Conclusioni dell avvocato generale
1 Il signor de Rijk chiede l'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 7 marzo 1996, nella causa tra il medesimo e la Commissione (causa T-362/94, Racc. FP, pag. II-365; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
2 I motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione riguardano la violazione da parte del Tribunale dell'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto del personale»), dell'art. 33 dello Statuto della Corte nonché la violazione dei principi di certezza del diritto e di non discriminazione.
3 Esamineremo anzitutto il contesto di fatto, normativo e processuale della controversia (I), per poi passare all'esame della questione della ricevibilità del ricorso (II). Analizzeremo quindi i singoli motivi dedotti dal ricorrente proponendo a questa Corte di respingere il ricorso (III). Termineremo con l'esame della questione delle spese (IV).
I - Il contesto di fatto, normativo e processuale della controversia
I fatti
4 Il signor de Rijk è dipendente di grado B 2, con sede di servizio presso la delegazione della Commissione in Finlandia.
5 Nel corso dell'estate del 1993, vale a dire prima dell'adesione della Repubblica di Finlandia, sosteneva delle spese per cure mediche prestate a persone a suo carico, in particolare al figlio residente abitualmente in Belgio. In data 18 agosto 1993 presentava alla Commissione richiesta di rimborso per un importo totale di 26 631 BFR.
6 Il 6 ottobre successivo la cassa del regime d'assicurazione contro le malattie comune alle istituzioni delle Comunità europee gli inviava un conteggio dal quale risultava che la cassa medica si accollava, in relazione al detto importo totale, l'importo di 21 681 BFR, ove il saldo pari a 4 950 BFR poteva essere eventualmente recuperato dall'affiliato ai sensi dell'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale.
Il regime previdenziale applicabile nella specie
7 Il regime previdenziale applicabile al signor de Rijk, in qualità di dipendente con sede di servizio in un paese terzo, è contenuto nell'allegato X dello Statuto del personale. L'allegato X è stato aggiunto allo Statuto del personale per effetto del regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 5 ottobre 1987, n. 3019 (1). L'allegato X è intitolato: «Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo».
L'art. 24 così recita:
«Il funzionario, il coniuge, i figli e le altre persone a carico beneficiano di un'assicurazione malattia complementare che copre la differenza fra le spese realmente sostenute e le prestazioni del regime di copertura previsto all'art. 72 dello Statuto, ad esclusione del paragrafo 3 di detto articolo.
Una metà del premio necessario per coprire detta assicurazione è a carico dell'affiliato; tale metà tuttavia non può superare lo 0,6% del suo stipendio di base; il saldo del premio è a carico dell'istituzione.
Il funzionario, il coniuge, i figli e le altre persone a suo carico sono assicurati contro il rischio di rimpatrio per motivi sanitari in caso di urgenza o di estrema urgenza. Il premio è interamente a carico dell'istituzione».
8 La Commissione ha emanato le disposizioni generali d'esecuzione (in prosieguo: le «DGE») dell'art. 24, primo e secondo comma, dell'allegato X dello Statuto del personale (2). L'art. 2, punti 1 e 2, delle DGE così dispone: «L'assicurazione malattia complementare si applica:
1) al funzionario la cui sede di servizio si trova al di fuori della Comunità;
2) alle persone assicurate tramite il funzionario affiliato di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 72 dello statuto, definito dalla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, qui di seguito denominata "regolamentazione", se risiedono in permanenza nella sede di servizio del funzionario assicurato ai sensi del punto 1).
Qualora tali persone risiedano altrove possono tuttavia beneficiare di tale assicurazione nei periodi in cui soggiornano nella sede di servizio del funzionario nonché, sentito il parere del medico di fiducia, quando la causa delle spese mediche sia da mettere unicamente in relazione con la sede di servizio dell'affiliato».
La decisione amministrativa controversa
9 Con lettera 18 gennaio 1994, la Commissione comunicava al signor de Rijk che avrebbe rimborsato, ai sensi dell'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale, unicamente la somma di 4 412 BFR in luogo dei 4 950 BFR di cui era stato chiesto il rimborso, mentre il saldo di 538 BFR restava a carico del medesimo, atteso che le spese sostenute per il figlio, residente abitualmente in Belgio, potevano essere rimborsate solamente ex art. 72 dello Statuto del personale.
10 Avverso tale decisione il signor de Rijk presentava il 18 aprile 1994 reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.
