Conclusioni dell avvocato generale
I - Osservazioni introduttive
1 Nella presente causa l'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam sottopone alla Corte tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione di talune disposizioni di cui alla sezione relativa ai Paesi Bassi, punto 4, dell'allegato VI del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408 (1), nonché alla validità di tali disposizioni alla luce degli artt. 48 e 51 del Trattato.
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra due cittadini olandesi, da una parte, e l'ente previdenziale olandese competente, dall'altra, in merito al fatto che si dovessero o meno prendere in considerazione i periodi di servizio militare da costoro compiuti ai fini di una prestazione previdenziale proporzionale per inabilità al lavoro.
II - Le disposizioni del diritto olandese
2 Come risulta dagli atti di causa, l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità è disciplinata nei Paesi Bassi da due leggi: la Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (legge relativa all'assicurazione contro l'inabilità al lavoro, in prosieguo: la «WAO») del 18 febbraio 1966, e la Algemene Arbeidsongeschiktheidswet dell'11 dicembre 1975 (legge generale sull'inabilità al lavoro, in prosieguo: l'«AAW»).
3 La WAO, entrata in vigore il 1_ luglio 1967, ha introdotto l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità per i lavoratori subordinati.
Il suo art. 3 dispone che è lavoratore subordinato ogni persona fisica che si trovi in un rapporto di lavoro subordinato, di diritto privato o di diritto pubblico.
Ai sensi del suo art. 6, n. 1, lett. a), i dipendenti pubblici sono esclusi dall'ambito di applicazione della WAO (2).
L'art. 6, n. 1, lett. b), della WAO dispone, tra l'altro, che non è considerato rapporto di lavoro subordinato il rapporto di lavoro di chi adempie un obbligo impostogli dalla legge o derivante da un impegno diverso da quello risultante da un contratto di lavoro, assunto nei confronti delle autorità competenti per ragioni di difesa nazionale.
Il diritto alla prestazione e l'importo della stessa sono indipendenti, ai sensi della legge di cui trattasi, dalla durata dei periodi di assicurazione. L'importo della prestazione è calcolato in base al grado di invalidità e all'entità della retribuzione del lavoratore (con un determinato massimale).
4 L'AAW, entrata in vigore il 1_ ottobre 1976, prevede l'assicurazione obbligatoria di tutti i cittadini dei Paesi Bassi contro l'invalidità. L'acquisizione del diritto alle prestazioni e il loro calcolo non sono soggetti ad alcuna condizione quanto alla durata dei periodi di assicurazione.
III - I fatti
5 Il signor Grahame, cittadino olandese, ha lavorato nei Paesi Bassi dal 1957 al 1969/70. Dal 2 dicembre 1959 al 7 maggio 1960 ha prestato servizio militare obbligatorio nei Paesi Bassi e, successivamente, fino al 1_ maggio 1961, nella ex Nuova Guinea olandese. Più tardi, il signor Grahame ha risieduto e lavorato in Germania, da ultimo come cameriere. Il 16 ottobre 1989 è stato colpito da inabilità al lavoro, e ha percepito in Germania prestazioni di malattia (ma non di inabilità) fino al 19 luglio 1991.
Con provvedimento 18 ottobre 1993 l'ente previdenziale olandese competente, la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (in prosieguo: la «NAB»), ha riconosciuto al signor Grahame, a decorrere dal 20 luglio 1991, una prestazione previdenziale ai sensi della WAO corrispondente a una percentuale di invalidità dell'80-100%. Ai fini del calcolo della prestazione, la NAB ha tenuto conto di circa cinque anni di lavoro del signor Grahame nei Paesi Bassi, senza prendere in considerazione il suo periodo di servizio militare.
6 Il signor Hollanders, anch'egli cittadino olandese, ha prestato servizio militare obbligatorio nei Paesi Bassi dal 10 giugno 1953 al 16 maggio 1955, svolgendo poi servizio volontario fino all'11 febbraio 1958. Dal 1960 ha lavorato in Lussemburgo, dove è stato colpito da inabilità al lavoro nel 1991.
Con provvedimento 22 marzo 1994 la NAB gli ha riconosciuto una prestazione ai sensi della WAO, a decorrere dal 17 giugno 1992, in base a una percentuale di invalidità pari all'80-100%. Ai fini del calcolo proporzionale della prestazione, l'ente ha preso in considerazione 35 anni di assicurazione, di cui circa 4 nei Paesi Bassi.
7 In entrambi i casi, la NAB ha ritenuto che il periodo di servizio militare degli interessati non potesse essere equiparato a un «lavoro subordinato» ai sensi dell'allegato VI, sezione I, punto 4, lett. a), del regolamento n. 1408/71 (come vigente il 20 luglio 1991) o lett. c) della stessa disposizione (come vigente il 17 giugno 1992).
8 Avverso i relativi provvedimenti gli interessati hanno proposto ricorso dinanzi all'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, sezione diritto amministrativo. Il giudice adito ha espresso dubbi sulla compatibilità della citata disposizione del regolamento n. 1408/71 con il principio della libera circolazione dei lavoratori, sancito dagli artt. 48 e 51 del Trattato, domandandosi in particolare se l'eccezione prevista dall'art. 48, n. 4, secondo cui le disposizioni di tale articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione, ricomprenda anche i casi come quelli di cui trattasi. Il giudice a quo si interroga inoltre sul contenuto della nozione di «periodi di lavoro subordinato», dal punto di vista del diritto comunitario, che compare nel citato punto 4 dell'allegato VI del regolamento. Ha pertanto sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
IV - Le questioni pregiudiziali
«1) Se gli artt. 48 e 51 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che è con essi incompatibile il punto 4, rispettivamente lett. a) e c), della sezione J dell'allegato VI del regolamento n. 1408/71, nella parte in cui non tiene conto di determinati periodi lavorativi ai fini del calcolo proporzionale di una prestazione WAO a favore dei lavoratori migranti.
