Conclusioni dell avvocato generale
1 La presente causa, pervenuta a seguito di rinvio pregiudiziale proposto dal Rechtbank van eerste aanleg (Tribunale di primo grado) di Anversa, riguarda le conseguenze dello smembramento della Repubblica federale socialista di Iugoslavia (in prosieguo: la «RFSI») sulla decisione della Commissione che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici «originari della Iugoslavia» (in prosieguo: «la decisione sul dazio definitivo» oppure «la decisione») (1). Si tratta sostanzialmente di sapere se la decisione riguardava anche le importazioni provenienti dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia (in prosieguo: «FYROM»), successive alla dichiarazione di indipendenza della FYROM.
Contesto normativo
2 La decisione è stata emanata sulla base di una serie di misure adottate dalla Comunità europea del carbone e dell$acciaio a partire dal 1977 (2), volte a disciplinare la procedura ed i poteri della Commissione nelle inchieste antidumping e relative a sovvenzioni compiute in base al Trattato CECA, e culminate all'epoca nella decisione della Commissione n. 2177/84 (in prosieguo: la «decisione base») (3).
Le regole contenute in tali norme «sono state istituite in conformità degli obblighi internazionali esistenti, in particolare di quelli derivanti dall$articolo VI dell$accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in appresso denominato «GATT») e dall$accordo relativo all$applicazione dell$articolo VI del GATT (codice delle sovvenzioni e delle misure di compensazione del 1979)» (4).
3 L$art. 1 della decisione base dispone che il suo scopo è provvedere «alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità del carbone e dell$acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni». L$art. 2 stabilisce il metodo per accertare se si tratta di un dazio antidumping; tale articolo è completato dall$art. 4, relativo agli elementi costitutivi del pregiudizio. Le denunce inoltrate ai sensi dell$art. 5 possono, in determinate circostanze, portare ad un$inchiesta della Commissione, che deve essere condotta secondo la procedura stabilita dall$art. 7. Ad esclusione dell$ipotesi di interruzione delle procedure, ad esempio qualora non si ritengano necessarie misure di difesa (5) o qualora vengano assunti impegni accettabili da coloro che sono oggetto di inchiesta (6), si devono applicare dazi provvisori (7) oppure definitivi (8).
4 L$art. 13 contiene disposizioni generali sui dazi. L$art. 13, n. 2, così dispone:
«Tali decisioni (antidumping) indicano in particolare l$importo e il tipo di dazio imposto, il prodotto interessato, il paese di origine o di esportazione, il nome del fornitore, ove possibile, e la relativa motivazione».
L$art. 13, n. 2, riflette l$art. 8, n. 2, dell$accordo relativo all$applicazione dell$art. VI dell$accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, che recita:
«(...) Le autorità dovranno indicare il nome del fornitore o dei fornitori del prodotto interessato. Se, tuttavia, sono coinvolti più fornitori di uno stesso paese, ed è impossibile indicare il nome di tutti questi fornitori, le autorità potranno indicare il nome del paese fornitore interessato. Se sono coinvolti più fornitori di più di un paese, le autorità potranno indicare tanto il nome di tutti i fornitori coinvolti, quanto, laddove ciò non sia possibile, quello di tutti i paesi fornitori interessati».
5 L$art. 14 della decisione base prevede la possibilità di riesaminare le decisioni che istituiscono dazi antidumping, su richiesta degli Stati membri e della Commissione, oppure, trascorso almeno un anno dalla conclusione dell$inchiesta iniziale, di una «parte interessata». Tale articolo prosegue:
«2. Se, previa consultazione, risulta che il riesame è giustificato, l$inchiesta si riapre conformemente all$art. 7, sempreché le circostanze lo esigano. Detta riapertura non incide di per sé sulle misure in vigore.
3. Se giustificato da detto riesame (...), le misure sono modificate, revocate o annullate dalla Commissione».
6 Infine, l$art. 16 prevede la restituzione dei dazi indebitamente riscossi.
I fatti all'origine dei dazi antidumping controversi
7 Nel febbraio 1986 la Commissione avviava un procedimento antidumping in riferimento a determinati prodotti in acciaio «originari della Iugoslavia» (9).
