Conclusioni dell avvocato generale
1 Il Raad van State (Consiglio di Stato) dei Paesi Bassi solleva diverse questioni concernenti l'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 1_ febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (1) (in prosieguo: il «regolamento sui rifiuti», o semplicemente il «regolamento») e della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (2) (in prosieguo: la «direttiva sui rifiuti», o semplicemente la «direttiva»). Esso chiede in sostanza entro quali limiti le spedizioni di rifiuti esonerate dall'obbligo di notifica transfrontaliera imposto dal regolamento possano comprendere sostanze diverse; se il trasporto di rifiuti per il deposito in attesa di un successivo trasporto verso un impianto di recupero sia esonerato dagli obblighi di notifica; e se l'autorità competente di destinazione abbia il potere di ordinare la rispedizione di rifiuti illecitamente trasportati.
Il regolamento sui rifiuti
2 Il regolamento sui rifiuti è stato adottato il 1_ febbraio 1993 sulla base dell'art. 130 S del Trattato ed è applicabile dal 6 maggio 1994 (3). Esso prevede, inter alia, un sistema di notifiche preventive delle spedizioni di rifiuti tra gli Stati membri. Norme distinte si applicano per i rifiuti destinati allo smaltimento e per quelli destinati al recupero. Tuttavia, una notifica preventiva viene richiesta in generale per entrambi.
3 Le spedizioni di rifiuti per lo smaltimento o il recupero devono essere notificate all'autorità competente per il territorio in cui la spedizione si conclude (in prosieguo: l'«autorità competente di destinazione» (4)). Copie della notifica devono essere inviate all'autorità competente per la zona di partenza della spedizione (in prosieguo: l'«autorità competente di spedizione» (5)), all'autorità competente per il territorio attraverso il quale transita la spedizione (in prosieguo: l'«autorità competente di transito» (6)) e al destinatario (7).
4 Per quanto riguarda i rifiuti destinati allo smaltimento, occorre ottenere un'autorizzazione dell'autorità competente di destinazione, che può concedere tale autorizzazione solo qualora non siano state sollevate obiezioni da parte delle altre autorità competenti (8). Nel caso di rifiuti destinati al recupero, d'altro canto, il consenso alla spedizione può di solito essere tacito (9).
5 Il regolamento distingue tra una «lista verde di rifiuti» (allegato II), una «lista ambra di rifiuti» (allegato III) e una «lista rossa di rifiuti» (allegato IV) (10). I rifiuti elencati nella lista verde (in prosieguo: i «rifiuti verdi») sono generalmente considerati come rifiuti che «se adeguatamente ricuperati, non dovrebbero presentare rischi per l'ambiente» (11) e sono di conseguenza generalmente esclusi dagli obblighi di notifica del regolamento se destinati alla spedizione in un altro Stato membro per il recupero (12). Ciascuna lista di rifiuti è divisa in categorie generali in ordine alfabetico (in prosieguo: le «categorie generali») (per esempio, la categoria generale GH nella lista verde di rifiuti, intitolata «Rifiuti di plastiche solide» (13)). Ciascuna categoria generale è suddivisa a sua volta in sottocategorie di rifiuti più specifiche, elencate in ordine numerico (in prosieguo: le «sottocategorie») (per esempio, la sottocategoria GH 011 ex 3915 10, intitolata «Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di polimeri di etilene» (14)).
6 La frase introduttiva dell'allegato II (contenente la lista verde di rifiuti) recita quanto segue: «Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista verde se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificarne l'inserimento nella lista ambra o rossa, o che b) non sia possibile ricuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente».
7 Tale paragrafo è stato inserito nell'allegato II dalla decisione della Commissione 94/721 (15), adottata il 21 ottobre 1994. Poiché il governo dei Paesi Bassi sostiene che i rifiuti in questione sono stati scoperti nei Paesi Bassi nella primavera 1995, sembra probabile che il paragrafo di cui trattasi sia stato inserito nel regolamento prima della spedizione di tali rifiuti.
8 Infine, è importante tener presente l'art. 26 del regolamento. L'art. 26, n. 1, lett. a), stabilisce che qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata «senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento» dev'essere considerata come traffico illecito.
9 L'art. 26, n. 2, stabilisce quanto segue:
«Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:
a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario, dalla stessa autorità competente all'interno dello Stato di spedizione,
oppure, se ciò risulta impossibile,
b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti,
entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.
In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni».
Fatti
10 La Beside BV (in prosieguo: la «Beside») ha acquisito diversi materiali di rifiuto in Germania e li ha trasportati da tale Stato in locali di deposito situati a Zutphen, nei Paesi Bassi, dove sono stati depositati in attesa di essere venduti e consegnati a fabbricanti di prodotti di plastica stabiliti, in particolare, in Estremo Oriente. I movimenti di rifiuti da uno Stato membro ad un altro devono essere di solito notificati alle autorità competenti interessate, conformemente al regolamento sui rifiuti. Tuttavia, come spiegato in precedenza (16), il trasporto di rifiuti elencati nel regolamento come rifiuti verdi non necessita generalmente di notifica se i rifiuti sono destinati al recupero anziché allo smaltimento.
11 La Beside e il suo direttore I.M. Besselsen (in prosieguo: i «ricorrenti») sostengono che i materiali di rifiuto sono destinati ad essere usati come materia prima nella produzione di vari tipi di articoli di plastica, operazione che può essere considerata come un recupero ai sensi del regolamento (17). Secondo il Raad van State, i ricorrenti hanno esposto questo punto di vista solo in modo estremamente sommario. I ricorrenti affermano altresì che i rifiuti in questione erano nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento.
12 Il ministro per l'Edilizia popolare, l'Assetto territoriale e l'Ambiente (in prosieguo: il «ministro») si è opposto alla spedizione dei rifiuti sulla base del fatto che tale spedizione avrebbe dovuto essere notificata in base al regolamento sui rifiuti. I ricorrenti, d'altro canto, sostengono che la notifica non era necessaria ai sensi del regolamento in quanto i rifiuti erano inclusi nella lista verde ed erano destinati al recupero.
13 In origine erano in questione due tipi di rifiuti: i rifiuti di plastica sotto forma di polveri, ritagli e fogli, e i rifiuti che il resistente definisce «imballaggi di plastica dopo il consumo». Tuttavia, la controversia si restringe ora agli imballaggi di plastica dopo il consumo poiché il ministro ha fatto cadere le sue obiezioni circa il primo tipo di rifiuti. Come accennato in precedenza, i rifiuti di plastiche solide sono inclusi nella lista verde di rifiuti come categoria generale GH.
