Conclusioni dell avvocato generale
Introduzione
1 Nell'ambito della presente impugnazione il Consiglio dell'Unione europea ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: il «Tribunale») 26 giugno 1996, causa T-91/95, Lieve de Nil e Christiane Impens/Consiglio (1) (in prosieguo: la «sentenza»), che ha annullato le decisioni del Consiglio con cui sono state respinte le domande proposte dalle interessate per ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali derivanti dalla mancata adozione da parte del Consiglio delle misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del Tribunale 11 febbraio 1993 (2) (in prosieguo: la «sentenza Raiola-Denti»). Lieve de Nil e Christiane Impens hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione.
I fatti
2 Nella sentenza, il Tribunale ha riportato le circostanze di fatto, rilevanti per la causa, nel modo seguente:
«1 Il 26 ottobre 1990 il Consiglio pubblicava (...) il bando di concorso interno B/228, diretto ad assegnare quindici posti di assistente aggiunto di grado B5, permettendo a dipendenti di grado C1 di ottenere la "rivalutazione" del loro impiego a tale grado (...) Il bando precisava che, tenuto conto della natura del concorso in questione, non sarebbe stata costituita una lista di riserva e che il numero di idonei non avrebbe dovuto superare i quindici posti dalla categoria C alla categoria B per il 1990.
2 [Lieve de Nil e Christiane Impens], all'epoca dipendenti del Consiglio di grado C1, venivano ammesse alle prove del concorso con comunicazione individuale 4 dicembre 1990. Non essendo state incluse dalla commissione giudicatrice nell'elenco di idoneità di questo concorso, il 13 aprile 1991 presentavano, insieme ad altre sette interessate, un ricorso d'annullamento nei confronti delle decisioni della commissione giudicatrice (...) [Nella sentenza Raiola-Denti] (...) il Tribunale dichiarava che le prove non si erano svolte conformemente al bando di concorso B/228, poiché la commissione giudicatrice aveva violato questo stesso bando e privato di contenuto la prevista prova linguistica. Il Tribunale annullava di conseguenza "le operazioni che hanno fatto seguito alle decisioni di ammissione dei candidati alle prove del concorso interno B/228 (...)".
3 In seguito alla [sentenza Raiola-Denti], passata in giudicato, il Consiglio decideva, da un lato, di conservare le decisioni di reinquadramento dei vincitori del concorso B/228, con effetto dal 1_ gennaio 1991, e, dall'altro, di pubblicare il 1_ settembre 1993 un bando di concorso interno B/228 bis, diretto ad assegnare sei posti di assistente aggiunto di grado B5 mediante rivalutazione dei posti di grado C1. La natura e le modalità di valutazione delle prove del concorso B/228 bis erano identiche a quelle del concorso B/228. In base al bando di concorso B/228 bis erano ammessi alle prove i candidati che erano già stati ammessi a partecipare alle prove del concorso B/228. I funzionari interessati venivano invitati a confermare per iscritto la loro partecipazione al concorso B/228 bis entro il 15 ottobre 1993 (...)
4 [Lieve de Nil e Christiane Impens] confermavano entro il termine stabilito la loro partecipazione al concorso B/228 bis e, in seguito allo svolgimento delle prove, venivano incluse nell'elenco di idoneità. I posti di (Lieve de Nil e Christiane Impens] venivano rivalutati al grado B5 con effetto dal 1_ gennaio 1994.
5 [Lieve de Nil e Christiane Impens] ritenevano tuttavia che, nonostante il loro reinquadramento, il Consiglio non avesse di fatto riparato il danno causato dal rifiuto della commissione giudicatrice del concorso B/228 di includerle nell'elenco di idoneità dello stesso, in quanto questo rifiuto le aveva private di un reinquadramento con effetto dal 1_ gennaio 1991.
6 Il 9 febbraio 1994 [Lieve de Nil e Christiane Impens] presentavano una domanda (...) diretta ad ottenere il risarcimento del danno che avevano subito a causa della decisione illegittima della commissione giudicatrice del concorso B/228. Esse invitavano l'autorità che ha il potere di nomina a "constatare che la serie di errori successivi commessi dalla commissione giudicatrice del concorso B/228 avevano loro causato un danno sia morale che materiale". La invitavano a pagare a ciascuna di esse una somma di 500 000 BFR a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali (...)
7 Questa domanda è stata oggetto dapprima di un rigetto implicito (...) successivamente di una decisione esplicita di rigetto notificata a [Lieve de Nil e Christiane Impens] il 15 giugno 1994 da parte del direttore del personale e dell'amministrazione.
8 Il 6 settembre 1994 [Lieve de Nil e Christiane Impens] presentavano un reclamo (...) nei confronti della decisione di rigetto.
