Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ordinanza del 18 aprile 1996 il Landgericht Köln chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità di alcune norme contenute nella direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale (nel prosieguo: la «direttiva»).
Più precisamente, il giudice nazionale chiede se l'attribuzione di un diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio delle opere protette, di cui agli artt. 1 e 2 della direttiva, sia compatibile con i diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento comunitario, in particolare con il diritto di libera iniziativa economica.
Il quadro normativo
2 La direttiva, così come le altre direttive in materia aventi ad oggetto il ravvicinamento delle legislazioni (1), è stata emanata dal Consiglio in seguito alla pubblicazione della Comunicazione della Commissione (Libro verde) «Il diritto d'autore e le sfide tecnologiche. Problemi di diritto d'autore che richiedono un'azione immediata» (2). Obiettivo delle direttive in questione è quello di contribuire all'armonizzazione delle normative interne in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, garantendo allo stesso tempo una protezione dei diritti adeguata al nuovo contesto tecnologico. La direttiva ha come base giuridica gli artt. 57, 66 e 100 A del Trattato CE.
3 Ai fini del presente procedimento vengono in rilievo talune disposizioni di cui al Capo I della direttiva, dedicato alla disciplina del diritto di noleggio e del diritto di prestito (3). La norma di carattere generale, contenuta nell'art. 1, n. 1, è dedicata all'oggetto dell'armonizzazione. Essa dispone che gli Stati membri riconoscono «il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore e di altre realizzazioni indicate all'articolo 2, paragrafo 1». Quest'ultima disposizione individua i soggetti ai quali viene attribuito il diritto esclusivo di noleggio: l'autore, per l'originale e le copie della sua opera; l'artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica; il produttore dei fonogrammi, per i suoi fonogrammi; il produttore della prima fissazione di una pellicola, per l'originale e le copie di una pellicola. L'art. 2, n. 4, chiarisce poi che i diritti in questione possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a licenze contrattuali.
L'art. 1, ai nn. 2 e 3, definisce i diritti attribuiti dal Capo I della direttiva. Esso dispone che «per noleggio si intende la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto», mentre per «prestito» si intende «la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico». Il procedimento dinanzi alla giurisdizione nazionale concerne esclusivamente la disciplina del diritto di noleggio. Il n. 4 dello stesso art. 1 esclude espressamente che l'esercizio del diritto di vendita o di distribuzione, in qualsiasi forma, delle opere tutelate comporti l'esaurimento del diritto di locazione e di prestito (4). La direttiva attribuisce dunque totale autonomia al diritto di locazione, in quanto forma di sfruttamento diversa dalla distribuzione dell'originale o delle copie dell'opera protetta.
4 Il Capo II della direttiva, lo ricordo, ha ad oggetto l'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di alcuni diritti connessi al diritto d'autore, in particolare il diritto di fissazione (art. 6), il diritto di riproduzione (art. 7), il diritto di radiodiffusione e comunicazione al pubblico (art. 8) ed il diritto di distribuzione (art. 9). I produttori di fonogrammi godono del diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la distribuzione delle loro realizzazioni, nonché il diritto ad un'equa remunerazione in caso di radiodiffusione via etere e di qualsiasi comunicazione al pubblico del fonogramma o di copia del medesimo.
L'art. 13, incluso nel Capo IV rubricato «Disposizioni comuni e finali», ha per oggetto l'efficacia temporale delle disposizioni protettive di cui all'intera direttiva. Ai fini della presente causa viene in rilievo il terzo comma dell'articolo in questione, che contiene una disposizione di natura transitoria destinata a facilitare l'applicazione della normativa prevista a regime in quegli Stati in cui il diritto esclusivo di noleggio non era ancora attribuito agli autori ed ai titolari dei diritti connessi (5). Infine, va qui ricordato che ai sensi dell'art. 15 gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure di attuazione della direttiva entro il 1_ luglio 1994.
5 La direttiva è stata recepita nel diritto tedesco con legge del 23 giugno 1995, contenente modifiche alla legge generale sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Urheberrechtsgesetz del 9 settembre 1965; nel prosieguo: la «UrhG»).
Precedentemente all'entrata in vigore della legge di attuazione, il noleggio di opere protette dal diritto d'autore era autorizzato in diritto tedesco a condizione che il supporto materiale delle opere protette fosse stato messo in circolazione con il consenso dei titolari del diritto di diffusione (art. 17, n. 2, della UrhG, vecchia versione); tra di essi, ai sensi dell'art. 85 della UrhG, il produttore rispetto ai propri fonogrammi. L'art. 27 della legge imponeva ai noleggiatori il versamento di un'equa remunerazione a favore dei titolari dei diritti di diffusione; dunque, anche del produttore.