11 Con decisione 15 luglio 1994, notificata al signor de Rijk il 4 agosto successivo, la Commissione respingeva il reclamo, sulla base del rilievo che il figlio risiedeva permanentemente in Belgio e che le spese mediche dal medesimo ivi sostenute, contrariamente a quelle effettuate ad Helsinki, non potevano essere rimborsate sulla base dell'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale. La Commissione motivava la propria decisione deducendo, da un lato, che la ratio dell'assicurazione complementare prevista dal detto articolo consisterebbe nella copertura dei rischi inerenti alle particolari condizioni di vita dei dipendenti che prestino attività in un paese terzo e, dall'altro, che, in mancanza di un nesso di collegamento tra le spese sostenute e il soggiorno al di fuori della Comunità, l'art. 24 dell'allegato X non poteva trovare applicazione. Qualsiasi altro ragionamento, aggiungeva la Commissione, avrebbe prodotto un evidente discriminazione nei confronti dei dipendenti che prestino servizio all'interno della Comunità.
12 Ciò premesso, avverso la detta decisione di rigetto il signor de Rijk proponeva il 3 novembre 1994 ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado.
La sentenza del Tribunale
13 Il signor de Rijk chiedeva al Tribunale:
- di annullare la decisione della Commissione 18 gennaio 1994 e, all'occorrenza, quella del 15 luglio 1994;
- di condannare la Commissione al pagamento dell'intera differenza tra le spese effettivamente sostenute e le prestazioni del regime comune di assicurazione contro le malattie, vale a dire della somma di 4 950 BFR;
- di dichiarare l'illegittimità delle DGE dell'art. 24, primo e secondo comma, dell'allegato X dello Statuto del personale con loro conseguente annullamento;
- di condannare la Commissione alle spese.
14 A sostegno del ricorso venivano dedotti tre motivi attinenti alla violazione del diritto comunitario ed in particolare dell'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale, nonché all'illegittimità delle DGE della disposizione medesima, sulla base delle quali era stata emanata la decisione impugnata.
15 Il Tribunale respingeva il ricorso sulla base di motivi in prosieguo riassunti nell'ambito dell'esame dei motivi dedotti dal ricorrente.
Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado
16 Il signor de Rijk chiede alla Corte di:
«1. dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
2. conseguentemente:
a) annullare la sentenza impugnata,
b) decidere la controversia e, in accoglimento del ricorso iniziale:
- annullare la decisione (della Commissione) 18 gennaio 1994 con la quale la convenuta ha deciso di rimborsare al ricorrente la somma di 4 412 BFR in base all'assicurazione complementare contro le malattie;
- all'occorrenza, annullare la decisione della convenuta 15 luglio 1994 con cui veniva respinto il reclamo del ricorrente del 18 aprile 1994;
- condannare la convenuta al pagamento dell'intera differenza tra le spese realmente sostenute e le prestazioni del regime comune di assicurazione contro le malattie, vale a dire della somma di 4 950 BFR;
- dichiarare l'illegittimità delle disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 24, primo e secondo comma, dell'allegato X dello Statuto con loro conseguente annullamento;
c) condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio».
II - Sulla ricevibilità del ricorso
17 La Commissione sostiene in via principale l'irricevibilità del ricorso proposto dal signor de Rijk avverso la sentenza del Tribunale. Da un lato, il signor de Rijk si limiterebbe a riprodurre gli argomenti già svolti dinanzi al Tribunale, mentre, dall'altro, al punto 11 del ricorso dedurrebbe un argomento nuovo non sottoposto al giudizio del Tribunale medesimo. Tale argomento si riferisce al tenore degli artt. 10 e 20 dell'allegato X dello Statuto del personale che prevedono espressamente il requisito della residenza ai fini della loro applicazione. Il ricorrente ne deduce, a contrario, che, in assenza di menzione espressa di tale requisito all'art. 24 dell'allegato X dello Statuto medesimo, il legislatore comunitario avrebbe manifestato la propria volontà di non imporre tale requisito della residenza ai fini dell'applicazione della disposizione stessa.
18 Risulta in effetti da costante giurisprudenza di questa Corte che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale, per poter essere ricevibile conformemente alle regole procedurali riviste dall'art. 168 A del Trattato CE e rispondere al dettato dell'art. 51 dello Statuto della Corte nonché dell'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura (3), deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto presentati a specifico sostegno di tale domanda (4), senza limitarsi a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi. Un ricorso di tal genere costituirebbe infatti una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale - chiedendo quindi a questa Corte di comportarsi come un giudice di appello e non come un giudice di cassazione -, cosa che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto della Corte, esula dalla competenza di questa Corte (5).