2) Se il punto 4, rispettivamente lett. a) e c), della sezione J dell'allegato VI del regolamento n. 1408/71, nella versione vigente rispettivamente il 20 luglio 1991 e il 17 giugno 1992, debba essere interpretato nel senso che nei periodi di lavoro subordinato e nei periodi equiparati compiuti anteriormente al 1_ luglio 1967 nei Paesi Bassi debbono essere compresi:
a) i periodi in cui l'interessato ha svolto il suo servizio militare obbligatorio in forza della normativa olandese;
b) i periodi in cui l'interessato ha svolto nei Paesi Bassi un servizio militare volontario, ed era per questo motivo soggetto a un regime speciale di assicurazione per inabilità al lavoro previsto dalla legge a favore degli impiegati pubblici e del personale equiparato.
3) Se ai fini della soluzione della questione sub 2 rilevi il fatto che i periodi in cui l'interessato ha svolto il suo servizio militare obbligatorio in forza della normativa olandese siano stati compiuti all'interno o al di fuori del territorio dell'Unione europea (all'epoca: della Comunità)».
V - La normativa comunitaria
9 L'art. 48 del Trattato sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori, prevedendo tuttavia al suo n. 4 che «le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione».
10 Inoltre, ai sensi dell'art. 51,
«il Consiglio, con deliberazione unanime su proposta della Commissione, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri».
11 Sul fondamento di quest'ultimo articolo il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1408/71, nonché il regolamento (CEE) 21 marzo 1972, n. 574, che ne stabilisce le modalità di applicazione (GU L 74, pag. 1), volti essenzialmente a coordinare le diverse normative nazionali nel settore di cui trattasi, in modo che la libera circolazione dei lavoratori non abbia quale effetto che i lavoratori che si avvalgono di tale libertà vengano a trovarsi in una posizione deteriore rispetto ai lavoratori che svolgono la loro attività all'interno di un solo Stato membro.
12 L'art. 40, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che riguarda i presupposti per la concessione delle prestazioni d'invalidità al lavoratore che sia stato soggetto successivamente alle legislazioni di diversi Stati membri, di cui almeno una disgiunga l'importo della prestazione d'invalidità dalla durata dei periodi di assicurazione (come nella specie la normativa olandese), rinvia, per il calcolo dell'importo delle prestazioni, alle disposizioni del capitolo 3, relativo alle pensioni di vecchiaia e morte, e in particolare all'art. 46, relativo alla liquidazione delle prestazioni da parte di ciascuno degli enti previdenziali interessati dei vari Stati membri.
13 Per quanto riguarda l'applicazione della normativa olandese sull'assicurazione contro l'inabilità al lavoro, il regolamento n. 1408/71, come vigente all'epoca dei fatti della causa Grahame, nella versione codificata di cui al regolamento n. 2001/83 (3), disponeva, all'allegato VI, sezione I, relativa ai Paesi Bassi (4), punto 4, che:
«per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento, le istituzioni olandesi rispetteranno le seguenti disposizioni:
a) se l'interessato, al momento in cui si è verificata l'inabilità al lavoro, con l'invalidità che ne è risultata, era un lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento, l'istituzione competente fissa l'importo delle prestazioni in denaro conformemente alle disposizioni della legge del 18 febbraio 1966 relativa all'assicurazione contro l'inabilità al lavoro (WAO), tenendo conto:
- dei periodi di assicurazione compiuti sotto la suddetta legge del 18 febbraio 1966 (WAO);
(...)
- dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi equiparati compiuti nei Paesi Bassi prima del 1_ luglio 1967».
14 Lo stesso regolamento, peraltro, come vigente all'epoca dei fatti della causa Hollanders, a seguito della modifica introdotta dal regolamento n. 1248/92, nello stesso allegato VI, sezione J, punto 4, disponeva quanto segue:
«a) (...)
b) Se (...) l'interessato ha diritto ad una prestazione di invalidità olandese, detta prestazione è liquidata secondo le norme di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento:
i) conformemente alle disposizioni di cui alla (...) WAO, se l'interessato, al momento in cui si è prodotta l'invalidità, era assicurato per questo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro in quanto lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento;
ii) (...)
c) Per il calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO) o alla succitata legge dell'11 dicembre 1975 (AAW), le istituzioni dei Paesi Bassi tengono conto:
- dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi equiparati compiuti nei Paesi Bassi anteriormente al 1_ luglio 1967;
- (...)».
15 Infine, ai sensi dell'art. 1:
«s) i termini "periodi di occupazione" o "periodi di attività lavorativa autonoma" designano i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione ai sensi della quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui siano stati riconosciuti da tale legislazione come equivalenti a periodi di occupazione e di attività lavorativa autonoma».
VI - Nel merito
16 E' assodato che i signori Grahame e Hollanders erano lavoratori subordinati all'epoca dell'insorgere dell'inabilità al lavoro e che rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento, che hanno diritto a prestazioni di invalidità da parte dell'ente previdenziale olandese e che la liquidazione delle rispettive prestazioni deve avvenire nel caso di specie in conformità al combinato disposto dell'art. 46 e delle citate disposizioni dell'allegato VI, punto 4, lett. a) o, rispettivamente, c).
Dato che, d'altronde, queste ultime norme, come vigenti in ordine successivo, nella sostanza non differiscono, e sono le disposizioni rilevanti nella fattispecie, vi farò riferimento nel prosieguo come alle «pertinenti disposizioni dell'allegato VI».
Per ragioni sistematiche, esaminerò dapprima la seconda questione, poi la terza e infine la prima.
A - Sulla seconda questione
17 Con la presente questione il giudice a quo domanda se il servizio militare, obbligatorio o volontario, prestato nelle forze armate olandesi anteriormente al 1_ luglio 1967, costituisca un periodo di lavoro subordinato, o un periodo ad esso equiparato, ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'allegato VI.
