Conclusioni dell avvocato generale
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 25 aprile 1996, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, chiedendo che la Corte dichiari che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/116/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche e di volatili da cortile (1), non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per attuarla.
2 La direttiva 92/116, che modifica la normativa comunitaria relativa ai problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile al fine di adeguarla all'istituzione del mercato interno, stabilisce all'art. 3, n. 1, che gli Stati membri sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 1_ gennaio 1994 e a informarne immediatamente la Commissione. Tale termine è prorogato al 1_ gennaio 1995 per i nuovi Länder tedeschi che fruiscono di piani di ristrutturazione.
3 Non avendo ricevuto alcuna notizia in merito all'adeguamento del diritto tedesco alla direttiva 92/116 entro il termine stabilito, la Commissione ha inviato al governo tedesco, ai sensi dell'art. 169 del Trattato, una lettera di diffida nella quale lo ha invitato a presentare le proprie osservazioni circa il mancato adeguamento del diritto interno alla direttiva.
4 Il governo tedesco, con lettera 28 aprile 1994, ha segnalato alla Commissione che un disegno di legge relativo al controllo sanitario delle carni di volatili da cortile, finalizzato alla trasposizione della direttiva 92/116, sarebbe stato trasmesso al Parlamento entro la fine del primo semestre del 1994.
5 Non essendole stato notificato alcun provvedimento nazionale di trasposizione della direttiva in parola nell'ordinamento interno, la Commissione ha inviato al governo tedesco, con lettera 5 ottobre 1994, un parere motivato nel quale ha contestato allo stesso l'inadempimento della direttiva e lo ha invitato ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al detto parere entro il termine di due mesi.
6 Con lettera 12 dicembre 1994 il governo tedesco ha informato la Commissione del fatto che il calendario inizialmente previsto per la trasposizione della direttiva 92/116 non aveva potuto essere rispettato. Il disegno di legge era stato discusso dal Bundesrat e sarebbe stato sottoposto al Bundestag all'inizio del 1995, talché la sua adozione avrebbe potuto aver luogo nella primavera di tale anno. Con lettera 15 agosto 1995 il governo tedesco ha informato la Commissione di un nuovo ritardo nell'adozione del disegno di legge, causato dai problemi sorti nella sua trasmissione al Bundestag, in esito alla quale è stato chiesto al governo federale di sollecitare alla Commissione una modifica della disciplina comunitaria al fine di consentire ai produttori che smerciano meno di 10 000 animali l'anno la vendita di carni di volatili da cortile delle loro aziende non soltanto ai consumatori, ma anche a ristoranti e comunità, fermo restando che gli animali fossero assoggettati a controlli veterinari regolari.
7 Non avendo ricevuto nessun'altra informazione successiva da parte del governo tedesco in ordine alla trasposizione della direttiva 92/116, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
8 Ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato CE, come pure dell'art. 3 della direttiva 92/116, la Repubblica federale di Germania era tenuta all'integrale trasposizione della citata direttiva nel proprio ordinamento interno entro il termine stabilito. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può opporre norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inadempimento degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie.
9 Nella presente causa, la Germania non nega l'inadempimento della direttiva 92/116 contestatole dalla Commissione. Tuttavia, il governo tedesco suggerisce l'opportunità di sospendere il procedimento per inadempimento in quanto la richiesta di modifica della normativa comunitaria ha provocato un ulteriore ritardo nell'attuazione della direttiva e in quanto il 17 luglio 1996 è stata adottata la legge relativa alle misure sanitarie applicabili alle carni di volatili da cortile (2), il cui regolamento di attuazione sarà adottato prossimamente.
Tale suggerimento del governo tedesco non è pertinente, poiché non ricorrono nel caso di specie circostanze atte a giustificare una decisione di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 82 bis, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura.
10 Infatti, nella presente causa, la Commissione ha dimostrato, senza alcun genere di dubbi e senza essere contraddetta dal governo tedesco, che la Repubblica federale di Germania non ha adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva 92/116. Pertanto, occorre valutare il ricorso proposto dalla Commissione indipendentemente dal fatto che la Germania abbia o meno adottato, successivamente al termine impartitole, i provvedimenti di attuazione della direttiva in parola.
11 Poiché il ricorso della Commissione è fondato e le conclusioni di quest'ultima devono essere accolte, occorre dichiarare, in conformità dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che le spese del procedimento vanno poste a carico della Repubblica federale di Germania.
Conclusione
12 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato entro i termini assegnatile i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/116/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche e di volatili da cortile, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 3 della detta direttiva;
2) condannare la Repubblica federale di Germania alla totalità delle spese.
(1) - GU 1993, L 62, pag. 1.
(2) - Bundesgesetzblatt I, del 23 luglio 1996, pag. 991.
Full & Egal Universal Law Academy