Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso, la Commissione chiede alla Corte di constatare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), ad eccezione dell'art. 10, n. 1, secondo trattino, della stessa direttiva.
Il ricorso introduttivo della Commissione si riferiva inizialmente anche alla mancata trasposizione della disposizione da ultimo richiamata. Il governo convenuto ha tuttavia fatto valere che il termine impartito agli Stati membri per la trasposizione dell'art. 10, n. 1, secondo trattino, non era ancora spirato al momento in cui la Commissione aveva avviato la procedura precontenziosa. Ai sensi dell'art. 23, n. 2, della direttiva, infatti, detto termine sarebbe venuto a scadenza entro un anno a decorrere dall'adozione dei «principi uniformi» dettati dalla direttiva 94/43/CE (2), vale a dire il 27 luglio 1995. Inoltre, tale ultima direttiva è stata annullata dalla Corte con sentenza 18 giugno 1996 (3); sicché il termine per la trasposizione dell'art. 10, n. 1, secondo trattino, non avrebbe ancora iniziato a decorrere. La Commissione, preso atto di questi rilievi, ha escluso dall'oggetto del proprio ricorso la censura relativa alla mancata trasposizione di tale norma, mantenendo invariato il petitum quanto al resto.
2 La direttiva di cui è controversa la trasposizione è volta al ravvicinamento delle disposizioni esistenti negli Stati membri in materia di autorizzazione al commercio dei prodotti fitosanitari; e ciò, in quanto le diversità che sussistono nelle normative nazionali ostacolano «non solo gli scambi di prodotti fitosanitari, ma anche gli scambi dei prodotti vegetali ed incidono pertanto direttamnete sulla instaurazione e sul funzionamento del mercato interno» (4). Ai sensi dell'art. 1, la direttiva «riguarda l'autorizzazione, l'immissione in commercio, l'utilizzazione e il controllo nella Comunità di prodotti fitosanitari presentati nella loro forma commerciale e l'immissione in commercio nella Comunità e il controllo delle sostanze attive destinate ad uso definito all'articolo 2, punto 1». L'art. 4 fissa le regole alle quali debbono attenersi gli Stati membri allorché autorizzano un prodotto fitosanitario. L'art. 10, n. 1, detta, poi, le regole che discendono dal principio di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri: «le prove ed i controlli già effettuati secondo metodi armonizzati a livello comunitario ai fini dell'autorizzazione del prodotto considerato» non possono essere ripetute, «a meno che determinate condizioni agricole, fitosanitarie o ambientali, comprese quelle climatiche, relative all'impiego del prodotto non siano comparabili nelle regioni considerate» (5). Inoltre, gli Stati membri debbono, «qualora siano stati adottati i principi uniformi conformemente all'articolo 23, e qualora il prodotto contenga unicamente sostanze attive indicate nell'allegato I, autorizzare l'immissione in commercio di detto prodotto anche nel suo territorio a meno che determinate condizioni agricole, fitosanitarie o ambientali, comprese quelle climatiche, relative all'impiego del prodotto in parola non siano comparabili nelle regioni considerate» (6). L'art. 23 della direttiva prevede, infine, che «gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla data della notifica» (7).
3 Il governo tedesco, nelle sue osservazioni, ha ricordato che un progetto di modifica del Pflanzenschutzgesetz (legge relativa alla protezione fitosanitaria), volto ad adeguare l'ordinamento interno alla direttiva prima menzionata, è in via di adozione. Nel merito, esso ha comunque contestato l'inadempimento.
Tuttavia, per le ragioni che espongo qui di seguito, non ritengo che gli argomenti difensivi avanzati dal governo convenuto meritino di essere accolti. Anzitutto, non mi convince la tesi secondo cui un apposito atto di adeguamento non sarebbe, nel nostro caso, necessario in quanto le norme della direttiva sarebbero sostanzialmente analoghe al contenuto delle disposizioni già vigenti nell'ordinamento tedesco. A tale riguardo, mi limito ad osservare che l'art. 23, n. 1, secondo comma, della direttiva prevede che, allorché gli Stati membri adottano le disposizioni di trasposizione, «queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale». La norma pone quindi un requisito formale in sede di adattamento che richiede un apposito atto di recepimento. In ogni caso, il governo convenuto non ha fornito alcuna precisazione in merito al contenuto delle disposizioni nazionali già vigenti che renderebbero superflua una trasposizione della direttiva.
Non merita, poi, miglior considerazione la tesi difensiva secondo cui la direttiva in questione solleverebbe molteplici complessità interpretative, che renderebbero più difficile la sua trasposizione immediata; tanto che la Commissione starebbe elaborando un non meglio precisato documento interpretativo volto appunto a superare le suddette difficoltà. In proposito, basti rilevare che la Commissione ha recisamente smentito l'affermazione secondo cui sarebbe in corso di elaborazione un documento di tal genere. D'altra parte, non vedo come le asserite difficoltà esegetiche lamentate dal governo convenuto possano costituire un'esimente dell'inadempimento: gli Stati membri, infatti, erano comunque tenuti a trasporre la direttiva, a prescindere dalle eventuali difficoltà ermeneutiche delle relative disposizioni.
Infine, il governo tedesco ha fatto valere che, anche a voler supporre un tempestivo recepimento della direttiva controversa, la disposizione centrale sull'armonizzazione degli scambi dei prodotti fitosanitari, vale a dire l'art. 10, non può essere concretamente applicata poiché nessuna sostanza attiva è stata indicata nell'allegato I. Pertanto, anche se le pertinenti disposizioni della direttiva fossero state tempestivamente trasposte, gli Stati membri non potrebbero attualmente procedere al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni.
Anche questa tesi, però, è infondata: l'obbligo di recepimento che grava sugli Stati membri non dipende dalla possibilità di applicare le disposizioni che si intende recepire. Essi sono in ogni caso tenuti a trasporre la direttiva, creando nell'ordinamento nazionale le condizioni affinché le disposizioni comunitarie possano applicarsi. Altra questione, che non interessa in questa sede, è poi quella di vedere se sussistano, oppur no, le condizioni per tale applicazione. Quest'ultimo profilo, però, è evidentemente senza alcuna incidenza sull'obbligo di recepire nel diritto interno la direttiva in questione; obbligo, che non è stato evidentemente adempiuto nel nostro caso.
4 Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, lo Stato convenuto alle spese.
(1) - GU L 230 del 19 agosto 1991, pag. 1.
(2) - Direttiva 94/43/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 227 del 1º settembre 1994, pag. 31)
(3) - Causa C-303/94, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-2943.
(4) - V. quinto `considerando'.
(5) - V. art. 10, n. 1, primo trattino.
(6) - V. art. 10, n. 1, secondo trattino.
(7) - Come ho già detto, l'art. 23, n. 2, prevede però un regime speciale per l'adozione di tutte le misure necessarie per l'applicazione dell'art. 10, n. 1, secondo trattino.
Full & Egal Universal Law Academy