9 Il 4 gennaio 1995 l'autorità che ha il potere di nomina (APN) adottava una decisione esplicita di rigetto del reclamo».
Il procedimento dinanzi al Tribunale
3 Con atto depositato alla cancelleria del Tribunale il 29 marzo 1995, Lieve de Nil e Christiane Impens presentavano un ricorso di annullamento della decisione del Consiglio.
4 Nella sentenza il Tribunale ha affermato quanto segue:
«34 (...) per conformarsi all'obbligo imposto dall'art. 176 del Trattato, l'istituzione da cui emana l'atto annullato dal giudice comunitario deve determinare i provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza d'annullamento, esercitando la propria valutazione discrezionale nel rispetto sia del dispositivo e della motivazione della sentenza sia delle disposizioni di diritto comunitario (...).
35 Essendo tenuta, nell'esecuzione di una sentenza, ad osservare il diritto comunitario, la predetta istituzione deve garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento dei dipendenti e della loro aspettativa di carriera, che sono applicabili in materia di pubblico impiego comunitario.
36 Nel caso di specie il Consiglio era tenuto ad osservare questi due principi, quando ha stabilito la natura ed il contenuto delle misure adottate per l'esecuzione della [sentenza Raiola-Denti] (...).
(...)
38 Rifiutando di reinquadrare [Lieve de Nil e Christiane Impens] retroattivamente al 1_ gennaio 1991 come i vincitori del concorso B/228, il Consiglio ha fatto loro perdere l'occasione di essere promosse prima (...) al grado B4, quindi al grado B3, e di vedere così la propria carriera svolgersi nelle stesse condizioni di quella dei vincitori del concorso B/228. Come [Lieve de Nil e Christiane Impens] hanno sostenuto, senza essere in ciò contraddette dal Consiglio, 11 dei 15 vincitori del concorso B/228, reinquadrati nel 1991, erano già stati promossi al grado B3 al 1_ gennaio 1996 e, di questi, tre potrebbero essere promossi al grado B2 nel 1996, mentre gli altri quattro dipendenti vincitori, alla stessa data, erano stati promossi al grado B4, e, di questi, tre sono suscettibili di promozione al grado B3 nel 1996. In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, il Consiglio ha ammesso che, ove [Lieve de Nil e Christiane Impens] fossero state inquadrate nel grado B5 nel gennaio 1991, anch'esse avrebbero potuto eventualmente (...) essere promosse al grado B4 nel luglio 1991 e al grado B3 al 1_ luglio 1993, data alla quale la loro retribuzione netta avrebbe superato la retribuzione da esse allora effettivamente percepita.
39 [Lieve de Nil e Christiane Impens] hanno quindi subito le conseguenze di una distorsione tra le prospettive di evoluzione della loro carriera e quelle dei vincitori del concorso B/228 (...) Sin dal momento dell'organizzazione del concorso B/228 bis (...) il Consiglio avrebbe potuto disporre che il reinquadramento dei vincitori avesse effetto dalla stessa data dei reinquadramenti dei vincitori del concorso B/228. Non avendo previsto in anticipo una tale soluzione, il Consiglio avrebbe dovuto, non appena investito delle richieste in tal senso delle ricorrenti, ritirare le decisioni di reinquadramento al 1_ gennaio 1994 per procedere, nell'ottica della parità di trattamento, alla ricostituzione della carriera delle interessate (...)
(...)
41 Da un lato, la retroattività richiesta non riguarda un ipotetico esito positivo, per le ricorrenti, del concorso B/228 e la loro iscrizione successiva nel relativo elenco di idoneità, bensì gli effetti da ricollegare all'esito effettivamente positivo del concorso B/228 bis (...)
42 Dall'altro, i due concorsi non erano distinti. La [sentenza Raiola-Denti] (...) ha annullato soltanto le disposizioni adottate successivamente alle decisioni di ammissione di [Lieve de Nil e Christiane Impens] al concorso B/228. Ne consegue che il concorso B/228, lungi dall'essersi concluso (...) era ancora aperto e le candidature ammesse (...) erano rimaste pendenti dinanzi all'APN (...) in modo che, organizzando il concorso B/228 bis, il Consiglio ha in realtà proceduto soltanto ad una riapertura delle operazioni del concorso B/228 nei confronti dei soli candidati non inclusi nell'elenco di idoneità stabilito in esito alle prove precedenti (...). I candidati che hanno superato le prove organizzate in base ai bandi B/228 e B/228 bis devono quindi essere considerati come vincitori di un solo e medesimo concorso. Il Consiglio aveva pertanto il dovere di assicurare ai vincitori delle prove sostenute in base al bando B/228 bis lo stesso trattamento dei vincitori delle prove sostenute in base al bando B/228, attribuendo al reinquadramento dei primi gli stessi effetti di quello dei secondi.
