Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso il Parlamento europeo (in prosieguo: il «Parlamento») vi chiede di annullare la sentenza con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso del signor Gutiérrez de Quijano y Lloréns nella parte in cui esso mirava all'annullamento della decisione del Parlamento 10 gennaio 1994 che respingeva il reclamo del signor Gutiérrez de Quijano y Lloréns contro il rigetto della sua candidatura ad un posto vacante di interprete (in prosieguo: la «sentenza» o la «sentenza impugnata») (1).
2 Il Parlamento fonda essenzialmente la propria impugnazione su un motivo tratto dalla violazione dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, in quanto il Tribunale avrebbe annullato la decisione del Parlamento sulla base di un motivo che non era stato dedotto dal ricorrente né al momento della presentazione del reclamo né al momento della procedura scritta dinanzi al Tribunale stesso.
Fatti
3 Dalla sentenza impugnata risulta che il signor Gutiérrez de Quijano y Lloréns, entrato in servizio presso il Parlamento il 6 gennaio 1986 come interprete di lingua spagnola, veniva trasferito alla Corte di giustizia il 1_ gennaio 1990.
4 A partire del 4 luglio 1991, egli manifestava il desiderio di essere reintegrato nel posto che occupava al Parlamento prima del suo trasferimento, inviando diverse lettere in tal senso ai servizi competenti del Parlamento. Malgrado la sua insistenza, il signor Gutiérrez de Quijano y Lloréns riceveva una risposta scritta a tale domanda soltanto il 30 luglio 1992, con una lettera della direzione generale dell'amministrazione del Parlamento che lo informava che i posti di interprete in questa istituzione erano assegnati in funzione delle «combinazioni linguistiche» e che non era prevista l'assunzione di personale in possesso di un «ventaglio linguistico» come il suo.
5 Il 26 novembre 1992, il Parlamento pubblicava il bando di concorso PE/161/LA (2), in vista dell'assunzione di interpreti di lingua spagnola (in prosieguo: il «bando di concorso»). Ritenendo che il posto oggetto del bando fosse identico a quello che occupava da sette anni, e che fosse in possesso di qualifiche linguistiche persino superiori a quelle richieste, il signor Gutiérrez de Quijano y Lloréns, con lettera 11 gennaio 1993, ricordava al capo della divisione del personale del Parlamento che, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), la procedura di trasferimento è prioritaria rispetto a quella del concorso e reiterava formalmente la propria domanda di reintegrazione in seno a detta istituzione.
6 Il 15 marzo 1993 il Parlamento pubblicava l'avviso di posto vacante n. 7281, relativo al posto VI/LA/2759, da assegnare per via di trasferimento interno, conformemente all'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, per un interprete di lingua spagnola (in prosieguo: l'«avviso di posto vacante»). Lo stesso giorno il Parlamento pubblicava del pari l'avviso di posto vacante PE/LA/91 relativo allo stesso posto VI/LA/2759, da coprire tramite trasferimento da altre istituzioni comunitarie, in conformità all'art. 29, n. 1, lett. c), dello Statuto (in prosieguo: l'«avviso di trasferimento»).
7 Questi due avvisi erano identici quanto alla natura delle mansioni, alle qualifiche e alle conoscenze richieste ai candidati.
8 Tra queste, figuravano la «capacità di assumere la responsabilità di alcuni compiti di coordinamento» e la «particolare conoscenza dei problemi attinenti alla competenza delle Comunità europee», requisiti non previsti dal bando di concorso, pur destinato ad assumere dipendenti ai fini dell'esercizio delle stesse funzioni di cui ai due avvisi sopra menzionati.
9 Il 22 marzo 1993 il signor Gutiérrez de Quijano y Lloréns presentava la propria candidatura al posto oggetto dell'avviso di trasferimento. Con lettera del Parlamento datata 16 agosto 1993, tale domanda veniva respinta per il fatto che i precedenti superiori gerarchici del signor Gutiérrez de Quijano y Llorens non avevano potuto pronunciarsi in favore del suo trasferimento, dal momento che, durante il periodo in cui aveva lavorato presso il Parlamento, le sue relazioni con i propri superiori gerarchici così come con diversi suoi colleghi erano difficili e, inoltre, che nello stesso periodo era stato oggetto di frequenti richiami disciplinari.
