Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 La Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento contro la Repubblica ellenica in seguito a diverse violazioni del principio di diritto comunitario della parità di trattamento, violazioni che discendono, in particolare, da discipline normative e da una prassi amministrativa discriminatoria. Il procedimento riguarda principalmente il riconoscimento a famiglie non aventi cittadinanza ellenica della condizione di famiglia numerosa, ai sensi delle disposizioni di legge della Repubblica ellenica, e delle prestazioni sociali relative alla suddetta condizione, che di regola sono riservate ai cittadini ellenici.
2 La Commissione chiede che la Corte voglia:
- dichiarare che la Repubblica ellenica, escludendo mediante disposizioni di legge o nella prassi amministrativa lavoratori subordinati o autonomi di un altro Stato membro e i loro familiari, a motivo della loro cittadinanza, dal riconoscimento della condizione di famiglia numerosa ai fini della concessione delle relative prestazioni previste per le famiglie numerose e negando loro la concessione di assegni familiari, viola gli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario, in particolare degli artt. 48 e 52 del Trattato, dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 (1), dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1251/70 (2), dell'art. 7 della direttiva 75/34/CEE (3) e dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (4);
- condannare la Repubblica ellenica al pagamento delle spese processuali.
3 La Repubblica ellenica chiede che la Corte voglia:
- respingere il ricorso,
- condannare la Commissione alle spese.
B - Fatti
4 La Commissione è stata informata delle disparità di trattamento di cui trattasi a seguito di varie denunce. Persino nel corso della fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte sono ancora pervenute denunce alla Commissione. Prima dell'introduzione formale del procedimento per inadempimento, la Commissione aveva già intrattenuto nel 1992 uno scambio di lettere con la rappresentanza permanente della Repubblica ellenica. La Commissione aveva scritto alla rappresentanza permanente il 2 marzo 1992 (5) e l'11 giugno 1992 (6); quest'ultima aveva a sua volta risposto il 23 giugno 1992 (7). La Commissione, continuando a ritenere la situazione giuridica incompatibile con il diritto comunitario, avviava il procedimento per inadempimento con lettera di diffida 20 luglio 1993 (8). Non ricevendo alcuna risposta alla lettera, il 18 maggio 1995 (9) la Commissione depositava un parere motivato fissando un termine di due mesi per adeguarsi. Con lettera 3 agosto 1995 (10) la rappresentanza permanente informava la Commissione di una modifica di legge. Il 13 ottobre 1995 (11) la Commissione comunicava le sue osservazioni al riguardo. Con lettera 19 dicembre 1995 (12) la rappresentanza permanente trasmetteva il testo di un disegno di legge. La Commissione rispondeva con lettera 24 aprile 1996 (13). Il momento e la portata della modifica di legge prevista non apparivano soddisfacenti alla Commissione, che il 2 maggio 1996 proponeva il ricorso, pervenuto alla Corte il 31 maggio 1996 e notificato al governo ellenico l'11 luglio 1996.
5 Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, il governo ellenico comunicava con lettera 3 aprile 1997 che le modifiche di legge annunciate erano state nel frattempo attuate con l'art. 39 della legge n. 2459/97 (14). Informata delle avvenute modifiche di legge, la Commissione manteneva tuttavia il ricorso.
6 Le norme giuridiche oggetto della controversia si configurano come segue:
1. Legge n. 1910/1944
Nell'art. 1 della suddetta legge sono fissati i requisiti di diritto sostanziale degli aventi diritto di una famiglia numerosa, mentre l'art. 2 pone severe condizioni procedurali per il riconoscimento di tale condizione. Gli artt. 3-12 prevedono una serie di vantaggi sociali di varia attualità.
2. Decreto legge n. 1153/1972
Tale decreto prevede prestazioni a favore delle famiglie, pagabili sia mensilmente che annualmente. A seconda del numero di figli, le prestazioni ammontano ad una cifra che varia da 500 a 1 000 DR al mese oppure da 2 000 a 2 500 DR all'anno (15) e sono legate alla cittadinanza ellenica ovvero all'origine etnica greca.