8 Con la decisione n. 2767/86/CECA (10) venivano istituiti dazi provvisori pari a 68 ECU per 1 000 kg in relazione a tipi di prodotti «originari della Iugoslavia» (11). Tale decisione si riferiva espressamente alla Rudnici i Zelezarnica Skopje (in prosieguo: la «Rudnici»), un produttore ed un esportatore provenienti dal territorio che ora costituisce la FYROM (12). All$epoca, ovviamente, il termine «Iugoslavia» poteva soltanto indicare il territorio che allora costituiva la Repubblica federale socialista di Iugoslavia («RFSI»).
9 Nel dicembre 1986 la Commissione accettava un impegno assunto dagli esportatori iugoslavi interessati, impegno che era volto ad eliminare il pregiudizio causato dai prodotti oggetto di dumping (13).
10 Nel gennaio 1988, essendo pervenute denunce secondo cui il summenzionato impegno era stato violato, la Commissione, con la decisione n. 29/88/CECA (14), istituiva nuovamente dazi antidumping di 68 ECU per 1 000 kg su alcuni tipi di prodotti in acciaio «originari della Iugoslavia».
11 Il 18 luglio 1988, infine, la Commissione adottava la decisione relativa al dazio definitivo (15), che istituisce un dazio antidumping di 48 ECU per 1 000 kg sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, «originari della Iugoslavia».
12 La decisione relativa al dazio definitivo entrava in vigore il 20 luglio 1988 (16) per un periodo di cinque anni a decorrere da tale data o da quella di eventuali modifiche o conferme (17).
13 Nel febbraio 1990 la Federazione iugoslava del carbone e dell$acciaio inoltrava alla Commissione una richiesta di riesame dei dazi antidumping in vigore, per via di un preteso mutamento delle condizioni della concorrenza. La Commissione riteneva tali mutamenti sufficienti a giustificare l$apertura della procedura di riesame della decisione.
14 Nel 1992, nel corso dell$inchiesta relativa alla procedura di riesame, la Commissione accertava la persistenza del dumping e del pregiudizio, sebbene ad un livello leggermente inferiore. Conseguentemente, la Commissione modificava la decisione con la decisione n. 2297/92/CECA, che è entrata in vigore (18) il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e precisamente il 7 agosto 1992 (19).
15 La decisione così modificata (in prosieguo: la «decisione modificata») istituiva un dazio antidumping sulle stesse categorie di prodotti in acciaio di quelle indicate nella decisione, anteriormente alla modifica, in cui tali prodotti erano «originari della Repubblica di Slovenia (...) e delle Repubbliche iugoslave di Macedonia (...), Montenegro (...) e Serbia» (20). L$importo del dazio veniva fissato ad un livello leggermente inferiore, pari a 44 ECU per 1 000 kg (21). Si prevedeva espressamente di non applicare il dazio a prodotti provenienti dai tre fornitori indicati, tra cui Rudnici (22), che avevano offerto alla Commissione impegni, e rispetto ai quali la Commissione decideva di concludere l$inchiesta senza imporre dazi definitivi.
Fatti e procedimento a quo
16 Il 17 settembre 1991 la FYROM dichiarava la propria indipendenza; era questo il risultato del continuo smembramento della RFSI in una serie di Stati territorialmente più piccoli, corrispondenti in gran parte alle singole Repubbliche che costituivano la vecchia Federazione (23).
17 Tra il 1_ maggio 1992 ed il 31 luglio 1992 (cioè anteriormente alla modifica della decisione sul dazio definitivo), la Stahlhandel Schmitz GmbH, società per azioni con sede nella Repubblica federale di Germania, importava prodotti siderurgici di uno dei tipi interessati dalla decisione. Tali prodotti venivano importati nell$Unione economica belgo-lussemburghese ed erano stati fabbricati nella FYROM dal produttore Rudnici; non è chiaro se anche in precedenza le ricorrenti avessero importato prodotti fabbricati dalla Rudnici. A partire dal 31 luglio 1992, le autorità belghe imponevano e riscuotevano dazi antidumping per un totale di 14 863 825 BFR.
