Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ricorso presentato in data 3 maggio 1996 i Paesi Bassi hanno impugnato la decisione della Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione»), comunicata il 26 febbraio 1996 in forma di lettera al Ministro presidente delle Antille olandesi, con la quale detta istituzione rifiutava di iscrivere quel paese d'oltremare nell'elenco dei paesi terzi redatto ai sensi dell'art. 23 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (in prosieguo: la «direttiva 92/46») (1).
2 La direttiva 92/46 fissa per i prodotti lattiero-caseari le regole sanitarie applicabili alla produzione comunitaria (v. capitolo II della direttiva 92/46) e prevede che i requisiti applicabili alle importazioni provenienti dai paesi terzi dei prodotti oggetto della direttiva stessa devono essere almeno equivalenti a quelli previsti nel capitolo II per la produzione comunitaria (v. capitolo III della direttiva 92/46 e, in particolare, l'art. 22). Ai fini dell'applicazione uniforme dei requisiti stabiliti con riguardo alle importazioni da paesi terzi, possono essere importati nella Comunità soltanto il latte o i prodotti a base di latte che soddisfino, tra l'altro, la condizione che il paese da cui essi provengono figuri nell'elenco dei paesi terzi compilato conformemente all'art. 23, n. 3, lett. a), della direttiva 92/46 ed alla procedura fissata all'art. 31 della medesima. Questo elenco è stato perfezionato dalla Commissione con decisione 94/70/CE, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (in prosieguo: la «decisione 94/70») (2).
3 Ai paesi terzi, ai sensi della direttiva 92/46, appartengono anche le Antille olandesi (3). Queste, tuttavia, non figurano nell'elenco di cui all'art. 23 della direttiva medesima, con la conseguenza che i prodotti lattiero-caseari provenienti da quel paese non possono essere esportati verso la Comunità.
4 A seguito di una serie di contatti e scambi di corrispondenza avvenuti nel corso del 1995 tra i Paesi Bassi, le Antille olandesi e la Commissione e aventi ad oggetto la richiesta d'iscrizione delle Antille olandesi nell'anzidetto elenco, il 29 novembre 1995 la Commissione ha condotto sul posto un'ispezione veterinaria intesa a verificare se le regole sanitarie comunitarie per la produzione lattiero-casearia locale erano state osservate. Con l'atto oggi impugnato innanzi alla Corte la Commissione ha informato il Ministro presidente delle Antille olandesi che «in questa fase, non è opportuno disporre l'inclusione delle Antille olandesi, a meno che le autorità non siano in grado di fornire adeguate garanzie supplementari» in ordine al rispetto delle regole sanitarie stabilite nel capitolo II della direttiva 92/46.
5 Il governo ricorrente lamenta la mancata iscrizione delle Antille olandesi nell'elenco stabilito dalla Commissione ai sensi dell'art. 23, n. 3, lett. a), della direttiva 92/46 e contesta alla resistente di aver fondato il proprio rifiuto su fatti irrilevanti e di aver commesso una serie di violazioni di diritto (4).
6 Successivamente alla presentazione dell'odierno ricorso da parte del governo olandese, codesto Collegio si è pronunziato nel caso DADI (5), un procedimento pregiudiziale vertente, tra l'altro, sulla validità della decisione 94/70. La Corte ne ha dichiarata l'invalidità in quanto l'elenco dei paesi terzi redatto dalla Commissione era stato compilato senza rispettare le procedure previste dalla direttiva 92/46. Ciò posto, stante l'invalidità della decisione 94/70, sono del parere che l'odierno ricorso, inteso ad ottenere l'annullamento della decisione con cui la Commissione non ha provveduto all'iscrizione delle Antille olandesi nell'elenco allegato a detta decisione, resta privo di oggetto e non vi è dunque luogo a provvedere.
7 Va peraltro precisato che la decisione 94/70, in vigore all'epoca dei fatti descritti al n. 4 e dichiarata invalida in DADI, è stata abrogata e sostituita con la decisione 95/340/CE della Commissione, del 27 luglio 1995, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte e che abroga la decisione 94/70/CE (in prosieguo: la «decisione 95/340») (6). La decisione 95/340 è entrata in vigore il 2 febbraio 1996, successivamente alla serie di contatti tra i Paesi Bassi, le Antille olandesi e la Commissione e all'ispezione condotta da quest'ultima, tutti eventi verificatisi nel 1995. La sua entrata in vigore ha tuttavia preceduto la comunicazione al Ministro presidente della lettera oggetto dell'odierno ricorso e, quindi, il successivo ricorso presentato dai Paesi Bassi. A mio avviso, però, l'esistenza della decisione 95/340 non modifica la conclusione raggiunta al paragrafo precedente. Infatti, la decisione 95/340 non si discosta affatto dalla decisione 94/70 quanto agli elementi che hanno condotto alla dichiarazione di invalidità di quest'ultima. Con la decisione 95/340, infatti, la Commissione non ha stabilito un nuovo elenco di paesi terzi - che, quindi, rimane quello perfezionato nei modi che la Corte in DADI ha giudicato non conformi alla normativa comunitaria -, ma si è limitata, per semplici ragioni di chiarezza ed opportunità (v. terzo `considerando'), a procedere ad una riclassificazione dei prodotti a base di latte (v. secondo `considerando').
Conclusioni
8 Alla luce delle considerazioni sopra svolta suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare che non vi è luogo a provvedere sul ricorso presentato dai Paesi Bassi contro la Commissione per l'annullamento della decisione comunicata al Ministero presidente delle Antille olandesi con lettera del 26 febbraio 1996.
(1) - GU L 268, pag. 1.
(2) - GU L 36, pag. 5.
(3) - V. sentenza 21 settembre 1999, causa C-106/97, Dutch Antillean Dairy Industry (DADI) (non ancora pubblicata in Raccolta, punto 1 del dispositivo).
(4) - Segnatamente, il governo ricorrente contesta alla Commissione di non aver motivato adeguatamente l'atto impugnato e di aver violato la procedura prevista all'art. 31 della direttiva 92/46, i principi di ascoltare le parti e di diligente elaborazione, l'art. 2, n. 2, dell'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie adottato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round del 1986-1994 (GU L 336 del 23 dicembre 1994, pag. 40), il principio di proporzionalità e, infine, l'art. 103 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1).
(5) - Cit. in nota 3.
(6) - GU L 200, pag. 38.
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