3. Legge n. 1892/1990
L'art. 63 di questa legge del 31 luglio 1990 prevede, ai nn. 1 e 2, l'erogazione alla nascita del terzo figlio di una prestazione mensile a favore della madre di 34 000 DR per un periodo di tre anni oppure fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Le madri a cui viene riconosciuta la qualità di genitore di una famiglia numerosa ai sensi della legge n. 1910/1944 percepiscono, in forza del n. 3 della norma, un sussidio mensile fino al compimento del venticinquesimo anno di vita del figlio minore non coniugato.
Il n. 4 prevede una pensione vitalizia per la madre.
4. Decreto ministeriale 7/21 febbraio 1991, n. CIa/440
Si tratta di un decreto di attuazione della legge n. 1892/1990. Gli artt. 2, 13 e 14 stabiliscono precise condizioni di accesso alle prestazioni previste nell'art. 63 della legge n. 1892/1990. Riassumendo si deve rilevare che tutte le prestazioni concesse in base a queste norme sono vincolate alla cittadinanza ellenica o all'origine greca dei beneficiari. Ad esempio, la perdita della cittadinanza determina la perdita immediata del diritto alla prestazione (16).
7 La Commissione sostiene che tutte le prestazioni fondate sulle disposizioni di legge precedentemente citate sono subordinate alla cittadinanza ellenica (17) e che ciò rappresenta una discriminazione fondata sulla nazionalità in contrasto con il diritto comunitario. La disparità di trattamento deriverebbe direttamente dalle discipline normative o comunque da una prassi amministrativa discriminatoria, come ad esempio per l'applicazione della legge n. 1910/1944. La disparità di trattamento contravverrebbe al divieto di discriminazioni sancito dal diritto comunitario, quale è enunciato in varie disposizioni del Trattato e del diritto comunitario derivato.
8 La Commissione si basa sugli artt. 7 (18), 48 e 52 del Trattato, sull'art. 7 del regolamento n. 1612/68 (19), sull'art. 7 del regolamento n. 1251/70 (20), sull'art. 7 della direttiva 75/34/CEE (21) e sull'art. 3 del regolamento n. 1408/71 (22).
9 Queste prestazioni avrebbero la caratteristica comune di essere prestazioni a carattere sociale, alcune delle quali presupporrebbero o no un esame dello stato di indigenza. Da un punto di vista puramente astratto, alcune prestazioni potrebbero ricadere sia nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 sia in quello del regolamento n. 1612/68. Sarebbero determinanti in concreto le circostanze del singolo caso. La giurisprudenza riconoscerebbe che, in teoria, una prestazione può ricadere nel campo di applicazione di entrambi i regolamenti (23).
10 Secondo la Commissione, alcune prestazioni vanno qualificate come prestazioni familiari oppure assegni familiari ai sensi del regolamento n. 1408/71 (24). Per stabilire se ad una prestazione si applichi il regolamento n. 1612/68, n. 1408/71, n. 1251/70 o la direttiva 75/34/CEE, si dovrebbe fare riferimento alla situazione personale del richiedente. Avrebbe così rilevanza il fatto che questi abbia la qualità di lavoratore subordinato o autonomo, svolga un'attività lavorativa retribuita o si avvalga del suo diritto di permanenza e faccia valere diritti propri o derivati. Su richiesta della Corte, la Commissione ha prodotto un elenco delle disposizioni legislative in questione e del loro potenziale ambito di applicazione.
11 La Commissione osserva al riguardo che, nei limiti in cui il governo ellenico si appella al fatto che alcune prestazioni vengono concesse per ragioni demografiche, secondo la giurisprudenza della Corte (25), considerazioni di natura demografica non sono atte a giustificare una discriminazione. Infine, la presentazione di un disegno di legge per la modifica delle disposizioni normative criticate va in ogni caso ritenuta una parziale ammissione della necessità di cambiamento delle disposizioni di cui trattasi. La legislazione sul lavoro, a cui fa riferimento il governo ellenico, non è oggetto del procedimento.
12 Il governo ellenico è del parere che il ricorso sia infondato. Per quanto riguarda le censure, inoltre, le reputa in parte prive di fondamento. Ad esempio, le fattispecie su cui esse si basano sarebbero descritte in maniera imprecisa.
13 La situazione giuridica di una famiglia numerosa sarebbe disciplinata in varie norme. I diritti ad essa concessi sarebbero contenuti in più discipline legislative. La stessa definizione di «famiglia numerosa» non sarebbe univoca. La molteplicità delle disposizioni di legge a cui occorre fare riferimento spiegherebbe la scarsa considerazione finora riservata ai cittadini comunitari. Il loro riconoscimento quali aventi diritto alla prestazione sarebbe in corso di attuazione.