10 Nel reclamo presentato conformemente all'art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione di rigetto della sua domanda di trasferimento, il signor Gutiérrez de Quijano y Lloréns, che confutava tale motivazione in quanto infondata, insufficientemente consistente e priva di validità statutaria, sosteneva che l'avviso di trasferimento costituiva il quadro legale che il Parlamento si era imposto, sulla base del quale il rigetto della propria domanda di trasferimento non avrebbe potuto essere motivato che per la mancanza delle qualifiche richieste.
11 Il reclamo veniva del pari respinto, il 10 gennaio 1994, per la duplice ragione che, in materia di nomina, l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») dispone di un ampio potere discrezionale che può essere censurato solo in caso di errore manifesto o di sviamento di potere e, conformemente alla sentenza della Corte 24 giugno 1969, Fux/Commissione (3), l'APN non ha l'obbligo di coprire un posto vacante, tanto meno quando, come nel caso in esame, la presenza di un solo candidato priva l'APN di qualsiasi possibilità di confronto e di scelta.
12 Contro quest'ultima decisione di rigetto il signor Gutiérrez de Quijano y Lloréns ha proposto un ricorso d'annullamento dinanzi al Tribunale.
La sentenza del Tribunale
13 Della sentenza in questione considererò soltanto gli elementi pertinenti per la presente impugnazione.
14 A sostegno del ricorso dinanzi al Tribunale, il signor Gutiérrez de Quijano y Lloréns adduceva una violazione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto, che dispone:
«1. Per assegnare i posti vacanti in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, dopo aver esaminato:
a) le possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione;
b) le possibilità di organizzare concorsi interni nell'ambito dell'istituzione;
c) le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre comunità europee,
bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell'allegato III.
Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni».
15 Il signor Gutiérrez de Quijano y Lloréns sosteneva che il Parlamento, pubblicando il bando di concorso prima dell'avviso di trasferimento, aveva violato l'ordine di priorità fissato da detta disposizione che impone all'APN di esaminare prima di tutto le domande di trasferimento dei funzionari di altre istituzioni prima di bandire un concorso esterno. Il Parlamento, al contrario, faceva valere che l'anteriorità della pubblicazione del bando di concorso rispetto a quella dell'avviso di trasferimento non costituiva, nel caso in esame, una violazione dell'art. 29 dello Statuto.
16 Il Tribunale considerava prima di tutto, al punto 42 della sentenza, che l'anteriorità della pubblicazione del bando di concorso rispetto a quella dell'avviso di trasferimento «non può costituire automaticamente una violazione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto, dal momento che, come afferma il Parlamento, le candidature presentate nel quadro del concorso (...) sono state prese in considerazione solo dopo la fine dell'esame delle candidature presentate in base all'avviso di trasferimento (...)».
17 Tuttavia, al punto 43 della sentenza, ricordava che, in ogni caso, come risulta dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, quando l'APN decide, come nel caso di specie, di passare da una fase della procedura di assunzione ad un'altra, che è successiva a questa, secondo l'ordine previsto dall'art. 29, n. 1, dello Statuto, deve farlo nel quadro delle regole che lei stessa si è imposta con l'avviso di posto vacante, «(...) garantendo la corrispondenza tra i requisiti indicati nel detto avviso e quelli figuranti negli avvisi relativi alle fasi successive, in particolare, come nel caso di specie, nel bando di concorso (...)» (4).
18 Ora, nella fattispecie, il Tribunale rilevava, ai punti 44 e 45 della sentenza, che, come risulta dal confronto degli avvisi in questione, la loro stretta corrispondenza, pur richiesta dalla giurisprudenza, mancava (5). A questo proposito, il Tribunale respingeva le argomentazioni che aveva invitato il Parlamento a produrre con un quesito scritto, menzionato al punto 39 della sentenza, per spiegare il fatto che aveva fatto figurare nell'avviso di trasferimento due requisiti che non comparivano nel bando di concorso.
19 Dall'analisi dei controversi requisiti supplementari il Tribunale deduceva, al punto 46 della sentenza, che l'avviso di trasferimento poneva delle condizioni più severe di partecipazione alla procedura di assunzione al posto considerato di quelle previste dal bando di concorso.
20 Il Tribunale rilevava, al punto 46 della sentenza, che ne derivava che «l'APN non poteva più attenersi né alle regole che si era inizialmente imposta pubblicando, malgrado l'ordine previsto dall'art. 29, n. 1, dello Statuto, il bando di concorso (...) prima di pubblicare l'avviso di posto vacante interno (...) e l'avviso di trasferimento (...) né alle regole che essa si era successivamente imposta pubblicando questi due ultimi avvisi. Poiché tali avvisi riguardavano il medesimo posto, l'APN ha reso impossibile la fondamentale funzione che essi devono svolgere nell'ambito del procedimento di assunzione, conformemente all'art. 29, n. 1, dello Statuto, vale a dire quella di informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per l'assegnazione del posto considerato (...)».
