Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 La presente causa verte su diverse correzioni finanziarie degli aiuti del FEAOG (1) effettuate a danno dell'Italia, per complessivi 108 850 076 808 LIT. Ciò significa riduzioni varianti dal 2% al 10% per 6 singole voci.
2 Le prime due riduzioni riguardano entrambe il settore del pubblico ammasso per la carne bovina. In primo luogo la Commissione fa carico all'Italia di gravi difetti nell'organizzazione dell'acquisto della carne. L'autorità competente avrebbe demandato i propri compiti ad un'associazione di categoria senza controllare se detto incarico venisse anche assolto correttamente. Anche la responsabilità per il disossamento della carne sarebbe stata interamente devoluta a centri di intervento - sempre senza esercitare alcun controllo. Ciò avrebbe provocato notevoli inconvenienti.
3 La seconda riduzione in questo settore viene giustificata dalla Commissione convenuta con il fatto che le autorità nazionali, nell'ambito degli acquisti all'intervento di carne bovina, avrebbero accettato offerte plurime non consentite (offerte di gruppo o offerte collegate) (2).
4 Un altro addebito riguarda le carenze di controllo nel settore dei premi per la carne ovina e caprina, che avrebbe condotto in numerosi casi a pagare premi per animali che non possedevano i requisiti per beneficiarne.
5 Anche nel settore del pubblico ammasso di cereali la Commissione ha rilevato notevoli carenze nei controlli, da essa attribuite al fatto che i compiti nel settore del pubblico ammasso sono stati affidati interamente ad operatori economici esterni.
6 Per quel che riguarda il ritiro di seminativi, invece, la Commissione fa carico all'Italia di aver versato premi di disattivazione per aree in precedenza lasciate incolte.
7 Quanto al rimborso delle spese di ammasso dello zucchero, la Commissione sostiene che gli uffici competenti e l'AIMA non hanno mai eseguito controlli.
B - I fatti e le norme in materia
Pubblico ammasso della carne bovina
8 Su questo punto l'Italia chiede l'annullamento della decisione della Commissione 96/311/CE (3), in quanto nega l'imputazione al fondo di 54 927 174 194 LIT. Detta riduzione corrisponde al 10% delle spese dichiarate per il 1990 e per il 1991.
9 La Commissione motiva questa riduzione richiamandosi alla sua relazione conclusiva (4), in cui essa ha constatato che l'esame dei documenti del 1990 e del 1991 ha evidenziato in Italia notevoli carenze di controllo, dovute, sempre secondo la Commissione, al fatto che l'ente d'intervento competente, cioè l'AIMA, ha delegato i propri compiti ad un'associazione di categoria, cioè l'AIA. Questa a sua volta ha trasferito la responsabilità per il disossamento della carne bovina acquistata a centri d'intervento privati. In entrambi i casi non vi è stata sufficiente sorveglianza quanto all'esecuzione degli incarichi secondo i dettami impartiti dalla Commissione.
10 La Commissione sostiene inoltre che in diversi casi fungevano da controllori gli stessi soggetti controllati. In altri termini, le organizzazioni che effettuavano i controlli erano anche esse potenziali fornitrici di carne ai centri di intervento.
11 La Commissione ravvisa una conferma delle carenze di controllo nel fatto che, durante le ispezioni da essa effettuate, sono state rilevate diverse carenze tanto nello svolgimento della procedura quanto in relazione alla qualità della carne ammassata. Ad esempio, un centro di intervento ha comprato carne che per le sue caratteristiche non avrebbe dovuto essere ammessa all'intervento. Inoltre si è constatato che in parte sono stati asportati dalla carne i contrassegni del controllo, il che lascia pensare che non si trattasse di carne comunitaria. Inoltre si sono constatate classificazioni successive mediante alterazione dei marchi di classificazione originali. Ulteriori critiche riguardavano tra l'altro un imballaggio inadeguato e un congelamento inappropriato della carne.
12 Per mettere in rilievo i difetti del sistema italiano, la Commissione si richiama inoltre a vendite di carne ammassata da un lato nell'ambito degli aiuti alimentari alla Bulgaria e dall'altro nell'ambito di vendite alla ex Unione sovietica e al Brasile. Anche in questi casi si sono notate le carenze di cui s'è già detto. Per tali motivi la Commissione riteneva giustificata una riduzione del 10% delle spese imputabili al FEAOG per il 1990 e il 1991.
13 L'Italia contesta che vi siano state irregolarità nei controlli. Se difetti sono stati constatati nella carne, si sarebbe trattato di casi limitati. Quindi una riduzione del 10% sarebbe comunque eccessiva, specie se si considerano anche i miglioramenti nel frattempo apportati dall'Italia.
Bandi di gara per la carne bovina
14 A questo proposito l'Italia chiede l'annullamento della decisione della Commissione nella parte in cui non viene riconosciuto un importo di 7 104 000 000 LIT. Questo ammontare corrisponde ad una correzione forfettaria del 2% delle spese per il 1992.
15 Nella sua relazione conclusiva (5) la Commissione motiva questa riduzione con il fatto che, ammettendo offerte plurime, le autorità italiane competenti avrebbero tenuto un comportamento non conforme alle norme comunitarie, che avrebbe causato una discriminazione dei partecipanti che hanno rispettato tali norme.
16 Le offerte plurime contestate dalla Commissione potrebbero avere carattere speculativo. Se infatti venissero offerte grandi quantità di carne bovina agli enti di intervento, sarebbe necessario ridurre detti quantitativi applicando un coefficiente (6). Poiché gli offerenti cercavano ciononostante di vendere all'intervento tutta la carne da essi prodotta, si è tentato l'espediente della presentazione di un'offerta gonfiata. Se un offerente prevede che verrà applicato un certo coefficiente di riduzione, aumenta in proporzione i quantitativi di carne offerti all'intervento. Se però viene fissato un coefficiente inferiore a quello previsto dall'offerente, questi dovrà fornire all'ente di intervento più carne di quella di cui in realtà dispone. Se egli non riesce a fornire almeno l'85% o il 95% dei quantitativi pattuiti con l'ente di intervento, viene parzialmente o totalmente incamerata la cauzione prestata per l'intera partita (7).
17 Ripartendo la propria offerta originaria in più offerte di minore entità, presentate da prestanome, l'offerente riduce il rischio di perdere la cauzione prestata. Se anche non potesse fornire l'intero quantitativo, potrebbe quanto meno onorare una parte delle offerte di minore entità presentate, per le quali non perderebbe la cauzione. Certo, verrebbe incamerata la cauzione versata per le offerte non mantenute, che non sarebbe però calcolata sull'intero importo delle offerte che fanno capo all'interessato, bensì sui minori importi delle singole offerte inevase. L'entità della cauzione incamerata si ridurrebbe quindi e sarebbe spesso compensata dai guadagni tratti dall'operazione.
18 A giudizio della Commissione emerge chiaramente che la presentazione di più offerte favorisce la speculazione, poiché l'effetto del deposito della cauzione viene ridotto.
19 L'offerta speculativa di quantitativi gonfiati stride con le finalità dell'intervento. Questo è destinato, allorché i prezzi di mercato scendono sotto un certo minimo, a stabilizzare il mercato, ad esempio mediante acquisti di carne, e ad impedire o frenare un pericoloso crollo dei prezzi (8). A questo proposito, tra l'altro, è importante che i provvedimenti di intervento siano limitati, precisi e flessibili ed ostacolino il meno possibile il normale andamento del mercato. A questo proposito col regolamento n. 859/89 (9) è stato istituito un procedimento di aggiudicazione (10). Nell'ambito di questi bandi di gara vengono fissati i prezzi di acquisto e i quantitativi in base alle offerte presentate (11).
20 Le offerte speculative che - come si è spiegato - sono favorite dalla presentazione di offerte multiple impediscono l'efficace applicazione dei provvedimenti di intervento. Poiché viene offerta più carne di quella effettivamente disponibile sul mercato, i prezzi di acquisto e i quantitativi che sono fissati in base alle offerte presentate non possono più corrispondere alle caratteristiche del mercato. Le offerte speculative impediscono quindi che la Commissione abbia un'esatta panoramica del mercato. Per questo motivo si deve presumere quasi con certezza che a motivo delle offerte speculative e delle offerte multiple che le alimentano i centri di intervento acquistino più carne a prezzi più alti. Si deve inoltre considerare che la presentazione di diverse offerte consente una speculazione anche sul prezzo. Acquistando quantitativi gonfiati il FEAOG deve sopportare costi maggiori di quelli necessari a sostenere il mercato.
21 A giudizio della ricorrente sono state invece rispettate tutte le norme in materia di intervento. Non si è accettata più di un'offerta per offerente e quindi non si è venuti meno ad alcun obbligo di controllo.
22 La normativa che sta alla base della presente controversia è quella dell'art. 9 del regolamento n. 859/89, che al n. 1 stabilisce: «L'offerente può partecipare all'aggiudicazione soltanto se si impegna per iscritto a rispettare le varie disposizioni relative agli acquisti in causa» (12).
23 Il numero 2 recita: «Gli interessati partecipano all'aggiudicazione presso l'organismo di intervento degli Stati membri, dove essa è aperta, consegnando l'offerta scritta dietro scontrino di ricevuta oppure mediante qualsiasi mezzo di comunicazione scritta con avviso di ricevuta accettato dall'organismo d'intervento. Essi possono presentare soltanto un'offerta per categoria e aggiudicazione» (13).