14 Le prestazioni per componenti di famiglie numerose hanno, secondo il governo ellenico, la caratteristica comune di essere fondate su ragioni storiche e sociologiche. La tutela della famiglia avrebbe rilievo costituzionale. Parte delle prestazioni si baserebbe su motivi demografici, in considerazione dell'invecchiamento della popolazione greca. Alcune disposizioni indicate dalla Commissione sarebbero superate. Nel frattempo, per diversi motivi - perlomeno ai fini della presente controversia (26) -, gli artt. 3, 4, 5, 6, 9 e 12 della legge n. 1910/1944 sarebbero divenuti privi di oggetto.
15 Per le prestazioni di cui alla legge n. 1153/1972 (27), la condizione di famiglia numerosa ai sensi della legge n. 1910/1944 non sarebbe determinante. Anche i cittadini comunitari potrebbero beneficiare delle prestazioni, poiché l'allegato I dell'Atto di adesione conterrebbe un elenco, previsto all'art. 21 dell'Atto di adesione, il quale, al Titolo «IX - Politica sociale», ha inserito nell'allegato V del regolamento n. 1408/71 la rubrica «E - Grecia», contenente una definizione dei lavoratori che possono ottenere la concessione di assegni familiari (28).
16 Secondo il governo ellenico, le prestazioni ai sensi dell'art. 63 della legge n. 1892/1990 (29) vengono concesse per il perseguimento di uno scopo demografico. Esse avrebbero il carattere di un riconoscimento per le particolari prestazioni delle madri di famiglie numerose a favore della società. In particolare la pensione vitalizia verrebbe concessa «honoris causa» e non risulterebbe ad essa applicabile il regolamento n. 1408/71 né il regolamento n. 1612/68. Qualora le sole ragioni demografiche non fossero sufficienti a giustificare la concessione di prestazioni a cittadini di origine etnica greca, si dovrebbe considerare quale ulteriore componente il riconoscimento morale dovuto per un contributo dato all'interesse generale. A tal riguardo, esso richiama la giurisprudenza della Corte nelle cause Even e De Vos (30). Per il resto, sarebbe in corso una modifica di legge riguardo alle altre prestazioni citate nell'art. 63 della legge n. 1892/1990. La legislazione in tema di lavoro sarebbe comunque oggetto di revisione al fine di adeguarla alle disposizioni del diritto comunitario.
17 La modifica di legge (31), attuata per mezzo dell'art. 39 della legge n. 2459/97 e comunicata dal governo ellenico con lettera 3 aprile 1997, avrebbe essenzialmente il seguente contenuto: gli artt. 1 e 2 della legge n. 1910/1944 (definizione e iter per il riconoscimento della condizione di famiglia numerosa) saranno formalmente estesi ai cittadini comunitari (32). Le prestazioni di cui all'art. 63, nn. 1-3, della legge 1892/1990 (prestazioni familiari a favore della madre corrisposte mensilmente) saranno rese accessibili anche a cittadini di altri Stati membri alle stesse condizioni vigenti per i cittadini ellenici (33).
C - Parere
a - Sulla ricevibilità
18 A fronte della modifica legislativa intervenuta nel corso della fase scritta del procedimento, si pone perlomeno in parte la questione dell'interesse ad agire nell'ambito del presente procedimento.
19 Per il fatto che il governo ellenico abbia emanato norme di legge che - come effettivamente si è riconosciuto in questa sede - hanno posto un rimedio comunque parziale all'oggetto del ricorso, si potrebbe considerare in parte risolta la controversia di merito. Nella prassi della Corte è tuttavia inconsueto pronunciare una dichiarazione in tal senso in un procedimento per inadempimento di uno Stato membro. Questo dato dipende dalla peculiarità del procedimento per dichiarazione di inadempimento. In primo luogo è prassi della Commissione, in quanto ricorrente nel procedimento per inadempimento, porvi normalmente fine desistendo dagli atti allorché è stato posto rimedio alla situazione di incompatibilità con il Trattato. La struttura del procedimento per dichiarazione di inadempimento, con la sua fase precontenziosa obbligatoria, mira ad offrire la possibilità di un accordo amichevole in ogni fase del procedimento (34). In secondo luogo, secondo la costante giurisprudenza della Corte, nel caso di persistenza del comportamento censurato alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, la questione dell'esistenza dell'interesse ad agire va risolta affermativamente (35).
