Conclusioni dell avvocato generale
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 26 giugno 1996, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione chiede che la Corte voglia:
«1) dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (1), ovvero non avendo comunicato questi provvedimenti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di questa direttiva;
2) condannare la Repubblica francese alle spese».
2 L'art. 2 della suddetta direttiva dispone che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi entro e non oltre il 1_ aprile 1993 e ne informano immediatamente la Commissione.
3 Il 9 agosto 1993 la Commissione, non avendo ricevuto alcuna comunicazione o altra informazione da parte del governo francese, con lettera di diffida con cui invitava quest'ultimo a comunicarle le proprie osservazioni entro due mesi, avviava il procedimento per inadempimento.
4 In risposta, con lettere 4 novembre 1993 e 1_ aprile 1994 le autorità francesi comunicavano alla Commissione i testi normativi francesi in vigore che consentivano l'applicazione della direttiva, precisando però che si stava approntando un decreto relativo alle operazioni di raccolta, trasporto, commercio e mediazione di rifiuti ai fini dell'attuazione dell'art. 12 della direttiva (2).
5 In mancanza di qualsiasi nuova comunicazione relativa al supplemento di attuazione della direttiva nel diritto francese, il 3 agosto 1995 la Commissione emetteva un parere motivato con cui invitava la Repubblica francese ad adottare i provvedimenti richiesti entro due mesi a decorrere dalla notifica.
6 Con lettera 30 ottobre 1995 il governo francese forniva assicurazioni circa l'avanzamento dell'iter di adozione del decreto che completava l'attuazione della direttiva.
7 Non avendo ricevuto nessun'altra comunicazione dalle autorità francesi, la Commissione ha proposto il presente ricorso, a sostegno del quale essa deduce che, a tenore degli artt. 189, terzo comma, e 5, primo comma, del Trattato CE, gli Stati membri destinatari di una direttiva sono tenuti a raggiungere i risultati da essa previsti nel termine in essa indicato, vale a dire la trasposizione delle sue disposizioni nel diritto nazionale in modo che la direttiva sia pienamente efficace già allo scadere del termine di attuazione.
8 Nel controricorso la Repubblica francese deduce, in primo luogo, l'irricevibilità del ricorso a causa della formulazione imprecisa degli addebiti mossi nei suoi confronti sia nella procedura precontenziosa sia nel ricorso. In subordine, informando la Corte circa lo stato di attuazione della direttiva nel diritto francese, essa riconosce che il controverso art. 12 deve ancora essere oggetto di un decreto di recepimento, che doveva essere firmato e pubblicato prima della fine del 1996.
9 La Commissione si oppone all'eccezione di irricevibilità. Nella replica essa fa valere che la procedura precontenziosa si è svolta conformemente allo scopo da essa perseguito, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che è quello di consentire allo Stato membro interessato di conformarsi ai propri obblighi derivanti dal diritto comunitario e di far valere i mezzi di difesa avverso gli addebiti formulati dalla Commissione. A questo proposito, in fase di diffida, mentre la Commissione ignorava ancora, in mancanza di una comunicazione da parte delle autorità francesi, se la direttiva fosse stata oggetto di provvedimenti di attuazione, tali autorità hanno potuto esporre i provvedimenti adottati e informare la Commissione che soltanto l'art. 12 aveva bisogno dei provvedimenti destinati a portare a termine l'attuazione. La Commissione fa notare di avere pertanto preso in considerazione questo riconoscimento da parte del governo francese nel suo parere motivato, il quale, facendo esplicito riferimento alla lettera nella quale detto governo preannunciava i provvedimenti ancora da adottare, era sufficientemente preciso.
10 Nella controreplica il governo francese ritiene che gli argomenti della Commissione intesi a respingere l'eccezione di irricevibilità rafforzino invece la sua tesi. Infatti, sarebbe paradossale che, per giustificare di aver circoscritto perfettamente l'oggetto del ricorso, la Commissione possa far riferimento soltanto a quanto comunicato dallo Stato membro nei confronti del quale è stato promosso il procedimento per inadempimento.
11 L'eccezione di irricevibilità sollevata dal governo francese dev'essere respinta.
12 Da un lato, come ha osservato la Commissione, le autorità francesi erano pienamente consapevoli, sia durante la procedura precontenziosa sia nel corso del procedimento dinanzi a questa Corte, dell'inadempimento loro imputato, poiché si sono difese assicurando il corretto svolgimento dell'iter di adozione del decreto recante il recepimento del controverso art. 12, che esse avevano così chiaramente individuato essere la disposizione la cui trasposizione mancava nel loro ordinamento giuridico nazionale. Peraltro, nel parere motivato la Commissione ha fatto esplicito riferimento al fatto che «(...) le autorità francesi sono in procinto di elaborare i provvedimenti necessari che restano da adottare per conformarsi alla direttiva di cui trattasi» (3), i quali indicano inequivocabilmente il progetto di decreto citato dalle autorità francesi (4).
13 Dall'altro, l'inadempimento addebitato riguarda anche la mancata comunicazione dei provvedimenti di attuazione entro il termine stabilito dall'art. 2 della direttiva.
14 Pertanto, sia nella fase precontenziosa sia nell'ambito del ricorso la Commissione ha chiaramente illustrato l'oggetto dell'inadempimento addebitato.
15 E' pacifico che la Repubblica francese non aveva comunicato entro il termine stabilito i provvedimenti di attuazione della direttiva né aveva portato a compimento l'iter di adozione di questi provvedimenti.
16 Occorre pertanto accogliere il ricorso della Commissione e, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, condannare la parte soccombente alle spese.
Conclusione
17 Propongo pertanto di:
«1) dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, ovvero non avendo comunicato questi provvedimenti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2 di questa direttiva;
2) condannare la Repubblica francese alle spese».
(1) - GU L 78, pag. 32 (in prosieguo: la «direttiva»).
(2) - Si tratta in realtà dell'art. 2 della direttiva, che modifica l'art. 12 della direttiva 75/442 nel modo seguente: «Gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al recupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari), devono essere iscritti presso le competenti autorità qualora non siano soggetti ad autorizzazione».
(3) - Punto III, paragrafo 2.
(4) - Espressamente previsto nel punto II.
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