Conclusioni dell avvocato generale
Il contenuto delle mie conclusioni originarie e i motivi della riapertura della procedura orale nel giudizio odierno
1 Con ordinanza 23 settembre 1998 (in prosieguo: l'«ordinanza di riapertura») la Corte ha disposto la riapertura della fase orale del presente procedimento, conclusasi il precedente 12 febbraio con l'audizione delle mie conclusioni. Nell'ordinanza di riapertura, codesto Collegio ha osservato che l'art. 3, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3/80, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (in prosieguo: la «decisione n. 3/80») (1), costituisce soltanto l'espressione, nel settore specifico della previdenza sociale, del principio generale di non discriminazione in ragione della nazionalità qual esso figura all'art. 9 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sottoscritto il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro (in prosieguo: l'«accordo CEE-Turchia») (2). L'ordinanza di riapertura recita pertanto: «la Corte potrebbe ritenere opportuno pronunciarsi sull'interpretazione di tale disposizione dell'accordo». Le parti della causa principale, gli Stati membri «intervenuti» e la Commissione non avevano preso posizione sull'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia nelle loro osservazioni scritte. E' stata così celebrata una nuova udienza, nel corso della quale la Corte ha ritenuto opportuno sentire tutti gli interessati. Il punto dibattuto dalla ricorrente nella causa principale, dai governi nazionali presenti e dalla Commissione è stato, in conseguenza, solo quello di vedere se e come, al fine di risolvere le questioni pregiudiziali già sottoposte alla Corte, possa rilevare il citato art. 9 «considerato a se stante o in combinato disposto con l'art. 3, n. 1, della decisione [n.] 3/80». Limito, per parte mia, queste nuove conclusioni all'indagine evocata dall'ordinanza di riapertura. Quelle rassegnate in precedenza devono intendersi qui integralmente richiamate (3). Le integrerò, in via subordinata, come spiego in prosieguo.
La rilevanza dell'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia ai fini della soluzione delle odierne questioni pregiudiziali
2 Ricordo, anzitutto, che l'accordo CEE-Turchia «ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell'economia turca ed il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo turco, [così da facilitare] ulteriormente l'adesione della Turchia alla Comunità» (4). Per il perseguimento di tali obiettivi, l'associazione istituita dall'accordo in oggetto è articolata attraverso: i) una fase preparatoria, diretta a consentire alla Turchia di rafforzare la propria economia con l'aiuto della Comunità; ii) una fase transitoria, diretta alla graduale attuazione dell'unione doganale ed al ravvicinamento delle politiche economiche delle parti contraenti; e iii) una fase definitiva, imperniata sull'unione doganale, che implica un più esteso coordinamento di tali politiche economiche (5). Le regole di applicazione di tale fase finale sono state stabilite con la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (6).
3 Ai sensi dell'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia, contenuto sub titolo II di esso (intitolato «Attuazione della fase transitoria»), «[l]e Parti Contraenti riconoscono che nel campo di applicazione dell'Accordo, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari eventualmente fissate in applicazione dell'articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata in conformità del principio enunciato nell'articolo 7 [ora 6] del Trattato». Il citato art. 8 recita così: «Per realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo 4 [vale a dire la progressiva attuazione di un'unione doganale, nonché il ravvicinamento delle politiche economiche della Turchia a quelle della Comunità, per assicurare il buon funzionamento dell'associazione e lo sviluppo delle azioni comuni necessarie a tale scopo], il Consiglio di Associazione stabilisce (...) le condizioni, le modalità e il ritmo di applicazione delle disposizioni riguardanti i settori contemplati nel Trattato istitutivo della Comunità che dovranno essere presi in considerazione, e in particolare quelli menzionati nel presente Titolo, nonché ogni clausola di salvaguardia che risultasse utile». Le condizioni, le modalità e i ritmi di realizzazione della fase transitoria sono stati stabiliti (anziché dal consiglio di associazione) nella forma di un protocollo addizionale, firmato dalle parti contraenti il 23 novembre 1970 a Bruxelles ed allegato all'accordo CEE-Turchia (in prosieguo: il «protocollo addizionale») (7). Rilevo altresì come nel titolo II del protocollo addizionale, intitolato «Circolazione delle persone e dei servizi», sia contenuta una disposizione speciale che riafferma in subiecta materia, per la verità a carico dei soli Paesi membri (senza condizione di reciprocità), l'obbligo di assicurare la parità di trattamento in conformità a quanto stabilito in via generale dall'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia. L'art. 37 del protocollo addizionale - il cui testuale disposto richiama la formulazione dell'art. 48, n. 2, del Trattato - impone a ciascuno Stato membro di accordare «ai lavoratori di nazionalità turca occupati nella Comunità un regime caratterizzato dall'assenza di discriminazioni fondate sulla nazionalità nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri della Comunità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la retribuzione».
4 Comincio con il ricordare la pretesa fatta valere dalla signora Sürül nel giudizio principale: l'interessata chiede al giudice tedesco di non applicare nei suoi confronti la norma interna secondo la quale il diritto di ottenere la prestazione familiare controversa è condizionato al possesso di uno specifico titolo di soggiorno, non richiesto ai cittadini dello Stato membro interessato. Quale fondamento può avere una tale pretesa nell'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia «considerato in combinato disposto con l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80», secondo i termini dell'ordinanza di riapertura? Il citato art. 3, n. 1, costituisce, pacificamente, una manifestazione specifica, in materia di sicurezza sociale, del principio generale di non discriminazione sancito nel citato art. 9: così ha ritenuto la stessa Corte nel formulare il provvedimento qui richiamato. Se la Corte dovesse ritenere che la norma speciale della decisione proibisce la discriminazione lamentata dalla ricorrente nella causa principale, questa pronuncia basterebbe a risolvere la questione. Diventerebbe, cioè, superfluo riferirsi anche al principio generale della parità di trattamento. E ciò tanto più che l'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia si applica espressamente senza pregiudizio delle disposizioni particolari aventi ad oggetto le condizioni, le modalità e i ritmi di realizzazione della fase transitoria dell'associazione (v. supra, paragrafo 3). Ora, nel novero di tali disposizioni particolari rientrano, a mio avviso, le manifestazioni specifiche del generale divieto di discriminazione in base alla nazionalità che figurano, da un lato, nell'art. 37 del protocollo addizionale (v. supra, paragrafo 3) e, dall'altro - ciò che maggiormente rileva in questa sede -, appunto nell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80. Tale decisione è stata infatti adottata proprio sulla base del protocollo addizionale, e precisamente della norma figurante all'art. 39 di esso, ai sensi della quale «il Consiglio di Associazione adotta disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all'interno della Comunità e delle loro famiglie residenti nella Comunità». Richiamo le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa 305/87 per ribadire che la contrarietà delle norme interne all'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia va dichiarata qualora risultino ingiustificatamente discriminate persone che non fruiscono della tutela offerta da una più specifica norma del diritto comunitario, ma tale declaratoria di incompatibilità appare priva di qualsiasi utilità ove si disponga di un fondamento più specifico (8).