20 La situazione giuridica contestata dalla Commissione era in essere a tutti gli effetti alla scadenza del termine fissato nel parere motivato. Si può pertanto supporre, senza ulteriore esame, la persistenza di un interesse ad agire nell'ambito del presente procedimento.
b - Nel merito
21 Il divieto di discriminazioni sancito dal diritto comunitario e previsto dal Trattato è uno dei pilastri fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario. Esso è immanente alle libertà fondamentali. Pertanto, la libera circolazione delle persone si fonda a pieno titolo sugli artt. 6, 48, n. 2, e 52 del Trattato. Il divieto di disparità di trattamento per motivi di nazionalità si concretizza negli atti normativi del diritto comunitario derivato e diventa quindi operativo nel relativo contesto normativo.
22 A titolo di esempio, il regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, all'art. 7, nn. 1 e 2, recita:
«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
Il regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, all'art. 3, n. 1, recita:
«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».
Ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1251/70, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, «i beneficiari del presente regolamento continuano a fruire del diritto alla parità di trattamento previsto dal regolamento n. 1612/68 del Consiglio».
Infine, la direttiva 75/34/CEE, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata, prevede, all'art. 7: «Gli Stati membri mantengono, a favore dei beneficiari del diritto di rimanere, il diritto alla parità di trattamento riconosciuto dalle direttive del Consiglio riguardanti la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento in applicazione del titolo III del programma generale che prevede tale soppressione».
23 Riassumendo, si può affermare che il principio della parità di trattamento dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi previsto dal diritto comunitario si applica durante la loro attività lavorativa e anche in seguito, nella misura in cui essi usufruiscono del loro diritto di permanenza. In ragione dell'ambito di applicazione personale delle norme in questione, anche i familiari delle persone interessate vengono a godere del principio della parità di trattamento.
24 Le prestazioni controverse del diritto ellenico, oggetto del presente procedimento, sono prestazioni di carattere sociale, che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 oppure sono comprese nell'art. 7 del regolamento n. 1612/68. L'ambito di applicazione materiale del regolamento n. 1408/71 viene definito come segue all'art. 4 del medesimo:
«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(...)
h) le prestazioni familiari
(...)».
25 Secondo una costante giurisprudenza, una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale «se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71» (36).
26 L'art. 1, lett. u), contiene una definizione delle prestazioni e degli assegni familiari. Esso recita: «i) il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura o in danaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una legislazione prevista dall'art. 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita di cui all'allegato I; ii) il termine "assegni familiari" designa le prestazioni periodiche in danaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari».
Nell'allegato II del regolamento non si fa menzione per la Grecia di alcun assegno per le nascite o l'adozione. In esso viene esplicitamente indicato: «nessuno».
27 Come osserva giustamente la Commissione, nella fattispecie si deve valutare la situazione concreta degli aventi diritto, per formulare un giudizio definitivo in merito alle norme di diritto comunitario citate che risultano applicabili. Sul piano astratto del procedimento per inadempimento, un simile esame non è possibile. Questo non impedisce tuttavia di constatare una violazione del principio della parità di trattamento in contrasto con il diritto comunitario, poiché tutte le norme giuridiche citate sono espressione del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità.
1. Sulla legge n. 1910/1944
28 E' pacifico che gli artt. 1 e 2 della legge n. 1910/1944 disciplinano i presupposti e l'iter per il riconoscimento formale della condizione di «famiglia numerosa». Benché queste disposizioni non facciano espressamente riferimento alla cittadinanza ellenica, si deve rilevare che, nella costante prassi amministrativa, il riconoscimento era riservato alle persone di origine etnica greca. Ne forniscono la prova, in primo luogo, le denunce che sono pervenute alla Commissione, e che hanno indotto quest'ultima ad attivarsi. In secondo luogo, anche il controricorso del governo ellenico lascia supporre che il riconoscimento della condizione di famiglia numerosa ai sensi delle disposizioni suddette venisse negato ai cittadini di altri Stati membri, perché in un primo tempo il detto governo si è limitato a far valere che la legge era divenuta inattuale, mentre con la legge n. 2459/97 l'applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 1910/1944 è stata estesa ai cittadini comunitari.