6 A seguito dell'entrata in vigore della legge del 23 giugno 1995 è stato dunque modificato l'art. 17, n. 2, della UrhG. Nella nuova versione, detta disposizione espressamente esclude che la locazione sia da considerare come nuova diffusione, autorizzata, dell'originale o delle copie di un'opera protetta messa legittimamente in circolazione nel territorio di uno degli Stati membri della Comunità. La locazione di opere protette necessita dunque del consenso dei titolari del diritto, vale a dire gli autori, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori dei fonogrammi. In conformità con l'art. 4 della direttiva, qualora il diritto di locazione attribuito agli autori sia stato ceduto ai produttori di fonogrammi, la nuova versione dell'art. 27 riconosce ai primi un diritto irrinunciabile ad un'equa remunerazione. Obbligato a versare detta remunerazione è colui che esercita l'attività di locazione.
I fatti ed il quesito pregiudiziale
7 La società di diritto tedesco Metronome Musik (nel prosieguo: la «Metronome»), produttrice del compact disc «Planet Punk», e dunque titolare dei relativi diritti connessi al diritto d'autore riconosciuti dalla legge tedesca, chiedeva al Landgericht di Köln un provvedimento d'urgenza nei confronti della Music Point Hokamp GmbH (nel prosieguo: la «Music Point»). La Metronome lamentava che la Music Point offrisse in locazione, nel proprio esercizio commerciale, esemplari del citato compact disc in violazione del diritto esclusivo di locazione riconosciuto dall'art. 17, n. 2, della legge tedesca sul diritto d'autore. Con ordinanza del 4 dicembre 1995, il Tribunale accoglieva la domanda di provvedimento d'urgenza e dunque inibiva alla Music Point l'ulteriore noleggio del prodotto in questione. Avverso detta ordinanza è stata proposta opposizione. La Music Point ha contestato il fondamento costituzionale e comunitario della normativa che attribuisce al produttore di registrazioni fonografiche il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la locazione di opere protette.
8 Il giudice nazionale ha ritenuto non infondate le argomentazioni svolte dall'opponente. Nutrendo dubbi sulla compatibilità della direttiva con il principio generale di diritto comunitario della libertà di iniziativa economica, ha posto alla Corte il seguente quesito pregiudiziale:
«Se l'introduzione di un diritto esclusivo di noleggio in violazione del principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione, operata dall'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale, sia compatibile con il diritto comunitario, in particolare con i diritti fondamentali della Comunità».
Osservazioni preliminari
9 Attesa la formulazione generica del quesito, ritengo sia opportuno procedere anzitutto ad una sua delimitazione, in modo da ben identificare i profili di validità della direttiva oggetto del presente procedimento.
10 In primo luogo, va notato che il giudice a quo non mette in discussione il diritto di prestito, pure attribuito ai produttori di fonogrammi dagli artt. 1 e 2 della direttiva; né, d'altronde, un contrasto con il principio di libera iniziativa economica appare in questo caso ipotizzabile, considerato che il diritto di prestito viene per definizione esercitato da istituzioni aperte al pubblico (ad esempio, biblioteche) per fini diversi da quelli economici.
11 In secondo luogo, se pure il testo del quesito pregiudiziale sembra riferirsi, in maniera generica, a tutte le categorie di titolari del diritto di noleggio di cui all'elenco previsto dall'art. 2 della direttiva, nella motivazione dell'ordinanza il giudice si riferisce espressamente al solo diritto esclusivo attribuito ai produttori di fonogrammi. E' evidente che anche l'esercizio del diritto esclusivo attribuito agli autori può avere come risultato un divieto dell'attività dei noleggiatori. Tuttavia, nel procedimento dinanzi al giudice nazionale, è soltanto rispetto al diritto attribuito ai produttori che il contrasto con il principio della libera iniziativa economica viene ipotizzato. Di conseguenza, le valutazioni che seguono concerneranno l'esame della validità del solo diritto di noleggio di cui godono i produttori di fonogrammi.
12 Inoltre, è bene precisare che tale esame di validità sarà effettuato solo rispetto al principio di libera iniziativa economica e non anche rispetto ad altri principi generali che pure potrebbero astrattamente venire in rilievo per valutare la scelta di attribuire ai produttori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio dei propri fonogrammi (6). Una tale impostazione è infatti avvalorata, a dispetto della genericità del quesito, dal testo dell'ordinanza di rinvio, da cui emergono con sufficiente chiarezza i motivi che hanno indotto il giudice nazionale a dubitare della validità della direttiva.
13 Un'ultima precisazione concerne la natura stessa del diritto di noleggio ed il rapporto con il principio di esaurimento del diritto d'autore. Si noti come nel testo del quesito pregiudiziale il giudice riferisca l'attribuzione di un diritto di noleggio alle categorie indicate dalla direttiva come una «violazione» del principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione. In altri termini, secondo il Landgericht riconoscere agli autori ed ai titolari di diritti connessi il diritto di autorizzare o vietare il noleggio di opere protette sarebbe un'eccezione al principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione.