19 Non riteniamo che l'impugnazione del signor de Rijk presenti tali caratteristiche. Infatti, il signor de Rijk contesta essenzialmente al Tribunale di aver erratamente interpretato e quindi erroneamente applicato le disposizioni dell'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale. Tale domanda appare incontestabilmente conforme alla definizione della nozione di «motivi di diritto» di cui all'art. 168 A del Trattato, e rientra certamente nella competenza di questa Corte verificare se la motivazione della sentenza del Tribunale sia conforme tanto al tenore quanto alla ratio di una disposizione di una norma comunitaria quale, nella specie, l'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale (6).
20 Inoltre, se è pur vero che risulta parimenti dalla costante giurisprudenza di questa Corte che gli artt. 113, n. 2, e 116, n. 1, del regolamento di procedura non consentono la deduzione di nuovi motivi nel ricorso avverso la sentenza del Tribunale, non riteniamo tuttavia che gli argomenti svolti dal ricorrente al punto 11 del proprio ricorso rispondano a tale definizione (7).
21 L'argomento ed il motivo costituiscono due nozioni giuridiche distinte (8). Nella specie, il ricorrente non deduce un motivo nuovo, bensì presenta un nuovo argomento a sostegno di un motivo già esaminato dal Tribunale, vale a dire l'interpretazione e l'applicazione erronee dell'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale (v. punti 15-21 della sentenza impugnata). Riteniamo che un argomento che presenti tali caratteristiche non sia solo perfettamente ricevibile, bensì risponda esattamente al postulato dell'art. 168 A del Trattato. Tale argomento non modifica l'oggetto della controversia - cosa vietata dall'art. 113 del regolamento di procedura della Corte -, bensì rappresenta unicamente lo sviluppo di una delle censure giuridiche, dedotte dal ricorrente sin dall'inizio del contenzioso dinanzi al Tribunale, ed è quindi perfettamente ricevibile (9).
22 Riteniamo, in conclusione, che il ricorso proposto dal signor de Rijk sia ricevibile.
III - Analisi dei motivi di ricorso
23 L'analisi delle tre censure svolte dal ricorrente ci consente in effetti di rilevare che il signor de Rijk deduce due motivi fondamentali a sostegno della cassazione della sentenza del Tribunale. Con il primo e il secondo motivo egli contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto e di motivazione laddove è stato affermato che le DGE dell'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale non sono viziate da illegittimità e di aver operato un'erronea interpretazione di tale articolo. Con la terza censura (in realtà si tratta del secondo motivo), il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe violato i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto.
24 Per quanto attiene al motivo relativo alla violazione del principio della certezza del diritto, si deve necessariamente rilevare che il ricorrente non ha svolto alcun argomento a sostegno di tale motivo, che dev'essere pertanto dichiarato irricevibile.
Sul primo motivo: pretesa violazione dell'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale
25 Il ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e di motivazione per quanto attiene all'interpretazione dell'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale.
26 Il Tribunale ha ritenuto, ai punti 33 e 34 della sentenza impugnata, che l'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale trova piena applicazione solamente in presenza degli specifici inconvenienti che hanno motivato l'istituzione di un regime derogatorio di rimborso delle spese mediche, vale a dire le particolari condizioni di vita dei dipendenti con sede di servizio in un paese terzo e, in particolare, i costi generalmente elevati delle spese sanitarie in tali paesi.
27 Il ricorrente contesta tale interpretazione, sostenendo che essa finirebbe per aggiungere una condizione supplementare che restringerebbe la sfera d'applicazione dello Statuto del personale e si porrebbe, quindi, in contrasto con la giurisprudenza della Corte (10). L'esigenza di sana amministrazione, invocata al punto 35 della sentenza impugnata al fine di giustificare l'interpretazione restrittiva di tale disposizione, non appare convincente al ricorrente.
28 Il signor de Rijk ritiene che le disposizioni dell'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale non necessitino di alcuna interpretazione. Aggiunge, tuttavia, che se un'interpretazione dovesse risultare necessaria, occorrerebbe tener conto non solo del tenore del detto articolo, del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, bensì anche delle trattative che precedettero l'elaborazione di tale norma, la cui analisi rivelerebbe che il requisito della residenza ai fini dell'applicazione nell'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale, proposto dalla Commissione, non sarebbe stato accolto. A parere del signor de Rijk, la lettura a contrario della disposizione contestata conforterebbe la propria tesi. A fondamento di tale lettura invoca gli artt. 10 e 20 dell'allegato X dello Statuto del personale (11).
