Conclusioni dell avvocato generale
1 Il Tribunale di Genova formula, nell'ambito delle presenti cause riunite, due questioni pregiudiziali vertenti sull'incidenza del diritto comunitario, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, su determinati presupposti per l'esercizio del diritto alla ripetizione di tributi indebitamente riscossi dall'Amministrazione italiana. In concreto, si tratta del rimborso di somme versate da alcune imprese in assolvimento di un tributo nazionale contrario alla normativa comunitaria.
Fatti, cause principali e questioni pregiudiziali
2 Nei procedimenti C-279/96 e C-281/96 le ricorrenti sono società che, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (in prosieguo: il «DPR n. 641/1972»), hanno versato all'erario italiano, nel corso di diversi anni, vari importi a titolo di tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese. Nel procedimento C-280/96 la ricorrente è l'Amministrazione tributaria italiana, condannata alla restituzione di siffatte somme a favore di un'altra impresa.
3 Dopo la pronuncia della sentenza della Corte 20 aprile 1993, Ponente Carni e Cispadana Costruzioni (1) (in prosieguo: la «sentenza Ponente Carni»), in risposta a varie questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (2), il legislatore italiano aboliva la tassa annuale e riduceva a 500 000 LIT l'importo dell'iscrizione delle società nel registro (3).
4 Per parte loro i giudici italiani dichiaravano anch'essi l'incompatibilità della tassa annuale con il diritto comunitario (4) e, conseguentemente, il carattere indebito dei versamenti effettuati a tale titolo.
5 Dopo aver chiesto invano all'Amministrazione italiana la restituzione delle tasse indebitamente versate, le società ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Genova di condannare il Ministero delle Finanze al rimborso delle medesime. Nel caso dell'impresa Marine Insurance Consultants Srl, il presidente del Tribunale ha accolto la detta domanda con decreto 21 luglio 1995, oggetto di opposizione da parte dell'Amministrazione tributaria.
6 Prima di pronunciarsi in via definitiva sulle controversie in corso, il Tribunale di Genova ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia le due questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Se sia compatibile con l'ordinamento comunitario una normativa nazionale che preveda un termine decadenziale per l'esercizio di un'azione a tutela di un diritto di rilevanza comunitaria decorrente da un momento antecedente rispetto alla corretta e compiuta trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva che ha riconosciuto tale diritto.
2) Se sia compatibile con l'ordinamento comunitario la previsione di una modalità reintegrativa delle ragioni del soggetto che sia stato riconosciuto leso nel proprio diritto e al quale venga attribuito il rimborso delle somme richieste, con modalità di quantificazione diverse e meno favorevoli rispetto a quelle previste per le azioni di rimborso fra privati, e sostanzialmente determinate con atto proveniente dallo stesso soggetto statuale che ha determinato con il proprio inadempimento la lesione del diritto medesimo».
Sulla prima questione pregiudiziale
7 Data l'analogia di tale questione pregiudiziale con quelle proposte dal Tribunale di Genova nel procedimento C-231/96, Edis, sulle quali presento parimenti in data odierna le mie conclusioni, sarebbe stato possibile limitare il contenuto delle presenti osservazioni a un mero rinvio al testo delle altre. Tuttavia, dal momento che i procedimenti non sono stati riuniti e che i giudici di rinvio così come le parti nelle cause principali sono diversi, ho preferito riproporre almeno le medesime osservazioni fondamentali per entrambi i giudizi, aggiungendo, ove opportuno, alcuni riferimenti specifici o richiamando le conclusioni nella causa Edis con riferimento a determinati elementi in comune.
8 Il giudice a quo si chiede se sia compatibile con il diritto comunitario una normativa nazionale la quale preveda, in materia di azioni di ripetizione di indebito fiscale, quale dies a quo del termine di decadenza triennale la data di pagamento del tributo, quando la direttiva comunitaria applicabile a quest'ultimo non era stata correttamente trasposta in diritto nazionale.