29 Anche se - come sostiene il governo ellenico - gli artt. 3, 4, 5, 6, 9 e 12 della legge n. 1910/1944 fossero superati, gli artt. 7, 8, 10 e 11 restano attuali - fatto peraltro segnalato espressamente dalla Commissione nella fase orale. Essi disciplinano i vantaggi sociali per la cui concessione è indispensabile il riconoscimento della condizione di famiglia numerosa ai sensi degli artt. 1 e 2. L'art. 7 della legge ha per oggetto la riduzione del 50% di tutte le spese sostenute nel corso di controversie giudiziarie. L'art. 8 disciplina talune agevolazioni o esenzioni fiscali. L'art. 10 ha per oggetto, oltre a particolari vantaggi nei servizi pubblici, la riduzione delle tariffe per i mezzi di trasporto pubblici. L'art. 11 regola sussidi finanziari per l'assistenza a minori o a bambini malati oppure quelle prestazioni che rappresentano un contributo al finanziamento della dote delle figlie.
2. Sul decreto legge n. 1153/1972
30 Questo decreto contiene una discriminazione direttamente fondata sulla nazionalità, poiché richiede espressamente la cittadinanza ellenica per gli aventi diritto. Sebbene il governo ellenico faccia valere che le condizioni per l'accesso sono state aperte ai cittadini comunitari attraverso l'Atto di adesione, il punto dell'Atto di adesione a cui essa fa riferimento contiene tuttavia solo una definizione dei lavoratori aventi diritto alla concessione di assegni familiari, ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1408/71. I criteri per la concessione non sono citati. Anche se questi dovessero implicitamente desumersi dall'applicazione del regolamento n. 1408/71, ciò non muterebbe il tenore, pertanto equivoco, del decreto legge n. 1153/1972. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la modifica di una prassi amministrativa non basta a porre rimedio ad una situazione giuridica di violazione del Trattato (37). Le disposizioni in questione devono essere inequivocabilmente adeguate alle prescrizioni del diritto comunitario.
3. Sulla legge n. 1892/1990
31 Quanto alle prestazioni di cui all'art. 63, nn. 1-3, della legge, esse sono prestazioni familiari ai sensi del regolamento n. 1408/71, il cui godimento, a norma del decreto ministeriale 7/21 febbraio 1991, n. CIa/440, è espressamente riservato ai cittadini ellenici. I motivi demografici ai quali il governo ellenico si appella per la concessione delle prestazioni non sono tuttavia atti, secondo la giurisprudenza della Corte (38), a giustificare una discriminazione fondata sulla nazionalità. Tali disposizioni non rappresentano neppure un'interpretazione errata del diritto nazionale alla luce del diritto comunitario, bensì norme discriminatorie emanate espressamente dopo l'adesione alla Comunità europea.
32 Analogo rilievo vale tuttavia per la rendita concessa ai sensi dell'art. 63, n. 4, della legge. In quanto «prestazioni periodiche in danaro concesse esclusivamente in ragione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari», le pensioni vanno considerate assegni familiari ai sensi del regolamento n. 1408/71. Anche il coniuge di un lavoratore subordinato può appellarsi, nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, al principio della parità di trattamento ai sensi dell'art. 3 del regolamento (39).
33 Anche qualora sorgessero dubbi in merito alla classificazione delle prestazioni secondo le categorie del regolamento n. 1408/71, si dovrebbe comunque considerare che si tratta di un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. Nella costante giurisprudenza della Corte vengono definiti come vantaggi sociali «tutti quelli che, connessi o meno a un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in relazione, principalmente, alla loro qualifica di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare pertanto atta a facilitare la loro mobilità all'interno della Comunità» (40). Anche se la madre di una famiglia numerosa non rivestisse direttamente la qualità di lavoratore subordinato, sarebbe sufficiente poter considerare il padre come lavoratore ai sensi della norma, poiché secondo l'art. 10 del regolamento n. 1612/68 anche il coniuge di un lavoratore è beneficiario del regolamento. La parità di trattamento dei familiari nel contesto dei vantaggi sociali ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/86 è riconosciuta da una costante giurisprudenza (41). Ne consegue che la pensione ai sensi dell'art. 63, n. 4, della legge va concessa alle madri che sono cittadine di uno Stato membro alle stesse condizioni delle madri di cittadinanza ellenica.
