Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso, la Commissione chiede alla Corte di constatare che la Repubblica francese, mantenendo in vigore l'art. L 213-1 del Code du travail, che vieta, fatte salve alcune eccezioni, il lavoro notturno femminile, allorché lo stesso divieto non è invece previsto per i lavoratori di sesso maschile, ha violato gli obblighi impostile dall'art. 5 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (1) (nel prosieguo: la «direttiva»).
2 Il principio della parità di trattamento fra uomini e donne, quale previsto dalla direttiva, implica l'assenza di qualsiasi discriminazione basata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia (art. 2, n. 1). E' tuttavia prevista la possibilità di deroghe a protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità (art. 2, n. 3).
Quanto all'art. 5, n. 1, norma qui rilevante, esso dispone che «l'applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso». A tal fine gli Stati sono tenuti ad adottare, in particolare, le misure necessarie affinché siano soppresse le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento (art. 5, n. 2, lett. a); ed a riesaminare le disposizioni contrarie a tale principio, originariamente ispirate da motivi di protezione non più giustificati (art. 5, n. 2, lett. c).
Il termine stabilito per l'adozione da parte degli Stati membri delle necessarie misure è fissato, ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva, in trenta mesi a decorrere dalla notifica della stessa. Tuttavia, per quanto riguarda in particolare l'art. 5, n. 2, lett. c), la norma impone alle autorità nazionali di effettuare un primo esame ed una prima eventuale revisione delle relative disposizioni nel termine di quattro anni, termine scaduto il 14 febbraio 1980.
3 Quanto alla legislazione francese, il già citato art. L 213-1 del Code du travail stabilisce il principio del divieto del lavoro notturno femminile, prevedendo in particolare che: «le donne non possono essere destinate a lavori notturni in fabbriche, manifatture, miniere e cave, cantieri, officine e locali annessi, di qualsiasi natura, pubblica o privata, laica o religiosa, anche ove tali stabilimenti siano adibiti all'insegnamento professionale o a scopo di beneficenza, nonché negli uffici pubblici e ministeriali, negli uffici dei liberi professionisti, delle società di diritto civile, dei sindacati di categoria e delle associazioni di qualsiasi natura». Talune deroghe, inserite successivamente (2), si applicano alle donne che occupano posti di direzione o di carattere tecnico implicanti una responsabilità e alle donne occupate nei servizi di igiene e assistenza che normalmente non svolgono lavori manuali. Ed ancora, il divieto di lavoro notturno è stato altresì rimosso rispetto alle ipotesi in cui l'interesse nazionale lo esiga, in ragione di circostanze particolarmente gravi, nonché per i lavoratori dipendenti che lavorano in squadre a turno. In quest'ultimo caso è necessario un decreto che estenda una convenzione o un accordo collettivo di categoria, ovvero la conclusione di una convenzione o di un accordo aziendale o di stabilimento, accompagnata dall'autorizzazione dell'ispettore del lavoro. L'inosservanza di tali norme è punita con sanzioni pecuniarie.
La legislazione francese appena descritta è stata adottata per dare esecuzione alla convenzione n. 89, del 9 luglio 1948, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (nel prosieguo: l'«OIL»). Tale convenzione - che vieta infatti all'art. 3, salvo deroghe, il lavoro notturno femminile - è stata ratificata dalla Francia con legge n. 53-603 del 7 luglio 1953.
4 Va a questo punto ricordato che nella sentenza Stoeckel, la Corte, chiamata a pronunciarsi sul divieto in questione, ha affermato che «l'art. 5 della direttiva 76/207 è sufficientemente preciso per creare a carico degli Stati membri l'obbligo di non stabilire come principio legislativo il divieto del lavoro notturno delle donne, anche se quest'obbligo comporta deroghe, mentre non vige alcun divieto del lavoro notturno per gli uomini» (3).
Dopo aver ribadito che l'art. 5, n. 1, della direttiva è norma provvista di effetto diretto e che pertanto può essere fatto valere dagli interessati direttamente dinanzi ai giudici nazionali (4), la Corte ha dunque affermato, in buona sostanza, che il divieto di lavoro notturno previsto dalla legislazione francese, sia pure con le deroghe prima evidenziate, è incompatibile con la direttiva nella misura in cui si applica alle sole donne. Ne consegue che la stessa convenzione OIL n. 89 non potrebbe in alcun caso, nella prospettiva adottata dalla Corte, essere considerata tale da legittimare una violazione del principio della parità di trattamento uomo-donna, quale risultante dall'art. 5 della direttiva.
