Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso la Commissione chiede che la Corte voglia:
«1) dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo emanato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/119/CEE, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (1) (in prosieguo: la "direttiva"), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva e del Trattato CE;
2) condannare il Regno del Belgio alle spese».
2 Ai sensi dell'art. 27 della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente al 1_ ottobre 1993 e informarne immediatamente la Commissione.
3 La Commissione, non avendo ricevuto dal governo belga alcuna comunicazione sui provvedimenti di trasposizione della direttiva e non disponendo di altri elementi che consentissero di ritenere che il Regno del Belgio avesse adempiuto detto obbligo, ha avviato il procedimento per inadempimento di cui all'art. 169 del Trattato CE, inviando al governo belga una lettera di diffida in data 3 dicembre 1993.
4 Poiché tale lettera è rimasta senza risposta, il 26 settembre 1994 la Commissione ha emesso un parere motivato al quale il Regno del Belgio doveva conformarsi entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
5 Con lettera 9 ottobre 1995 le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione che la normativa vigente rispondeva in parte ai requisiti della direttiva e che era in fase di elaborazione un progetto di regio decreto che ne completava la trasposizione.
6 Non avendo in seguito ricevuto nuove informazioni, la Commissione ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 19 giugno 1996.
7 Il governo belga fa valere che la direttiva è già stata parzialmente recepita nel diritto nazionale attraverso un certo numero di disposizioni. Esso segnala che per completare la trasposizione della direttiva devono essere emanati ancora due regi decreti. Esso giustifica il ritardo nell'emanazione di dette disposizioni con considerazioni relative alle conseguenze finanziarie che uno dei due decreti comporterebbe.
8 Il Regno del Belgio ammette di non aver emanato finora tutte le disposizioni necessarie per la trasposizione della direttiva.
9 La giustificazione del ritardo nell'emanazione dei provvedimenti di trasposizione, riguardante considerazioni finanziarie, non può essere condivisa, dal momento che, secondo la vostra costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva (2).
10 Poiché la direttiva non è stata recepita entro il termine stabilito, il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato e, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, si deve condannare il Regno del Belgio alle spese.
Conclusione
11 Suggerisco pertanto alla Corte di:
1) dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo emanato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/119/CEE, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 27 della stessa direttiva;
2) condannare il Regno del Belgio alle spese.
(1) - GU 1993, L 62, pag. 69.
(2) - V., in particolare, sentenza 5 giugno 1997, causa C-107/96, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-3193, punto 10).
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