Conclusioni dell avvocato generale
Introduzione
1 Con il presente ricorso, la Commissione chiede l'annullamento della sentenza 28 marzo 1996 pronunciata dal Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») nella causa V/Commissione (1), che annulla, per insufficienza della motivazione, la decisione 18 gennaio 1995 con la quale la Commissione destituisce il signor V.
La normativa comunitaria applicabile
2 L'art. 190 del Trattato CE dispone che:
«I regolamenti, le direttive e le decisioni adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente trattato».
3 L'art. 25, secondo comma, dello Statuto del personale dispone che:
«Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate».
I fatti
4 Il Tribunale ha così esposto nella sua sentenza i fatti di causa:
«1 [Il signor V] è un ex dipendente di grado C3 della Commissione
2 Il 24 maggio 1991 [il signor V] partecipava, con la moglie e un collega, il signor K., alle prove scritte di contabilità e di revisione contabile del concorso generale EUR/B/21 (...) organizzato congiuntamente dalla Commissione e dalla Corte dei conti delle Comunità europee. Il 10 luglio 1991 uno degli incaricati della correzione delle prove scritte inviava una lettera alla commissione giudicatrice del concorso per informarla di aver riscontrato alcune somiglianze nel testo delle risposte dei tre candidati a determinate domande in materia di contabilità e di revisione, nonché alcune analogie tra le risposte fornite ed il manuale di revisione contabile della Corte dei conti.
3 Con lettera 19 febbraio 1992 l'autorità che ha il potere di nomina (APN) notificava [al signor V] la decisione, adottata in pari data, di avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare in quanto si riteneva che egli potesse aver comunicato con altri due candidati durante il concorso EUR/B/21 (...).
6 (...) [Il signor V] ha ammesso di aver consegnato, nel corso delle prove scritte, alcuni fogli di brutta copia in carta carbone sia alla propria moglie sia al signor K. Ha però respinto l'addebito secondo il quale egli avrebbe avuto conoscenza in anticipo del testo delle domande e/o delle risposte standard delle prove scritte prima delle prove del 24 maggio 1991.
7 Il 17 febbraio 1993, l'APN decideva di deferirlo (...) alla commissione di disciplina (...).
8 L'11 giugno 1993 la commissione di disciplina (...) ha raccomandato all'APN di infliggere [al signor V] la sanzione del biasimo. Essa constatava che [il signor V], avendo ammesso di aver consegnato, nel corso delle prove scritte, alcuni fogli di brutta copia ai due candidati, era venuto meno ai suoi obblighi statutari, ma respingeva, in quanto non dimostrato, l'addebito secondo il quale egli avrebbe avuto conoscenza in anticipo del testo delle domande e/o delle risposte standard ad alcune domande.
9 (...) Il signor K. (...) è stato sentito dall'APN il 28 luglio 1993. Nel corso di tale audizione, il signor K. dichiarava di essere stato personalmente informato dal [signor V], alla vigilia delle prove scritte, che quest'ultimo era in possesso delle domande che sarebbero state poste nel corso delle prove. Il testo delle domande gli sarebbe pervenuto tramite una rete, esistente all'interno del servizio di sicurezza a Lussemburgo, che avrebbe distribuito informazioni sulle prove dei concorsi ad un numero limitato di persone (...).
10 Con nota 17 settembre 1993 l'APN notificava al [signor V] la decisione di sospendere momentaneamente il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, per far proseguire l'inchiesta amministrativa, "tenuto conto dei fatti nuovi emersi nel corso delle recenti audizioni".
11 A seguito del supplemento di rapporto del 5 novembre 1993, l'APN riapriva il procedimento dinanzi alla commissione di disciplina nei confronti [del signor V] (...).