Ora, non mi sembra di poter condividere questa impostazione, che peraltro non appare giustificata alla luce della stessa giurisprudenza della Corte. Nella sentenza Warner Brothers, la Corte ha avuto modo di chiarire che il consenso espresso dal titolare di un diritto d'autore o di un diritto connesso alla messa in commercio di un supporto che contiene l'opera protetta, se rende leciti atti successivi di vendita dello stesso supporto anche senza il consenso espresso dal titolare, non autorizza una forma diversa di sfruttamento economico dell'opera quale si realizza con il noleggio del supporto acquistato. La Corte ha quindi precisato che, considerato l'emergere di uno specifico mercato del noleggio distinto da quello della vendita, «autorizzando la riscossione di diritti d'autore unicamente in occasione delle vendite consentite tanto ai semplici privati quanto ai noleggiatori di videocassette, non è possibile garantire agli autori di film una remunerazione che sia in relazione con il numero di noleggi effettivamente realizzati e che riservi agli autori stessi una quota soddisfacente del mercato del noleggio» (7).
14 Il problema è dunque, all'evidenza, mal posto. La messa in circolazione del supporto sonoro non può per definizione rendere liberi altri atti di sfruttamento dell'opera protetta che hanno natura diversa dalla vendita o da qualunque altro atto lecito di distribuzione. Come il diritto di rappresentazione pubblica (8), anche sotto forma di radiodiffusione (9), così il diritto di locazione rimane tra le prerogative dell'autore e del produttore nonostante la vendita del corpus mechanicum che contiene l'opera.
Non si tratta dunque di un'eccezione, tantomeno di una «violazione» del principio di esaurimento del diritto d'autore. La vendita del supporto sonoro comporta esclusivamente l'esaurimento del diritto di distribuzione, che consente all'autore di decidere se, come e quando mettere in commercio l'originale o le copie dell'opera protetta. L'esercizio del diritto di distribuzione non può dunque di per sé avere alcun effetto nei confronti di altre prerogative, da attribuire all'autore e al titolare dei diritti connessi, che consentono di controllare qualsiasi sfruttamento economico dell'opera protetta. Ciò vale a maggior ragione nei confronti di quelle attività, ripetibili all'infinito, idonee ad aumentare le dimensioni della fruizione dell'opera fra il pubblico: dunque la rappresentazione pubblica, la diffusione e quindi anche il noleggio e il prestito di esemplari dell'opera (10).
Sul merito
15 Così delineato l'ambito dell'analisi, una prima valutazione di merito concerne il contenuto stesso del diritto di cui agli artt. 1 e 2 della direttiva. Le norme in questione, lungi dal vietare il noleggio delle opere protette, attribuiscono a determinate categorie di titolari il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio delle opere stesse.
16 La scelta normativa effettuata con l'attribuzione di un diritto esclusivo si è dimostrata dunque tale da poter pregiudicare l'esercizio dell'attività economica consistente nella locazione di prodotti fonografici quali i compact disc. A differenza di quanto avveniva in alcuni Stati membri prima dell'intervento della disciplina comunitaria di armonizzazione delle legislazioni, detta attività può ora essere svolta solo a condizione che i titolari dei diritti concedano le licenze necessarie. Dai documenti prodotti risulta che i produttori di fonogrammi, titolari del diritto di noleggio rispetto alle proprie realizzazioni, sulla base di valutazioni economiche preferiscono, al momento, non consentire a terzi il noleggio dei loro prodotti.
17 Ora, risulta dalla stessa giurisprudenza della Corte che il diritto al libero esercizio delle attività economiche, lungi dal costituire una prerogativa assoluta, deve essere preso in considerazione nell'ordinamento comunitario in rapporto alla sua funzione sociale. Ne consegue che la normativa comunitaria può apportare restrizioni all'esercizio del diritto in questione, a condizione che esse rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa del diritto (11).
18 Ciò premesso, è ora necessario valutare se le motivazioni che hanno indotto il legislatore comunitario a riconoscere al produttore di fonogrammi un diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio dei propri prodotti fonografici siano tali da rispondere ai parametri appena indicati.
- Sulle motivazioni dell'armonizzazione delle norme nazionali in materia di diritto di noleggio
19 Nel preambolo della direttiva il Consiglio indica gli obiettivi perseguiti con l'attribuzione del diritto di noleggio alle categorie indicate nell'art. 2. Anzitutto, viene richiamato il contributo che l'armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di diritto d'autore e di diritti connessi fornisce all'instaurazione e al buon funzionamento del mercato interno. Nel primo `considerando' della direttiva si osserva «che negli Stati membri si rilevano norme e prassi diverse in materia di tutela giuridica del diritto di autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi, con particolare riferimento al diritto di noleggio e di prestito e che tali differenze possono provocare il sorgere di barriere commerciali e distorsioni della concorrenza e nuocere al completamento e al buon funzionamento del mercato interno». Il terzo `considerando' aggiunge di conseguenza che «tali differenze devono essere eliminate per realizzare l'obiettivo dell'articolo 8 A del Trattato, il quale prevede l'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, in modo da creare un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, come prescritto dall'articolo 3, lettera f), del Trattato».