(...)
44 Il rifiuto del Consiglio di adottare i provvedimenti concreti che avrebbero permesso di porre [Lieve de Nil e Christiane Impens] sullo stesso piano dei loro colleghi (...) è intervenuto in violazione dell'art. 176 del Trattato.
45 Il Consiglio deve quindi risarcire i danni effettivamente subiti a seguito di questa violazione.
(...)
47 (...) [Lieve de Nil e Christiane Impens] dimostrano l'esistenza di un diritto al risarcimento del danno derivante dal non aver ottenuto un reinquadramento nella categoria B contemporaneamente ai vincitori del concorso B/228, dal momento che, se pure non avessero avuto il diritto alla promozione dopo il loro reinquadramento, esse hanno in ogni caso perduto una possibilità di veder evolvere la loro carriera futura in modo comparabile a quella dei vincitori del concorso B/228 (...).
48 [Lieve de Nil e Christiane Impens] sostengono tra l'altro di aver subito un danno morale, il cui ammontare viene simbolicamente stimato in 1 ECU.
(...)
50 Il Tribunale ritiene che il danno morale effettivamente subito da [Lieve de Nil e Christiane Impens] è quello legato al prolungato stato d'incertezza in cui si sono trovate per quanto riguarda l'evoluzione della propria carriera. Al riguardo, le circostanze del caso di specie sono state caratterizzate da rilevanti irregolarità nello svolgimento delle prove organizzate in base al bando B/228, da un serio pregiudizio del diritto di [Lieve de Nil e Christiane Impens] a uno svolgimento regolare di queste prove e dal fatto che il rifiuto del Consiglio di porle in una posizione di parità con i loro colleghi (...) è intervenuto dopo il superamento delle prove organizzate in base al concorso B/228 bis.
51 Il Tribunale ritiene di dover valutare, ex aequo et bono, a 500 000 BFR i danni materiali e morali subiti complessivamente e rispettivamente da [Lieve de Nil e Christiane Impens] (...). Il Consiglio è pertanto condannato a pagare questa somma a [Lieve de Nil e Christiane Impens]».
Parere
5 A sostegno della sua richiesta di annullamento della sentenza, il Consiglio ha prospettato sei motivi.
Quanto al primo motivo del Consiglio
6 Nell'ambito del suo primo motivo, il Consiglio afferma che, in base a quanto stabilito dal Tribunale, esso non avrebbe adottato le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza Raiola-Denti, avendo deciso, nell'esercizio del suo potere discrezionale, di organizzare un nuovo concorso e di reinquadrarne i candidati con effetto dal 1_ gennaio 1994. Secondo il Consiglio, il Tribunale ha frainteso la portata dell'art. 176 del Trattato così come delineata nelle sentenze Detti (3), Albani e a. (4) e Parlamento/Meskens (5). Inoltre, il Consiglio ritiene che il Tribunale cada in contraddizione quando afferma, da un lato, che non spetta al Tribunale determinare i provvedimenti da adottare per eseguire una sentenza e poi, dall'altro, enumera le misure che il Consiglio avrebbe potuto prendere. In questo modo viene privata di ogni effetto quella giurisprudenza che consacra il potere discrezionale dell'istituzione in questione per quanto riguarda i provvedimenti da prendere.
7 Lieve de Nil e Christiane Impens hanno all'inverso affermato che, con la sua sentenza, il Tribunale non ha violato l'art. 176 del Trattato e la suddetta giurisprudenza, perché da quest'ultima discende che l'istituzione competente è tenuta a riparare integralmente il danno subito, e che il Tribunale ha il diritto di controllare successivamente se l'istituzione, nei limiti del suo potere discrezionale, abbia scelto dei provvedimenti sufficientemente efficaci per dare esecuzione ad una sentenza.
8 L'art. 176 del Trattato, primo comma, dispone quanto segue:
«L'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente trattato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta».
9 Discende dalla giurisprudenza costante (6) della Corte e del Tribunale che:
«l'art. 176 prevede una ripartizione di competenze tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa, in forza della quale spetta all'istituzione dalla quale emana l'atto annullato stabilire quali provvedimenti siano necessari all'esecuzione di una sentenza di annullamento (...).
Nell'esercizio di tale potere di valutazione, l'autorità amministrativa deve rispettare tanto le norme del diritto comunitario quanto il dispositivo e la motivazione della sentenza alla quale è obbligata a dare esecuzione (...)».