5 La questione se l'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia possa applicarsi nei confronti della signora Sürül (o di chi versi in analoga situazione) verrebbe, invece, a porsi qualora la Corte stabilisse, discostandosi dalla soluzione proposta con le mie prime conclusioni, che l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 è privo di effetto diretto, ovvero che tale decisione è comunque inapplicabile ratione personae (o ratione materiae) ad un cittadino turco la cui situazione soggettiva sia analoga a quella della ricorrente nella causa principale. L'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia corrisponde, nella sua funzione e sostanza precettiva, alla prescrizione dell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80. Muovo da questo dato per riproporre alla Corte il nucleo essenziale dei rilievi dedicati nelle precedenti conclusioni al disposto del richiamato art. 3, n. 1. Mutatis mutandis, essi valgono, a mio giudizio, anche per l'analisi del richiamato art. 9.
La disposizione contenuta nell'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia è direttamente efficace?
6 Nell'indagare, a suo tempo, la rilevanza che riveste l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 ai fini delle odierne questioni pregiudiziali avevo fatto ricorso ai lumi della consolidata giurisprudenza di codesto Collegio. La richiamo anche in questa sede. Mi riferisco alle vostre pronunce concernenti l'invocabilità dinanzi al giudice nazionale delle disposizioni dettate in accordi conclusi dal Consiglio in base agli artt. 228 o 238 del Trattato, o della normativa derivata da tali fonti pattizie. Sono sentenze, dicevo allora e ripeto qui, chiaramente ispirate all'esigenza di assicurare, in conformità ai principi che caratterizzano una comunità di diritto qual è la Comunità europea, la protezione immediata dei diritti scaturenti per i singoli dagli accordi internazionali di quella categoria. Il giudice nazionale è tenuto a verificare, ha affermato la Corte, se le singole disposizioni che rilevano nel caso di specie abbiano carattere meramente programmatico, ovvero - tenuto conto della loro formulazione testuale, nonché dell'oggetto e della natura dell'accordo stesso - comportino invece obblighi chiari e precisi, il cui effetto è diretto perché non subordinato all'adozione di misure ulteriori ad opera delle parti contraenti dell'accordo. In quest'ultimo caso, l'individuo interessato potrà vedere i suoi diritti tutelati dal giudice nazionale (9).
7 Guardiamo, allora, al tenore letterale dell'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia. Questa norma configura, in termini chiari, precisi ed incondizionati, un obbligo di risultato a carico delle parti contraenti: quello di assicurare l'uguale trattamento dei cittadini comunitari e turchi nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo. E' un divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, non subordinato, nel suo adempimento o nei suoi effetti, all'intervento di alcuna misura ulteriore. Esso integra, così, gli estremi del precetto comunitario che può essere invocato dinanzi al giudice nazionale: non diversamente, del resto, dagli analoghi divieti che il Trattato sancisce nell'art. 6 (norma, questa, oggetto di espresso richiamo da parte del citato art. 9) nonché in altre specifiche disposizioni applicative del principio generale (quali gli artt. 48, n. 2, 52, 59 e 95). Come è noto, la Corte ha da molto tempo riconosciuto l'effetto diretto (c.d. verticale) delle disposizioni qui richiamate (10).
8 Nel senso che l'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia assolve, nel contesto pattizio in cui esso è collocato, una funzione identica a quella del principio di non discriminazione ex art. 6 del Trattato depongono altresì i principi formulati dalla Corte nella sentenza Metalsa: «l'estensione dell'interpretazione di una disposizione del Trattato ad una disposizione, redatta in termini analoghi, simili o addirittura identici, figurante in un accordo concluso dalla Comunità con un paese terzo [- avete affermato -] dipende in particolare dallo scopo perseguito da ciascuna di queste disposizioni nel proprio ambito, e (...) il raffronto tra obiettivi e contesto dell'accordo, da un lato, e quelli del Trattato, dall'altro, assume al riguardo notevole importanza. [Come prevede l'art. 31 della convenzione di Vienna 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, [u]n trattato internazionale deve infatti essere interpretato non soltanto sulla base dei termini in cui è redatto, ma anche alla luce dei suoi obiettivi» (11). Il canone della giurisprudenza Metalsa condurrebbe, perciò, nel nostro caso a ritenere che l'interpretazione data dalla Corte all'art. 6 del Trattato possa essere estesa all'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia. Il governo francese si è, però, detto all'udienza di contrario avviso: si tratterebbe di strumenti convenzionali ben diversi, non potendo un regime di associazione «a maglie larghe» essere assimilato all'integrazione di uno Stato nella Comunità. Tale argomento non mi lascia persuaso. In Pabst e Richarz codesto Collegio ha riconosciuto l'efficacia diretta dell'art. 53, n. 1, di un altro accordo di associazione concluso dalla CEE, quello con la Grecia del 9 luglio 1961 (12). Ora, non nego che tale accordo si spingesse più lontano dell'accordo CEE-Turchia (e del relativo protocollo addizionale) nella direzione del graduale adeguamento alle esigenze del diritto comunitario. Resta, però, il fatto che, come ha osservato l'avvocato generale Darmon in Sevince, gli orientamenti di fondo e il contenuto dei due accordi presentano strette analogie. Inoltre, il preambolo dell'accordo CEE-Turchia non autorizza ad escludere a priori che le disposizioni dettate in quella sede si colleghino con l'obiettivo di preparare l'eventuale adesione della Turchia alla Comunità (13).
9 Quel che più importa, ove si tengano in conto l'oggetto e la natura dell'accordo CEE-Turchia (v. supra, paragrafo 2), non si può, a me pare, non riconoscere che il richiamato art. 9 è idoneo a disciplinare direttamente la situazione dei cittadini turchi. E' vero che nella citata sentenza Demirel (14) la Corte ha osservato, con riguardo alla struttura e al contenuto dell'accordo in esame, «che, in linea generale, esso enuncia gli scopi dell'associazione e fissa le direttive per la realizzazione di detti scopi, senza fissare direttamente norme precise per giungere a questa realizzazione». Per quanto concerne, in particolare, le disposizioni rilevanti per la definizione del caso di specie, la Corte ha attribuito portata essenzialmente programmatica sia all'art. 12 dell'accordo CEE-Turchia, secondo cui in materia di libera circolazione dei lavoratori le parti contraenti convengono di ispirarsi agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato, sia all'art. 36 del protocollo addizionale, a norma del quale tale libera circolazione sarà realizzata gradualmente tra la fine del 12º e del 22º anno dall'entrata in vigore dell'accordo, in conformità dei principi enunciati dal citato art. 12 e secondo le modalità all'uopo stabilite dal Consiglio di associazione (15). Ciò detto, va però ricordato che la Corte non ha concluso per l'assenza di diretta applicabilità di tutte, indiscriminatamente, le previsioni dell'accordo in questione, ma ha adottato la ben diversa soluzione di ritenere che il problema dell'efficacia diretta andasse risolto con l'esame delle singole disposizioni caso per caso. Con ciò si è implicitamente ma chiaramente posto il criterio che presiede alla definizione degli effetti spiegati dalle disposizioni di cui l'accordo risulta composto. Si tratta di applicarlo. Ora, né la mancata previsione nell'accordo, in linea generale, di disposizioni precise per giungere alla realizzazione degli scopi dell'associazione né il carattere progressivo che le parti contraenti hanno convenuto di conferire, in particolare, alla realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri e la Turchia consentono di escludere il risultato che qui importa: cioè che singole disposizioni dell'accordo, dirette ad adeguare il rapporto di associazione alle esigenze del diritto comunitario, possano configurarsi come immediatamente applicabili in considerazione della loro portata (16). Tale, a mio avviso, è il caso dell'art. 9, che consacra il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità; e mi sembra significativo che i governi nazionali «intervenuti», pur deducendo che l'art. 9 ha natura meramente programmatica, non siano poi stati in grado di indicare quali misure integrative sono state o dovrebbero essere concretamente adottate in attuazione del principio di pari trattamento. Convengo con la Commissione che a tale norma va, invece, riconosciuta natura precisa ed incondizionata.