21 In queste condizioni, il Tribunale respingeva, al punto 48 della sentenza, l'argomentazione del Parlamento consistente nel sostenere che, a dispetto dell'anteriorità della pubblicazione del bando di concorso rispetto a quella dell'avviso di trasferimento, esso aveva in realtà rispettato l'ordine di priorità previsto dall'art. 29, n. 1, dello Statuto, procedendo all'esame delle candidature presentate sulla base del bando di concorso solo dopo la fine dell'esame della candidature presentate nell'ambito dell'avviso di trasferimento, «(...) dal momento che le condizioni del bando di concorso erano flessibili rispetto a quelle dell'avviso di trasferimento e che, per conseguenza, la candidatura del ricorrente è stata esaminata sulla base di un avviso di trasferimento che prevedeva condizioni più severe di quelle previste dal bando di concorso».
22 Il Tribunale concludeva quindi, al punto 49 della sentenza, «(...) che il rigetto della candidatura del ricorrente (...) è avvenuto in condizioni irregolari, in violazione delle disposizioni dell'art. 29, n. 1, dello Statuto che richiedono (...) il mantenimento dei requisiti previsti dagli avvisi corrispondenti nelle diverse fasi della procedura di assunzione».
23 Di conseguenza, Il Tribunale accoglieva il ricorso del signor Gutiérrez de Quijano y Lloréns, affermando in diritto, al punto 51 della sentenza, quanto segue: «In queste circostanze, la decisione del Parlamento 10 gennaio 1994, che respinge il reclamo del ricorrente avverso la decisione di rigetto della propria candidatura al posto vacante di cui all'avviso [di trasferimento], deve essere annullata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi addotti dal ricorrente né procedere ai mezzi istruttori da lui richiesti».
Sull'impugnazione
Sulla facoltà del Tribunale di dedurre un «motivo»
24 A sostegno della sua impugnazione, il Parlamento sostiene che il Tribunale ha statuito in violazione dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: l'«art. 48, n. 2»), che dispone:
«E' vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento» (6) .
25 Il ricorrente nel procedimento di impugnazione sostiene che, annullando la decisione del Parlamento a causa del difetto di identità tra il testo dell'avviso di trasferimento e quello del bando di concorso, mentre questo motivo non era mai stato sollevato dal signor Gutiérrez de Quijano y Lloréns, il Tribunale avrebbe di propria iniziativa, ponendo vari quesiti al Parlamento, dedotto un motivo nuovo in corso di causa.
26 Non si può accogliere tale asserita violazione dell'art. 48, n. 2, da parte del Tribunale.
27 Questa disposizione, parte del titolo II, capo I, del regolamento di procedura del Tribunale, s'inserisce tra le regole di procedura scritta applicabili davanti a questo organo giurisdizionale. Il divieto di deduzione di motivi nuovi che questa stabilisce non potrebbe essere interpretato che come rivolto alle parti, senza che questa ingiunzione possa interessare il Tribunale.
28 E' sufficiente in effetti rilevare che i motivi non possono, per definizione, essere invocati che dalle parti nella causa. Mediante essi le parti plasmano giuridicamente quanto da loro richiesto al fine di un esame da parte di un organo giurisdizionale. Per questo motivo, i testi relativi alla procedura davanti alla Corte o al Tribunale si riferiscono necessariamente, quando trattano dei motivi, al fatto che essi sono dedotti dalle parti. Il ricorso introduttivo deve contenere in particolare un'«esposizione sommaria dei motivi dedotti» (7).
29 Allo stesso modo, i motivi nuovi, la cui deduzione è vietata in corso di causa salvo eccezione, possono essere proposti solo dalle parti, così come confermano non solo la lettera, ma anche la ratio legis di questo divieto.
30 L'art. 48, globalmente considerato, si riferisce alle parti. Il n. 1 di questo articolo prescrive che solo «le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, motivando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti» (8). Il secondo comma del n. 2 è ancora più illuminante al riguardo, in quanto dispone che: «Se, durante il procedimento, una delle parti deduce dei motivi nuovi ai sensi del comma precedente, il presidente può, dopo la scadenza dei normali termini processuali (...) impartire all'altra parte un termine per controdedurre su tali motivi» (9).