Le esigenze di uniformità nella discipina dei diritti oggetto della direttiva sono poi richiamate nell'ottavo e nel nono `considerando'. Nel primo si precisa che le attività creative, artistiche ed imprenditoriali, ed in particolare quelle dei produttori di fonogrammi e pellicole, sono in larga misura espletate da lavoratori autonomi e che la prestazione di queste attività dev'essere agevolata dall'emanazione di una tutela giuridica armonizzata nella Comunità. Nel secondo si aggiunge che «nella misura in cui queste attività costituiscono principalmente dei servizi, la loro prestazione deve del pari essere agevolata dall'istituzione di un quadro giuridico armonizzato nella Comunità».
20 Le motivazioni appena richiamate sono in effetti condivisibili. La citata sentenza Warner Brothers aveva già posto in luce le distorsioni al funzionamento del mercato interno derivanti dalla disparità delle normative nazionali in materia di diritto di noleggio di opere protette (12). La Corte ha ritenuto che le misure nazionali in questione costituissero misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, giustificate tuttavia alla luce dell'art. 36 del Trattato, in quanto finalizzate alla tutela della proprietà intellettuale. L'unico modo per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci non poteva che consistere nell'emanazione di una normativa di ravvicinamento delle disposizioni nazionali (13).
21 Non è superfluo ricordare che, prima dell'intervento di armonizzazione, un diritto di noleggio era attribuito ope legis, pur con modalità differenti, in Francia, in Spagna, in Portogallo e nel Regno Unito. In Italia, l'orientamento giurisprudenziale più seguito includeva il diritto in questione nel diritto di «messa in commercio» di cui all'art. 72, vecchia versione, della legge speciale sul diritto d'autore. In Belgio, in Grecia ed in Lussemburgo la situazione normativa non era chiarissima e gli orientamenti giurisprudenziali non erano univoci, ma il diritto di noleggio veniva in genere ricondotto al «diritto di destinazione» riconosciuto dalla normativa interna. In altri Stati il diritto di noleggio era prossimo al riconoscimento legislativo, sul modello tedesco dell'equa remunerazione esposto in precedenza (è il caso dei Paesi Bassi), ovvero veniva attribuito solo agli autori (è il caso della Danimarca). Solo in Irlanda non veniva riconosciuto alcun diritto al noleggio di opere protette (14).
In tali condizioni, non può non riconoscersi che l'armonizzazione delle disposizioni legislative degli Stati membri in materia di diritto di noleggio, ed in particolare l'attribuzione ai produttori di un diritto di noleggio sui propri fonogrammi, autonomo rispetto a quello degli autori e degli artisti esecutori ed interpreti, è certamente giustificata dall'obiettivo di promuovere il buon funzionamento del mercato interno, in particolare la libera circolazione delle merci e dei servizi, e di evitare distorsioni alla concorrenza. In più, come specificato dal secondo `considerando' della direttiva, le differenze di tutela giuridica avrebbero potuto acuirsi «in seguito all'emanazione, negli Stati membri, di nuove e difformi disposizioni legislative ovvero all'emergere di interpretazioni giurisprudenziali divergenti».
22 Oltre all'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, va poi ricordato che «l'adeguata tutela delle opere formanti oggetti del diritto d'autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi attraverso il riconoscimento di un diritto di noleggio e di prestito» può essere considerata «di importanza fondamentale per lo sviluppo economico e culturale della Comunità» (quinto `considerando'). Il collegamento tra l'attribuzione del diritto di noleggio ai produttori e lo sviluppo economico e culturale della Comunità sarà meglio indicato in prosieguo, quando si valuterà la scelta del Consiglio di attribuire ai produttori un diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio dei propri fonogrammi. E' tuttavia utile ricordare, al riguardo, l'art. 128 del Trattato CE, inserito dall'art. G, punto 37, del TUE, in base al quale alla Comunità è attribuito il compito di contribuire allo sviluppo della diversità culturale. Tra i settori di rilevanza culturale il n. 2 dell'art. 128 include la creazione artistica e letteraria. In particolare, il n. 4 dello stesso articolo prevede che la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni dello stesso Trattato.
La norma in questione, com'è noto, è entrata in vigore successivamente all'adozione della direttiva. Ritengo tuttavia che tale circostanza non sia decisiva, atteso che si tratta di una norma che è sicuramente espressione di un principio di carattere generale.