18 Secondo la NAB e il governo olandese, le nozioni di «periodi di lavoro subordinato» e «periodi equiparati» di cui alle pertinenti disposizioni dell'allegato devono essere interpretate nello stesso senso che esse posseggono in diritto olandese. I militari, ai sensi della specifica normativa cui sono soggetti, non sono considerati dal diritto olandese lavoratori subordinati, cosicché il servizio militare non costituisce lavoro subordinato né lavoro ad esso equiparato.
19 La Commissione, richiamandosi all'art. 13, n. 2, lett. e), del regolamento, nonché alle sentenze della Corte 17 dicembre 1995, Olivieri-Coenen (5), e 24 marzo 1994, Van Poucke (6), sostiene che le espressioni di cui trattasi ricomprendono il servizio militare, sia obbligatorio sia volontario, in ragione soprattutto del rapporto di subordinazione che lo caratterizza.
20 Il governo francese, in udienza, richiamandosi all'art. 1, lett. s), del regolamento, ha sostenuto che le dette espressioni devono essere interpretate nel senso che esse hanno nella WAO, la quale non riconosce il servizio militare come periodo di lavoro subordinato o equiparato, anche in considerazione dello specifico regime disciplinare che lo caratterizza. Osserva tuttavia che, in conformità all'art. 13, n. 2, lett. e), ultima frase, il lavoratore subordinato chiamato alle armi, che sia assicurato, conserva tale sua qualità, e di conseguenza, in questo caso, il periodo di servizio militare equivale a un periodo di lavoro subordinato.
21 Giova ricordare anzitutto che, per giurisprudenza costante, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche, eventualmente, del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (7).
22 Occorre ancora sottolineare che, sempre secondo una giurisprudenza consolidata, l'art. 51 del trattato CE, cui il regolamento n. 1408//71 dà attuazione, prevede il coordinamento, e non l'armonizzazione, delle normative degli Stati membri nel settore della previdenza sociale. Le differenze sostanziali e procedurali nei regimi previdenziali di ciascuno Stato membro e, di conseguenza, nei diritti dei lavoratori ivi occupati, vengono quindi lasciate inalterate da tale disposizione (8).
23 Nella fattispecie, come correttamente osserva la Commissione in proposito, le disposizioni pertinenti dell'allegato VI sono state introdotte al fine di fornire una copertura assicurativa anche a coloro che abbiano lavorato prima dell'entrata in vigore della WAO, e che non erano quindi assicurati in conformità a tale legge (9), nonché - aggiungo io - al fine di garantire una copertura unitaria e uniforme rispetto a coloro che hanno compiuto periodi di assicurazione sotto il vigore della WAO (10).
24 Infatti, dal tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi, secondo cui la prestazione di invalidità è liquidata, nel caso che qui interessa, in conformità alle disposizioni della WAO, tenuto conto dei periodi di lavoro subordinato precedenti la stessa, si desume che il lavoro svolto anteriormente al 1_ luglio 1967 è equiparato, ai fini dell'applicazione del regolamento, al lavoro svolto sotto l'impero della WAO. Di conseguenza, questo lavoro può essere qualificato come «periodo di lavoro subordinato o periodo equiparato», ed essere preso in considerazione nel calcolo della prestazione proporzionale solo nel caso in cui esso potrebbe essere qualificato come tale ai sensi della WAO, ove fosse stato svolto nel vigore di tale legge.
In altre parole, come correttamente sostiene il governo olandese, per periodi di lavoro subordinato o periodi equiparati, ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'allegato VI, si devono intendere quelli che costituirebbero periodi di assicurazione se fossero stati compiuti sotto il regime della WAO. Di conseguenza, il servizio militare dei ricorrenti nella causa principale costituirebbe «periodo di lavoro subordinato o periodo equiparato», ai sensi dell'allegato VI del regolamento, se fosse ormai assicurato dalla WAO.
25 Quest'interpretazione, che a mio parere scaturisce semplicemente dalla lettera delle pertinenti disposizioni dell'allegato VI, è anche compatibile con le definizioni di «periodi di occupazione» e di «periodi di attività lavorativa autonoma» contenute nel citato art. 1, lett. s) (v. supra, paragrafo 15). Tali definizioni, come risulta dalla frase introduttiva dell'articolo in discussione, valgono per tutto il regolamento e rinviano, quanto alla qualificazione del lavoro di cui di volta in volta si tratta, al diritto nazionale nell'ambito del quale il lavoro è stato svolto (11).
26 La tesi contraria della Commissione, secondo la quale le espressioni controverse dell'allegato VI devono essere interpretate nel senso che ricomprendono il servizio militare volontario e obbligatorio, non può essere accolta. Questa impostazione presuppone che le espressioni dell'allegato di cui trattasi abbiano un contenuto comunitario autonomo, indipendente (se non contrario) da quanto disposto dal diritto nazionale.
Tale presupposto è, a mio parere, errato.
27 Accogliere una tesi simile, infatti, significherebbe trasformare il regolamento da strumento di coordinamento in strumento di armonizzazione delle normative previdenziali degli Stati membri, in contrasto con lo scopo dichiarato del legislatore comunitario, come illustrato innanzi (v. paragrafo 22).
28 La tesi in discussione, peraltro, è respinta in giurisprudenza. In particolare, nella citata sentenza De Jaeck (12), la Corte, chiamata a interpretare le nozioni di attività subordinata e di attività autonoma che si rinvengono nel titolo II del regolamento, ha dichiarato che «così come lo status di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli artt. 1, lett. a), e 2, n. 1, del regolamento, risulta dal regime previdenziale nazionale al quale detto lavoratore è iscritto, si devono intendere per attività subordinata e attività autonoma ai sensi del titolo II del regolamento le attività lavorative considerate tali dalla normativa previdenziale vigente nello Stato membro nel cui territorio le attività vengono svolte» (13). Nella stessa sentenza, peraltro, la Corte ha precisato che le nozioni in esame di cui al titolo II non hanno un significato comunitario autonomo, ispirato per di più al diritto del lavoro, tenuto conto anche del fatto che il regolamento si limita a coordinare le normative previdenziali degli Stati membri (14).
