Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel presente procedimento la Corte d'appello di Venezia ha proposto una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (1) (in prosieguo: il «regolamento»).
Le norme di diritto comunitario rilevanti
2 Il regolamento contiene fra l'altro le seguenti disposizioni:
«Articolo 2
1. Quando le autorità competenti accertano che i dazi all'importazione o all'esportazione legalmente dovuti per una merce dichiarata per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore, esse iniziano un'azione di ricupero dei dazi non riscossi.
Tuttavia, tale azione non può più essere avviata dopo la scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto al debitore ovvero, se non vi è stata contabilizzazione, a decorrere dalla data in cui è nato il debito doganale relativo alla merce in questione.
(...).
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il 1_ luglio 1980».
La causa pendente dinanzi al giudice nazionale e la questione pregiudiziale
3 Nel periodo fra il maggio 1978 e l'ottobre 1980 la Conserchimica S.r.l. acquistava presso un importatore italiano prodotti petroliferi che erano stati importati in forza di un regime doganale agevolato. La Conserchimica rivendeva la merce ad un terzo.
4 Il 28 aprile 1986, facendo seguito ad alcuni avvisi di liquidazione notificati tra il febbraio 1981 e il maggio 1984, l'Amministrazione delle Finanze dello Stato intimava alla Conserchimica di pagare l'IVA e i dazi all'importazione perché non era in possesso della necessaria autorizzazione per l'acquisto di merci importate in esenzione dai dazi.
5 La Conserchimica impugnava l'ingiunzione dinanzi al Tribunale di Venezia, il quale, dopo aver deferito questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia (2), respingeva l'opposizione.
6 La Conserchimica interponeva appello dinanzi alla Corte d'appello di Venezia deducendo fra l'altro che l'ingiunzione non era stata emessa entro il termine triennale stabilito dall'art. 2 del regolamento per il ricupero dei dazi all'importazione e all'esportazione.
7 Con ordinanza 9 maggio 1996 la Corte d'appello di Venezia ha disposto quanto segue:
«Ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. b), del Trattato CEE ordina la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, perché si pronunci, in via pregiudiziale, sul seguente quesito: Se l'art. 2 [del regolamento], che prevede un termine triennale per l'azione di ricupero dei dazi non riscossi, si applichi anche ai presupposti verificatisi in data anteriore al 1_ luglio 1980, data questa dell'entrata in vigore del regolamento stesso a norma dell'art. 11».
Parere
8 La Conserchimica ha sostenuto che il termine triennale di cui all'art. 2 del regolamento ha sostituito, dall'entrata in vigore di quest'ultimo, il termine quinquennale della previgente legislazione interna anche per quanto riguarda i termini già in corso al momento dell'entrata in vigore.
9 Il governo italiano ha sostenuto che la Corte ha già risolto la questione nelle sentenze 12 novembre 1981, cause riunite 212/80-217/80, Salumi (3), e 9 dicembre 1982, causa 82/82, Italgrani (4), in cui la Corte ha dichiarato che il regolamento non si applica ai dazi all'importazione e all'esportazione stabiliti prima del 1_ luglio 1980.
10 La Commissione ha dichiarato che la causa Salumi riguardava dazi che erano stati fissati prima dell'entrata in vigore del regolamento, mentre il presente procedimento riguarda dazi che non sono stati fissati prima dell'entrata in vigore del regolamento ma che possono effettivamente essere ricollegati a situazioni precedenti l'entrata in vigore del regolamento. Il ragionamento seguito dalla Corte nella causa Salumi si può però trasporre in toto anche al presente procedimento.
11 Va osservato che il presente procedimento, come sostenuto dalla Commissione, a differenza delle cause Salumi e Italgrani, riguarda obbligazioni doganali sorte dopo l'entrata in vigore del regolamento. Tali obbligazioni riguardano però situazioni precedenti l'entrata in vigore del regolamento.
12 Nella causa Salumi la Corte ha dichiarato quanto segue:
«Se le norme di procedura, a quanto si ritiene in generale, si applicano a tutte le controversie pendenti all'atto della loro entrata in vigore, ciò non vale per le norme sostanziali. Al contrario, secondo la comune interpretazione, queste ultime concernono rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore solo se dal loro testo, dalla loro ratio o dalla loro struttura risulti chiaramente che va loro attribuita tale efficacia» (punto 9).
