Conclusioni dell avvocato generale
A - Premessa
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dalla Quarta Sezione penale della Cour d'appel di Mons, riguarda la procedura del transito comunitario.
2 Nella causa principale si fa carico agli imputati di aver introdotto di contrabbando dalla Francia in Belgio, nel periodo ottobre 1984 - marzo 1985, capi d'abbigliamento prêt-à-porter di origine ignota.
3 Tale azione penale risulta scaturire da indagini effettuate congiuntamente dalle competenti autorità francesi e belghe. Nell'ambito di dette indagini la DNED (Direction nationale des enquêtes douanières - Direzione nazionale delle indagini doganali), con sede in Parigi, inviava alle autorità belghe, nel marzo 1985, una telecopia nella quale si comunicava che le perquisizioni domiciliari effettuate in Francia avevano consentito di accertare i seguenti reati:
«1. Esportazione di contrabbando di capi d'abbigliamento (origine Francia (1), destinazione Belgio, segnatamente Bruxelles), valore stimato: 5 000 000 FF in periodo non coperto da prescrizione;
2. Importazione di contrabbando di altri capi d'abbigliamento (origine spagnola, provenienza Belgio (2)), destinati a vari clienti parigini, valore stimato: 2 000 000 FF».
4 Di conseguenza le autorità belghe, in base alla normativa doganale belga, promuovevano un'azione penale nei confronti del signor Amelynck e di altre ventinove persone (fisiche e giuridiche). Deducevano a sostegno che, non avendo prodotto i documenti T 2 o T 2 L, gli imputati non erano in grado di provare che le merci importate dalla Francia in Belgio erano di origine comunitaria. Inoltre, esigevano il pagamento dei corrispondenti dazi doganali da parte degli imputati.
5 Con sentenza 9 febbraio 1993, il Tribunal di Tournai rilevava che l'azione penale si era estinta per prescrizione. Al tempo stesso dichiarava che i fatti addebitati agli imputati dovevano considerarsi assodati e condannava ventotto degli imputati al pagamento dei dazi dovuti, maggiorati degli interessi di mora (3). La maggior parte degli interessati impugnava tale sentenza dinanzi alla Cour d'appel di Mons. Nel giudizio di appello almeno taluni di essi sostenevano come dalla predetta telecopia 13 marzo 1985 risultasse che le merci di cui trattavasi erano di origine comunitaria.
6 Per la comprensione della problematica sollevata attraverso il presente procedimento è necessario rifarsi alle norme vigenti in materia di transito comunitario all'epoca dei fatti. Dette norme figuravano nel regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222/77, relativo al transito comunitario (4).
7 La Corte di giustizia ha già esaminato tali norme nella sentenza pronunciata il 7 marzo 1990 nella causa Trend-Moden Textilhandel (5). In quella sede essa ha così riassunto le disposizioni pertinenti:
«9 Il regolamento n. 222/77 istituisce due procedure di transito comunitario. L'una, detta procedura di transito comunitario esterno, si applica essenzialmente, ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 222/77, alle merci che non soddisfano alle condizioni stabilite dagli artt. 9 e 10 del Trattato CEE, cioè le merci che provengono da Stati terzi e che non si trovano in libera pratica nella Comunità. L'altra, chiamata procedura del transito comunitario interno, si applica essenzialmente, ai sensi dell'art. 1, n. 3, dello stesso regolamento, alle merci che soddisfano alle condizioni di cui agli artt. 9 e 10 del Trattato CEE, cioè alle merci originarie degli Stati membri o che si trovano in libera pratica nella Comunità, chiamate "merci comunitarie".
10 In conformità all'art. 12, n. 1, del regolamento n. 222/77, le merci che circolano vincolate alla procedura del transito comunitario esterno devono formare oggetto di una dichiarazione compilata su un formulario T 1.
11 In base all'art. 39, n. 1, dello stesso regolamento, le merci che circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno, cioè essenzialmente le merci comunitarie, devono formare oggetto di una dichiarazione compilata su un formulario T 2. Tale documento costituisce dunque in via generale il mezzo di prova del carattere comunitario della merce sottoposta alla procedura di transito comunitario interno.
12 Occorre segnalare che alcune disposizioni specifiche del regolamento n. 222/77 contemplano ipotesi in cui le merci comunitarie non circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno.
