Conclusioni dell avvocato generale
A - Fatti
1 Con il presente ricorso la Commissione chiede di dichiarare che la Repubblica italiana ha violato la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (1).
2 Il principio della parità di trattamento nei confronti delle donne, come previsto in detta direttiva, vieta ai sensi dell'art. 2, n. 1, le discriminazioni dirette o indirette fondate sul sesso. Ai fini dell'attuazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari affinché siano soppresse le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento [art. 5, n. 2, lett. a)] e siano riesaminate le disposizioni contrarie a detto principio, originariamente ispirate da motivi di protezione non più giustificati [art. 5, n. 2, lett. c)]. Ai sensi dell'art. 9, n. 1, il termine per l'emanazione, da parte degli Stati membri, dei provvedimenti necessari era di trenta mesi a decorrere dalla notifica della direttiva. Tuttavia, a tenore dell'art. 9, n. 1, le autorità nazionali dovevano effettuare un primo esame ed una prima eventuale revisione delle disposizioni di cui trattasi ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c), nel termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della direttiva.
3 Nel diritto italiano l'art. 5, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (in prosieguo: la «legge italiana»), dispone quanto segue: «Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali». Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge italiana, il suddetto divieto può essere diversamente disciplinato o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi. Per contro, il divieto previsto dal primo comma, a tenore dell'art. 5, terzo comma, della legge italiana, non ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino.
4 Le norme italiane sono state emanate in esecuzione della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro 9 luglio 1948, n. 89 (in prosieguo: la «convenzione OIL»), ratificata dall'Italia con legge 22 dicembre 1952, n. 1305, a tenore della quale il lavoro notturno delle donne, salvo eccezioni, è vietato. Questa convenzione è stata denunciata dal governo italiano con decorrenza febbraio 1993.
5 La Commissione ha ritenuto la normativa italiana in contrasto con il diritto comunitario e con lettera di diffida 2 marzo 1994 ha avviato un procedimento per inadempimento. Non avendo la Repubblica italiana fornito alcuna risposta entro il termine previsto di due mesi, il 19 giugno 1995 la Commissione ha emesso un parere motivato nel quale ha sottolineato che l'Italia, tenuto conto della denuncia della convenzione OIL n. 89, sarebbe stata tenuta ad adottare i necessari provvedimenti di adeguamento. Poiché la Repubblica italiana non si è conformata a detto parere entro il termine stabilito di due mesi, il 19 giugno 1996 la Commissione ha proposto il presente ricorso.
6 La ricorrente chiede:
di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 76/207 e avendo mantenuto in vigore nel proprio ordinamento giuridico norme che stabiliscono il divieto del lavoro notturno per le donne in violazione dell'art. 5 di detta direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto comunitario.
7 La convenuta chiede:
di respingere il ricorso.
B - Presa di posizione
8 Poiché il governo italiano fa valere che la censura della Commissione secondo la quale l'Italia non ha emanato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per la trasposizione della direttiva in questione sarebbe stata contenuta solo nel ricorso e non nelle precedenti lettere della Commissione, è necessaria anzitutto una definizione dell'oggetto della controversia. Esso viene circoscritto dagli addebiti mossi nella lettera di diffida (2).
9 In effetti, sia la lettera di diffida sia il parere motivato della Commissione sono poco chiari, in quanto fanno riferimento soltanto alla mancata emanazione dei provvedimenti necessari riguardo all'art. 5 della legge italiana, ma non, in generale, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative richieste. Tuttavia, non si tratta di un successivo ampliamento inammissibile dell'oggetto della controversia. Entrambe le censure contenute nella domanda della Commissione riguardano anzi la stessa materia del contendere, giacché alla Repubblica italiana viene rimproverata in definitiva la medesima violazione del Trattato. Essa avrebbe posto in essere detta violazione, da un lato, mantenendo in vigore l'art. 5 della legge italiana e, dall'altro, non emanando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'abrogazione di detta disposizione. Poiché la censura riguarda in modo più specifico il mantenimento in vigore dell'art. 5 della legge italiana, l'esame può essere limitato a questo punto senza dover respingere il ricorso per il resto.
10 Il presente ricorso è analogo, per quanto riguarda la materia trattata, all'oggetto di una recente sentenza della Corte (3) nella quale questa è stata chiamata a pronunciarsi su un inadempimento da parte della Repubblica francese la quale, previa denuncia della convezione OIL n. 89, aveva mantenuto in vigore il divieto di lavoro notturno in violazione dell'art. 5 della direttiva 76/207.
11 L'argomento addotto dalla Repubblica italiana è ambiguo, dato che, da un lato, essa ammette che le disposizioni italiane di cui trattasi sono forse in contrasto con il diritto comunitario, ma, dall'altro, deduce che esse invero stabiliscono un divieto generale di lavoro notturno per le donne, ma questo tuttavia è in pratica quasi abrogato in applicazione delle previste possibilità di deroghe. Il legislatore italiano avrebbe preferito, in luogo di una parità di trattamento formale dei sessi per quanto riguarda le condizioni di lavoro sotto il profilo temporale, una forma di parità di trattamento sostanziale, mantenendo in vigore il sistema di divieti già esistente, particolarmente flessibile. Esso lo riterrebbe necessario per la salvaguardia delle esigenze concernenti la sfera personale e familiare, il cui significato viene sottolineato dall'art. 2, n. 3, della direttiva 76/207 (4) e dall'art. 37, primo comma, della Costituzione italiana (5).