34 All'argomento addotto dal governo ellenico, secondo cui la pensione viene concessa «a titolo onorifico» per il riconoscimento dei meriti delle madri di famiglie numerose e deve perciò essere riservata alle madri greche, bisogna ribattere che la prestazione di una madre cittadina comunitaria a favore della società è comparabile a quella delle donne greche. Si presuppone che genitori e figli appartenenti ad una famiglia numerosa residenti in Grecia versino al sistema di questo paese imposte e contributi sociali. Pertanto l'utilità sociale va ben oltre un contributo morale. La giurisprudenza Even e De Vos, che riguardava un vantaggio in riferimento alla pensione di vecchiaia per i servizi resi al paese in tempo di guerra (42) o un vantaggio che mirava in parte a compensare le conseguenze derivanti dall'obbligo di prestare il servizio militare (43), non è applicabile al caso in esame. La situazione di sacrificio personale per il paese, del quale il beneficiario è cittadino, non è paragonabile alla fattispecie. Nella misura in cui si debba considerare che il vantaggio di cui all'art. 63, n. 4, della legge n. 1892/1990 rientri nell'ambito di applicazione materiale dei regolamenti n. 1408/71 o n. 1612/68, il punto di vista qui sostenuto viene confermato anche nella sentenza Romero (44), nella quale il periodo di interruzione degli studi per prestare il servizio militare - anche in un altro Stato membro - è stato riconosciuto valido ai fini della concessione di una pensione per orfani.
35 In ultimo resta da esaminare l'art. 39 della legge n. 2459/97. Si deve accogliere il rilievo della Commissione secondo cui questa legge ha rimediato solo parzialmente alla situazione di incompatibilità con il Trattato. Il contenuto equivoco del decreto legislativo n. 1153/1972 è rimasto invariato. Le prestazioni ai sensi dell'art. 63 della legge n. 1892/1972 vengono rese accessibili solo in parte ai cittadini di altri Stati membri. Come aggravante si aggiunge il fatto che la legge n. 1892/1990, in combinato disposto col decreto ministeriale 7/21 febbraio 1991, n. CIa/440, è stata emanata ben oltre la data di adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea. Riguardo alle prestazioni ai sensi dell'art. 63, n. 4, della legge n. 1892/1990, il governo ellenico persiste nel sostenere di poter giustificare una discriminazione per motivi demografici. Pertanto, già in base alla sola legge n. 2459/97 (45), si potrebbe rilevare una violazione del Trattato. Tuttavia ciò non è rilevante ai fini del presente procedimento, poiché la situazione di diritto si configura come inadempimento per scadenza del termine impartito nel parere motivato. Si deve perciò accogliere integralmente il ricorso presentato dalla Commissione.
Sulle spese
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la parte convenuta, in base alla decisione qui proposta, rimane soccombente, deve sopportare le spese processuali.
D - Conclusione
36 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di decidere come segue:
«1) La Repubblica ellenica, escludendo mediante disposizioni di legge o nella prassi amministrativa i lavoratori subordinati o autonomi cittadini di un altro Stato membro e i loro familiari, a motivo della loro cittadinanza, dal riconoscimento della condizione di famiglia numerosa ai fini della concessione delle prestazioni previste per le famiglie numerose e negando loro la concessione di assegni familiari, ha violato gli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario, in particolare degli artt. 48 e 52 del Trattato, dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68, dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1251/70, dell'art. 7 della direttiva 75/34/CEE e dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese».
(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 (GU L 257, pag. 2).
(2) - Regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251 (GU L 142, pag. 24).
(3) - Direttiva del Consiglio 17 dicembre 1974, 75/34/CEE (GU L 14, pag. 10).
(4) - Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 (GU L 149, pag. 2).
(5) - Riferimento n. 3411, v. allegato I del ricorso introduttivo.
(6) - Riferimento n. 9495, v. allegato I del ricorso introduttivo.
(7) - Riferimento n. AM 3082/A/5458, v. allegato II del ricorso introduttivo.
(8) - Riferimento n. SG (93) D/12255, v. allegato IV del ricorso introduttivo.