24 La distinzione delle nozioni di «offerente» e di «interessati» a giudizio della Commissione ha rilevanza nella fattispecie. La differenza di terminologia lascia intendere che gli interessati non possono venire equiparati agli offerenti. La nozione di interessato non designa solo coloro che effettivamente hanno preso l'iniziativa e hanno presentato un'offerta, bensì comprende una gamma di persone molto più ampia, con la conseguenza che il divieto di presentare più di un'offerta non riguarda soltanto il singolo offerente - cioè colui che effettivamente presenta l'offerta - ma tutti coloro che offrano carne proveniente da uno stesso quantitativo.
25 La ricorrente ritiene invece che le nozioni di «offerente» e di «interessati» siano intercambiabili. Si è fatto ricorso a due diversi termini solo per evitare una ripetizione. Anche in altri regolamenti comunitari la nozione di «interessato» indica semplicemente un'impresa che partecipa all'aggiudicazione. Il divieto di cui all'art. 9, n. 2, secondo comma, si limita quindi a sancire che chi , infine, assume il ruolo di offerente può presentare una sola offerta.
26 La necessità di tener conto anche della situazione economica nell'esame delle offerte si desume soltanto dall'art. 11, n. 3, che al momento determinante per i fatti della causa non era ancora in vigore, del regolamento (CEE) della Commissione 1_ settembre 1993, n. 2456, recante norme di esecuzione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 805/68, relativo alle misure generali e speciali di intervento per la carne bovina (14). Tale articolo recita:
«Ciascun interessato può presentare soltanto un'offerta per categoria e per gara.
Ogni Stato membro accerta che gli interessati siano tra loro indipendenti dal punto di vista della direzione del personale e della gestione.
Qualora esistano seri indizi del contrario, oppure che un'offerta non corrisponde alla realtà economica, l'ammissibilità dell'offerta stessa è subordinata alla presentazione, da parte dell'offerente, di adeguate prove del rispetto delle disposizioni del secondo comma.
Ove si constati che un interessato ha presentato più di una domanda, tutte le domande sono inammissibili».
27 A giudizio della Commissione le gare bandite in Italia non erano conformi alla disciplina comunitaria per un ulteriore motivo. Le imprese operanti nel settore della carne bovina in Italia sono riunite in tre grandi associazioni di produttori. A detta della ricorrente, queste associazioni espletavano tutte le formalità prescritte dinanzi agli enti pubblici per conto dei loro associati. Questa prassi era comune in Italia. Quindi le associazioni di produttori hanno raccolto le offerte dei loro associati - a detta della ricorrente in buste chiuse - e le hanno trasmesse al centro di intervento. A giudizio della Commissione questo procedimento non garantisce la segretezza delle offerte, quale è richiesta dall'art. 9, n. 6, del regolamento n. 859/89. Il governo italiano ritiene invece che le associazioni sotto questo aspetto abbiano unicamente la funzione di casella postale. Non è quindi ravvisabile alcuna infrazione della normativa comunitaria.
28 Un'associazione di produttori di questo tipo può per di più presentare offerte a nome proprio per conto di tutti gli associati che non hanno presentato un'offerta singola. Anche in questo caso, a giudizio della Commissione, non si garantisce la segretezza. Gli interessi dei concorrenti vengono a fondersi e quindi si annullano i vantaggi del sistema di gara. A giudizio del governo italiano ciò però non costituisce un'inosservanza del divieto di offerte plurime posto dalla Commissione. Non si tratta infatti di un'offerta plurima, bensì di un'offerta unica dell'associazione dei produttori, con cui non si mette a repentaglio l'intervento ma si riducono le offerte, cosa senz'altro auspicabile.
Premi per la carne ovina e caprina
29 A questo proposito il governo italiano contesta il rifiuto della Commissione di imputare al fondo l'importo di 34 175 522 595 LIT, con conseguente riduzione del 10% delle spese per il 1992.
30 In virtù dell'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 25 settembre 1989, n. 3013, sull'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne ovina e caprina (15) viene concesso un premio ai produttori di carne ovina e caprina per controbilanciare la diminuzione degli introiti. A giudizio della Commissione notevoli carenze nel sistema di controllo italiano hanno fatto sì che in numerosi casi i premi sono stati versati per animali che non possedevano i requisiti per fruire di questo regime.
31 L'Italia non contesta le carenze rilevate dalla Commissione, ma trova eccessiva la riduzione da questa apportata. Essa giustifica le carenze di controllo con lo scarso addestramento e con le lacunose conoscenze giuridiche del personale di controllo.
Pubblico ammasso dei cereali
32 A questo proposito il governo italiano chiede l'annullamento della decisione della Commissione, nella parte in cui rifiuta l'imputazione dell'importo di 10 082 336 246 LIT. La Commissione giustifica questa riduzione con le notevoli carenze constatate nel corso delle ispezioni. L'espletamento dei compiti relativi al pubblico ammasso è stato affidato senza alcun controllo a operatori economici esterni. A detta della Commissione non è stata controllata né l'attività degli operatori esterni, né la qualità dei prodotti ammassati. Ciò ha provocato inutili spese al Fondo. Per questi motivi la Commissione ha deciso una riduzione del 10% dei costi di finanziamento e delle spese connesse a ragioni tecniche e del 5% delle spese varie per il 1992.
33 Il governo italiano non contesta le carenze addebitate, bensì l'entità della riduzione decisa.
Ritiro di seminativi
34 In questo settore il governo italiano contesta la decisione della Commissione nella parte in cui nega il riconoscimento dell'importo di 2 169 762 753 LIT, che corrisponderebbe al 10% delle spese dichiarate per il 1992 con riferimento alla Sicilia.
35 Con il regolamento n. 797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (16), nella versione del regolamento n. 1094/88 (17), è stata istituita una disciplina di aiuti per promuovere il ritiro di seminativi (18). Detti aiuti potevano venire concessi per tutti i seminativi, senza distinzione di coltura, purché fossero stati effettivamente coltivati durante un periodo di riferimento da determinarsi (nella fattispecie, la stagione 1987/88) (19).
36 A giudizio della Commissione in Sicilia hanno fruito di questo sistema di aiuti anche seminativi che non rispondevano all'ultimo requisito e sarebbe abnorme pagare premi per il ritiro di seminativi arati, ma non coltivati. La ricorrente non avrebbe inoltre effettuato alcun controllo a questo riguardo.
37 L'Italia sostiene che vi è stata un'evoluzione della pratica tradizionale del «maggese». Questa pratica, che consiste nel lasciare incolto il terreno per un certo tempo, procedendo però all'aratura per renderlo più ricettivo all'acqua, è stata nel frattempo perfezionata sfruttando i terreni incolti con colture precoci da raccogliersi in autunno-primavera come leguminose per mangime, fave, ceci, patate ecc., onde evitare effetti di corrosione.
38 La Commissione ritiene che in Sicilia si continui ad applicare (anche) la tecnica tradizionale del «maggese» (cioè senza semina). Poiché tuttavia non è stato effettuato, a questo riguardo, alcun controllo, essa non ha riconosciuto - come ha dichiarato - il 5% delle relative spese.
39 L'Italia contesta che la riduzione sia giustificata poiché la normativa del regolamento in materia non è sufficientemente chiara.
Spese di magazzinaggio dello zucchero
40 A questo proposito il governo italiano contesta la decisione della Commissione per la mancata imputazione al fondo di 391 281 020 LIT, pari al 10% delle spese d'ammasso pagate nel 1992 a commercianti specializzati (e a magazzini indipendenti).
41 La Commissione giustifica questa riduzione con l'assoluta mancanza dei necessari controlli.
42 Con l'art. 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, sull'organizzazione comune dei mercati per lo zucchero (20), è stata adottata una disciplina per compensare i costi di ammasso dello zucchero. Questa disciplina comprende un rimborso forfettario e il suo finanziamento mediante un contributo. In virtù del regolamento n. 1785/81 detto contributo viene riscosso da ogni importatore di zucchero preferenziale e da ogni raffineria di zucchero preferenziale.
43 In virtù dell'art. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1977, n. 1358, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 (21), si concede il rimborso delle spese di magazzinaggio ai seguenti soggetti: «ad ogni fabbricante di zucchero, che beneficia di una quota di base; ad ogni raffinatore di zucchero; ad ogni macinatore, agglomeratore, canditore (...); ad ogni commerciante specializzato nel settore dello zucchero e riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio è situato il suo stabilimento; ad ogni organismo di intervento».
44 Al terzo `considerando' di detto regolamento si dichiara inoltre: «nel fissare gli importi di tali contributi occorre pertanto attenersi al principio dell'uguaglianza tra le somme dei rimborsi effettuati e le somme dei contributi riscossi».
45 Il controllo di questo sistema è infine disciplinato all'art. 19 del regolamento (CEE) della Commissione 18 agosto 1978, n. 1998, che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero (22). Esso recita: «Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento e determinano in particolare tutte le procedure di controllo che si rendono necessarie».
46 Secondo la Commissione si tratta di un sistema alquanto complesso, il quale richiede severe norme di controllo, che del resto sono previste. Poiché fino al 31 dicembre 1992 in Italia non è stato eseguito alcun controllo presso i commercianti specializzati, è logico procedere ad una decurtazione del 10%.