29 Nel caso di specie, dall'ordinanza di rinvio risulta che il criterio per determinare se una persona sia lavoratore subordinato e sia assoggettata alla WAO consiste nel verificare se essa si trovi in rapporto di lavoro dipendente disciplinato dal diritto privato o pubblico. Sono espressamente esclusi i dipendenti pubblici, mentre non è considerata lavoro subordinato l'attività svolta per scopi di difesa nazionale.
In particolare, coloro che prestano servizio militare obbligatorio non sono impiegati né in forza di un contratto né in forza di una nomina a un posto di dipendente pubblico, non si ritiene che si trovino in un rapporto di lavoro subordinato, né il loro posto di lavoro è considerato come tale. Dal punto di vista previdenziale, sono soggetti alla Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Militairen (legge olandese sull'inabilità al lavoro del personale delle forze armate, in prosieguo: la «WAMIL»), entrata in vigore nel 1972.
Per quanto riguarda coloro che prestano servizio militare volontario, l'ordinanza di rinvio indica soltanto che la loro posizione non differisce sostanzialmente da quella della prima categoria. L'ente convenuto nella causa principale precisa che essi sono arruolati in base a disposizioni di diritto pubblico e svolgono le loro mansioni come dipendenti pubblici militari. Dal punto di vista previdenziale, l'ordinanza di rinvio conferma che essi sono soggetti alle specifiche disposizioni che disciplinano l'assicurazione del personale militare contro l'inabilità al lavoro.
30 Si evince da quanto detto che il servizio militare nei Paesi Bassi, sia obbligatorio sia volontario, non è considerato periodo di lavoro subordinato ai sensi della WAO, e che coloro che prestano tale servizio non sono soggetti alla WAO, bensì a regimi previdenziali particolari. D'altronde, da nessun elemento agli atti risulta che la WAO sia stata estesa a tali categorie, ancorché indirettamente o per rinvio. Di conseguenza, alla luce di quanto detto innanzi, i periodi di servizio militare dei ricorrenti nella causa principale non possono essere considerati «periodi di lavoro subordinato o periodi equiparati» ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'allegato VI del regolamento.
31 Secondo la Commissione, coloro che prestano servizio militare volontario si trovano in un rapporto di autorità, e a fronte dei loro servizi percepiscono logicamente una retribuzione: essi dovrebbero pertanto essere considerati pubblici dipendenti, e il servizio militare come periodo di lavoro subordinato ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'allegato. La Commissione si richiama in proposito alle citate sentenze Van Poucke e Olivieri-Coenen (15).
32 Tali argomenti, che tentano di interpretare le pertinenti disposizioni dell'allegato autonomamente e prescindendo dalle disposizioni della WAO, in base alle caratteristiche reali o presunte del servizio militare volontario nei Paesi Bassi, devono essere disattesi alla luce di quanto già detto.
Per quanto riguarda la sentenza Van Poucke, non credo che essa abbia rilevanza nel caso di specie. La Corte aveva dichiarato in tale sentenza che un medico militare belga (pubblico dipendente) rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento in quanto alla sua categoria era stata estesa una normativa previdenziale cui si applica il regolamento (16). La Corte ha pertanto dichiarato che l'attività svolta in quanto pubblico dipendente da una persona che rientra per tale ragione nell'ambito di applicazione del regolamento è un'attività lavorativa subordinata ai fini dell'applicazione dell'art. 14 quater del regolamento stesso (17). Non è stato quindi dichiarato né che i pubblici dipendenti, e segnatamente i militari, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, né che la loro attività è considerata senz'altro attività lavorativa subordinata ai sensi dello stesso.
33 Nemmeno la sentenza Olivieri-Coenen è pertinente alla fattispecie. In tale sentenza la Corte ha dichiarato che, ai fini della concessione di una prestazione proporzionale di invalidità olandese, i periodi durante i quali una persona abbia svolto attività di insegnante in base a un contratto di lavoro con una scuola privata rientrano nei periodi di lavoro subordinato ai sensi delle (anche qui pertinenti) disposizioni dell'allegato VI del regolamento, anche qualora tale persona fosse iscritta, in questo stesso periodo, ad un regime speciale per i pubblici impiegati e per il personale equiparato (18). Dato che in quella causa non era contestato che l'attività professionale dell'interessata costituisse un'attività lavorativa subordinata ai sensi del diritto olandese (19), il significato della sentenza è, a mio parere, semplicemente che l'assicurazione parallela dell'interessata presso un regime speciale per i dipendenti pubblici non privava la sua attività della qualifica di attività lavorativa subordinata ai sensi del regolamento.
34 Il fatto che l'art. 13, n. 2, lett. e), del regolamento disponga che «la persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato» non incide sulla tesi innanzi sostenuta. Tale articolo, infatti, si trova nel titolo II, relativo alla determinazione della legislazione applicabile. Come la Corte ha dichiarato con riferimento a diverse disposizioni dell'art. 13, n. 2, tali norme si applicano in caso di conflitto di legislazioni, quando cioè, nel corso di uno stesso periodo, il luogo di residenza e quello di occupazione dell'interessato si trovano in Stati membri diversi (20), e non intendono stabilire i casi in cui sorge il diritto o l'obbligo di iscriversi ad un regime previdenziale, cosa che spetta alla normativa di ciascuno Stato membro (21). Nel caso di specie, né viene domandato quale sia la normativa applicabile (è pacifico che si tratta di quella olandese), né vi è alcun tipo di conflitto di legislazioni per quanto riguarda il controverso periodo di servizio militare, né, in ogni caso, la norma in oggetto mira a imporre a uno Stato membro di considerare periodo di assicurazione o di lavoro subordinato un periodo che la sua normativa previdenziale non riconosce come tale (22).