- Sull'attribuzione di un diritto esclusivo di noleggio ai produttori di fonogrammi
23 Le osservazioni fin qui svolte consentono di giustificare ampiamente la scelta del Consiglio di procedere ad una armonizzazione delle normative nazionali in materia di diritto di noleggio. Resta, tuttavia, da valutare la compatibilità con il diritto di libera iniziativa economica della scelta, effettuata dal Consiglio, di attribuire ai produttori di fonogrammi un diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio delle loro realizzazioni.
Si tratta, a ben vedere, del vero motivo di doglianza che viene rivolto alle disposizioni della direttiva. Le imprese che esercitavano attività di noleggio di compact disc in Germania, precedentemente all'entrata in vigore della legge interna di attuazione della direttiva, erano comunque costrette dalla normativa interna a versare ai produttori un'equa remunerazione per lo sfruttamento economico dei loro fonogrammi. Sarebbe stato dunque sufficiente, secondo la società opponente nel giudizio principale, operare un bilanciamento degli interessi contrapposti in maniera da mantenere comunque aperto, per gli operatori commerciali, l'accesso al mercato del noleggio, fermo restando l'obbligo di riconoscere ai produttori di fonogrammi una giusta remunerazione.
24 Per la valutazione della proporzionalità della soluzione adottata dalla direttiva è necessario dunque dimostrare che gli obiettivi di interesse generale della Comunità, quali individuati in precedenza, non avrebbero potuto essere raggiunti con misure meno gravose per l'esercizio dell'attività dei noleggiatori. Lo stesso giudice a quo rileva nell'ordinanza di rinvio che, pur riconoscendo che l'introduzione di un diritto esclusivo di noleggio è giustificata e necessaria per garantire la realizzazione e il funzionamento del mercato interno, «si pone, alla luce della gravità del pregiudizio nei confronti della libertà professionale dei noleggiatori di CD, la questione se gli interessi economici dei produttori di fonoregistrazione e il funzionamento del mercato interno non avrebbero potuto essere garantiti anche attraverso un diritto ad un compenso obbligatorio».
La risposta ad un tale interrogativo, lo dico subito, deve essere negativa.
25 Innanzitutto, come precisato dal Consiglio nel sesto e nel settimo `considerando' della direttiva, la protezione offerta dal diritto d'autore e dai diritti connessi deve adeguarsi ai nuovi sviluppi tecnologici, quali le nuove forme di utilizzazione economica di opere protette. Detto adeguamento deve concretarsi nella predisposizione di una serie di norme a tutela dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale che consentano a quest'ultimi di percepire «un reddito adeguato quale base per l'ulteriore attività creativa ed artistica». La giustificazione della tutela offerta dalle normative in materia di diritto d'autore e diritti connessi ai produttori di fonogrammi riposa, da sempre, sulla tutela di investimenti particolarmente rischiosi ed elevati che, tuttavia, sono assolutamente indispensabili per la prosecuzione dell'attività di creazione di nuove opere da parte degli autori. Di conseguenza, «per recuperare l'investimento l'unico mezzo efficace è un'adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti» (settimo considerando, ultima frase). La remunerazione dell'investimento del produttore costituisce, indirettamente, anche la remunerazione del lavoro intellettuale dell'autore.
26 Per quel che concerne il diritto di noleggio, l'attribuzione ai produttori di un diritto esclusivo configura certamente la forma più efficace di tutela. Nel caso dei compact disc, poi, qualora non si consentisse al produttore di decidere se e quando concedere a terzi le licenze per il noleggio, si aprirebbe la porta al fenomeno, già verificatosi in passato in mancanza di una disciplina certa, della vendita al prezzo del noleggio. In altre parole, il locatario del supporto fonografico potrebbe procurarsi, a basso prezzo, una copia del prodotto per riprodurne con estrema facilità il contenuto. Il dato di comune esperienza, anzi, è che nel caso dei compact disc, a differenza di quel che avviene per le videocassette, il noleggio è sicuramente finalizzato non tanto all'ascolto, quanto e soprattutto alla creazione di una copia personale dell'opera protetta.
A ciò si aggiunga che si tratta di un'operazione potenzialmente ripetibile all'infinito. La vendita di una sola copia a chi esercita attività commerciale di noleggio consente un altissimo numero di locazioni, considerato che i compact, a differenza dei dischi in vinile, non sono facilmente deteriorabili. Inoltre, l'introduzione della tecnologia digitale anche per i nastri vergini (DAT) consente oggi di riprodurre il contenuto del compact ottenendo esattamente la stessa qualità di suono di quest'ultimo; il che rende ancora più conveniente noleggiare il supporto sonoro. Tutto ciò porterebbe, all'evidenza, ad una forte contrazione delle vendite dei prodotti fonografici, non recuperabile con il ricavato del noleggio. Si presenterebbe dunque il rischio di non poter adeguatamente remunerare chi pone in essere investimenti economici per la realizzazione dei prodotti fonografici, con evidenti ripercussioni sull'attività di creazione di nuove opere. Inoltre, i produttori si concentrerebbero esclusivamente sugli investimenti delle opere commerciali e dunque più lucrative, a scapito del pluralismo culturale all'interno della Comunità.