10 La Corte ha inoltre dichiarato nella sentenza 9 agosto 1994 (7) che:
«(...) l'art. 176 del Trattato CE impone all'amministrazione non solo l'obbligo di prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte importa, ma anche quello di risarcire il danno ulteriore eventualmente derivante dall'atto illegittimo annullato (...). L'art. 176 del Trattato non subordina quindi il risarcimento del danno all'esistenza di un nuovo illecito dell'amministrazione distinto dall'originario atto illegittimo annullato, ma prevede il risarcimento del danno che deriva da quell'atto e che continua a sussistere dopo il suo annullamento e dopo l'esecuzione, da parte dell'amministrazione, della sentenza di annullamento.
Nel caso di specie (...) il Tribunale aveva accertato l'illecito del Parlamento consistente nel rifiuto di ammettere la signora Meskens al concorso B/164. Occorreva quindi ancora verificare se il danno causato dall'atto illegittimo permanesse dopo l'annullamento di questo.
Tanto ha fatto il Tribunale nella sentenza impugnata. Infatti esso ha ritenuto che il danno morale causato dall'atto illegittimo in questione permanesse perché il Parlamento non aveva fatto alcunché per eliminarne le conseguenze».
11 Alla luce di queste considerazioni condivido la posizione del Consiglio secondo la quale, nel momento in cui il Tribunale ha emanato una sentenza di annullamento, le istituzioni dispongono di un potere discrezionale per stabilire quali provvedimenti vadano presi per dare esecuzione a tale sentenza. Il Tribunale è comunque competente a controllare, in seguito ad un ulteriore ricorso, se l'istituzione, nei limiti di questo potere, abbia optato per dei provvedimenti sufficientemente efficaci ai fini dell'esecuzione della sentenza in questione. In tal modo il potere discrezionale delle istituzioni non viene privato del suo contenuto. Purché scelgano dei provvedimenti sufficientemente efficaci per l'esecuzione della sentenza, le istituzioni possono liberamente determinare quali misure siano da reputarsi le più appropriate per il caso concreto.
12 Il fatto che il Tribunale al punto 39 della sentenza indichi quali provvedimenti il Consiglio avrebbe potuto adottare per dare un'esecuzione soddisfacente alla sentenza, non influisce in alcun modo sull'originario potere discrezionale delle istituzioni, poiché il Tribunale indica a mero titolo esemplificativo le misure che l'istituzione avrebbe potuto adottare.
13 Per ciò che concerne la scelta dei provvedimenti da prendere ai fini dell'esecuzione di una sentenza, la Corte, nella sentenza Detti, che riguardava talune irregolarità nell'ambito di un concorso generale per la costituzione di una lista di riserva, ha dichiarato che:
«(...) i diritti della ricorrente sono adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice e l'APN riesaminano le loro decisioni e cercano una soluzione equa per il suo caso (...) senza che sia necessario modificare i risultati del concorso nel loro complesso o annullare le nomine effettuate in esito allo stesso (...)» (8).
Nella sentenza Albani e a., dopo aver riportato il passo citato, la Corte ha aggiunto che:
«questa giurisprudenza è fondata sulla necessità di conciliare gli interessi dei candidati svantaggiati da un'irregolarità commessa in occasione di un concorso e gli interessi degli altri candidati. Infatti, il giudice è tenuto a prendere in considerazione non solo la necessità di ripristinare i diritti dei candidati pregiudicati ma anche il legittimo affidamento dei candidati già selezionati» (9).
14 Da quanto precede risulta in primo luogo che l'istituzione è tenuta a risarcire i candidati di un concorso dei danni eventualmente subiti a seguito dell'atto illegittimo. A tal fine occorre ricercare una soluzione ragionevole con cui si tenga altrettanto conto degli interessi degli altri candidati. La sentenza, comunque, non colpisce i candidati del concorso B/228, perché il Tribunale non ha affatto preteso che il Consiglio modificasse l'esito del concorso nel suo complesso o annullasse i reinquadramenti effettuati a seguito di esso. Nella sentenza, il Tribunale afferma semplicemente che Lieve de Nil e Christiane Impens avrebbero dovuto avere i loro medesimi diritti. La sentenza del Tribunale, a nostro parere, non ha modificato gli orientamenti della giurisprudenza sulla portata dell'art. 176 del Trattato.
15 Il primo motivo del Consiglio va dunque respinto.
Quanto al secondo motivo del Consiglio
16 Con il suo secondo motivo il Consiglio fa valere che il Tribunale, al punto 42 della sentenza, ha erroneamente ritenuto i due concorsi B/228 e B/228 bis costituire un unico concorso anziché due concorsi distinti.
Il Consiglio sostiene, a questo proposito, che la legittima aspettativa delle quindici persone che hanno superato il concorso B/228 non verrebbe tutelata, qualora si supponesse, come ha fatto il Tribunale, che il concorso B/228 sia rimasto aperto per circa due anni. Inoltre, risulta dall'art. 30 dello Statuto che l'autorità investita del potere di nomina è tenuta a designare una commissione giudicatrice per ciascun concorso, cosa che il Consiglio ha fatto nel caso di specie.