35 Il governo francese si è richiamato in udienza all'ultima frase della stessa lett. e) dell'art. 13, ai sensi della quale «il lavoratore subordinato o autonomo, chiamato o richiamato alle armi o al servizio civile, conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo». Il governo francese ha sostenuto che, in conformità a tale disposizione, il servizio militare del primo ricorrente va considerato periodo di attività lavorativa subordinata, giacché costui, come risulta dall'ordinanza di rinvio, all'epoca dell'arruolamento era impiegato come cameriere. Poiché tuttavia, come ho spiegato al paragrafo precedente, la lett. e), così come l'intero art. 13, mira esclusivamente alla determinazione della normativa applicabile in caso di conflitto e non a regolare i presupposti sostanziali dell'assicurazione, questa norma significa soltanto che, ai fini della determinazione della normativa applicabile, la persona chiamata alle armi mantiene lo status che aveva avuto fino ad allora, quello cioè di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo. Di conseguenza, non ricorrendo nella fattispecie i presupposti per l'applicazione di questa norma, l'argomento del governo francese dev'essere disatteso.
B - Sulla terza questione
36 Risolvere la presente questione ha senso solo qualora il periodo di servizio militare possa essere considerato periodo di attività lavorativa subordinata o periodo equiparato ai sensi dell'allegato VI. Esaminerò dunque la terza questione con la riserva di quanto già detto in merito alla seconda.
37 In conformità alle pertinenti disposizioni dell'allegato VI, ai fini del calcolo delle prestazioni WAO sono presi in considerazione i periodi di lavoro subordinato compiuti nei Paesi Bassi prima dell'1_ luglio 1967. Come si evince dalla giurisprudenza della Corte in casi analoghi, il criterio perché si possano prendere in considerazione tali periodi non può essere il fatto dello svolgimento dell'attività dell'interessato in territorio olandese, bensì la sussistenza di un collegamento di quest'ultimo con i Paesi Bassi in forza della sua iscrizione a un regime previdenziale rientrante nel regolamento, nella fattispecie alla WAO (23).
38 Di conseguenza, e sempre con la riserva precedentemente espressa, il fatto che parte del servizio militare del primo ricorrente nelle forze armate olandesi (vale a dire nell'ambito dello Stato olandese) sia stato prestato al di fuori del territorio dei Paesi Bassi non incide assolutamente sulla fattispecie. Tanto più che, come risulta dalle osservazioni scritte dell'ente convenuto nella causa a qua, la ex Nuova Guinea olandese, dove il servizio militare è stato prestato, è stato territorio d'oltremare dei Paesi Bassi (v. art. 227, nn. 1 e 3, nonché l'allegato IV del Trattato CE, e il protocollo 25 marzo 1957) fino al trattato del 15 agosto 1962, con cui la sovranità su tale territorio è stata trasferita alla Repubblica d'Indonesia; essa intratteneva quindi relazioni particolari con i Paesi Bassi (24).
C - Sulla prima questione
39 Con la presente questione il giudice a quo domanda in sostanza se le pertinenti disposizioni dell'allegato VI del regolamento siano compatibili con gli artt. 48 e 51 del Trattato, nei limiti in cui esse non prevedono il computo dei periodi di servizio militare ai fini della concessione di una prestazione proporzionale di inabilità al lavoro, nonché se questa deroga sia giustificata ai sensi dell'art. 48, n. 4, del Trattato.
40 Per risolvere tale questione occorrerebbe anzitutto accertare se coloro che prestano servizio militare, obbligatorio o volontario, siano considerati lavoratori ai sensi dell'art. 48 del Trattato e se eventualmente rientrino nell'ambito della deroga di cui al n. 4 di tale articolo.
41 Giova sottolineare anzitutto che, secondo una giurisprudenza consolidata, la nozione di «lavoratore» di cui all'art. 48 del Trattato ha portata comunitaria e dev'essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, e che la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione, a prescindere dalla natura del vincolo giuridico, che può essere di diritto pubblico o di diritto privato (25). Comunque, le norme sulla libera circolazione dei lavoratori garantiscono la libera circolazione di coloro che esercitano o intendono esercitare un'attività economica (26). Interpretando estensivamente la nozione di lavoratore, la Corte ha dichiarato che nel sistema del Trattato i dipendenti pubblici sono annoverati tra i lavoratori subordinati (27) e, segnatamente, costituiscono una categoria specifica di lavoratori subordinati (28).
42 L'art. 48, n. 4, ha un ambito di applicazione limitato. Esso prevede semplicemente che gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall'accesso a taluni posti della pubblica amministrazione i cittadini degli altri Stati membri, alla luce del loro legittimo interesse a riservare ai propri cittadini un complesso di posti che attengono all'esercizio dei pubblici poteri e alla tutela degli interessi generali (29). La Corte valuta, di volta in volta, se un'attività o posto rientri o meno in queste particolari attività della pubblica amministrazione. Così, ad esempio, la Corte ha dichiarato che rientrano nell'ambito della disposizione di cui trattasi i posti di ispettore capo dell'ufficio tecnico, ispettore capo, ispettore dei lavori, ispettore degli inventari, guardiano notturno e architetto nell'ambito delle amministrazioni comunali di Bruxelles e di Auderghem (30), mentre non vi rientrano i posti di infermiere o infermiera in un ospedale pubblico (31), di professore (titolare) nella pubblica istruzione (32), ecc. Si deve comunque ammettere che, come è stato sottolineato (33), talune attività strettamente connesse all'esercizio dell'autorità dello Stato o al potere coercitivo che ne deriva, come la difesa nazionale, la polizia e il mantenimento dell'ordine pubblico, l'imposizione fiscale e l'amministrazione della giustizia, sono senza dubbio riconducibili all'ambito dell'art. 48, n. 4 (34).