5 Nel successivo caso Levy, concernente la stessa legislazione nazionale, alla Corte veniva tuttavia chiesto - ed espressamente - di pronunciarsi, alla luce dell'art. 234 del Trattato (5), sul problema del rapporto tra l'applicazione della normativa comunitaria qui in discussione ed il rispetto degli obblighi derivanti da una convenzione conclusa anteriormente all'entrata in vigore del Trattato CEE, qual è precisamente il caso della convenzione OIL n. 89. Nel rispondere al quesito postole, la Corte ha precisato in tale occasione che «il giudice nazionale ha l'obbligo di garantire la piena osservanza dell'art. 5 della direttiva 76/207, disapplicando ogni contraria disposizione della normativa nazionale, a meno che l'applicazione di tale disposizione sia necessaria per consentire allo Stato membro interessato di adempiere obblighi imposti da una convenzione stipulata con Stati terzi prima dell'entrata in vigore del Trattato CEE» (6).
In altre parole, la Corte ha così riconosciuto che l'art. 234 del Trattato consente al giudice nazionale di disattendere, fino a che la constatata incompatibilità non sia stata eliminata, gli obblighi derivanti dall'art. 5 della direttiva.
6 Nel frattempo il governo francese, precisamente a seguito della sentenza Stoeckel, denunciava, in data 26 febbraio 1992, la convenzione OIL n. 89. Tale denuncia è divenuta effettiva esattamente un anno dopo, vale a dire il 26 febbraio 1993 (7).
7 E' questo il contesto in cui va collocato il presente procedimento. La Commissione ha infatti avviato la procedura d'infrazione contro la Francia solo dopo che erano venuti meno, nei suoi confronti, gli obblighi di cui alla convenzione OIL n. 89. La lettera di messa in mora è stata inviata al governo francese il 2 marzo 1994; ad essa ha fatto seguito, in data 8 novembre 1994, l'invio del parere motivato. Non essendosi il governo francese conformato a detto parere, nel termine di due mesi da esso imposto, la Commissione ha poi introdotto, in data 6 giugno 1996, il presente ricorso.$
In buona sostanza, la Commissione sostiene che, avendo il governo francese denunciato la convenzione OIL n. 89 ed essendo detta denuncia divenuta effettiva, il mantenimento in vigore dell'art. L 213-1 del Code du travail costituirebbe una violazione dell'art. 5 della direttiva. Essa chiede pertanto alla Corte di constatare tale violazione.
8 Il governo francese contesta l'inadempimento addebitatogli, facendo valere che, non essendo più la Francia vincolata alla convenzione OIL n. 89, il giudice nazionale è oramai tenuto, atteso che l'art. 5 è una norma provvista di effetto diretto, a disapplicare la disposizione nazionale controversa. Ciò risulterebbe peraltro in modo espresso da una presa di posizione ministeriale, adottata in risposta ad una interrogazione parlamentare e pubblicata nella Gazzetta ufficiale francese (8). Lo stesso governo sottolinea inoltre che un progetto di legge presentato nel 1992 è stato respinto dalle parti sociali, le quali sono state pertanto invitate a negoziare esse stesse la messa a punto di garanzie e contropartite nei rami in cui il lavoro notturno è più frequente. In ogni caso, la prassi in materia confermerebbe che l'art. L 213-1 del Code du travail di fatto non è più applicato (9).
Ad avviso del governo francese, pertanto, non esisterebbe più alcuna discriminazione tra uomini e donne, né in diritto né in fatto, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, in particolare sotto il profilo dello svolgimento del lavoro notturno.
9 Tale argomentazione non può essere accolta. Al riguardo, basti infatti rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, «l'incompatibilità della legislazione nazionale con le disposizioni del Trattato, persino direttamente applicabili, può essere definitivamente soppressa solo tramite disposizioni interne vincolanti che abbiano lo stesso valore giuridico. Semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato» (10). Tale affermazione, è appena il caso di sottolinearlo, è sicuramente valida rispetto ad una semplice risposta ministeriale ad un'interrogazione parlamentare, sia pure pubblicata; e ciò tanto più ove si consideri che, al fine di ottenere la disapplicazione della norma nazionale che vieta il lavoro notturno femminile e dunque beneficiare dei diritti di cui all'art. 5 della direttiva, occorre sempre e comunque, come si evince dalla risposta in questione, ricorrere al giudice nazionale.
