Conclusioni dell avvocato generale
1 In forza dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione, con ricorso proposto il 17 giugno 1996, ha chiesto alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/42/CEE, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (in prosieguo: la «direttiva») (1), è venuto meno agli obblighi che gli incombono a norma del Trattato.
2 Ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva, gli Stati membri «adottano e pubblicano anteriormente al 1_ gennaio 1993 le disposizioni necessarie per conformarsi» alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Il Belgio non ha informato la Commissione di aver adottato alcun provvedimento per conformarsi alla direttiva.
3 Il Belgio non contesta l'inadempimento, che attribuisce a difficoltà istituzionali derivanti dalla necessità di organizzare un coordinamento, da un lato, tra le regioni, in quanto responsabili per le materie attinenti all'uso razionale dell'energia e, dall'altro lato, tra le regioni e il governo federale, responsabile della regolamentazione attinente all'immissione in commercio delle caldaie di cui trattasi.
4 L'art. 189 del Trattato impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per conseguire lo scopo di ciascuna direttiva. Questa specifica previsione è rafforzata dall'obbligo generale, sancito dall'art. 5 del Trattato, di adottare «tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti del presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità». E' pacifico che la direttiva non è stata trasposta dal Belgio entro il termine prescritto. La Corte afferma costantemente che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (2).
Conclusione
5 Propongo pertanto alla Corte di:
1) dichiarare che il Regno del Belgio, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/42/CEE, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, è venuto meno agli obblighi che gli incombono a norma del Trattato;
2) condannare il Regno del Belgio alle spese.
(1) - GU L 167, pag. 17.
(2) - V., ad esempio, sentenza 17 ottobre 1996, causa C-312/95, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-5145, punto 9).
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