12 In quanto questo argomento va inteso nel senso che è contestata l'esistenza di una norma giuridica in contrasto col principio della parità di trattamento ai sensi dell'art. 5 della direttiva 76/207, va ricordata la sentenza Stoeckel, citata a buon diritto dalla Commissione, nella quale la Corte ha dichiarato che l'art. 5 della direttiva 76/207 obbliga gli Stati membri a non stabilire come principio legislativo il divieto di lavoro notturno nei confronti delle donne, anche se quest'obbligo comporta deroghe, mentre non vige alcun divieto di lavoro notturno per gli uomini (6).
13 Inoltre, la Repubblica italiana fa valere che il diritto italiano, nonostante l'inerzia del legislatore, è conforme al diritto comunitario. Data l'efficacia diretta delle direttive il cui contenuto sia sufficientemente chiaro e incondizionato, i giudici italiani procederebbero alla disapplicazione dell'art. 5 della legge n. 903/77, giudicando detta norma annullata e sostituita dalla disposizione direttamente applicabile contenuta nell'art. 5 della direttiva 76/207, gerarchicamente sovraordinata.
14 Tuttavia, anche su questo punto va condivisa la posizione della Commissione, che fa riferimento alla costante giurisprudenza della Corte secondo la quale il fatto di mantenere immutato, nella legislazione di uno Stato membro, un provvedimento incompatibile con una disposizione del diritto comunitario, persino direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico dello Stato membro, crea una situazione di fatto ambigua in quanto mantiene gli interessati in uno stato di incertezza circa la possibilità ad essi offerta di fare appello al diritto comunitario (7). L'incompatibilità della legislazione nazionale con il diritto comunitario, persino direttamente applicabile, può essere definitivamente soppressa solo tramite disposizioni interne vincolanti che abbiano lo stesso valore giuridico di quelle da modificare (8). L'applicabilità diretta di una direttiva non fa venir meno dunque l'obbligo di uno Stato membro di adottare i necessari provvedimenti per la corretta trasposizione di detta direttiva.
15 Su ciò concorda in definitiva anche il governo italiano, il quale fa notare che sta elaborando le misure formali per il completo adeguamento delle norme italiane al diritto comunitario.
16 Il termine per il recepimento previsto nell'art. 9, n. 1, della direttiva è scaduto nel 1978 per le misure di cui all'art. 5, n. 2, lett. a), e nel 1980 per le misure di cui all'art. 5, n. 2, lett. c). Tuttavia, fino alla data di efficacia della denuncia della convenzione n. 89 non ci si poteva aspettare dalla Repubblica italiana l'abrogazione dell'art. 5 della legge italiana, in quanto il suo mantenimento in vigore era necessario ai fini dell'adempimento degli obblighi nei confronti di Stati terzi fondati su detta convenzione ratificata già prima dell'entrata in vigore del Trattato CEE. In questo contesto, nella sentenza Levy la Corte ha riconosciuto che l'art. 234 del Trattato CE (9) consente al giudice nazionale di non rispettare gli obblighi di cui all'art. 5 della direttiva finché non sia eliminata l'incompatibilità accertata (10). Si deve quindi considerare se il termine per il recepimento abbia ricominciato a decorrere con la data di efficacia della denuncia nel febbraio 1993, cosicché il presente procedimento sarebbe stato avviato prematuramente dalla Commissione.
17 A mio giudizio questa tesi va respinta. Anche in casi come quello in esame in cui obblighi internazionali contratti prima dell'entrata in vigore del Trattato CEE impediscono inizialmente ad uno Stato membro la completa trasposizione di una direttiva, viene ad esso concessa la possibilità di elaborare le necessarie misure di adeguamento durante il termine per il recepimento che decorre dalla sua pubblicazione. Lo Stato interessato deve quindi effettuare questi adeguamenti immediatamente dopo i provvedimenti intervenuti proprio con riguardo agli obblighi di trasposizione previsti dal diritto comunitario ai sensi dell'art. 234, secondo comma, del Trattato CE. Del resto, la Repubblica italiana, dalla data di efficacia della denuncia nel febbraio 1993 fino allo scadere del termine stabilito nel parere motivato nell'agosto 1995, aveva disposto del tempo sufficiente per realizzare la formale abrogazione dell'art. 5 della legge italiana.
18 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente dev'essere condannata alle spese.
C - Conclusione
19 In base alle considerazioni che precedono propongo la seguente decisione:
«La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto comunitario, avendo lasciato in vigore nel suo ordinamento, in contrasto con l'art. 5 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, norme che prevedono un divieto di lavoro notturno per le donne.
La convenuta sopporterà le spese di giudizio».
(1) - GU L 39, pag. 40.
(2) - Sentenza 15 dicembre 1982, causa 211/81, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 4547, punto 8).
(3) - Sentenza 13 marzo 1997, causa C-197/96, Commissione/Francia (Racc. pag. I-1489).
(4) - L'art. 2, n. 3, recita quanto segue: «La presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità».
(5) - L'art. 37, primo comma, dispone quanto segue: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti, e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione».
(6) - Sentenza 25 luglio 1991, causa C-345/89, Stoeckel (Racc. pag. I-4047, punto 20).
(7) - Sentenze 26 aprile 1988, causa 74/86, Commissione/Germania (Racc. pag. 2139, punto 10); 15 ottobre 1986, causa 168/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2945, punto 11), e 4 aprile 1974, causa 167/73, Commissione/Francia (Racc. pag. 359, punto 22).
(8) - Causa 168/85, già citata (punto 13).
(9) - L'art. 234, primo comma, recita quanto segue: «Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all'entrata in vigore del trattato stesso, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra». Inoltre, il secondo comma dispone fra l'altro che: «Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate».
(10) - Sentenza 2 agosto 1993, causa C-158/91, Levy (Racc. pag. I-4287, punto 22).
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