Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Nella presente controversia la Corte è chiamata ad interpretare la tariffa doganale comune per stabilire se i peperoni tagliati in pezzi di 4-8 mm siano oppur no classificabili tra i prodotti della specie tritati o sminuzzati.
II - La legislazione comunitaria
2 Qui di seguito sono richiamate le previsioni della sottovoce 0904 20 della tariffa doganale comune, nel testo (versione italiana) risultante dal regolamento (CEE) n. 3174/88 della Commissione, del 21 settembre 1988, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, così come nel testo risultante dal regolamento (CEE) n. 2886/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che modifica l'allegato I al regolamento n. 2658/87 (1) (in prosieguo la «nomenclatura combinata»):
«0904 20 Pimenti essiccati, tritati o polverizzati: non tritati né polverizzati:
0904 20 10 Pimenti dolci o peperoni altri: 0904 20 90 tritati o polverizzati»
III - I fatti della causa
3 La Leonhard Knubben Speditions GmbH ha acquistato nel periodo giugno 1989-novembre 1990 alcune partite di peperoni essiccati di provenienza extracomunitaria. I peperoni in questione, di dimensioni comprese fra i 4 e gli 8 mm, sono stati dichiarati come «macinati o altrimenti sminuzzati» ai fini della classificazione nella sottovoce 0904 20 90 della nomenclatura combinata.
Lo Hauptzollamt di Mannheim, convenuto nel presente giudizio, al seguito di accertamenti sulla natura delle merci, escludeva invece che si trattasse di peperoni «macinati o altrimenti sminuzzati» ai sensi della citata sottovoce doganale. Tali prodotti sarebbero andati peraltro classificati tra i peperoni di cui alla sottovoce 0904 20 10 della tariffa doganale. Lo Hauptzollamt procedeva di conseguenza al recupero a posteriori del dazio doganale.
Avverso tale decisione la ricorrente ha introdotto ricorso dinanzi al Finanzgericht. Quest'ultimo collegio ha confermato la decisione dello Hauptzollamt. La ricorrente ha poi interposto gravame contro la citata sentenza di primo grado dinanzi il Bundesfinanzhof. Tale collegio giudicante ha ritenuto necessario, ai fini della corretta soluzione della lite, porre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Quale sia l'interpretazione da dare alla tariffa doganale comune - nomenclatura combinata 1989 e 1990 - in merito alla sottovoce 0904 20. In particolare, se la nozione ivi impiegata "polverizzato" designi solo un grado di finezza simile a quello di un prodotto tritato o comprenda anche un prodotto tagliato in pezzi, di dimensioni comprese, ad esempio, tra i 4 e gli 8 mm».
IV - Analisi della controversia
4 La controversia in esame verte in sostanza su una disputa terminologica. Quel che la Corte è in definitiva chiamata ad accertare è il preciso significato dell'espressione «sonst zerkleinert» («altrimenti sminuzzati») contenuta nella voce 0904 20 90 della versione tedesca della tariffa doganale (in prosieguo la «TD»). In particolare, è qui in discussione la dimensione dei peperoni che possa permettere la loro classificazione nella voce tariffaria in questione. La tariffa doganale non precisa però le dimensioni che valgono a tal fine, né prevede un'apposita classificazione per i peperoni tagliati: l'alternativa è dunque quella di classificare il prodotto controverso tra i peperoni, senza ulteriori o specifiche qualificazioni, ovvero ritenere che esso rientri tra i peperoni «macinati o altrimenti sminuzzati».
5 La ricorrente sostiene al riguardo che l'espressione «altrimenti sminuzzati» utilizzata dalla TD non prescrive una dimensione particolare per classificare il prodotto nella sottovoce 20 90. La stessa ricorrente ritiene che la TD contrapponga i peperoni interi a quelli tagliati in pezzi, quali che siano le dimensioni dei pezzi così ottenuti. Altrimenti, argomenta sempre la ricorrente, non vi sarebbe una voce doganale idonea per i peperoni che non sono interi, ma che non sono neppure macinati.
6 Il convenuto, come riferisce il giudice di rinvio, ritiene invece che l'«altrimenti sminuzzati», per quel che concerne le dimensioni del prodotto, sia espressione equivalente all'altra: «macinati». Ciò dunque con il risultato di poter considerare nella sottovoce 0904 20 90 soltanto i peperoni tagliati in pezzi che raggiungano un grado di finezza corrispondente a quella dei peperoni macinati. A sostegno di tale interpretazione soccorrerebbero, secondo il convenuto, anche le versioni inglese e francese della tariffa doganale. Sulla scorta di tali indicazioni l'espressione «altrimenti sminuzzati» indicherebbe, quindi, soltanto un differente procedimento meccanico per giungere ad uno stato di finezza del prodotto equivalente a quello polverizzato.