9 Le osservazioni scritte presentate dalle imprese ricorrenti, dalla Commissione e da vari Stati membri sono incentrate sull'incidenza della sentenza della Corte 25 luglio 1991, Emmott (5), sul detto problema. Come è noto, in questa sentenza la Corte ha dichiarato: «(...) fino al momento della trasposizione corretta della direttiva, lo Stato membro inadempiente non può eccepire la tardività di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti che ad esso riconoscono le disposizioni della direttiva e che un termine di ricorso del diritto nazionale può cominciare a decorrere solo da tale momento» (6).
10 Vero è che la portata della sentenza Emmott è stata comunque successivamente ridotta dalla Corte, la quale ha sottolineato che è possibile richiamarsi a tale pronuncia solo quando si verifichino le medesime circostanze particolari presenti in quella fattispecie. Nelle sentenze 27 ottobre 1993, Steenhorst-Neerings (7), e 6 dicembre 1994, Johnson (8), la Corte ha confermato l'applicabilità dei termini nazionali di prescrizione a domande di importi dovuti a titolo di prestazioni previdenziali, derivanti dall'applicazione di determinate direttive, anche quando queste ultime non erano state ancora correttamente trasposte in diritto nazionale.
11 Contemporaneamente allo svolgimento del presente procedimento pregiudiziale, la Corte ha pronunciato le sentenze Haahr Petroleum (9) nonché Texaco e Olieselskabet Danmark (10), nelle quali ha respinto, ancora una volta, l'applicazione del principio giurisprudenziale stabilito dalla sentenza Emmott. In entrambi i casi, una domanda di restituzione - fondata sulla violazione dell'art. 95 del Trattato - era stata rigettata dalle autorità danesi, in forza di una norma nazionale ai sensi della quale l'azione giurisdizionale mirante alla restituzione di un indebito fiscale cade in prescrizione alla scadenza di un termine quinquennale, decorrente dalla data del pagamento. La Corte ha ribadito che, anche se la detta norma impediva la ripetizione totale o parziale dei citati tributi, la sua applicazione in entrambi i casi non era contraria al diritto comunitario.
12 In ultimo, due mesi prima dell'udienza nel presente procedimento, la Corte ha pronunciato la sentenza 2 dicembre 1997, Fantask e a. (11), molto importante ai fini della risposta che occorre ora formulare, giacché si trattava di una causa i cui elementi di diritto e di fatto sono analoghi a quelli della presente. Oggetto della sentenza Fantask era la restituzione di indebiti relativi:
- allo stesso tipo di imposta nazionale (imposta danese per l'iscrizione di società nell'apposito registro);
- allo stesso tipo di incompatibilità con il diritto comunitario (nel caso specifico, con la direttiva 69/335) della norma nazionale disciplinante il tributo;
- allo stesso conflitto dei termini di decadenza o di prescrizione nazionali (cinque anni, secondo la legislazione nazionale, decorrenti dal giorno del pagamento dell'imposta).
13 Così come nel presente caso, nella causa Fantask il giudice nazionale, posto di fronte a una controversia avente le suesposte caratteristiche, chiedeva alla Corte «(...) se il diritto comunitario vieti ad uno Stato membro di opporre alle azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione della direttiva un termine di prescrizione nazionale fintantoché tale Stato membro non abbia correttamente attuato tale direttiva». Le allegazioni delle società ricorrenti nella causa principale e della Commissione si basavano parimenti sulla giurisprudenza Emmott, alla cui applicazione si opponevano i governi intervenienti nel procedimento pregiudiziale.
14 La Corte ha optato, una volta di più, per quest'ultima soluzione, ribadendo il ragionamento al quale ho fatto riferimento.
15 In primo luogo, come principio generale, essa ha ricordato che, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali per la ripetizione dell'indebito, purché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.