14 Le obiezioni del ministro si basavano su un esame dei rifiuti, effettuato dal Rijksinstitutut voor Volksgezondheid en Milieuhygïene (Istituto nazionale di controllo della salute pubblica e della qualità dell'ambiente), da cui è risultato che i rifiuti non erano costituiti completamente da plastica e che la percentuale di plastica è diversa da una balla all'altra, variando dal 58,3% al 92,3%. Era stato accertato inoltre che le balle contenevano anche carta e cartone, metalli, legno e altri materiali non sintetici, come vetro e tessili, la maggior parte dei quali figura nella lista verde. In una delle balle, tuttavia, sono stati trovati sei cartucce per armi da fuoco. Sembra che, per la maggior parte, i rifiuti comprendessero un miscuglio di articoli che, presi individualmente, comparivano nella lista verde, assieme ad una piccola percentuale di materiali diversi. Su queste basi il ministro ha ritenuto che i rifiuti non potessero essere considerati come rifiuti di plastiche solide, menzionati come categoria generale GH nella lista verde contenuta nell'allegato II del regolamento. Esso ha ritenuto invece che i rifiuti dovessero classificarsi come «rifiuti domestici/municipali», rientranti sotto la voce AD 160 nella «lista ambra» di cui all'allegato III del regolamento. (La voce AD 160 è una delle numerose voci incluse nella categoria generale AD, intitolata «Rifiuti che possono contenere costituenti inorganici o organici», nella lista ambra) (18). Da questo punto di vista, è pacifico che la spedizione dei rifiuti avrebbe dovuto essere notificata. Il ministro ha concluso che i rifiuti costituivano pertanto «rifiuti illeciti» ai sensi dell'art. 26 del regolamento (19) e dovevano essere reintrodotti in Germania.
15 Con lettera del 21 aprile 1995, il ministro comunicava ai ricorrenti di aver deciso di provvedere in merito alla spedizione dei rifiuti ingiungendo che i rifiuti fossero rispediti nel luogo di provenienza, ma dando ai ricorrenti l'opportunità di procedere direttamente alla spedizione. I ricorrenti contestavano tale decisione con un'opposizione congiunta presentata presso il ministro. Con due decisioni distinte del 29 giugno 1995, il ministro dichiarava le opposizioni dei ricorrenti infondate. I ricorrenti proponevano congiuntamente un ricorso contro tali decisioni presso il Raad van State. Come spiegato in precedenza, i ricorrenti sostengono che la spedizione dei rifiuti non necessitava di notifica ai sensi del regolamento. Essi inoltre sostengono che il ritrasferimento dei rifiuti sarebbe, in ogni caso, inopportuno.
Le questioni del giudice nazionale
16 Il Raad van State ritiene di dover chiedere l'aiuto della Corte per rispondere alle seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nozione di "rifiuti domestici/municipali" figurante sotto il codice AD 160 dell'allegato III del regolamento (CEE) del Consiglio 1_ febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1), come successivamente modificato, debba essere interpretato, nel senso che in essa rientrano anche rifiuti costituiti in gran parte da rifiuti di plastica sotto forma solida, menzionati nell'allegato II del regolamento, ma anche da vari altri rifiuti menzionati nel medesimo allegato nonché da una limitata quantità di materiali non elencati nel detto allegato.
2) a) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l'espressione "messa in riserva di materiali per sottoporli ad una delle operazioni che figurano nel presente allegato" di cui all'allegato II B della direttiva (CEE) del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), come successivamente modificata, debba essere interpretata nel senso che essa comprende non solo il caso in cui il deposito è effettuato nell'impresa presso la quale viene eseguita una delle restanti operazioni menzionate nel detto allegato, ma anche il caso di deposito in vista di una spedizione verso una siffatta impresa, indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia ubicata all'interno o all'esterno della Comunità.
b) In caso di soluzione affermativa alla prima parte della presente questione, quali siano, qualora manchi la notifica, i dati minimi che devono essere disponibili per potersi ritenere che si tratti effettivamente di un ricupero.
3) In caso di soluzione affermativa delle questioni 1 e 2, sub a), se dall'art. 26, n. 2, terza frase del regolamento si debba dedurre che, nei casi considerati da tale disposizione, anche l'autorità competente di destinazione sia tenuta, ovvero sia legittimata, ad eseguire gli adempimenti che, sulla base della prima frase di detta disposizione, devono essere espletati dall'autorità competente di spedizione».
17 Hanno presentato osservazioni i governi olandese, tedesco, danese e finlandese, nonché la Commissione. All'udienza erano rappresentati i governi olandese e danese, nonché la Commissione.
La questione 1
18 Con la sua prima questione il Raad van State cerca in sostanza di stabilire se rifiuti di plastica destinati al recupero che siano inclusi nella lista verde dei rifiuti (ma in origine, come «rifiuti domestici/municipali», nella lista ambra dei rifiuti) possano essere trasportati come rifiuti verdi, e di conseguenza essere sottratti all'obbligo di notifica, qualora siano mischiati con: a) vari altri rifiuti elencati nella lista verde e b) una limitata quantità di materiali che non compaiono nella lista verde.
19 Il Raad van State ritiene che l'espressione «rifiuti domestici/municipali» debba essere intesa come relativa a rifiuti non selezionati di origine domestica. Tuttavia, il giudice nazionale non è sicuro se, ai fini della classificazione dei rifiuti, il fattore decisivo debba essere il fatto che una percentuale considerevole dei rifiuti, secondo quanto appare, non è stata selezionata, oppure il fatto che la maggior parte dei materiali contenuti nella partita in questione sono, ciascuno considerato singolarmente, elencati nella lista verde.
20 Secondo il governo olandese, dal momento che i rifiuti erano originariamente rifiuti domestici/municipali e questi rifiuti compaiono nella lista ambra, essi devono continuare ad essere classificati come tali anche se sono stati selezionati. La Commissione non concorda con l'argomento addotto dai Paesi Bassi secondo cui sarebbe l'origine dei rifiuti ad aver rilievo ai fini della classificazione. A suo avviso, è la natura dei rifiuti che conta e i rifiuti domestici/municipali dovrebbero poter essere trasformati in rifiuti verdi attraverso la selezione, perché altrimenti questa sarebbe disincentivata.