7 La Commissione, da parte sua, riprende in sostanza le tesi del convenuto, utilizzando le differenti versioni linguistiche della TD, e giunge così alla conclusione che l'espressione «altrimenti sminuzzati» della versione tedesca della TD indica esclusivamente la differenza di procedimento col quale si perviene ad un prodotto ridotto sotto forma di polvere o farina. Secondo la Commissione, la circostanza, poi, che i peperoni siano tagliati in pezzi e che questi possano anche avere dimensioni minime non sarebbe tale da indurre in ogni caso a classificare il prodotto in questione nella sottovoce 20 90.
8 Sono del parere che l'interpretazione della sottovoce in questione della TD debba comunque rispondere a criteri di ragionevolezza e di coerenza con l'insieme del sistema normativo a cui detta disposizione appartiene. Per tale ragione, ritengo che un semplice apparentamento lessicale tra la versione tedesca e quelle francesi e inglesi (nonché con le altre versioni linguistiche) della TD non offra di per sé all'interprete la possibilità di discernere con sufficiente precisione la ratio sottostante alla scelta del legislatore comunitario.
Nella presente lite si tratta, in effetti, di classificare un prodotto che evidentemente non si presta ad essere immediatamente ricondotto, da una parte, al genere dei peperoni interi, né, dall'altra, alla specie della polvere o farina di peperoni. La tesi avanzata dal convenuto e dalla Commissione, secondo cui l'espressione «altrimenti sminuzzati» indicherebbe un risultato equivalente a quello della macinazione, sebbene raggiunto tramite un diverso procedimento, non mi sembra neppur essa convincente. E' una soluzione rigida e non consente di prevedere un adeguato trattamento tariffario per un prodotto che, con tutta probabilità, non corrisponde, per caratteristiche e funzioni, a quello a cui, secondo tale tesi, andrebbe invece assimilato. Inoltre, la tesi del convenuto e della Commissione condurrebbe a ritenere che il legislatore comunitario ha di fatto utilizzato un inutile pleonasmo nel dettare la voce in questione. Se lo stadio in cui il prodotto deve presentarsi per essere classificato nella voce 20 90 è quello di polvere o farina, allora sarebbe del tutto superflua la giustapposizione al termine macinati dell'espressione «altrimenti sminuzzati».
9 A mio avviso, occorre individuare la sottovoce che più si avvicina alle caratteristiche organolettiche del prodotto in questione ed alla sua corrente utilizzazione nel mercato. E' questa un'indagine che, per sua natura, rientra nelle competenze del giudice a quo. Spetta, tuttavia, alla Corte indicare gli elementi che possano aiutare lo stesso giudice nel procedere alla corretta classificazione del prodotto in questione. Nel presente caso, si può far riferimento alle caratteristiche proprie del prodotto e alla possibile utilizzazione commerciale dello stesso prodotto. Questa tecnica esegetica, che si ispira al principio dell'analogia, è peraltro prevista al punto 4 delle regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata (2).
10 Una differente interpretazione della TD, basata su una mera analisi testuale e sul confronto con le altre versioni linguistiche, potrebbe comportare che a prodotti analoghi per composizione e funzioni sia di fatto attribuito un differente trattamento tariffario, mentre non sussistono altre ragioni di carattere superiore per giustificare una siffatta disparità di trattamento. Di conseguenza, la violazione del principio di eguaglianza a cui prima accennavo potrebbe anche indurre, in una tale ipotesi, la Corte a dichiarare invalida la TD per la parte in cui le sue disposizioni operano una ingiustificata disparità di trattamento tra prodotti analoghi.
11 Vi è però ancora un'altra chiave d'interpretazione da menzionare: quella costituita dalla regola generale A. 3. c), della nomenclatura combinata, secondo cui, allorché non sia possibile effettuare altrimenti la classificazione, il prodotto va classificato nell'ultima posizione in ordine numerico che possa validamente essere presa in considerazione (3). Nella specie la voce relativa al prodotto «macinato o altrimenti sminuzzato» risulta essere in effetti l'ultima tra quelle possibili. Anche per tale via il risultato a cui si perviene è dunque quello di classificare il prodotto in questione nella sottovoce 20 90.
V - Conclusioni
12 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, propongo alla Corte di rispondere nel seguente modo al quesito pregiudiziale posto dal Bundesfinanzhof:
«L'espressione "altrimenti sminuzzati" contenuta nella versione tedesca della sottovoce 0904 20 90 della TDC comprende i peperoni tagliati in pezzi di dimensioni tra i 4 e gli 8 mm. allorché tale prodotto presenti caratteristiche organolettiche analoghe o equivalenti a quelle dei peperoni polverizzati e assolva correntemente nel mercato funzioni equipollenti a quelle proprie di tali prodotti».
(1) - GU L 282 del 2 ottobre 1989, pag. 1.
(2) - «Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia».
(3) - Questa regola è stata fatta valere dalla Commissione per esempio nel caso Rank Xerox, causa C-67/95. V. al riguardo le mie conclusioni in relazione a tale lite rese il 12 dicembre 1996 (punti 17 e 18).
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