18 Il 18 maggio 1994 la Stahlhandel Schmitz, la sua garante Banque Indosuez, società per azioni con sede in Svizzera, e lo spedizioniere doganale NV Rijn- en Kanaalvaartexpeditie, società con sede in Belgio, adivano i giudici belgi. Il giudizio, intentato contro lo Stato belga, mirava a ottenere la ripetizione dei dazi pagati, a quanto sembra in base all'assunto che la decisione non era applicabile alle importazioni di prodotti siderurgici da loro effettuate e che quindi i dazi erano stati indebitamente riscossi. Con sentenza contumaciale 29 giugno 1994, il Tribunale di primo grado di Anversa ordinava la restituzione dei dazi. Lo Stato belga impugnava la sentenza, avvalendosi di un gravame esperibile da una parte non costituitasi in giudizio. Il procedimento veniva conseguentemente riaperto; veniva inoltre intrapreso un giudizio contro terzi nei confronti della Comunità europea, che non si costituiva.
19 Sembra che il punto forte della tesi sostenuta dalle ricorrenti dinanzi al giudice nazionale sia che la decisione si riferirebbe a importazioni originarie della Iugoslavia e che essa sarebbe quindi inapplicabile alle importazioni dei loro prodotti, i quali, in seguito alla dichiarazione di indipendenza della FYROM, non sarebbero più originari della Iugoslavia, bensì della FYROM stessa. L$argomentazione sembra basata sui principi di diritto internazionale relativi alla successione tra Stati: si è sostenuto che la Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) (in prosieguo: la «RFI») era l$unico successore della ex RFSI e perciò - ad esclusione della FYROM - l'unica ad essere subentrata all'ex RFSI nell'assoggettamento ai dazi. Le ricorrenti sembrano inoltre aver fatto valere che la decisione di modifica, in contrasto con la decisione sul dazio definitivo, faceva espressamente riferimento alla FYROM.
Le questioni deferite
20 Il 13 maggio 1996 il Tribunale di primo grado di Anversa decideva di sottoporre a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se la denominazione "Iugoslavia", figurante nella decisione n. 2131/88/CECA comprenda anche lo Stato di Macedonia-Skopje, dopo che quest'ultimo si è separato dalla (piccola) Iugoslavia.
2. Se i dazi antidumping che, in base alla decisione n. 2131/88/CECA, devono essere riscossi sulle importazioni, nell$Unione economica belgo-lussemburghese, di prodotti siderurgici originari della Iugoslavia si applichino anche su dette importazioni dallo Stato di Macedonia-Skopje, avvenute nel periodo 1_ maggio 1992 - 31 luglio 1992».
21 Il governo belga e la Commissione hanno sostenuto che le due questioni sono collegate. Il governo belga ritiene che la risposta affermativa alla prima questione implicherebbe necessariamente una risposta affermativa alla seconda. La Commissione ritiene, invece, che in realtà le due questioni potrebbero essere considerate come una sola. A mio avviso, tali argomentazioni sono sostanzialmente corrette e le due questioni dovrebbero essere riformulate nel modo seguente:
«Se i dazi antidumping che, conformemente alla decisione della Commissione n. 2131/88/CECA, dovevano essere riscossi sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici "originari della Iugoslavia" debbano considerarsi applicabili agli stessi prodotti siderurgici originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel periodo tra il 1_ maggio 1992 ed il 31 luglio 1992».
22 Il governo belga e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Sebbene le ricorrenti nel procedimento a quo abbiano omesso di presentare osservazioni scritte, la loro posizione può essere desunta dalle argomentazioni presentate nel corso del procedimento a quo, prima riassunte. La questione principale che contrappone le ricorrenti, da un lato, ed il governo belga e la Commissione, dall$altro, è il problema della pertinenza dei principi di diritto internazionale sulla successione tra Stati. Tratterò in primo luogo tale aspetto che, date le circostanze del caso di specie, mi richiederà anche di esaminare la natura dei dazi antidumping. Alla luce della conclusione cui perverrò su tale questione, passerò quindi ad interpretare la decisione; in tale contesto, esaminerò il problema della certezza del diritto.