15 L'11 ottobre 1994 la commissione di disciplina ha emesso un secondo parere la cui ultima parte è del seguente tenore:
"La commissione di disciplina:
(...) considerando che la maggior parte dei membri della commissione giungono alla convinzione che il signor V era in possesso del testo delle domande scritte prima dello svolgimento degli esami;
(...) raccomanda, a maggioranza, all'autorità che ha il potere di nomina di infliggere al signor V la sanzione disciplinare contemplata all'art. 86, n. 2, lett. e), dello Statuto, cioè la retrocessione al grado C4, con mantenimento dello scatto".
16 (...) Il 18 gennaio 1995 l'APN adottava una decisione con cui veniva inflitta [al signor V] la sanzione disciplinare di cui all'art. 86, n. 2, lett. f), dello Statuto, vale a dire la destituzione, con effetto dal 1_ marzo 1995. La decisione è così motivata:
(...)
considerando che sia dal rapporto dell'audizione del signor V, quanto dai pareri della commissione di disciplina emerge che il predetto ha ammesso di aver consegnato nel corso delle prove scritte delle brutte copie al signor K. (...)
considerando che il comportamento del signor V è aggravato in considerazione delle circostanze qui di seguito descritte;
considerando che dalle copie del signor K. emerge che la sua risposta (...) è molto simile alla risposta del signor V;
(...)
considerando che dagli atti risulta che gli elementi di risposta non possono essere stati attinti dal manuale di revisione contabile della Corte dei conti (...);
che si deve quindi constatare che il signor V era appunto in possesso della risposta standard (...) e ciò, per forza di cose, prima di entrare nella sala di concorso; che egli ha pertanto beneficiato di una fuga di notizie;
considerando che il signor V ha così consapevolmente tentato di falsare i risultati del concorso generale in violazione del principio secondo cui i candidati a posti del pubblico impiego europeo debbono trovarsi in una posizione di parità nelle prove dei detti concorsi generali;
considerando che tale comportamento avrebbe così comportato un serio rischio di superamento delle prove di tale concorso generale da parte di candidati non realmente in possesso delle cognizioni professionali richieste, il che avrebbe avuto come conseguenza tanto quella di pregiudicare gli altri candidati, quanto quella di arrecare pregiudizio agli interessi dell'istituzione;
considerando che, rifiutando di fornire qualsiasi indicazione circa l'origine delle risposte standard di cui trattasi, egli è venuto meno al suo dovere di collaborazione nella ricerca della verità, nell'interesse dell'istituzione;
considerando che il signor V, ex ispettore della polizia belga ed ex dipendente del servizio di sicurezza (...) svolgeva compiti di alta responsabilità e di fiducia;
considerando che l'istituzione ha il diritto di attendersi dai propri dipendenti, e in particolare da parte di un ex dipendente del servizio di sicurezza, per la natura stessa delle mansioni espletate, un'onestà specchiata;
considerando l'estrema gravità del comportamento del signor V che ha abusato della fiducia che deve intercorrere tra il dipendente e la sua istituzione;
considerando che per queste ragioni e tenendo altresì conto dell'insieme delle circostanze del caso di specie si rivela necessario e giustificato infliggere al signor V una sanzione più severa della sanzione disciplinare raccomandata dalla commissione di disciplina».
Il procedimento dinanzi al Tribunale
5 Il 17 febbraio 1995 il signor V ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso inteso a sentir dichiarare l'annullamento della decisione. A sostegno del suo ricorso invoca cinque motivi. Considerate le circostanze della specie, il Tribunale ha ritenuto che occorreva procedere dapprima all'esame dell'ultimo motivo del signor V, relativo alla violazione del principio di proporzionalità e all'insufficienza della motivazione della decisione impugnata.
6 Il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
«35 Si deve innanzi tutto ricordare che risulta da una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale che l'obbligo di motivare una decisione che reca pregiudizio ha lo scopo, da un lato, di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione è fondata e, dall'altro, di rendere possibile il controllo giurisdizionale (...).
