Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella presente causa la Commissione chiede alla Corte, ai sensi dell'art. 169 del Trattato, di dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per l'attuazione della direttiva della Commissione 3 dicembre 1991, 91/659/CEE, che adegua al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto) (1), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato.
2 L'art. 2 della direttiva dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1_ gennaio 1993 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1_ luglio 1993.
(...)
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva al più tardi entro 18 mesi dalla data di adozione della stessa».
3 Il governo belga non nega di non aver dato attuazione alla direttiva, ma nel controricorso segnala che i provvedimenti necessari sono in via di adozione.
4 La Commissione ha quindi il diritto di ottenere la declaratoria sollecitata.
Conclusioni
Ritengo pertanto che la Corte debba:
1) dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per l'attuazione della direttiva della Commissione 3 dicembre 1991, 91/659/CEE, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato;
2) condannare il Regno del Belgio alle spese.
(1) - GU L 363, pag. 36.
Full & Egal Universal Law Academy