47 Il governo italiano riconosce che durante il periodo transitorio (23) non sono stati effettuati controlli in loco presso i commercianti specializzati. Si è effettuato soltanto un controllo di tipo amministrativo, che comunque era molto approfondito e prevedeva gravi sanzioni per l'ipotesi di ritardo nella presentazione dei documenti prescritti. Appena l'AIMA è stata in grado di effettuare anche controlli in loco, questi controlli sono stati estesi anche ai periodi precedenti. Dai suddetti controlli non è emersa alcuna irregolarità, nemmeno per quanto riguarda i periodi precedenti.
48 In considerazione del fatto che le spese di magazzinaggio sono finanziate con i contributi versati dai produttori, il rifiuto di accettare il calcolo relativo alle spese di magazzinaggio stride con il riconoscimento del conteggio relativo ai contributi versati dai beneficiari.
49 In merito al problema dei controlli necessari la ricorrente sostiene che la normativa comunitaria non conteneva alcuna disposizione speciale quanto al ritmo e quanto al metodo da seguire per il controllo. Anzi, il legislatore comunitario ha concesso grande libertà alle autorità degli Stati membri nell'applicare i procedimenti e le misure che esso considerava necessari per garantire un controllo sufficiente. Poiché non è stata prodotta alcuna prova di un danno economico, non vi è alcun motivo di affermare che i controlli non sono stati sufficienti.
Ricorso e controricorso
50 La Repubblica italiana ha impugnato nel luglio 1996 queste 6 riduzioni e chiede:
- che sia annullata la decisione della Commissione 10 aprile 1996, n. 417 (24), nella parte in cui esclude l'imputabilità al FEAOG, nella liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica italiana per le spese dell'esercizio 1992, della somma complessiva di 108 850 076 808 LIT per le spese esposte.
51 La Commissione ha chiesto la reiezione del ricorso e la condanna alle spese della ricorrente.
C - Esame della controversia
Ammasso pubblico per la carne bovina
52 La Commissione fa carico al governo italiano di aver gravemente trascurato i controlli, vale a dire di non aver assolto il suo obbligo di controllo. Per quel che riguarda il controllo dell'attività di disossamento, questo obbligo scaturisce dall'art. 20 del regolamento n. 859/89 recante modalità d'applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni (25). In questo regolamento non solo si stabilisce che i centri di intervento devono sorvegliare tutti i lavori inerenti al settore, ma si prescrive inoltre come devono essere effettuati i controlli. Quanto ai rimanenti controlli, si deve far richiamo al regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1970, n. 729, sul finanziamento della politica agricola comune (26). Nel preambolo di questo regolamento si dice tra l'altro: «Devono essere adottate misure per prevenire e perseguire ogni irregolarità (...)» (27). L'ottavo `considerando' recita: «Le spese della Comunità devono formare oggetto di controlli approfonditi; a complemento dei controlli che gli Stati membri effettuano di loro iniziativa e che restano essenziali, occorre prevedere verifiche da parte di agenti della Commissione nonché la facoltà per quest'ultima di appellarsi agli Stati membri».
53 L'art. 8 del regolamento, che si ispira a questi `considerando', al n. 1 recita:
«Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:
- accertare se le operazioni del fondo siano reali e regolari;
- prevenire e perseguire le irregolarità;
- recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenza.
(...)».
54 Secondo la giurisprudenza della Corte spetta alle amministrazioni nazionali vegliare alla scrupolosa osservanza delle norme comunitarie (28). La portata di questo obbligo degli Stati membri nell'ambito del finanziamento del FEAOG è stata definita dalla Corte nella sentenza Exportslachterijen van Oordegem. Relativamente all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70 in detta sentenza si dichiara:
«Questa disposizione che, in questo particolare settore, costituisce espressione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 5 del Trattato, definisce, secondo la giurisprudenza della Corte, i principi in base ai quali la Comunità e gli Stati membri debbono provvedere all'attuazione delle decisioni comunitarie e d'intervento nel settore agricolo finanziate dal FEAOG, nonché alla lotta alle frodi e alle irregolarità connesse con tali operazioni, (sentenza BayWa, già citata, punto 13).
Detto articolo impone così agli Stati membri l'obbligo generale di prendere le misure necessarie per assicurarsi dell'effettività e della regolarità delle operazioni finanziate dal FEAOG, sebbene la normativa comunitaria in materia non imponga esplicitamente agli Stati membri di istituire questa o quella misura di controllo (sentenza 12 giugno 1990, causa C-8/88, Germania Commissione, Racc. pag. I-2321, punti 16 e 17)» (29).
55 Ne consegue che può sussistere un obbligo degli Stati membri di eseguire controlli anche se detto obbligo non è espressamente prescritto dalla disciplina in materia.
56 Poiché il regolamento n. 859/89 contiene diverse norme quanto alle caratteristiche che deve presentare la carne acquistata, come deve venire immagazzinata e come deve venire imballata, gli Stati membri devono effettuare controlli ad hoc per garantire il rispetto di dette norme.
57 Se non adempiono a questo obbligo non possono fruire del rimborso spese previsto dal FEAOG. Come ha detto la Corte, «il FEAOG finanzia solo le restituzioni concesse e gli interventi effettuati in conformità delle norme comunitarie» (30). A questo proposito incombe alla Commissione l'onere di provare l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (31).
58 In prosieguo dovremo quindi esaminare se la Commissione ha debitamente assolto al suo onere di prova. La Commissione sostiene che i compiti e le responsabilità nell'ambito del procedimento di intervento sono stati trasferiti dall'AIMA all'AIA e ulteriormente a centri privati, e che l'AIMA non ha provveduto a garantire l'esecuzione di adeguati controlli.
59 Il governo italiano precisa invece chi ha eseguito i controlli e come essi sono stati organizzati. Menziona in proposito dei veterinari ufficiali, ma osserva anche che taluni controlli sono stati eseguiti da un'organizzazione direttamente legata ai centri competenti per l'immagazzinamento. Non si chiarisce invece affatto se, inoltre, anche l'AIMA abbia eseguito controlli ed eventualmente in che modo. Il governo italiano si limita a dichiarare che non si può partire dall'idea che l'AIMA abbia delegato le proprie mansioni all'AIA. Anzi tra i due enti vi era un accordo di reciprocità.
60 Poiché quindi l'AIMA non ha fornito nessuna informazione sugli eventuali controlli effettuati e sul sistema seguito, se ne può concludere che in questo settore non si è proceduto ad alcun controllo.
61 A giudizio della Commissione ciò è confermato dal fatto che i difetti constatati nella carne stessa in parte erano così evidenti (ad esempio mancanza di bolli) che avrebbero comunque dovuto emergere in occasione di un normale controllo.
62 Resta da vedere se queste carenze sono sufficienti a dimostrare che l'AIMA abbia commesso illeciti. A questo proposito bisogna richiamarsi alla giurisprudenza della Corte, in base alla quale la Commissione è tenuta a giustificare in ogni singolo caso la decisione che accerta la carenza o il difetto dei controlli eseguiti (32). Nel caso ricordato la Commissione ha sostenuto tra l'altro che gli enti competenti non hanno fornito informazioni né sulla frequenza dei controlli in loco né circa il sistema della comunicazione tra le autorità di controllo e i funzionari locali. Non si sono nemmeno espressi quanto all'inesistenza di verbali. Ciò sarebbe sufficiente alla Commissione come giustificazione. Sarebbe ora spettato alla ricorrente dimostrare che gli accertamenti della Commissione non rispondevano a verità. A questo proposito non era sufficiente - come prosegue la Corte - che la ricorrente dichiarasse che in realtà si erano svolti tanto controlli amministrativi quanto controlli in loco, senza però produrre alcuna prova. Poiché quindi non era stato dimostrato che si erano effettuati controlli, questa constatazione poteva legittimare fondati dubbi sulla realizzazione di un adeguato ed efficace sistema di misure di sorveglianza e di controllo (33).
63 A questo proposito la Commissione osserva che l'AIMA non è stata in grado di spiegare in base a quali criteri ha controllato se l'AIA avesse correttamente svolto il compito affidatole. Vale a dire l'AIMA non è riuscita ad illustrare con quali mezzi abbia garantito il buon funzionamento del sistema. L'AIMA non è nemmeno riuscita a dimostrare di aver impartito istruzioni di sorta. Le autorità italiane non avevano nemmeno chiarito se le ispezioni in loco si fossero svolte e, qualora si fossero svolte, con quale frequenza e secondo quali criteri. Lo stesso vale per i provvedimenti sulla conservazione della carne. Infine, non sono nemmeno stati presentati risultati di eventuali controlli.
64 A giudizio della Commissione in questo settore un sistema di controllo efficace è tanto più importante in quanto - come abbiamo già detto - essa ritiene che sovente controllori e controllati siano le stesse persone. Questo modo di procedere aumenta il rischio di frodi. Il governo italiano tace in proposito, limitandosi a commentare la suddivisione dei compiti, in un caso preciso, tra ispettori dell'AIA e veterinari ufficiali nonché controllori dei centri di intervento privati. Dalla sua esposizione non si può desumere esattamente se la suddivisione dei compiti tra i vari enti fosse sempre chiara e netta.