36 Allorché l'APN irroga una sanzione disciplinare a un dipendente, la motivazione della decisione dell'APN deve indicare in maniera precisa i fatti addebitati al dipendente nonché le considerazioni che hanno condotto l'APN ad adottare la sanzione prescelta. Inoltre, qualora, come nel caso di specie, la sanzione irrogata dall'APN sia più severa di quella suggerita dalla commissione di disciplina, la decisione deve precisare in modo circostanziato i motivi che hanno condotto l'APN a discostarsi dal parere emesso dalla commissione di disciplina (...).
40 (...) in sostanza, è il fatto che il ricorrente avrebbe avuto in suo possesso, prima dello svolgimento delle prove, il testo standard delle risposte che ha avuto un peso determinante tanto per la commissione di disciplina quanto per l'APN nella valutazione del livello di gravità intrinseca dei fatti addebitati [al signor V].
41 Ora, l'APN ha ravvisato un'aggravante nel comportamento [del signor V] rispetto a quanto constatato dalla commissione di disciplina, senza però precisare in modo circostanziato, mediante un'integrazione della motivazione, le ragioni che l'hanno condotta a discostarsi dal parere emesso dalla commissione di disciplina.
(...)
50 (...) le circostanze, invocate dall'APN, non possono giustificare, nella fattispecie, il fatto che l'APN abbia inflitto [al signor V] la sanzione della destituzione anziché quella della retrocessione di grado suggerita dalla commissione di disciplina.
51 (...) la decisione avrebbe dovuto contenere una motivazione circostanziata e menzionare le ragioni che potevano giustificare il rifiuto da parte dell'APN di prendere in considerazione le circostanze attenuanti che avevano indotto la commissione di disciplina ad esprimersi a favore della sanzione da essa suggerita.
(...)
53 Alla luce di tutto quanto precede, la decisione impugnata per insufficienza della motivazione deve essere annullata senza che si rende necessario esaminare gli altri motivi e argomenti invocati [dal signor V]».
I motivi e gli argomenti delle parti dinanzi alla Corte
7 Con il presente ricorso la Commissione chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale deducendo tre motivi. La Commissione ha, in primo luogo, sostenuto che il Tribunale ha valutato in maniera erronea la portata dell'obbligo di motivazione. Ha sostenuto, in secondo luogo, che il Tribunale ha dato una qualifica giuridica erronea ai fatti accolti come aggravante dall'APN nella decisione controversa. Secondo il parere della Commissione, il Tribunale ha altresì commesso un errore di diritto nel considerare che la decisione controversa avrebbe dovuto prendere posizione sulle circostanze attenuanti indicate dalla commissione di disciplina. In terzo luogo, la Commissione ha infine sostenuto che il Tribunale ha errato nella valutazione del grado di prova richiesto per l'accertamento di un illecito disciplinare.
8 Il signor V ha sostenuto che dall'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia emerge che il ricorso d'impugnazione dinanzi alla Corte è limitato alle questioni di diritto. Il presente ricorso, poiché verte su pure valutazioni di merito, è irricevibile. In subordine, il signor V conclude per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo della Commissione
9 Con il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo, la Commissione deduce che la conclusione del Tribunale, secondo cui la motivazione della decisione controversa è insufficiente, è priva di fondamento. La Commissione ha, a questo proposito, fatto presente che il Tribunale ha posto delle esigenze che eccedono gli interessi cui presiede l'obbligo di motivazione, che è quello di consentire all'interessato e al giudice di verificare se le circostanze di fatto che sono invocate sono idonee a giustificare la sanzione inflitta.
Nella specie, l'obbligo di motivazione è stato interamente rispettato, dato che la decisione dell'APN menziona espressamente le ragioni per le quali l'APN ha deciso di infliggere al signor V una sanzione più severa di quella raccomandata dalla commissione di disciplina. Il Tribunale ha a questo proposito confuso il motivo che deduce l'insufficienza della motivazione con quello che avrebbe eventualmente potuto essere dedotto per mancanza di fondamento delle ragioni effettivamente date per giustificare la decisione. La Commissione non ha trascurato le circostanze attenuanti, ma non le ha menzionate nella decisione controversa poiché nella specie esse erano oscurate dalle circostanze aggravanti.
