Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel presente procedimento la Commissione contesta al Regno del Belgio di non avere adottato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre talune direttive nel diritto interno o di non averne dato comunicazione alla Commissione.
2 La causa C-218/96 ha ad oggetto la direttiva della Commissione 25 novembre 1993, 93/105/CE, che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva del Consiglio 67/548/CEE (1). Ai sensi dell'art. 2, n. 1, di questa direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore entro il 31 dicembre 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa e darne immediatamente notizia alla Commisssione.
3 La causa C-219/96 riguarda la direttiva della Commissione 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (2). L'art. 7, n. 1, di questa direttiva imponeva agli Stati membri di emanare entro il 31 dicembre 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa e di darne immediatamente notizia alla Commissione.
4 La causa C-220/96 ha ad oggetto la direttiva della Commissione 31 luglio 1992, 92/69/CEE, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (3). Ai sensi dell'art. 3, n. 1, di questa direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore entro il 30 ottobre 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa e informarne immediatamente la Commissione.
5 La causa C-221/96 verte sulla direttiva della Commissione 20 luglio 1993, 93/67/CEE, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva del Consiglio 67/548/CEE (4). L'art. 8, n. 1, di questa direttiva imponeva agli Stati membri di adottare entro il 31 ottobre 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa e di darne immediatamente notizia alla Commissione.
6 Infine, la causa C-222/96 riguarda la direttiva del Consiglio 30 aprile 1992, 92/32/CEE, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (5). Ai sensi dell'art. 3, n. 1, di questa direttiva, gli Stati membri avevano l'obbligo di mettere in vigore, entro il 31 ottobre 1993, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa e di informarne immediatamente la Commissione.
7 Il Regno del Belgio non nega che le direttive dii cui trattasi non sono state trasposte nel diritto interno entro i termini prescritti. Esso si limita a far presente che le misure necessarie per la trasposizione di queste direttive sono in fase di elaborazione e verranno emanate al più presto.
8 Poiché è assodato, quindi, che le direttive in esame non sono state recepite entro i termini prescritti, non è necessario soffermarsi sull'ulteriore censura della Commissione secondo cui lo Stato convenuto ha omesso di darle immediata comunicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione delle direttive stesse.
9 Vi suggerisco pertanto di dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo emanato nei termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle seguenti direttive:
- direttiva della Commissione 25 novembre 1993, 93/105/CE, che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva del Consiglio 67/548/CEE,
- direttiva della Commissione 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose,
- direttiva della Commissione 31 luglio 1992, 92/69/CEE, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose,
- direttiva della Commissione 20 luglio 1993, 93/67/CEE, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, e
- direttiva del Consiglio 30 aprile 1992, 92/32/CEE, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE.
Propongo inoltre di condannare il Regno del Belgio alle spese.
(1) - GU L 294, pag. 21.
(2) - GU L 264, pag. 51.
(3) - GU L 383, pag. 113.
(4) - GU L 227, pag. 9.
(5) - GU L 154, pag. 1.
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