La natura dei dazi antidumping
23 La Commissione fa rilevare come l$obiettivo centrale delle misure antidumping, evitare cioè che un$impresa stabilita nella Comunità sia danneggiata dall'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti oggetto di dumping, verrebbe vanificato ove il fabbricante di prodotti oggetto di dazi antidumping potesse eludere tali dazi soltanto perché le autorità del territorio in cui era stabilito ne hanno dichiarato l$indipendenza. Sebbene dal punto di vista del diritto internazionale il detto fabbricante sia, in conseguenza di ciò, sottoposto all$autorità di un nuovo Stato, ciò non potrebbe avere come conseguenza che le sue pratiche di dumping non danneggino più l$industria comunitaria.
24 Sia il governo belga sia la Commissione richiamano la struttura e il meccanismo di imposizione e riscossione dei dazi antidumping, a dimostrazione del fatto che le misure antidumping non darebbero origine a debiti a carico degli Stati, bensì a dazi analoghi a quelli doganali dovuti dal singolo importatore nella Comunità.
25 Trovo che tali argomentazioni siano convincenti. E$ evidente che l$espressione controversa impiegata, ossia «originari della Iugoslavia», va interpretata alla luce non solo del suo significato letterale, ma anche del suo contesto e degli obiettivi della decisione e della disciplina giuridica di cui è parte (24). L$imposizione di dazi antidumping, vuoi in forma di regolamenti, per le misure adottate in ambito CE, vuoi in forma di decisioni, per quelle adottate in ambito CECA, è intesa in definitiva a proteggere l$industria comunitaria dall$importazione di prodotti ad un prezzo inferiore al loro valore normale, e perciò atti a pregiudicare i produttori della Comunità. Siffatto pregiudizio viene evitato attraverso l$imposizione di dazi antidumping agli importatori di tali prodotti. L$elemento avuto di mira dalle misure antidumping sono i prodotti e la loro provenienza: vengono adottate misure contro importazioni da un determinato paese, di solito sulla base di indagini compiute su produttori selezionati. L$origine geografica dei prodotti è il solo criterio rilevante in termini commerciali od economici: il mutamento dei confini politici o del nome sono di per sé privi di qualsiasi rilevanza per gli obiettivi economici perseguiti coi dazi antidumping.
26 La prassi normalmente seguita nei regolamenti o nelle decisioni antidumping è quella di indicare il nome di ciascun produttore di merci assoggettate a dazi antidumping. Tuttavia, come risulta dall$art. 13, n. 2, della decisione base, qualora un gruppo di fornitori sia sottoposto a misure antidumping, ma non sia possibile indicare i nomi di ciascun produttore, è consentito impiegare un termine più generale che esprima l$origine territoriale (significativamente indicata nella decisione base come «paese», piuttosto che come «Stato»). L$uso di una definizione geografica o territoriale in forma di abbreviazione valevole per tutti i produttori di determinate merci operanti in quella regione non li sottrae in alcun modo alla sostanziale natura della decisione sul dazio definitivo, quella di un atto diretto a prodotti importati da una determinata area.
27 Non sussiste quindi alcun collegamento con obblighi derivanti dal diritto internazionale per il mero impiego dell$origine territoriale di uno Stato come termine descrittivo volto a identificare il prodotto. E' riconosciuto che i rappresentanti del paese esportatore hanno diritto ad essere informati della decisione della Commissione relativa all$avvio di un procedimento antidumping (25) e che i detti rappresentanti vantano ulteriori diritti nell'ambito del procedimento (26). Certo, potrebbero sorgere problemi di diritto pubblico internazionale, quali il sapere chi sia il rappresentante governativo e a partire da quale data, e potrebbe essere necessario risolverli avvalendosi dei principi relativi al riconoscimento di uno Stato o di un governo e della successione tra Stati, qualora sia lamentato il mancato rispetto di questi diritti (27). Tuttavia, nessuna di tali questioni è sollevata dalla presente causa; nessuna richiesta di tal genere si prospetta nel procedimento e la questione di interpretazione sorge unicamente in relazione alle vigenti disposizioni della decisione finale, la quale rimane un atto diretto a prodotti aventi una specifica origine.
28 Infine, sono convinto che nulla può argomentarsi dalla diversa terminologia figurante nella decisione di modifica, che possa alterare l$analisi di cui sopra.
29 In primo luogo, come sottolinea la Commissione, la decisione sul dazio definitivo continua ad essere in ogni caso valida fino all$entrata in vigore di una qualsiasi modifica (vedi l$art. 14, n. 2, della decisione base).