27 I dati esposti nell'ordinanza di rinvio e ribaditi nelle osservazioni presentate dalla Music Point, in base ai quali il mercato della vendita dei compact disc non avrebbe subito flessioni in Germania quando il noleggio era ancora permesso (15), non appaiono significativi. Ciò in quanto, in primo luogo, prendono in considerazione la situazione di mercato in un periodo in cui le evoluzioni tecnologiche non avevano ancora reso il noleggio di fatto alternativo alla vendita. In secondo luogo, ed in maniera ancora più significativa, in quanto l'esattezza delle valutazioni effettuate dalle istituzioni comunitarie per motivare il contenuto di una normativa di armonizzazione non può essere verificata esclusivamente alla luce di dati statistici riferibili ad uno o a qualche Stato membro.
28 Invero, l'attribuzione del diritto esclusivo non può fare astrazione da una corretta valutazione delle potenzialità dell'evoluzione tecnologica. La disciplina contenuta nella direttiva, considerate anche le norme transitorie che consentono il noleggio per i supporti acquistati prima di una certa data, propone una soluzione idonea a prevenire danni eccessivi agli investimenti. Essa risulta dunque del tutto proporzionata agli obiettivi perseguiti con l'azione di armonizzazione delle legislazioni, in quanto necessaria per una protezione adeguata dei diritti dei produttori di fonogrammi.
Sul punto, ricordo inoltre che, al momento dell'entrata in vigore della direttiva, alcuni Stati membri avevano già introdotto nella normativa interna un diritto esclusivo di noleggio in favore dei produttori di fonogrammi, circostanza di cui il Consiglio non poteva non tenere conto nell'adottare una normativa comunitaria di armonizzazione. Una diversa soluzione avrebbe probabilmente contribuito a mantenere, piuttosto che a rimuovere, gli ostacoli al funzionamento del mercato interno.
29 In definitiva, il Consiglio ha correttamente deciso di porre in essere una disciplina normativa particolarmente protettiva del diritto di noleggio degli autori, degli artisti e dei produttori, esposto a violazioni in conseguenza del progresso tecnologico. Nel caso dei produttori, l'estrema facilità di riproduzione delle opere contenute nei supporti sonori dagli stessi realizzati è capace di provocare un serio pregiudizio alla redditività del loro investimento. Il sacrificio imposto a coloro che in precedenza esercitavano legittimamente attività di noleggio di supporti sonori appare, anche in tale prospettiva, proporzionato al risultato da raggiungere. Il diritto al libero esercizio di un'attività professionale deve pur sempre essere coniugato, non va dimenticato, con le esigenze di tutela della proprietà intellettuale, nonché con l'evoluzione del mercato del noleggio dovuta alle nuove tecnologie.
30 Si tratta peraltro di esigenze che ricevono un evidente consenso a livello internazionale. Se è vero che la Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, la cui ultima revisione risale al 1971, così come la Convenzione di Roma del 1961 sui diritti connessi, per comprensibili motivi legati all'evoluzione delle tecnologie di riproduzione, non contiene norme dedicate al diritto di noleggio, la prassi convenzionale recente è tutta indirizzata verso un rafforzamento della tutela. Ciò vale, in particolare, nei confronti dei produttori di fonogrammi.
Particolare importanza riveste, in questa ottica, l'accordo sugli aspetti relativi ai diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS), allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (16), di cui sono parti sia la Comunità che gli Stati membri. L'art. 11 dell'Accordo TRIPS prevede infatti che «almeno in relazione ai programmi per elaboratore e alle opere cinematografiche i membri accordano agli autori e agli aventi causa il diritto di autorizzare o vietare il noleggio al pubblico di originali o copie delle opere protette». L'art. 14 prevede poi che le disposizioni dell'art. 11 relative ai programmi per elaboratore «si applicano, mutatis mutandis, ai produttori di fonogrammi e a qualsiasi altro titolare di diritti sui fonogrammi ai sensi delle legislazioni dei membri. Se al 15 aprile 1994 in un membro vige un sistema di equo compenso dei titolari dei diritti per il noleggio dei fonogrammi, tale sistema può essere mantenuto purché il noleggio di fonogrammi non comprometta in modo sostanziale i diritti esclusivi di riproduzione dei titolari». Ora, quantomeno per quel che concerne i compact disc, mi sembra che le osservazioni svolte in precedenza dimostrano che un sistema di equo compenso è per definizione tale da compromettere in modo sostanziale il diritto esclusivo di riproduzione dei produttori di fonogrammi.