10 Non mi sembra decisivo, in senso contrario, il rilievo che l'accordo CEE-Turchia mira essenzialmente a favorire il rapido sviluppo dell'economia turca ed il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo in quella nazione, così da facilitare ulteriormente l'adesione della Turchia alla Comunità: il rapporto, si dice, è caratterizzato da notevole squilibrio negli impegni sottoscritti dalle parti contraenti (17). Tutto ciò, però, non significa ancora, sempre in base alla giurisprudenza della Corte, che l'accordo di associazione non possa contenere disposizioni da cui derivano per gli individui diritti immediatamente tutelabili dal giudice nazionale anche in presenza di norme interne incompatibili (18).
11 Si consideri, infine, a conferma della posizione che qui sostengo, che la diretta efficacia del principio di parità di trattamento è già stata affermata da codesto Collegio con riferimento alle omologhe disposizioni previste dagli accordi di cooperazione conclusi dalla CEE con il Marocco (19) e con l'Algeria (20). In effetti, come ha avvertito, riguardo a tale giurisprudenza, l'avvocato generale Van Gerven nella causa Kziber, «un accordo [internazionale] non deve necessariamente essere "a lunga gittata" (in altri termini tendere all'integrazione nella Comunità) affinché le sue disposizioni possano avere applicazione diretta». Basta a tal fine che la disciplina pattizia «costituisca qualcosa in più dell'imporre semplicemente obblighi reciproci agli Stati firmatari, in altri termini, [sia] di natura tale o [abbia] per oggetto di disciplinare la situazione giuridica dei singoli» (21). Se così è, l'effetto diretto del principio di parità di trattamento va ammesso a fortiori quando, come avviene nell'odierno giudizio, la disposizione che pone tale principio sia contenuta in un accordo di associazione. Accordi del genere istituiscono, infatti, legami più stretti fra la Comunità e lo Stato terzo interessato di quelli che conseguono ad un accordo di cooperazione (22). L'associazione «crea, infatti, vincoli particolari e privilegiati con uno Stato terzo il quale deve, almeno in parte, partecipare al regime comunitario» (23). Secondo i governi tedesco e britannico, invece, l'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia costituirebbe, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'efficacia diretta, un quid minus rispetto ai divieti di discriminazione in base alla nazionalità previsti dai richiamati accordi di cooperazione CEE-Marocco (v. art. 41, n. 1) e CEE-Algeria (v. art. 39, n. 1), e ciò in quanto tali divieti, per disposizione espressa, sono applicabili nella specifica materia della sicurezza sociale, mentre l'art. 9 si limiterebbe a stabilire un collegamento con il generale principio della parità di trattamento che figura nel Trattato. Ritengo di non poter condividere tale punto di vista. L'art. 9 non sarebbe una norma di efficacia diretta perché si assume come estranea al suo campo di applicazione la materia della sicurezza sociale, sulla quale verte la questione che ci interessa. Così ragionando, si confondono, però, due aspetti del problema, che vanno invece tenuti distinti. Altro è chiedersi se l'art. 9 soddisfi - come io ritengo - ai requisiti della norma immediatamente applicabile, altro è vedere se vi sia ragione di escludere che il caso di specie ricada nel campo di applicazione di tale norma, la si intenda, oppur no, come precetto di efficacia diretta. Di questo secondo profilo mi occupo qui di seguito.
12 L'analisi della lettera dell'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia nonché dell'oggetto e della natura dell'accordo in cui tale disposizione si colloca mi ha condotto a concludere che si tratta di un precetto direttamente efficace. Deve comunque ritenersi che i soggetti ai quali esso si applica siano legittimati ad invocarlo dinanzi ai giudici nazionali.
Una cittadina turca che si trova in una situazione quale quella della signora Sürül rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia?
13 Occorre, a questo punto, verificare se la disposizione controversa, che impone agli Stati membri ed alla Turchia di astenersi dall'introdurre o mantenere in vigore norme discriminatorie sulla base della nazionalità, sia applicabile alla posizione di una cittadina turca che, come la ricorrente nella causa principale: i) sia stata autorizzata - in quanto coniuge di un cittadino turco residente nel territorio di uno Stato membro, il quale, oltre a seguirvi i propri studi universitari, vi svolge attività lavorativa subordinata per un massimo di 16 ore settimanali sulla base di un permesso di lavoro come avventizio ed è coperto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - a raggiungere il marito a titolo di ricongiunzione familiare, ii) risieda legalmente con lui nello Stato membro di accoglienza, e iii) reclami la concessione di una prestazione familiare qual è l'assegno per i figli a carico. La legge dello Stato ospite dispone in ordine a tale prestazione che i contributi legali all'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia si reputano versati a favore del genitore interessato per tutto il periodo occorrente all'educazione di un suo figlio.
Questi sono tutti i rilevanti aspetti della fattispecie. Vediamoli puntualmente, in relazione al disposto dell'art. 9. Anzitutto, importa appurare se una persona possa, nella situazione in cui versa la signora Sürül, essere qualificata come «lavoratore» o «familiare di un lavoratore». L'art. 9, nel suo testuale dettato, delimita infatti chiaramente l'ambito di applicazione personale e materiale del divieto di discriminazione in essa sancito: è in tal senso che leggo l'inciso «nel campo di applicazione dell'accordo CEE-Turchia». Come ho già ricordato (v. supra, paragrafi 3 e 9), fra i settori coperti dall'accordo in questione rientra proprio la libera circolazione dei lavoratori tra i Paesi membri e la Turchia: è questa la materia che rileva ai fini della presente analisi. L'ambito di applicazione dell'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia va, dunque, definito esaminando il combinato disposto di tale norma e dell'art. 37 del protocollo addizionale, sopra richiamato (v. supra, paragrafo 3). Anche quest'ultima disposizione, a mio avviso, deve ritenersi dotata di effetto diretto analogamente all'art. 9 per le ragioni esposte sopra (v. paragrafi 6-11) con riguardo a quest'ultimo disposto.
