Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella causa in esame il Tribunale du travail di Bruxelles, con ordinanza di rinvio 22 aprile 1996, ha sottoposto alla Corte tre questioni riguardanti l'interpretazione della direttiva 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (in prosieguo: la «direttiva») (1) . Dette questioni mirano in sostanza a far sì che la Corte riesamini la sua sentenza 1_ luglio 1993, causa C-154/92, Van Cant (2), nella quale essa ha affermato, fra l'altro, che è incompatibile con la direttiva mantenere in vigore una disparità fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, quanto al metodo di calcolo della pensione di vecchiaia, quando è stata abolita la differenza di età per il pensionamento fino allora vigente.
La direttiva
2 Ai sensi dell'art. 1 lo scopo della direttiva in esame è la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne.
L'art. 4, n. 1, della direttiva è redatto come segue:
«1. Il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:
- il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,
- l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,
- il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».
L'art. 7, n. 1, dispone che:
«1. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:
a) la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni;
(...)».
Il diritto nazionale
3 Il regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alle pensioni di vecchiaia e superstiti dei lavoratori subordinati (3) (in prosieguo: il «decreto») fissa l'età normale per la concessione della pensione a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini. Il diritto alla pensione di vecchiaia è acquisito, per anno civile, in ragione di una frazione della retribuzione il cui importo è fissato sulla base di determinati criteri specifici. Per quanto riguarda gli uomini, la prestazione è pari, per anno civile, a 1/45 della retribuzione così calcolata e per le donne a 1/40.
4 L'art. 2, n. 2, della legge del 20 luglio 1990, che istituisce un età per il pensionamento variabile per i lavoratori subordinati e adegua le loro pensioni all'evoluzione del tenore di vita (4) (in prosieguo: la «legge»), stabilisce che la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'interessato compie 60 anni.
Per quanto concerne il calcolo della pensione, l'art. 3, n. 1, dispone che il diritto alla pensione di vecchiaia è acquisito, per ciascun anno civile, in ragione di una frazione della retribuzione calcolata in base al sistema figurante nel decreto e che le prestazioni per quanto riguarda gli uomini sono calcolate in quarantacinquesimi e per quanto attiene alle donne in quarantesimi.
5 Tale era lo sfondo giuridico che ha portato al rinvio pregiudiziale nella sentenza Van Cant. La Corte ha affermato al punto 13 della sentenza Van Cant che «nell'ipotesi in cui una normativa nazionale abbia abolito la differenza di età per il pensionamento che esisteva per i lavoratori di sesso femminile e quelli di sesso maschile, elemento di fatto il cui accertamento compete al giudice nazionale, l'art. 7, n. 1, lett. a), della citata direttiva 79/7 non può più essere invocato per giustificare il mantenimento in vigore di una disparità nel metodo di calcolo delle pensioni di vecchiaia che era collegata a tale differenza di età per il pensionamento».
La Corte ha dichiarato inoltre che l'art. 4, n. 1, della direttiva 23 dicembre 1984 ha prodotto un effetto diretto (punto 18) e che, nell'ipotesi in cui la disposizione di cui trattasi sia abrogata, la categoria discriminata ha il diritto di fruire dello stesso regime applicato alla categoria avvantaggiata nella stessa situazione, regime che rimane, in mancanza di attuazione della direttiva, l'unico sistema di riferimento valido (punto 22).
6 La Corte non si è quindi pronunciata sulla questione se la legge abbia abrogato la differenza di età per il pensionamento per i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, poiché tale questione riguardava l'interpretazione del diritto nazionale. Gli organi giudiziari nazionali non hanno risolto tuttavia tale questione allo stesso modo. Così, la Cour du travail di Gand ha considerato che la differenza di età per il pensionamento era mantenuta in vigore, mentre la Cour du travail di Liegi e la Cour du travail di Anversa sono giunte al risultato opposto, vale a dire esse seguono l'orientamento secondo cui la legge ha abilito la differenza di età per il pensionamento.
7 Senza attendere eventuali chiarimenti per tale questione di interpretazione da parte della Cour de cassation belga, il legislatore belga ha adottato il 19 giugno 1996 una legge (5), che interpreta la precitata legge (in prosieguo: la «legge interpretativa»).
L'art. 2 della legge interpretativa è redatto come segue:
«Ai fini dell'applicazione degli artt. 2, nn. 1, 2 e 3, e 3, nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7, della presente legge con i termini "pensione di vecchiaia" si intende il reddito sostitutivo accordato al beneficiario che si ritiene essere divenuto inidoneo al lavoro per motivi di età, situazione che si suppone verificarsi all'età di 65 anni per i beneficiari di sesso maschile e di 60 anni per quelli di sesso femminile».