43 Alla luce di quanto sopra, chi presta servizio militare obbligatorio non può essere considerato lavoratore subordinato e di conseguenza non rientra nemmeno in linea di principio nell'ambito di applicazione dell'art. 48. Infatti, come hanno correttamente osservato l'ente convenuto nella causa principale e il governo olandese, il servizio militare costituisce l'adempimento di un servizio obbligatorio nei confronti dello Stato e non un'attività economica retribuita nell'ambito di un rapporto di lavoro. E ciò anche supponendo che la persona arruolata percepisca un sussidio economico da parte dello Stato per far fronte alle spese personali (35). Ciò considerato, non occorre accertare se i militari rientrino nella più specifica disposizione di cui all'art. 48, n. 4 (36).
44 Al contrario, gli elementi del fascicolo, per quanto scarsi, inducono a concludere che coloro che prestano servizio militare volontario nei Paesi Bassi dovrebbero essere considerati, in senso lato, lavoratori subordinati, nell'accezione del Trattato, come correttamente sostiene la Commissione. Infatti, come già detto (37), queste persone sono arruolate in base a disposizioni di diritto pubblico, e svolgono le loro mansioni come dipendenti pubblici militari. Inoltre, secondo la Commissione, che sul punto non è stata contraddetta, queste persone ricevono, per i loro servizi, una retribuzione. Ne concludo che tale attività costituisce un servizio a carattere professionale e che come tale rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 48. Inoltre, data la sua natura, ricade altresì nella sfera del n. 4 del detto articolo.
45 Veniamo ora all'art. 51, che impone al Consiglio di adottare, nel settore della previdenza sociale, le misure necessarie ad instaurare la libera circolazione dei lavoratori migranti. Mi pare chiaro che, per ragioni sistematiche evidenti, il termine «lavoratori» di cui all'art. 51 ha la stessa portata del corrispondente termine utilizzato nell'art. 48. Di conseguenza, il Consiglio è tenuto a procedere al coordinamento impostogli nei confronti di tutti i lavoratori ricompresi nell'art. 48 (38).
46 Orbene, l'ambito di applicazione ratione personae e ratione materiae del regolamento n. 1408/71 è nel contempo più ristretto e più ampio di quello degli artt. 48 e 51 del Trattato. Infatti, mentre la versione iniziale del regolamento faceva riferimento, quale fondamento giuridico, all'art. 51, limitandosi ai lavoratori subordinati, con il regolamento n. 1390/81 il suo ambito di applicazione è stato esteso anche ai lavoratori autonomi. Poiché tuttavia questi ultimi rientrano nei capi 2 e 3 del titolo III del Trattato, relativi rispettivamente al diritto di stabilimento e alla prestazione di servizi (artt. 52-66), e pertanto l'art. 51 non forniva il fondamento giuridico per tale estensione (v. terzo 'considerando' del regolamento n. 1390/81), il Consiglio fece ricorso anche all'art. 235 del Trattato. D'altronde, sebbene, come già detto, i dipendenti pubblici siano lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 48 del Trattato (39), l'art. 4, n. 4, del regolamento continua ad escludere i regimi speciali dei pubblici impiegati e del personale ad essi equiparato dal suo ambito di applicazione, nonostante che la Commissione abbia, dal 1991, presentato una proposta di modifica del regolamento in modo da ricomprendervi anche il pubblico impiego (40).
47 Il perdurante rifiuto del Consiglio di disciplinare la questione è stato stigmatizzato con insolito rigore nella sentenza Vougioukas (41). Tuttavia, la Corte ha dichiarato che non è inficiata la validità dell'art. 4, n. 4, del regolamento, tenuto conto dell'ampia discrezionalità di cui il Consiglio dispone nella scelta delle misure più adatte per ottenere il risultato di cui all'art. 51 del Trattato, nonché della sua libertà - nel provvedere al coordinamento dei regimi speciali dei pubblici impiegati - di discostarsi almeno in parte dagli strumenti attualmente previsti dal regolamento (punto 35).
48 Quest'interpretazione è conforme alla natura del regolamento come strumento di coordinamento e non di armonizzazione delle normative previdenziali degli Stati membri e dimostra come il fatto che una persona sia lavoratore subordinato ai sensi del Trattato non gli garantisca di essere automaticamente sottoposto alle disposizioni di favore del regolamento. Ciò avviene in quanto, mentre l'applicazione dei citati articoli del Trattato dipende dalle caratteristiche oggettive del rapporto di lavoro, l'applicazione del regolamento dipende dall'iscrizione a un regime previdenziale nazionale riconducibile al regolamento stesso, la quale è a sua volta soggetta ai presupposti sostanziali dettati dal legislatore nazionale.
49 Alla luce di quanto detto, non vedo alcuna contraddizione tra le pertinenti disposizioni dell'allegato VI e gli artt. 48 e 51 del Trattato, nella parte in cui esse rinviano alla WAO per la determinazione dei periodi da prendere in considerazione ai fini del calcolo della prestazione proporzionale d'invalidità. D'altronde, il fatto che nell'ambito del sistema previdenziale olandese il servizio militare non rientri nel regime previdenziale generale contro l'invalidità, vigente per i lavoratori subordinati, bensì nel regime speciale applicabile ai dipendenti pubblici (ragione per cui, nel caso di specie, i periodi di cui trattasi non possono, in via di principio, essere computati), non ha nulla a che vedere con la validità delle disposizioni rilevanti del regolamento, essendo invece riconducibile alla libertà, perfettamente lecita, del legislatore nazionale di organizzare il settore della previdenza sociale.
50 Tuttavia, come risulta dalla più volte citata sentenza Vougioukas, punto 36, la validità delle disposizioni controverse dell'allegato VI , che propongo alla Corte di riconoscere, non implica il rigetto di una domanda di cumulo che possa essere accolta direttamente in applicazione degli artt. 48-51 del Trattato, senza dover ricorrere a regole di coordinamento emanate dal Consiglio.