14 Alla questione che ci concerne può, a mio parere, rispondersi pianamente con le considerazioni svolte nelle mie prime conclusioni (v. paragrafi 46 e 50-66). Come ho già ricordato (v. paragrafo 4), la decisione n. 3/80 è stata adottata sulla base dell'art. 39 del protocollo addizionale; essa, inoltre, è entrata in vigore il 19 settembre 1980 e vincola da tale data le parti contraenti (24). E perciò, quand'anche la Corte ritenesse che nessuna delle norme contenute nella decisione n. 3/80 (e dunque neanche l'art. 3, n. 1) abbia effetto diretto, nulla osterebbe, a mio avviso, a che le disposizioni dettate nella decisione siano utilizzate per definire l'ambito personale e materiale del regime di associazione istituito dall'accordo CEE-Turchia, e dunque - per quel che rileva in questa sede - dello stesso art. 9. Una cittadina turca nella posizione della signora Sürül sarebbe, quindi, garantita - ai fini della concessione della controversa «prestazione familiare» - dal diritto alla parità di trattamento in quanto «familiare di un lavoratore»; e addirittura in quanto è essa stessa un «lavoratore», limitatamente al periodo durante il quale, in base alla legislazione nazionale, si reputano versati in suo favore, per il periodo di educazione di un figlio, i contributi legali all'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia.
15 Peraltro, mi sembra opportuno vedere in questa sede se l'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia, integrato dalle pertinenti previsioni del protocollo addizionale, sia applicabile alla situazione della ricorrente nella causa principale anche in base ad altro titolo, diverso dal mero richiamo dell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80. A questo riguardo, osservo che tra l'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia e l'art. 37 del protocollo addizionale intercorre, mutatis mutandis, un rapporto analogo a quello esistente fra gli artt. 6 e 48, n. 2, del Trattato. E perciò, sulla base della vostra giurisprudenza Metalsa, sopra richiamata (v. paragrafo 8), al citato art. 37 andrebbe estesa l'interpretazione data dalla Corte all'art. 48, n. 2, del Trattato. Secondo la costante giurisprudenza di codesto Collegio, la nozione di lavoratore ex art. 48 del Trattato ha portata comunitaria e non può essere interpretata restrittivamente. Caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, prestazioni a favore e sotto la direzione di un'altra e riceva in contropartita una retribuzione. Mentre nella sfera di applicazione degli artt. 48 e seguenti rientra anche il lavoro ad orario ridotto, ne restano escluse eventuali attività talmente modeste sul piano quantitativo da potersi definire puramente marginali ed accessorie; le norme richiamate si applicano, infatti, solo all'esercizio di attività reali ed effettive (25). L'avvocato generale Darmon rilevava nella causa Eroglu l'impossibilità di «sostenere, a priori, che, per semplice analogia, un lavoratore ai sensi dell'accordo di associazione è colui che risponde alla definizione comunitaria di tale nozione». I lavoratori turchi, pur non trovandosi più nella situazione dei cittadini di altri Stati terzi, non sono comunque equiparabili, egli diceva, ai lavoratori comunitari, in particolare ai fini dell'accesso al territorio di uno Stato membro (26) e dei diritti di soggiornarvi, di ottenere il rinnovo del permesso di lavoro e di accedere liberamente a qualsiasi attività di lavoro dipendente (27). Lo stesso avvocato generale Darmon riconosceva, tuttavia, che lo status di lavoratore ai sensi dell'accordo CEE-Turchia tende ad avvicinarsi alla corrispondente nozione comunitaria; e ciò in quanto l'accordo CEE-Turchia, ispirato all'art. 48 del Trattato, «estende progressivamente ai cittadini turchi la sfera di applicazione di una delle libertà fondamentali della Comunità, vale a dire l'accesso al mercato del lavoro [e] persegue, quindi, le stesse finalità che il Trattato CEE si propone con riguardo ai cittadini comunitari». Sulla base di tali considerazioni, l'avvocato generale Darmon concludeva che, in mancanza di qualsiasi indicazione nel senso di un'interpretazione restrittiva, la nozione di lavoratore risultante dall'accordo in questione non può essere interpretata «in modo molto diverso rispetto alla nozione comunitaria di lavoratore ricordata da questa Corte nella sentenza» Le Manoir (v. supra, nota 25 e relativa parte del testo) (28).
16 Tali principi sembrano oramai accettati dalla Corte. In alcune recenti pronunce interpretative delle nozioni di «inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro» e di «regolare impiego» (nel contesto dell'art. 6 della decisione n. 1/80), codesto Collegio ha utilizzato una definizione di «lavoratore» pressoché identica a quella elaborata nella richiamata giurisprudenza Le Manoir (29). Alludo alle sentenze «gemelle» Günaydin e Ertanir, secondo le quali - fermo restando che le norme relative all'associazione CEE-Turchia non incidono sul potere degli Stati membri di disciplinare l'ingresso dei cittadini turchi nel proprio territorio e le condizioni della loro prima occupazione (30) - può essere ricondotto nell'ambito dell'accordo istitutivo di detta associazione anche il caso che qui importa ricordare: quello del lavoratore migrante turco che sia stato autorizzato ad entrare nel territorio di uno Stato membro e vi abbia svolto legalmente, usufruendo delle autorizzazioni richieste dal diritto nazionale ed in modo ininterrotto per un congruo periodo di tempo, un'attività di lavoro retribuita che implica l'esercizio, per conto e sotto la direzione di altra persona, di un'attività economica reale ed effettiva (31). Tale risultato interpretativo, ha aggiunto la Corte, non è inficiato dalla circostanza che il lavoratore in questione abbia ottenuto nello Stato membro di accoglienza «soltanto titoli di soggiorno e/o di lavoro limitati all'esercizio temporaneo di un'attività lavorativa subordinata presso un datore di lavoro individuato nominativamente» (32). Inoltre - come risulta dalle decisioni pronunziate dalla Corte per interpretare l'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 - occorre considerare lo scopo di favorire l'occupazione ed il soggiorno dei lavoratori turchi inseriti nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e di garantire il mantenimento dei loro vincoli familiari. Adottato tale punto di vista, nell'ambito di applicazione dell'accordo CEE-Turchia rientra anche il cittadino turco che, in qualità di familiare di un lavoratore migrante turco, sia stato autorizzato a titolo di ricongiungimento familiare a raggiungere tale lavoratore nello Stato membro in questione (33). Ora, se è vero che il citato art. 7, primo comma, non definisce la nozione di «familiari», è lecito ritenere che questa vada intesa nel medesimo senso dell'identica nozione che figura all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (34): allo stesso modo in cui, secondo la Corte, la nozione di «sicurezza sociale» nel contesto degli accordi di cooperazione del Magreb va interpretata mediante rinvio al regolamento n. 1408/71 (35).
17 Altra è la questione dell'applicabilità ratione materiae della norma controversa a prestazioni familiari quale l'assegno ed il supplemento per figli a carico, la cui concessione è richiesta dalla signora Sürül nel giudizio. Anche qui la presente analisi è svolta sul presupposto che tale applicabilità non possa essere affermata interpretando l'accordo CEE-Turchia alla luce dell'art. 4, n. 1, lett. h), della decisione n. 3/80 (v. supra, paragrafo 15). La Commissione è dell'avviso che la questione qui in esame vada risolta in senso affermativo. A suo giudizio, nella sfera del principio di non discriminazione in base alla nazionalità risultano attratte, per effetto dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 37 del protocollo addizionale, le «condizioni di lavoro» (v. supra, paragrafo 3). La relativa nozione, secondo la Commissione, è intesa in senso estensivo nell'ambito delle regole poste dal Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori; rientrerebbe in essa tutto quello che concerne la situazione in cui si trova il lavoratore che abbia accettato un impiego, ivi incluse le situazioni regolate dalle norme di previdenza sociale e - per quel che rileva in questa sede - lo stesso diritto a prestazioni quali gli assegni per figli a carico. Non sono del medesimo avviso. Risulta infatti dalla vostra giurisprudenza che di una «condizione di lavoro» può parlarsi solamente se la prestazione di cui è questione - pur se formalmente facente parte di un sistema nazionale di previdenza sociale - sia connessa con la prestazione di un'attività lavorativa (36). In materia di prestazioni familiari, la legislazione tedesca ha invece istituito un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti indipendentemente dal loro status occupazionale (e fatte salve le eccezioni discendenti dalla normativa sul soggiorno degli stranieri).