13 Per le merci comunitarie che non circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno, allorché quest'ultima non è obbligatoria, il regolamento (CEE) della Commissione 22 dicembre 1976, n. 223/77, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (GU 1977, L 38, pag. 20), prevede come mezzo di prova il documento T 2 L il cui contenuto corrisponde al documento T 2 del transito comunitario interno (vedasi nono `considerando' e art. 1, n. 8, del regolamento n. 223/77).
14 Consegue, da quanto detto in precedenza, che i regolamenti nn. 222/77 e 223/77 stabiliscono che la prova del carattere comunitario di una merce dev'essere fornita, salvo determinate eccezioni, esclusivamente con il documento T 2 o il documento T 2 L.
15 Questa interpretazione è confermata dall'art. 9 del regolamento n. 222/77, il quale stabilisce che, quando nei casi previsti dal regolamento, "le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea concernenti la libera circolazione delle merci sono applicate soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci, l'interessato può, per qualsiasi ragione valida, ottenere tale documento a posteriori dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza". Tale norma esprime l'intenzione del legislatore comunitario di escludere altri mezzi di prova agevolando così il compito dell'interessato. Una disposizione analoga contenuta nell'art. 71 del citato regolamento di applicazione n. 223/77 prevede che il documento T 2 L possa essere rilasciato a posteriori» (6).
8 A norma dell'art. 39, n. 2, del regolamento n. 222/77, per la procedura del transito comunitario interno valgono mutatis mutandis - prescindendo da talune norme speciali, qui non rilevanti - le disposizioni del titolo II (artt. 12-38) dello stesso regolamento, concernenti la procedura del transito comunitario esterno.
Tra dette disposizioni figura l'art. 37, il quale recita:
«1. I documenti T 1 rilasciati in modo regolare e le misure di identificazione adottate dalle autorità doganali di uno Stato membro hanno, negli altri Stati membri, effetti giuridici identici a quelli attribuiti ai documenti T 1 rilasciati in modo regolare e alle misure di identificazione adottate dalle autorità doganali di ciascuno di tali Stati membri.
2. Le costatazioni effettuate dalle autorità competenti di uno Stato membro al momento dei controlli compiuti nel quadro del regime del transito comunitario hanno, negli altri Stati membri, la medesima forza probante di quella delle costatazioni effettuate dalle autorità competenti di ciascuno di tali Stati membri».
9 La Cour d'appel di Mons ha considerato necessaria, ai fini del decidere, l'interpretazione delle norme di diritto comunitario sopra citate. Pertanto, ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, la seguente questione:
«Se i regolamenti comunitari nn. 222/77 e n. 223/77, che stabiliscono la norma secondo cui la prova del carattere comunitario di una merce dev'essere fornita, salvo le eccezioni previste, esclusivamente mediante il documento di transito T 2 o T 2 L, siano conformi agli artt. 9 e 10 del Trattato CEE e compatibili con gli artt. 37, n. 2, e 39, n. 2, del regolamento n. 222/77, che attribuiscono alle costatazioni effettuate dalle autorità competenti di uno Stato membro la medesima forza probante negli altri Stati membri di quella delle costatazioni effettuate dalle autorità competenti di ciascuno di tali Stati membri».
10 Al procedimento così instaurato dinanzi alla Corte di giustizia hanno partecipato 11 degli appellanti nella causa principale, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Consiglio e la Commissione.
B - Il mio punto di vista
11 La questione pregiudiziale della Cour d'appel di Mons si compone di due parti. Infatti, da un lato, si chiede se il requisito della produzione della prova della natura comunitaria di una merce, in via di principio, a mezzo esclusivamente dei documenti di transito T 2 o T 2 L sia compatibile con gli artt. 9 e 10 del Trattato CE. D'altro lato, il giudice di rinvio vuol sapere se detto requisito sia consono agli artt. 37, n. 2, e 39, n. 2, del regolamento n. 222/77.
Sulla prima parte della questione
12 Come hanno rilevato il governo belga e la Commissione, la soluzione della prima parte della questione emerge già dalla citata sentenza della Corte nella causa Trend-Moden Textilhandel. Il Consiglio si è espresso nello stesso senso.
13 In quella sentenza la Corte ha considerato quanto segue:
«18 L'ordinanza di rinvio riporta la tesi della Trend-Moden secondo cui, con il sistema dell'onere della prova e della limitazione dei mezzi di prova, sarebbe possibile che si pervenga ad imporre dazi doganali a merci non accompagnate dai documenti di transito prescritti, ma il cui carattere comunitario sarebbe altrimenti accertato, risultato che contrasterebbe con le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 del Trattato.