17 Lieve de Nil e Christiane Impens fanno valere che il punto se i concorsi B/228 e B/228 bis costituiscano un concorso unico o due concorsi distinti è un punto di fatto, che, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia, non può formare oggetto di impugnazione.
18 Come risulta dall'art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia:
«L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale».
19 Al punto 42 della sentenza, il Tribunale ha constatato che i concorsi B/228 e B/228 bis non erano due concorsi distinti, ma un unico concorso. Con il secondo motivo il Consiglio chiede in realtà che si proceda ad una nuova qualificazione dei fatti, facendo in effetti valere che si trattava di due concorsi distinti. Discende, però, dall'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia che l'impugnazione dinanzi alla Corte è limitata ai soli motivi di diritto. Nell'ambito di un procedimento di impugnazione, la Corte non può prendere posizione in merito ad una questione di fatto; al contrario essa deve, senza riesaminarli, considerare i fatti così come sono stati stabiliti dalla sentenza del Tribunale (10).
20 In base a queste considerazioni il secondo motivo del Consiglio non può, a nostro avviso, costituire oggetto di esame sostanziale.
Quanto al terzo motivo della Corte
21 Nell'ambito del suo terzo motivo il Consiglio fa valere che è in contrasto con il principio della parità di trattamento reinquadrare i vincitori del concorso B/228 bis con effetto dalla stessa data dei vincitori del concorso B/228, essendo stato sostenuto un nuovo concorso con nuove prove di esame valutate da altre persone.
Inoltre, i sei reinquadramenti derivanti dal concorso B/228 bis sono stati autorizzati, per cinque posti, nel bilancio 1991 e, per un posto, nel bilancio 1993. Sarebbe, pertanto, stato possibile reinquadrare solo cinque dei sei vincitori del concorso B/228 bis con effetto dal 1_ gennaio 1991, la qual cosa sarebbe ugualmente stata in contrasto con il principio della parità di trattamento.
22 Lieve de Nil e Christiane Impens fanno a questo proposito presente che il concorso B/228 è stato annullato a causa di irregolarità. Per risarcire integralmente il danno subito, occorre che vengano poste in una situazione corrispondente a quella in cui si sarebbero trovate in assenza di irregolarità.
23 La prima parte del terzo motivo del Consiglio si basa nuovamente sull'ipotesi che i concorsi B/228 e B/228 bis abbiano costituito due concorsi distinti. Ma, come più sopra indicato, il Tribunale ha affermato in via definitiva che si è trattato di un solo concorso. Non contrasta pertanto con il principio della parità di trattamento trattare i vincitori del concorso B/228 bis allo stesso modo dei vincitori del concorso B/228. Al contrario, alla luce della constatazione del Tribunale secondo la quale si era in presenza di un unico concorso, sarebbe in contrasto con il principio della parità di trattamento non trattare le due categorie allo stesso modo.
24 La seconda parte del motivo si riferisce al fatto che, per ragioni di bilancio, sarebbe stato possibile reinquadrare solo cinque dei sei vincitori del concorso B/228 bis con effetto dal 1_ gennaio 1991, risultato che sarebbe ugualmente in contrasto con il principio della parità di trattamento.
25 Come più sopra affermato, discende dalla giurisprudenza che le istituzioni sono tenute a risarcire integralmente il danno eventualmente subito dai loro dipendenti a seguito di un atto illegittimo. A tale riguardo, problemi di bilancio non possono esonerare le istituzioni da quest'obbligo. Nel caso in esame, il Consiglio avrebbe dovuto cercare di ottenere i fondi di bilancio per reinquadrare tutti e sei i vincitori del concorso B/228 bis con effetto dal 1_ gennaio 1991 o altrimenti risarcire colui o coloro che non fosse possibile reinquadrare a partire da tale data.
26 Il terzo motivo del Consiglio deve dunque, a nostro parere, essere respinto.
Quanto al quarto motivo del Consiglio
27 Con il suo quarto motivo il Consiglio sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 45, secondo comma, dello Statuto, in base al quale il passaggio di un dipendente da un inquadramento o categoria ad un altro inquadramento o categoria superiore può aver luogo esclusivamente in seguito a concorso, nell'esigere che Lieve de Nil e Christiane Impens venissero reinquadrate con effetto dal 1_ gennaio 1991, non avendo le stesse superato il concorso B/228.
28 Lieve de Nil e Christiane Impens fanno a questo proposito presente che tale motivo poggia ancora una volta sull'ipotesi che i concorsi B/228 e B/228 bis costituiscano due concorsi distinti. Il suddetto punto, come affermato con riferimento al secondo motivo, non può costituire oggetto di impugnazione.