8 Dalla motivazione del disegno di legge (6) emerge, tra l'altro, quanto segue:
«La legge 20 luglio 1990 ha istituito un età per il pensionamento "variabile" che consente in particolare agli uomini di andare in pensione prima dell'età di 65 anni, in altri termini consente l'anticipo mediante una diminuzione della pensione senza però sanzioni supplementari. Tale facoltà esisteva anche nella legislazione pensionistica precedente la legge 20 luglio 1990. L'unica differenza rispetto alla legislazione precedente è che sono inferiori gli effetti finanziari della diminuzione in caso di pensione anticipata».
Prima dell'adozione della precitata legge, le prestazioni considerate erano ridotte del 5% per anno in caso di una pensione anticipata.
I fatti della causa
9 L'Office national del pensions (in prosieguo: l'«ONP») ha assegnato al signor Louis Wolfs una pensione pari a 109 026 BFR per anno a partire dal 1_ settembre 1995. Tale prestazione è stata calcolata in base ad una frazione pari a 13/45, che ha preso in considerazione gli anni 1955-1967.
10 Il 12 luglio 1995 il signor Wolfs ha proposto un ricorso contro l'ONP, chiedendo, fra l'altro, che la sua pensione venisse calcolata in quarantesimi invece che in quarantacinquesimi.
Le questioni sollevate
11 Con ordinanza 22 aprile 1996 - di conseguenza prima dell'entrata in vigore della legge interpretativa - il Tribunal du travail di Bruxelles ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la realizzazione, da parte di uno Stato membro, di un sistema di pensionamento flessibile, conformemente alla raccomandazione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea 10 dicembre 1982, 82/857/CEE (raccomandazione relativa ai principi di una politica comunitaria concernente l'età pensionabile) (7), resti oggetto dell'esclusione prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE (relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale), nel senso che la fissazione di un'età pensionabile flessibile per gli uomini e per le donne, ad esempio tra l'età di 60 anni e quella di 65 anni, non potrebbe essere equiparata puramente e semplicemente alla fissazione di un'età di andata in quiescenza identica per tutti e, anche combinata con il mantenimento di un calcolo diverso della pensione per gli uomini e per le donne, non sarebbe necessariamente in contrasto con il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne, sancito dall'art. 4, n. 1, della stessa direttiva 79/7/CEE, dato che ciascun futuro pensionato, in un siffatto regime, ha la facoltà di determinare liberamente la decorrenza della sua pensione di vecchiaia in relazione alla rispettiva anzianità lavorativa; e ciò soprattutto qualora il regime così istituito risponda ad uno scopo necessario per la politica sociale dello Stato e sia giustificato da ragioni estranee ad una discriminazione fondata sul sesso.
2) In caso di soluzione negativa, se la realizzazione combinata degli obiettivi fissati dalla direttiva 79/7/CEE e dalla raccomandazione 82/857/CEE, ossia l'introduzione di un'età pensionabile flessibile per tutti e la parità tra uomo e donna in materia di previdenza sociale, e la presa in considerazione congiunta dell'uguaglianza formale e delle discriminazioni reali esistenti tra gli uomini e le donne in materia di pensioni di vecchiaia previste dalla legge, impongano ad uno Stato membro, in maniera meccanica, di livellare dal basso le condizioni di ammissione alla pensione di vecchiaia garantendo agli uomini e alle donne il diritto a fruire di una pensione di vecchiaia, in base alla scelta dell'interessato, a partire dall'età più bassa e in base alle modalità di calcolo sino ad allora applicate alla categoria ammessa a partire da tale età alla pensione di vecchiaia; e ciò indipendentemente dalle conseguenze per l'equilibrio finanziario di regimi pensionistici che non sono stati costituiti sulla base di tali principi.
3) Sempre nell'ipotesi di una soluzione in senso negativo della questione sub 1), se l'applicazione della soluzione più favorevole all'interessato debba, alla luce del diritto comunitario, operarsi per tutta l'anzianità lavorativa dell'interessato o possa effettuarsi unicamente per gli anni di anzianità lavorativa successivi vuoi all'entrata in vigore della legge istitutiva di un'età pensionabile flessibile, vuoi alla pronuncia della sentenza emanata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 1_ luglio 1993 nella causa Remi van Cant/Office national des pensions».