16 In secondo luogo, dopo aver sottolineato la compatibilità con il diritto comunitario della fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, che tutela al tempo stesso il contribuente e l'amministrazione, essa ha posto in risalto che questi termini non possono essere considerati tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario, anche se, per definizione, il loro spirare comporta il rigetto, totale o parziale, dell'azione esperita. In concreto, il termine quinquennale fissato dal diritto danese era ragionevole e si applicava indifferentemente ai ricorsi basati sul diritto comunitario e a quelli basati sul diritto interno.
17 In terzo luogo, essa ha nuovamente escluso l'applicabilità a questo tipo di controversie della soluzione fornita nella sentenza Emmott, che era giustificata dalle circostanze tipiche di detta causa, nelle quali la decadenza arrivava a privare totalmente la ricorrente della possibilità di far valere il suo diritto alla parità di trattamento in virtù di una direttiva comunitaria.
18 Infine, la Corte ha concluso che, «(...) allo stato attuale, il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro che non ha attuato correttamente la direttiva di opporre alle azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione di tale direttiva un termine di prescrizione nazionale che decorra dalla data di esigibilità dei tributi di cui trattasi, qualora tale termine non sia meno favorevole per i ricorsi basati sul diritto comunitario di quello dei ricorsi basati sul diritto interno e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario».
19 Stanti la chiarezza della posizione ora illustrata e l'evidente analogia delle circostanze di fatto e di diritto tra la causa Fantask e la presente, la Commissione ha rinunciato in udienza a difendere la sua precedente tesi e ha ammesso che la questione era stata definitivamente risolta con la pronuncia della sentenza Fantask. Le ricorrenti nella causa principale, al contrario, hanno cercato, nella stessa sede (12), di porre in evidenza l'esistenza di elementi di differenziazione tra gli ordinamenti giuridici danese e italiano che inficiassero l'applicazione della giurisprudenza Fantask al presente caso.
20 A mio parere, questo tentativo è fallito. In primo luogo, per il fatto che il suo punto di partenza era errato: più che scoprire asserite differenze tra il caso Fantask e il presente, sarebbe stato invece necessario dimostrare l'analogia di circostanze tra il caso Emmott e la causa presente, dato che la giurisprudenza successiva alla sentenza Emmott ha insistito sulla specificità dei dati di quella fattispecie, determinanti per la soluzione adottata. A questo proposito, il governo britannico ha sottolineato in udienza che - tra le altre circostanze - in quel caso la pubblica amministrazione di tale Stato membro aveva esercitato pressioni affinché la signora Emmott non presentasse ricorso. Al contrario, nulla ha impedito alle società italiane l'esercizio del loro diritto di ricorso avverso i corrispondenti atti d'imposizione fiscale (13).
21 In secondo luogo, e a prescindere da quanto precede, le asserite differenze tra l'una e l'altra legislazione nazionale sono irrilevanti per quanto riguarda le ripercussioni della giurisprudenza Fantask su questo caso. Sia che si tratti di un termine quinquennale o triennale, sia che esso venga stabilito da una norma generale o da una speciale dettata per una determinata categoria di tributi, sia che abbia avuto luogo o meno un mutamento giurisprudenziale sull'interpretazione della detta norma preesistente, il punto rilevante è che la Corte ha confermato che il termine - di cinque o di tre anni - di decadenza opponibile alle azioni di ripetizione di indebito fiscale, basate su ragioni di diritto comunitario, può cominciare a decorrere dal momento in cui i tributi sono stati assolti, e non dal momento in cui lo Stato membro ha trasposto correttamente la direttiva nel diritto nazionale.
22 Questa affermazione - che, ovviamente, presuppone l'inesistenza di norme di diritto comunitario che regolino la materia e l'esistenza di una norma di diritto nazionale che fissi in modo non discriminatorio il termine di decadenza - non risulta inficiata dal fatto che la scadenza di quest'ultimo impedisca, secondo logica, la restituzione del tributo già riscosso. Ciò rientra nella natura di un termine di decadenza avente tali caratteristiche, che, ispirato dal principio della certezza del diritto, non per questo rende inefficace il diritto alla tutela giurisdizionale: durante i tre anni successivi al pagamento i contribuenti disponevano della facoltà di impugnare l'atto d'imposizione del tributo.
