Conclusioni dell avvocato generale
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 26 aprile 1996, la Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE ed ha concluso che la Corte voglia dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato nel termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla trasposizione in diritto nazionale delle direttive 93/48/CEE (1), 93/49/CEE (2) e 93/61/CEE (3), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi di queste direttive.
2 L'art. 10 della direttiva 93/48, l'art. 8 della direttiva 93/49 e l'art. 7 della direttiva 93/61 stabiliscono che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a queste direttive entro il 31 dicembre 1993 e che ne informano immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione circa la trasposizione delle menzionate direttive nel diritto tedesco nel termine stabilito, la Commissione, ai sensi dell'art. 169 del Trattato, ha inviato al governo tedesco una lettera di messa in mora, invitandolo a presentare le sue osservazioni ed a chiarire perché non avesse adeguato il suo diritto interno alle direttive di cui trattasi.
4 Il governo tedesco ha risposto alla Commissione con una nota in data 21 aprile 1994, inviata con lettera del 28 aprile 1994, senza però chiarire i motivi che gli avevano impedito di adeguare il suo diritto nazionale alle direttive di cui trattasi.
5 Poiché il governo tedesco non le ha comunicato alcuna disposizione nazionale di adeguamento del suo diritto interno alle direttive, la Commissione, con lettera 5 ottobre 1994, gli ha inviato un parere motivato nel quale gli addebitava di essere venuto meno agli obblighi derivanti dalle tre direttive e lo invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro un termine di due mesi.
6 Con nota del 6 dicembre 1994, trasmessa alla Commissione il 14 dicembre 1994, il governo tedesco comunicava alla Commissione che con l'adozione della legge 25 novembre 1993 (4), che modificava le norme applicabili alla protezione fitosanitaria ed alle sementi, erano state poste in essere le abilitazioni necessarie per adeguare il diritto tedesco alle tre direttive. Tuttavia, tale adeguamento doveva avvenire mediante norme regolamentari, la cui adozione necessitava di una previa precisazione dell'ambito di applicazione delle direttive, che era controversa.
7 Non avendo ricevuto alcuna altra informazione successiva da parte del governo tedesco circa l'adeguamento del suo diritto interno alle tre direttive, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
8 Ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato CE, nonché dell'art. 10 della direttiva 93/48, dell'art. 8 della direttiva 93/49 e dell'art. 7 della direttiva 93/61, la Repubblica federale di Germania era obbligata ad adeguare completamente il suo diritto interno alle menzionate direttive entro il termine stabilito. In base alla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, uno Stato membro non può far valere disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e termini fissati dalle direttive comunitarie.
9 Nella presente fattispecie la Germania non contesta l'inadempimento alle tre direttive che le addebita la Commissione. Tuttavia, il governo tedesco suggerisce l'opportunità di sospendere il procedimento per inadempimento, date le difficoltà sorte per l'adeguamento dei diritti nazionali alle direttive controverse.
10 Questo suggerimento del governo tedesco non appare pertinente, in quanto non sussistono nella presente fattispecie circostanze che giustifichino una decisione di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 82 bis, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura.
11 Infatti la Commissione nella presente fattispecie ha dimostrato, senza alcun dubbio e senza che il governo tedesco lo contestasse, che la Repubblica federale di Germania non ha adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 93/48, 93/49 e 93/61. Pertanto, occorre accogliere il ricorso della Commissione.
12 Poiché il ricorso della Commissione è fondato e le sue conclusioni devono essere accolte, occorre condannare la Repubblica federale di Germania alle spese ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
Conclusione
13 Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza:
- dell'art. 10 della direttiva della Commissione 23 giugno 1993, 93/48/CEE, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva del Consiglio 92/34/CEE,
- dell'art. 8 della direttiva della Commissione 23 giugno 1993, 93/49/CEE, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, previste dalla direttiva del Consiglio 91/682/CEE,
- dell'art. 7 della direttiva della Commissione 2 luglio 1993, 93/61/CEE, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva del Consiglio 92/33/CEE,
non avendo adottato nei termini stabiliti a tal fine le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a queste direttive;
2) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
(1) - Direttiva della Commissione 23 giugno 1993, 93/48/CEE, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva del Consiglio 92/34/CEE (GU L 250, pag. 1).
(2) - Direttiva della Commissione 23 giugno 1993, 93/49/CEE, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva del Consiglio 91/682/CEE (GU L 250, pag. 9).
(3) - Direttiva della Commissione 2 luglio 1993, 93/61/CEE, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva del Consiglio 92/33/CEE (GU L 250, pag. 19).
(4) - BGBl. I, pag. 1917.
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