che si è ritenuto giusto rispondere al giudice nazionale dichiarando che il diritto comunitario non poteva obbligare lo Stato tedesco ad estendere, alle stesse condizioni, ai lavoratori degli altri Stati membri, quel diritto che la sua legislazione conferiva a talune categorie di lavoratori, suoi cittadini.
Conclusione
Alla luce delle considerazioni svolte in questa sede, propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente la questione pregiudiziale ad essa sottoposta dal Bundessozialgericht:
«L'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, il quale equipara il servizio militare prestato nell'esercito di un altro Stato membro al servizio militare prestato nel proprio esercito quando si tratta di sospendere, per la durata di detto servizio, il versamento della pensione per orfani ai beneficiari della stessa, i quali frequentino corsi di formazione scolastica o professionale, rifiuti di operare la medesima equiparazione quando si tratta di prorogare il versamento della stessa prestazione oltre il compimento del 25_ anno di età per un periodo di durata pari a quella dell'interruzione, quando il beneficiario la cui formazione è stata interrotta o ritardata ha prestato servizio militare in un altro Stato membro».
(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).
(2) - Questo testo costituiva l'art. 7 del Trattato CEE prima dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea.
(3) - GU L 230, pag. 6.
(4) - Aggiornamento della dichiarazione della Repubblica federale di Germania prevista dall'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1980, C 139, pag. 1). In un secondo tempo, la Germania ha apportato talune modifiche alla sua dichiarazione (GU 1983, C 351, pag. 51).
(5) - GU 1985, L 302, pag. 23.
(6) - Sentenze 23 febbraio 1994, causa C-419/92, Scholtz (Racc. pag. I-505, punto 6), e 29 febbraio 1996, causa C-193/94, Skanavi e Chryssanthakopoulos (Racc. pag. I-929, punto 20).
(7) - Sentenza 28 giugno 1978, causa 1/78, Kenny (Racc. pag. 1489, punti 9-11).
(8) - Sentenza 26 maggio 1993, causa C-171/91, Tsiotras (Racc. pag. I-2925).
(9) - Sentenze 12 luglio 1979, causa 237/78, Toia (Racc. pag. 2645, punto 8) e 11 giugno 1991, causa C-251/89, Athanasopoulos e a. (Racc. pag. I-2797, punto 28).
(10) - Sentenza 30 aprile 1996, causa C-308/93, Cabanis-Issarte (Racc. pag. I-2097, punto 26).
(11) - Procedimento deciso con sentenza 14 marzo 1996, causa C-315/94, de Vos (Racc. pag. I-1417, in particolare pag. I-1419).
(12) - Citata (v. la nota precedente).
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