La prima questione
12 Con la prima questione il giudice può o mira a stabilire, in sostanza, se secondo la Corte è opportuno occuparsi nuovamente della sentenza Van Cant e riesaminarla. Il giudice richiama l'attenzione sul fatto che la legge fissa un età pensionabile variabile che dà ai lavoratori di sesso maschile la facoltà - dopo il raggiungimento del loro 60_ anno di età - di scegliere loro stessi la data - prima dei 65 anni - alla quale essi desiderano che la pensione inizi ad essere versata.
13 Il signor Louis Wolfs ha fatto valere come dalla pronuncia della Corte nella causa Van Cant emerga che l'OPN era tenuta ad applicare una frazione il cui denominatore è pari a quaranta, tanto per gli uomini quanto per le donne.
14 L'OPN e il governo belga hanno sostenuto che la Corte ha già risolto con la sentenza Van Cant la questione sollevata nella specie e che la legge interpretativa ha ormai risolto la questione d'interpretazione in esame, la cui soluzione la Corte di giustizia aveva espressamente riservato al diritto nazionale. La legge come è stata interpretata con la legge interpretativa non ha abolito la differenza quanto all'età pensionabile. Ciò risulta anche dal fatto che quest'ultima è stata mantenuta a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini in altri campi della legislazione previdenziale. Così, ad esempio, l'età pensionabile continua ad essere applicata all'indennità di assicurazione e alle prestazioni di invalidità. L'obiettivo effettivo della legge in esame è quello di dare ai dipendenti di sesso maschile la possibilità di un pensionamento anticipato; per questo motivo la stessa legge costituisce un'attuazione progressiva del principio della parità di trattamento.
15 La Commissione ha osservato che vi è stato nella causa in esame un'effettivo dubbio sul contenuto della legge e che quest'ultima non ha comportato un'applicazione generalizzata dell'età pensionabile a 60 anni per i due sessi. Numerosi elementi mostrano che il legislatore non ha avuto l'intenzione di abolire con detta legge la disparità relativa all'età per il pensionamento, e che tratta di conseguenza soltanto di un elemento della progressiva attuazione di detta abolizione. La Commissione ritiene di conseguenza che la deroga contemplata dall'art. 7, n. 1, lett. a), si applica alla legge come essa è stata interpretata con la legge interpretativa.
Presa di posizione
16 Dal punto 11 della sentenza Van Cant risulta che una disciplina che prevede un metodo di calcolo delle pensioni di vecchiaia differenziato a seconda del sesso dei lavoratori ha carattere discriminatorio ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva.
17 Dal testo dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva emerge che gli Stati membri possono escludere dal suo campo di applicazione la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro. Qualora l'età per il pensionamento sia la stessa per i due sessi, non sussistono più i presupposti per l'applicazione della deroga.
18 La Corte ha considerato, al punto 13 della sentenza Van Cant, che la deroga contemplata dall'art. 7, n. 1, lett. a), che, per giurisprudenza costante, deve essere interpretata restrittivamente (8), non può essere invocata per giustificare il mantenimento in vigore di una disparità nel metodo di calcolo qualora sia stata abolita la stessa differenza di età per il pensionamento. Di conseguenza, la Corte ha affermato che l'art. 7, n. 1, lett. a), riguarda soltanto l'età stessa per il pensionamento e non altre forme di disparità di trattamento nell'ambito del sistema di pensioni di fine lavoro, che non siano necessariamente la conseguenza della suddetta differenza di età per il pensionamento (9).
19 Nella causa in esame non è stato fornito alcun elemento tale da indurre la Corte a riesaminare l'interpretazione fornita in via di principio dell'art. 7, n. 1, lett. a), che è stata formulata nella sentenza Van Cant.
20 Come la Corte ha rilevato al punto 13 di detta sentenza, compete al giudice nazionale accertare se la normativa nazionale abbia abolito in concreto la differenza di età per il pensionamento. L'adozione della legge interpretativa ha ormai contribuito a chiarire tale questione, poiché in essa si stabilisce che la legge deve essere interpretata in modo tale che una pensione di vecchiaia è una prestazione assegnata a persone che sono divenute inabili al lavoro a causa della loro età, per le donne quando compiono il 60_ anno di età e per gli uomini quando raggiungono l'età di 65 anni. L'età «variabile» della pensione che è stata introdotta con la legge significa unicamente che i lavoratori di sesso maschile possono andare in pensione in anticipo a 60 anni, previa riduzione dell'importo della conseguente pensione. E' questa l'interpretazione sulla quale il giudice a quo si è basato nella sua ordinanza.