31 Per quanto riguarda la ragione d'essere di detto divieto, si tratta, classicamente, di prescrivere alle parti di attenersi al quadro circoscritto dall'atto introduttivo. Questo stabilisce l'oggetto della lite, che non può, a meno in particolare di disconoscere i diritti della difesa, essere modificato in corso di causa attraverso la deduzione di motivi nuovi. D'altronde, quando autorizza, a titolo eccezionale, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, l'art. 48, n. 2, si riferisce a motivi nuovi, di fatto o di diritto, che concorrono a sostenere la domanda formulata nell'atto introduttivo. Per questo motivo, voi avete affermato, a proposito dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, redatto negli stessi termini del testo controverso, che «questa disposizione consente (...) al ricorrente, in via eccezionale, di invocare nuovi mezzi a sostegno delle conclusioni presentate nell'atto introduttivo. Essa non gli attribuisce affatto la facoltà di presentare nuove conclusioni (...)» (10).
32 Ora, la funzione di giudicare che gli è affidata colloca necessariamente il giudice in posizione di terzietà rispetto alla lite che è sottoposta al suo giudizio.
La qualifica di motivo nuovo, ai sensi dell'art. 48, n. 2, non può, evidentemente, applicarsi ai motivi di un giudizio.
33 Ne concludo che il ricorrente nell'impugnazione non può addurre una violazione da parte del Tribunale dell'art. 48, n. 2, del suo regolamento di procedura, sostenendo che quest'ultimo avrebbe sollevato esso stesso un motivo nuovo in corso di causa.
34 Sarebbe nondimeno possibile intendere in un senso diverso, malgrado la sua formulazione, l'oggetto dell'impugnazione. Contestando al Tribunale di essersi fondato sulla considerazione che gli avvisi di trasferimento e del bando di concorso controverso non corrispondevano fra loro, mentre questa considerazione non era stata addotta dal ricorrente, il Parlamento potrebbe volere intendere che il Tribunale deve attenersi allo stretto quadro delimitato dalle parti (11).
35 E' evidente che il giudice deve statuire esclusivamente sulla domanda delle parti. Come ho ricordato, spetta a queste ultime delimitare il quadro della loro lite, e il giudice non può in via di principio statuire al di là del petitum, né può beninteso giudicare facendo astrazione totale dalla lite così come circoscritta dall'atto introduttivo.
36 Il ruolo del giudice non è tuttavia passivo e non si potrebbe ingiungergli di essere solo la «bocca delle parti». La sua missione di iuris dictio implica che egli sia in grado di applicare le regole di diritto pertinenti per la soluzione della lite ai fatti che gli sono presentati dalle parti. Egli non può essere vincolato alle sole argomentazioni proposte dalle parti a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee.
37 Per questa ragione le regole di procedura offrono al giudice la possibilità, pur restando nel quadro della controversia che gli è sottoposta, di ricercare la migliore soluzione possibile in diversi modi.
38 Così, il giudice può, in alcune circostanze, dedurre d'ufficio un motivo che non sarebbe stato sollevato da una parte.
Per esempio, non c'è dubbio che la Corte (o il Tribunale), anche in assenza di contestazioni, dovrebbe dedurre d'ufficio la propria incompetenza se il ricorso di cui è investita (o investito) rientrasse nella competenza del Tribunale (o della Corte) (12). Voi rilevate allo stesso modo che è vostro compito controllare d'ufficio se le condizioni di ricevibilità di un ricorso sono soddisfatte, anche se il convenuto non ha fatto valere alcun motivo di irricevibilità (13).
39 Tuttavia non mi sembra che per comprendere il modo con cui ha proceduto il Tribunale nel caso in esame si debba fare riferimento alla possibilità di dedurre d'ufficio un motivo, contrariamente a ciò che sembra sostenere il Parlamento (14). La constatazione della mancanza di coincidenza dei requisiti degli avvisi controversi non può essere assimilata ad un motivo. Si tratta piuttosto, come risulta dalla sentenza impugnata, dello sviluppo di un argomento a sostegno di un motivo addotto dalla parte ricorrente: quello della violazione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto (15).
In effetti, soltanto nell'ambito dell'esame del motivo relativo alla violazione di detta disposizione, il Tribunale ha esaminato la coincidenza dei requisiti prescritti dagli avvisi in oggetto.
Dunque, il Tribunale non ha assolutamente dedotto d'ufficio un «motivo» tratto dalla mancanza di coincidenza degli avvisi controversi.