23 Si potrebbe pensare che questa soluzione non sia troppo soddisfacente dal punto di vista dei contribuenti che si siano visti costretti a versare un tributo contrario al diritto comunitario. E in effetti è così. Una soluzione possibile, benché non priva di serie difficoltà, consisterebbe nella fissazione di una norma comunitaria uniforme in materia, che armonizzasse i diversi regimi nazionali sul punto. Fintantoché non esisterà una norma siffatta, spetterà agli Stati membri determinare, alle condizioni più volte enunciate, i presupposti delle azioni di ripetizione.
24 E' certo che nell'esercizio di questo potere gli Stati membri - nel caso di specie la Repubblica italiana - devono agire in conformità con il disposto dell'art. 5 del Trattato. E' certo, parimenti, che taluni interventi delle autorità italiane in relazione alla restituzione della tassa oggetto di questi rinvii pregiudiziali, secondo la descrizione fattane nelle allegazioni delle parti, sembrano aver frapposto alle azioni di rimborso più difficoltà di quelle ragionevolmente ipotizzabili alla luce di tale articolo (14). Ma il presente procedimento pregiudiziale non può essere convertito in un procedimento di inadempimento ex art. 169 del Trattato e nemmeno può ignorarsi che il comportamento delle autorità della Repubblica italiana si è mantenuto sostanzialmente conforme agli obblighi derivanti dal Trattato: i suoi organi legislativi hanno abolito la parte del tributo nazionale contraria al diritto comunitario e riconosciuto espressamente il diritto alla restituzione della stessa (15), diritto parimenti tutelato dai giudici italiani, benché nei limiti delle norme nazionali in tema di decadenza dalle azioni.
Sulla seconda questione pregiudiziale
25 Il giudice a quo non è molto chiaro in sede di descrizione del complesso di disposizioni nazionali sulla cui compatibilità con il diritto comunitario esso nutre i dubbi manifestati nella sua seconda questione pregiudiziale. Questa, sebbene sia testualmente formulata in termini molto ampi, riferentisi a qualsivoglia «modalità reintegrativa», in realtà verte sull'esistenza di due distinte discipline nazionali in materia di determinazione degli interessi di mora nelle ipotesi di restituzione di somme indebitamente riscosse. Ciò è quanto si deduce dalla motivazione in diritto dell'ordinanza di rinvio.
26 Tali norme sono descritte nella medesima ordinanza nei seguenti termini:
- «(...) secondo i tradizionali principi regolatori della fattispecie dell'indebito (...), vengono attribuiti gli interessi legali (10% annuo, in base alla normativa vigente) sulle somme riconosciute, dalla domanda ove la parte che ha ricevuto il pagamento sia riconosciuta in buona fede al momento del percepimento delle somme.
- Nel caso in esame, per contro, l'Avvocatura dello Stato, invocando le previsioni dell'articolo 3 del DL 25 marzo 1994, n. 307, convertito in legge 22 luglio 1994, n. 457, reputa applicabile il tasso del 3% a semestre maturato, come, più in generale, per gli obblighi di rimborso a carico dello Stato.
- Ritenendo applicabili le previsioni del DL succitato, che oltretutto rimanda per l'individuazione del tasso ad un emanando provvedimento amministrativo, il cittadino che abbia eseguito il pagamento viene ad essere in tal modo ulteriormente pregiudicato: ove si ritenga la buona fede della Pubblica Amministrazione ricevente, gli interessi sulle somme delle quali riesca ad ottenere pronuncia di rimborso gli saranno riconosciuti solo dalla domanda giudiziale, e per di più falcidiati nella misura che la stessa parte pubblica, inadempiente all'obbligo di recepimento della direttiva comunitaria, avrà ritenuto di determinare».