30 In secondo luogo, i rimaneggiamenti operati nella decisione di modifica, i quali riflettono la maggior precisione geografica possibile alla luce del riesame della Commissione (il quale ha dimostrato l$inesistenza di prodotti siderurgici oggetto di dumping originari delle Repubbliche della Bosnia-Erzegovina o della Croazia), ed il successivo smembramento della RFSI non pregiudicano l$interpretazione della decisione sul dazio definitivo data prima che le modifiche venissero apportate.
31 Di conseguenza, le tesi delle ricorrenti relative alla successione tra Stati sono in larga misura prive di pertinenza; una volta vista l$espressione impiegata dalla decisione per ciò che essa è veramente, e cioè uno strumento attraverso il quale i confini territoriali o geografici sono utilizzati esclusivamente come una sorta di denominazione collettiva, che esime dall$identificare i singoli produttori che operano entro quei confini, si può vedere che tale espressione non fa venir meno la natura di misure relative al prodotto propria delle misure antidumping.
32 L$impiego di tale denominazione collettiva non trasforma quella che è in buona sostanza una misura doganale in una transazione tra Stati; i dazi antidumping non sono debiti dello Stato. Mentre è del tutto possibile che misure antidumping indebite possano avere ripercussioni sul piano del diritto internazionale, normali misure conformi al codice antidumping non riguardano o non sollevano problemi relativi ai rapporti tra Stati. E$ conseguentemente inutile, per me, esaminare il contenuto delle argomentazioni delle ricorrenti relative alla successione tra Stati, che sembrano scaturire dalla premessa secondo cui la ex Repubblica di Iugoslavia sarebbe l'unico successore negli obblighi internazionali della RFSI. Dal punto di vista del diritto internazionale, sono del parere che la premessa non sia di per se stessa corretta. Tuttavia, come già rilevato, non ritengo di dover approfondire ulteriormente la questione ai fini delle mie conclusioni.
Certezza del diritto
33 L$ultimo aspetto che resta da esaminare è il problema della certezza del diritto e precisamente se l'espressione «originarie della Iugoslavia» fosse sufficientemente chiara e precisa per permettere l$applicazione di dazi antidumping a tutti i prodotti siderurgici originari della ex RFSI, compresa la FYROM. In sostanza, la Commissione e il governo belga sostengono che nel periodo in questione l'espressione «originari della Iugoslavia» dovrebbe essere intesa nel senso di «originari di uno qualsiasi degli Stati succeduti alla RFSI», inclusa quindi la FYROM. La definizione territoriale a carattere descrittivo «Iugoslavia», utilizzata dalla decisione sul dazio definitivo, dovrebbe essere interpretata nel senso che essa indica tali Stati considerati collettivamente.
34 Benché le ricorrenti non sembrino aver espressamente richiamato il principio della certezza del diritto, questo principio è a mio giudizio inerente alle loro argomentazioni, costituendo un modo alternativo di considerare le loro tesi relative alla successione tra Stati e all$asserita continuità tra la RFSI e la FYROM. Tale principio è inoltre inerente alla questione interpretativa prospettata dal giudice nazionale. Anche se si accettassero le argomentazioni della Commissione e del governo belga, rimarrebbe ancora il problema di accertare se sia compatibile con il principio della certezza del diritto il fatto che il termine «Iugoslavia» vada inteso nel senso di «tutti gli Stati succeduti alla RFSI».
35 Nella sentenza Van Es Douane Agenten, relativa a tributi in materia di agricoltura e a dazi all$importazione, la Corte ha statuito che:
«il principio della certezza del diritto costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario (...), il quale esige che la normativa che impone oneri al contribuente sia chiara e precisa, affinché esso possa conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza» (28).