21 Tuttavia, la Commissione ritiene che solo partite omogenee di rifiuti appartenenti alla medesima categoria di cui all'allegato II del regolamento possano essere trasportate come rifiuti verdi. La sua tesi è appoggiata dal governo danese. All'udienza, il governo danese ha spiegato che, a suo giudizio, una partita omogenea di rifiuti verdi era una partita di rifiuti rientrante nella medesima sottocategoria dell'allegato II. Il governo tedesco sostiene che le partite miste di rifiuti sono ammesse, ma solo se la mescolanza non determina una delle situazioni indicate nella frase introduttiva dell'allegato II del regolamento e se i diversi tipi di rifiuti verdi ricadono nella stessa categoria generale di cui all'allegato II. Il governo finlandese è di parere analogo.
22 L'allegato II del regolamento (che contiene la lista verde dei rifiuti) stabilisce nella frase introduttiva che, per essere trasportati come rifiuti verdi, i rifiuti non devono essere «contaminati da altri materiali» in modo tale che i rischi associati a tali rifiuti aumentino tanto da giustificarne l'inserimento nella lista ambra o in quella rossa, o che non sia possibile recuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente (20). Ciò si potrebbe intendere nel senso che comporti l'ammissibilità di alcuni miscugli di rifiuti (anche se non è chiaro se ci si riferisca ad una contaminazione da parte di rifiuti non verdi, ad una contaminazione da parte di tipi diversi di rifiuti verdi o ad una contaminazione da parte di entrambi).
23 La Commissione, tuttavia, asserisce che tale frase è volta a includere solo percentuali esigue di contaminazione e che in linea di principio tutte le partite di rifiuti dovrebbero essere omogenee. I governi olandese e danese sostengono, similmente, che tale frase si riferisce semplicemente a miscugli intrinseci nei materiali considerati come i punti metallici sulla carta o le etichette di carta sulle bottiglie di vetro.
24 Diversi argomenti sono stati avanzati a sostegno della tesi secondo cui le partite miste di rifiuti verdi sarebbero inammissibili. La Commissione sostiene che la natura dei rifiuti dev'essere chiara ai fini del trasporto, dello stoccaggio e del processo di recupero allo scopo di limitare i problemi ambientali (21). Il governo danese sostiene, in senso analogo, che se non fosse necessario selezionare i rifiuti verdi prima della spedizione, non potrebbe essere garantita la selezione dei diversi tipi di rifiuti verdi prima del recupero e sarebbe più facile dissimulare la presenza di rifiuti rossi e ambra tra quelli verdi.
25 Inoltre, il governo danese osserva che quando, il 6 giugno 1996, in occasione di una riunione, la Commissione espresse la propria tesi secondo cui non si dovevano mescolare diversi tipi di rifiuti verdi, essa spiegò di essere giunta a tale conclusione perché la lista verde dei rifiuti comprendeva già talune mescolanze di rifiuti verdi come voci separate.
26 Il governo danese cita anche la decisione dell'OCSE 30 marzo 1992 (22), cui il regolamento si riferisce (23). L'allegato I, sezione III, n. 1 di tale decisione, che elenca i rifiuti verdi, stabilisce che solo i prodotti specificati entro una categoria principale e non le categorie principali in sé rientrano nella lista verde.
27 Un altro argomento addotto dal governo danese è quello secondo cui l'esportazione di rifiuti verdi misti presumibilmente destinati al recupero potrebbe risolversi tanto nello smaltimento quanto nel recupero in caso di incenerimento dei rifiuti, in quanto l'uso in via principale come carburante o altra fonte di energia configura un'operazione di recupero, ma alcune sostanze se bruciate non creano energia sufficiente per configurare tale operazione. Così, per esempio, una partita di rifiuti contenente sia legno sia metallo può sfociare in un recupero del legno ma in uno smaltimento del metallo, dal momento che quest'ultimo non produce molta energia.
28 Il governo olandese sostiene che la molteplicità delle diverse plastiche presenti nei rifiuti rende difficilmente realizzabile il recupero diretto e che, anche se il recupero fosse tecnicamente possibile, esistono tante variazioni fra i rifiuti che la quantità recuperata sarebbe troppo esigua per giustificare il recupero. Sotto questo aspetto esso si richiama ai motivi di obiezione indicati nell'art. 7, n. 4, lett. a), quinto trattino, del regolamento, che autorizza le autorità competenti a sollevare obiezioni nei confronti di una spedizione di rifiuti destinati ad essere alla fine recuperati se il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o il costo del recupero e quello dello smaltimento nella parte non recuperabile non giustificano il recupero in base a considerazioni economiche ed ambientali.
29 A mio avviso l'approccio corretto consiste nel considerare il significato dell'espressione «rifiuti domestici/municipali». Tre punti principali possono essere evidenziati. In primo luogo, tali rifiuti possono comprendere un numero considerevole di rifiuti di tipo diverso. Una singola partita di tali rifiuti può comprendere numerose sostanze diverse o solo alcune. Inoltre, essa può contenere soltanto rifiuti verdi o un misto di rifiuti verdi e di rifiuti di altro tipo. La varietà dei rifiuti municipali è illustrata dall'elevato numero di materiali che compaiono sotto la voce «Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni, inclusi i rifiuti della raccolta differenziata» nella decisione 94/3/CE della Commissione (24). Tale decisione ha stabilito un elenco di rifiuti, intitolato «Catalogo europeo dei rifiuti», conformemente all'art. 1, lett. a) della direttiva sui rifiuti (25). Il suo scopo è quello di fornire una terminologia comune per tutta la Comunità al fine di migliorare le attività connesse alla gestione dei rifiuti (26). La voce «Rifiuti urbani ecc.» include prodotti diversi come rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, abiti, acidi, batterie, aerosol, ecc.
30 In secondo luogo, concordo con la Commissione sul fatto che i rifiuti domestici/municipali debbano poter essere riclassificati una volta che siano stati opportunamente selezionati. Una volta selezionati, il criterio fondamentale dovrebbe essere quello della composizione dei rifiuti.