27 La questione così sollevata pone due problemi:
a) se sia compatibile con il diritto comunitario una normativa nazionale che regola in modo diverso la riscossione di interessi di mora, nei casi di restituzione di indebito fiscale, a seconda che si tratti di debiti tra privati o di crediti nei confronti del Fisco;
b) l'incidenza che possa avere, parimenti, la circostanza che la determinazione del tasso di interesse sia stabilita «con atto proveniente dallo stesso soggetto statuale che ha determinato con il proprio inadempimento la lesione del diritto medesimo».
28 Comincerò con l'analizzare quest'ultimo problema. Sia la Commissione sia il governo italiano pongono in rilievo che la sua formulazione rivela come non si sia tenuto sufficientemente conto del fatto che la norma controversa non ha trovato applicazione ai fatti oggetto della causa principale, né è stata attuata nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale.
29 Infatti, l'art. 3 del decreto legge 23 maggio 1994, n. 307 (convertito successivamente nella legge 22 luglio 1994, n. 457), che, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16), autorizzava il Ministro delle Finanze a determinare con decreto i tassi di interesse applicabili ai crediti e ai debiti dello Stato, con riferimento all'andamento dei mercati monetario e finanziario, non è stato applicato, poiché il detto Ministro non ha fatto uso di tale autorizzazione.
30 Ciò comporta che la fissazione dei tassi corrispondenti agli interessi di mora sia avvenuta e avvenga mediante disposizioni aventi forza di legge (17) e validità generale. In concreto, risultava applicabile il decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, che fissava un tasso di interesse pari al 3% semestrale per i crediti e i debiti di natura tributaria.
31 Non è opportuno, di conseguenza, tenere in considerazione la circostanza alla quale fa riferimento il giudice a quo, dato il suo carattere meramente ipotetico, senza collegamenti con la realtà dei fatti di causa.
32 La circostanza che tali disposizioni prevedano, per i debiti e i crediti nei confronti del Fisco, tassi di interesse moratorio diversi da quelli vigenti nell'ambito dei rapporti tra privati costituisce il nucleo della seconda questione pregiudiziale, come si deduce dalle considerazioni esposte nell'ordinanza di rinvio. Su tale punto devo ora soffermarmi.
33 In relazione all'esercizio del diritto ad ottenere la restituzione dell'indebito fiscale, qualora questo diritto discenda dall'incompatibilità del tributo nazionale con il diritto comunitario, una giurisprudenza costante, iniziata con le sentenze Rewe (18) e Comet (19), ha posto in risalto sia l'obbligo degli Stati membri di restituire siffatti introiti, in corrispondenza del diritto dei contribuenti al loro rimborso (20), sia l'assoggettamento di questo diritto ai normali presupposti processuali vigenti nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato.
34 Compendiando questo indirizzo giurisprudenziale, la sentenza 29 giugno 1988, Deville (21), affermava: «(...) se non vi è una disciplina comunitaria in fatto di rimborso di tributi nazionali indebitamente riscossi, spetta all'ordinamento giuridico nazionale di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e fissare le modalità di procedura delle azioni giudiziarie destinate a garantire la tutela dei diritti che gli amministrati traggono dall'efficacia diretta del diritto comunitario, fermo restando che dette modalità non possono essere né meno favorevoli di quelle relative alle analoghe azioni di natura nazionale, né essere tali da rendere impossibile in pratica l'esercizio dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare (...)» (22).
35 Al pari di tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni in questo procedimento, non trovo nessun motivo per respingere l'idea che un legislatore nazionale possa imporre alle azioni di ripetizione di indebito fiscale condizioni di esercizio diverse da quelle stabilite per azioni analoghe tra privati.