«Tale interpretazione garantisce il rispetto dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento in virtù dei quali le norme comunitarie debbono presentare caratteri di chiarezza e prevedibilità per gli amministrati. La Corte ha più volte evidenziato l'importanza che rivestono tali principi, in particolare nelle sentenze 25 gennaio 1979 (causa 98/78, Racke, Racc. pag. 69; causa 99/78, Decker, Racc. pag. 101), ove essa ha affermato che, di norma, il principio della certezza del diritto osta a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione e che solo eccezionalmente può derogarsi a tale principio, ove lo imponga l'obiettivo da realizzare e ove sia debitamente tutelato il legittimo affidamento degli interessati» (punto 10).
«Al riguardo va innanzitutto preso atto che il regolamento di cui trattasi mira alla disciplina globale del ricupero dei dazi all'importazione e dei dazi all'esportazione derivanti vuoi dall'applicazione della politica agricola comune, vuoi dalle disposizioni del Trattato relative all'unione doganale. Sostituendo le discipline nazionali in materia con una disciplina comunitaria, tale regolamento introduce norme, sia procedurali sia sostanziali, che formano un tutt'unico inscindibile e le cui singole disposizioni non possono essere considerate isolatamente in ordine alla loro efficacia nel tempo» (punto 11).
«Quindi non può riconoscersi efficacia retroattiva alle disposizioni del regolamento a meno che indizi sufficientemente chiari non conducano a concludere in tal senso. Ora, va rilevato che tanto il testo quanto la struttura complessiva del regolamento, lungi dal fornire indizi di un'efficacia retroattiva, portano a concludere che quest'ultimo dispone solo per il futuro» (punto 12).
«Ciò si ricava, innanzitutto, dalla lettera stessa delle disposizioni del regolamento che contemplano l'obbligo o il divieto di "iniziare" azioni di ricupero e che quindi non possono riguardare procedimenti già in atto alla data di entrata in vigore del regolamento. Ciò si ricava altresì, in secondo luogo, dal lasso di tempo intercorso fra l'adozione del regolamento, il 24 luglio 1979, e la sua entrata in vigore, il 1_ luglio 1980, che dimostra che il Consiglio non riteneva urgente l'operatività della normativa comunitaria» (punto 13).
«Per di più, se si estendesse l'ambito di applicazione del regolamento a tutte le controversie pendenti dinanzi ai giudici nazionali alla data della sua entrata in vigore, l'applicazione del diritto interno oppure della normativa comunitaria dipenderebbe dal comportamento delle autorità nazionali e, più in particolare, dal loro zelo nell'avviare e nell'esaurire un procedimento giudiziario. Ciò potrebbe portare ad una disparità di trattamento ingiustificata a fronte di operazioni effettuate in condizioni analoghe e sarebbe incompatibile coi principi di uguaglianza e di equità. Per circoscrivere l'ambito di applicazione nel tempo del regolamento va quindi presa in considerazione la data della liquidazione originaria dei dazi» (punto 14).
«Discende dall'insieme delle considerazioni che precedono che il regolamento riguarda soltanto le operazioni di importazione o di esportazione in ordine alle quali le liquidazioni doganali siano state effettuate dal 1_ luglio 1980 in poi» (punto 15).
13 A mio parere quest'argomentazione vale anche per il caso di specie, che riguarda effettivamente il ricupero di dazi che avrebbero dovuto essere pagati contestualmente all'acquisto da parte della Conserchimica dei prodotti di cui trattasi prima dell'entrata in vigore del regolamento. A questo proposito si veda quanto ha dichiarato la Corte nella sentenza 1_ aprile 1993, cause riunite da C-31/91 a C-44/91, Lageder e a. (5):
«Tuttavia, all'epoca dei fatti della causa principale questo regolamento non era in vigore e pertanto non è applicabile alla fattispecie (v. sentenza 12 novembre 1981, cause 212-217/80, Salumi, Racc. pag. 2735, punto 15 della motivazione)» (punto 26).
Conclusione
14 Propongo pertanto alla Corte di risolvere nel modo seguente la questione sollevata dalla Corte d'appello di Venezia:
«L'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, va interpretato nel senso che tale disposizione non si applica al ricupero di dazi che avrebbero dovuto essere pagati contestualmente a fatti verificatisi prima del 1_ luglio 1980».
(1) - GU L 197, pag. 1.
(2) - Sentenza 13 luglio 1989, cause riunite 248/88, 254/88-258/88, 309/88 e 316/88, Chimica del Friuli e a. (Racc. pag. 2837).
(3) - Racc. pag. 2735.
(4) - Racc. pag. 4323.
(5) - Racc. pag. I-1761, punto 26.
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