Conclusioni dell avvocato generale
1 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 21 agosto 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto due ricorsi per inadempimento, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, diretti a far dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 91/157/CEE (1) e della direttiva 93/86/CEE (2), non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle dette direttive. Con ordinanza 11 febbraio 1997, il presidente della Corte ha disposto la riunione dei due procedimenti.
2 La direttiva 91/157, che si propone il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di ricupero e smaltimento controllato delle pile ed accumulatori usati contenenti talune sostanze pericolose, dispone, all'art. 11, che gli Stati membri debbono adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 18 settembre 1992, informandone immediatamente la Commissione.
3 Dal canto suo la direttiva 93/86, che ha per oggetto l'istituzione del sistema di marcatura delle pile o accumulatori previsto dall'art. 4 della direttiva 91/157, prevede, all'art. 7, che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per conformarsi alla detta direttiva entro il 31 dicembre 1993, informandone immediatamente la Commissione.
4 Non avendo ricevuto comunicazione delle misure decise per adeguare il diritto francese alle due direttive entro i termini prescritti, la Commissione avviava due procedimenti per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato. La Commissione inviava al governo francese, il 21 dicembre 1992, per quanto riguarda la direttiva 91/157, e il 10 febbraio 1994, per quanto riguarda la direttiva 93/86, due lettere di diffida con le quali lo invitava a presentare osservazioni, entro due mesi, in merito all'omessa attuazione nel diritto interno delle disposizioni delle direttive in questione.
5 Per quanto riguarda la direttiva 91/157, il governo francese comunicava alla Commissione in data 11 marzo 1993 che un comitato interministeriale stava esaminando un progetto di decreto di attuazione della detta direttiva, che le sarebbe stato trasmesso con la massima rapidità non appena adottato. La lettera di diffida della Commissione relativa alla direttiva 93/86 non ha ricevuto alcuna risposta da parte del governo francese.
6 Non essendole stata notificata alcuna disposizione nazionale di attuazione delle direttive nel diritto interno, la Commissione inviava al governo francese due pareri motivati, rispettivamente datati 25 ottobre 1993, per la direttiva 91/157, e 14 novembre 1994, per la direttiva 93/86, invitandolo a prendere le misure necessarie per conformarsi a tali pareri motivati entro due mesi dalla notificazione.
7 Di fronte al silenzio del governo francese la Commissione gli inviava un telex, datato 18 maggio 1995, con il quale lo informava che avrebbe proseguito con i procedimenti per inadempimento nel caso in cui non avesse ricevuto entro venti giorni un testo di legge approvato o un progetto definitivo con calendario di adozione allegato.
8 In risposta al telex e ai pareri motivati, il governo francese trasmetteva alla Commissione, con lettera 13 giugno 1995, un progetto di decreto relativo all'immissione in commercio delle pile e degli accumulatori e allo smaltimento delle pile e accumulatori usati, in attuazione della direttiva 91/157, come pure un progetto di decreto ministeriale di attuazione nel diritto interno della direttiva 93/86. Si indicava anche che entrambi i progetti sarebbero stati presumibilmente adottati nel corso del 1995.
9 Con lettera 9 aprile 1996 il governo francese informava la Commissione dell'abbandono del progetto di decreto ministeriale di attuazione della direttiva 93/86 e dell'inserimento del suo contenuto nel decreto di attuazione della direttiva 91/157. Nella medesima lettera s'informava inoltre la Commissione che quest'ultimo decreto si trovava alla firma del Primo ministro.
10 Poiché la Repubblica francese ha perseverato nell'omettere di comunicare l'adozione della normativa interna di attuazione delle direttive citate, la Commissione ha proposto i presenti ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia.
11 In forza degli artt. 5 e 189 del Trattato CE, nonché dell'art. 11 della direttiva 91/157 e dell'art. 7 della direttiva 93/86, la Repubblica francese era tenuta, come afferma la Commissione negli atti introduttivi dei ricorsi, a conformare il proprio diritto interno alle dette direttive, entro i termini da queste stabiliti. Conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può richiamarsi a norme, pratiche o situazioni del proprio ordinamento interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie.
12 Nei controricorsi presentati nei presenti procedimenti, la Repubblica francese riconosce l'omessa attuazione delle direttive di cui trattasi e segnala inoltre che per ragioni tecniche attinenti alla redazione del testo è stato elaborato un nuovo progetto di normativa interna di attuazione delle dette direttive, attualmente in via di adozione.
13 Di conseguenza, i ricorsi presentati dalla Commissione devono essere dichiarati fondati, dal momento che è stato appurato, senza alcuna discussione, che la Repubblica francese non ha adottato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 91/157 e 93/86.
14 Poiché i ricorsi della Commissione sono fondati in tutti i loro capi e le domande devono essere accolte, la Repubblica francese va condannata alle spese conformemente all'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
Conclusione
15 Alla luce delle considerazioni che precedono suggerisco alla Corte di:
«1) dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonché dell'art. 7 della direttiva della Commissione 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle dette direttive;
2) condannare la Repubblica francese a tutte le spese».
(1) - Direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38).
(2) - Direttiva della Commissione 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 264, pag. 51).
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