31 In terzo luogo, a mio parere, una partita non selezionata di tali rifiuti non dovrebbe essere considerata alla stregua dei rifiuti verdi semplicemente perché per caso nessuno dei componenti di detta partita figura nella lista ambra o in quella rossa. Anche qualora si accertasse che tutta o quasi tutta una determinata partita di rifiuti si componeva di materiali inclusi nella lista verde, ciò non sarebbe sufficiente a esonerare la spedizione dall'obbligo di notifica. I rifiuti debbono essere stati selezionati opportunamente in categorie appropriate al fine di sfuggire alla classificazione nella lista ambra di rifiuti come «rifiuti domestici/municipali». E' pertinente mettere in rilievo, a tal proposito, la nota 19 a piè di pagina della decisione OCSE del 30 marzo 1992 (27). Nella convenzione di Basilea (28) i rifiuti domestici sono definiti come «altri rifiuti», anziché come rifiuti pericolosi, e vengono controllati quando sono soggetti a movimenti transfrontalieri. Nella nota se ne deduce che la decisione dovrebbe disporre che «tutti i rifiuti domestici (e non solo quelli che presentano caratteristiche pericolose) devono essere assoggettati alle procedure di cui alla sezione IV (livello ambra)».
32 Ai fini della presente controversia, basti dire che i rifiuti domestici/municipali non perdono il loro carattere in quanto tale finché non siano stati opportunamente selezionati, e che i materiali individuati nel caso di specie appaiono così diversi (29) che è improbabile che sia avvenuta una selezione appropriata. Pertanto, in risposta al dubbio specifico sollevato dal Raad van State nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, il criterio decisivo dovrebbe essere quello di stabilire se i rifiuti siano stati opportunamente selezionati, non se la maggior parte dei materiali in questione siano elencati separatamente nella lista verde di rifiuti.
33 Può essere in ogni caso utile fare un'ulteriore osservazione. Qualora dei rifiuti siano opportunamente selezionati, ciascuna partita selezionata di rifiuti verdi potrebbe ben rientrare in una singola categoria generale dell'allegato II. Tuttavia, se, come la Commissione e diversi Stati membri sostengono, si intende far sì che i rifiuti verdi che rientrano in una categoria generale (o forse persino in una sottocategoria) non vengano mai mescolati con rifiuti che rientrano in un'altra categoria generale (o sottocategoria) (a meno che i materiali in questione non costituiscano un miscuglio intrinseco, come le etichette di carta sulle bottiglie di vetro), allora è preferibile, nell'interesse della certezza del diritto, che la normativa sia modificata per chiarire questo punto.
34 Come soluzione della prima questione concludo semplicemente proponendo che sia dichiarato che la nozione di «rifiuti domestici/municipali» di cui alla voce AD 160 dell'allegato III del regolamento sui rifiuti, come successivamente emendato, dev'essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche i rifiuti che sono costituiti in gran parte da rifiuti di plastiche solide, menzionati nell'allegato II del regolamento, ma anche da vari altri rifiuti menzionati nel medesimo allegato, nonché da una limitata quantità di materiali ivi non menzionati, qualora i rifiuti in questione non siano stati opportunamente selezionati in categorie adeguate.
La questione 2, sub a)
35 E' chiaro che lo scopo della seconda questione è quello di accertare se, anche nel caso in cui la composizione dei rifiuti non costituisca motivo di esenzione dall'obbligo di notifica stabilito dal regolamento, i rifiuti possano essere esonerati sulla base del fatto che non erano destinati direttamente né al recupero né allo smaltimento, bensì al deposito in attesa di trasporto verso un'impresa di recupero. L'idea sottostante sembra essere che, dato che il regolamento prevede solo la notifica per le spedizioni di rifiuti destinati al recupero e di quelli destinati allo smaltimento, si potrebbe sostenere che le spedizioni di rifiuti destinati al deposito in attesa di un trasporto verso un'altra impresa non costituiscono spedizioni di rifiuti per il recupero né spedizioni di rifiuti per lo smaltimento e, di conseguenza, non necessitano di notifica.
36 Ciononostante, il deposito è esplicitamente incluso nella definizione sia delle operazioni di smaltimento che di quelle di recupero. Il regolamento si riferisce alle definizioni di smaltimento e di recupero contenute nella direttiva (30). La direttiva include come operazione di smaltimento il deposito preliminare di rifiuti prima di una delle altre operazioni di smaltimento elencate nell'allegato II A, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti; allo stesso modo, la direttiva comprende come operazione di recupero la messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle altre operazioni di recupero elencate nell'allegato II B, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.
37 Gli allegati II A e II B non specificano che, al fine di costituire smaltimento o recupero, il deposito dei rifiuti debba avvenire nell'impresa in cui le altre operazioni figuranti nei detti allegati devono aver luogo. La sola esclusione è relativa al deposito nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e in relazione al quale, di conseguenza, non vi sono movimenti significativi dei rifiuti. Inoltre, l'art. 6, n. 2, del regolamento stabilisce espressamente che «la notifica deve obbligatoriamente includere tutte le eventuali tappe intermedie della spedizione dal luogo della spedizione fino alla destinazione finale». Ciò è significativo dal momento che non sono soltanto lo smaltimento o il recupero dei rifiuti a poter essere pericolosi per l'ambiente o per la salute dell'uomo, ma anche il trasporto dei rifiuti stessi. Il fatto è evidente. Ciò risulta anche dall'obbligo imposto al notificatore di fornire informazioni riguardo alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei trasporti (31) e dalla possibilità, per le autorità competenti, di fissare le condizioni relative al trasporto dei rifiuti nel territorio di loro competenza (32). Di conseguenza, concludo nel senso che è irrilevante che il deposito di una particolare partita di rifiuti avvenga nel luogo del recupero finale o altrove: la notifica della spedizione è necessaria in entrambi i casi.
38 Concludo inoltre nel senso che, poiché le citate definizioni di smaltimento e di recupero non contengono alcuna limitazione geografica e la portata del regolamento si estende alle esportazioni dalla Comunità, è irrilevante che l'operazione di recupero successiva al deposito debba aver luogo all'interno o all'esterno della Comunità.