36 Tale causa verteva sulla transizione dalla vecchia nomenclatura della Tariffa doganale comune alla nuova nomenclatura combinata. Erano stati emanati regolamenti in forza del vecchio regolamento sulla nomenclatura della Tariffa doganale comune, il quale classificava alcuni prodotti a base di granturco in determinati modi. Tuttavia, quando venne revocata la nomenclatura della Tariffa doganale comune, quei regolamenti non erano stati sostituiti, né le classificazioni in essi contenute erano state modificate per adeguarle ai termini della nomenclatura combinata. Alla Corte si chiedeva sostanzialmente se i vecchi regolamenti avrebbero potuto essere utilizzati per riclassificare prodotti che altrimenti sarebbero stati esenti da tasse e dazi così da assoggettarli a tali pagamenti. La Corte stabilì che la Commissione aveva l$obbligo di:
«modificare esplicitamente i regolamenti emanati in forza del [regolamento relativo alla nomenclatura della Tariffa doganale comune], che hanno mantenuto un interesse concreto nel passaggio alla nomenclatura combinata, e ciò affinché i destinatari della normativa possano conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza. In mancanza di adeguamenti del genere, potrebbe risultare difficile per i detti soggetti conoscere con esattezza la propria situazione giuridica» (29).
37 Sebbene il principio così formulato possa sembrare abbastanza ampio da essere applicato al caso di specie, la sentenza Van Es Douane Agenten è, a mio avviso, molto diversa. In quella causa, la Commissione aveva un espresso obbligo di modificare la normativa, e la Corte statuì che, in difetto di modificazione, quella normativa non avrebbe potuto essere applicata; sussisteva inoltre una reale incertezza in ordine alla situazione giuridica, dal momento che vi erano differenze significative tra le vecchie e le nuove classificazioni, che non permettevano ai destinatari di conoscere la propria situazione giuridica. Nel presente caso, al contrario, non sussisteva siffatto obbligo espresso e, come sarà dimostrato più avanti, la situazione giuridica delle ricorrenti era, per varie ragioni, facilmente conoscibile.
38 In primo luogo, è per me evidente, tanto dai termini della decisione medesima quanto dal suo contesto normativo, che essa era applicabile ai prodotti controversi. La decisione n. 2767/86/CECA (30), che per prima ha istituito dazi su alcuni tipi di prodotti «originari della Iugoslavia», menzionava specificamente la Rudnici tra gli esportatori oggetto di indagini (31). La Rudnici figurava nell$elenco come uno degli esportatori iugoslavi i cui impegni assunti verso la Commissione avevano successivamente condotto alla chiusura dell$inchiesta (32). La decisione n. 229/88/CECA (33), che reintroduce dazi antidumping provvisori sui prodotti interessati, era chiaramente applicabile alla Rudnici, dal momento che tale decisione stabiliva espressamente che la Commissione aveva revocato l$accettazione degli impegni di cui alla decisione n. 86/639/CECA, che includeva quello della Rudnici (34). Al tempo stesso, la Commissione riapriva l$inchiesta antidumping. E, di nuovo, emerge chiaramente dall$avviso di apertura dell'inchiesta (35), il quale parla di esportatori iugoslavi i cui impegni erano stati accettati nella decisione 86/639/CECA, che la Rudnici era tra gli esportatori oggetto di indagini. Benché la decisione non menzionasse espressamente la Rudnici, risulta evidente dalle precedenti misure richiamate nel preambolo e dal riferimento, lungo tutto il testo, agli «esportatori iugoslavi/produttori interessati/notoriamente interessati» che la decisione riguardava i prodotti fabbricati ed esportati dalla Rudnici (36).
39 In secondo luogo, è del pari evidente, a mio avviso, che la decisione sul dazio definitivo era destinata a trovare applicazione nell$intero territorio della RFSI, poiché al momento della sua emanazione e per tutto il tempo delle inchieste e dell$applicazione di dazi provvisori, che sfociò nella decisione, non esisteva alcun altro significato possibile di «Iugoslavia», termine impiegato nella decisione e nei suoi antecedenti. Benché lo Stato di Iugoslavia o la RFSI abbiano cessato di esistere, il termine assolve sostanzialmente la stessa funzione di denominazione collettiva di cui sopra; indica esattamente lo stesso ambito territoriale o geografico (sebbene ora «Iugoslavia» venga visto come termine precipuamente regionale oppure storicamente descrittivo, che è esso stesso una denominazione collettiva per un insieme di Stati). I confini territoriali o i contenuti geografici di quella denominazione rimangono immutati.