29 Il regime previdenziale applicabile a tutti i dipendenti comunitari con sede di servizio in un paese dell'Unione è contenuto nel titolo V dello Statuto del personale, intitolato: «Trattamento economico e benefici sociali del funzionario». L'art. 72, n. 1, dello Statuto del personale dispone che il dipendente, il coniuge, i figli e le persone a carico sono coperti contro i rischi di malattia nei limiti dell'80% delle spese sostenute, quota elevata all'85%, in base ad una normativa stabilita di comune accordo dalle istituzioni della Comunità, con riguardo a determinate prestazioni.
30 Nella sentenza 22 dicembre 1993, Pincherle/Commissione (12), questa Corte ha affermato che, in assenza di massimali di rimborso previsti dallo Statuto del personale, è affidato alle istituzioni il compito di fissare, nelle disposizioni di esecuzione, massimali di rimborso adeguati nell'ambito di una regolamentazione di copertura, senza che siano loro prescritti livelli minimi di rimborso (13). Questa Corte ne ha dedotto che non può essere imputata alle istituzioni, per aver stabilito determinati massimali (che nella specie hanno dato luogo a rimborsi compresi tra il 29 e il 66%), la violazione dell'art. 72 dello Statuto del personale, unicamente in base al rilievo che tali percentuali si discosterebbero in misura eccessiva dalle percentuali massime di rimborso dell'80 e 85% di cui al medesimo art. 72 (14).
31 Accogliendo tale conclusione, questa Corte ha seguito il parere dell'avvocato generale che aveva rilevato nelle proprie conclusioni che le risorse del regime di assicurazione sociale sono strettamente limitate ai soli contributi dei dipendenti e degli altri agenti nonché a quelli versati dalle istituzioni, ragion per cui l'equilibrio finanziario di un siffatto regime è necessariamente complesso e fragile, in quanto viene a dipendere dalla perfetta correlazione tra le spese sanitarie e i contributi versati, con la conseguenza che, atteso che lo Statuto non prevede alcun tasso di base, spetta alle istituzioni comunitarie stabilire le percentuali di rimborso nei limiti delle risorse disponibili, vegliando a che sia salvaguardata la coerenza del sistema istituito e che le istituzioni comunitarie possono fare esercizio, salvo errore manifesto di valutazione, del proprio potere discrezionale nella fissazione dei massimali e delle percentuali di rimborso, restando escluso che si possa far derivare dall'art. 72 un principio diretto alla fissazione di una percentuale minima di copertura assicurativa (15).
32 Le disposizioni «particolari e derogatorie» di cui al menzionato allegato X derogano all'art. 72 dello Statuto per quanto riguarda i dipendenti con sede di servizio in un paese terzo. L'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale, nel combinato disposto con le DGE particolari, stabilisce che la differenza fra le spese realmente sostenute dal dipendente o dai suoi aventi diritto e le prestazioni del regime di coperture previsto dall'art. 72 dello Statuto del personale viene accollata dall'assicurazione complementare sempreché la sede di servizio o il luogo di residenza permanente dell'interessato siano situati al di fuori della Comunità. Tale differenza di trattamento tra il dipendente che svolge la propria attività sul territorio comunitario ed il dipendente con sede di servizio in un paese terzo trova la propria giustificazione nell'esistenza di condizioni di vita particolari o speciali derivanti dalla destinazione del dipendente nel paese terzo (16). Nel caso in cui tale situazione particolare non sussista, la detta differenza di trattamento non appare più giustificata e deve trovare applicazione il regime generale. Non si tratta di altro che dell'applicazione del principio generale secondo cui qualsiasi norma derogatoria dev'essere interpretata restrittivamente.
33 Inoltre, nel testo stesso dell'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale, al terzo comma, il riferimento al requisito della residenza necessario ai fini dell'applicazione di tale disposizione particolare è contenuto implicitamente. Infatti, la menzione del termine «rimpatrio» dev'essere intesa senza dubbio alcuno in relazione ad una residenza al di fuori delle frontiere dell'Unione. Non vi è pertanto alcun bisogno di procedere ad una lettura a contrario dell'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale.