36 La legittimità della detta distinzione è già stata, per di più, confermata dalla Corte nei punti 22-25 della già citata sentenza Denkavit italiana. Dopo aver affermato che il diritto comunitario non impone necessariamente l'introduzione di una regola uniforme e comune a tutti gli Stati membri in materia di condizioni di forma e di sostanza relative alla contestazione o alla ripetizione delle tasse contrarie a tale diritto, e che la disciplina di questo problema varia da uno Stato all'altro, e anche all'interno di ciascuno Stato, a seconda dei vari tipi di tributi, la Corte ha riconosciuto accettabili i due tipi di regimi nazionali più caratteristici in materia:
- in alcuni casi, le leggi nazionali assoggettano le contestazioni o le domande di ripetizione dei tributi illegittimamente riscossi a condizioni precise di tempo e di forma, per quanto concerne sia i reclami rivolti all'amministrazione fiscale sia i ricorsi giurisdizionali;
- in altri casi, le azioni per il recupero delle tasse indebitamente versate debbono essere promosse innanzi ai giudici ordinari, in particolare sotto forma di azioni di ripetizione dell'indebito. Questo tipo di azioni può essere esercitato entro termini più o meno lunghi che, in determinati casi, corrispondono a quelli della prescrizione ordinaria.
37 Subito dopo la Corte, nel richiamare la sua giurisprudenza Rewe e Comet, già citata, ha affermato che, dal punto di vista comunitario, le condizioni che i vari sistemi giuridici nazionali devono comunque rispettare, in relazione alle contestazioni di indebiti fiscali la cui illegittimità derivi da una norma comunitaria, sono, come già detto, l'insussistenza di discriminazioni e l'effettività delle corrispondenti azioni. Secondo la recente sentenza 10 luglio 1997, Palmisani (23), entrambe sono espressione, rispettivamente, del «principio dell'equivalenza» (ai requisiti stabiliti per i reclami analoghi di natura interna) e del «principio di effettività» del diritto comunitario.
38 Dette condizioni si applicano sia all'obbligazione principale di restituzione dell'importo indebitamente riscosso sia all'obbligazione accessoria di corrispondere i relativi interessi. Quest'ultima, quindi, dev'essere disciplinata del pari dalle norme nazionali che regolano la materia, applicate indistintamente ai reclami che traggono origine dal diritto nazionale e a quelli basati sul diritto comunitario.
39 La Corte di giustizia lo ha confermato espressamente nella sentenza 12 giugno 1980, Express Dairy Foods (24): in mancanza di disposizioni comunitarie sul punto in questione, spetta attualmente alle autorità nazionali, in particolare ai giudici nazionali, in caso di restituzione di somme indebitamente percepite, risolvere tutte le questioni accessorie a detta restituzione, come il pagamento di interessi, applicando le norme interne relative al tasso e alla decorrenza degli stessi.
40 In sede di conclusioni nella causa Edis ho sostenuto che nessuna norma o principio di diritto comunitario impedisce al legislatore nazionale di fissare termini di prescrizione di diritti, o di decadenza dall'esercizio di azioni, diversi a seconda del settore dell'ordinamento giuridico interessato, sempreché essi vengano applicati indistintamente ai diritti derivanti da norme nazionali o da norme comunitarie. Infatti, il legislatore nazionale è libero di imporre in materia tributaria termini di prescrizione o di decadenza che non debbono coincidere con quelli stabiliti per altri tipi di rapporti privati. Nessuna norma o principio di diritto comunitario lo obbliga ad equiparare, a tali fini, i rapporti tributari con i rapporti inter privatos.
41 Queste affermazioni sono parimenti estendibili ad altri aspetti della disciplina del diritto alla ripetizione, come ad esempio la corresponsione di interessi. Il diritto comunitario non impone che il tasso e gli altri elementi determinativi degli interessi siano uguali per i rapporti tra privati e per i rapporti di carattere tributario. Quel che impone è invece che i tassi e gli altri elementi si applichino indistintamente alle azioni fondate sul diritto nazionale e a quelle fondate sul diritto comunitario.