31 Una norma di contenuto simile si rinviene inoltre nel Performances and Phonogram Treaty, aperto alla firma a Ginevra in data 20 dicembre 1996 a chiusura della Conferenza diplomatica organizzata dall'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) dedicata all'aggiornamento delle convenzioni internazionali vigenti in materia di diritti d'autore e diritti connessi. A differenza dell'art. 14 dell'Accordo TRIPS, l'art. 17 della convenzione di Ginevra prevede un termine massimo oltre il quale i membri non possono mantenere un sistema di equa remunerazione (tre anni dall'entrata in vigore del Trattato).
32 La verifica della validità delle norme della direttiva in tema di diritto al noleggio non può prescindere da questi dati di estrema importanza. Essi sono le prove di un vastissimo consenso in favore del rafforzamento della tutela dei produttori di fonogrammi nella direzione voluta dal Consiglio con l'adozione della direttiva (17). Al riguardo, non è superfluo ricordare, peraltro, che nel preambolo della direttiva è ravvisata la necessità di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri «in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali».
Ciò significa che l'interpretazione del principio generale della libera iniziativa economica, e del diritto fondamentale corrispondente, non può fare astrazione dagli obblighi internazionali assunti dalla Comunità e dagli Stati membri. L'iniziativa economica non è libera del tutto se il suo esercizio pregiudica la tutela di diritti di proprietà intellettuale il cui riconoscimento ottiene anche un vastissimo consenso nella comunità internazionale
33 Va infine notato che la direttiva non esclude a priori che i produttori possano concedere le licenze necessarie per il noleggio in presenza di offerte che a loro giudizio si rivelino redditizie. Un problema di non facile soluzione si porrebbe tuttavia qualora si dimostrasse che il divieto di concedere licenze di noleggio avesse come solo scopo di eliminare dal mercato chi esercitava attività di noleggio; e ciò al fine di occupare, successivamente, il mercato stesso attraverso esercizi controllati dai produttori. Un problema del genere non è oggetto del presente procedimento, in cui si discute esclusivamente della validità delle norme della direttiva che attribuiscono un diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio di prodotti fonografici. Tuttavia, nell'ipotesi fossero messe in discussione le modalità di esercizio del diritto esclusivo in questione, non ritengo si possa affermare con certezza, alla luce della recente giurisprudenza della Corte, che le esigenze di interesse generale che hanno motivato l'attribuzione del diritto siano tali da poter giustificare anche un esercizio dello stesso palesemente in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 86 del Trattato (18).
Conclusione
34 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue al quesito posto dal Landgericht di Köln:
«L'esame della questione posta non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale».
(1) - Direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42); direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15); direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).
(2) - COM(88) 172 def. del 10 novembre 1988.
(3) - Norme che attribuiscono il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio si rinvengono anche in altre direttive concernenti la protezione del diritto d'autore. La citata direttiva 91/250/CEE, all'art. 4, lett. c, attribuiva già agli autori di programmi per elaboratore il diritto esclusivo su «qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso». Detto diritto viene ora compreso nella norma generale di cui all'art. 1 della direttiva 92/100/CE. Di rilievo è anche l'art. 7, n. 2, lett. b), della già citata direttiva 96/9/CE, che attribuisce il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio anche agli autori («costitutori», secondo la terminologia usata dalla direttiva) di banche dati che, non godendo del requisito dell'originalità, non sono tutelate dal diritto d'autore. Detto diritto rientra infatti tra le operazioni di reimpiego della banca dati (o di parte sostanziale della stessa) che il costitutore può vietare.
(4) - Il diritto di distribuzione in quanto diritto connesso al diritto d'autore è definito dall'art. 9, primo comma, della direttiva, come «il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, delle seguenti realizzazioni, comprese le copie delle medesime: - agli artisti interpreti ed esecutori, le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; - ai produttori di fonogrammi, i loro fonogrammi; - ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, l'originale e la copia della loro pellicola; - agli organismi di radiodiffusione, le fissazioni delle loro emissioni, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2». Il secondo comma dell'art. 9 precisa che «il diritto di distribuzione nella Comunità di una delle realizzazioni di cui al paragrafo 1 non si esaurisce, tranne nel caso di prima vendita nella Comunità della realizzazione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso». Infine, il terzo comma si preoccupa di far salve le disposizioni specifiche in materia di diritto di noleggio.
(5) - Gli Stati membri conservano, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, la facoltà di prevedere nella normativa interna che l'autorizzazione al noleggio o al prestito si ritiene concessa per le realizzazioni acquistate anteriormente al 1_ luglio 1994. Tuttavia, gli Stati possono anche stabilire che i titolari abbiano il diritto di ottenere almeno una remunerazione adeguata per il noleggio e il prestito, in particolare se le realizzazioni sono costituite da una registrazione digitale.