19 A tale proposito è necessario rilevare che gli artt. 9 e 10 del Trattato non contengono alcun accenno ai mezzi di prova o all'onere della prova del carattere comunitario di una merce. Spetta al diritto comunitario derivato il compito di disciplinare questi aspetti.
20 Occorre, infine, ricordare che la disciplina sopra descritta è giustificata dalla necessità di agevolare la circolazione delle merci attraverso le frontiere interne della Comunità, cosa che costituisce uno dei principi fondamentali del mercato comunitario. L'istituzione, a favore dell'operatore sul quale di norma incombe l'onere della prova, di semplici e uniformi mezzi di prova del carattere comunitario delle merci, insieme con la possibilità di produrre tali prove anche dopo l'attraversamento della frontiera, si colloca nell'ambito di tale finalità e non può pertanto essere considerata contraria agli artt. 9 e 10 del Trattato CEE.
21 Dalle considerazioni che precedono si ricava che dall'esame della questione sollevata risulta che il fatto che il regolamento del Consiglio n. 222/77 ed il regolamento della Commissione n. 223/77 non consentono, salvo determinate eccezioni, di provare alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione il carattere comunitario di una merce mediante mezzi di prova diversi dai documenti di transito T 2 o T 2 L non inficia la validità di detti regolamenti» (7).
14 Questo modo di vedere mi sembra convincente. Peraltro, la giustezza di tale pronuncia non è stata messa in dubbio da nessuno dei partecipanti a questo procedimento.
Sulla seconda parte della questione
15 Non altrettanto semplice è invece la soluzione della seconda parte della questione. Si tratta infatti di stabilire se la prova della natura comunitaria di una merce possa essere fornita anche mediante richiamo ad una corrispondente «constatazione» delle autorità doganali di uno Stato membro ai sensi dell'art. 37, n. 2, del regolamento n. 222/77, che si applica del pari al regime del transito comunitario interno in forza dell'art. 39, n. 2, dello stesso regolamento. Finora tale questione non è stata ancora risolta dalla Corte di giustizia.
16 Il governo belga osserva come non sia affatto certo che la telecopia 13 marzo 1985 delle autorità doganali francesi contenesse, o dovesse contenere, un accertamento relativo all'origine delle merci di cui tratta. Esso si richiama in proposito al contenuto e al contesto di detto documento. Si tratta manifestamente di un problema di natura fattuale, sul quale spetta soltanto al giudice di rinvio pronunciarsi. Per risolvere la seconda parte della questione pregiudiziale mi baserò sul presupposto che la telecopia sopra citata contenesse effettivamente un accertamento in tal senso (8).
17 E' innegabile che il testo dell'art. 37 è conciliabile con la possibilità che le «constatazioni» di cui al n. 2 dello stesso si riferiscano alla natura comunitaria di una merce. L'art. 37, n. 2, del regolamento n. 222/77 andrebbe considerato quindi come una disposizione derogatoria, che consentirebbe di fornire la prova della natura comunitaria non già mediante il documento di regola prescritto, ma con un corrispondente accertamento delle autorità doganali di uno Stato membro.
18 Il governo tedesco obietta che l'art. 9 del regolamento, il quale stabilisce la competenza dello Stato membro di partenza per il rilascio del documento di transito, costituisce una norma specifica rispetto agli artt. 37, n. 2, e 39, n. 2, e pertanto prevale su queste disposizioni. Occorre osservare, però, che l'art. 9 fa parte del titolo I del regolamento («Generalità»), mentre gli artt. 37 e 39 figurano tra le disposizioni specifiche sulla procedura del transito comunitario esterno (titolo II) e interno (titolo III). Pertanto, l'argomento del governo tedesco non mi pare molto convincente.
19 Cionondimeno, condivido il punto di vista del governo tedesco, del governo belga e della Commissione secondo cui, anche tenendo conto degli artt. 37 e 39 del regolamento n. 222/77, la prova della natura comunitaria di una merce può essere fornita di regola - ossia, a prescindere dalle eccezioni previste dal regolamento medesimo - soltanto mediante il ripetutamente menzionato documento di transito.