21 L'adozione di una legge interpretativa può comportare obiezioni sul piano dei principi. Si può pensare che siffatta legge comporti una modifica, con effetto retroattivo, del diritto vigente se l'interpretazione della legge esistente effettuata dal legislatore non coincide con quella che è stata elaborata dai maggiori organi giurisdizionali nazionali. Inoltre, numerosi elementi corroborano la tesi secondo cui l'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva deve essere interpretato in modo tale che esso consente unicamente di mantenere in vigore una differenza quanto all'età per il pensionamento, ma non di (re)introdurre siffatta differenza. In tal caso non si deve introdurre una modifica del genere mediante vie indirette che assumano la forma di una «legge interpretativa».
22 Nella causa in esame le modalità di interpretazione della legge quali risultano in pratica dalle diverse interpretazioni fornitene dagli organi giurisdizionali belgi danno adito a dubbi. L'interpretazione sulla quale si sono basati tanto il legislatore belga quanto il giudice a quo è corroborata dal fatto che la legge non ha prodotto l'effetto di eliminare la differenza di età per il pensionamento ai fini del conseguimento, ad esempio, dell'indennità di disoccupazione o delle prestazioni di invalidità, età che continua ad essere di 60 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini. Di conseguenza, l'applicazione della legge interpretativa non solleva, secondo me, nella causa in esame particolari obiezioni.
23 La legge, come essa è stata interpretata con la legge interpretativa, deve essere considerata di conseguenza come un elemento di una graduale eliminazione della disparità di trattamento fra uomini e donne come considerata dalla deroga di cui all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva. Rinvio a questo proposito alla sentenza 7 luglio 1994, Bramhill (10), causa C-420/92, nella quale la Corte ha dichiarato che una deroga in forza dell'art. 7, n. 1, lett. d), la quale riguardi la concessione di una certa maggiorazione per i coniugi a carico, continuava ad applicarsi nei casi in cui uno Stato membro abolisse la disparità di trattamento per quanto attiene alle donne che soddisfacevano determinate condizioni.
24 Ciò premesso, suggerisco alla Corte di risolvere la prima questione come segue: l'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativo alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad un regime di previdenza sociale che comporta una pensione di vecchiaia «variabile» quale introdotto con legge 20 luglio 1990, come interpretata con legge 19 giugno 1996, secondo cui la pensione di vecchiaia è definita come una prestazione che è assegnata alle persone che sono divenute inabili al lavoro a causa della loro età, situazione che si ritiene verificarsi per le donne quando raggiungono l'età di 60 anni, e per gli uomini quando compiono l'età di 65 anni, e nel senso però che un uomo a partire dai 60 anni può decidere di andare in pensione.
Le questioni seconda e terza
25 Non occorre di conseguenza risolvere le questioni seconda e terza, poiché queste rilevano soltanto se la prima questione deve essere risolta negativamente.
Conclusione
26 Alla luce delle precedenti considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere la questione sollevata dal Tribunal du travail di Bruxelles come segue:
«L'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/7CEE, relativo alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad un regime di previdenza sociale che comporta una pensione di vecchiaia "variabile" quale introdotto con legge 20 luglio 1990, come interpretata con legge 19 giugno 1996, secondo cui la pensione di vecchiaia è definita come una pensione che è assegnata alle persone che sono divenute inabili al lavoro a causa della loro età, situazione che si ritiene verificarsi per le donne quando raggiungono l'età di 60 anni, e per gli uomini quando compiono l'età di 65 anni, e nel senso però che un uomo a partire dai 60 anni d'età può decidere di andare in pensione».
(1) - GU 1979, L 6, pag. 24.
(2) - Racc. pag. I-3811.
(3) - Moniteur belge del 27 ottobre 1967, pag. 11258.
(4) - Moniteur belge del 15 agosto 1990, pag. 15875.
(5) - Legge interpretativa della legge 20 luglio 1990, che istituisce un età per il pensionamento variabile per i lavoratori subordinati e adegua le loro pensioni all'evoluzione del tenore di vita, Moniteur belge, pag. 22346.
(6) - Chambre des représentants, session ordinaire 1995-1996, 26 febbraio 1996, documento n. 449/1.
(7) - GU L 357, pag. 27.
(8) - V., ad esempio, sentenza 30 marzo 1993, causa C-328/91, Thomas e a. (Racc. pag. I-1247, punto 8).
(9) - Nella sentenza 7 luglio 1992, causa C-9/91, Equal Opportunities Commission (Racc. pag. I-4297), la Corte ha affermato che una disparità di trattamento che sia necessariamente collegata ad una differenza di età per il pensionamento rientra del pari nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. a). Nella causa citata si trattava di periodi di contribuzione di cinque anni più lunghi per gli uomini che per le donne, il che corrispondeva appunto alla differenza di età per il pensionamento.
(10) - Racc. pag. I-3191.
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