(9) - Riferimento n. SG (95) D/6528 = E (95) 0578, v. allegato V del ricorso introduttivo; la comunicazione è datata 18 maggio 1995, mentre il parere motivato è datato 22 maggio 1995. Nel ricorso introduttivo viene riportata come data di invio del parere motivato quella del 14 giugno 1995.
(10) - Riferimento n. 3082.5/A/4348, v. allegato A del controricorso.
(11) - Riferimento n. 1423, v. allegato B del controricorso.
(12) - Riferimento n. 3082.5/A/6433, v. allegato VI del ricorso introduttivo.
(13) - Riferimento n. 0685, v. allegato VII del ricorso introduttivo, corrisponde all'allegato Ä del controricorso.
(14) - Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica n. 17 del 18 febbraio 1997, parte A.
(15) - V. artt. 3, 4 e 7 del decreto legge.
(16) - V., ad esempio, art. 13, n. 2, lett. d), e art. 14, n. 1, lett. c) del decreto ministeriale.
(17) - Si tratta della cittadinanza o dell'origine greca. Nel prosieguo, ogni riferimento al concetto di cittadinanza va inteso in tale senso ampio.
(18) - In realtà, la Commissione si basa nel suo ricorso sull'art. 7 del Trattato, tuttavia con il Trattato di Maastricht il divieto generale di discriminazioni è passato all'art. 6.
(19) - Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).
(20) - Regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24).
(21) - Direttiva del Consiglio 17 dicembre 1974, 75/34/CEE, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata (GU 1975, L 14, pag. 10).
(22) - Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (versione consolidata GU L 28 del 30 gennaio 1997, pag. 4).
(23) - Sentenza 10 marzo 1993, causa C-111/91, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-817, punto 21).
(24) - V. art. 1, lett. u).
(25) - Sentenza 14 gennaio 1982, causa 65/81, Reina/Landeskreditbank Baden Württemberg (Racc. pag. 33, punto 15).
(26) - V. art. 5 della legge che prevede un esonero dal servizio militare.
(27) - V. supra, paragrafo 6, punto 2.
(28) - V. GU L 291 del 19 novembre 1979, pagg. 99 e 101.
(29) - V. supra, paragrafo 6, punto 3.
(30) - V. sentenze 31 maggio 1979, causa 207/78, Even (Racc. pag. 2019), e 14 marzo 1996, causa C-315/94, De Vos (Racc. pag. I-1417).
(31) - Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica n. 17 del 18 febbraio 1997, parte A.
(32) - V. art. 39, n. 5, della legge n. 2459/97.
(33) - V. art. 39, n. 6, della legge n. 2459/97.
(34) - Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il procedimento deve dare la possibilità anche allo Stato membro interessato di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario. V. sentenze 4 dicembre 1997, causa C-207/96, Commissione/Italia (Racc. pag. I-6869, punto 17), e 20 marzo 1997, causa C-96/95, Commissione/Germania (Racc. pag. I-1653, punto 22).
(35) - V. sentenze 18 dicembre 1997, causa C-361/95, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-7351, punti 13 e 14); 10 settembre 1996, causa C-61/94, Commissione/Germania (Racc. pag. I-3989, punto 42), e 1_ giugno 1995, causa C-123/94, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-1457, punto 7).
(36) - V. sentenza Commissione/Lussemburgo, citata alla nota 23, punto 29, con ulteriori riferimenti.
(37) - V. sentenze 13 marzo 1997, causa C-197/96, Commissione/Francia (Racc. pag. I-1489, punto 14), e 7 marzo 1996, causa C-334/94, Commissione/Francia (Racc. pag. I-1307, punto 30).
(38) - V. causa Reina, citata alla nota 25.
(39) - V. sentenza 30 aprile 1996, causa C-308/93, Cabanis-Issarte (Racc. pag. I-2097, punto 44).
(40) - Sentenza 27 novembre 1997, causa C-57/96, Meints (Racc. pag. I-6689, punto 39).
(41) - V. sentenza Cabanis-Issarte, citata alla nota 39, punto 38.
(42) - V. sentenza Even, citata alla nota 30, punto 23.
(43) - V. sentenza De Vos, citata alla nota 30, punto 21.
(44) - Sentenza 25 giugno 1997, causa C-131/96, Mora Romero (Racc. pag. I-3659).
(45) - Per il testo della legge, v. supra alla nota 17.
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