(6) - Mi riferisco al diritto di ognuno di accesso alla cultura, riconosciuto in strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. Penso, ad esempio, al Patto sui diritti economici, sociali e culturali, predisposto in seno alle Nazioni Unite ed aperto alla firma a New York il 10 dicembre 1966, il cui art. 15 prevede che «the State parties to the present Covenant recognize the right of everyone: a) to take part in cultural life; b) to enjoy the benefits of scientific progress and its applications; c) to benefit from the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author». Penso, inoltre, all'art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, che attribuisce ad ogni individuo «il diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici». Il secondo paragrafo contiene anch'esso il riconoscimento esplicito del diritto d'autore quale diritto dell'uomo: «ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore». Cfr. sul punto Cassin, L'intégration, parmi les droits fondamentaux de l'homme, des droits des créateurs des oeuvres de l'esprit, in Etudes sur la Propriété Industrielle, Littéraire, Artistique. Mélanges Robert Plaisant, Parigi, 1960, p. 225 ss. La qualificazione del diritto d'autore come diritto dell'uomo secondo i testi internazionali non sarà presa in considerazione in questa sede, in quanto il diritto di proprietà intellettuale di cui si discute è un diritto connesso che non entra nel campo di applicazione delle norme sopra citate.
(7) - Sentenza 17 maggio 1988, causa 158/86 (Racc. pag. 2605, punto 15).
(8) - Sentenza 13 luglio 1989, causa 395/87, Tournier (Racc. pag. 2521).
(9) - Sentenza 18 marzo 1980, causa 62/79, Coditel (Racc. pag. 881).
(10) - Cfr. Sarti, Diritti esclusivi e circolazione dei beni, Milano, 1996, pag. 312 ss.; Bergé, La Protection internationale et communautaire du droit d'auteur, Paris, 1996, pag. 128 ss.
(11) - Cfr., tra le altre, sentenze 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold (Racc. pag. 491, punto 14); 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder (Racc. pag. 2237, punto 15); 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-4973, punto 78); 17 ottobre 1995, causa C-44/94, Fishermen's Organisations e a. (Racc. pag. I-3115, punto 55).
(12) - Sentenza citata alla nota 7, punto 10: «lo sfruttamento commerciale delle videocassette non viene effettuato solo mediante vendite, ma anche, ed in misura crescente, mediante noleggio ai privati possessori di videoregistratori. Il diritto di vietare tale noleggio in uno Stato membro, quindi, è tale da influire sul commercio delle videocassette in questo Stato e, pertanto, da incidere indirettamente sugli scambi intracomunitari di questa merce. Una normativa del tipo di quella su cui verte la causa principale deve, quindi, essere considerata, secondo la costante giurisprudenza, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30 del Trattato».
(13) - La Corte ha riconosciuto, nella sentenza 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins e a. (Racc. pag. I-5145, punto 26), che «proprio per evitare i rischi di ostacoli agli scambi e di distorsioni alla concorrenza (...) il Consiglio, fondandosi sull'art. 57, n. 2, e sugli artt. 66 e 100 A del Trattato, ha emanato la direttiva 19 novembre 1992, 92/100/CEE, relativa al diritto di noleggio e di prestito e a taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale».
(14) - Questi dati sono tratti dalla relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva della Commissione, doc. COM (90) 586 del 24 gennaio, 1991, punto 11 e ss.
(15) - Si tratta peraltro di dati contestati dalla Metronome.
(16) - L'Accordo OMC ed i suoi allegati, firmati a Marrakech il 15 aprile 1994, sono stati approvati da parte della Comunità con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 213).
(17) - Va notato inoltre che i lavori in seno all'OMPI in tema di protezione del diritto di noleggio erano stati oggetto di considerazione da parte della Commissione al momento della redazione della proposta della direttiva. V. par. 40 e nota 12 della relazione introduttiva citata alla nota 14.
(18) - La sentenza 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione (Racc. pag. I-743), offrirebbe più di uno spunto a favore di un controllo delle modalità di esercizio del diritto esclusivo attribuito ai produttori di fonogrammi. Aggiungo tuttavia che la conclusione raggiunta dalla Corte in quella sentenza meriterebbe qualche precisazione, non essendo condivisibile qualora fosse interpretata come generale giustificazione di un controllo, tramite le norme sulla concorrenza, sulle decisioni dell'autore rispetto all'esercizio delle sue prerogative essenziali quali il diritto di riproduzione e di rappresentazione. La natura di diritto fondamentale attribuita al diritto d'autore dagli strumenti internazionali prima ricordati osterebbe ad una conclusione del genere. Lo stesso non può dirsi rispetto ai diritti connessi al diritto d'autore, ai quali le norme internazionali non attribuiscono una protezione equivalente.
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