40 Un ulteriore elemento a sostegno della tesi secondo la quale la parola «Iugoslavia» nella decisione era intesa a comprendere tutti i territori della RFSI è dato dal fatto che, come sopra dimostrato, la decisione era senza alcun dubbio applicabile ai prodotti importati da un fabbricante originario del territorio che ora corrisponde alla Slovenia (37).
41 Inoltre, non esiste alcuno Stato successore residuo, che potrebbe legittimamente essere confuso con la vecchia «Iugoslavia» o con la RFSI; si deve equiparare la «Iugoslavia» ai cinque Stati che le sono succeduti. In ogni caso, il nome stesso della «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» indica, a coloro che eventualmente non conoscessero la storia esatta della regione, che la FYROM era precedentemente una repubblica della RFSI.
42 In terzo luogo, e senza che ciò stupisca alla luce di quanto sopra, non risulta esservi alcuna prova di confusione o incertezza effettive; diversamente dalla causa Van Es Douane Agenten e dalle precedenti cause Gondrand e Commissione/Francia e Regno Unito (38), non è riscontrabile alcun indizio di capovolgimento delle aspettative né di confusione generale quanto al significato di quel termine. Per quanto sia vero che l$esigenza della certezza del diritto richiede un testo oggettivo, la totale assenza di confusione o di incertezza è nondimeno significativa. Nella presente causa, tutte le parti interessate sembrano aver agito sulla base del fatto che le imposizioni continuavano ad essere dovute su prodotti importati da tutte le ex Repubbliche iugoslave. Nessuna obiezione è stata sollevata dalle ricorrenti fino a molto tempo dopo aver pagato i dazi dovuti. Invero, sembra che il ricorso sia stato impostato soltanto sul mutamento di definizione introdotto con la decisione di modifica.
43 A mio avviso, tutti gli elementi sopra esposti dimostrano che la decisione sul dazio definitivo era sufficientemente chiara e precisa da permettere alle ricorrenti di conoscere con certezza il proprio obbligo di pagare i dazi antidumping sui prodotti che esse importavano dalla FYROM durante il periodo rilevante.
Conclusioni
44 Di conseguenza, sono del parere che alla questione sottoposta dal Rechtbank van eerste aanleg di Anversa si debba rispondere come segue:
«I dazi antidumping che, conformemente alla decisione della Commissione n. 2131/88/CECA, dovevano essere applicati sulle importazioni di tipi di prodotti siderurgici "originari della Iugoslavia" sono applicabili agli stessi prodotti siderurgici originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel periodo compreso tra il 1_ maggio 1992 ed il 31 luglio 1992».
(1) - Decisione della Commissione 18 luglio 1988, n. 2131/88/CECA, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Iugoslavia e stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori istituiti su tali importazioni (GU L 188, pag. 14).
(2) - Raccomandazione della Commissione 15 aprile 1977, 77/329/CECA, relativa alla difesa dal dumping o dalla concessione di premi e sovvenzioni da parte di paesi che non sono membri della Comunità europea del carbone e dell$acciaio (GU L 114, pag. 6).
(3) - Decisione della Commissione 27 luglio 1984, n. 2177/84/CECA, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell$acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (GU L 201, pag. 17). Tale decisione è stata abrogata e sostituita, con effetto a partire dal 5 agosto 1988, dalla decisione della Commissione 29 luglio 1988, n. 2424/88/CECA, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell$acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (GU L 209, pag. 18), le cui disposizioni rilevanti sono sostanzialmente le stesse delle disposizioni equivalenti della decisione base citate in queste conclusioni. Tale decisione è stata a sua volta sostituita, con effetto dal 2 dicembre 1996, dalla decisione della Commissione 28 novembre 1996, n. 2277/96/CECA, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell$acciaio (GU L 308, pag. 11).
(4) - Ottavo `considerando' del preambolo della decisione n. 2177/84, citata in nota 3.
(5) - Art. 9.
(6) - Art. 10.
(7) - Art. 11.
(8) - Art. 12.
(9) - GU 1986, C 38, pag. 3.
(10) - Decisione della Commissione 5 settembre 1986, n. 2767/86/CECA, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originarie della Iugoslavia (GU L 254, pag. 18).
(11) - Art. 1, nn. 1 e 2.
(12) - Quattordicesimo `Considerando'.