18 Ciò posto, devo subito precisare che, anche a mio parere, le prestazioni familiari destinate ad alleviare gli oneri finanziari legati all'educazione di un figlio rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo CEE-Turchia, ma per ragioni diverse da quella che adduce la Commissione. In effetti, benché l'art. 51 del Trattato non fosse testualmente richiamato dall'art. 12 dell'accordo stesso (v. supra, paragrafo 9), l'art. 39, n. 1, del protocollo addizionale - incluso, come l'art. 37, nel titolo II («Circolazione delle persone e dei servizi») di tale strumento pattizio - attribuisce al consiglio di associazione la competenza di adottare disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all'interno della Comunità e delle loro famiglie residenti nel territorio comunitario. La norma richiamata prevede, in particolare, sub n. 3, che tali disposizioni «devono permettere di assicurare il pagamento degli assegni familiari quando la famiglia del lavoratore risiede nella Comunità» (il corsivo è mio). Del resto, applicando per analogia i principi stabiliti dalla Corte in Kziber (37), la nozione di sicurezza sociale nel contesto dell'accordo CEE-Turchia va comunque intesa come analoga a quella che incontriamo nel regolamento n. 1408/71, nel cui campo di applicazione materiale rientra il settore di sicurezza sociale riguardante le prestazioni familiari [v. art. 4, n. 1, lett. h)].
19 Ritengo, quindi, che una cittadina turca in una situazione analoga a quella della signora Sürül rientri - quanto meno nella sua qualità di familiare di un lavoratore (38) - nell'ambito di applicazione personale dell'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia, letto in combinato disposto con gli artt. 37 e 39 del protocollo addizionale. Ribadisco quanto osservavo nelle mie prime conclusioni: accedere ad una nozione restrittiva di «lavoratore» significherebbe, nelle circostanze della specie, limitare ingiustificatamente la facoltà dei cittadini turchi di spostarsi, eventualmente con le loro famiglie, all'interno della Comunità per esercitarvi attività lavorative, e quindi negare adeguata protezione ai lavoratori turchi soggetti alla legislazione di uno Stato membro, in contrasto con la finalità e lo spirito dell'accordo CEE-Turchia. Non possono, inoltre, esserci dubbi sul fatto che nell'ambito di applicazione materiale dell'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia, interpretato alla luce dell'art. 39 del protocollo addizionale, rientra la prestazione controversa nella causa principale.
Il diritto invocato dalla ricorrente nella causa principale rientra nella portata del divieto di discriminazione in base alla nazionalità sancito dall'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia?
20 Risolta in senso affermativo l'indagine sull'invocabilità dinanzi al Sozialgericht del principio di parità di trattamento sancito dall'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia, in combinato disposto con gli artt. 37 e 39 del protocollo addizionale, non posso che ribadire, con riguardo alla portata del principio in questione, quanto ho affermato nelle mie prime conclusioni con riferimento all'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80. Il caso della signora Sürül concerne una situazione valutabile direttamente in relazione al descritto obbligo di pari trattamento; in effetti, il diritto, invocato dalla ricorrente, di ottenere per il periodo dedotto in giudizio le prestazioni familiari controverse discende, a mio avviso, dall'applicazione combinata del principio di non discriminazione e della legislazione tedesca in materia di prestazioni familiari. Il riconoscimento che le norme dell'accordo sopra richiamate hanno diretta efficacia appare, pertanto, sufficiente a consentire alla signora Sürül di ottenere un'effettiva protezione giurisdizionale, sempre che, beninteso, ricorrano gli estremi del trattamento discriminatorio. Al caso di specie può applicarsi per analogia la vostra giurisprudenza interpretativa dell'art. 48, n. 2, del Trattato (v. supra, paragrafo 15), secondo cui, anche nella materia della previdenza sociale dei lavoratori migranti, «il principio della parità di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi, basate sulla nazionalità, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato» (39). E perciò gli Stati membri non possono sottrarsi all'obbligo di assicurare la parità di trattamento neanche mediante misure fondate su un criterio misto, che combini il criterio della cittadinanza del beneficiario di una prestazione di sicurezza sociale con quello della natura (temporanea o stabile) della sua residenza nel territorio nazionale. Ora, è precisamente questo il caso della normativa nazionale prospettata dal giudice a quo: la legge federale sulle prestazioni familiari, infatti, differenzia indirettamente il trattamento di chi è cittadino tedesco o straniero comunitario e chi non lo è, secondo il tipo del titolo di soggiorno di cui l'interessato è munito. A differenza dei cittadini stranieri non comunitari nella stessa posizione della ricorrente, però, i cittadini tedeschi che soggiornano temporaneamente in Germania hanno in ogni caso diritto alle prestazioni familiari: essi soddisfano per definizione il requisito legale dell'essere autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale in forma stabile e permanente. Come codesto Collegio ha sancito in Martínez Sala, il fatto che uno Stato membro esiga da un cittadino di un altro Stato membro che intenda fruire di una prestazione familiare non contributiva (indennità di educazione) analoga a quella controversa nell'odierno giudizio la produzione di un documento avente un valore costitutivo rilasciato dalla propria amministrazione, mentre nessun documento di tale tipo è richiesto ai propri cittadini, si risolve in una disparità di trattamento (40). Tale principio va, a mio avviso, applicato per analogia al caso che ci occupa.
21 Quanto alla possibile giustificazione obiettiva di tale diversità di trattamento degli stranieri non comunitari, fondata (indirettamente) sulla nazionalità attraverso il criterio della natura del soggiorno, a prima vista essa sembra riposare sul presupposto che l'entità degli esborsi finanziari per l'educazione dei figli, sostenuti dalle famiglie abitualmente residenti in Germania, e, quindi, l'esigenza di avvalersi dell'intervento di sostegno finanziario dello Stato debbano variare secondo la nazionalità del genitore responsabile dell'attività educativa, e, quando il genitore è straniero, in base al titolo di soggiorno di cui egli è munito, che può essere permanente oppur no. Siffatto criterio discretivo, però, non può dirsi giustificato: dell'assegno per figli a carico abbisognano infatti tutte le famiglie residenti, per il periodo in cui duri il loro soggiorno in Germania. Non a caso, lo stesso automatismo previdenziale (versamento dei contributi per un triennio da parte dell'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia) previsto dal Codice di sicurezza sociale tedesco per l'attività di educazione dei figli a beneficio del genitore responsabile è collegato al requisito della residenza abituale nel territorio tedesco, e non alla nazionalità o al tipo di titolo di soggiorno che consente tale residenza. La distinzione fra genitori di cittadinanza tedesca, ammessi al beneficio della prestazione controversa pur se residenti nel territorio nazionale solo in via contingente e temporanea, e genitori legalmente autorizzati a soggiornare per una durata limitata e non suscettibile di proroga, i quali sono necessariamente stranieri non comunitari, è quindi, a mio avviso, priva di ragionevole e persuasiva giustificazione.