29 Discende dall'art. 45, secondo comma, che il passaggio di un dipendente da un inquadramento o categoria ad un altro inquadramento o categoria superiore può aver luogo esclusivamente in seguito a concorso. Come già indicato in precedenza, il Tribunale ha stabilito che i vincitori del concorso B/228 e B/228 bis vanno considerati come vincitori dello stesso ed unico concorso. Tale valutazione dei fatti non può costituire oggetto di impugnazione. Di conseguenza non è stato violato l'art. 45, secondo comma, dello Statuto dal momento che il richiesto reinquadramento di Lieve de Nil e Christiane Impens con effetto dal 1_ gennaio 1991 deriva appunto dal fatto di essere vincitrici del concorso B/228-B/228 bis.
30 Il quarto motivo del Consiglio va dunque respinto.
Quanto al quinto motivo del Consiglio
31 Con il suo quinto motivo il Consiglio fa valere che al punto 38 della sentenza il Tribunale ha commesso un errore di diritto, esaminando i fatti con riferimento al momento della pronuncia della sentenza anziché al momento della presentazione del ricorso.
Il Consiglio si riferisce al fatto che, nel ricorso, Lieve de Nil e Christiane Impens hanno indicato quante delle quindici persone che avevano vinto il concorso B/228 ed erano state reinquadrate al 1_ gennaio 1991, erano state promosse nel dicembre 1994. La sentenza si basa, invece, su informazioni fornite in corso di causa e riguardanti la situazione nel gennaio 1996. Risulta, peraltro, dall'art. 48, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, che è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
32 Per contro Lieve de Nil e Christiane Impens sostengono che il Consiglio non ha sollevato alcuna obiezione avverso queste informazioni nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale. Trattasi quindi di un motivo nuovo che non può essere fatto valere per la prima volta in sede di impugnazione. In via sussidiaria affermano che le informazioni sulla situazione al 1_ gennaio 1996 riguardanti i quindici vincitori del concorso B/228 costituiscono un elemento destinato a porre il Tribunale nella condizione di valutare l'estensione del danno subito. Tali informazioni non possono essere considerate come nuovi motivi.
33 In base all'art. 48, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Qualora una parte potesse dedurre per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non sia stato fatto valere precedentemente davanti al Tribunale, ciò equivarrebbe alla possibilità di sottoporre alla Corte una controversia di portata più ampia rispetto a quella in ragione della quale era stato adito il Tribunale. In sede d'impugnazione la Corte ha solo la competenza per statuire sulla decisione di diritto che è stata adottata con riferimento ai motivi trattati in primo grado (11).
34 Il Consiglio ha ammesso che durante la trattazione della causa da parte del Tribunale non è stata sollevata alcuna obiezione rispetto alle suddette informazioni. Il motivo del Consiglio secondo il quale il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare la situazione di fatto al momento della pronuncia della sentenza anziché alla data della presentazione del ricorso, costituisce pertanto un motivo nuovo che non può essere fatto valere per la prima volta in sede di impugnazione.
35 Il quinto motivo del Consiglio, alla luce di queste considerazioni, non può costituire oggetto di esame sostanziale.
Quanto al sesto motivo del Consiglio
36 Nell'ambito del suo sesto motivo il Consiglio fa anzitutto presente che, in base alla giurisprudenza, occorre che siano soddisfatte tre condizioni perché un'istituzione sia tenuta al risarcimento del danno, vale a dire che vi sia stato un comportamento illecito da parte dell'istituzione, che sia stato subito un danno e che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il pregiudizio sofferto. La prima condizione relativa all'illiceità del comportamento non è però stata soddisfatta, poiché il Consiglio non si è comportato illecitamente nell'adottare i provvedimenti in questione, per dare esecuzione alla sentenza Raiola-Denti. Inoltre il Consiglio rileva che la somma di 500 000 BFR riconosciuta dal Tribunale a ciascuna delle parti a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali è manifestamente sproporzionata rispetto ai risarcimenti attribuiti in precedenti occasioni dal Tribunale e dalla Corte. A questo proposito il Consiglio ha ricordato le somme precedentemente riconosciute a dipendenti o a candidati a concorsi.
37 Con riferimento alla prima parte del motivo, Lieve de Nil e Christiane Impens dichiarano che la sussistenza delle condizioni perché sorga l'obbligo di risarcimento del danno forma oggetto di una valutazione della situazione di fatto, la quale va effettuata dal Tribunale e non può costituire oggetto di impugnazione. Per quanto riguarda l'ammontare del risarcimento accordato, Lieve de Nil e Christiane Impens sostengono che, in sede di impugnazione, la Corte non è competente a valutare la corrispondenza tra il risarcimento che il Tribunale ha riconosciuto agli interessati e il danno subito.