40 Allo stesso modo, il giudice può disporre alcuni mezzi istruttori (16). Questa facoltà, tuttavia, non è qui in discussione.
41 Infine, non si può rimproverare al Tribunale di avere posto alcuni quesiti alle parti, dal momento che si tratta di una delle misure di organizzazione del procedimento a sua disposizione, prevista ai sensi dell'art. 64 del suo regolamento di procedura. Tali mezzi istruttori mirano, secondo il n. 1 di questo articolo, «(...) a garantire, nelle migliori condizioni, la messa a punto delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti». Del pari, conformemente all'art. 29 dello Statuto CE della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell'art. 46, n. 1, di detto Statuto (17): «Nel corso del dibattimento la Corte può interrogare (...) le parti stesse (...)».
42 Al contrario, non è escluso che avrebbe potuto essere rimproverato al Tribunale, se del caso, di avere esaminato, nel quadro del motivo attinente alla violazione dell'art. 29 dello Statuto, la questione del difetto di coincidenza degli avvisi controversi senza che le parti si fossero pronunciate su questo punto. Avendo suscitato, attraverso i propri quesiti, una presa di posizione del Parlamento, il Tribunale ha garantito il rispetto del principio del contraddittorio la cui violazione avrebbe potuto essergli contestata.
43 Bisogna dunque concludere che non può essere addebitato al Tribunale né di avere statuito in violazione dell'art. 48, n. 2, né di avere contravvenuto alle regole di procedura applicabili fondando il proprio ragionamento sulle risposte date a quesiti che esso aveva posto alle parti nel quadro dell'esame del motivo di annullamento dedotto.
Sull'assenza di atto lesivo e sulla mancanza di interesse ad agire
44 Nella sua impugnazione (18), il Parlamento sostiene, inoltre, che, nel caso in cui il motivo tratto dalla violazione dell'art. 48, n. 2, debba essere dichiarato irricevibile, l'argomentazione tratta dall'assenza di identità tra gli avvisi, formulata dal Tribunale, dovrebbe essere dichiarata irricevibile per assenza di atto lesivo e di interesse ad agire. Esso ritiene in effetti che, dal momento che il signor Gutiérrez de Quijano y Lloréns non si è presentato al concorso PE/161/LA, il testo del bando di questo concorso non potrebbe essere considerato per lui lesivo. D'altronde, il fatto di non essersi presentato al concorso dimostrerebbe ugualmente la sua mancanza di interesse ad agire.
45 Rilevo innanzi tutto, per quanto riguarda la mancanza di atto lesivo, che l'atto impugnato davanti al Tribunale dal signor Gutiérrez de Quijano y Lloréns non era il bando di concorso, ma la decisione di respingere la propria candidatura per l'avviso di trasferimento. Dunque, soltanto rispetto a questo ultimo avviso doveva essere valutata l'esigenza di un atto lesivo.
46 Ricordo, inoltre, così come ha constatato il Tribunale, che: «(...) poiché la candidatura del ricorrente è stata esaminata sulla base di un avviso di trasferimento che prevedeva requisiti più severi del bando di concorso» (19), «(...) il rigetto della candidatura del ricorrente (...) è intervenuto in condizioni irregolari, in violazione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto, che implica, conformemente alla giurisprudenza nella materia (...) il rispetto dei requisiti previsti dagli avvisi corrispondenti alle diverse fasi della procedura di assunzione» (20). In tal modo non potrebbe sostenersi validamente che il testo del bando di concorso non arrecherebbe un pregiudizio al signor Gutiérrez de Quijano y Lloréns, mentre è proprio a causa del fatto che questo testo non corrispondeva a quello dell'avviso di trasferimento che il rigetto della candidatura è stato considerato verificatosi in condizioni irregolari.
47 Ancor di più non si può accogliere l'argomentazione del Parlamento che eccepisce la mancata presentazione del signor Gutiérrez de Quijano y Lloréns al concorso per far valere la sua mancanza di interesse ad agire. In effetti, come ricorda il Tribunale al punto 41 della sentenza: «(...) l'art. 29, n. 1, dello Statuto impone all'APN l'obbligo di esaminare preliminarmente le possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione prima di passare ad una delle fasi successive, vale a dire, nell'ordine, l'esame delle possibilità di organizzare un concorso interno, la valutazione delle domande di trasferimento interistituzionale e, se del caso, l'organizzazione di un concorso generale (...)». Ne consegue che il Parlamento non può esigere da un candidato ad un trasferimento che egli partecipasse ad un concorso, i cui risultati sarebbero stati presi in considerazione solo dopo la fine dell'esame delle candidature presentate nell'ambito dell'avviso di trasferimento, mentre, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature a detto concorso (nella specie, il 25 gennaio 1993), anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso di trasferimento (nella fattispecie, il 15 marzo 1993), l'esistenza dell'avviso di trasferimento non era ancora conosciuta.