Limitazione degli effetti nel tempo della sentenza nel presente giudizio
22 Un'ultima osservazione si impone, a mio avviso, a proposito dell'opportunità che la Corte, in applicazione di un principio generale di certezza giuridica inerente all'ordinamento comunitario, limiti gli effetti temporali della sua pronuncia interpretativa nell'odierno giudizio (beninteso, qualora essa approvi la soluzione da me proposta). Nelle mie prime conclusioni ho proposto di limitare gli effetti temporali della vostra decisione alla data di pronuncia della vostra sentenza nella presente causa, fatte salve le cautele imposte dal principio della piena ed effettiva tutela giurisdizionale in favore di quanti, prima di tale data, abbiano proposto ricorso in sede giurisdizionale o un reclamo equivalente. A sostegno di tale posizione, ho invocato, da un lato, lo stato di incertezza oggettiva e rilevante sull'essere la decisione n. 3/80 entrata in vigore oppur no, che sussisteva fino alla data della vostra decisione Taflan-Met, e, dall'altro, i non meno gravi e oggettivi profili di incertezza che questa sentenza ha sollevato sul punto dell'invocabilità in sede giurisdizionale della citata decisione, e quindi del principio di non discriminazione sancito dal suo art. 3, n. 1, in assenza di misure di attuazione adottate dal Consiglio.
La posizione qui richiamata non potrebbe, a mio avviso, essere mantenuta nel caso in cui la Corte decidesse di risolvere le odierne questioni pregiudiziali sulla base dell'interpretazione dell'art. 9 dell'accordo CEE-Turchia e degli artt. 37 e 39 del protocollo addizionale. In effetti, quand'anche le gravi ripercussioni finanziarie invocate dai governi nazionali «intervenuti» potessero dirsi accertate sulla base di elementi concreti (41), rimarrebbe il fatto che, alla luce della costante giurisprudenza della Corte, l'interpretazione di un principio di non discriminazione in base alla nazionalità, quale quello stabilito dalle richiamate previsioni del regime di associazione CEE-Turchia, non poteva ragionevolmente giustificare incertezze «obiettive e rilevanti» né quanto alla sua portata, né quanto alla sua diretta invocabilità (42). Nel caso di specie, pertanto, non ricorre a mio avviso alcuna circostanza assolutamente eccezionale, tale da giustificare la deroga al principio della retroattività delle sentenze interpretative qui richiesta dai governi nazionali «intervenuti» (43).
Conclusioni
Per le considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte, qualora essa non intenda seguire le mie conclusioni del 12 febbraio 1998 nel presente procedimento, di risolvere le odierne questioni pregiudiziali del Sozialgericht nei termini seguenti:
«L'art. 9 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sottoscritto il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, in combinato disposto con gli artt. 37 e 39 del protocollo addizionale, firmato dalle parti contraenti il 23 novembre 1970 a Bruxelles ed allegato all'accordo CEE-Turchia, va interpretato nel senso che è vietato ad uno Stato membro esigere da un cittadino turco, il quale: i) è stato autorizzato a raggiungere a titolo di ricongiunzione familiare il proprio coniuge, cittadino turco residente nel territorio di uno Stato membro, che, oltre a seguirvi i propri studi universitari, vi svolge un'attività di lavoro subordinato effettiva e retribuita per un numero massimo di ore settimanali sulla base di un permesso di lavoro come avventizio, e ii) risiede legalmente con il coniuge nello Stato membro di accoglienza, il possesso di uno specifico titolo di soggiorno tale da consentire al suo titolare una permanenza stabile nel territorio nazionale, come condizione per la concessione di una prestazione familiare quali l'assegno ed il supplemento per i figli a carico previsti dalla legge tedesca, qualora nessun documento di tale tipo sia richiesto ai propri cittadini residenti nel territorio nazionale».
(1) - GU 1983, C 110, pag. 60. Il richiamato art. 3, n. 1, prevede che «[l]e persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni della presente decisione sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari della presente decisione». Rammento che il principio di parità di trattamento enunciato dall'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 riproduce, in termini virtualmente identici, quello a suo tempo stabilito dall'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»; GU L 149, pag. 2, come successivamente modificato e adattato).
(2) - L'accordo CEE-Turchia è stato concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 28 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685). Ex art. 22, n. 1, di esso, il Consiglio di associazione - istituito dal precedente art. 6 e composto, da un lato, di membri dei governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione e, dall'altro, di membri del governo turco - dispone di un potere di decisione «[p]er il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da questo previsti (...). Ognuna delle due parti è tenuta a prendere le misure necessarie all'esecuzione delle decisioni adottate».
(3) - Alle mie prime conclusioni rinvio anche per la descrizione del contesto normativo e fattuale delle odierne questioni pregiudiziali (v. paragrafi 1-14).
(4) - V. preambolo e art. 2, n. 1, dell'accordo CEE-Turchia (citato supra, nota 2).
(5) - V. sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel (Racc. pag. 3719, punto 15).
(6) - V. decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (GU 1996, L 35, pag. 1).
(7) - GU L 293, pag. 4. Il protocollo addizionale è stato approvato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1); conformemente al suo art. 63, n. 2, esso è entrato in vigore il 1º gennaio 1973.
(8) - V. conclusioni presentate il 13 aprile 1989 dall'avvocato generale Jacobs nella causa 305/87, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-1468, paragrafo 14), con riguardo alla prospettata contrarietà agli artt. 7 (ora 6), 48, 52 e 59 del Trattato di una normativa nazionale in materia di acquisto e di godimento di diritti su beni immobili. V. anche conclusioni presentate il 15 gennaio 1991 dall'avvocato generale Darmon nella causa C-10/90, Masgio (Racc. pag. I-1130, paragrafo 10). Del resto, sono consolidati nella vostra giurisprudenza i principi secondo cui, da un lato, quando una normativa di uno Stato membro è incompatibile con una delle disposizioni applicative specifiche dell'art. 6 del Trattato in una data materia, detta normativa è altresì incompatibile con il principio generale che impone la parità di trattamento (v., ex multis, sentenza 7 marzo 1996, causa C-334/94, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1307, punto 13), e, dall'altro, il citato art. 6 tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione in base alla nazionalità (v., ex multis, sentenze 30 maggio 1989, causa 305/87, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1461, punti 13 e 28, e 7 maggio 1998, causa C-390/96, Lease Plan, Racc. pag. I-2553, punto 40; esempi recenti di siffatta applicazione in via autonoma del principio generale di parità di trattamento sono le sentenze 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Collins/Imtrat Handelsgesellschaft e a., Racc. pag. I-5145; 26 settembre 1996, causa C-43/95, Data Delecta e a./MSL Dynamics, Racc. pag. I-4661, e 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martínez Sala, Racc. pag. I-2691, punto 63). E' vero che in alcune decisioni la Corte ha interpretato cumulativamente il divieto generale di discriminazione e le manifestazioni specifiche di esso pertinenti al caso di specie, contenute in altre disposizioni del Trattato o in atti delle istituzioni comunitarie. Ritengo, peraltro, che in molti di tali casi la Corte si sia semplicemente attenuta alla formulazione originaria delle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio. V., ex multis, sentenza 7 marzo 1991, causa C-10/90, Masgio (Racc. pag. I-1119, punti 11-17 e 25), vertente sull'interpretazione degli artt. 7 (ora 6) e 48-51 del Trattato nonché dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (v. supra, nota 1); nonché la recente sentenza 5 marzo 1998, causa C-160/96, Molenaar (Racc. pag. I-843).