10 Il signor V ha in particolare dedotto che il motivo della Commissione relativo alla portata dell'obbligo di motivazione è irricevibile poiché la Commissione mira in realtà ad ottenere una nuova qualifica giuridica dei fatti da parte della Corte, il che è in contrasto con l'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia. Il signor V ha dichiarato che il Tribunale nel merito ha correttamente constatato la violazione dell'obbligo di motivazione considerato, in particolare, il fatto che l'APN non ha preso in considerazione le circostanze attenuanti indicate dalla commissione di disciplina.
Ricevibilità
11 Nella sentenza 20 febbraio 1997, Commissione/Daffix (2) (in prosieguo: la «sentenza Daffix»), avente anch'essa ad oggetto l'obbligo di motivazione nel caso in cui l'APN infligga a un dipendente una sanzione più grave di quella raccomandata dalla commissione di disciplina, la Corte ha dichiarato che:
«(...) la motivazione di una decisione che reca pregiudizio ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia fondata (...).
Di conseguenza, il difetto o l'insufficienza di motivazione, che ostacolano tale controllo giurisdizionale, costituiscono motivi di ordine pubblico che possono e anzi debbono essere sollevati d'ufficio dal giudice comunitario (...).
Poiché l'esame di siffatti motivi può avvenire in qualsiasi fase del procedimento (...)» (punti 23, 24 e 25).
12 La Corte ha così constatato, nella sentenza Daffix, di essere competente per statuire, nel contesto di un ricorso d'impugnazione, sulla questione se il Tribunale ha errato nel valutare l'obbligo di motivazione risultante dall'art. 190 del Trattato e dall'art. 25 dello Statuto, poiché ciò costituisce una questione di diritto. Il controllo della legittimità di una decisione esercitato dalla Corte in questo contesto deve necessariamente prendere in considerazione i fatti sui quali il Tribunale si è basato, per arrivare alla conclusione che la motivazione è sufficiente oppure insufficiente.
13 Ritengo di conseguenza che l'eccezione di irricevibilità del signor V non vada accolta.
Nel merito
14 Il Tribunale ha affermato nella sentenza impugnata che si doveva dapprima procedere alla valutazione del motivo dedotto dal signor V, relativo alla «violazione del principio di proporzionalità e all'insufficienza della motivazione». Dopo aver ricordato la giurisprudenza relativa all'obbligo di motivazione, al punto 37 della sentenza, il Tribunale ha fatto presente che si doveva esaminare se l'obbligo di motivazione era stato nella specie soddisfatto. Il Tribunale ha constatato i fatti della specie nei punti 38-42. Nei punti 43-50, il Tribunale ha esaminato se le circostanze accolte dall'APN erano idonee a giustificare l'adozione di una sanzione più severa di quella suggerita dalla commissione di disciplina. Al punto 51 il Tribunale ha constatato che la decisione avrebbe dovuto contenere una motivazione circostanziata e indicare le ragioni per le quali eventuali circostanze attenuanti non potevano essere prese in considerazione. Al punto 52 il Tribunale ha constatato che la decisione non conteneva una motivazione sufficiente a giustificare la scelta di una sanzione diversa da quella raccomandata dalla commissione di disciplina e, al punto 53, il Tribunale ha annullato la decisione per insufficienza della motivazione.
15 A mio parere, dalla sentenza impugnata non emerge molto chiaramente su quali dei motivi dedotti il Tribunale si sia effettivamente pronunciato. Poiché il Tribunale ha solamente annullato la decisione controversa per insufficienza della motivazione, potrebbe apparire, a prima vista, che questo costituisce il solo elemento sul quale il Tribunale ha preso posizione. Tuttavia da una lettura della sentenza nel suo insieme emerge che il motivo esaminato, riguarda tanto la questione della motivazione quanto la questione della violazione del principio di proporzionalità e che il Tribunale ai punti 43-50 si pronuncia sulla questione della violazione del principio di proporzionalità e ai punti 51, 52 e 53 sulla questione del rispetto dell'obbligo di motivazione.