Aggiungo poi, come precisato dalla stessa Corte a più riprese, che «le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la specificità, precisione e chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto» (11). Tali esigenze, è fin troppo evidente, assumono un'importanza ancora maggiore nell'ipotesi in cui la direttiva di cui si tratta miri ad attribuire diritti ai singoli; in tale ipotesi, infatti, i destinatari devono essere «posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali» (12).
10 Le riportate affermazioni ben evidenziano che le argomentazioni e giustificazioni addotte dal governo francese, invero con trasparente scarsa convinzione, sono prive di incidenza ai fini della constatazione dell'inadempimento fatto valere dalla Commissione.
11 Alla luce delle osservazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di:
- dichiarare che la Repubblica francese, mantenendo in vigore l'art. L 213-1 del Code du travail, che vieta, fatte salve alcune eccezioni, il lavoro notturno femminile, allorché lo stesso divieto non è invece previsto per i lavoratori di sesso maschile, ha violato gli obblighi impostile dall'art. 5 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE;
- condannare la convenuta alle spese di giudizio.
(1) - GU L 39, pag. 40.
(2) - Mi riferisco, in particolare, alle leggi 2 gennaio 1979 e 19 giugno 1987, nonché all'ordinanza n. 82-41 del 16 gennaio 1982.
(3) - Sentenza 25 luglio 1991, causa C-345/89 (Racc. pag. I-4047, punto 20).
(4) - In tal senso v. già sentenza 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall (Racc. pag. 723, punto 55).
(5) - Tale norma, lo ricordo, prevede al primo comma: «Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all'entrata in vigore del trattato stesso, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra». Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge poi, per quanto qui rileva, che «nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate».
(6) - Sentenza 2 agosto 1993, causa C-158/91, Levy (Racc. pag. I-4287, punto 22).
(7) - Ai sensi dell'art. 15 della convenzione, questa può essere denunciata a scadenze di dieci anni, a partire dalla data della sua entrata in vigore, nel corso dei dodici mesi successivi. Gli obblighi di cui alla convenzione vengono meno, conformemente a quanto previsto dallo stesso articolo, dopo un anno dalla denuncia.
(8) - JORF del 13 dicembre 1993, pagg. 4517 e 4518. In tale risposta ministeriale, dopo aver ricordato il tenore delle sentenze Stoeckel e Levy, viene in particolare evidenziato che l'art. 5 della direttiva deve ricevere piena applicazione; e ciò precisamente in ragione dell'effetto diretto di cui è provvista la disposizione in parola.
(9) - In particolare, il governo francese fa riferimento alla risposta parlamentare prima citata, in cui si evidenzia che due giurisdizioni nazionali hanno provveduto alla disapplicazione dell'art. L 213-1 del Code du travail a favore dell'art. 5 della direttiva; nonché alla circostanza che le associazioni di categoria sono ben consapevoli dell'inapplicabilità della disposizione nazionale controversa e che, non a caso, le convenzioni di settore da esse negoziate sono conformi alla normativa comunitaria.
(10) - Sentenza 7 marzo 1996, causa C-334/94, Commissione/Francia (Racc. pag. I-1307, punto 30; il corsivo è mio). Nello stesso senso v. già sentenza 15 ottobre 1986, causa 168/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2945, punto 13).
(11) - Sentenza 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94, Dillenkofer e a. (Racc. pag. I-0000, punto 48). V. inoltre sentenza 30 maggio 1991, causa C-59/89, Commissione/Germania (Racc. pag. I-2607, punto 24), in cui la Corte ha peraltro affermato che «la conformità di una prassi alle norme imperative di tutela dettate da una direttiva non dispensa dall'obbligo di recepire la direttiva stessa nell'ordinamento interno mediante disposizioni atte a delineare situazioni abbastanza precise, chiare e trasparenti per consentire ai singoli di conoscere i propri diritti e di avvalersene. Come dichiarato dalla Corte (...), al fine di garantire la piena applicazione delle direttive, in diritto e non solo in fatto, gli Stati membri devono stabilire un preciso ambito normativo nel settore di cui trattasi» (punto 28).
(12) - Sentenza 30 maggio 1991, causa C-361/88, Commissione/Germania (Racc. pag. I-2567, punto 15).
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