Conclusioni dell avvocato generale
1 In questo procedimento la Commissione chiede che la Corte voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che la Repubblica federale di Germania, non avendo emanato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (1), e alla direttiva della Commissione 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (2), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato.
2 L'art. 11 della direttiva del Consiglio 91/157 prescrive quanto segue:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 18 settembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli Stati membri».
3 L'art. 7 della direttiva della Commissione 93/86 dispone quanto segue:
«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
(...)».
4 La Repubblica federale di Germania non nega la mancata trasposizione delle direttive e nel controricorso dichiara di aver comunicato ripetutamente alla Commissione i motivi del ritardo. La Repubblica federale di Germania fa riferimento ad iniziative spontanee dei produttori e dei distributori di batterie, ma è chiaro che tali iniziative non possono sostituire una corretta trasposizione delle direttive.
5 Ne consegue che il ricorso della Commissione è fondato.
Conclusione
6 Di conseguenza, ritengo che la Corte debba:
1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie per conformarsi alle direttive:
- del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, e
- della Commissione 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato;
2) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese di questo procedimento.
(1) - GU L 78, pag. 38.
(2) - GU L 264, pag. 51.
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