39 Ciò a mio avviso è sufficiente a risolvere la questione posta dal giudice nazionale. Ciononostante, mi occuperò brevemente di un'altra questione sollevata nel testo dell'ordinanza di rinvio e sulla quale la Commissione ha formulato osservazioni, vale a dire la questione se la notifica sia necessaria qualora la destinazione finale dei rifiuti da depositare non sia ancora conosciuta. Non penso si possa sostenere che possa esservi per dei rifiuti una destinazione che non rientri nelle operazioni di smaltimento e di recupero elencate negli allegati II A e II B della direttiva. E' chiaro che l'intento del regolamento era quello di ricomprendere tutti i trasporti di rifiuti, anche se la spedizione di alcuni rifiuti è esonerata dall'obbligo di notifica. Come sostiene la Commissione, interpretare il regolamento nel senso che esso esonererebbe dalla notifica i rifiuti la cui destinazione finale non sia stata ancora stabilita porterebbe all'assurda conseguenza che i trasportatori di rifiuti che non avessero ancora stabilito la destinazione di detti rifiuti prima del trasporto sarebbero più liberi, in merito all'organizzazione del trasporto stesso, rispetto ai trasportatori che invece abbiano stabilito la destinazione dei rifiuti e ciò malgrado il fatto che la prima situazione sia più discutibile. Si può altresì osservare che una simile interpretazione potrebbe dissuadere i trasportatori dal prendere, o dall'ammettere di aver preso, una decisione riguardo alla destinazione finale dei rifiuti da trasportare. E' chiaro, di conseguenza, che gli obblighi di notifica stabiliti dal regolamento in relazione ad una particolare spedizione di rifiuti non possono essere aggirati sulla base del fatto che non sia stata determinata la destinazione di tale spedizione.
40 Come soluzione della questione 2, sub a), concludo proponendo che sia dichiarato che il riferimento alla messa in riserva di materiali di cui all'allegato II B della direttiva sui rifiuti, come successivamente modificata, deve interpretarsi nel senso che esso comprende non solo il deposito che ha luogo nell'impresa presso la quale viene effettuata una delle altre operazioni menzionate nel detto allegato, ma anche il deposito di materiali in vista di un trasferimento verso una siffatta impresa (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti), indipendentemente dal fatto che la detta impresa sia ubicata all'interno o all'esterno della Comunità.
La questione 2, sub b)
41 Nella seconda parte della seconda questione, il Raad van State chiede quali siano i dati minimi necessari per provare che i rifiuti non notificati siano destinati al recupero. Il giudice nazionale chiede che si risolva tale questione nel caso di soluzione affermativa alla questione 2, sub a), ed io ho suggerito appunto una soluzione affermativa. Tuttavia, come osserva la Commissione, la questione 2, sub b), appare pertinente solo se, nella soluzione della prima questione, i rifiuti di cui trattasi vengano ritenuti rifiuti verdi, poiché soltanto i rifiuti verdi destinati al recupero sono generalmente esonerati dall'obbligo di notifica stabilito nel regolamento. Se i rifiuti non sono rifiuti verdi, i loro movimenti dovrebbero essere notificati in ogni caso, siano essi destinati al recupero o allo smaltimento. Dal momento che sostengo la tesi secondo cui i rifiuti non possono considerarsi rifiuti verdi, potrebbe di conseguenza ritenersi superfluo risolvere la questione 2, sub b). Tuttavia, nel caso in cui dovesse essere adottato un diverso punto di vista riguardo alla classificazione dei rifiuti, e dal momento che, in linea di principio, spetta al giudice nazionale determinare la necessità di tali questioni, ritengo opportuno risolvere la seconda parte della seconda questione.
42 La sola disposizione nel regolamento relativa alle informazioni necessarie in merito ai rifiuti verdi destinati al recupero è l'art. 11, n. 1 (33). Tale disposizione prevede che, per poter rintracciare più facilmente le spedizioni di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato II (cioè i rifiuti verdi), tali spedizioni sono accompagnate dalle seguenti indicazioni, firmate dal detentore:
a) nome e indirizzo del detentore;
b) usuale descrizione commerciale dei rifiuti;
c) quantità dei rifiuti;
d) nome e indirizzo del destinatario;
e) l'operazione di recupero, specificata nell'allegato II B della direttiva sui rifiuti; e
f) la data prevista di spedizione.
43 Tuttavia, per quanto riguarda i rifiuti destinati al recupero che devono essere notificati ai sensi del regolamento, quest'ultimo prevede che il notificatore deve stipulare con il destinatario un contratto per il recupero dei rifiuti e fornire una copia di detto contratto, dietro richiesta, all'autorità competente. Qualora la spedizione dei rifiuti si effettui tra due stabilimenti che dipendono dallo stesso soggetto giuridico, il contratto in questione può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata da tale soggetto (34).
44 Inoltre, l'art. 6, n. 4, del regolamento stabilisce che il notificatore compila il documento di accompagnamento e fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni e documentazione addizionali, e l'art. 6, n. 5, stabilisce che la nota di accompagnamento deve contenere informazioni concernenti in particolare taluni aspetti. Per quanto viene in rilievo, tali informazioni comprendono:
- l'origine, la composizione e l'entità dei rifiuti destinati al recupero, compresa l'identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un inventario particolareggiato degli stessi nonché, se è nota, l'identità del produttore iniziale,
- l'identità del destinatario dei rifiuti, l'ubicazione del centro per il recupero nonché il tipo e la durata dell'autorizzazione rilasciata per il funzionamento del centro,
- le operazioni relative al recupero menzionate nell'allegato II B della direttiva sui rifiuti,
- il metodo previsto per lo smaltimento dei rifiuti residui dopo che si è proceduto al riciclaggio,
- il quantitativo del materiale riciclato in relazione ai rifiuti residui,
- il valore presunto del materiale riciclato.
45 Tutte le informazioni menzionate nei paragrafi 42-44 possono servire come utili linee guida per i trasportatori di rifiuti in merito a ciò che le autorità competenti possono esigere come prova del fatto che una particolare spedizione sia destinata al recupero. Tuttavia, concordo con la Commissione sul fatto che è difficile determinare esattamente, in astratto, quale prova sia necessaria, dal momento che ogni caso si basa su fatti specifici. In effetti, il regolamento ammette l'esigenza di flessibilità, in quanto consente alle autorità competenti di esigere informazioni e documentazione addizionali (art. 6, n. 4).