16 Si tratta però di due questioni diverse che il Tribunale sembra pertanto riunire in una sola. La questione del difetto o dell'insufficienza di motivazione riguarda la questione se la decisione controversa indica in maniera sufficientemente chiara le ragioni per cui l'APN si è determinata a escludere la sanzione raccomandata dalla commissione di disciplina e riveste quindi un carattere più formale. La seconda questione, relativa alla violazione del principio di proporzionalità, ha un carattere puramente materiale; essa infatti consiste nel sapere se i motivi invocati costituiscono ragioni sufficienti per infliggere la sanzione applicata. In altre parole, se la prima questione verte sul punto se una motivazione sia stata fornita, la seconda verte sulla questione se la motivazione fornita sia valida.
17 Sarebbe pertanto stato più logico che il Tribunale si pronunci, in primo luogo, sulla questione se la decisione controversa era sufficientemente motivata e successivamente si interroghi, se del caso, sulla validità della motivazione fornita. Se il Tribunale avesse rilevato che la motivazione fornita era insufficiente, la decisione avrebbe dovuto essere di conseguenza annullata e non sarebbe stato necessario passare all'esame della seconda questione. Per contro, se il Tribunale avesse considerato che la decisione conteneva una motivazione sufficiente, questi avrebbe dovuto poi esaminare la questione della violazione del principio di proporzionalità.
18 Tale modo di procedere è conforme alla giurisprudenza della Corte in materia di obbligo di motivazione (3), secondo la quale l'obbligo di motivare una decisione recante pregiudizio ha essenzialmente lo scopo di renderne possibile il controllo giurisdizionale. Se viene constatato che una decisione è insufficientemente motivata, ciò è dovuto al fatto che la decisione non contiene elementi sufficienti per rendere possibile il controllo giurisdizionale della sua fondatezza nel merito.
19 Per quanto dalla redazione della sentenza del Tribunale risulti che il Tribunale ha esaminato sia la questione se si sia avuta violazione del principio di proporzionalità sia quella se la decisione controversia sia sufficientemente motivata, ci si deve tuttavia basare sul fatto che il Tribunale ha annullato, al punto 53 della sentenza, la decisione controversa per insufficienza della motivazione, e quindi, nel contesto del ricorso d'impugnazione dinanzi alla Corte, è possibile pronunciarsi solo sulla questione se la constatazione di tale insufficienza da parte del Tribunale costituisca un errore di diritto.
20 La sentenza al punto 16 afferma che dalla decisione controversa emerge che le circostanze di merito sulle quali la decisione dell'APN si basa sono confortate dai seguenti elementi:
- il signor V ha ammesso nel corso delle audizioni dinanzi alla commissione di disciplina, di avere consegnato nel corso delle prove scritte delle brutte copie a un collega.
- La risposta di tale collega alla domanda in materia di contabilità pura era molto simile alla risposta del signor V.
- Il signor V era in possesso delle risposte standard su un punto dell'esame, per forza di cose, prima di fare ingresso nella sala di concorso: egli ha pertanto beneficiato di una fuga.
21 Non vi è pertanto dubbio alcuno che la decisione controversa indica in maniera sufficientemente chiara le circostanze di fatto a carico del signor V. Si deve rilevare, a questo proposito, che la decisione costituiva l'epilogo di un procedimento disciplinare aperto nel 1992, e che il signor V veniva regolarmente informato del suo svolgimento. La decisione fornisce così su questo punto al suo destinatario le indicazioni necessarie per sapere se sia o no fondata e renderne possibile il controllo giurisdizionale.