65 Per di più il governo italiano si esprime solo su singoli addebiti. Ad esempio, commenta l'addebito secondo il quale gli enti di intervento avrebbero acquistato, contravvenendo alle norme, carni già congelate, osservando che la Commissione non era in grado di rilevare, a posteriori, nei suoi controlli, un'irregolarità del genere. La Commissione ribatte osservando che i timbri apposti sulla carne acquistata già congelata si asportano molto più facilmente di quelli apposti sulla carne fresca. L'addebito secondo il quale in Italia non sarebbe stato rispettato il massimo consentito per l'imballaggio in cartoni non è contestato dal governo italiano. Esso spiega semplicemente per quali motivi non si è attenuto a questa regola. La ricorrente non si dilunga sull'addebito di apposizione di timbri falsi; osserva semplicemente che non è affatto pregiudizievole applicare il timbro in un punto errato.
66 Per quel che riguarda le classificazioni successive, ammette comunque che l'AIA, a partire dal 1991, ha dovuto diramare mediante circolari copiose istruzioni agli enti competenti per l'osservanza delle norme. Essa non contesta quindi che in questo settore si siano verificate difficoltà.
67 Del resto, ribatte a diversi addebiti osservando semplicemente che sono stati effettuati controlli nei quali però non sono emerse irregolarità. Come si è già dimostrato ciò non è sufficiente secondo la giurisprudenza della Corte. Per quel che riguarda i problemi nella classificazione della carne, osserva che viene operata con criteri soggettivi, che variano da Stato membro a Stato membro. Si può obiettare che vi sono chiare norme comunitarie sulla classificazione della carne (34). Quanto all'addebito di aver acquistato carne di vitello o bovina della classe P, meno pregiata, la ricorrente sostiene che nessuno aveva motivo di vendere carne di vitello all'intervento giacché il prezzo per la carne di vitello sul mercato normale era molto superiore. A questo proposito si deve osservare che l'acquisto di carne di vitello è concepibile solo allorché questa stessa carne non può essere venduta sul mercato libero. Carne della classe P, osserva la ricorrente, circola di rado in Italia e nemmeno nel corso dei suoi controlli ne è stata riscontrata. Questa dichiarazione, come abbiamo già detto, non è sufficiente. Quanto all'addebito di aver falsificato la classificazione, essa fa anche richiamo - dopo avere affermato che tale falsificazione non è stata accertata - a perizie redatte su richiesta di produttori e centri d'intervento. Non si è fatto molto caso al passaggio di carne dalla categoria P alla categoria R più pregiata, poiché le categorie indicate si sono rivelate corrette. Resta da vedere se questa dichiarazione è sufficiente a controbattere l'addebito. Ma anche qualora risultasse argomento valido, rimarrebbero ancora numerosi altri punti che fanno presumere carenze di controllo.
68 La ricorrente sostiene ancora che le carenze accertate sarebbero minime, vale a dire infrazioni di poco conto. A parte il fatto che l'entità dell'illecito resta ancora da definire, un argomento del genere può valere forse per un caso specifico, ma non per il complesso delle carenze contestate dalla Commissione.
69 Quanto alle vendite alla Bulgaria, all'ex Unione sovietica e al Brasile, la ricorrente sostiene che i destinatari non hanno presentato lagnanze. Questo però non può essere un criterio nella fattispecie. Nel caso della Bulgaria, la ricorrente osserva che la carne è stata controllata prima dell'esportazione. Se si fossero constatati difetti l'esportazione non sarebbe stata autorizzata. Lo stesso varrebbe per le vendite all'Unione sovietica. Inoltre per le vendite in Bulgaria la Commissione avrebbe indicato un quantitativo completamente errato. Questo punto non può venir controllato dalla Corte. E' però accertato che nell'esame condotto si è giunti alla conclusione che si trattava di carne che non rispondeva alle norme per l'intervento.
70 L'Italia cita un ulteriore caso singolo. In questo caso - dopo che un controllo svolto dal FEAOG non aveva portato ad alcuna contestazione - l'AIA avrebbe constatato diverse carenze. Però da questo caso singolo non si può concludere che i criteri di controllo dell'AIA in linea di massima corrispondano a quelli del FEAOG.
71 Infine la ricorrente sostiene che le carenze constatate dalla Commissione riguardavano solo alcuni casi sporadici (ad esempio i difetti della carne e le carenze di imballaggio). Ma questi casi sporadici costituiscono un ulteriore elemento a dimostrazione che non vi era alcun sistema efficace di controllo (35). Anche in questo caso si può presumere che la Commissione è stata in grado di dimostrare che, semmai l'AIMA ha effettuato controlli, questi erano altrettanto insufficienti che quelli dell'AIA. Sotto questo profilo i casi singoli rilevati possono confermarlo. Inoltre, la Commissione ha dichiarato che nel 1990 ha controllato tutti i centri d'intervento esistenti e nel 1991 15 su 35. In tutti sono stati riscontrati gli stessi inconvenienti. Sotto questo aspetto non si può dire che si tratta di casi sporadici o di ispezioni mirate. D'altro canto bisogna ricordare che la Commissione in questo frangente ha optato per il metodo del calcolo forfettario in base ai rischi imminenti. Poiché l'AIMA non è stata in grado di contestare il fatto che essa stessa non opera più controlli, ciò è già sufficiente per desumerne l'esistenza di notevole rischio per il Fondo. Non è il caso di attenersi unicamente alle carenze notate nei controlli.
72 La Commissione ha quindi dimostrato che il governo italiano non ha ottemperato ai suoi obblighi di controllo. Essa parte giustamente dall'idea che ciò costituiva un rischio per il Fondo.
73 L'onere della prova ricade, a questo punto, sul governo italiano. Infatti come ha stabilito la Corte, spetta ad uno Stato membro dimostrare che sussistono dei presupposti che giustificherebbero un finanziamento rifiutato dalla Commissione allorché la Commissione non ha voluto riconoscere determinate spese come imputabili al FEAOG in quanto sono state provocate da violazioni del diritto comunitario imputabili a detto Stato (36), vale a dire la ricorrente deve dimostrare che la condotta di cui le si fa carico non ha provocato un aumento di spese nell'ambito del FEAOG. Su questo punto però la ricorrente tace.
74 Essa si limita a dichiarare che, se la Commissione nell'ambito della propria discrezionalità avesse deciso correttamente, avrebbe dovuto operare solo una riduzione del 5%.
75 A questo proposito bisogna ricordare che a giudizio della Corte la Commissione, allorché non è possibile constatare in qual misura un provvedimento nazionale incompatibile con il diritto comunitario ha provocato un aumento delle spese imputabili al bilancio FEAOG, non ha altra scelta che rifiutare il finanziamento delle spese contestate, e quindi è esclusa ogni riduzione percentuale (37).
76 In caso di liquidazione forfettaria la Commissione, su proposta di un gruppo interdirezionale, ha adottato talune direttive (Relazione del Gruppo Belle). In questo ambito vengono proposte riduzioni del calcolo forfettario in base a 3 possibili percentuali:
2%, se le carenze si limitano a punti del sistema di controllo di scarsa importanza oppure riguardano l'esecuzione di controlli che non erano strettamente necessari per garantire la regolarità delle spese, sicché si può presumere che vi fosse minimo rischio di perdite per il Fondo;
5%, se le carenze riguardano elementi più importanti del sistema del controllo oppure l'esecuzione di controlli importanti per la garanzia della regolarità delle spese, sicché è ragionevole presumere che vi fosse un serio rischio di perdite per il Fondo;
10%, se le carenze riguardano la totalità o gli elementi fondamentali del sistema di controllo oppure l'esecuzione di controlli essenziali per la garanzia della regolarità delle spese, sicché è ragionevole presumere che sussistesse un serio rischio di gravi perdite.
77 Del resto è sufficiente richiamarsi alla giurisprudenza della Corte che riguarda ipotesi nelle quali la Commissione non nega il riconoscimento di tutte le spese viziate da irregolarità ma cerca di constatare gli effetti finanziari della condotta illecita operando un ricalcolo. In questa ipotesi - prosegue la Corte - spetta ad uno Stato membro dimostrare che sussistono i presupposti per il finanziamento che la Commissione ha rifiutato (38). La ricorrente a questo proposito osserva soltanto che una decurtazione del 10% non è giustificata in considerazione del fatto che la Commissione ha condotto controlli non rappresentativi. Questa obiezione è inconsistente in quanto il numero dei controlli per campione effettuati dalla Commissione è irrilevante. Determinanti sono i controlli di cui deve rispondere la ricorrente. Poiché le carenze si riferiscono a tutto il sistema - l'AIMA non è stata in grado di dimostrare che esercita un controllo sull'esecuzione dei compiti che essa ha demandato ad altri - una decurtazione del 10% si giustifica anche secondo le direttive del Gruppo Belle.
78 La ricorrente si richiama inoltre alle migliorie che essa ha apportato al sistema, che sono state riconosciute anche nella relazione conclusiva. Per questo motivo non sarebbe stato lecito operare una riduzione del 10%. Nelle direttive si stabilisce che se uno Stato membro ha apportato migliorie al sistema, non appena siano emerse carenze, si deve tener conto di tali migliorie nell'operare la correzione. Questi criteri devono venire seguiti allorché sussistono dubbi su quali delle tre categorie (2%, 5% o 10%) si devono adottare per la riduzione. La Commissione però ricorda che queste migliorie sono state introdotte solo dal 1993, sebbene, come la Commissione osserva, la ricorrente fosse stata informata delle carenze in questione fin dal 1991.