20 Come la Corte ha già rilevato, la disciplina del transito comunitario qui in esame persegue lo scopo di «rendere più semplice il trasporto delle merci all'interno della Comunità tramite l'alleggerimento e l'unificazione delle formalità da adempiere al momento del passaggio delle frontiere interne» (9). Tale «alleggerimento» e tale «unificazione» delle formalità sarebbero tuttavia illusori se agli operatori fosse consentito di avvalersi a loro piacimento, per comprovare la natura comunitaria della merce, invece che dei documenti di transito prescritti, di altri documenti redatti dalle competenti autorità doganali e contenenti accertamenti in tal senso. A mio avviso, manca inoltre un qualsiasi elemento che consenta di ritenere che il legislatore comunitario possa aver inteso attribuire un significato così ampio all'art. 37, n. 2. In questo contesto - e al riguardo è del tutto pertinente l'argomento prospettato dal governo tedesco - va osservato che l'art. 9 del regolamento offre la possibilità di ottenere anche a posteriori un documento di transito comunitario interno. Nella sentenza Trend-Moden Textilhandel la Corte ha già affermato che detto articolo «esprime l'intenzione del legislatore comunitario di escludere altri mezzi di prova» (10).
21 Come ha giustamente sostenuto il governo belga, le disposizioni contenute negli artt. 37, n. 2, e 39, n. 2, mirano in realtà ad agevolare la cooperazione tra le autorità doganali. Nello stesso contesto la Commissione osserva che tali disposizioni si riferiscono ai «controlli» effettuati nell'ambito di operazioni di transito relativamente alle quali è già stato rilasciato (o, si potrebbe aggiungere, richiesto) il documento di transito prescritto. Siccome nella fattispecie, manifestamente, le merci non sono state trasportate «nel quadro del regime del transito comunitario», l'art. 37, n. 2, non sarebbe applicabile. Il governo belga si è espresso in senso analogo. Non occorre qui stabilire se ciò costituisca una corretta interpretazione delle disposizioni considerate (11). In ogni caso mi sembra chiaro che gli accertamenti delle autorità doganali a norma degli artt. 37, n. 2, e 39, n. 2, del regolamento n. 222/77 non possono surrogare le prove documentali necessarie ai sensi dello stesso regolamento. Pertanto questi articoli non possono trovare applicazione nel caso di specie.
22 Taluni degli appellanti nella causa principale sostengono che nella fattispecie trattasi di un processo penale nel quale l'imputato dev'essere considerato non colpevole fino a prova contraria. Almeno nell'ambito di tali processi ci si dovrebbe basare, quindi, anche in mancanza dei documenti di transito prescritti, sull'effettiva origine delle merci quando questa, come accade nella fattispecie, può essere comprovata in altro modo. Questo argomento non merita di essere completamente disatteso. Tuttavia, sono del parere che la Corte, in questa sede, non debba necessariamente pronunciarsi su questa questione, la cui soluzione resta certamente riservata, in definitiva, al giudice nazionale. Va infatti ricordato che i reati ascritti agli imputati sono estinti per prescrizione e che la sentenza del Tribunal di Tournai ha semplicemente disposto il pagamento dei dazi doganali e degli interessi di mora.
C - Conclusione
23 Suggerisco pertanto alla Corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale della Cour d'appel di Mons:
«La norma stabilita dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 222/77 e dal regolamento (CEE) della Commissione n. 223/77, secondo la quale la prova della natura comunitaria di una merce dev'essere fornita, salvo le eccezioni previste, esclusivamente mediante i documenti di transito T 2 o T 2 L, è conforme sia agli artt. 9 e 10 del Trattato CE sia agli artt. 37, n. 2, e 39, n. 2, del regolamento n. 222/77, che attribuiscono agli accertamenti effettuati dalle competenti autorità di uno Stato membro la stessa forza probante, negli altri Stati membri, degli accertamenti effettuati dalle competenti autorità di tali Stati membri».
(1) - Il corsivo è mio.
(2) - Il corsivo è mio.
(3) - Uno degli imputati venne assolto in quella sede, mentre un altro era deceduto nel frattempo.
(4) - GU 1977, L 38, pag. 1. Questo regolamento è stato abrogato dal regolamento (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario (GU L 262, pag. 1).
(5) - Causa C-117/88 (Racc. pag. I-631).
(6) - Loc. cit. (nota 5), punti 9-15.
(7) - Loc. cit. (nota 5), punti 18-21.
(8) - Questa interpretazione potrebbe basarsi, ad esempio, sul fatto che nella telecopia si fa una chiara distinzione tra «origine» e «provenienza».
(9) - Loc. cit. (nota 5), punto 16.
(10) - Loc. cit. (nota 5), punto 15.
(11) - Comunque, la lettera delle disposizioni di cui trattasi non si presta a tale interpretazione restrittiva.
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