22 Il punto 16 della sentenza afferma altresì che l'APN ha successivamente menzionato nella decisione che i fatti ascritti al signor V, e qui di sotto riprodotti, si accompagnavano a talune circostanze aggravanti, e cioè:
- che il signor V aveva deliberatamente tentato di falsare i risultati del concorso generale in violazione del principio secondo cui i candidati debbono trovarsi in una posizione di parità in tali concorsi,
- che il comportamento del signor V comportava un serio rischio di superamento delle prove di candidati che non possedevano le qualificazioni necessarie, il che avrebbe pregiudicato sia gli altri candidati, sia gli interessi dell'istituzione,
- che, rifiutando di fornire qualsiasi indicazione circa l'origine delle risposte standard, il signor V era venuto meno al suo dovere di collaborazione,
- che il signor V, ex ispettore di polizia belga e ex dipendente del servizio di sicurezza, svolgeva mansioni di alta responsabilità e fiducia,
- che l'istituzione ha il diritto di attendersi dai suoi dipendenti e, in particolare, da parte di un ex dipendente del servizio di sicurezza, una onestà irreprensibile,
- che il signor V aveva abusato del rapporto di fiducia tra il dipendente e la sua istituzione.
Di conseguenza, l'APN ha concluso che «per queste ragioni, tenendo altresì conto dell'insieme delle circostanze della specie, risulta necessario e giustificato infliggere al signor V una sanzione più severa della sanzione raccomandata dalla commissione di disciplina».
23 Il Tribunale al punto 41 dell'impugnata sentenza ha affermato che l'APN aveva ravvisato un'aggravante nel comportamento del signor V rispetto a quanto constatato dalla commissione di disciplina, senza però precisare in maniera circostanziata, mediante un'integrazione della motivazione, le ragioni che l'avevano indotta a discostarsi dal parere emesso dalla commissione di disciplina. Il Tribunale inoltre, al punto 51, ha rilevato che l'APN non aveva tenuto conto né della circostanza attenuante che la commissione di disciplina aveva accolto a favore del signor V, in considerazione dei suoi sei anni di irreprensibile servizio, né dei suoi rapporti informativi. Per questi motivi, al punto 52, il Tribunale ha concluso che «la decisione non contiene alcun motivo che precisi in maniera sufficiente le ragioni per le quali l'APN ha inflitto [al signor V] la sanzione decisamente più severa della destituzione in luogo della sanzione raccomandata, sulla base dei medesimi fatti, dalla commissione di disciplina».
24 Secondo la costante giurisprudenza (4), risulta che l'obbligo di motivazione di una decisione recante pregiudizio ha essenzialmente lo scopo di rendere possibile il controllo giurisdizionale. Dalla giurisprudenza risulta altresì che se, come nella specie, la sanzione inflitta dall'APN è più severa di quella raccomandata dalla commissione di disciplina, la decisione deve precisare in maniera circostanziata le ragioni che hanno indotto l'APN a discostarsi dal parere emesso dalla commissione di disciplina (5).
25 Da quanto in precedenza argomentato, al paragrafo 22 emerge che l'APN ha indicato nella decisione controversa le ragioni per le quali si è discostata dalla sanzione auspicata dalla commissione di disciplina, e cioè le circostanze aggravanti che l'APN aveva nella specie preso in considerazione. Dalla lettura della sentenza del Tribunale emerge altresì che tali ragioni erano sufficienti per procedere a un controllo giurisdizionale della fondatezza nel merito della decisione, dato che il Tribunale ha proceduto nella sentenza a una valutazione siffatta.
26 Dalla sopraccitata giurisprudenza non sembra risultare che le decisioni con le quali vengono inflitte sanzioni più severe di quelle raccomandate dalla commissione di disciplina debbano indicare le ragioni che l'APN non ha ritenuto di dover accogliere al momento della scelta delle sanzioni. Del resto ciò non avrebbe molto senso. Le ragioni che debbono essere indicate sono quelle che, a parere dell'APN, giustificano la scelta di una sanzione più severa.