(9) - V. sentenza 30 settembre 1987 (citata supra, nota 5), punto 14.
(10) - V., ex multis, sentenze 13 febbraio 1969, causa 14/68, Wilhelm/Bundeskartellamt (Racc. pag. 1), concernente l'art. 7 (ora 6); 4 aprile 1974, causa 167/73, Commissione/Francia (Racc. pag. 359, punto 41), concernente l'art. 48; 21 giugno 1974, causa 2/74, Reyners (Racc. pag. 631), concernente l'art. 52; 3 dicembre 1974, causa 33/74, Van Binsbergen (Racc. pag. 1299), concernente l'art. 59; e 16 giugno 1966, causa 57/65, Lütticke (Racc. pag. 219), concernente l'art. 95.
(11) - V. sentenza 1º luglio 1993, causa C-312/91, Metalsa (Racc. pag. I-3751, punti 11 e 12).
(12) - V. sentenza 29 aprile 1982, causa 17/81, Pabst & Richarz (Racc. pag. 1331, punti 25-27). La Corte ha desunto dalla lettera dell'art. 53, n. 1, dell'accordo CEE-Grecia, formulato in termini simili a quelli dell'art. 95 del Trattato, nonché dall'oggetto e dalla natura dell'accordo in questione che la norma controversa svolgeva nell'ambito di detta associazione una funzione (divieto di imposizioni fiscali interne discriminatorie) identica a quella del citato art. 95.
(13) - V. conclusioni dell'avvocato generale Darmon presentate il 15 maggio 1990, causa C-192/89, Sevince (Racc. 1990, pag. I-3473, paragrafi 22-29). Secondo l'avvocato generale, «le principali differenze tra i due accordi, sul piano dei loro rispettivi principi, sembrano risiedere soprattutto nei ritmi di realizzazione degli "obiettivi" o delle "finalità"» (v. ibidem, paragrafo 24).
(14) - V. sentenza 30 settembre 1987 (citata supra, nota 5), punto 16.
(15) - V. ibidem, punti 18-23.
(16) - V. conclusioni dell'avvocato generale Darmon presentate il 15 maggio 1990 (citate supra, nota 13), paragrafi 27-29.
(17) - V., ex multis, art. 37 del protocollo addizionale (citato supra, paragrafo 3).
(18) - V., ex multis, sentenza 12 dicembre 1995, causa C-469/93, Chiquita Italia (Racc. pag. I-4533, punto 34), concernente la quarta convenzione ACP-CEE, caratterizzata (non diversamente dalle precedenti e dalle convenzioni di associazione tra la CEE e gli Stati africani e malgascio) da un notevolissimo squilibrio negli impegni sottoscritti dalle parti contraenti; tale squilibrio, secondo la Corte, rientra peraltro nella logica stessa del carattere specifico della convenzione in questione.
(19) - V. sentenze 31 gennaio 1991, causa C-18/90, Kziber (Racc. pag. I-199, punti 15-23); 20 aprile 1994, causa C-58/93, Yousfi (Racc. pag. I-1353, punti 16-19), e 3 ottobre 1996, causa C-126/95, Hallouzi-Choho (Racc. pag. I-4807, punti 17-20). La disposizione pertinente dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 26 aprile 1976 e approvato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1), è l'art. 41, n. 1, inserito nel titolo III dell'accordo (concernente la cooperazione nel settore della manodopera). L'art. 41, n. 1, dell'accordo CEE-Marocco dispone che «[f]atto salvo il disposto dei paragrafi seguenti [concernenti il cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei vari Stati membri, la fruizione delle prestazioni familiari per i componenti della famiglia residenti nel territorio della Comunità ed il trasferimento di pensioni e rendite in Marocco], i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati». Si osservi che la Corte è pervenuta alla conclusione dell'efficacia diretta dell'art. 41, n. 1, nonostante il successivo art. 42, n. 1, conferisca al competente Consiglio di cooperazione il potere di adottare norme applicative dell'art. 41, al fine di facilitare l'osservanza del principio di parità di trattamento con riguardo a particolari aspetti della relativa applicazione. La Corte ha osservato in merito che il ruolo di cui il citato art. 42, n. 1, investe il competente Consiglio di cooperazione consiste «nel facilitare il rispetto del divieto di discriminazione ed eventualmente nell'adottare i provvedimenti necessari per l'applicazione del principio di cumulo di cui al n. 2 dell'art. 41, ma non può essere considerato nel senso che condiziona l'applicazione immediata del principio di non discriminazione» (v. sentenza 31 gennaio 1991, citata supra, punto 19). La Corte ha, infine, osservato che l'obiettivo dell'accordo CEE-Marocco, cioè la promozione di una cooperazione globale tra le parti contraenti, specie nel settore della manodopera, non appare tale da contraddire la constatazione che il principio di non discriminazione sancito dall'art. 41, n. 1, può disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli (v. id., punti 20-22).
(20) - V. sentenze 5 aprile 1995, causa C-103/94, Krid (Racc. pag. I-719, punti 21-24), e 15 gennaio 1998, causa C-113/97, Babahenini (Racc. pag. I-183, punti 17 e 18), concernenti l'art. 39, n. 1, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976 e approvato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210 (GU L 263, pag. 1). La norma in questione è formulata in termini analoghi a quelli dell'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione CEE-Marocco ed i due accordi si prefiggono obiettivi analoghi (v. supra, nota 19).
(21) - V. conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven presentate il 6 dicembre 1990, causa C-18/90, Kziber (Racc. 1991, pag. I-208, paragrafo 8).
(22) - Nonostante l'identità della base giuridica (l'art. 238 del Trattato), lo scopo degli accordi di cooperazione è diverso e più limitato rispetto a quello degli accordi che prevedono un'associazione o la futura adesione alla Comunità dello Stato terzo interessato. Ad esempio, i menzionati accordi CEE-Algeria e CEE-Marocco (v. supra, note 19 e 20) si prefiggono semplicemente «di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale del [Paese terzo] e favorire il consolidamento delle loro relazioni» (v. art. 1 dell'accordo CEE-Algeria e art. 1 dell'accordo CEE-Marocco), prevedendo a tale scopo l'adozione di disposizioni e la realizzazione di azioni nei settori della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, degli scambi commerciali e della manodopera.
(23) - V. sentenza 30 settembre 1987 (citata supra, nota 5), punto 9.