(13) - Decisione della Commissione 23 dicembre 1986, n. 86/639/CECA, che accetta un impegno assunto nell$ambito dell$inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originarie della Iugoslavia, e che chiude l$inchiesta (GU L 371, pag. 84).
(14) - Decisione della Commissione 25 gennaio 1988, n. 229/88/CECA, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Iugoslavia (GU L 23, pag. 13). La decisione n. 229/88/CECA è stata modificata dalla decisione della Commissione 13 aprile 1988, n. 980/88/CECA, per prendere atto della mutata descrizione e della classificazione dei prodotti interessati risultanti dalla nuova nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, e dalla decisione della Commissione 11 maggio 1988, n. 1321/88/CECA, che proroga un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Iugoslavia (GU L 123, pag. 20).
(15) - Citata in nota 1.
(16) - Art. 3.
(17) - Art. 15, n. 1, della decisione base.
(18) - V. art. 3.
(19) - Decisione della Commissione 31 luglio 1992, n. 2297/92/CECA, che reca modificazione della decisione n. 2131/88/CECA, accetta impegni offerti in relazione alle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Macedonia, Montenegro e Serbia, e conclude il procedimento antidumping nei confronti della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Bosnia-Erzegovina (GU L 221, pag. 36).
(20) - Art. 1, n. 1, della decisione modificata. I prodotti in oggetto non erano quelli fabbricati ed esportati nella Comunità dalla Repubblica di Croazia e dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina. La Commissione ha pertanto ritenuto che il procedimento relativo a questi paesi potesse concludersi senza imposizione di misure difensive: v. punto 34 e art. 2 della decisione n. 2297/92/CECA.
(21) - Art. 1, n. 2.
(22) - Art. 1, n. 3.
(23) - V. pareri della commissione arbitrale della Conferenza per la pace in Iugoslavia (la commissione Badinter) relativi ai problemi derivanti dalla scissione della Iugoslavia, pubblicati in International Legal Materials, tomo XXXI, 1992, pag. 1488, in particolare parere n. 8, pag. 1521, al suo quarto `considerando', pag. 1523. Per ulteriori dettagli sugli sviluppi politici successivi alla dichiarazione di indipendenza della FYROM, v. le mie conclusioni nella causa C-120/94, ordinanza 19 marzo 1996, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-1513), in particolare paragrafi 2-17. Una selezione dei principali documenti internazionali relativi alla situazione nella ex Iugoslavia si trova pubblicata in International Legal Materials, tomo XXXI, 1992, pagg. 1421-1594.
(24) - V. sentenze 30 luglio 1996, causa C-84/95, Bosphorus (Racc. pag. I-3953, punto 11), e 17 ottobre 1995, causa C-83/94, Leifer e a. (Racc. pag. I-3231, punto 22).
(25) - Art. 7, n. 1, lett. b), della decisione base.
(26) - Art. 7, n. 4, lett. a) e b).
(27) - Alcuni di questi problemi sono stati affrontati dal Tribunale di primo grado nella sentenza 28 settembre 1995, causa T-164/94, Ferchimex/Consiglio (Racc. pag. II-2681, in particolare punto 155).
(28) - Sentenza 13 febbraio 1996, causa C-143/93, Van Es Douanes Agenten (Racc. pag. I-431, punto 27). V. anche sentenze 9 luglio 1981, causa 169/80, Amministrazione delle Dogane/Gondrand Frères (Racc. pag. 1931), e 22 febbraio 1989, cause riunite 92/87 e 93/87, Commissione/Francia e Regno Unito (Racc. pag. 405).
(29) - Punto 29 della sentenza.
(30) - Citata in nota 10.
(31) - Quattordicesimo `considerando'.
(32) - Art. 1 della decisione n. 86/639/CECA, citata in nota 13.
(33) - Citata in nota 14.
(34) - Ottavo `considerando'.
(35) - GU 1988, C 22, pag. 10.
(36) - V., ad esempio, i `considerando' nn. 1, 4, 5, 9, 11, 16, 18, 19, 22 e 25.
(37) - V. riferimenti alla Zelezarna nelle stesse disposizioni in cui si fa riferimento alla Rudnici, citate nelle note da 31 a 36.
(38) - Entrambe citate alla nota 28.
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