38 Riguardo alla prima parte di questo motivo la Corte, in relazione alla questione della valutazione della situazione di fatto, ha dichiarato (12):
«Solo il Tribunale è pertanto competente ad accertare i fatti (...) Il Tribunale è parimenti il solo giudice competente a valutare tali fatti (...). Per contro, quando il Tribunale ha accertato o valutato dei fatti, la Corte è competente ad effettuare il controllo ad essa imposto dall'art. 168 A del Trattato CEE, dal momento in cui esso ha qualificato la loro natura giuridica e ne ha fatto derivare conseguenze di diritto. Nella fattispecie ciò vale a proposito della valutazione del Tribunale secondo la quale la lentezza nell'iter preparatorio è costitutiva di un illecito (...)».
39 Al punto 44 della sentenza, il Tribunale, dopo aver stabilito le circostanze di fatto del caso, ha constatato che il rifiuto da parte del Consiglio di adottare i provvedimenti concreti, che avrebbero permesso di porre Lieve de Nil e Christiane Impens sullo stesso piano dei loro colleghi, costituisce una violazione dell'art. 176 del Trattato, in altri termini un illecito. Sulla base delle circostanze di fatto stabilite dal Tribunale, la Corte è competente ad esercitare un controllo sulle conseguenze giuridiche di quanto stabilito dal Tribunale. Questa parte del motivo va pertanto esaminata sul piano dei fatti.
40 La prima condizione perché sussista l'obbligo di risarcire il danno, vale a dire che vi sia stato un comportamento illecito da parte dell'istituzione, è stata, secondo le valutazioni del Tribunale, soddisfatta, avendo il Tribunale constatato che il Consiglio ha assunto un comportamento illecito nel non reinquadrare Lieve de Nil e Christiane Impens con effetto dal 1_ gennaio 1991. Pervenendo a questa conclusione giuridica, il Tribunale non ha, a nostro avviso, commesso alcun errore, poiché dal fascicolo (13) risulta che Lieve de Nil e Christiane Impens, a seguito del comportamento del Consiglio, sono state discriminate rispetto ai dipendenti che hanno partecipato con successo al concorso B/228.
41 Questa parte del sesto motivo del Consiglio va perciò respinta.
42 La seconda parte del sesto motivo concerne l'ammontare della somma riconosciuta per il risarcimento dei danni materiali e morali, avendo il Consiglio fatto valere la violazione del principio di proporzionalità.
43 Discende dalla giurisprudenza della Corte (14) che:
«(...) spetta unicamente al Tribunale valutare, entro i limiti della domanda, le modalità e la portata del risarcimento del danno».
44 Ne consegue che la Corte, nell'ambito di un'impugnazione, non ha la competenza per sostituire il suo apprezzamento, riguardo all'ammontare del danno, a quello del Tribunale. La determinazione dell'estensione di un danno rientra nella qualificazione dei fatti, e la Corte non ha la possibilità di statuire a questo riguardo nell'ambito di un procedimento di impugnazione. Discende, comunque, dalla suddetta giurisprudenza che il risarcimento deve rientrare nei limiti di quanto richiesto nella domanda e che il Tribunale deve stabilire le modalità e l'ampiezza del risarcimento del danno. A nostro parere, la Corte deve essere competente a verificare se il Tribunale ha pronunciato una condanna al risarcimento nei limiti della domanda e se dalla sentenza traspare con sufficiente chiarezza il modo con cui si è pervenuti alla definizione del suo ammontare.
45 A tal proposito la Corte nella sentenza 20 febbraio 1997 (15) ha constatato che:
«(...) il difetto o l'insufficienza di motivazione, che ostacolano tale controllo giurisdizionale, costituiscono motivi di ordine pubblico che possono e anzi debbono essere sollevati d'ufficio dal giudice comunitario (...)».
46 In questo giudizio il Tribunale ha stabilito che Lieve de Nil e Christiane Impens hanno sofferto un danno sia materiale che morale a seguito del comportamento illecito del Consiglio. Il Tribunale non ha, però, distinto tra il risarcimento del danno materiale e quello del danno morale nel definirne l'ammontare, avendo semplicemente indicato una somma globale a titolo di risarcimento.
47 La sentenza non contiene ulteriori stime relative all'ammontare dei danni che sono stati effettivamente subiti da Lieve de Nil e Christiane Impens e che il Consiglio, in base al punto 45, è tenuto a risarcire. Dopo aver riportato, al punto 48, la richiesta di 1 ECU a titolo di risarcimento dei danni morali e dopo aver motivato, al punto 50, che Lieve de Nil e Christiane Impens hanno subito un danno morale, il Tribunale stima l'ammontare globale del risarcimento in 500 000 BFR per ciascuna di esse. Come motivazione viene detto in modo del tutto laconico che «valuta ex equo et bono a 500 000 BFR i danni materiali e morali subiti complessivamente da ciascuna delle ricorrenti».