(24) - V. sentenza 10 settembre 1996, causa C-277/94, Taflan-Met e a. (Racc. pag. I-4085, punto 21).
(25) - V., ex multis, sentenze 21 novembre 1991, causa C-27/91, Le Manoir (Racc. pag. I-5531, punto 7), e 26 febbraio 1992, causa C-357/89, Raulin (Racc. pag. I-1027, punti 10-13).
(26) - V. infra, nota 30 e relativa parte del testo.
(27) - V. conclusioni presentate il 12 luglio 1994 nella causa C-355/93, Eroglu (Racc. pag. I-5116, paragrafi 23-25).
(28) - V. ibidem, paragrafi 26-30. Con riguardo al caso di specie, l'avvocato generale ha, pertanto, affermato che il libero accesso al mercato del lavoro da parte dei cittadini turchi - seppur soggetto alle condizioni (relative alla durata della prima occupazione o della residenza, o alla priorità di assunzione per i lavoratori comunitari) fissate dalla decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, del Consiglio di associazione CEE-Turchia, relativa allo sviluppo dell'associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80») - non è limitato da una definizione restrittiva della nozione di lavoratore che escluda dalla sua sfera di applicazione il lavoratore tirocinante o il praticante.
(29) - V. S. O'Leary, Employment and Residence for Turkish Workers and Their Families: Analogies with the Case-Law of the Court of Justice on Article 48 EC, in Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini, Milano, 1998, vol. II, pag. 731, in particolare pag. 760; e S. Peers, Towards Equality: Actual and Potential Rights of Third-Country Nationals in the European Union, in Comm. Mkt. L. Rev., 1996, pag. 7, in particolare pag. 21.
(30) - V., ex multis, sentenza 16 dicembre 1992, causa C-237/91, Kus (Racc. pag. I-6781, punto 25).
(31) - V. sentenze 30 settembre 1997, causa C-36/96, Günaydin (Racc. pag. I-5143, punti 23, 28 e 31), e causa C-98/96, Ertanir (Racc. pag. I-5179, punti 23, 38 e 43).
(32) - V. sentenze 30 settembre 1997 (citate supra, nota 31), causa C-36/96 (punto 35) e causa C-98/96 (punto 45).
(33) - V. sentenza 17 aprile 1997, causa C-351/95, Kadiman (Racc. pag. I-2133).
(34) - GU L 257, pag. 2. Ex citato art. 10 sono membri della famiglia del lavoratore: il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico, gli ascendenti (anche del coniuge) a suo carico, nonché ogni altro membro a carico o che vive, nel Paese di provenienza, sotto il tetto del lavoratore.
(35) - V. infra, nota 37 e relativa parte del testo. V. Peers (op. cit. supra, nota 29), pag. 25.
(36) - V., ex multis, sentenza 13 luglio 1995, causa C-116/94, Meyers (Racc. pag. I-2131, punto 24), in cui la Corte ha sancito che una prestazione necessariamente collegata a un rapporto di lavoro, che viene concessa per integrare le risorse finanziarie dei lavoratori scarsamente retribuiti che si assumono l'onere di un figlio, quale il family credit (sussidio familiare) previsto dalla legge inglese, costituisce una condizione di lavoro ai sensi dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. V. anche sentenza 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu (Racc. pag. 153), che ha interpretato l'art. 7 del citato regolamento n. 1612/68 nel senso che rientra nella nozione di «condizioni di lavoro» un'indennità di separazione costituente un complemento forfettario della retribuzione, destinato a compensare le spese di ogni sorta facenti carico al lavoratore in ragione dell'esistenza di una doppia residenza, familiare e professionale.
(37) - V. sentenza 31 gennaio 1991 (citata supra, nota 19), punto 25. V. anche sentenze 20 aprile 1994 (citata supra, nota 19), punto 24, e 5 aprile 1995 (citata supra, nota 20), punto 32.
(38) - Prescindo per semplicità dall'indagare se una persona nella posizione della signora Sürül (o del coniuge) possa rientrare nella nozione di lavoratore utilizzata nel settore della sicurezza sociale, la quale, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro, richiede l'assicurazione, sia pure contro un solo rischio, in forza di un'assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale generale o speciale, menzionato nell'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 (v. da ultimo sentenza 12 maggio 1998, citata supra, nota 8, punti 31 e 36).
(39) - V. sentenza 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna/Caisse d'allocations familiales de la Savoie (Racc. pag. 1, punto 23). V. anche, ex multis, sentenze 12 febbraio 1974 (citata supra, nota 36), 16 febbraio 1978, causa 61/77, Commissione/Irlanda (Racc. pag. 417), 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker (Racc. pag. I-225), 23 maggio 1996, causa C-237/94, O'Flynn (Racc. pag. I-2617), e 24 settembre 1998, causa C-35/97, Commissione/Francia (non ancora pubblicata in Racc., punto 37).
(40) - V. sentenza 12 maggio 1998 (citata supra, nota 8).
(41) - Secondo la vostra giurisprudenza, peraltro, le conseguenze finanziarie pregiudizievoli, alle quali lo Stato membro interessato possa in ipotesi trovarsi esposto per avere violato la disposizione del diritto comunitario che forma oggetto della pronuncia interpretativa della Corte, non sono di per sé suscettibili di giustificare la limitazione dell'efficacia nel tempo di quest'ultima. In effetti, secondo la Corte, limitare gli effetti di una sentenza basandosi soltanto su considerazioni di questa natura porterebbe a una sostanziale riduzione della tutela giurisdizionale dei diritti che i singoli traggono dal diritto comunitario [v., ex multis, sentenza 24 settembre 1998 (citata supra, nota 39), punto 52. V. anche sentenze 31 marzo 1992, causa C-200/90, Dansk Denkavit e Poulsen Trading (Racc. pag. I-2217, punti 20-23); 11 agosto 1995, cause riunite da C-367/93 a C-377/93, Roders e a. (Racc. pag. I-2229, punto 48), e 13 febbraio 1996, cause riunite C-197/94 e C-252/94, Bautiaa e Société française maritime (Racc. pag. I-505, punto 55)].
(42) - V., mutatis mutandis, sentenza 3 ottobre 1996 (citata supra, nota 19), punti 41-45, concernente l'art. 41, n. 1, dell'accordo CEE-Marocco. V. anche, per quanto riguarda la mancata limitazione dell'efficacia nel tempo di una pronuncia interpretativa dell'art. 7 (ora 6) del Trattato, sentenze 13 febbraio 1985, causa 293/83, Gravier (Racc. pag. 593), e 2 febbraio 1988, causa 309/85, Barra (Racc. pag. 355, punti 9-15); nonché, con riguardo alla mancata limitazione degli effetti temporali di una sentenza interpretativa del principio di non discriminazione sancito dall'art. 48 del Trattato e dall'art. 7 del citato regolamento n. 1612/68, sentenza 24 settembre 1998 (citata supra, nota 39), punto 51.
(43) - La Corte ha indicato nei termini richiamati nel testo i presupposti per la limitazione degli effetti temporali delle proprie pronunce pregiudiziali di interpretazione, fra le altre, nella citata sentenza Roders (v. supra, nota 41, punti 42 e 43).
Full & Egal Universal Law Academy