79 L'Italia quindi non ha apportato le migliorie immediatamente dopo essere stata avvisata. Infine si deve ricordare che l'Italia risulta sostanzialmente favorita dal calcolo forfettario, poiché, se la Commissione avesse sommato esattamente i risultati dei suoi controlli, avrebbe stabilito che nel 30% dei casi erano emerse irregolarità. A questo punto sarebbe stata indotta a negare il riconoscimento addirittura a tutte le spese. Per questo motivo pare equo riconoscere che una riduzione del 10% era giustificata.
Bandi di gara per carne bovina
Spirito e finalità dell'art. 9, n. 2, secondo comma
80 La ricorrente osserva in primo luogo che la Commissione ha erroneamente interpretato l'art. 9, n. 2, secondo comma. Questa disposizione stabilisce soltanto che ogni persona fisica o giuridica che presenta un'offerta all'autorità deve presentare una sola offerta. Dalla normativa non si desume che si debba tener conto della realtà economica, vale a dire di eventuali collegamenti tra soci di una società e la società stessa ovvero le società holding. Ciò dovrebbe emergere chiaramente dalla normativa. Se per motivi economici venissero rifiutate offerte presentate da persone giuridiche indipendenti verrebbe pregiudicata la libertà economica.
81 Secondo la giurisprudenza della Corte incombe alla Commissione dimostrare che sono state violate le norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, il che implica un rifiuto del riconoscimento delle spese da parte del FEAOG (39).
82 La Corte di giustizia inoltre, quanto alle prescrizioni circa la formulazione delle norme ha dichiarato: «Poiché una norma la cui inosservanza comporti necessariamente conseguenze pecuniarie dev'essere sufficientemente chiara e precisa, la Commissione non poteva fondarsi sulla formulazione della sottovoce (...) per imporre, al momento della liquidazione del FEAOG, un'interpretazione non imposta dal senso comune delle parole impiegate» (40).
83 Si deve quindi stabilire se la formulazione dell'art. 9, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 859/89 risponda a queste esigenze oppure se ammetta un'interpretazione come quella che ne fornisce la Commissione. A questo proposito appare utile anzitutto esaminare come la Commissione vorrebbe interpretare l'art. 9, n. 2, secondo comma. Nelle memorie si parla sovente di offerte multiple. Dette offerte non possono essere quelle che provengono dallo stesso offerente sotto un solo nome. Queste offerte d'altra parte non sono ammesse nemmeno in Italia. Come si desume ulteriormente dalle memorie, la Commissione non contesta nemmeno ogni genere di rapporto tra le singole offerte. Ad esempio, essa dichiara che, se una persona gestisce due macelli amministrativamente distinti, ciascuno di questi macelli può presentare una propria offerta. Come ha osservato la Commissione in udienza, l'art. 9, n. 2, secondo comma, vieta, a suo parere, semplicemente le offerte che si riferiscono alla stessa partita di carne. L'interessato che offra la sua carne non solo direttamente, ma anche tramite prestanome, pone quindi in non cale le norme comunitarie e deve venire bloccato dalle autorità degli Stati membri.
84 La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, un regolamento non deve venire solo interpretato in base alla sua lettera, ma anche al suo spirito ed alla sua finalità (41). Di conseguenza, la Commissione sostiene che il regolamento ora in contestazione sarebbe svuotato della sua finalità se fosse possibile presentare offerte tramite prestanome ed aggirare così il divieto.
85 La pratica seguita negli acquisti all'intervento in Italia - come si è visto -, ha pregiudicato il sistema dell'intervento. L'acquisto di quantitativi eccessivi ha provocato più spese di quanto fosse necessario per sostenere il mercato. Inoltre non è stato garantito a tutti gli interessati il pari accesso sancito dall'art. 6, n. 6, del regolamento n. 805/68 nella versione del regolamento n. 571/89.
86 L'art. 9, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 859/89 deve quindi, in base al suo spirito e alla sua finalità, venir interpretato nel senso che non è possibile ostacolare le misure di intervento. Se più offerte si riferiscono allo stesso quantitativo di carne, esse provengono in realtà da un unico offerente. Siffatte offerte sono quindi inammissibili.
87 A giudizio della Commissione ciò si desume anche dal tenore della norma. A questo proposito, si deve osservare che una diversità di definizione nel primo e nel secondo comma dell'art. 9 potrebbe far pensare chiaramente ad un senso diverso. Se ne potrebbe infatti dedurre che non è sufficiente controllare se la persona che effettivamente presenta l'offerta presenta un'offerta unica, cioè se ogni volta ci si trova di fronte ad una persona (giuridica) indipendente. Si potrebbe quindi intendere il termine interessato come termine che designa colui che intende vendere la sua carne all'intervento. Questa persona - come abbiamo visto - non deve necessariamente identificarsi con l'offerente, cioè con colui che presenta materialmente l'offerta. Se ad esempio la carne viene offerta tramite prestanome, ci troviamo di fronte a più offerenti, ma ad un solo interessato. Se si considera però l'uso delle due nozioni in altri regolamenti che disciplinano i provvedimenti di intervento per la carne bovina, si constata che la differenza di cui si è testé parlato non viene sempre rispettata. Ad esempio, nel primo `considerando' del regolamento n. 2271/90 (42) si osserva che «è d'uopo disporre che ogni concorrente possa presentare un unica offerta per categoria e per gara». Del pari l'art. 11, n. 3, del regolamento n. 2456/93 che ha sostituito l'art. 9 del regolamento n. 859/89, usa, in relazione alla presentazione dell'offerta, ora il termine «interessato», ora il termine «offerente» (43).
88 Dalla distinzione tra «offerente» ed «interessato» di cui all'art. 9 non è possibile trarre altre conclusioni.
89 Più fruttuoso è tuttavia l'esame dei regolamenti che hanno preceduto quello ora in contestazione. Ad esempio nel 1990 è stata istituita la possibilità di presentare più offerte a diversi prezzi. Con il regolamento n. 1282/90 (44) l'art. 9, secondo comma, n. 2, è stato redatto come segue:
«Essi possono presentare varie offerte, con prezzi diversi, per categoria e per aggiudicazione».
90 Questo regolamento però è stato abrogato già nell'agosto del 1990. Il corrispondente regolamento n. 2271/90 al primo `considerando' osservava: «sulla scorta dell'esperienza acquisita è d'uopo disporre che ogni concorrente possa presentare un'unica offerta».
91 A giudizio della ricorrente da questa normativa non è possibile trarre alcuna conclusione per la fattispecie in esame. Nel regolamento n. 1282/90 si considerava l'ipotesi di più offerte presentate dalla stessa persona. Ora invece si deve risolvere il problema se si possano rifiutare offerte presentate da diverse persone giuridiche. Questa eventualità non era stata inizialmente prevista. Per questo motivo non è possibile ricorrere ad un'interpretazione diversa in tempi di difficoltà economica. Ciò tanto meno per il fatto che la disciplina del regolamento n. 2456/93 ribalta l'onere della prova per l'offerente. Egli deve dimostrare la sua indipendenza economica. Una disciplina in questo senso non può venir desunta dall'art. 9, n. 2, secondo comma. Osservo che non è tuttavia nemmeno necessario fondarsi su una disciplina corrispondente a quella del regolamento n. 2456/93. Contemporaneamente, dopo l'abrogazione della disciplina del regolamento n. 1282/90, è però chiaro che l'offerente non può più presentare diverse offerte per la stessa partita di carne. Scopo della disciplina ora contestata dell'art. 9, n. 2, secondo comma, è quindi comunque quello di impedire che la stessa partita di carne venga offerta più volte. Questa disciplina perde ogni senso se è possibile eluderla senza problemi ricorrendo a prestanome.
92 Questa situazione doveva essere nota anche alla ricorrente allorché ha accettato le offerte. In primo luogo ogni norma viene svuotata di contenuto se ad esempio è possibile l'artificio che - come si sostiene qui - la stessa partita di carne sia offerta da più persone. D'altro canto, anche la ricorrente era conscia degli obiettivi dell'intervento. Sotto questo aspetto doveva pure esserle noto che stride con la finalità dell'intervento il fatto che le partite di carne sul mercato vengano offerte più volte.
93 Inoltre la Corte ha dichiarato che, anche nelle ipotesi nelle quali il diritto comunitario per effetto di un'interpretazione fornita in buona fede dalle autorità nazionali è stato applicato in un modo obiettivamente scorretto, in virtù degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70 dette spese rimangono a carico degli Stati membri (45). Questa interpretazione restrittiva dei presupposti per il riconoscimento delle spese a carico del FEAOG è inevitabile data la finalità del regolamento n. 729/70. Poiché la messa in atto della politica agricola comune deve garantire la parità tra i cittadini degli Stati membri, le autorità nazionali di uno Stato membro non possono, interpretando ampiamente una determinata norma, favorire gli operatori nazionali nei confronti di quelli di altri Stati membri nei quali si pratica un'interpretazione più restrittiva (46).