46 Si può pertanto affermare solo che le informazioni e le prove presentate debbono essere sufficienti a persuadere le autorità competenti in questione del fatto che la spedizione è effettivamente destinata al recupero. Le autorità competenti dovrebbero avere il potere di esigere informazioni o prove diverse da quelle specificate nel regolamento, specie in considerazione del loro obbligo di garantire, in talune circostanze, che i rifiuti trasportati in modo illecito siano ripresi o smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti (vedi l'art. 26 del regolamento). L'art. 11, n. 1, non pretende di fornire un elenco tassativo delle prove che possono essere richieste riguardo ai rifiuti verdi destinati al recupero. Esso stabilisce semplicemente le informazioni che devono accompagnare tali spedizioni al fine di «poter più facilmente» rintracciarli. Anche se potrebbe esservi il rischio che un'autorità competente neghi in modo irragionevole di essere persuasa che una particolare partita di rifiuti sia destinata al recupero, non è opportuno cercare di prevenire tali problemi stabilendo criteri rigidi riguardo a ciò che è necessario e sufficiente in tema di prove.
47 Il giudice nazionale, tuttavia, chiede quali siano i dati minimi che devono essere disponibili. Esso perciò considera non una situazione in cui un'autorità competente richieda troppe prove, ma piuttosto una situazione in cui ne vengono richieste troppo poche. Nell'interesse della finalità del regolamento diretta alla protezione dell'ambiente, le autorità competenti non debbono essere troppo lassiste riguardo al livello normale di prova. A mio giudizio, le informazioni minime richieste in relazione ai rifiuti verdi non notificabili destinati al recupero saranno di norma le informazioni elencate nell'art. 11. Con tali informazioni si possono effettuare controlli e indagini ulteriori, e il fatto stesso che nessun'altra informazione venga indicata nell'art. 11 fa ritenere che sia stato considerato che tali informazioni possono essere, in casi normali, sufficienti. In caso di dubbio sulla veridicità delle informazioni fornite, l'autorità competente sarebbe tuttavia tenuta a controllare tali informazioni e, se necessario, a richiedere in aggiunta le opportune informazioni e gli opportuni documenti.
48 In relazione alle spedizioni di rifiuti verdi destinati ad essere messi in deposito, dal momento che il deposito è qualificato come operazione di recupero soltanto se si tratta di una messa in riserva preliminare ad un'operazione di recupero (35), occorre fornire la prova non solo dell'intenzione di mettere in riserva i rifiuti, ma anche dell'operazione finale di recupero. Lo stesso vale persino se il recupero finale debba aver luogo all'esterno della Comunità, poiché il regolamento impone obblighi in capo alle autorità competenti riguardo alle esportazioni di rifiuti dalla Comunità (36).
49 Di conseguenza, come soluzione della questione 2, sub b), concludo nel senso che le informazioni minime che debbono normalmente essere richieste dall'autorità competente perché sia accertato che i rifiuti verdi sono destinati al recupero, sono le informazioni indicate nell'art. 11, n. 1 del regolamento; tuttavia, tale autorità è legittimata o può essere tenuta, in quanto necessario, a richiedere ulteriori informazioni o prove per dimostrare che i rifiuti sono destinati al recupero.
La questione 3
50 Con la terza questione il Raad van State intende accertare la portata dei doveri e dei poteri della competente autorità di destinazione, in ordine alla competenza a rispedire rifiuti illecitamente trasportati allo Stato membro di spedizione.
51 Le spedizioni di rifiuti che non siano state notificate a tutte le autorità competenti interessate vanno considerate come traffico illecito in base all'art. 26, n. 1, lett. a) del regolamento (37). Di conseguenza, si sostiene che la spedizione di rifiuti di cui al caso di specie è illecita in quanto non è stata notificata. L'obbligo di notificare - il che non meraviglia - incombe al notificatore (art. 3, n. 1, e art. 6, n. 1 del regolamento). La nozione di «notificatore» è esaurientemente definita all'art. 2, lett. g) del regolamento. Tale definizione include, in taluni casi, «la persona che detiene i rifiuti o che ne ha il controllo legale (detentore)». Il Raad van State ritiene che nel caso di specie la Beside fosse il detentore dei rifiuti ai sensi del regolamento e che, se la notifica fosse stata necessaria, sarebbe pertanto spettato alla Beside notificare il trasporto dei rifiuti conformemente al regolamento stesso.
52 Poiché dell'asserito illecito nel caso di specie è responsabile il notificatore, si applica l'art. 26, n. 2, del regolamento. Come esposto in precedenza (38), tale disposizione stabilisce che, quando del traffico illecito di rifiuti è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario, dalla stessa autorità competente all'interno dello Stato di spedizione oppure, se ciò risulta impossibile, b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti.
53 E' importante ricordare, in particolare, quanto stabilito dalla seconda e dalla terza frase dell'art. 26, n. 2:
«In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni».
54 Il ministro sostiene che si può dedurre dalla terza frase che l'autorità competente di destinazione è tenuta o legittimata ad eseguire gli adempimenti che, sulla base della prima frase di detta disposizione, devono essere espletati dall'autorità competente di spedizione.
55 Il Raad van State si chiede se il fatto che l'art. 26, n. 2, seconda frase, stabilisca che la reintroduzione dei rifiuti dev'essere notificata significhi che il riferimento, contenuto nella terza frase dell'art.26, n. 2, allo Stato membro di spedizione sia in effetti un riferimento allo Stato che era lo Stato membro di destinazione in relazione all'originaria, illecita spedizione. Tale interpretazione si basa sul fatto che, nel provvedere alla reintroduzione dei rifiuti, lo Stato membro di destinazione agisce come lo Stato di spedizione in relazione alla spedizione originaria. Da questo punto di vista l'obbligo, imposto nella terza frase allo «Stato membro di spedizione», di non opporsi alla reintroduzione dei rifiuti andrebbe riferito allo Stato che era lo Stato membro di destinazione in relazione alla spedizione originaria. Il Raad van State ritiene che di conseguenza il ministro non possa basare sul terzo comma dell'art. 26, n. 2, terza frase, il potere di ordinare la reintroduzione dei rifiuti in Germania.
56 Mi sembra chiaro, tuttavia, che, come osservato dal governo olandese, lo scopo dell'art. 26, n. 2, è quello di garantire che gli Stati membri non chiudano gli occhi di fronte a spedizioni illecite effettuate dal loro territorio, obbligandoli a riprendere tali spedizioni quando di tale illecito sia responsabile il notificatore. Per di più, come riconosciuto dal Raad van State, sarebbe strano che in una medesima disposizione, per indicare la stessa autorità, si faccia riferimento in una frase all'autorità competente di spedizione e in un'altra frase all'autorità competente di destinazione (39). Pertanto, l'obbligo di cui alla terza frase dell'art. 26, n. 2, di non opporsi alla reintroduzione di rifiuti illeciti di cui sia responsabile il notificatore ricade, a mio parere, sullo Stato membro dal quale i rifiuti erano stati in origine spediti.