51 Nel caso di specie, come si evince dall'ordinanza di rinvio, e come è stato sottolineato tanto dal secondo ricorrente nelle sue osservazioni scritte e orali quanto dal governo francese in udienza, per quel che riguarda i lavoratori subordinati equiparabili ai ricorrenti, ma che non si siano trasferiti in un altro Stato membro, la prestazione spettante in base alla WAO non subisce in via di principio alcuna decurtazione con riferimento ai periodi di cui trattasi. Sembra cioè che, se i ricorrenti fossero rimasti a lavorare nei Paesi Bassi, avrebbero avuto diritto al calcolo dei controversi periodi di servizio militare, e che perdano invece tale diritto per il solo motivo di essersi avvalsi della loro libertà di circolazione all'interno della Comunità.
52 Il governo olandese non ha contestato tali affermazioni in udienza, né ha dedotto qualche ragione convincente atta a giustificare oggettivamente la differenza di trattamento tra i lavoratori residenti nei Paesi Bassi e coloro che emigrano in altri Stati membri, mentre nulla di diverso emerge dagli atti di causa. Considero quindi i fatti alla base delle citate affermazioni come dimostrati.
53 Ritengo che il trattamento innanzi descritto sia atto a dissuadere un lavoratore subordinato olandese dall'avvalersi del suo diritto alla libera circolazione, e che esso costituisca quindi una discriminazione dissimulata vietata dagli artt. 48 e 51 del Trattato. Propongo pertanto di dichiarare che una disposizione come quella olandese in oggetto è in contrasto con i citati articoli del Trattato, come la Corte ha già dichiarato, in casi analoghi, con le sentenze Vougioukas e Stöber e Piosa Pereira, cui rinvio (42).
V - Conclusione
54 Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di risolvere le questioni sottopostele dal giudice a quo nei seguenti termini:
«1) L'espressione "periodi di lavoro subordinato e periodi equiparati" compiuti nei Paesi Bassi anteriormente al 1_ luglio 1967, di cui all'allegato VI, sezione relativa ai Paesi Bassi, punto 4, lett. a) o c), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato, rispettivamente, dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, e dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248, ricomprende il servizio militare, sia obbligatorio sia volontario, prestato nelle forze armate olandesi, qualora tale servizio militare sia riconosciuto come periodo di lavoro subordinato o periodo equiparato dalla WAO. Con questa riserva, non rileva il fatto che il servizio militare sia stato prestato al di fuori del territorio dei Paesi Bassi.
2) Dall'esame delle dette norme dell'allegato VI, come innanzi interpretate, non sono emersi elementi atti ad inficiarne la validità alla luce degli artt. 48 e 51 del Trattato CE.
3) Gli artt. 48 e 51 del Trattato CE devono essere interpretati nel senso che ostano a che non siano presi in considerazione, ai fini del calcolo della prestazione proporzionale d'invalidità da parte del competente ente olandese, i periodi di servizio militare compiuti nelle forze armate olandesi, con riferimento al lavoratore subordinato che si sia avvalso del suo diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità, laddove la normativa nazionale consente che gli stessi periodi siano presi in considerazione con riferimento ai lavoratori subordinati residenti nei Paesi Bassi».
(1) - V. il testo codificato di tale regolamento, contenuto nel regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, , n. 2001 (GU L 230, pag. 6), nonché nel regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7).
(2) - Nei Paesi Bassi, i dipendenti pubblici e le persone ad essi equiparate erano inizialmente assicurati contro l'inabilità al lavoro in forza della «Pensioenwet» (legge sulle pensioni) del 1922. Tale legge è stata sostituita, nel 1965, dalla «Algemene Burgerlijke Pensioenwet» (legge generale sulle pensioni civili - ABPW): v. sentenza 17 ottobre 1995, causa C-227/94, Olivieri-Coenen (Racc. pag. I-3301, punto 5).
(3) - A seguito della modifica introdotta dal regolamento (CEE) n. 1390/81 (GU L 143, pag. 1).
(4) - Attualmente sezione J (inizialmente sezione F).
(5) - Citata alla nota 2.
(6) - Causa C-71/93 (Racc. pag. I-1101).
(7) - V., a titolo indicativo, sentenza 30 gennaio 1997, causa C-340/94, De Jaeck (Racc. pag. I-461, punto 17).
(8) - V., da ultimo, sentenza 12 giugno 1997, causa C-266/95, García (Racc. pag. I-3279, punto 27), nonché sentenze De Jaeck (citata alla nota 7), punto 18; 30 gennaio 1997, cause C-4/95 e C-5/95, Stöber e Piosa Pereira (Racc. pag. I-511, punto 36); 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna (Racc. pag. 1, punto 20), e altre.
(9) - Per tale ragione le norme di cui trattasi fanno riferimento sia a «periodi di assicurazione» compiuti vigente la WAO, sia a «periodi di lavoro subordinato» compiuti prima del 1_ luglio 1967, data di entrata in vigore della WAO.
(10) - E' significativo il tenore letterale della disposizione originaria, contenuta nell'allegato V, sezione F, punto 4, lett. a), del regolamento, che prevedeva quanto segue: «Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento sono considerati periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese relativa all'assicurazione contro l'incapacità al lavoro anche i periodi di lavoro subordinato e i periodi assimilati compiuti nei Paesi Bassi anteriormente al 1_ luglio 1967».
(11) - Vero è che la disposizione in esame parla di «periodi di occupazione» e non di «periodi di lavoro subordinato». Tuttavia, dalla contrapposizione che tale norma delinea tra «periodi di occupazione» e «periodi di attività lavorativa autonoma» si ricava a mio parere agevolmente che i primi ricomprendono in ogni caso i periodi di lavoro subordinato.
(12) - V. supra, nota 7.
(13) - Punti 23 e 34. V. anche sentenza 30 gennaio 1997, causa C-221/95, Hervein e Hervillier (Racc. pag. I-609, punto 21).
(14) - Punto 28.
(15) - V. supra, rispettivamente note 6 e 2.
(16) - Punti 9 e 11.
(17) - Punto 19.
(18) - Punto 18.