42 Sussisterebbe quindi una discriminazione se la norma italiana sugli interessi applicabili alle azioni per la restituzione della tassa indebitamente versata stabilisse tassi diversi a seconda dell'origine, nazionale o comunitaria, dell'obbligo di restituzione. Così avverrebbe, difatti, se i tassi applicabili alla ripetizione del tributo, a causa della sua incompatibilità con il diritto comunitario, fossero inferiori a quelli applicabili alla ripetizione dello stesso tributo basata su qualsiasi altro motivo di diritto nazionale. Ma poiché ciò non avviene, e poiché gli interessi che il Fisco deve corrispondere, ai sensi delle norme citate dal giudice a quo, si applicano indistintamente a tutte le azioni di ripetizione della tassa, a prescindere dal loro fondamento, la soluzione della seconda questione pregiudiziale non può che affermare la compatibilità delle dette norme con il diritto comunitario.
43 Per quanto concerne i rimanenti profili della presente questione non direttamente menzionati dal giudice a quo, ma trattati dalla Commissione e da una delle imprese ricorrenti nelle proprie osservazioni (25), faccio richiamo a quanto già da me illustrato nelle conclusioni nella causa Edis (paragrafi 51-65).
Conclusione
44 Propongo pertanto alla Corte di risolvere le questioni formulate dal Tribunale di Genova nel seguente modo:
«1) Nell'ipotesi di una domanda mirante alla restituzione di un tributo incompatibile con una direttiva, il diritto comunitario non osta all'applicazione di una norma nazionale in virtù della quale il diritto all'azione giurisdizionale diretta alla restituzione di tributi indebitamente versati decade una volta scaduto un termine di tre anni decorrente dal giorno del pagamento, anche quando la detta norma impedisca la restituzione totale o parziale dei citati tributi.
2) Il diritto comunitario non osta a che gli ordinamenti nazionali impongano, nel caso di azioni nei confronti del Fisco miranti alla restituzione di tributi indebitamente versati, tassi di interesse diversi da quelli stabiliti per le azioni di ripetizione dell'indebito tra privati, sempreché detti tassi si applichino indistintamente alle azioni di ripetizione fondate su motivi di diritto nazionale e a quelle derivanti dall'applicazione di norme comunitarie».
(1) - Cause riunite C-71/91 e C-178/91 (Racc. pag. I-1915).
(2) - GU L 249, pag. 25.
(3) - V. il decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.
(4) - In tal senso, vedansi le sentenze della Corte di cassazione (Prima Sezione civile) 28 marzo 1994, n. 2992; 23 novembre 1994, n. 9900, e 23 febbraio 1996, n. 4468/96 e n. 3458/96, quest'ultima pronunciata dalle Sezioni unite. Analogamente, nel secondo `considerando' della sentenza 24 febbraio 1995, n. 56, la Corte costituzionale, dopo aver ricordato le vicissitudini legislative della tassa, affermava, con riferimento agli anni precedenti alla sua soppressione (1993), quanto segue: «Poiché per gli anni precedenti la tassa è stata indebitamente riscossa dallo Stato italiano in violazione dell'art. 10 della direttiva 69/335/CEE del 17 luglio 1969, come interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza 20 aprile 1993, nn. C-71/91 e C-178/91, le somme pagate sono ripetibili in base al diritto comunitario, direttamente applicabile nell'ordinamento italiano».
(5) - Causa C-208/90 (Racc. pag. I-4269).
(6) - Punto 23.
(7) - Causa C-338/91 (Racc. pag. I-5475).
(8) - Causa C-410/92 (Racc. pag. I-5483).
(9) - Sentenza 17 luglio 1997, causa C-90/94 (Racc. pag. I-4085).
(10) - Sentenza 17 luglio 1997, cause riunite C-114/95 e C-115/95 (Racc. pag. I-4263).