48 Questa motivazione è, a nostro avviso, del tutto insufficiente. L'assenza di indicazioni nella sentenza riguardo alle modalità con cui è stato determinato l'ammontare del danno materiale, non consente, a nostro parere, di vedere come il Tribunale sia pervenuto a questo ammontare e di verificare se il Tribunale abbia effettuato una valutazione in base alle informazioni di ordine economico disponibili e relative al danno derivante dal fatto che le interessate non siano state reinquadrate al momento considerato, o se trattasi di una somma che non va considerata come corrispondente al calcolo di una perdita effettivamente sofferta, ma che è stata invece stabilita alla stregua di «punitive damages» e che contiene un risarcimento del danno morale che va al di là della somma richiesta di 1 ECU. La motivazione insufficiente non consente, secondo noi, alla Corte di valutare il motivo del Consiglio secondo il quale è stato violato il principio di proporzionalità nel riconoscimento della somma di 500 000 BFR.
49 A nostro avviso, nella sentenza il Tribunale avrebbe dovuto distinguere in modo più chiaro tra la somma a titolo di risarcimento del danno materiale e quella destinata a risarcire il danno morale e quindi valutare e stimare questi danni separatamente. Inoltre, riguardo al danno materiale, il Tribunale non avrebbe semplicemente dovuto affermare che Lieve de Nil e Christiane Impens «(...) hanno (...) perduto una possibilità di veder evolvere la loro carriera futura in modo comparabile a quella dei vincitori del concorso B/228 (...)» (16), ma avrebbe dovuto, invece, indicare il modo preciso con cui esso aveva calcolato l'ammontare del risarcimento, sulla base delle informazioni in merito alla perdita che le interessate avevano subito a seguito del mancato reinquadramento al 1_ gennaio 1991 e della mancata promozione al medesimo ritmo dei vincitori del concorso B/228, confrontata con il vantaggio derivante dall'ottenere il versamento della somma adesso.
50 In base alle considerazioni fin qui esposte si deve a nostro avviso ritenere che la sentenza non contiene una motivazione sufficiente per la determinazione dell'ammontare del risarcimento. Ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia la sentenza impugnata va, pertanto, annullata relativamente a questa domanda e rinviata al Tribunale per una nuova decisione. Occorre anche riservare la decisione sulle spese.
Conclusioni
51 Alla luce delle considerazioni fin qui esposte propongo alla Corte di statuire nel modo seguente:
«1) La sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 26 giugno 1996 nella causa T-91/95, Lieve de Nil e Christiane Impens/Consiglio dell'Unione europea, è annullata relativamente alla condanna del Consiglio dell'Unione europea a versare a Lieve de Nil e Christiane Impens rispettivamente 500 000 BFR.
2) La causa viene rinviata al Tribunale di primo grado per la decisione sulla questione della determinazione dei danni rispettivamente materiali e morali e della quantificazione dell'ammontare del risarcimento.
3) Le spese sono riservate».
(1) - Racc. PI pag. II-959.
(2) - Causa T-22/91, Raiola-Denti e a./Consiglio (Racc. pag. II-69).
(3) - Sentenza 14 luglio 1983, causa 144/82 (Racc. pag. 2421).
(4) - Sentenza 6 luglio 1993, causa C-242/90 P (Racc. pag. I-3839).
(5) - Sentenza 9 agosto 1994, causa C-412/92 P (Racc. pag. I-3757).
(6) - V., tra le altre, sentenza del Tribunale 8 ottobre 1992, causa T-84/91, Meskens/Parlamento (Racc. pag. II-2335).
(7) - V. supra, nota 5, punti 24-26.
(8) - V. supra, nota 3, punto 33.
(9) - V. supra, nota 4, punto 14.
(10) - V., ad esempio, ordinanza 20 marzo 1991, causa C-115/90 P, Turner/Commissione (Racc. pag. I-1423); sentenza 2 aprile 1992, causa C-378/90 P, Pitrone/Commissione (Racc. pag. I-2375), e ordinanza 26 settembre 1994, causa C-26/94 P, X/Commissione (Racc. pag. I-4379).
(11) - V., tra le altre, sentenza 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981).
(12) - V., tra le altre, sentenza 1_ giugno 1994, citata alla nota 11.
(13) - V. punto 39.
(14) - V., tra le altre, sentenza 1_ giugno 1994, citata alla nota 11, punto 81.
(15) - Causa C-166/95 P, Commissione/Daffix (Racc. pag. I-983, punto 24).
(16) - V. punto 47.
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