27 E' certo possibile sostenere che l'APN avrebbe potuto indicare nella specie che «le circostanze accolte dalla commissione di disciplina, cioè sei anni di irreprensibile servizio e i rapporti informativi precedenti, non valgono a giustificare altra soluzione». A mio parere, una siffatta espressa menzione delle circostanze attenuanti non è tuttavia necessaria, essendo implicito nella decisione che l'APN ha preso in considerazione tali circostanze, dato che esse erano esposte nel parere della commissione di disciplina.
28 Ritengo di conseguenza che la valutazione del Tribunale al punto 52 della sentenza, secondo cui la decisione controversa non contiene alcuna motivazione che precisa in modo sufficiente le ragioni per cui l'APN ha inflitto al signor V la sanzione più severa della destituzione rispetto a quella suggerita, sulla base dei medesimi fatti dalla commissione di disciplina, costituisca un errore di diritto.
29 Allo stesso modo, nella citata sentenza Daffix la Corte è pervenuta alla medesima conclusione, anche se la motivazione della scelta di una sanzione più grave di quella auspicata dalla commissione di disciplina nella detta causa era molto meno precisa della motivazione considerata nella specie. La Corte in tale sentenza ha affermato che:
«(...) Mentre la commissione di disciplina era unicamente giunta alla conclusione che il signor Daffix non aveva verificato l'identità della terza persona considerata e non si era accertato della sua legittimazione, circostanza che aveva qualificato come inadempimento grave dei doveri di un dipendente, l'APN aveva invece qualificato le mancanze accertate come inadempimento estremamente grave dei doveri di un dipendente nei confronti della propria istituzione, che rimette in discussione le basi stesse del rapporto di fiducia tra l'istituzione e il suo personale (...). Anche se la decisione controversa non lo precisa espressamente, da essa risulta in modo sufficientemente chiaro che questa è la ragione per la quale l'APN si è discostata dal parere della commissione di disciplina» (punto 37).
30 Dato che, come ho avuto modo di dire, ritengo che vada accolto il motivo della Commissione secondo cui il Tribunale è incorso in errore di diritto concludendo che la decisione controversa non era sufficientemente motivata, la sentenza impugnata deve essere annullata, in applicazione dell'art. 54, n. 1, dello Statuto CE della Corte di giustizia, senza che si rende necessario esaminare gli altri motivi dedotti a sostegno del ricorso d'impugnazione.
31 Dato che il Tribunale, oltre alla questione della sufficienza della motivazione, non si è pronunciato sugli altri motivi dinanzi ad esso invocati dal signor V in primo grado, ritengo che la controversia non sia matura per essere decisa e che la si debba rinviare al Tribunale perché statuisca nel merito sui motivi indicati al punto 25 della sentenza impugnata. Le spese debbono essere riservate.
Conclusione
32 Per le ragioni sopra esposte, suggerisco alla Corte di decidere come segue:
«1) La sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 28 marzo 1996 nella causa T-40/95, V/Commissione, è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione della Commissione 18 gennaio 1995 che destituisce il signor V per insufficienza della motivazione e ha condannato la Commissione alle spese.
2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado affinché statuisca sugli altri motivi invocati e che sono enunciati al punto 25 della sentenza impugnata.
3) Le spese sono riservate».
(1) - Causa T-40/95 (Racc. PI pag. II-461).
(2) - Causa C-166/95 P (Racc. pag. I-983).
(3) - V., in particolare, sentenze 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861); 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei conti (Racc. pag. 2447); Commissione/Daffix (citata alla nota 2), e 20 marzo 1991, causa T-1/90, Pérez-Mínguez Casariego/Commissione (Racc. pag. II-143).
(4) - V. nota 2.
(5) - V., in particolare, sentenza 29 gennaio 1985, causa 228/83, F./Commissione (Racc. pag. 275).
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