94 La ricorrente ricorda che l'art. 9, n. 2, secondo comma, non contiene una disciplina che definisca la figura dei singoli offerenti né quali debbano essere i loro rapporti. Dallo spirito e dalla finalità dell'art. 9, n. 2, secondo comma, si desume che è vietato offrire carne tramite prestanome. La ricorrente non può limitarsi a sostenere che in base al tenore dell'art. 9 non aveva l'obbligo di accertare se sussistevano collegamenti tra i singoli offerenti. Quest'ultimo punto riguarda soltanto la questione relativa alla possibilità di controllare l'osservanza di un divieto come quello sancito dall'art. 9, n. 2, secondo comma.
95 Si deve quindi concordare con la Commissione allorché dichiara che l'art. 9, n. 2, secondo comma vieta anche le offerte presentate da persone giuridiche diverse ma sempre per la stessa partita di carne, potendosi in tal caso presumere che le offerte vengano presentate da prestanome.
96 Con ciò, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, esiste anche un motivo per rifiutare offerte di questo genere, vale a dire il summenzionato art. 9, n. 2, secondo comma.
Obbligo di controllo degli Stati membri
97 A giudizio della Commissione la riduzione operata nell'ambito della liquidazione dei conti è giustificata, poiché la ricorrente non ha fatto in modo che detta normativa venisse rispettata.
98 E' pacifico che in Italia il controllo sulle offerte è stato esercitato solo per accertare che provenissero da diverse persone giuridiche. Un ulteriore controllo non è stato effettuato. In prosieguo si dovrà quindi esaminare se in base a ciò si possa presumere un'inosservanza di una norma comunitaria da parte della ricorrente, in quanto la Commissione non fornisce alcun esempio concreto di offerte effettivamente presentate tramite prestanome.
99 La Commissione non può però produrre una prova di tal genere perché la ricorrente non ha effettuato alcun controllo in questo senso. E' stato semplicemente controllato che le offerte provenissero da persone (giuridiche) indipendenti. La Commissione quindi non dispone di alcun elemento per controllare più particolareggiatamente la situazione. E' vero che la Commissione può esercitare controlli diretti, però secondo la giurisprudenza della Corte, l'effettuazione del finanziamento FEAOG è in primo luogo compito delle amministrazioni nazionali, che devono vegliare al rigoroso rispetto delle norme comunitarie. La Corte ha inoltre dichiarato: «Tale sistema fondato sulla fiducia, non richiede nessun controllo sistematico da parte della Commissione; controllo che quest'ultima non potrebbe d'altronde materialmente svolgere (...) solo lo Stato membro è infatti in grado di conoscere e determinare con precisione i dati necessari per l'elaborazione dei conti FEAOG, mentre la Commissione non è abbastanza vicina agli operatori economici per poterne ottenere le informazioni di cui essa ha bisogno» (47).
100 Poiché la Commissione in sede di liquidazione dei conti del FEAOG deve far assegnamento sui dati forniti dagli Stati membri, non le è possibile in questa sede portare un esempio di irregolarità nell'ambito delle gare. Essa può - e deve - solo dimostrare che la ricorrente non ha controllato tutti i presupposti necessari per l'osservanza delle norme in materia. Essa lo ha dimostrato.
101 Per l'obbligo generale di controllo di cui all'art. 8 del regolamento n. 729/70 si rimanda ai paragrafi 53 e seguenti. Come si desume dalla giurisprudenza della Corte uno Stato membro può essere anche tenuto a esercitare controlli allorché detto obbligo non è espressamente prescritto dalla disciplina in materia.
102 Sorge quindi il problema se nella fattispecie la ricorrente fosse tenuta a procedere ad ulteriori controlli, cioè se lo Stato membro potesse o dovesse fare qualcosa di più e in caso positivo che cosa?
103 Come ha osservato la Commissione, il pregiudizio per il Fondo è costituito dal fatto che la presentazione di più offerte da parte di un interessato tramite prestanome favorisce la presentazione di offerte speculative. Se si considera ora come la Commissione già procede per reprimere le offerte speculative, ci si può chiedere se la ricorrente fosse tenuta ad adottare ulteriori provvedimenti.
104 A parere della Commissione per impedire offerte speculative, nelle quali in previsione di un certo coefficiente di riduzione viene offerta una partita di carne superiore a quella disponibile, è stata istituita la cauzione di garanzia (cfr. punto 16) (48). Ciò significa che sotto questo aspetto gli Stati membri devono soltanto provvedere a che vengano versate le cauzioni corrispondenti. Non devono invece controllare se un offerente abbia offerto all'intervento un quantitativo di carne che supera la sua disponibilità.
105 Nella fattispecie stiamo però esaminando una disciplina integrativa, che deve essere osservata e non può venire elusa: un interessato che intenda vendere la sua carne all'intervento non può presentare più offerte. Ciò risulta dallo spirito dal sistema di intervento. L'idea ha preso forma solo più tardi nella disciplina del regolamento n. 2456/93 (49). Ciò però non toglie che già in precedenza il concetto doveva essere chiaro.
106 Non resta quindi che tener conto del fatto che la ricorrente avrebbe dovuto eseguire controlli più accurati per accertare se le offerte ricevute provenivano effettivamente da un unico offerente. Ciò vale anzitutto anche in considerazione dei chiari indizi di collegamenti tra i singoli offerenti, che potevano venire desunti da un raffronto dei nomi, degli indirizzi e dei numeri dei conti bancari. Anche se da questi indizi non era possibile desumere con certezza che era stata commessa una contravvenzione alla disciplina dell'art. 9, n. 2, secondo comma, gli indizi erano però tali da poter far considerare necessario un controllo più accurato e questo è il nocciolo della questione.
107 Un controllo di questo genere avrebbe potuto venire effettuato anche prima dell'entrata in vigore del regolamento del 1993. Come abbiamo dimostrato, un obbligo di controllo degli Stati membri può sussistere anche se non è espressamente prescritto dalla disciplina in materia, ma si desume dall'obiettivo della stessa. Sotto questo aspetto è importante che lo Stato membro controlli se effettivamente sono state offerte diverse partite di carne. Il modo in cui si esercita questo controllo è lasciato alla sua discrezionalità. Non è necessario che la Commissione emani una disciplina specifica in materia. Per questo motivo non si può nemmeno presumere che la Commissione - come sostiene la ricorrente - intenda applicare retroattivamente il regolamento n. 2456/93 al caso di specie.
108 Si deve quindi constatare che la ricorrente avrebbe dovuto esercitare controlli più accurati ma non lo ha fatto. Essa ha perciò contravvenuto al suo obbligo di controllo e quindi al diritto comunitario.
109 Resta ora da vedere se ciò vale anche per la pratica seguita unicamente in Italia per la presentazione di offerte da parte di associazioni di produttori. Poiché il governo italiano ha sostenuto che le offerte vengono presentate all'associazione in buste chiuse e vengono semplicemente inoltrate, punto che la Commissione non ha contestato, non si tratta formalmente di offerte plurime. Sarebbe garantita anche la segretezza e non si vedrebbe quindi come sia ravvisabile una violazione dell'art. 9, n. 2, secondo comma, oppure dell'art. 9, n. 6. Un po' diversa è tuttavia la situazione per la pratica della presentazione di offerte da parte di associazioni di produttori in nome proprio. Poiché le offerte in primo luogo vengono riunite e poi vengono inoltrate come offerta unica non si può più parlare di segretezza delle offerte. Inoltre sussiste il rischio che venga violata la disciplina dell'art. 9, n. 4, lett. a), secondo cui un'offerta non dev'essere inferiore alle 10 t. Tale disposizione perde ogni efficacia se vengono riunite offerte inferiori per formare un'offerta complessiva di quantità superiore. Almeno sotto questo profilo si constata un'infrazione alle norme comunitarie.
Dimostrazione di un danno per il FEAOG - Onere della prova
110 Vediamo ora se la prassi seguita in Italia giustifichi una riduzione nell'ambito della liquidazione finale dei conti, come ha fatto la Commissione. Poiché la Commissione ha dimostrato che vi è stata infrazione alle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, incombe ora alla ricorrente dimostrare che la Commissione ha commesso un errore quanto alle conseguenze finanziarie da trarre da detta constatazione.
111 In giudizio la Commissione non si è limitata a dichiarare che il FEAOG ha subito un danno, ma ha anzitutto provato che la ricorrente ha violato il diritto comunitario ed ha precisato le modalità dell'infrazione, in seguito ha osservato che questo comportamento potrebbe aver favorito le speculazioni da parte degli offerenti ed infine ha spiegato che ciò avrebbe potuto provocare erronee valutazioni del mercato e quindi, in determinate circostanze, eccessivi acquisti di carne bovina a prezzi esorbitanti. Essa ha così, comunque, reso plausibile l'affermazione che il FEAOG abbia subito un danno.
112 Poiché la stessa ricorrente non solleva obiezioni contro il calcolo finanziario della Commissione, rimane infine solo da vedere se la riduzione del 2% praticata dalla Commissione sia giustificata anche alla luce degli orientamenti di quest'ultima.
113 Per le quote di riduzione e le percentuali indicate in tali orientamenti si rinvia al paragrafo 76.
114 A questo proposito si deve ancora ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il finanziamento delle spese può venire rifiutato anche integralmente allorché non è possibile constatare esattamente le conseguenze finanziarie di un provvedimento incompatibile con il diritto comunitario (50).