Sulle differenze tra l'avviso di trasferimento e il bando di concorso
48 Infine il Parlamento ripropone (21), nel caso in cui la Corte consideri nondimeno che «il motivo di annullamento addotto dal Tribunale sia ammissibile» e che non sussista un problema di ricevibilità in ragione di una assenza di atto lesivo o di interesse ad agire, attraverso un rinvio ad un allegato al ricorso, le argomentazioni presentate davanti al Tribunale, secondo le quali le differenze di testo tra gli avvisi, di natura puramente redazionale, non avrebbero svolto alcun ruolo durante l'esame della candidatura del signor Gutiérrez de Quijano y Lloréns.
49 Conformemente alla vostra costante giurisprudenza, siffatta argomentazione, che consiste nella semplice riproduzione testuale di motivi o argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, non può essere accolta, dal momento che mira in realtà ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi a detto organo giurisdizionale, cosa che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, esula dalla vostra competenza (22).
50 Considerato ciò che precede, ritengo che si debba quindi respingere l'impugnazione.
51 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile alla procedura di impugnazione in virtù dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Parlamento, essendo rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.
Conclusione
52 Per le considerazioni che precedono, vi suggerisco di:
1) respingere il ricorso;
2) condannare il Parlamento alle spese.
(1) - Sentenza 22 maggio 1996, causa T-104/94, Gutiérrez de Quijano y Lloréns/Parlamento (Racc. PI pag. II-689).
(2) - GU C 308 A, pag. 8.
(3) - Causa 26/68 (Racc. pag. 145).
(4) - Il Tribunale si è riferito a questo riguardo alla sentenza della Corte 28 febbraio 1989, cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 e 232/87, Van der Stijl e Cullington/Commissione (Racc. pag. 511, punto 52), ai termini della quale: «Qualsiasi altra interpretazione svuoterebbe di contenuto l'art. 29 dello Statuto il quale prescrive alle istituzioni di esaminare la possibilità di valersi del personale già in servizio prima di bandire un concorso generale. Le istituzioni, se potessero modificare le condizioni di partecipazione da una fase all'altra del procedimento, in particolare attenuandole, di fatto sarebbero libere di effettuare assunzioni all'esterno senza dover esaminare le candidature interne».
(5) - Sulle differenze tra gli avvisi di cui è causa, v. il paragrafo 8 delle presenti conclusioni.
(6) - Questo testo è identico all'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
(7) - Artt. 19 dello Statuto CE della Corte di giustizia e 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale.
(8) - Il corsivo è mio.
(9) - Il corsivo è mio.
(10) - Sentenza 18 ottobre 1979, causa 125/78, Gema/Commissione (Racc. pag. 3173, punto 26; il corsivo è mio).
(11) - E' in tal senso che potrebbe essere inteso l'approccio sostanzialmente diverso adottato dal Parlamento nella replica rispetto a quello presentato nella sua impugnazione.
(12) - In applicazione dell'art. 47, n. 2, dello Statuto CE della Corte di giustizia.
(13) - V., ad esempio, sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento (Racc. pag. 1339, punto 19).
(14) - In particolare, punti 16-18 della sua replica.
(15) - V., tra le ultime sentenze in ordine di tempo, quella del 29 maggio 1997, causa C-153/96 P, De Rijk/Commissione (Racc. pag. I-2901, punto 19), nella quale voi distinguete accuratamente la nozione di motivo da quella di argomento, considerando, per esempio, che la deduzione di un argomento per sostenere un motivo che è già stato esaminato dal Tribunale non costituisce un motivo nuovo.
(16) - Per quanto riguarda il Tribunale, questa possibilità è data dall'art. 65 e seguenti del suo regolamento di procedura.
(17) - Ai termini del quale: «La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal Titolo III del presente Statuto, ad eccezione dell'articolo 20».
(18) - Punto 19 e seguenti del ricorso.
(19) - Punto 48 della sentenza.
(20) - Punto 49 della sentenza.
(21) - Punto 28 del ricorso.
(22) - V., in questo senso, ad esempio, ordinanza 15 gennaio 1998, causa C-403/95 P, Obst/Commissione (Racc. pag. I-27, punto 18).
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