34 Questa Corte ha infine già affermato nella menzionata sentenza Scaramuzza/Commissione che la ratio legis del sistema derogatorio istituito dall'allegato X dello Statuto del personale risiede del fatto che il legislatore comunitario ha inteso prendere in considerazione le particolari e speciali condizioni di vita dei dipendenti con la sede di servizio in un paese terzo (17). Nella detta controversia la signora Scaramuzza, dipendente con sede di servizio in paese terzo, lamentava di non aver potuto ottenere il pagamento integrale della propria retribuzione nella moneta del paese del luogo di servizio, per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli artt. 11 e 12 dell'allegato X dello Statuto del personale, cosa invece possibile per i dipendenti con sede di servizio in un paese della Comunità, ai sensi degli artt. 63 e 64 dello Statuto del personale. Questa Corte confermava la decisione del Tribunale quanto all'affermazione dell'esistenza di una reale diversità di situazione tra i dipendenti in servizio nella Comunità e quelli in servizio in paesi terzi (18).
35 Il Tribunale ha compiuto, ai punti 31-35 della sentenza impugnata, una perfetta analisi della ratio legis del sistema istituito dal legislatore comunitario per poi concludere che, qualora non sussistano le particolari circostanze che giustificano il diverso trattamento per il funzionario con sede di servizio in un paese terzo o per la famiglia del medesimo, deve trovare applicazione il regime generale.
36 Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale non è incorso in alcun errore né di diritto né di motivazione, ragion per cui il primo motivo di ricorso dev'essere respinto.
Sul secondo motivo
37 Secondo il ricorrente, il Tribunale, ritenendo che il requisito supplementare imposto dalle DGE dell'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale non violerebbe il principio di parità di trattamento tra i dipendenti della Comunità, sarebbe incorso in un errore di diritto e di motivazione.
38 Infatti, secondo il ricorrente, la contribuzione supplementare e speciale imposta dalle DGE dell'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale, a carico dei dipendenti comunitari con sede di servizio nei paesi terzi ai fini del finanziamento dell'assicurazione complementare, giustificherebbe già di per sé il rimborso integrale delle spese sostenute dal dipendente, indipendentemente dal luogo ove le spese mediche siano state sostenute. Risultando così giustificata la differenza di trattamento tra i figli dei dipendenti con sede di servizio nei paesi terzi e quelli con sede di servizio nella Comunità, l'applicazione di un diverso regime di assicurazione malattia non sarebbe discriminatorio.
39 Il ricorrente sostiene che il Tribunale, non tenendo in considerazione, ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, tale elemento essenziale, avrebbe erroneamente motivato la propria decisione violando in tal modo il principio di non discriminazione.
40 Il Tribunale, ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, dopo aver ricordato la definizione del principio di non discriminazione e la ratio legis dell'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale, ha ritenuto che la contribuzione speciale è diretta a finanziare, in parte, la copertura degli specifici rischi dei dipendenti con sede di servizio nei paesi terzi. Quando tali rischi specifici non sussistano, come nel caso del dipendente che risieda abitualmente nella Comunità, l'applicazione di un regime derogatorio non è giustificata. Tutti i dipendenti che si trovino nella stessa situazione devono essere soggetti ad identico trattamento poiché, diversamente, verrebbe violata l'uguaglianza tra i medesimi.
41 Condividiamo interamente l'analisi operata dal Tribunale.
42 Se, in occasione dell'esame del primo motivo, è stato rilevato che, con riguardo all'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale, unicamente la sussistenza di particolari condizioni di vita dei dipendenti con sede di servizio in un paese terzo giustifica l'applicazione di un regime previdenziale derogatorio alle norme fissate all'art. 72 dello Statuto stesso, si deve ritenere che, quando tali condizioni non sussistano, debba trovare applicazione il regime generale. Diversamente ragionando, verrebbe ad essere violato il principio di parità di trattamento. Inoltre, i figli del dipendente con sede di servizio in un paese terzo derivano il loro diritto all'applicazione di tale regime derogatorio dal genitore. In nessun caso appare possibile riconoscere loro diritti maggiori di quelli attribuiti a quest'ultimo, cosa che invece si verrebbe certamente a verificare se al figlio residente nella Comunità venisse applicato il regime derogatorio previsto dall'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale quando invece il genitore, che si fosse trovato nell'identica situazione, non avrebbe potuto beneficiarne.