115 Nel nostro caso le lacune del sistema di controllo non sono trascurabili. Anzi non è stato addirittura fatto nulla per controllare se la stessa partita di carne veniva offerta ripetutamente tramite prestanome. In considerazione di questo fatto pare corretto e proporzionale il defalco del 2% praticato dalla Commissione.
116 Si deve quindi ritenere che siano inconsistenti le obiezioni avanzate dalla ricorrente a questo proposito avverso la decisione della Commissione.
Controlli nella sfera dei premi per la carne ovina e caprina
117 Il governo italiano non contesta che vi siano state gravi lacune nel settore dei controlli. Poiché però dal 1993 si sono presi provvedimenti, che la stessa Commissione ha riconosciuto validi, il governo italiano contesta l'entità della riduzione. A suo giudizio non era equo andare oltre il 2%.
118 La Commissione ribatte osservando che questi provvedimenti sono stati introdotti solo dal 1993 mentre la decisione contestata si riferisce alle spese del 1992. D'altro canto la Commissione osserva che una riduzione del 10% è giustificata anche alla luce degli orientamenti del Gruppo Belle. Un controllo efficace non è stato praticamente eseguito. Per questo motivo la Commissione avrebbe potuto - come aveva già fatto negli anni precedenti - prevedere una riduzione ancora maggiore. Vi ha rinunciato in considerazione della circostanza che il governo italiano si riproponeva di migliorare il sistema.
119 Secondo i dati contenuti nella relazione del Gruppo Belle la questione delle migliorie apportate dalle autorità nazionali sorge solo se non è perfettamente chiaro in quali delle tre categorie (2%, 5% o 10% di riduzione) la situazione specifica va classificata. Il governo italiano non contesta che prima delle migliorie apportate non esisteva praticamente alcun controllo efficace. Le irregolarità erano quindi così gravi che vi era un considerevole rischio finanziario per il Fondo ed è giustificata una riduzione del 10%.
120 Inoltre nella relazione del Gruppo Belle si dichiara che queste migliorie dovevano venire apportate appena i difetti sono emersi. Nemmeno ciò è stato fatto, poiché la Commissione già negli anni precedenti aveva proceduto a riduzioni, mentre le migliorie sono state apportate solo dal 1993. Al rischio finanziario per il 1992 non si poteva comunque più apportare rimedio. Non rimane quindi che constatare che una riduzione del 10% nella fattispecie appare adeguata.
121 Dalle allegazioni della ricorrente, secondo cui non sono stati versati più premi di quelli consentiti, si potrebbe desumere che essa contesta che vi sia stato pregiudizio. A questo proposito si deve osservare che in base alla giurisprudenza della Corte l'onere della prova su questo punto incombe alla ricorrente. Poiché essa però non ha svolto ulteriori argomenti, non ha nemmeno contestato che a motivo delle carenze del controllo vi sia stato un notevole rischio finanziario per il fondo. Ciò è sufficiente, secondo gli orientamenti della Commissione, per decidere una correzione.
Pubblico ammasso dei cereali
122 Anche su questo punto il governo italiano non contesta le carenze constatate dalla Commissione. Richiamandosi alle migliorie apportate a decorrere dal 1994 esso osserva però che le riduzioni del 5% e 10% praticate per il 1992 (ognuna delle quali per diverse voci del bilancio) non sono più giustificate.
123 La Commissione anche a questo proposito ricorda l'indiscutibile gravità delle carenze, che secondo la relazione del Gruppo Belle giustificano le riduzioni decise dalla Commissione. Le migliorie apportate sono state esaminate nell'ambito di successive liquidazioni dei conti. A giudizio del governo italiano le riforme apportate dovrebbero tuttavia sfociare già fin d'ora in una riduzione delle aliquote di correzione.
124 Tenuto conto della gravità delle infrazioni anche nella presente situazione - come nel settore dei premi per la carne ovina e caprina - non si comprende come le riduzioni praticate dalla Commissione non potrebbero essere giustificate, tanto più che il governo italiano ha dichiarato che le migliorie che esso allega sono state realizzate solo a partire dal 1994.
Ritiro di seminativi
125 La Commissione fa carico all'Italia di non aver controllato se i seminativi ritirati fossero quelli che in precedenza erano stati effettivamente coltivati oppure quelli che erano stati lavorati nell'ambito del «maggese» modificato.
126 Questa affermazione non è contestata dal governo italiano, il quale osserva tuttavia che in Italia si applica dalla campagna 1987/1988 il metodo del «maggese» modificato (con colture precoci). I regolamenti in materia non sarebbero chiari e non sarebbe quindi giustificata una correzione.
127 La Commissione osserva che, in base ai commenti della Commissione di conciliazione, essa rifiuta il riconoscimento delle spese solo per il 5%, e non già per il 10%. Essa tiene così conto dei controlli per il resto assai severi delle autorità italiane nel settore del ritiro dei seminativi.
128 Quanto ora alla questione se la disciplina del regolamento - come sostiene l'Italia - si avvalga di nozioni tecniche che non siano chiare, si deve ricordare che il governo italiano si riferisce alla nozione del «maggese» (51). Nella fattispecie però è molto più importante stabilire da quali presupposti si deve partire per accertare che una superficie, destinata al ritiro, in precedenza è anche stata effettivamente coltivata.
129 A questo proposito si deve far richiamo al regolamento della Commissione 29 aprile 1988, n. 1272, che fissa le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione (52). In virtù dell'art. 2, n. 1, di detto regolamento i seminativi sono le superfici indicate nell'allegato 1 del regolamento n. 571/88 (53) alla lett. d), eccezione fatta delle superfici di cui al punto D) n. 21. Un'eccezione vale pure per le superfici riservate ai prodotti non soggetti ad un'organizzazione comune di mercato. L'allegato 1 lett. d), ricorda tra l'altro, come prodotti di coltivazioni: cereali, legumi, patate, barbabietole da zucchero, le piante industriali come il tabacco, l'orzo, il cotone, i semi oleosi o le pianti tessili nonché altre piante industriali. L'eccezione al n. 21 indica i maggesi. Quindi nell'ambito del ritiro potevano fruire dell'aiuto anche superfici coltivate a patate e a leguminose.
130 D'altro canto, in virtù dell'art. 1A, n. 3, quarto comma, del regolamento n. 1094/88 sui seminativi ritirati può venire autorizzata la creazione di pascoli e la coltivazione di lenticchie, ceci e vecce. Le superfici così sfruttate non possono perciò considerarsi effettivamente coltivate. Se quindi non emerge chiaramente dai regolamenti che le superfici contestate in Sicilia potevano fruire degli aiuti, si può quantomeno constatare che i regolamenti a questo proposito non sono chiari.
131 D'altro lato, l'Italia non è stata però in grado di contestare l'affermazione della Commissione secondo cui in Sicilia si continua a praticare il metodo tradizionale del «maggese». La semplice asserzione che si tratta di un metodo completamente superato non è sufficiente al riguardo, tanto più che la Commissione si richiama a dati ottenuti nell'ambito della rete di informazione delle gestioni agricole (54). I controlli da essa pretesi sarebbero perciò stati necessari. La ricorrente non ha però potuto dimostrare che essi siano stati effettivamente eseguiti. Secondo quanto indicato dalla Commissione la ricorrente non ha potuto fornire alcun riferimento ad eventuali istruzioni concernenti i controlli da eseguire. La riduzione effettuata è perciò giustificata.
Spese di magazzinaggio per lo zucchero
132 A giudizio della ricorrente i controlli che essa ha effettuato erano sufficienti. Ciò vale, a suo giudizio, anche per il periodo durante il quale presso i commercianti specializzati sono stati effettuati solo controlli amministrativi e non controlli in loco.
133 I controlli che dovevano essere eseguiti vengono citati tra l'altro all'art. 4 del regolamento n. 1358/77. Al n. 1 esso dispone che il rimborso viene calcolato in base a prelievi mensili sui quantitativi depositati. Ne consegue che i controlli sui quantitativi immagazzinati devono venire effettuati mensilmente. Non è però ancora chiarito se detti controlli debbono venir effettuati in loco.
134 L'art. 16 del regolamento n. 1998/79 disciplina l'ipotesi nella quale vengano constatate differenze tra i quantitativi immagazzinati e quelli registrati. Dette differenze però possono venir accertate solo eseguendo controlli in loco. Dai regolamenti sul conguaglio dei costi di immagazzinamento dello zucchero si desume quindi che non è sufficiente eseguire semplici controlli amministrativi.
135 E' chiaro che la ricorrente non ha eseguito controlli in loco presso gli operatori specializzati nel periodo preso in considerazione della Commissione. Essa è perciò venuta meno all'obbligo di controllo che le impongono le norme comunitarie.
136 La ricorrente obietta, in proposito, che un obbligo di questo genere non consegue espressamente dalla disciplina in materia. Questo punto di vista non può venir condiviso. Inoltre dalla giurisprudenza della Corte si desume che l'obbligo di controllo degli Stati membri può sussistere anche allorché non è espressamente disposto da un regolamento. Ciò risulta dalle finalità del regolamento in combinazione con l'obbligo generale di controllo di cui all'art. 8 del regolamento n. 729/70.