(19) - E' quanto aveva sottolineato anche l'ente previdenziale olandese convenuto nella causa a qua (v. conclusioni dell'avvocato generale Lenz nella stessa causa, paragrafo 12).
(20) - V. sentenze 21 febbraio 1991, causa C-245/88, Daalmeijer (Racc. pag. I-555, punto 13); 28 gennaio 1991, causa C-198/90, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-5799, punto 10), e altre.
(21) - V. sentenze 3 maggio 1990, causa C-2/89, Kits (Racc. pag. I-1755, punto 19); De Jaeck, citata, punto 27; Stöber e Piosa Pereira, citata, punto 36, e altre.
(22) - Certamente, se e quando il servizio militare viene considerato periodo di assicurazione dalla normativa dello Stato membro in cui è prestato, gli altri Stati membri sono tenuti a riconoscerlo come tale allorché calcolano la prestazione proporzionale, anche nel caso in cui tali periodi non verrebbero presi in considerazione ai sensi della loro propria normativa (v. sentenza 15 dicembre 1993, cause riunite C-113/92, C-114/92 e C-156/92, Fabrizii e a., Racc. pag. I-6707, punti 22 e 25). E reciprocamente, allorché riconoscono tale periodo per i loro cittadini, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere, alle stesse condizioni, il servizio militare prestato in un altro Stato membro (v. sentenza 25 giugno 1997, causa C-131/96, Romero, Racc. pag. I-3659, punti 33 e 36). Analogamente, un «vantaggio sociale», ai sensi del regolamento n. 1612/68, che viene riconosciuto ai propri cittadini (computo del periodo di servizio militare per la determinazione dell'anzianità in un'impresa) dev'essere concesso anche ai lavoratori migranti che hanno prestato servizio militare nel loro paese (sentenza 15 ottobre 1969, causa 15/69, Ugliola, Racc. pag. 363). Ciononostante, un vantaggio attribuito ai propri cittadini chiamati alle armi, che non costituisca però «vantaggio sociale» ai sensi del regolamento n. 1612/68, in quanto strettamente connesso al servizio militare, non si impone venga concesso anche ai lavoratori migranti (sentenza 14 marzo 1996, causa C-315/94, De Vos, Racc. pag. I-1417, punti 20-23). Nei casi testé citati, si trattava dell'estensione ai lavoratori migranti dei diritti che uno Stato membro riconosce ai propri cittadini chiamati alle armi, e non dell'imposizione a uno Stato membro dell'obbligo autonomo di riconoscere siffatti diritti ai propri cittadini chiamati alle armi, come nel caso di specie.
(23) - V. sentenza 30 marzo 1993, causa C-282/91, De Wit (Racc. pag. I-1221, punto 21). V. altresì sentenze 23 ottobre 1986, causa 300/84, Van Roosmalen (Racc. pag. 3097, punti 29 e 30), e 9 luglio 1987, cause riunite 82/86 e 103/86, Laborero e Sabato (Racc. pag. 3401, punto 24).
(24) - V. sentenza 31 marzo 1977, causa 87/76, Bozzone (Racc. pag. 687, punto 21).
(25) - V., ad esempio, sentenza 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum (Racc. pag. 2121, punti 16 e 17), nonché sentenza De Jaeck (citata alla nota 7), punti 26 e 27.
(26) - Sentenza 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin (Racc. pag. 1035, punto 17).
(27) - V. sentenza Van Poucke (citata alla nota 19), punto 17.
(28) - Sentenza 1_ febbraio 1996, causa C-308/94, Naruschavicus (Racc. pag. I-207, punto 21).
(29) - V., ad esempio, sentenze 17 dicembre 1980 (interlocutoria), causa 149/79, Commissione/Belgio (Racc. pag. 3881, punto 10), e 26 maggio 1982 (definitiva, nella stessa causa, Racc. pag. 1845, punto 7); 3 giugno 1986, causa 307/84, Commissione/Francia (Racc. pag. 1725, punto 12), 22 novembre 1995, causa C-443/93, Vougioukas (Racc. pag. I-4033, punti 19 e 20), e altre.
(30) - V. sentenza 26 maggio 1982, Commissione/Belgio (citata alla nota precedente), punti 8 e 11.
(31) - V. sentenza Commissione/Francia (citata alla nota 29), punto 13.
(32) - V. sentenza Lawrie-Blum (citata alla nota 24), punto 29.
(33) - V. paragrafo 5 delle conclusioni dell'avvocato generale Mancini nella causa Commissione/Francia (citata alla nota 29) nonché le conclusioni dell'avvocato generale Mayras nella sentenza Reyners (causa 2/74, Racc. 1974, pag. 631).
(34) - V. inoltre la dichiarazione della Commissione 18 marzo 1988, relativa all'applicazione dell'art. 48, n. 4, in cui, oltre alle specifiche attività in questione, sono menzionate anche la rappresentanza diplomatica, gli impieghi ministeriali, l'impiego presso i governi regionali, le banche centrali, le commissioni legislative ecc.
(35) - V., in questo senso, le conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa De Vos (citata alla nota 22), paragrafo 41.
(36) - E' comunque fuori di dubbio che, se le persone chiamate alle armi volessero essere considerate lavoratori subordinati in senso lato, sarebbero soggette all'ambito di applicazione del n. 4.
(37) - V. supra, punto 29.
(38) - V. sentenza Vougioukas (citata alla nota 28), punto 30.
(39) - V. supra, paragrafo 41.
(40) - GU 1992, C 46, pag. 1.
(41) - V. punti 32 e 33, secondo i quali le peculiarità di tali regimi e le conseguenti difficoltà tecniche di coordinamento, che inizialmente giustificavano il detto rifiuto, non possono giustificarlo all'infinito, e punto 34, secondo cui il Consiglio, con il suo rifiuto, non ha assolto completamente l'obbligo impostogli dall'art. 51.
(42) - V. sentenze Vougioukas (citata alla nota 29), punto 38 e segg., e Stöber e Piosa Pereira (citata alla nota 8), punti 36-39.
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