57 Di conseguenza, ritengo che la seconda e la terza frase dell'art. 26, n. 2, significhino che la reintroduzione di rifiuti nello Stato membro di spedizione (cioè lo Stato membro dal quale i rifiuti erano stati originariamente spediti) non può essere disposta unilateralmente dallo Stato membro di destinazione (cioè lo Stato membro in cui i rifiuti sono pervenuti) senza una preventiva notifica allo Stato membro di spedizione, ma lo Stato membro di spedizione non può opporsi alla reintroduzione dei rifiuti qualora la richiesta dello Stato membro di destinazione sia debitamente motivata (40). Tuttavia, lo Stato membro di spedizione potrebbe opporsi, presumibilmente, alla reintroduzione di rifiuti se fosse impossibile al notificatore o all'autorità competente di spedizione riprendere i rifiuti, perché in tali casi l'art. 26, n. 2, prima frase, obbliga semplicemente lo Stato membro di spedizione a garantire che i rifiuti siano smaltiti secondo metodi ecologicamente corretti.
58 Benché spetti allo Stato membro di spedizione garantire la reintroduzione oppure lo smaltimento o il recupero secondo metodi ecologicamente corretti, tale Stato può aver bisogno dell'assistenza dello Stato membro di destinazione. A mio avviso, dalla finalità e dall'economia dell'art. 26 (41), nonché dall'obbligo generale di cooperazione di cui all'art. 5 del Trattato, discende che lo Stato membro di destinazione è tenuto ad assistere lo Stato membro di spedizione nell'assolvimento degli obblighi ad esso derivanti dall'art. 26, n. 2.
59 Non è chiaro, tuttavia, dalla lettera dell'art. 26, n. 2, se lo Stato membro di destinazione possa ordinare la reintroduzione di rifiuti qualora lo Stato membro di spedizione, dopo aver ricevuto debita notifica, non sia disposto a riprenderli. I governi finlandese e olandese sostengono che lo Stato membro di destinazione dovrebbe avere il potere autonomo di rispedire i rifiuti, a patto che abbia inviato una richiesta preventiva. A sostegno di tale opinione, i detti governi fanno riferimento all'«intesa comune dei corrispondenti» raggiunta a seguito degli incontri del 7 novembre 1995 e del 6 giugno 1996 (42). Tale intesa, tuttavia, si riferisce al problema se l'autorità competente di destinazione possa «richiedere» all'autorità competente di spedizione di riprendere i rifiuti non notificati perché spediti come rifiuti verdi destinati al recupero ma che, a giudizio dell'autorità competente di destinazione, non costituiscono rifiuti verdi, e sembra presupporre che gli Stati membri di spedizione e destinazione si accorderanno in merito alla reintroduzione dei rifiuti. Inoltre, la Commissione sostiene che lo Stato membro di destinazione non dovrebbe avere un potere autonomo di rispedire i rifiuti perché, se lo Stato membro di spedizione non è d'accordo, i rifiuti potrebbero essere abbandonati alla frontiera. Analogamente, il governo tedesco è del parere che lo Stato membro di destinazione non possa rispedire i rifiuti senza il consenso dello Stato membro di spedizione.
60 Tuttavia, poiché nel caso di specie non viene asserito che lo Stato membro di spedizione abbia rifiutato di accettare la reintroduzione dei rifiuti, non è necessario prendere in esame tale ipotesi. Va nondimeno osservato che, conformemente all'art. 4 della direttiva sui rifiuti, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per vietare «l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti» e per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente.
61 Come soluzione della terza questione, concludo nel senso che l'autorità competente di destinazione è non solo legittimata, ma anche tenuta ad assistere l'autorità competente di spedizione nell'assolvimento degli obblighi a questa incombenti in base all'art. 26, n. 2, del regolamento e che lo Stato membro di spedizione non può opporsi alla reintroduzione dei rifiuti, purché tale reintroduzione non sia impossibile ed esso abbia ricevuto dall'autorità competente di destinazione una richiesta debitamente motivata in tal senso.
Conclusione
62 Di conseguenza, ritengo che le questioni deferite dal Raad van State debbano essere risolte nei seguenti termini:
«1) La nozione di "rifiuti domestici/municipali" di cui alla voce AD 160 dell'allegato III del regolamento (CEE) del Consiglio 1_ febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come successivamente modificato, deve interpretarsi nel senso che in esso rientrano anche rifiuti costituiti in gran parte da rifiuti di plastiche solide, menzionati nell'allegato II del regolamento, ma anche da vari altri rifiuti menzionati nel medesimo allegato nonché da una limitata quantità di materiali ivi non menzionati, qualora i rifiuti di cui trattasi non siano stati opportunamente selezionati in categorie adeguate.
2) a) Il riferimento alla messa in riserva di materiali, di cui all'allegato II B della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come successivamente modificata, dev'essere interpretato nel senso che esso comprende non solo deposito che ha luogo nell'impresa presso la quale viene effettuata una delle restanti operazioni menzionate nel detto allegato, ma anche il deposito di materiali in vista di un trasferimento verso una siffatta impresa (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti), indipendentemente dal fatto che la detta impresa sia ubicata all'interno o all'esterno della Comunità.
b) Le informazioni minime che devono normalmente essere richieste dall'autorità competente perché sia accertato che i rifiuti verdi sono destinati al recupero, sono le informazioni indicate nell'art. 11, n. 1 del regolamento; tuttavia, tale autorità è legittimata o può essere tenuta, in quanto necessario, a richiedere ulteriori informazioni o prove per dimostrare che i rifiuti sono destinati al recupero.
3) L'autorità competente di destinazione è non solo legittimata, ma anche tenuta ad assistere l'autorità competente di spedizione nell'assolvimento dei compiti a questa incombenti in base all'art. 26, n. 2, del regolamento e lo Stato membro di spedizione non può opporsi alla reintroduzione dei rifiuti, purché tale reintroduzione non sia impossibile ed esso abbia ricevuto dall'autorità competente di destinazione una richiesta debitamente motivata in tal senso».