137 Per il resto la ricorrente si limita a ribatter che i suoi controlli sono stati sufficienti. Ma secondo la giurisprudenza della Corte questa risposta non è soddisfacente.
138 Per quel che riguarda il richiamo della ricorrente alle relazioni tra rimborso delle spese di magazzinaggio e contributi dei produttori la Commissione osserva che questo sistema di conguaglio si fonda sul principio della neutralità finanziaria. Ciò significa che per ogni esercizio finanziario la somma dei contributi versati e del rimborso spese corrisposto dev'essere uguale a zero. La Commissione si richiama a questo proposito all'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1358/77, che dispone che un'eventuale differenza di bilancio può venire riportata ad un anno successivo. In applicazione di questo principio il rimborso spese viene corrisposto solo per i prodotti per i quali è stato versato un contributo. Al contrario vengono percepiti contributi solo per i prodotti per i quali viene versato un rimborso delle spese di magazzinaggio. A giudizio della Commissione questo equilibrio degli importi deve venir considerato su un piano comunitario e non sul piano delle singole imprese o dei singoli Stati. Incombe alla Commissione accertare annualmente gli importi per tutta la Comunità.
139 Inoltre, non è necessario che gli operatori economici che hanno corrisposto contributi siano gli stessi che fruiscono anche di un rimborso spese. Ciò consegue chiaramente dal fatto che un rimborso viene concesso anche ai commercianti specializzati, che tuttavia non devono versare contributi. Anche per i singoli fabbricanti i due importi, cioè i rimborsi e i contributi, non corrispondono automaticamente.
140 Questa posizione pare logica. Dal collegamento tra rimborsi e contributi non si può desumere che i rimborsi vadano effettuati anche allorché non sussistono i presupposti stabiliti ad hoc. Ad esempio il rimborso è accordato solo per determinati tipi di zucchero (55). Inoltre determinati tipi di lavorazione possono far sì che il prodotto finito non possa più fruire del rimborso (56). Se questi presupposti non vengono rispettati non è possibile ottenere un rimborso delle spese di magazzinaggio. A questo proposito non ha alcuna rilevanza l'ammontare dei contributi già versati. Anzi, se vengono versati importi di rimborsi non dovuti il Fondo può subire un pregiudizio.
141 E' difficile condividere anche l'obiezione della ricorrente secondo cui non è provato che il Fondo abbia subito un danno. Come ho già dimostrato, in base alla giurisprudenza della Corte quando si accerta un'irregolarità da parte degli Stati membri, grava su questi l'onere di dimostrare che le considerazioni finanziarie della Commissione sono errate. Ma la ricorrente non lo ha fatto.
142 Non resta che concludere che la ricorrente non ha eseguito i controlli necessari, il che ha implicato un grave rischio per il FEAOG. E' quindi giustificata una riduzione del 10%.
Sulle spese
143 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, primo comma del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese.
D - Conclusione
144 Propongo che la Corte si pronunci come segue:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese sono poste a carico della Repubblica italiana.
(1) - Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.
(2) - Questo problema è, quanto meno in parte, anche oggetto dei procedimenti C-209/96 (Gran Bretagna/Commissione), C-232/96 (Francia/Commissione), C-233/96 (Danimarca/Commissione) e C-238/96 (Irlanda/Commissione).
(3) - Decisione della Commissione 10 aprile 1996, 96/311/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 (GU L 117, pag. 19).
(4) - Documento VI/6355/95-EN.
(5) - V. nota 4.
(6) - La disciplina corrispondente è quella dell'art. 11, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 29 marzo 1989, n. 859, recante modalità d'applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni (GU L 91, pag. 5).
(7) - Art. 13, n. 4, del regolamento n. 859/89.
(8) - Quarto `considerando' e art. 5 del regolamento CE del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (GU L 148, pag. 24).
(9) - Citato alla nota 6.
(10) - Terzo `considerando' e art. 7 e seguenti del regolamento n. 859/89.
(11) - Secondo `considerando' del regolamento (CEE) del Consiglio 2 marzo 1989 n. 571/89 che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina per la revoca del regolamento CE, n. 1302/73 e per la proroga del regolamento (CEE) n. 4132/88 (GU L 61, pag. 43).
(12) - Il corsivo è mio.
(13) - Il corsivo è mio.
(14) - GU L 225, pag. 4.
(15) - GU L 289, pag. 1.
(16) - Regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU L 93, pag. 1).
(17) - Regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1094 che modifica i regolamenti (CEE), nn. 797/85 e n. 1760/87, per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione (GU L 106, pag. 28).
(18) - Art. 1a, n. 1.
(19) - Art. 1a, n. 2, del regolamento n. 1094/88.
(20) - GU L 177, pag. 4.
(21) - GU L 156, pag. 4.
(22) - GU L 231, pag. 5.
(23) - Nel periodo preso in esame dalla Commissione l'AIMA aveva appena ripreso le funzioni della ex Cassa Conguaglio Zucchero.
(24) - Pubblicata col n. 96/311/CE (GU L 117, pag. 19).
(25) - Citato alla nota 6.
(26) - GU L 94, pag. 13.
(27) - Settimo `considerando del regolamento n. 729/70.
(28) - Sentenze 10 novembre 1993, causa C-48/91 (Paesi Bassi/Commissione, Racc. 1993, I-5611, nota 11); 9 ottobre 1990, causa C-366/98 Francia/Commissione (Racc. 1990, pag. I-3571, punto 20); 12 giugno 1990, causa C-8/88, Germania/Commissione (Racc. 1990, pag. I-2321, punto 17) e 6 maggio 1982, cause riunite 146/81, 192/81 e 193/81, BayWa (Racc. 1982, pag. 1503, punto 26).
(29) - Sentenza 2 giugno 1994, causa C-2/93, Exportslachterijen van Oordegem (Racc. 1994, pag. I-2283, punti 17 e 18).
(30) - Sentenza Paesi Bassi/Commissione (citata nella nota 28, punti 13 e 14) con ulteriori richiami.
(31) - Sentenza Paesi Bassi/Commissione (ricordata alla nota 28, punto 18) con ulteriori richiami; sentenza 19 febbraio 1991, causa C-281/89, Italia/Commissione (Racc. 1991, pag. I-347, punto 19) con ulteriori richiami; sentenza 24 marzo 1988, causa 347/85, Regno Unito/Commissione (Racc. 1988, pag. 1749, punto 16); sentenza 6 ottobre 1993, causa C-55/91, Italia/Commissione (Racc. 1993, pag. I-4813, punto 13) con ulteriori richiami.
(32) - Sentenza Germania/Commissione (citata alla nota 28, punto 23).
(33) - Sentenza Germania/Commissione (citata alla nota 28, punti 26 e seguenti).
(34) - Regolamento (CEE) del Consiglio 28 aprile 1981, n. 1208, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (GI L 123, pag. 3).
(35) - V. anche sentenza Germania/Commissione (citata alla nota 28, punto 42).
(36) - Sentenza Paesi Bassi/Commissione (citata alla nota 28, punto 16) e sentenza Regno Unito/Commissione (citata alla nota 31, punto 14).
(37) - Sentenze 4 luglio 1996, causa C-50/94, Grecia/Commissione (Racc. pag. I-3331, punto 26), 7 febbraio 1979, nelle cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione (Racc. pag. 321, punti 32 e seguenti) e causa 347/85 (citata alla nota 31, punto 13).
(38) - Sentenza Regno Unito/Commissione (citata alla nota 31, punti 14 e 15).
(39) - Richiamo alle note 30 e 31.
(40) - Sentenza 27 gennaio 1988, causa 349/85, Danimarca/Commissione (Racc. pag. 169, punto 16).
(41) - Sentenze 3 dicembre 1992, causa C-283/91, Contarini (Racc. pag. I-6359, punto 14) e 29 febbraio 1996, cause riunite C-296/93 e C-307/93, Francia e Irlanda/Commissione (Racc. pag. I-795, punto 21).
(42) - Regolamento (CEE) della Commissione 1_ agosto 1990, n. 2271, che modifica il regolamento n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine (GU L 204, pag. 45).
(43) - Tale distinzione figura anche nella versione inglese che parla di «interested parties» e di «tenderer».
(44) - Regolamento (CEE) della Commissione 15 maggio 1990, n. 1282, che modifica il regolamento n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine (GU L 126, pag. 31).
(45) - L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 729/70 recita:
«Sono finanziati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli e intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli».
(46) - Sentenza 7 febbraio 1979, causa 11/76, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. 245, punti 8 e 9).
(47) - Sentenza Paesi Bassi/Commissione, già ricordata alla nota 28, punto 11).
(48) - Art. 10 del regolamento n. 859/89.
(49) - Terzo `considerando' del regolamento n. 2456/93.
(50) - Cfr. nota 37.
(51) - In francese «jachère».
(52) - GU L 121, pag. 36.
(53) - Regolamento (CEE) del Consiglio 29 febbraio 1988, n. 571, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988-1997 (GU L 56, pag. 1).
(54) - Regolamento (CEE) del Consiglio 15 giugno 1965, n. 79, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile (GU 109, pag. 1859) agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea.
(55) - Art. 3 del regolamento n. 1358/77.
(56) - Art. 9 del regolamento n. 1998/78.
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