(11) - Causa C-188/95 (Racc. pag. I-6783, punti 42-52).
(12) - L'udienza è stata celebrata congiuntamente per i procedimenti C-231/96, Edis; C-260/96, Spac; C-279/96, Ansaldo Energia; C-280/96, Marine Insurance Consultant, e C-281/96, GMB e a.
(13) - Lo stesso avvocato della società Edis ha reso manifesta tale circostanza quando, in udienza, ha ammesso che già nel 1989 (e, pertanto, non solo prima della pronuncia della sentenza Ponente Carni, bensì anche prima della presentazione della questione pregiudiziale risolta dalla detta sentenza) un'altra società Edis, collegata con la sua, più altre imprese italiane avevano impugnato innanzi ai giudici italiani l'atto di imposizione della tassa di concessione. Anche se le loro domande sono state respinte, per ragioni di merito, ciò evidenzia che non venne loro contestato il diritto alla tutela giurisdizionale.
(14) - Tra di esse, la necessità di promuovere azioni giurisdizionali per ottenere un titolo esecutivo nei confronti del Fisco, requisito che, d'altra parte, può far pensare a un aumento ingiustificato del contenzioso - e, conseguentemente, dei ritardi nell'amministrazione della giustizia - a danno dei contribuenti.
(15) - L'art. 61 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, stabilisce le procedure per il rimborso delle somme indebitamente versate a tale titolo, che possono assumere le forme o del reclamo amministrativo (per le somme versate per l'esercizio fiscale 1992) o della compensazione (per quelle versate per l'esercizio 1993).
(16) - 1_ gennaio 1995.
(17) - Le leggi e i decreti legge che regolano i tassi di questi interessi hanno subito numerose modifiche nel corso degli ultimi anni, derivanti ovviamente dall'andamento dei tassi sui mercati monetario e finanziario.
(18) - Sentenza 16 dicembre 1976, causa 33/76 (Racc. pag. 1989).
(19) - Sentenza 16 dicembre 1976, causa 45/76 (Racc. pag. 2043).
(20) - Il fondamento di questo diritto ad ottenere il rimborso di tributi nazionali incompatibili con il diritto comunitario può riscontrarsi in diverse norme o principi, alcuni dei quali richiamati in occasione di determinate sentenze della Corte di giustizia. Così, è stato possibile far riferimento all'art. 5 del Trattato, in quanto tale norma impone agli Stati di assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal medesimo Trattato; in altre occasioni si è sottolineata la necessità di salvaguardare l'efficacia diretta della norma comunitaria in contrasto con la disposizione nazionale che aveva istituito il tributo; oppure si è addotto il divieto generale dell'arricchimento senza causa, di cui godrebbe lo Stato se non dovesse restituire le somme indebitamente riscosse.
(21) - Causa 240/87 (Racc. pag. 3513).
(22) - Queste affermazioni rappresentano una costante nella già ampia serie di sentenze che, a partire dalle citate Rewe e Comet, sono state pronunciate in materia: sentenze 26 giugno 1979, causa 177/78, Pigs and Bacon Commission (Racc. pag. 2161); 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just (Racc. pag. 501); 5 marzo 1980, causa 265/78, Ferwerda (Racc. pag. 617); 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana (Racc. pag. 1205); 10 luglio 1980, causa 811/79, Ariete (Racc. pag. 2545); 10 luglio 1980, causa 826/79, MIRECO (Racc. pag. 2559); 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio (Racc. pag. 3595); 25 febbraio 1988, cause riunite 331/85, 376/85 e 378/85, Bianco e Girard (Racc. pag. 1099); 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas (Racc. pag. I-2553), ed altre.
(23) - Causa C-261/95 (Racc. pag. I-4025).
(24) - Causa 130/79 (Racc. pag. 1887, punto 17).
(25) - La Commissione si è limitata, nel presente procedimento, a fare richiamo alle sue osservazioni nella causa Edis.
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