(1) - GU L 30, pag. 1.
(2) - GU L 194, pag. 39. Tutte le disposizioni della direttiva 75/442 sono state sostituite dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442, relativa ai rifiuti (GU L 78, pag. 32). Gli allegati II A e II B che erano stati aggiunti dalla direttiva 91/157 sono stati modificati dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, che adatta gli allegati II A e II B della direttiva 75/442 (GU L 135, pag. 32).
(3) - Art. 44.
(4) - Per la definizione integrale del termine, v. l'art. 2, lett. d), del regolamento.
(5) - Per la definizione integrale del termine, v. l'art. 2, lett. c), del regolamento.
(6) - Per la definizione integrale del termine, v. l'art. 2, lett. e), del regolamento.
(7) - Art. 3, n. 1, per i rifiuti destinati allo smaltimento; art. 6, n. 1, per i rifiuti destinati al recupero.
(8) - Art. 4, n. 2, lett. a).
(9) - Art. 8, n. 1. Tuttavia, nel caso dei rifiuti destinati al recupero elencati nella «lista rossa dei rifiuti» di cui all'allegato IV, il consenso dev'essere fornito per iscritto prima che la spedizione abbia inizio: art. 10.
(10) - Gli allegati al regolamento sono stati modificati dalla decisione della Commissione 21 ottobre 1994, 94/721/CE, che adegua, conformemente all'art. 42, paragrafo 3, gli allegati II, III e IV del regolamento (CEE) del Consiglio n. 259/93 (GU L 288, pag. 36), e dalla decisione della Commissione 14 novembre 1996, 96/660/CE, che adegua, conformemente all'art. 42, paragrafo 3, l'allegato Ii del regolamento n. 259/93 (GU L 304, pag. 15).
(11) - Quattordicesimo `considerando' del regolamento.
(12) - Art. 1, n. 3, lett. a).
(13) - In origine, la categoria generale D; successivamente modificata dalla decisione della Commissione 94/721, citata alla nota 10.
(14) - In origine, la sottocategoria D 3915 10; successivamente modificata dalla decisione della Commissione 94/721, citata alla nota 10.
(15) - Citata alla nota 10.
(16) - Al paragrafo 5.
(17) - Art. 2, lett. k).
(18) - L'allegato III nella versione originale si riferiva ai «rifiuti domestici», che esso includeva tra i rifiuti della lista ambra che dovevano essere «riesaminati in priorità nel quadro del meccanismo di revisione dell'OCSE». La classificazione dei «rifiuti domestici/municipali» come AD 160 nella lista ambra dei rifiuti è stata effettuata dalla decisione 94/721, citata alla nota 10.
(19) - Tale articolo è riportato supra, ai paragrafi 8 e 9.
(20) - Per il testo integrale di tale frase, v. il precedente paragrafo 6.
(21) - V. l'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), che obbliga gli Stati membri a prendere le misure necessarie per esigere, salvo le limitate eccezioni menzionate all'art. 2, n. 3, che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al recupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
(22) - Decisione dell'OCSE sul controllo del movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, C (92) 39 def.
(23) - Terzo `considerando'.
(24) - Decisione del 20 dicembre 1993 (GU 1994, L 5, pag. 15).
(25) - Citata alla nota 2.
(26) - V. il punto 5 della nota introduttiva.
(27) - Citata alla nota 22.
(28) - Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, approvata, a nome della Comunità, con decisione del Consiglio 1_ febbraio 1993, 93/98/CEE (GU L 39, pag. 1). Il testo della convenzione è allegato alla decisione del Consiglio. Il regolamento sui rifiuti ha conferito forza di legge alla convenzione nel territorio della Comunità.
(29) - V. supra, paragrafo 14.
(30) - V. l'art. 2, lett. k) e i), del regolamento e l'art. 1, lett. e) ed f), nonché gli allegati II A e II B della direttiva. Le pertinenti disposizioni di tali allegati furono modificate, successivamente ai fatti del caso di specie, sebbene non sostanzialmente, dalla decisione della Commissione 96/350, citata alla nota 2.
(31) - Art. 3, n. 5, in relazione ai rifiuti destinati allo smaltimento e art. 6, n. 5, in relazione ai rifiuti destinati al recupero.
(32) - Art. 4, n. 2, lett. d), in relazione ai rifiuti destinati allo smaltimento e art. 7, n. 3, in relazione ai rifiuti destinati al recupero.
(33) - V. l'art. 1, n. 3, lett. a).
(34) - Art. 6, n. 6.
(35) - V. supra, paragrafo 36.
(36) - Titolo IV del regolamento.
(37) - Citato al precedente paragrafo 8.
(38) - Al paragrafo 9.
(39) - V. l'art. 9, n. 2, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (la «convenzione di Basilea»), che contiene una disposizione simile a quella dell'art. 26, n. 2 del regolamento. Essa prevede semplicemente che «le Parti interessate non si oppongono, non ostacolano né impediscono la reintroduzione dei rifiuti nello Stato di esportazione». Il quarto `considerando' nel preambolo della decisione del Consiglio 93/98, che ha approvato la convenzione a nome della Comunità, stabilisce che il regolamento era volto, tra l'altro, a rendere l'attuale sistema comunitario di sorveglianza e di controllo dei movimenti di rifiuti conforme alle prescrizioni della convenzione di Basilea nonché alla quarta convenzione ACP-CEE. Alla convenzione di Basilea fa riferimento anche il quarto `considerando' del regolamento.
(40) - Con riferimento alla lettera dell'ultima frase dell'art. 26, n.2, non è del tutto chiaro che cosa un'«illustrazione delle ragioni» aggiunga ad una «motivata richiesta».
(41) - V., in particolare, i riferimenti alla cooperazione tra le autorità competenti contenuti nell'art. 26, nn. 3 e 4.
(42) - Foglio informativo, regolamento (CEE) n. 259/93 sulle spedizioni di rifiuti, soggetto: traffico illecito, AMP D (96), (allegato alle osservazioni del governo finlandese). I corrispondenti sono designati dai governi degli Stati membri e dalla Commissione conformemente all'art. 37, n. 1, del regolamento; l'art. 37, n. 2, stabilisce che la Commissione riunisce periodicamente, se richiesta dagli Stati membri o nei casi appropriati, i corrispondenti per esaminare con loro i problemi posti dall'applicazione del regolamento.
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