43 Questa Corte ha inoltre affermato che le istituzioni devono garantire l'equilibrio finanziario del sistema di assicurazione contro le malattie (19). Tale preoccupazione ha parimenti animato il legislatore comunitario con riguardo alla gestione della cassa di assicurazione complementare prevista all'art. 24 dell'allegato X dello Statuto del personale. All'art. 5 delle DGE si è infatti preoccupato di precisare, in linea di principio, che «vengono rimborsate le spese realmente sostenute dal funzionario la cui sede di servizio si trova al di fuori della Comunità o dalle persone aventi diritto, nei limiti precisati dall'art. 2. Tuttavia, per le spese che superano il limite oltre il quale sono considerate eccessive, l'interessato non può pretendere alcun rimborso».
44 Conseguentemente, il Tribunale, ritenendo che la contribuzione speciale è diretta a finanziare specifici rischi dei dipendenti con sede di servizio in un paese terzo, non ha incorso né in erronea applicazione del principio di non discriminazione né in errore di motivazione. Il secondo motivo dev'essere quindi respinto.
IV - Sulle spese
45 Conformemente all'art. 70 del regolamento di procedura, la regola generale delle controversie tra le istituzioni comunitarie ed i loro agenti è che le istituzioni sopportino le proprie spese. Tuttavia, ai sensi del secondo comma dell'art. 122 del regolamento medesimo, tale norma non si applica nelle impugnazioni, salvo che non siano proposte dalle istituzioni. Deve conseguentemente trovare applicazione la regola generale fissata dall'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, condannando il ricorrente alle spese dell'impugnazione.
Conclusioni
46 Alla luce delle osservazioni che precedono, concludiamo suggerendo alla Corte di:
1) respingere il ricorso;
2) condannare il ricorrente alle spese.
(1) - GU L 286, pag. 3.
(2) - Decisione della Commissione pubblicata nel bollettino Informazioni amministrative del 17 settembre 1990, n. 642.
(3) - I quali precisano che l'impugnazione dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto e deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto presentati a specifico sostegno di tale domanda.
(4) - V., ad esempio, l'ordinanza 26 settembre 1994, causa C-26/94 P, X/Commissione (Racc. pag. I-4379, punti 11 e 12).
(5) - V., ad esempio, l'ordinanza 26 aprile 1993, causa C-244/92 P, Kupka-Floridi/CES (Racc. pag. I-2041, punti 9-11).
(6) - In tal senso, v. l'articolo di Joël Rideau et Fabrice Picod, Le pourvoi sur les questions de droit, in Revue du marché commun et de l'Union européenne, n. 392, novembre 1995, pag. 594; v. anche il punto 3 delle conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven, relative alla sentenza 21 novembre 1991, causa C-145/90 P, Costacurta/Commissione (Racc. pag. I-5449).
(7) - V. in particolare, la sentenza 19 giugno 1992, causa C-18/91 P, V./Parlamento (Racc. pag. I-3997, punto 21).
(8) - V. in particolare, la sentenza 12 giugno 1958, causa 2/57, Compagnie des Hauts fourneaux de Chasse/Haute Autorité (Racc. pag. 121): «(...) la Corte è d'avviso che occorre distinguere tra l'introduzione di nuovi mezzi in corso di causa e la deduzione di nuovi argomenti. Nella specie, la Corte ritiene che la ricorrente non ha introdotto mezzi nuovi, ma ha semplicemente sviluppato quelli enunciati nel ricorso valendosi di un certo numero di argomenti, taluni dei quali presentati per la prima volta nella replica. In tali condizioni nulla si oppone a che la Corte li prenda in esame».
(9) - V., in particolare, la sentenza 20 ottobre 1994, causa C-76/93 P, Scaramuzza/Commissione (Racc. pag. I-5173, punto 18).
(10) - V., ad esempio, la sentenza 7 maggio 1992, Consiglio/Brems, in cui questa Corte ha ritenuto che gli articoli delle DGE non possono né restringere la sfera d'applicazione di una disposizione dello Statuto né privare l'autorità che ha il potere di nomina della possibilità di esercitare il proprio potere discrezionale (causa C-70/91 P, Racc. pag. I-2973, punto 16).
(11) - V. punto 17 delle nostre conclusioni.
(12) - Causa C-244/91 P (Racc. pag. I-6965).
(13) - V. punto 23.
(14) - V. punto 24.
(15) - V. punti 59-63 delle conclusioni.
(16) - V. primo `considerando' del regolamento n. 3019/87.
(17) - V. punto 23.
(18) - Ibidem, punto 22.
(19) - Sentenza Pincherle/Commissione, citata, punto 26.
Full & Egal Universal Law Academy